362_-Loss_occurence_e_claims_made_
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LOSS OCCURRENCE (insorgenza del danno) E CLAIMS MADE (a richiesta fatta) Questi termini, utilizzati per le coperture di responsabilità civile, identificano la validità della copertura assicurativa in funzione della durata del contratto e della garanzia assicurativa con quella di avvenimento del sinistro e/o della richiesta danni. Innanzi tutto consideriamo alcune situazioni che l’assicuratore spesso identifica utilizzando vocaboli similari (garanzie postume e garanzie pregresse), ma dai significati diversi: 1) eventi verificatisi dopo il compimento dei lavori (l’elettricista che lascia un filo elettrico scoperto in cantiere e se ne va a casa provocando così un danno ad una persona che ne viene a contatto); questa è una “postuma” da evento rispetto ai lavori eseguiti e che L’Assicuratore può garantire con le opportune condizioni aggiuntive; 2) denunce di sinistro fatte tardivamente all’assicuratore dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza (un idraulico trancia un tubo provocando danni e si reca a fare la denuncia al proprio assicuratore dopo sei mesi dall’avvenimento); questa è una “postuma” di denuncia regolamentata dagli Artt. 1913 e 1915 del c.c. I due casi sopra riportati non fanno parte dei termini di LOSS e CLAIMS. Nel nostro caso invece interessano: a) eventi che si sono verificati durante la validità della polizza ma che procurano conseguenze dannose una volta che il contratto assicurativo è scaduto (oggi capita l’evento e sono regolarmente assicurato con la polizza X, ma il danneggiato fa richiesta dei danni subiti dopo due anni dall’evento, quando oramai la polizza X, a suo tempo esistente, è cessata); per avere la copertura di questi eventi è necessario che la forma temporale assicurativa sia quella del LOSS OCCURENCE (vedi figura). Questa formula è quella prevista dal 1^ comma dell’art. 1917 del c.c., per cui, se in polizza non è diversamente pattuito o non viene previsto nulla, vale la dizione prevista da codice: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo …” Con l’espressione "loss occurrence" quindi, per l'operatività della polizza è necessario che il fatto su cui si basa la richiesta di risarcimento sia "avvenuto durante il tempo dell'assicurazione". Richiesta che può pervenire all'assicurato (entro i termini di prescrizione di legge previsti per quello che è successo e che devono essere rispettati dalla parte lesa), indipendentemente dalla vigenza della polizza, e quindi anche dopo la sua cessazione. Questa forma assicurativa è quella che si trova nella normale polizza RCT – RCO della famiglia, del commercio e delle imprese industriali (fanno eccezione spesso i contratti per la Pubblica Amministrazione ed in particolare quelli della Sanità, visti i risultati “catastrofici” del ramo). Naturalmente, se in polizza viene inserito un termine di validità per il periodo “postumo” di efficacia (12, 24, 36 … mesi), la garanzia terminerà di avere effetto da tale data. b) eventi che si sono verificati precedentemente alla decorrenza della polizza esistente, ma che sono l’origine della richiesta danni formulata durante la validità della polizza interessata (il commercialista che ha errato alcuni conteggi su una denuncia dei redditi di un cliente il quale si vede richiedere dalla P.A., a distanza di tempo, gli importi dovuti oltre agli interessi e le sanzioni); per coprire questi eventi occorre invece prevedere una copertura assicurativa con la forma del CLAIMS MADE (vedi figura). Con questa formula (che, come detto, deve essere prevista in polizza derogando a quanto previsto dal C.C.) per l'operatività della garanzia ciò che rileva è il momento in cui perviene all'assicurato la richiesta di risarcimento indipendentemente da quando si è verificato il fatto dannoso. La garanzia si estende quindi agli eventi già accaduti (ma non noti all'assicurato) rispetto al momento della decorrenza della polizza. Questa forma assicurativa è quella che si trova, ad esempio, nella normale polizza RC del Produttore (esclusi i danni verificatisi nei territori di USA, Canada e Messico). Anche in questo caso, se viene inserito un termine di validità per il periodo “pregresso” di efficacia (12, 24, 36 … mesi), la garanzia terminerà di avere effetto da tale data. È il caso della polizza RC prodotti nei territori sopra citati, oppure in alcune polizze per la RC Professionale. Uno specchietto può meglio chiarire le forme assicurative in funzione della validità temporale della garanzia. La presenza dell’asterisco * indica una riduzione temporale dei termini. Possibili situazioni da considerare. Naturalmente, se si rinnova il contratto con la stessa forma, generalmente non esistono problemi. Occorre invece stare particolarmente attenti a: - cliente assicurato con polizza “loss occurence” che rinnova l’assicurazione nella forma “claims made”; se il nuovo contratto claims made prevede anche una “retroattività”, l’assicurato gode di doppia copertura per i sinistri (intesi come danni) avvenuti durante il periodo di già coperto dal precedente contratto loss occurence e denunciati durante il periodo di vigenza del nuovo contratto claims made. Naturalmente, non sempre la nuova polizza prevede ciò. In questo caso, le problematiche possono nascere quando questo ultimo contratto (con la forma loss) viene a sua volta sostituito da un altro , sempre nella forma claims, ma non nella forma “pura” (limitando cioè temporalmente la validità della garanzia), lasciando così possibili periodi temporali di scopertura. - cliente assicurato con un una polizza “claims made” che rinnova l’assicurazione nella forma “loss occurence”; seri problemi si possono verificare ove con l’assicuratore "claims made" non sia stato pattuito un conveniente "periodo di riporto" (reporting tail o "postuma") e l'assicuratore “loss occurence” non intenda prestare alcuna garanzia “pregressa”. Si possono infatti avere, in questo modo, periodi di scopertura non rientrando, il possibile sinistro, né nella garanzia del precedente assicuratore ne in quello fatto con il nuovo. La giurisprudenza La giurisprudenza di merito è divisa al suo interno. A fronte di un orientamento che ritiene nulla la clausola CLAIMS MADE, altri Giudici, invece, la ritengono perfettamente valida pur se vessatoria. Il dibattito nasce dall’inciso “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” previsto dal c.c. che collega direttamente il sorgere dell’obbligo in capo all’assicuratore al comportamento colposo posto in essere durante il periodo di vigenza della polizza, e non alla richiesta di risarcimento, come previsto invece dalla clausola CLAIMS MADE. Si tratta di stabilire se si tratti di una deroga lecita. Chi afferma il contrario ritiene che in questo modo viene meno la causa del contratto assicurativo, poiché la richiesta da parte del terzo danneggiato viene fatta quando ormai la garanzia non è più operativa per decorso dei termini. Coprendo inoltre anche i fatti pregressi, la clausola permette di assicurare rischi che non sono mai esistiti, in quanto il fatto colposo dell’assicurato si era già verificato al momento della stipula della polizza. Secondo la Cassazione in realtà la clausola claims made costituisce clausola atipica inserita in un contratto tipico e quindi valida: - il danneggiato può avvalersi di tale clausola per ottenere una copertura assicurativa in relazione a fatti verificatisi precedentemente rispetto alla stipulazione della polizza (particolarmente utile se l’assicurato non fosse coperto da altra polizza per il periodo indicato) - e l’assicuratore, invece, si avvale di questo nuovo schema contrattuale per gestire in maniera più idonea le riserve e per adeguare l’ammontare dei premi richiesti ai massimali di polizza. Per ciò che riguarda la vessatorietà della clausola CLAIMS MADE, è stato osservato che essa dipende dallo specifico contenuto che in concreto le parti abbiano inteso attribuirle. In presenza della clausola CLAIMS MADE c.d. pura l’assicurazione copre le richieste di risarcimento del danno pervenute all’assicurato nel periodo di efficacia della polizza, ma relativamente a tutti i rischi (dedotti in polizza) verificatisi precedentemente, si ritiene che non debba ravvisarvi la vessatorietà. Quando invece si è in presenza di clausole c.d. spurie, in cui ad esempio avviene una limitazione della copertura per un periodo limitato nel passato (12, 24, 36 … mesi) si ritiene che in mancanza di doppia sottoscrizione la clausola è nulla, anche se risulta difficile prevederne le conseguenze: c’è chi sostiene che deve rivivere il normale contratto assicurativo loss occurance, mentre altri affermano che la nullità fa semplicemente rivivere la clausola claim made pura. Chi ha ritenuto nulla la clausola CLAIMS MADE. Tribunale Genova, sez. II, 08/04/2008 La clausola che subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla coincidenza temporale determinata dalla circostanza che il fatto colposo, la richiesta di risarcimento del terzo e la denuncia dell'assicurato all'assicuratore si verifichino entro il periodo di efficacia del contratto di un anno, è nulla per mancanza di causa di cui all'art. 1917, comma 1. c.c., poiché viene a mancare il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Tale clausola è altresì nulla sia perché rende assolutamente impossibile per il contraente esercitare il proprio diritto, in violazione dell'art. 2965 c.c., sia perché altera il regime della prescrizione di cui agli artt. 2952, 2935 e 2936 c.c., ugualmente limitando o impedendo completamente l'esercizio del diritto dell'assicurato. Tribunale Roma, sez. XIII, 01/03/2006 In tema di assicurazione della responsabilità civile le clausole claims made contenute nel contratto di assicurazione sono radicalmente nulle in quanto contrarie alla previsione dell’articolo 1917 c.c. secondo cui l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo. Nel contratto di assicurazione contro i danni, infatti, elemento essenziale è il rischio, la cui mancanza comporta la nullità del contratto. Tribunale Bologna, 02/10/2002 La clausola "claims made" inserita nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile deve considerarsi nulla in quanto contraria alla disposizione di cui all'art. 1917, comma 1 c.c., norma primaria ed imperativa, di immediata applicazione, la quale deve essere, quindi, inserita nel contratto concluso dalle parti in sostituzione della clausola difforme, ai sensi degli art. 1339 e 1419 c.c. Chi ha ritenuto valida la clausola CLAIMS MADE. Tribunale di Milano, sezione dodicesima, sentenza del 10.1.2012 Il fatto che con la clausola "claims made" possa (validamente) darsi copertura assicurativa per fatti accaduti prima della stipula del contratto assicurativo è stato di recente affermato dalla Suprema Corte che, dopo aver dichiarato che "il contratto di assicurazione della responsabilità civile con la clausola claims made non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 c.c. ma costituisce un contratto atipico", ne ha riconosciuto, in linea generale, la liceità ex art. 1322 c.c. (Cass. 15/3/2005 n. 5624), facendo rilevare che l'art. 1932 prevede la non derogabilità, se non in senso più favorevole all'assicurato, del terzo e del quarto comma dell'art. 1917 c.c. ma non del primo comma (secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratone è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo.."); invero, la possibile vessatorietà della clausola in questione, alla stregua della sua atipicità, è stata ipotizzata dalla Cassazione con la citata sentenza non già per la copertura offerta a fatti accaduti prima della stipulazione della polizza, ma, piuttosto, per la limitazione di responsabilità che potrebbe derivare per l'assicurazione dal ritenere in copertura solo i fatti per i quali sia presentata richiesta di risarcimento nel corso del periodo di assicurazione, con conseguente restrizione dell'ambito temporale di normale responsabilità. Tribunale Roma 12 giugno 2010, n. 13447 Trattasi di clausola la cui validità è stata riconosciuta dalla Suprema Corte che ha stabilito che il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto "a richiesta fatta" ("claims made") non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito "ex" art. 1322 cod. civ., giacché, del suindicato art. 1917, l'art. 1932 cod. civ. prevede l'inderogabilità - se non in senso più favorevole all'assicurato - del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l'assicuratore assume l'obbligo di tenere indenne rassicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell'assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente" per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di "efficacia cronologica" del medesimo, come si desume da un'interpretazione sistematica che tenga conto anche dei tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l'insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Né, al riguardo, assume rilievo l'art. 2952 cod. civ., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all'assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l'azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa "ratio", volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore. Infine, spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se la clausola "a richiesta fatta", riducendo l'ambito oggettivo della responsabilità dell'assicuratore, fissato dall'art. 1917 cod. civ., configuri una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (Cfr., Cass. 5624/05). Tribunale di Catania, sez. V, 30 aprile 2010, N. 1795 Si tratta di un contratto che sì non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico e lecito, e ciò in quanto l'art. 1932 c.c. prevede l'inderogabilità del terzo e quarto comma dell'art. 1917 c.c. e non anche del primo comma di quella norma, che prevede come ipotesi tipica del contratto di assicurazione quella nella quale sono coperti da assicurazione i fatti occorsi nel periodo di vigenza del contratto. Tribunale di Milano, Sentenza 18 marzo 2010, n.3527 E’ lecito stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile di un ente ospedaliero in regime temporale di ‘claims made’ c.d. puro (che limita l’operatività delle garanzie alle richieste di risarcimento pervenute all’assicurato per la prima volta durante il periodo di vigenza del contratto, anche per condotte colpose compiute in epoca precedente alla stipula della polizza), pertanto la clausola che lo disciplina non è vessatoria e non altera la natura tipica del contratto di assicurazione. Al contrario è da ritenere vessatoria (quindi assoggettata alla disciplina degli artt. 1341 c.c., 33 e 34 codice del consumo) la clausola che, variando il regime temporale del claims made c.d. puro, esclude dalla copertura assicurativa le condotte colpose realizzate dall’assicurato in periodi antecedenti alla stipula del contratto. Cassazione civile, sez. III, 15/03/2005, n. 5624 - Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile il sinistro, in base al quale sorge l'obbligo per l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto da lui dovuto al danneggiato, si identifica con il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione e non nella richiesta da parte del danneggiato, sicché la clausola c.d. "claims made", atta a limitare la copertura ai sinistri denunciati nel corso della vigenza contrattuale non rientra nella fattispecie tipizzata dal legislatore, ma integra un contratto atipico pienamente lecito. - Nè, al riguardo, assume rilievo l'art. 2952 c.c., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all'assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l'azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore. - Infine, in quanto riduce l'ambito oggettivo della responsabilità dell'assicuratore fissato dall'art. 1917 c.c. (e da ricomprendersi, quindi, tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola "a richiesta fatta" è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1341 c.c. Tribunale Crotone, 08/11/2004 La clausola “ claims made" è da ritenersi valida in quanto costituisce deroga all'art. 1917, comma 1 c.c., norma derogabile alla luce dell art. 1932 c.c. Chi è “indeciso”. Tribunale Genova 23/01/2012, n. 1866 - La clausola claims made pura non può considerarsi automaticamente nulla per contrasto con norme imperative in quanto l’art. 1932 sancisce l’inderogabilità solo della previsione dei commi 3 e 4 dell’art. 1917 c.c. e non anche dei primi due. Piuttosto, potrebbe essere considerata nulla se, nel caso concreto la causa del contratto, atipico, realizzasse degli interessi non meritevoli di protezione giuridica. - Nel caso di claims made misto (clausola che oltre a prevedere la risarcibilità dei sinistri verificatisi in corso di polizza aggiunge il requisito che gli stessi siano anche lamentati dal danneggiato nel medesimo periodo), si ritiene che l’esigenza che il fatto illecito sia commesso nel tempo di vigenza della polizza e nello stesso tempo denunciato dal danneggiato, rende il tipo contrattuale instabile e aleatorio. Con tale tipo di contratto, si verrebbero a moltiplicare i casi di sinistri insuscettibili di qualsiasi copertura assicurativa perché realizzati nella vigenza di una polizza e lamentati nel corso di un’altra. Per tali motivi, lo schema atipico è da considerarsi immeritevole di protezione da parte dell’ordinamento giuridico e quindi illecito. Cassazione civile, sez. III, 14/03/2006, n. 5444 Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci da parte dell'assicuratore per la responsabilità civile che il giudice di merito abbia violato la norma dell'art. 1917, comma 1, c.c. per avere ritenuto sussumibile una fattispecie di responsabilità civile dell'assicurato sotto la vigenza della polizza pur trattandosi di fatto non accaduto durante il tempo dell'assicurazione, allorquando tale fatto sia rappresentato da una condotta umana causativa del danno ed essa sia stata posta in essere anteriormente alla vigenza della polizza e le conseguenze dannose si siano verificate tuttavia dopo di essa, qualora il contenuto della clausola determinativa dell'oggetto della copertura assicurativa non sia riprodotto o commentato dalla sentenza e, quindi, le relative argomentazioni non siano esse stesse oggetto dell'enunciazione del motivo, deve - per essere rispettoso del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, applicabile anche all'enunciazione del vizio di violazione di legge - articolarsi necessariamente con la riproduzione del contenuto della clausola, in quanto, in difetto la Corte di cassazione non risulta messa in grado di apprezzare il denunciato errore di sussunzione, atteso che la nozione di "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", per la equivocità del termine "fatto", idoneo a comprendere, se riferito ad un fatto umano, sia la condotta sia gli eventi che essa abbia provocato, si presta di per sé a comprendere sia l'una che gli altri e, quindi, spetta alle parti del contratto assicurativo opportunamente precisarla in modo che non abbia quella estensione. Tribunale Napoli, 28/02/2001 Il dato testuale usato per definire l'oggetto della garanzia assicurativa in una clausola di tipo "claims made" non consente dubbi circa l'identificazione degli eventi, rientranti nella copertura assicurativa, che vanno individuati non all'ambito temporale di dette denunzie, ma ai fatti colposi verificatesi nella vigenza del contratto di assicurazione. Opinando diversamente, la clausola "claims made" non potrebbe sfuggire alla sanzione di inefficacia che l'art. 1341 c.c. prevede per le clausole vessatorie, comportando essa, con la definizione e precisazione di una copertura per rischi normalmente fuori assicurazione ed escludendo i rischi per i quali di solito ci si assicura per eventi collegati alla colpa professionale, una evidente limitazione di responsabilità.