Permessi di lavoro in Svizzera, tipologie, requisiti e aspetti fiscali
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Permessi di lavoro in Svizzera, tipologie, requisiti e aspetti fiscali
Benessere dialoghi su patrimoni Indirizzate i vostri quesiti a: [email protected] oppure a Patrimoni, Rubrica lettere, via Burigozzo, 5 20122 Milano Permessi di lavoro in Svizzera, tipologie, requisiti e aspetti fiscali Sono un imprenditore varesino del settore tessile con due figli, uno dei quali mi aiuta in azienda, mentre l’altro, che non ha mentalità imprenditoriale, ha deciso lavorare in Svizzera, nel Canton Ticino, dove ha ricevuto un’offerta di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la filiale svizzera di una società italiana. Potrei sapere come sono regolati i permessi di soggiorno nel Cantone per potere lavorare in loco? Lettera firmata. Varese Per potere svolgere un’attività in Svizzera è possibile richiedere diversi tipi di permessi, ciascuno dei quali con determinati connotati. In linea di massima possiamo riassumere le differenze secondo la qualificazione del permesso stesso. Esiste un permesso B con attività lucrativa, che implica il trasferimento a tutti gli effetti in Svizzera. Per ottenere questo permesso è necessario conseguire un reddito minimo per riuscire a mantenersi. Questo permesso comporta che il reddito da lavoro risulta sempre assoggettato a imposizione alla fonte in Svizzera e il soggetto interessato non deve più dichiarare nulla in Italia. Essendo contribuente in Svizzera dovrà dichiarare eventuali sostanze e redditi in Svizzera. Le imposte alla fonte trattenute sul reddito da lavoro valgono come credito d’imposta in sede di tassazione nella Confederazione. È necessaria una copertura sanitaria obbligatoria (cassa malati) con premi mensili medi, secondo il tipo di copertura scelta, di circa 300 franchi svizzeri. La cassa malati copre le spese sanitarie da una certa franchigia in su (le spese sotto la franchigia sono a carico dell’assicurato), si possono scegliere diversi importi di franchigia. Chiaramente se si sceglie una franchigia bassa, ci sono più costi sanitari e il premio mensile fisso di cassa malati è più alto. In fase di emissione del permesso per il calcolo della prova di mantenimento, le autorità calcolano che il dipendente single deve percepire minimo 1.400 franchi come stipendio, oltre a potere sostenere (ovviamente con rendite patrimoniali) il costo di premio cassa malati e quattro volte il costo dell’affitto (sempre che non si possieda una casa di proprietà), il cui contratto va sempre allegato alla richiesta di permesso. Altra cosa importante è l’iscrizione all’Aire presso il Consolato italiano. Bisognerebbe, inoltre, fare il cambio di patente entro un anno dall’entrata in Svizzera e si dovrebbe guidare un’auto con targhe svizzere. Esistono poi altre due tipologie di permesso: permesso G con rientro giornaliero e con rientro settimanale. Con il permesso G con rientro giornaliero viene mantenuta la residenza e l’imponibilità fiscale in Italia. Attualmente, c’è la distinzione tra frontaliere nella fascia di confine dei venti km e quella oltre i venti. Il frontaliere oltre i 20 km subisce la trattenuta dell’imposta alla fonte svizzera che sarà poi considerata come credito d’imposta in sede di dichiarazione fiscale in Italia. In linea di principio il reddito da lavoro svizzero del frontaliero deve essere convertito in euro al tasso di cambio fissato dall’Agenzia delle entrate, dedotta la franchigia di 7.500 euro. Ciò fatto, si ottiene l’imponibile che l’Italia tassa con le proprie aliquote e che dev’essere quindi sottoposto all’Irpef. Dall’ammontare che risulta si deduce il controvalore in euro delle imposte alla fonte che sono state trattenute in svizzera. La differenza è quanto si deve versare al fisco italiano. Non c’è obbligo 4_Patrimoni_Ottobre 2016 di pagare il premio della cassa malati all’amministrazione elvetica. Invece, il permesso G con rientro settimanale è, in sostanza, come con rientro giornaliero, ma differisce da questo poiché con quello settimanale il frontaliero ha un alloggio in Svizzera e l’obbligo di uscire dalla Svizzera almeno una volta la settimana. Altra differenza è che in caso di disoccupazione (si spera sempre che non capiti), con il permesso B l’indennità di disoccupazione si percepisce direttamente dalla Svizzera, mentre con il permesso G la si riceverebbe dall’Italia. Sono state presentate diverse proposte per mutare il trattamento dell’imposizione fiscale dei frontalieri. Di certo non vi è ancora nulla, ma è probabile che si stia andando in una direzione tale da eliminare gradualmente i vantaggi dei frontalieri. In ogni caso modalità e misura devono essere ancora definite con precisione. E’, altresì, notizia recente l’approvazione, da parte dei cittadini ticinesi con il 58% di voti favorevoli, di un referendum in materia di lavoro e finalizzato ad introdurre nella costituzione del Cantone un privilegio per le assunzioni, a parità di qualifiche professionali, per i soggetti che vivono sul territorio; tale, comunque, da introdurre dei limiti per i lavoratori frontalieri. La modifica costituzionale, però, richiede il vaglio dell’assemblea federale della Confederazione alla quale spetterà una valutazione di conformità al diritto nazionale.