Gentile Cliente, con la presente circolare intendiamo fornire una

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Gentile Cliente, con la presente circolare intendiamo fornire una
Circolare n. 2 del 17 dicembre 2014
DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 – in vigore dal 13 dicembre 2014)
Gentile Cliente,
con la presente circolare intendiamo fornire una breve sintesi delle principali novità
introdotte dal provvedimento in epigrafe.
Articoli 1 e 3: dichiarazione modello 730 precompilato
A decorrere dal 2015, in via sperimentale, entro il 15 aprile di ogni anno, l’Agenzia
delle Entrate renderà disponibile telematicamente ai titolari di redditi di pensione,
lavoro dipendente ed assimilato, la dichiarazione dei redditi precompilata sulla base
delle informazioni risultanti in Anagrafe Tributaria.
Pertanto, il modello 730 precompilato non sarà cartaceo, ma solamente “on line”per
coloro che risulteranno titolari del codice PIN del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Con apposito provvedimento saranno individuate le modalità tecniche per consentire
ai contribuenti di accedere alla dichiarazione precompilata “on line”, così come
saranno individuati sistemi alternativi per rendere disponibile la dichiarazione.
La dichiarazione Modello 730 precompilato andrà presentata al sostituto di imposta,
o al CAF o al professionista abilitato entro il 07 luglio.
Il contenuto della dichiarazione, potrà essere accettato senza modifiche, oppure
modificato e/o integrato. La scelta del contribuente inciderà sui controlli formali
eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di rifiutare la dichiarazione precompilata
resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso il contrubuente presenterà la
dichiarazione in forma autonoma con le modalità ordinarie (Modello Unico).
Articolo 2: nuova certificazione redditi
Debutta dal 2015, con riferimento ai redditi 2014, la nuova certificazione unica dei
redditi “CU” che accorpa il vecchio modello CUD dipendenti e la certificazione dei
compensi di lavoro autonomo.
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Fermo restando l’obbligo di consegna al percipiente entro il 28 febbraio, i sostituti di
imposta, dovranno inviare la nuova certificazione unica, telematicamente all’Agenzia
delle Entrate entro il 07 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti (07marzo 2015 per l’anno 2014).
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di € 100,00.
Articolo 3: invio dati relativi ad oneri deducibili – spese detraibili
Per gli oneri e le spese sostenute nel 2015, le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici
universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale,
le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e
gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, invieranno al “Sistema
tessera santaria” i dati relativi delle prestazioni erogate.
Le specifiche tecniche e le modalità operative per l’invio dei dati, sono rese
disponibili sul sito internet del “Sistema tessera sanitaria”.
Articolo 15: utilizzo del modello F24 per compensazione crediti da rimborsi
assistenza fiscale
A decorrere dal 01 gennaio 2015 sorge l’obbligo per i sostituti di imposta di utilizzare
in compensazione tramite modello F24;
● le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei
modelli 730;
● le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza;
Articolo 10: spese di vitto e alloggio dei professionisti
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, le spese di vitto e
alloggio sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in
natura per il professionista che ne usufruisce.
Pertanto:
● il professionista non sarà più tenuto a “riaddebitare” in parcella tali spese al
committente;
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● il committente potrà dedurre direttamente la spesa senza necessità di attendere il
ricevimento della parcella del professionista;
Articolo 11: dichiarazione di successione
Dal 13 dicembre 2014 non è più necessario presentare la dichiarazione di
successione, se l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore
non superiore ad € 100.000,00 (in precedenza il limite era € 25.822,84) e non
comprende beni immobili e/o diritti immobiliari.
Inoltre l’erogazione di un rimborso fiscale dopo la presentazione della dichiarazione
di successione non comporta l’onere di presentare una dichiarazione integrativa.
Provvederà l’Ufficio alla riliquidazione dell’imposta.
Articolo 12: oneri riqualificazione energetica
Con decorrenza dal 13 dicembre 2014 è abolito l’obbligo della comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono a cavallo di più anni.
Articolo 13: rimborsi iva
Con decorrenza 13 dicembre 2014 eliminato l’obbligo della garanzia fideiussoria per
i rimborsi iva di importo fino ad € 15.000,00 (in precedenza il limite era di €
5.000,00).
Per importi superiori, la regola generale prevede l’obbligo di presentazione di
apposita garanzia, salvo le ipotesi di apposizione del visto di conformità o
sottoscrizione dell’organo di controllo e la presentazione di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante la presenza di particolari requisiti.
Articolo 14: rimborso crediti di imposta e interessi
A decorrere dai rimborsi erogati dal 01 gennaio 2015, l’Agente della riscossione
procederà al pagamento degli interessi senza necessità da parte del contribuente di
formulare apposita richiesta.
Articolo 16: esercizio delle opzioni per regimi speciali
Con decorrenza successiva al periodo di imposta in corso al 31/12/2014, vengono
semplificate le procedure di comunicazione delle opzioni per la “trasparenza fiscale”,
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il “consolidato fiscale” e la “determinazione dell’Irap per le società di persone in
contabilità ordinaria”.
Non sarà più necessario compilare ed inviare telematicamente all’Agenzia delle
Entrate appositi modelli. Le opzioni si menifesteranno direttamente nelle
dichiarazioni dei redditi – irap.
Articolo 17: operazioni straordinarie società di persone
In caso di operazioni straordinarie, quali liquidazione, trasformazione, scissione e
fusione, il Modello Unico da utilizzare per la frazione di esercizio compresa tra il 1°
gennaio e la data di efficacia dell’atto è sempre quello relativo al periodo di imposta
precedente, come già accade per le società di capitali.
Es.: snc trasformata in srl il 20/02/2015 – dichiarazione da presentare entro il
30/11/2015 utilizzando Unico 2015.
Le imposte dovute andranno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Riprendendo l’esempio di cui sopra, le imposte si verseranno entro il 16 dicembre
2015.
Articolo 18: società in perdita sistematica
Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto (13 dicembre 2014), viene esteso a cinque anni, contro gli attuali tre,
il periodo di monitoraggio da prendere a riferimento per l’applicazione della
disciplina delle società in perdita sistematica.
Articolo 19: società estere con stabile organizzazione in Italia
Dal 13 dicembre 2014, le società che non hanno la sede legale/amministrativa in
Italia, non hanno più l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi, l’indirizzo
dell’eventuale stabile organizzazione in Italia e le generalità e l’indirizzo di un
rappresentante per i rapporti tributari.
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Articolo 20: dichiarazioni di intento
A decorrere dalle operazioni eseguite dal 01 gennaio 2015, è trasferito in capo
all’esportatore abituale, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le
informazioni delle dichiarazioni d’intento, fino ad ora a carico del fornitore.
In particolare, l’esportatore dovrà:
a) Inviare la dichiarazione di intento telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
b) Acquisire la ricevuta di avvenuta trasmissione;
c) Consegnare al proprio fornitore, copia della dichiarazione di intento e della
ricevuta di trasmissione telematica;
Il fornitore dell’esportatore, dopo aver verificato la correttezza dei documenti ricevuti
e riscontrato sul sito dell’Agenzia, l’effettiva trasmissione telematica della
dichiarazione di intento, potrà emettere fattura in sospensione di imposta.
Il fornitore dovrà riepilogare nella dichiarazione annuale iva, i dati e le informazioni
delle dichiarazioni di intento ricevute.
In caso di cessione e/o prestazione in sospensione di imposta eseguita prima di aver
ricevuto la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta
presentazione all’Agenzia delle Entrate, comporta l’applicazione di una sanzione dal
100 al 200% dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha tempestivamente pubblicato il Provvedimento n.
159674/2014 del 12 dicembre con cui è stato approvato il nuovo modello di
comunicazione delle dichiarazioni di intento emesse e le relative specifiche tecniche
per l’invio telematico delle stesse.
Disposizioni transitorie
Fino all’11 febbraio 2015, gli esportatori possono consegnare o inviare la
dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità
(esempio: le dichiarazioni datate dicembre 2014 inviate in questi giorni per l’anno
2015). In questo caso il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della
dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia per le dichiarazioni di intento che esplicano effetti anche per le operazioni
poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo a partire dal 12
febbraio 2015 di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare
l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
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Articolo 21: operazioni poste in essere con Paesi Black List
Con effetto dalle operazioni poste in essere nell’anno solare 2014, il termine per
l’invio della comunicazione inerente le operazioni “black list”, diventa annuale.
Sono pertanto abolite le scadenze mensili e trimestrali.
Viene inoltre modificata la soglia di esenzione, attualmente fissata in € 500 per
singola operazione, che passa ad € 10.000 da intendersi come limite complessivo
annuale.
Articolo 22: richiesta per autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
Dal 13 dicembre 2014, l’iscrizione nell’archivio VIES, condizione per poter
effettuare operazioni Intra UE, sarà immediata senza necessità di attendere il 31
giorno successivo dalla data di attribuzione della partita iva, o per i soggetti già in
attività, dalla presentazione di apposita istanza.
Resta confermato che la mancata presentazione dei Modelli Intrastat per quatto
trimestri consecutivi, comporterà l’esclusione della partita iva dall’archivio VIES,
con conseguente impossibilità di porre in essere operazioni comunitarie.
Articolo 23: modelli intrastat
Con apposito Provvedimento da emanarsi entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014,
saranno semplificate le informazioni da indicare nei modelli Intrastat relativi alle
prestazioni di servizi resi e ricevuti.
Una volta a regime, la norma prevede che verranno indicati solamente i seguenti dati:
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Numero di identificazione iva delle controparti;
Valore totale delle transazioni;
Codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
Paese di pagamento;
Articolo 27: ritenuta ridotta per provvigioni agenti di commercio
La comunicazione con la quale gli agenti e/o rappresentanti di commercio dichiarano
ai committenti di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, per
beneficiare della ritenuta ridotta applicata al 20% della base imponibile, da “annuale”
diventa “permanente”.
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La stessa pertanto, non dovrà essere rinnovata annualmente fintanto che permangono
i requisiti che consentono l’applicazione della ritenuta in misura ridotta.
L’eventuale mancata segnalazione di variazioni che comportano la perdita del
beneficio, sono soggette ad una sanzione da € 258 ad € 2.056.
Articolo 28 – commi 1 e 2: responsabilità solidale negli appalti
Dal 13 dicembre 2014 è abolita la responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente riguardanti il contratto di subappalto.
La modifica legislativa comporta anche l’abolizione della maxi sanzione pecuniaria
da € 5.000 ad € 200.000 prevista per il committente che effettuava il pagamento del
corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione attestante la
regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute
dall’appaltatore e dal subppaltatore.
Rimane la responsabilità per due anni dalla cessazione dell’appalto, tra committente
imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori
per i trattamenti retributivi, comprese quote di TFR, contributi previdenziali e premi
assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di
opere e servizi.
Articolo 28- comma 3: posizioni contributive dei lavoratori dipendenti
Al fine di rafforzare l’azione di controllo sul corretto adempimento degli obblighi
fiscali in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l’INPS comunicherà
mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle aziende e alle posizioni
contributive dei relativi dipendenti, gestite dall’Istituto stesso.
Articolo 28- comma 4: cancellazione dal Registro delle Imprese
Dal 13 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare avvisi di
accertamento, atti di liquidazione e riscossione di tributi, entro cinque anni
dall’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese richiesta dai
liquidatori ai sensi dell’articolo 2495 del codice civile.
Inoltre per il mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte
dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, il liquidatore deve
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dimostrare di “aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di
beni ai soci o associati”, pena la responsabilità personale.
Articolo 30: spese di rappresentanza
Dal 13 dicembre 2014 ai fini iva, viene elevato ad € 50 il costo unitario dei beni per il
cui acquisto è possibile detrarre l’imposta.
Analogamente non sono soggette ad iva, le cessioni gratuite di beni la cui produzione
o commercio non rientra nell’attività di impresa di costo unitario non superiore ad €
50.
Articolo 31: rettifica iva per crediti non riscossi
Dal 13 dicembre 2014 si amplia la platea di eventi che consentono il recupero
dell’iva versata su crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili.
Tra le procedure concorsuali, vengono infatti ricompresi i “gli accordi di
ristrutturazione dei debiti omologati” ed i “piani attestati ai sensi dell’articolo 67,
terzo comma, lettera d) della legge fallimentare”.
Articolo 33: equiparazione criteri di definizione “prima casa”
Dal 13 dicembre 2014, è stato eliminato il diverso criterio che disciplinava i benefici
previsti per l’acquisto della prima casa a seconda che l’atto fosse soggetto ad iva o ad
imposta di registro.
Anche ai fini iva, come già già avveniva dal 01 gennaio 2014 per l’imposta di
registro, si considerano abitazioni di lusso quelle appartenenti alle categorie catastali
A/1 – A/8 – A/9, senza più alcun riferimento ai criteri previsti dal D.M. 2/8/1969.
Articolo 36: deposito appello in commissione tributaria
Dal 13 dicembre 2014, non esiste più l’obbligo di depositare copia dell’appello alla
segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
Studio Le Pera Commercialisti Associati
Rag. Aldo Valassina
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