Congedi parentali: novità per mamma e papà

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Congedi parentali: novità per mamma e papà
COORDINAMENTO BANCO POPOLARE
NOVITA’ PER MAMME E PAPA’
Il decreto legislativo 80/2015, approvato lo scorso giugno nell’ambito dei
decreti attuativi del Jobs Act, contiene misure volte a tutelare la maternità
delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro per la generalità dei lavoratori, intervenendo con alcune modifiche sulle
norme che regolano, tra l’altro, il congedo di maternità e paternità
(astensione obbligatoria) ed il congedo parentale (facoltativo).
Congedo di maternità
Si tratta del periodo in cui è vietato adibire al lavoro le donne, generalmente
da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. Due le novità: la prima è la
possibilità per la lavoratrice madre di fruire dopo la nascita del bambino del
periodo di astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro,
anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti. La
seconda novità riguarda la possibilità di sospendere questo congedo – una
volta per ogni figlio – in caso di ricovero del neonato, e di riprenderlo dopo le
sue dimissioni. Finora invece il congedo doveva essere fruito consecutivamente
a prescindere dalle condizioni di salute del bambino.
Congedo di paternità
Dal 2012 è obbligatorio un congedo di paternità di un giorno – estendibili a 3 –
se la madre rinuncia a 2 dei suoi. Se ne sente parlare poco perché è un istituto
tutto sommato recente e limitato, ma il decreto ne estende alcuni aspetti. Il
padre lavoratore dipendente avrà infatti diritto al congedo completo che
spetterebbe alla madre – oltre che nei casi di morte e grave infermità della
madre o di abbandono e di affidamento esclusivo del bambino – anche in
condizioni meno traumatiche: quando semplicemente la madre sia lavoratrice
autonoma, e come tale avente comunque diritto ad una indennità di maternità
(generalmente l’80 per cento del salario minimo giornaliero). L’indennità viene
estesa al padre lavoratore autonomo nel caso di morte della madre o di
abbandono.
Famiglie adottive e affidatarie
Vengono parificati in maniera pressoché totale i diritti di queste famiglie
rispetto alle famiglie con figli naturali, già comunque molto simili. In particolare
viene esteso anche al padre il diritto, in caso di adozione internazionale, di
avere un congedo non retribuito per la permanenza all’estero.
Congedo parentale
Da non confondere con i precedenti, si tratta del congedo facoltativo – che
esisteva già – a cui hanno diritto entrambi i genitori. Non cambia la durata
complessiva: 10 mesi con un limite di 6 per la madre, che diventano in totale
11 se il padre ne prende almeno 5; cambia il tempo in cui è possibile fruirne: si
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passa dagli 8 ai 12 anni di età del bambino, e viene introdotta la possibilità di
fruire del congedo a ore, anche sotto forma di part time ed in questo caso in
misura pari alla metà
(50%) dell’orario giornaliero. Cambiano in modo
significativo anche i tempi di preavviso al datore di lavoro per la fruizione di tali
congedi: ora bastano 5 giorni prima in caso di fruizione mensile/giornaliera e 2
giorni per la fruizione ad ore, mentre prima servivano almeno 15 giorni. Non
cambia il trattamento economico, ma anche qui varia la sua validità nel tempo:
il genitore ha diritto a una retribuzione pari al 30 per cento per i congedi fruiti
entro i primi 6 anni di vita (prima erano i primi 3) e non percepisce alcuna
retribuzione oltre i 6 e fino ai 12 anni del bambino. Lo stesso discorso vale per
le famiglie adottive e affidatarie, salvo che il calcolo parte dall’ingresso del
minore in famiglia.
Dimissioni
Il decreto introduce un chiarimento su una questione già discussa in passato:
in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento (ovvero
fino al compimento del primo anno del bambino), i genitori non sono tenuti al
preavviso altrimenti previsto dalla legge. Per inciso: dal 2012, per evitare il
fenomeno
delle
cosiddette
“dimissioni
in
bianco”
fatte
firmare
ai dipendenti (soprattutto alle donne) dai datori di lavoro, le dimissioni
volontarie per essere effettive devono essere convalidate dal lavoratore stesso
entro 30 giorni presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro.
Bisogna comunque specificare che la validità delle novità introdotte è al
momento limitata al 31 dicembre 2015. Infatti, la copertura finanziaria per
permettere la proroga di questi provvedimenti è legata alla legge di stabilità
che verrà approvata nei prossimi mesi. Torneremo quindi in merito per i
necessari aggiornamenti.
Nel frattempo, per qualsiasi chiarimento, potete come sempre rivolgervi al
vostro rappresentante sindacale di riferimento.
31 agosto 2015
COORD. FIRST CISL BANCO POPOLARE