Permessi di lavoro in Svizzera, tipologie, requisiti e aspetti fiscali

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Permessi di lavoro in Svizzera, tipologie, requisiti e aspetti fiscali
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Permessi di lavoro in Svizzera,
tipologie, requisiti e aspetti fiscali
Sono un imprenditore varesino del settore tessile con due figli, uno dei quali
mi aiuta in azienda, mentre l’altro, che
non ha mentalità imprenditoriale, ha
deciso lavorare in Svizzera, nel Canton
Ticino, dove ha ricevuto un’offerta di
lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la filiale svizzera di una
società italiana. Potrei sapere come sono regolati i permessi di soggiorno nel
Cantone per potere lavorare in loco?
Lettera firmata. Varese
Per potere svolgere un’attività
in Svizzera è possibile richiedere diversi tipi di permessi,
ciascuno dei quali con determinati connotati. In linea di
massima possiamo riassumere
le differenze secondo la qualificazione del permesso stesso.
Esiste un permesso B con attività
lucrativa, che implica il trasferimento
a tutti gli effetti in Svizzera. Per ottenere
questo permesso è necessario conseguire un reddito minimo per riuscire a
mantenersi. Questo permesso comporta
che il reddito da lavoro risulta sempre
assoggettato a imposizione alla fonte
in Svizzera e il soggetto interessato
non deve più dichiarare nulla in Italia.
Essendo contribuente in Svizzera dovrà
dichiarare eventuali sostanze e redditi
in Svizzera.
Le imposte alla fonte trattenute sul
reddito da lavoro valgono come credito
d’imposta in sede di tassazione nella
Confederazione. È necessaria una copertura sanitaria obbligatoria (cassa
malati) con premi mensili medi, secondo
il tipo di copertura scelta, di circa 300
franchi svizzeri. La cassa malati copre le
spese sanitarie da una certa franchigia
in su (le spese sotto la franchigia sono
a carico dell’assicurato), si possono
scegliere diversi importi di franchigia.
Chiaramente se si sceglie una franchigia bassa, ci sono più costi sanitari e il
premio mensile fisso di cassa malati è
più alto.
In fase di emissione del permesso per il
calcolo della prova di mantenimento,
le autorità calcolano che il dipendente
single deve percepire minimo 1.400
franchi come stipendio, oltre a potere sostenere (ovviamente con rendite
patrimoniali) il costo di premio cassa
malati e quattro volte il costo dell’affitto
(sempre che non si possieda una casa di
proprietà), il cui contratto va sempre allegato alla
richiesta di permesso.
Altra cosa importante è
l’iscrizione all’Aire presso il Consolato italiano.
Bisognerebbe, inoltre,
fare il cambio di patente
entro un anno dall’entrata in Svizzera e si dovrebbe guidare un’auto con
targhe svizzere.
Esistono poi altre due tipologie di permesso: permesso G con rientro giornaliero e con rientro settimanale. Con il
permesso G con rientro giornaliero
viene mantenuta la residenza e l’imponibilità fiscale in Italia. Attualmente, c’è
la distinzione tra frontaliere nella fascia
di confine dei venti km e quella oltre i
venti. Il frontaliere oltre i 20 km subisce la trattenuta dell’imposta alla fonte
svizzera che sarà poi considerata come
credito d’imposta in sede di dichiarazione fiscale in Italia. In linea di principio il
reddito da lavoro svizzero del frontaliero
deve essere convertito in euro al tasso
di cambio fissato dall’Agenzia delle entrate, dedotta la franchigia di 7.500 euro.
Ciò fatto, si ottiene l’imponibile che l’Italia tassa con le proprie aliquote e che
dev’essere quindi sottoposto all’Irpef.
Dall’ammontare che risulta si deduce
il controvalore in euro delle imposte
alla fonte che sono state trattenute in
svizzera. La differenza è quanto si deve
versare al fisco italiano. Non c’è obbligo
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di pagare il premio della cassa malati
all’amministrazione elvetica.
Invece, il permesso G con rientro
settimanale è, in sostanza, come con
rientro giornaliero, ma differisce da
questo poiché con quello settimanale il
frontaliero ha un alloggio in Svizzera e
l’obbligo di uscire dalla Svizzera almeno
una volta la settimana.
Altra differenza è che in caso di disoccupazione (si spera sempre che non capiti),
con il permesso B l’indennità di disoccupazione si percepisce direttamente
dalla Svizzera, mentre con il permesso
G la si riceverebbe dall’Italia. Sono state
presentate diverse proposte per mutare
il trattamento dell’imposizione fiscale
dei frontalieri. Di certo non vi è ancora
nulla, ma è probabile che si stia andando in una direzione tale da eliminare
gradualmente i vantaggi dei frontalieri.
In ogni caso modalità e misura devono
essere ancora definite con precisione.
E’, altresì, notizia recente l’approvazione,
da parte dei cittadini ticinesi con il 58%
di voti favorevoli, di un referendum
in materia di lavoro e finalizzato ad
introdurre nella costituzione del Cantone un privilegio per le assunzioni, a
parità di qualifiche professionali, per i
soggetti che vivono sul territorio; tale,
comunque, da introdurre dei limiti per
i lavoratori frontalieri. La modifica costituzionale, però, richiede il vaglio dell’assemblea federale della Confederazione
alla quale spetterà una valutazione di
conformità al diritto nazionale.