vi commissione permanente - La Camera dei Deputati
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Martedı̀ 5 giugno 2007 — 39 — Commissione VI VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O COMITATO DEI NOVE: Delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE. Emendamenti C. 2600-A, approvato dal Senato . . . . . 39 SEDE CONSULTIVA: Ratifica Accordo Italia-Francia sull’aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali. C. 2376, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 COMITATO DEI NOVE Martedı̀ 5 giugno 2007. Delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE. Emendamenti C. 2600-A, approvato dal Senato. Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.30 alle 10.40. SEDE CONSULTIVA Martedı̀ 5 giugno 2007. — Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. La seduta comincia alle 14.15. Ratifica Accordo Italia-Francia sull’aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali. C. 2376, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Francesco AMENDOLA (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2376, approvato dal Senato, L’Accordo di cui si dispone la ratifica è costituito da uno Scambio di lettere tra il Governo italiano e quello francese, riguardante l’aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, firmato a Roma il 27 novembre 2003, e da uno Scambio di note integrativo effettuato a Roma il 28 luglio e il 23 settembre 2005. Martedı̀ 5 giugno 2007 — Si ricorda che con l’Accordo culturale del 1949, l’Italia e la Francia si sono impegnate reciprocamente, tra l’altro, ad accordare facilitazioni alla creazione e al funzionamento di otto istituti di Alta cultura, quattro italiani e quattro francesi, e a mantenere le facilitazioni già esistenti per gli Istituti di istruzione secondaria presenti nei due Paesi, ossia il Liceo Chateaubriand a Roma e il Liceo Leonardo da Vinci a Parigi. Inoltre, le due Parti si sono impegnate a ricevere nelle reciproche Università lettori di italiano e di francese in egual numero. Successivamente, con un ulteriore Scambio di Note del 1954 le due Parti hanno precisato la natura delle facilitazioni genericamente concesse agli Istituti individuati dall’Accordo culturale del 1949, le quali consistono nell’esenzione dal pagamento: delle tasse sull’acquisto dei terreni o degli immobili nei quali gli Istituti citati hanno la loro sede; delle imposte dirette, tasse e contributi di qualunque natura sugli stessi immobili; dei dazi e delle tasse esigibili all’entrata del territorio per l’importazione di oggetti, documenti e tutto il materiale necessario al funzionamento degli Istituti predetti. Inoltre, per quanto riguarda i diritti su atti e contratti inerenti al funzionamento di tali istituti, le due Parti hanno concordato di concedere all’istituto dell’altra Parte contraente lo stesso trattamento che è riservato agli istituti di cultura del proprio Paese. Con un successivo Scambio di Note del 1965 è stata aggiornata la lista degli Istituti di Alta cultura ai quali sono applicate le esenzioni fiscali, inserendovi, tra l’altro, l’Accademia di Francia sita in Roma. Nel 1971 è intervenuto un nuovo Scambio di Note con il quale, per sanare le differenze esistenti nell’applicazione della regolamentazione fiscale nei due Paesi, veniva disposta, a beneficio dei membri 40 — Commissione VI delle istituzioni culturali, l’esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all’importazione dei beni a loro appartenenti per tutta la durata della loro missione. Veniva inoltre specificato che destinatari di tali agevolazioni sono gli insegnanti e coloro che esercitano funzioni direttive nelle istituzioni culturali oggetto della Convenzione del 1949 e dello Scambio di Note del 1965 che ne aveva integrato l’elenco. Passando al contenuto dell’Accordo in esame, esso è costituito da uno Scambio di Lettere, firmato a Roma il 27 novembre 2003 e da uno Scambio di Note integrativo, effettuato a Roma il 28 luglio e il 23 settembre 2005, il quale, oltre ad abrogare lo Scambio di Note del 1965, aggiorna e sostituisce la lista degli Istituti culturali cui la Francia e l’Italia concedono reciproche agevolazioni fiscali, stabilendo che ad esse si applichino le agevolazioni e le esenzioni fiscali di cui allo Scambio di lettere del 1954 e che, al personale ad essi addetto (segnatamente agli insegnanti e a coloro che esercitano funzioni direttive), siano riconosciuti i benefici di cui allo Scambio di Note del 1971. L’esigenza di intervenire in materia trae origine, come evidenzia la relazione illustrativa del disegno di legge, dalla richiesta, avanzata dal Governo francese, di regolarizzare il trattamento fiscale di parte del personale assunto da dette istituzioni, in particolare presso il liceo Stendhal di Milano. Alla luce delle modifiche recate dall’Accordo, la lista risulta pertanto composta, per l’Italia: dall’Istituto italiano di Cultura di Parigi; dall’Istituto italiano di Cultura di Strasburgo; dall’Istituto italiano di Cultura di Marsiglia; dall’Istituto italiano di Cultura di Lione; dall’Istituto italiano di Cultura di Grenoble; dall’Istituto italiano di Cultura di Lilla; dalla Scuola Italiana Leonardo da Vinci di Parigi. Per la Francia, la lista è invece composta: dall’Istituto francese di Firenze; dal Centro Culturale franco-italiano « Galliera » di Genova; dal Centro Culturale francese di Milano e la sua filiale di Venezia; Martedı̀ 5 giugno 2007 — dall’Istituto francese di Napoli; dal Centro Culturale francese di Palermo; dall’Ufficio di Cooperazione Linguistica e Artistica di Roma; dal Centro Culturale francese di Torino; dall’Accademia di Francia di Roma; dalla Scuola francese di Storia e Archeologia di Roma; dal Liceo Stendhal di Milano. L’Accordo estende inoltre le disposizioni previste all’articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989 per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le frodi fiscali, alle retribuzioni e alle pensioni destinate ai dipendenti degli Istituti culturali sopra elencati. Ricorda a tale proposito che l’articolo 19 della Convenzione del 1989, per evitare le doppie imposizioni, stabilisce che le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto in quest’ultimo. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nello Stato nel quale i servizi siano resi, qualora la persona fisica che li rende sia residente ed abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell’altro Stato, ovvero qualora tale persona, senza avere la nazionalità dell’altro Stato, fosse residente nello Stato in cui rende i servizi prima di svolgervi tale attività. Anche le pensioni corrisposte da uno Stato a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi ad esso, sono imponibili soltanto presso di questo. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni. 41 — Commissione VI Rammenta al riguardo che il punto 10, lettera b), del Protocollo annesso alla Convenzione con la Francia per evitare le doppie imposizioni prevede che le disposizioni dell’articolo 19 della Convenzione si applicano anche alle remunerazioni ed alle pensioni corrisposte alle persone che esercitano le loro attività presso le istituzioni culturali e gli istituti di insegnamento previsti dalla Convenzione culturale del 1949. Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame. La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore. Sull’ordine dei lavori. Paolo DEL MESE, presidente, avverte che l’avvio dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2695, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2007, recante misure urgenti in materia fiscale, già previsto nella giornata odierna, avrà luogo nella seduta di giovedı̀ 7 giugno prossimo. La seduta termina alle 14.25. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: SEDE REFERENTE D.L. 67/2007:Misure urgenti in materia fiscale. C. 2695 Governo.