Introduzione al commercio elettronico

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Introduzione al commercio elettronico
Introduzione al commercio
elettronico
Definizioni di commercio elettronico
Comunicazione della Commissione europea al
parlamento europeo, al Consiglio, al comitato
economico e sociale ed al comitato delle Regioni COM
(97) 157 "Un'iniziativa europea in materia di commercio
elettronico".
In essa il commercio elettronico consiste nello svolgimento di
attività commerciali e di transazioni per via elettronica e
comprende attività diverse quali la commercializzazione di
beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali,
l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti
pubblici ed altre procedure delle P.A.
Definizioni di commercio elettronico
INDIRETTO se la conclusione del contratto avviene
attraverso strumenti telematici, ma l’esecuzione
avviene in maniera tradizionale
DIRETTO se non solo la conclusione del contratto
ma anche l’esecuzione (ed eventualmente il
pagamento) avvengono online.
Definizioni di commercio elettronico
Commercio elettronico si può intendere la
molteplicità di transazioni, relative alla cessione di
beni ed alla prestazione di servizi effettuabili per via
telematica
La normativa di riferimento
Direttiva 2000/31/CE obiettivo: eliminazione degli ostacoli
di natura giuridica (difficoltà di individuare la disciplina
applicabile) che si traducono in diffidenza del consumatore
ed ostacolano la libera circolazione dei nuovi servizi.
Creazione di un quadro disciplinare omogeneo.
Dlgs 70/2003 obiettivo: accrescere la fiducia dei
consumatori nei contratti telematici.
All’art. 1 finalità promozione della libera circolazione dei
servizi della società dell’informazione fra i quali il commercio
elettronico
Ambito di applicazione
L’art. 2 del Dlgs. 70/2003 dedicato alle definizioni.
Servizi della società dell’informazione tutte le
attività svolte online, nonché i servizi definiti dall’art. 1 comma
1 lett. b) della L. 317/86
“qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione,
a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un
destinatario di servizi”.
Definizioni art. 2 Dlgs. 70/2003
Prestatore viene definito come la persona fisica o
giuridica che presta un servizio della società
dell’informazione (SSI)
Il consumatore qualsiasi persona fisica o giuridica
che agisca con finalità non riferibili all’attività
commerciale, imprenditoriale, professionale
eventualmente svolta.
Il destinatario del servizio è il soggetto che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della società
dell’informazione
Obblighi informativi
Nel Dlgs. 70/2003 gli obblighi informativi sono di 3 ordini:
(1) Le informazioni generali obbligatorie (art. 7)
Obbligo per il prestatore di rendere facilmente accessibile, in
modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e
alle Autorità competenti diversi ordini di informazioni
Modalità rese disponibili nel sito web attraverso il
quale viene offerto il bene o il servizio
Gli obblighi informativi
(2) Le informazioni previste per le comunicazioni
commerciali (art. 8 e 9)
Comunicazioni di carattere commerciale tutte le forme di
comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a
promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di
un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività
agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera
professione
• Comunicazione chiaramente identificabile come tale;
• Chiaramente identificabili come tali le offerte e le relative
condizioni di partecipazione.
Gli obblighi informativi
Comunicazioni commerciali non sollecite (art. 9)
Le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un
prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e
inequivocabile
• Essere identificate come tali
• Contenere l’indicazione che il destinatario del
messaggio può opporsi al nuovo invio
• + disposizioni del Codice privacy (artt. 130 e 167)
Gli obblighi informativi
(3) Le informazioni dirette alla conclusione del contratto (art.
12)
Devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile ed
inequivocabile prima dell’inoltro dell’ordine.
Due gruppi:
- Scopo di colmare eventuali gap tecnologici tra prestatore e
destinatario
- Carattere generale
Obbligatoria solo quando il destinatario = consumatore
I contratti telematici
Contratto telematico quei contratti conclusi con l’impiego di
strumenti telematici tra soggetti posti in luoghi diversi.
Art. 50 Codice del consumo (dlgs 206/2005)
contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un professionista e un consumatore nell‘ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una
o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le
dette parti;
I contratti telematici
I contratti telematici Si caratterizzano per essere
conclusi tra soggetti distanti, non presenti, attraverso
due canali telematici:
- Il world wide web
- La posta elettronica
Le questioni giuridiche relative a questi tipi di contratto si
pongono principalmente in relazione all’utilizzo della rete
Internet.
I tipi di commercio elettronico
A seconda dei soggetti coinvolti:
- BUSINESS TO BUSINESS (B2B) – contratti che
intercorrono fra imprese
- BUSINESS TO CONSUMER (B2C) – sono in
contratti che intercorrono tra impresa e consumatore
- CONSUMER TO CONSUMER (C2C) – sempre più
popolare grazie all’attivazione di numerosi siti che
gestiscono aste online.
La disciplina del codice civile del contratto
Secondo la disciplina generale, ciò che rileva è la volontà
concorde delle parti.
La volontà è l’elemento fondante l’instaurazione del
vincolo contrattuale e può essere manifestata in modo
espresso o tacitamente
Principio dell’autonomia contrattuale parti possono
decidere quale tipo di contratto concludere e
determinarne liberamente il contenuto
Protezione predisposta dal codice del consumo
nella fase precontrattuale
Obblighi informativi:
B2B art. 7 Dlgs 70/2003
B2C art. 52 Codice del consumo + art. 7 Dlgs
70/2003
Informazioni dirette alla conclusione del contratto:
B2B art. 12 e 13 Dlgs. 70/2003
B2C art. 53 Codice del consumo
La conclusione del contratto - Proposta e
accettazione per posta elettronica
Il principio fondamentale è contenuto nell’art. 1326 c.c.
(conclusione del contratto)
“l contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.”
Il successivo art. 1335 c.c. introduce la c.d. “Presunzione di
conoscenza”:
“La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione
diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne
notizia.”
La conclusione del contratto
CAD – Codice amministrazione digitale
Art. 45. Valore giuridico della trasmissione.
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax,
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore.
La revoca
L’art. 1328 c.c. (Revoca della proposta e accettazione)
“La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se
l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della
revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle predite subite per
l’iniziata esecuzione del contratto.
L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente
prima dell’accettazione”
Nel contratto telematico
È possibile la revoca della proposta
È impossibile la revoca dell’accettazione
Il luogo della conclusione del contratto
l’applicazione della disciplina di diritto
internazionale privato o delle disposizioni di diritto
internazionale pattizio oppure tenendo conto dello
status del contraente più debole.
La formazione del contratto – contratto Point and
click
Quanto il perfezionamento avviene online, attraverso siti
internet.
L’accettazione mediante pressione del tasto negoziale
virtuale su internet consiste nel manifestare la
propria accettazione della proposta contrattuale
attraverso il c.d. point and click.
Può essere utilizzata validamente solo laddove il
contratto presenti forma libera.
La formazione del contratto
Nell’ambito della contrattazione su siti ad accesso illimitato di utenti si
distinguono due casi:
•
Offerta al pubblico quando il sito web contiene tutti gli elementi
essenziali della proposta contrattuale
•
Invito a proporre quando il sito web non contiene tutti gli elementi
essenziali della proposta contrattuale inversione del ruolo delle parti.
Revoca dell’offerta al pubblico deve essere fatta nello stesso
modo in cui viene fatta l’offerta o in forma equipollente, è
efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia
La forma del contratto
Poiché i contraenti agiscono a distanza ed in luoghi diversi, non
sono in grado di identificare con certezza la controparte, né
di accertare che la relativa dichiarazione sia giunta integra
Problema di imputabilità e integrità dell’atto
Principio di libertà delle forme del contratto tuttavia in alcuni
casi è richiesta la forma scritta ad substantiam
Per entrambi i problemi decisivo l’utilizzo della firma
digitale
Il contenuto
Art. 1341 c.c.
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento
della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”
Sempre modificabili ma l’efficacia non è retroattiva
La tutela del Codice del consumo nei contratti a
distanza
La tutela del consumatore in questo tipo di
contratti si basa sul diritto di informazione su
tutti gli elementi del contratto e le circostanze
rilevanti per la stipulazione ed esecuzione e sul
diritto di recesso dal contratto.
Per il profilo informativo:
- Fase informativa precontrattuale (art. 52)
- Fase informativa contrattuale (art. 53)
Il diritto di recesso
È la possibilità, per il consumatore, di sciogliersi
unilateralmente da un contratto quando ricorrano
determinate circostanze ed entro un termine
prefissato.
Profilo soggettivo solo al consumatore
Profilo oggettivo debolezza del consumatore al
momento della conclusione del contratto. 2 casi:
- Contratti stipulati fuori dei locali commerciali
- Contratti a distanza
Il diritto di recesso
Ex art. 64
“ Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza […] il consumatore ha
diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il
termine di dieci giorni lavorativi…”
Si effettua con l’invio alla sede del professionista di una racc. a.r.
Il termine decorre da:
- per i beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
- per i servizi dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
Il diritto di recesso
Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di
informazione il termine è di 90 giorni
Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione
di recesso le parti sono sciolte
L’operatore entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso è tenuto a restituire le somme al
consumatore
Art. 55 – Casi di esclusione del diritto di recesso
Sanzioni
Sanzioni l’art. 62 stabilisce che: salvo che il fatto costituisca reato, il
professionista:
che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero
non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero
ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero
fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli
articoli 64 e seguenti, ovvero
non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate ,
nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti
cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila
euro a diciottomila euro.
.
Foro di competenza
Foro di competenza - art. 63 Codice del Consumo
“per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo
la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato”