Le prime sentenze sulla clausola claims made all`indomani della
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Le prime sentenze sulla clausola claims made all`indomani della
Studio legale Avv. Ernesto macrì Le prime sentenze sulla clausola claims made all’indomani della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione Non si è ancora sopito il dibattito, anche piuttosto vivace, attorno all’arresto delle Sezione Unite della Suprema Corte (sent. n. 9140/2016)1 sulla clausola claims made, che dobbiamo registrare già i primi interventi della giurisprudenza di merito. Entrambe le fattispecie riguardano delle ipotesi di responsabilità professionale (precisamente, da un lato, una inadeguata prestazione posta in essere da alcuni architetti; dall’altro lato, un inadempimento da attività medica). Nell’occasione, tanto il Tribunale di Milano (sentenza del 17 giugno 2016, n. 7149), quanto quello di Napoli (sentenza del 20 giugno 2016, n. 7807)2 , sono stati chiamati, tra le altre cose, a pronunciarsi appunto anche sulla validità della clausola in questione, riguardata sotto il profilo della meritevolezza, per come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata. Diciamo subito che le decisioni in commento sono di segno diametralmente opposto: difatti, mentre il giudice meneghino si è espresso per la non meritevolezza, nella fattispecie concreta, della clausola claims made, e, pertanto, l’ha dichiarata nulla, sostituendola nei termini di cui all’art. 1917 c.c.; il Tribunale di Napoli, al contrario, l’ha considerata lecita e meritevole di tutela. Ma procediamo con ordine, partendo proprio dall’ultima delle sentenze citate. La vicenda riguardava una richiesta di risarcimento per alcuni danni subiti da una donna, a causa di una inadeguata prestazione sanitaria presso un’Azienda Ospedaliera, dove era stata ricoverata a seguito di una rovinosa caduta in una buca stradale. Una volta confermato il diritto della paziente ad essere risarcita, la struttura sanitaria convenuta ha chiesto al giudice di accertare che la propria compagnia di assicurazione fosse obbligata a manlevarla, tenuto conto che nella polizza era inserita la clausola dal seguente tenore: <<l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, purché il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento sia stato commesso nello stesso periodo ma non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto>>. In forza di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il Giudicante, quindi, esamina l’operatività della clausola claims made, non tanto sotto il profilo della vessatorietà o meno, quanto, piuttosto, della meritevolezza degli interessi sottesi alla stessa. Valutazione che, secondo il Giudice, potrebbe condurre ad un esito differente a seconda che si tratti di una clausola claims made pura o impura. Infatti, il Tribunale ricorda che <<…..molto significativo al proposito è quanto statuito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 9140/2016, a Sezioni Unite, nella quale, escluso ancora 1 Su www.ridare.it con commento di F. Rosada, Claims made “impura” e RC professionale: un connubio in crisi; M. Hazan, La claims made è salva! (ma non troppo......); M. Rodolfi, La claims made: tra liceità e meritevolezza, quanti problemi per gli operatori del diritto, il legislatore e le associazioni di categoria. 2 Entrambe le sentenze si possono leggere per esteso sul sito www.ridare.it - news del 23 giugno 2016. Studio: Via M. Dionigi, 43 - 00193 Roma Tel.: 06. 95 22 63 92 – Fax: 06. 95 22 78 27 e-mail: [email protected] Studio legale Avv. Ernesto Macrì una volta il carattere della vessatorietà della clausola claims made, si è spostata l’indagine sul differente terreno della meritevolezza dell’assetto di interessi sotteso alla detta clausola, ipotizzandosi, quanto meno con riguardo alla cd. claims made pura, destinata alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nei periodi di efficacia della polizza indipendentemente dalla commissione del fatto illecito, un carattere di maggiore meritevolezza, per il fatto che la mancata copertura di sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto ma denunciati solo successivamente è compensata dalla copertura di quelli verificatisi prima della stipula della polizza >>. Invece, secondo il Giudicante, discorso diverso - <<soggetto ad un più attento e personalizzato giudizio di meritevolezza>> (il carattere grassetto e sottolineato, anche nei successivi passaggi virgolettati, è nostro) - deve esser fatto per le clausole cd. miste e per quelle cd. impure, dal momento che la sentenza delle SS.UU. ha lasciato <<…un minimo varco interpretativo>>, statuendo una sanzione di sicura immeritevolezza, perché particolarmente penalizzante, solamente quando si limita <<…. la copertura alla sola ipotesi che durante il tempo dell’assicurazione intervengano sia il sinistro che la richiesta di risarcimento>>. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto conclusivamente che <<….attesa la continuità delle prestazioni mediche offerte dall’assicurato, quale struttura ospedaliera, il cui interesse a vedersi tutelato per eventi verificatesi anteriormente alla entrata in vigore della polizza realizza una sufficiente meritevolezza (….), la clausola in questione, per come articolata, possa dirsi lecita e meritevole di tutela, senza dover essere integrata o modificata, ex art. 1419 c.c. secondo comma, per conseguire un più corretto contemperamento di interessi, così come suggerito dalla Suprema Corte per l’ipotesi di vaglio negativo della detta meritevolezza>>. §§§§§§§§§ Come dicevamo, di segno decisamente contrario è la decisione offerta dal Tribunale di Milano. La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni a causa del comportamento negligente tenuto da due architetti, cui era stata affidata la realizzazione di un progetto per il recupero del sottotetto e la ristrutturazione di un immobile. La consulenza tecnica ha posto in evidenza gravi errori compiuti nelle attività di progettazione, onde per cui il Tribunale di Milano ha accertato l’inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sui professionisti. In ragione di ciò, una delle convenute chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di quanto dovuto all’attrice in forza della polizza assicurativa sottoscritta. La Compagnia, però, contestava l’operatività della polizza in forza dell’art. 7 delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione, che stabiliva che: <<l’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, sempreché originati da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero limitatamente all’attività di progettazione, anche precedentemente alla sua data di decorrenza a condizione che l’opera per la quale l’Assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora iniziata,…..>>. Sotto un profilo di ordine generale, concernente le caratteristiche precipue della clausola claims made, la sentenza in questione - riepilogato lo stato dell’arte e preso atto della suddivisione delle clausole in oggetto in due grandi categorie (clausole cd. miste o 2 Studio legale Avv. Ernesto Macrì impure e clausole cd. pure) - precisa che: <<…. Nella pronuncia n. 9140/2016 la Suprema Corte ha affermato che: (….) “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claims made impura o mista) non è vessatoria”; che tale clausola “in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto>>. Quindi, per il Tribunale di Milano, le Sezioni Unite del Supremo Collegio, hanno lucidamente <<…. chiarito che il contratto di assicurazione claims made è un contratto tipico, caratterizzato dalla presenza di un patto atipico>> . Ciò posto, allora la questione particolarmente dirimente diventa lo <<….scrutinio di validità sotto il profilo della meritevolezza di tutela della clausola (…) che consente una deroga al regime legale previsto dalla disciplina del contratto di assicurazione>>. Da questo punto di vista, secondo il Giudicante deve, innanzitutto, ricordarsi come <<in via generale (….), l’autonomia negoziale non può essere disancorata dalla natura degli interessi sui quali una data disposizione è destinata ad incidere. E poiché ogni interesse è correlabile ad un valore, attraverso l’analisi degli interessi si dovrà individuare quali fra essi estrinsecano valori che hanno nella carta Costituzionale il loro riconoscimento e la loro tutela>>. Ebbene, in un simile contesto, il Giudice ritiene che un rilievo preminente è assunto dalla previsione contenuta nell’art. 2 Cost., il quale tutela i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Dovere di solidarietà che, alla stregua del percorso argomentativo seguito dal Tribunale milanese, <<….non è più soltanto caratterizzato in senso economico, rivolto a scopi nazionalistici, di efficentismo del sistema o di aumento della produttività, ma ha fini politici, economici, sociali (Cass. 14343/2009)>>. Di fronte a queste premesse, secondo la pronuncia in commento, <<…deve rilevarsi che il contenuto dell’art. 7 del contratto (….) - limitando la copertura alla sola ipotesi che, durante il tempo dell’assicurazione, intervenga sia il sinistro che la richiesta di risarcimento – appare del tutto incompatibile proprio con lo schema della responsabilità professionale come quella in esame, nella quale, in ragione delle caratteristiche dell’opera intellettuale prestata e della inevitabile discrasia temporale tra l’esecuzione della prestazione e la manifestazione del danno, è pressocché impossibile che in uno stesso anno si verifichi sia la condotta (o l’omissione) del professionista che la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato>>. Arrivati a questo punto, è il caso di soppesare alcuni passaggi della sentenza, che la rendono, a parere di chi scrive, vieppiù interessante, se non altro nella traduzione concreta delle acquisizioni di principio. In primo luogo, il percorso tracciato e diretto all’individuazione dei parametri valutativi della liceità o meno della claims made, conduce alla conclusione, nel caso di specie, che l’articolo 7 della polizza assicurativa in esame, per come strutturata <<….non sia meritevole di tutela e debba, pertanto, essere dichiarata nulla>>, anche a fronte - come ricordato dal Giudice attraverso il rimando ad alcuni stralci della pronuncia delle Sezioni Unite <<….della entità del premio pagato dall’assicurato (pari, nel caso in esame ad euro 475,00 annue)>>. 3 Studio legale Avv. Ernesto Macrì Ciò che rileva, d’altro canto, è la <<…spiccata asimmetria informativa>> tra le parti, tutta sbilanciata a favore dell’impresa di assicurazione, in possesso di quelle nozioni fondamentali sui meccanismi giuridici che governano il complesso e complicato sistema della responsabilità civile, e ignorate, al contrario, dall’assicurato, nonostante sia, come nella fattispecie concreta, un professionista. Ne consegue, pertanto, che trattandosi di una pattuizione che deroga in senso meno favorevole all’assicurato, la stessa <<…..ai sensi dell’art. 1932 II comma c.c. è sostituita di diritto dalla corrispondente disposizione di legge (costituita dall’art. 1917 comma 1 c.c.)>>. Specifica, infine, il Giudice che <<….l’inefficacia della clausola relativa alla validità della garanzia>> è <<limitata a quella parte della pattuizione che, invece che coprire i rischi verificatesi nei dieci anni precedenti alla stipulazione della polizza, limita la garanzia ai rischi nel descritto periodo temporale». Sicché, l’inefficacia non si estende alla parte in cui si delimita l’oggetto del contratto e che prevede che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione. §§§§§§§§ In conclusione, dovendo tentare di tirare le fila del ragionamento seguito nelle decisioni in commento, le questioni sollevate, in particolare dal Tribunale di Milano, attorno al giudizio di “meritevolezza” della clausola claims made, soltanto apparentemente hanno una chiave di lettura empirica, giacché, nella realtà concreta, avranno delle ricadute di carattere pratico, in quanto, come opportunamente segnalato da qualche commentatore, una sostituzione della clausola claims made con quella legale ex art. 1917 c.c., a seguito di una valutazione, nel caso concreto, della immeritevolezza della stessa, potrebbe avere delle conseguenze <<… sulle modalità di appostamento delle riserve da parte delle Compagnie, che potrebbero ritrovarsi in copertura loss un sinistro sino ad oggi fuori copertura claims>>3. 3 Cfr. M. Rodolfi, La claims made: tra liceità e meritevolezza, quanti problemi per gli operatori del diritto, il legislatore e le associazioni di categoria, Focus del 20 giugno 2016, su www.ridare.it. 4