Congedi parentali: novità per mamma e papà
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Congedi parentali: novità per mamma e papà
COORDINAMENTO BANCO POPOLARE NOVITA’ PER MAMME E PAPA’ Il decreto legislativo 80/2015, approvato lo scorso giugno nell’ambito dei decreti attuativi del Jobs Act, contiene misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, intervenendo con alcune modifiche sulle norme che regolano, tra l’altro, il congedo di maternità e paternità (astensione obbligatoria) ed il congedo parentale (facoltativo). Congedo di maternità Si tratta del periodo in cui è vietato adibire al lavoro le donne, generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. Due le novità: la prima è la possibilità per la lavoratrice madre di fruire dopo la nascita del bambino del periodo di astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti. La seconda novità riguarda la possibilità di sospendere questo congedo – una volta per ogni figlio – in caso di ricovero del neonato, e di riprenderlo dopo le sue dimissioni. Finora invece il congedo doveva essere fruito consecutivamente a prescindere dalle condizioni di salute del bambino. Congedo di paternità Dal 2012 è obbligatorio un congedo di paternità di un giorno – estendibili a 3 – se la madre rinuncia a 2 dei suoi. Se ne sente parlare poco perché è un istituto tutto sommato recente e limitato, ma il decreto ne estende alcuni aspetti. Il padre lavoratore dipendente avrà infatti diritto al congedo completo che spetterebbe alla madre – oltre che nei casi di morte e grave infermità della madre o di abbandono e di affidamento esclusivo del bambino – anche in condizioni meno traumatiche: quando semplicemente la madre sia lavoratrice autonoma, e come tale avente comunque diritto ad una indennità di maternità (generalmente l’80 per cento del salario minimo giornaliero). L’indennità viene estesa al padre lavoratore autonomo nel caso di morte della madre o di abbandono. Famiglie adottive e affidatarie Vengono parificati in maniera pressoché totale i diritti di queste famiglie rispetto alle famiglie con figli naturali, già comunque molto simili. In particolare viene esteso anche al padre il diritto, in caso di adozione internazionale, di avere un congedo non retribuito per la permanenza all’estero. Congedo parentale Da non confondere con i precedenti, si tratta del congedo facoltativo – che esisteva già – a cui hanno diritto entrambi i genitori. Non cambia la durata complessiva: 10 mesi con un limite di 6 per la madre, che diventano in totale 11 se il padre ne prende almeno 5; cambia il tempo in cui è possibile fruirne: si COORDINAMENTO BANCO POPOLARE passa dagli 8 ai 12 anni di età del bambino, e viene introdotta la possibilità di fruire del congedo a ore, anche sotto forma di part time ed in questo caso in misura pari alla metà (50%) dell’orario giornaliero. Cambiano in modo significativo anche i tempi di preavviso al datore di lavoro per la fruizione di tali congedi: ora bastano 5 giorni prima in caso di fruizione mensile/giornaliera e 2 giorni per la fruizione ad ore, mentre prima servivano almeno 15 giorni. Non cambia il trattamento economico, ma anche qui varia la sua validità nel tempo: il genitore ha diritto a una retribuzione pari al 30 per cento per i congedi fruiti entro i primi 6 anni di vita (prima erano i primi 3) e non percepisce alcuna retribuzione oltre i 6 e fino ai 12 anni del bambino. Lo stesso discorso vale per le famiglie adottive e affidatarie, salvo che il calcolo parte dall’ingresso del minore in famiglia. Dimissioni Il decreto introduce un chiarimento su una questione già discussa in passato: in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento (ovvero fino al compimento del primo anno del bambino), i genitori non sono tenuti al preavviso altrimenti previsto dalla legge. Per inciso: dal 2012, per evitare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” fatte firmare ai dipendenti (soprattutto alle donne) dai datori di lavoro, le dimissioni volontarie per essere effettive devono essere convalidate dal lavoratore stesso entro 30 giorni presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro. Bisogna comunque specificare che la validità delle novità introdotte è al momento limitata al 31 dicembre 2015. Infatti, la copertura finanziaria per permettere la proroga di questi provvedimenti è legata alla legge di stabilità che verrà approvata nei prossimi mesi. Torneremo quindi in merito per i necessari aggiornamenti. Nel frattempo, per qualsiasi chiarimento, potete come sempre rivolgervi al vostro rappresentante sindacale di riferimento. 31 agosto 2015 COORD. FIRST CISL BANCO POPOLARE