NUOVE MISURE A TUTELA DELLA MATERNITÀ E DI

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NUOVE MISURE A TUTELA DELLA MATERNITÀ E DI
Luglio 2015
NUOVE MISURE A TUTELA DELLA MATERNITÀ
E DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
Il 25 giugno 2015, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 80 del
2015 (il “Decreto”), recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione
della legge delega n. 183 del 2014 nell’ambito della vasta riforma del mercato del lavoro avviata dal Governo
Renzi (c.d. Jobs Act).
Il Decreto introduce rilevanti modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità (D.lgs. n. 151/2001) nonché nuove misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalità dei lavoratori, allo scopo di garantire la promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro.
Occorre premettere che tali modifiche, salvo alcune eccezioni, sono previste in via sperimentale per il solo anno
20151: l’eventuale estensione agli anni successivi è infatti condizionata all’individuazione di un’adeguata copertura
finanziaria2.
IL CONGEDO DI MATERNITÀ (art. 2)
In caso di parto prematuro il periodo di congedo di maternità obbligatoria può essere esteso oltre i cinque mesi,
sommando a tale fine i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto al periodo di congedo di
maternità post partum.
Viene inoltre riconosciuto alla lavoratrice il diritto di differire e sospendere il congedo di maternità in caso di
ricovero del neonato dopo il parto, una sola volta per ogni figlio, fino alla data di dimissione del bambino, previa
idonea certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività
lavorativa. La sospensione del congedo di maternità è prevista anche a favore delle lavoratrici che abbiano adottato
o preso in affidamento un minore.
IL CONGEDO DI PATERNITÀ (art. 5)
Il diritto al congedo di paternità del lavoratore dipendente 3 viene esteso anche al caso in cui la madre sia
lavoratrice autonoma o libera professionista. Il medesimo diritto viene poi riconosciuto anche ai padri lavoratori
“e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo” come stabilito dall’art. 25, comma 1, del Decreto. In particolare sono applicabili
in via sperimentale per il solo 2015 gli articoli relativi al congedo di maternità e paternità (artt. 2, 3, 5), al congedo parentale, anche per i genitori adottivi ed
affidatari (artt. 7, 8 e 9), ai diritti dei genitori lavoratori autonomi e dei genitori iscritti alla Gestione Separata (artt. 13, 14 e 15) e al congedo per le donne
vittime di violenza (art. 24).
2
Da stanziarsi mediante i decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla L. n. 183/2014.
1
autonomi che potranno fruire della relativa indennità alle stesse condizioni già previste per il padre lavoratore
subordinato.
Il diritto alla fruizione del congedo di paternità, inoltre, viene espressamente previsto anche nei casi di adozione
che richieda un periodo di permanenza all’estero anche qualora la madre non sia lavoratrice.
IL CONGEDO PARENTALE (artt. 7, 8 e 9)
Anche in questo ambito il legislatore ha introdotto rilevanti novità, ed in particolare:
 il congedo parentale può essere utilizzato fino ai primi dodici anni di vita del bambino (oggi il limite è
otto)4;
 il congedo retribuito al 30%, per un periodo massimo di 6 mesi, può essere utilizzato fino al sesto anno di
vita del bambino (oggi è fruibile entro il terzo anno) e ciò anche nel caso di adozione e di affidamento5;
 il congedo può essere fruito su base oraria anche in assenza di regolamentazione da parte della
contrattazione collettiva anche aziendale.
Una nuova previsione in materia di congedo parentale viene introdotta anche dal D. Lgs. n. 81 del 2015, anch’esso
di attuazione del Jobs Act, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa delle
mansioni: il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una
riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.
IL TELELAVORO (art. 23)
Al fine di incentivare il ricorso al telelavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i datori di
lavoro che facciano ricorso a tale istituto beneficiano dell’esclusione dei lavoratori ad esso ammessi dal computo
dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
IL CONGEDO PER VITTIME DI VIOLENZA (art. 24)
Viene introdotto una nuova tipologia di congedo - interamente retribuito e computato ai fini dell’anzianità di
servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto della durata massima di 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza e inserite in percorsi di protezione debitamente
certificati.
***
Ulteriori significative novità riguardano:

la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di fruire dell’indennità di
maternità e paternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi
previdenziali da parte del committente;
3
Attualmente previsto per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, nonché nelle ipotesi di adozione o affidamento, in
alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.
4
Tale estensione, inoltre, viene prevista anche per i genitori adottivi e affidatari e per i genitori di minori portatori di handicap grave accertato in base
all’articolo 33, L. n. 104/1992, quest’ultimi già aventi diritto al prolungamento del congedo.
5
Per i genitori non abbienti viene garantita la retribuzione al 30% del periodo di congedo parentale fino all’ottavo anno di vita del bambino.
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

il riconoscimento dell’indennità di maternità anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa
grave della lavoratrice che si verifichi durante i periodi di congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17
del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
l’estensione delle tutele già previste per i genitori naturali in caso di adozioni e affidamenti.
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