FI - Compravendita banconote estere 12.01.2017

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FI - Compravendita banconote estere 12.01.2017
FOGLIO INFORMATIVO
Compravendita di banconote estere
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SC
Via Bra nr. 15 – 12062 – Roreto di Cherasco
Tel.: 0172/486700 – Fax: 0172/486744
Mail:[email protected] /sito internet: www.bancadicherasco.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n 00204710040
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4633 - cod. ABI 08487
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159239
Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Istituzionale di Garanzia ed al fondo Nazionale
di Garanzia.
Capitale sociale e riserve al 31/12/2015 euro 74.375.762
CHE COS’È IL SERVIZIO DI ACQUISTO E VENDITA DI VALUTA ESTERA
Con il servizio di acquisto e/o di vendita il cliente può acquistare e/o vendere banconote in divisa
estera.
Il regolamento dell’operazione può avvenire sia per cassa che mediante addebito/accredito in conto
corrente.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
Il cambio tra l’euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo
all’oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa.
A tal proposito presso la Banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento.
Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione delle
banconote.
ZIONI SULLA
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
BANCONOTE:
Commissione di cambio (in acquisto e in vendita)
Valuta di accredito/addebito
Differenziale percentuale di scostamento del cambio, rispetto all’indicazione
rilevata il giorno lavorativo precedente dalla Banca Centrale Europea
Si rinvia al Listino Cambi giornaliero esposto nei locali aperti al pubblico.
Aggiornato al 12/01/2017
Euro 2,50
in giornata
max 4,00%
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Rimborso spese informativa precontrattuale:
0,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge
inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione)(1): 1,55
Spese per altre comunicazioni e informazioni:
0,00
(1)Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto Internet Banking. Sono escluse le
comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Come da condizioni contrattuali, entrambe le parti possono recedere dal contratto con preavviso
scritto di almeno 3 giorni.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via
telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (12062 Roreto di Cherasco - Via
Bra n.15 [email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali
della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un
reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di
mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di
conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del
contratto,rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore
BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la
procedura suindicata. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione
si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la
prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
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LEGENDA
Divisa o valuta
Tasso di cambio
Aggiornato al 12/01/2017
Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni
e servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o
banconota.
Il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato
ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra
valuta.
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