…Il franchising rappresenta la formula di duplicazione della propria
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…Il franchising rappresenta la formula di duplicazione della propria
Il franchising, o affiliazione commerciale da un po’ di tempo possibile anche in odontoiatria, è una formula di collaborazione continua tra due soggetti che operano in un (contesto di impresa), per la distribuzione di beni o servizi e nel nostro caso servizi odontoiatrici, indicata per chi vuole avviare una nuova attività odontoiatrica o chi ha un’attività preesistente, e preferisce affiliare la propria struttura ad un marchio consolidato. Il franchising è infatti un accordo di collaborazione che vede da una parte un'azienda con una formula: (nella gestione, organizzazione e marketing) ormai consolidata (affiliante, o franchisor) e dall'altra una società o una persona fisica (anche medico o odontoiatra in ogni caso iscritto all’albo) (affiliato, o franchisee) che aderisce a questa formula. L'azienda madre, concede al proprio affiliato, , il diritto di offrire servizi e nel nostro caso prestazioni odontoiatriche utilizzando: le tecnologie, l'insegna, oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. In cambio l'affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione stabiliti dal franchisor. In genere, tutto questo viene offerto dall'affiliante all'affiliato tramite il pagamento di una percentuale sul fatturato. La formula - l’affiliante concede all’affiliato ¾ ¾ ¾ ¾ l’utilizzo della propria formula gestionale; la concessione del diritto di sfruttare il proprio know-how ed i propri segni distintivi; l’affiliato gestisce la propria attività con la medesima immagine della Dental Center®; affiliarsi vuol dire anche migliorare la propria politica gestionale basato su un metodo che garantisce: 1. il ritorno del paziente e quindi un conseguente aumento di volume di affari; 2. una gestione attenta senza sprechi di risorse; 3. entrare in un mondo fatto di professionisti con un investimento di sicuro interesse professionale oltre che remunerativo; 4. diminuire se non eliminare del tutto probabili contenziosi nati da un rapporto mal gestito con il paziente; 5. ottenere una campagna di advertising (pubblicitaria) mirata, forte, attuabile e senza sprechi; 6. godere dell’acquisto di attrezzature di primo livello con un investimento mirato, minimo e sicuro; 7. gestire in modo autonomo il centro; 8. godere dell’assistenza normativa e fiscale in fase di start – up, senza perdita di tempo. Oltre alle questioni pratiche di cosa rappresenta un rapporto di franchising, altrettanto importante è l’aspetto normativo. Normativa: In Italia il franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129. Il contratto di franchising o affiliazione commerciale è definito dall'art. 1 della legge n. 129/04, come quel contratto tra due soggetti giuridici economicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, Know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di fornire determinati beni o servizi. L'art. 1 della legge n. 129/2004 contiene le definizioni degli elementi essenziali del contratto di franchising. Viene, così, definito: il Know-how come patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate dell'affiliante; il diritto d'ingresso (fee di ingresso) quale cifra fissa che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising; le royalties come una percentuale commisurata al giro d'affari o in quota fissa, periodicamente dovuta all'affiliante; beni dell'affiliante: i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante. Forma e contenuto del contratto: L'art. 3 della legge n. 129/2004 prevede che il contratto di franchising debba essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità. Il contratto di franchising, ai sensi del richiamato art. 3 deve espressamente indicare: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ l'ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso; le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato; l'ambito dell'eventuale esclusiva territoriale; la specifica descrizione del Know-how; l'indicazione dei servizi d'assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall'affiliante; le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto; la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni. Obblighi d'informazione a carico dell'affiliante Il legislatore ha posto, a carico dell'affiliante, specifici obblighi informativi precontrattuali, imponendogli di fornire al potenziale affiliato, almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto corredata da una serie di documenti come: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ i principali dati relativi all'affiliante e, previa richiesta; copia dei suoi bilanci degli ultimi tre anni; l'indicazione dei marchi utilizzati con il relativo titolo giustificativo (registrazione, deposito, licenza concessa da terzi o documenti comprovanti il concreto utilizzo; una sintetica descrizione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto del contratto di franchising; la lista degli affiliati attuali e della variazione degli stessi negli ultimi tre anni; la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari a carico dell'affiliante. Informazioni false e annullamento del contratto Il comportamento dell'affiliante che fornisca informazioni false all'affiliato è qualificabile come dolo e, ai sensi dell'art. 1439 c.c., possa determinare l'annullamento del contratto su domanda dell'affiliato. …Il franchising rappresenta la formula di duplicazione della propria organizzazione, quando un’impresa vi riesce è un azienda di successo… Sono queste le parole espresse da Gaetano Pergamo, direttore della FIF da dove intendo prendere spunto.