Introduzione al commercio elettronico
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Introduzione al commercio elettronico
Introduzione al commercio elettronico Definizioni di commercio elettronico Comunicazione della Commissione europea al parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale ed al comitato delle Regioni COM (97) 157 "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico". In essa il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure delle P.A. Definizioni di commercio elettronico INDIRETTO se la conclusione del contratto avviene attraverso strumenti telematici, ma l’esecuzione avviene in maniera tradizionale DIRETTO se non solo la conclusione del contratto ma anche l’esecuzione (ed eventualmente il pagamento) avvengono online. Definizioni di commercio elettronico Commercio elettronico si può intendere la molteplicità di transazioni, relative alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi effettuabili per via telematica La normativa di riferimento Direttiva 2000/31/CE obiettivo: eliminazione degli ostacoli di natura giuridica (difficoltà di individuare la disciplina applicabile) che si traducono in diffidenza del consumatore ed ostacolano la libera circolazione dei nuovi servizi. Creazione di un quadro disciplinare omogeneo. Dlgs 70/2003 obiettivo: accrescere la fiducia dei consumatori nei contratti telematici. All’art. 1 finalità promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione fra i quali il commercio elettronico Ambito di applicazione L’art. 2 del Dlgs. 70/2003 dedicato alle definizioni. Servizi della società dell’informazione tutte le attività svolte online, nonché i servizi definiti dall’art. 1 comma 1 lett. b) della L. 317/86 “qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. Definizioni art. 2 Dlgs. 70/2003 Prestatore viene definito come la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione (SSI) Il consumatore qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale, professionale eventualmente svolta. Il destinatario del servizio è il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione Obblighi informativi Nel Dlgs. 70/2003 gli obblighi informativi sono di 3 ordini: (1) Le informazioni generali obbligatorie (art. 7) Obbligo per il prestatore di rendere facilmente accessibile, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti diversi ordini di informazioni Modalità rese disponibili nel sito web attraverso il quale viene offerto il bene o il servizio Gli obblighi informativi (2) Le informazioni previste per le comunicazioni commerciali (art. 8 e 9) Comunicazioni di carattere commerciale tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione • Comunicazione chiaramente identificabile come tale; • Chiaramente identificabili come tali le offerte e le relative condizioni di partecipazione. Gli obblighi informativi Comunicazioni commerciali non sollecite (art. 9) Le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile • Essere identificate come tali • Contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al nuovo invio • + disposizioni del Codice privacy (artt. 130 e 167) Gli obblighi informativi (3) Le informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 12) Devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile prima dell’inoltro dell’ordine. Due gruppi: - Scopo di colmare eventuali gap tecnologici tra prestatore e destinatario - Carattere generale Obbligatoria solo quando il destinatario = consumatore I contratti telematici Contratto telematico quei contratti conclusi con l’impiego di strumenti telematici tra soggetti posti in luoghi diversi. Art. 50 Codice del consumo (dlgs 206/2005) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell‘ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; I contratti telematici I contratti telematici Si caratterizzano per essere conclusi tra soggetti distanti, non presenti, attraverso due canali telematici: - Il world wide web - La posta elettronica Le questioni giuridiche relative a questi tipi di contratto si pongono principalmente in relazione all’utilizzo della rete Internet. I tipi di commercio elettronico A seconda dei soggetti coinvolti: - BUSINESS TO BUSINESS (B2B) – contratti che intercorrono fra imprese - BUSINESS TO CONSUMER (B2C) – sono in contratti che intercorrono tra impresa e consumatore - CONSUMER TO CONSUMER (C2C) – sempre più popolare grazie all’attivazione di numerosi siti che gestiscono aste online. La disciplina del codice civile del contratto Secondo la disciplina generale, ciò che rileva è la volontà concorde delle parti. La volontà è l’elemento fondante l’instaurazione del vincolo contrattuale e può essere manifestata in modo espresso o tacitamente Principio dell’autonomia contrattuale parti possono decidere quale tipo di contratto concludere e determinarne liberamente il contenuto Protezione predisposta dal codice del consumo nella fase precontrattuale Obblighi informativi: B2B art. 7 Dlgs 70/2003 B2C art. 52 Codice del consumo + art. 7 Dlgs 70/2003 Informazioni dirette alla conclusione del contratto: B2B art. 12 e 13 Dlgs. 70/2003 B2C art. 53 Codice del consumo La conclusione del contratto - Proposta e accettazione per posta elettronica Il principio fondamentale è contenuto nell’art. 1326 c.c. (conclusione del contratto) “l contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.” Il successivo art. 1335 c.c. introduce la c.d. “Presunzione di conoscenza”: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.” La conclusione del contratto CAD – Codice amministrazione digitale Art. 45. Valore giuridico della trasmissione. 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. La revoca L’art. 1328 c.c. (Revoca della proposta e accettazione) “La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle predite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione” Nel contratto telematico È possibile la revoca della proposta È impossibile la revoca dell’accettazione Il luogo della conclusione del contratto l’applicazione della disciplina di diritto internazionale privato o delle disposizioni di diritto internazionale pattizio oppure tenendo conto dello status del contraente più debole. La formazione del contratto – contratto Point and click Quanto il perfezionamento avviene online, attraverso siti internet. L’accettazione mediante pressione del tasto negoziale virtuale su internet consiste nel manifestare la propria accettazione della proposta contrattuale attraverso il c.d. point and click. Può essere utilizzata validamente solo laddove il contratto presenti forma libera. La formazione del contratto Nell’ambito della contrattazione su siti ad accesso illimitato di utenti si distinguono due casi: • Offerta al pubblico quando il sito web contiene tutti gli elementi essenziali della proposta contrattuale • Invito a proporre quando il sito web non contiene tutti gli elementi essenziali della proposta contrattuale inversione del ruolo delle parti. Revoca dell’offerta al pubblico deve essere fatta nello stesso modo in cui viene fatta l’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia La forma del contratto Poiché i contraenti agiscono a distanza ed in luoghi diversi, non sono in grado di identificare con certezza la controparte, né di accertare che la relativa dichiarazione sia giunta integra Problema di imputabilità e integrità dell’atto Principio di libertà delle forme del contratto tuttavia in alcuni casi è richiesta la forma scritta ad substantiam Per entrambi i problemi decisivo l’utilizzo della firma digitale Il contenuto Art. 1341 c.c. “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza” Sempre modificabili ma l’efficacia non è retroattiva La tutela del Codice del consumo nei contratti a distanza La tutela del consumatore in questo tipo di contratti si basa sul diritto di informazione su tutti gli elementi del contratto e le circostanze rilevanti per la stipulazione ed esecuzione e sul diritto di recesso dal contratto. Per il profilo informativo: - Fase informativa precontrattuale (art. 52) - Fase informativa contrattuale (art. 53) Il diritto di recesso È la possibilità, per il consumatore, di sciogliersi unilateralmente da un contratto quando ricorrano determinate circostanze ed entro un termine prefissato. Profilo soggettivo solo al consumatore Profilo oggettivo debolezza del consumatore al momento della conclusione del contratto. 2 casi: - Contratti stipulati fuori dei locali commerciali - Contratti a distanza Il diritto di recesso Ex art. 64 “ Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza […] il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi…” Si effettua con l’invio alla sede del professionista di una racc. a.r. Il termine decorre da: - per i beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; - per i servizi dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Il diritto di recesso Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione il termine è di 90 giorni Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di recesso le parti sono sciolte L’operatore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso è tenuto a restituire le somme al consumatore Art. 55 – Casi di esclusione del diritto di recesso Sanzioni Sanzioni l’art. 62 stabilisce che: salvo che il fatto costituisca reato, il professionista: che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate , nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. . Foro di competenza Foro di competenza - art. 63 Codice del Consumo “per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”