regolamento interno - Fondazione Marcello Zanetti

Transcript

regolamento interno - Fondazione Marcello Zanetti
​
​
COMUNE DI OPPEANO
PROVINCIA DI VERONA
FONDAZIONE “MARCELLO ZANETTI”
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
REGOLAMENTO INTERNO
PREMESSA
​Numerose sono le condizioni patologiche disabilitanti che, durante l’età senile,
possono spingere le famiglie e/o i Servizi Sociali a richiedere l'inserimento di una persona
anziana all’interno di una Casa di Riposo.
La Fondazione “Marcello Zanetti”, casa d’accoglienza, di residenza e di semiresidenzialità
per gli anziani, ha lo scopo di assistere tali persone mediante l’attività di personale
qualificato. Indipendentemente dalla condizione di salute, fisica e mentale o dalla
situazione sociale e culturale, la Fondazione si propone di ridurre le difficoltà dell’ospite
con il fine di migliorare le condizioni di vita e di convivenza all’interno della Casa di
Riposo, nel rispetto della sua libertà e di autonomia.
Qualunque siano le condizioni di salute fisica e/o mentale, la situazione sociale o culturale,
la struttura si occupa di migliorare e ridurre le difficoltà che può riscontrare l’ospite nello
svolgimento della vita all’interno della Casa di Riposo, nel rispetto della sua libertà ed
autonomia.
I mezzi offerti dalla struttura cercano di garantire sia bisogni quotidiani sia interventi
specifici individualizzati tramite attività educative, riabilitative e di socializzazione.
La vita e le attività in comunità, quindi, forniscono alla persona anziana risorse sufficienti
a valorizzare le proprie potenzialità in uno spazio sicuro, riconoscendo così il suo ruolo.
La struttura cerca anche di rispondere a situazioni sanitarie e sociali difficili da gestire per
la famiglia fornendo sostegno anche grazie all’intervento domiciliare del personale
qualificato.
PRATICHE D'INGRESSO
Articolo 1
La Fondazione ospita prevalentemente persone anziane. Previo parere del Medico della struttura, il
Consiglio di Amministrazione può disporre l'inserimento di persone in età non pensionabile che si trovino
Articolo 1
La Fondazione ospita prevalentemente persone anziane. Previo parere del Medico della struttura, il
Consiglio di Amministrazione può disporre l'inserimento di persone in età non pensionabile che si trovino
in condizioni fisiche e finanziarie che non consentano loro di condurre una vita autonoma. L'assistenza
agli anziani ospiti è garantita da personale qualificato come da normativa regionale vigente. La
Fondazione è in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento e della Idoneità professionale del
personale.
Il Servizio si svolge su tutto l'arco della giornata.
Articolo 2
Ai fini dell’accoglienza, è necessario inoltrare domanda alla Fondazione, presentandosi di persona per un
colloquio informativo.
Le richieste di accoglienza di anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti vengono raccolte
dall'Ufficio di Direzione con la consulenza informale dell'Unità Operativa Interna (U.O.I.).
Per quanto riguarda i criteri di accoglimento, la Fondazione si riserva di valutare, secondo la data di
presentazione della domanda, le condizioni di priorità per le situazioni nell'ordine di seguito indicato per
gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti:
1. persone a rischio seguite dai Servizi Sociali del Comune di Oppeano;
2. anziani residenti nel Comune di Oppeano;
3. persone provenienti dai Comuni del bacino d'utenza dell'Az.ULSS 21;
4. anziani residenti fuori del territorio dell'Az.ULSS 21;
5. persone fuori provincia.
Per gli anziani non autosufficienti vengono applicate le normative regionali vigenti.
Appena vi è la possibilità di accoglimento, l'Amministrazione invita l'interessato, o chi per esso, a
prendere visione dell'alloggio a disposizione e a produrre l'intera documentazione di rito.
Articolo 3
Al momento dell'ingresso, il richiedente o i familiari sono tenuti :
- ad assumersi l'onere del pagamento della retta mensile di ospitalità, rispettando i termini per i
versamenti;
- a sostenere eventuali spese accessorie;
- ad accettare, senza riserve, le norme del presente Regolamento e le eventuali future
modifiche;
- a sottostare agli indirizzi dati dalla normativa vigente per quanto riguarda la scelta del
medico di base per gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti .
Articolo 4
Il richiedente deve fornire tutte le notizie richieste, tramite un colloquio con il personale addetto in cui
avviene la compilazione delle schede di osservazione. Eventuali false dichiarazioni o comunque non
corrispondenti alla verità comportano la mancata accettazione della domanda o l'immediato
allontanamento dell'ospite, se è già stato accolto, ai sensi dell'art. 50.
Non saranno accolte, all'interno della struttura, persone con cause penali o pendenti in corso.
Non è previsto l'inserimento di persone in grado di deambulare che possono mettere a repentaglio la loro
incolumità e quella degli altri, essendo la Casa di Riposo una struttura non dotata di servizio portineria.
Altresì non possono essere accolti anziani con patologie psichiatriche incompatibili con la vita
comunitaria (violenti, aggressivi...).
Articolo 5
All'atto dell'accoglimento l'anziano o i familiari sono tenuti a:
- firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti reciprocamente gli impegni in relazione al
presente Regolamento e alle condizioni economiche;
- concordare la data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta di ospitalità;
- compilare in ogni loro parte i moduli consegnati dall'Ufficio di Direzione;
- sostenere un colloquio informativo con il personale addetto.
La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti non permetterà l’accoglienza dell'anziano.
Articolo 6
La Fondazione ha facoltà di accogliere l'anziano per un periodo di prova della durata di 30 giorni prima
dell'inserimento definitivo. Il pagamento della retta di ospitalità decorre dal giorno di accoglimento
stabilito.
Articolo 7
Se l'anziano non si presentasse in tale data, verrà posta a carico ugualmente la completa retta di ospitalità.
stabilito.
Articolo 7
Se l'anziano non si presentasse in tale data, verrà posta a carico ugualmente la completa retta di ospitalità.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presentasse entro cinque giorni dalla
comunicazione di presentazione, la domanda di ammissione sarà considerata decaduta.
RETTA DI OSPITALITA'
Articolo 8
L'ammontare della retta di ospitalità viene determinato dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza
dal 1° Gennaio di ogni anno, ed è stabilita in occasione della stesura del Bilancio di Previsione,
comunque, di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
La retta è dovuta per tutti i giorni di degenza compreso il giorno di accoglienza. Compatibilmente a
cause di forza maggiore, l’accoglienza deve avvenire in mattinata entro le ore 10.
La retta giornaliera non è dovuta per giorno di dimissione, sempre che abbia corso nella mattinata. Nel
caso di dimissione dopo le ore 10 sarà dovuta la retta intera.
La prenotazione del posto è pari alla retta definita per la tipologia di ospite alla quale viene applicata la
riduzione del 10%, con esclusione di franchigia, avviene per versamento della retta dovuta per i giorni di
assenza (Art.12) ed è gestita in termini di sovrapprezzo.
Ogni variazione dell'ammontare della retta di ospitalità verrà comunicata e notificata ad ogni anziano
ospite o a chi si è assunto, per esso, l'impegno di pagamento, ai sensi dell'art. 9.
Dette variazioni verranno, inoltre, comunicate al Presidente del Comitato degli Anziani Ospiti e/o dei
Familiari, qualora i suddetti organismi siano stati attivati.
Articolo 9
Prima dell'accoglimento l'Amministrazione comunica all'interessato, o a chi per esso si è assunto
l'impegno, l'ammontare della retta di ospitalità in vigore in relazione alla categoria di appartenenza
dell'anziano stesso risultante dalla compilazione delle schede regionali vigenti.
Le classificazioni sono: autosufficiente, parzialmente autosufficiente, non autosufficiente accreditato, non
autosufficiente privato, disabile accreditato e disabile privato.
L'ammontare della retta di ospitalità dovrà essere accreditata su c/c bancario entro i primi cinque giorni
del mese di competenza. La contabilità mensile sarà emessa a costo completo, mentre a fine anno verrà
effettuato il conguaglio per la corretta imputazione della retta maturata, ovvero a cessazione del rapporto
con la Fondazione per dimissione o decesso.
Articolo 10
Per gli ospiti assistiti dai Comuni e da Aziende Sanitarie, che intervengono in assenza di persone tenute
agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C., la Fondazione si rende garante della gestione della pensione
dell'anziano a mezzo di delega a funzionario dell'Ufficio di Direzione.
Articolo 11
La retta di ospitalità comprende: vitto, alloggio, assistenza di base (igiene e cura della persona), servizio
di podologia, servizio di parrucchiera, assistenza sanitaria-infermieristica con servizio di prenotazione per
visite specialistiche o esami, interventi di fisioterapia, sostegno psicologico, attività con la logopedista,
attività di animazione, uscite, gite, materiale sanitario, materiale per incontinenti e pulizia dei locali.
Articolo 12
Per periodi di assenza temporanea in ospedale o altro, a partire dal 3° giorno, si prevede una riduzione
pari al 10 % della retta dovuta per la classificazione di appartenenza, con esclusione degli ospiti non
autosufficienti privati per i quali si applica la riduzione del 20%. I giorni di uscita e di entrata sono
considerati giorni di presenza.
Articolo 13
Gli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, in caso di aggravamento delle condizioni fisiche,
saranno sottoposti a visita medica da parte del Coordinatore Sanitario della Struttura e in seguito si
provvederà alla variazione della retta di ospitalità.
Articolo 14
Per variazione della retta, l’ospite può esercitare il diritto di recesso che deve essere comunicato
all'Ufficio di Direzione entro sette giorni dalla data in cui l'anziano, o chi per esso, viene a conoscenza
della variazione. L’ospite provvede autonomamente a liberare il posto letto assegnato e trovare una nuova
sistemazione al di fuori della Fondazione. Se entro i suddetti termini l'interessato non inoltra domanda di
della variazione. L’ospite provvede autonomamente a liberare il posto letto assegnato e trovare una nuova
sistemazione al di fuori della Fondazione. Se entro i suddetti termini l'interessato non inoltra domanda di
recesso, è tenuto al pagamento della retta di ospitalità attribuita.
Articolo 15
In caso di rinuncia, salvo quanto previsto dal precedente articolo, l'interessato deve darne comunicazione
all'Ufficio di Direzione almeno con sette giorni di anticipo ed è tenuto al pagamento della retta di
ospitalità fino allo scadere del settimo giorno.
Articolo 16
In caso di decesso dell'anziano i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta di ospitalità
concordata fino alla data del decesso.
ALLOGGIO
Articolo 17
Ogni anziano, al momento dell'accoglimento, viene alloggiato nell'ambiente concordato con l'Ufficio di
Direzione. L'anziano può personalizzare l'alloggio assegnato con oggetti di proprietà, purchè in sintonia
con l'ambiente.
Articolo 18
L'anziano, al ricevimento dell'alloggio, si impegna a:
- osservare le regole di igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano
installate e adeguarsi alle richieste della Fondazione al fine di garantirne l'adeguato
utilizzo;
- segnalare al personale addetto l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle
apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. Sono vietate le riparazioni e le
manomissioni effettuate da persone non autorizzate dall'Ufficio di Direzione;
- consentire al personale e a qualsiasi altra persona autorizzata dall'Ufficio di Direzione di
entrare nell'alloggio per provvedere al riordino, alle pulizie, ai controlli e alle riparazioni.
L'anziano potrà soggiornare liberamente nella stanza da letto a esclusione dei periodi destinati alla pulizia
del locale. A sua volta dovrà così osservare l'ordine delle cose di sua proprietà; non potrà tenere in stanza
cibi, bevande e animali, in quanto non compatibili con le vigenti norme igieniche.
Dovrà rispettare il riposo dei compagni di stanza, ponendo attenzione a non fare rumore e a non parlare a
voce alta durante le ore considerate di riposo. L'anziano può frequentare liberamente, in qualsiasi ora del
giorno, gli ambienti della Casa di Riposo messi a disposizione: cappella, sale di soggiorno, locali per le
attività occupazionali, palestra, giardino ed utilizzare l'attrezzatura ivi predisposta.
Inoltre dovrà ritenersi responsabile dell'uso dell'ambiente evitando deterioramenti, curando l'ordine, la
pulizia, l'igiene.
Articolo 19
L'ospite è tenuto a risarcire l'Amministrazione per i danni arrecati dovuti alla propria incuria o
trascuratezza.
VITTO
Articolo 20
Il menù giornaliero viene predisposto dal personale addetto in collaborazione con il Medico. L'anziano, o
chi per esso, può far presente al personale infermieristico alcune particolari esigenze o abitudini di
alimentazione
Articolo 21
Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica e concordate con
l'Ufficio di Direzione per la spesa da sostenere, la quale, detratta la quota parte per un pasto normale,
rimarrà a carico dell'interessato.
Articolo 22
I pasti sono serviti, di norma, in sala ristorante al piano terra e in sale da pranzo/soggiorno ai piani nei
seguenti orari:
​
Colazione:
​
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Piano terra e primo piano
​
Colazione:
​
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Piano terra e primo piano
dalle ore 7,30 alle ore 8.30 Secondo piano
Pranzo:
​
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 Piano terra e primo piano
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Secondo piano
Cena:
​
dalle ore 18.30 alle ore 19.30 Piano terra e primo piano
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Secondo piano
Il pasto può essere consumato nella propria camera a seguito di disposizioni stabilite durante l’U.O.I..
Verrà garantito eventuale servizio fuori orario a seguito di ritardi motivati.
Non si può asportare dalla sala da pranzo cibo di nessun genere, stoviglie, posateria o altra attrezzatura.
Salvo occasioni particolari, per assicurare il trattamento dietetico previsto, non si può portare in tavola
cibo di nessun genere.
ORARI
Articolo 23
L'anziano gode di massima libertà nel rispetto degli orari e delle disposizioni previste dal presente
articolo, salvo limitazioni imposte dal suo stato psicofisico. Tali limitazioni sono di competenza del
medico curante e della U.O.I.
L'ospite può entrare ed uscire liberamente dalla Casa di Riposo avvisando degli spostamenti il personale
in servizio e può ricevere visite, negli appositi spazi predisposti, durante gli orari di visita affissi nella
bacheca destinata all'Albo dei Familiari.
I familiari possono accedere alla stanza del loro congiunto previa autorizzazione dell'Ufficio di Direzione.
Le visite al di fuori degli orari fissati sono soggette ad autorizzazione preventiva.
Articolo 24
Dalle ore 21.00 alle ore 7.30 gli anziani non possono essere assenti dalla Casa di Riposo senza
l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione.
ASSISTENZA MEDICO - INFERMIERISTICA
Articolo 25
Nella struttura vengono trattati dati sensibili che sono protetti in ottemperanza alla normativa della
privacy con apposito Regolamento.
Il servizio di assistenza medico specialistica per gli anziani non autosufficienti è garantita dall'A.ULSS 21
in base ad apposita convenzione. Gli anziani autosufficienti, all'atto dell'accoglimento in Istituto, saranno
invece
posti a carico del medico di base come da normative vigenti. L'anziano potrà mantenere il proprio medico
curante ma, in questo caso, la Fondazione non si assume alcuna responsabilità diretta al riguardo.
Articolo 26
Per quanto riguarda l'assistenza medico sanitaria, la Fondazione:
- mette a disposizione dei signori Medici il proprio ambulatorio;
- affida le prestazioni di carattere infermieristico a personale abilitato a termini di legge.
Il suddetto personale, inoltre, provvederà a:
- chiamare, in caso di necessità, il medico dell'interessato;
- prestare all'ammalato, su prescrizione medica, le cure necessarie;
- interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei farmaci prescritti dal
medico;
- organizzare, su ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale di un ammalato (vedi art
33 del Regolamento);
- interessarsi affinchè l'ammalato segua le prescrizioni del medico, anche quelle relative alla
dieta;
- avvisare le persone indicate sulla scheda personale in caso di deliberata non osservanza da
parte dell'ammalato delle prescrizioni mediche, e in caso di pericolo di vita o gravi
infermità che richiedano provvedimenti urgenti.
I familiari, per notizie riguardanti la salute dell'anziano, dovranno rivolgersi esclusivamente al personale
infermieristico e al Medico.
Le visite agli anziani ammalati sono sempre permesse, a condizione che i visitatori siano molto discreti,
I familiari, per notizie riguardanti la salute dell'anziano, dovranno rivolgersi esclusivamente al personale
infermieristico e al Medico.
Le visite agli anziani ammalati sono sempre permesse, a condizione che i visitatori siano molto discreti,
non arrechino disturbo agli anziani, non portino farmaci, cibi e bevande e non fumino nelle stanze.
Articolo 27
La Fondazione non si assume alcun onere per prestazioni medico- infermieristiche specialistiche ed
ospedaliere a favore degli anziani, e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata
agli anziani da persone non autorizzate dall'Ufficio di Direzione. Nei casi di ricovero ospedaliero la
struttura è esonerata dal prestare la propria assistenza agli anziani ivi alloggiati.
Articolo 28
Al momento dell'accoglimento, l'interessato è tenuto a versare la quota stabilita dall'Amministrazione
all'inizio di ogni anno quale anticipazione per l'approvvigionamento dei farmaci da parte della Casa di
Riposo nel caso in cui l'anziano stia seguendo una terapia farmacologica. Periodicamente la Fondazione
rendiconterà dettagliatamente con le relative giustificazioni all'interessato l'utilizzo del denaro depositato.
Una volta esaurita la somma inizialmente versata sarà l'Ufficio di Direzione a richiedere analoga quota a
copertura delle spese vive.
Articolo 29
Al momento dell'accoglimento, l'interessato dovrà sottoscrivere l'autorizzazione qualora il medico curante
ritenga opportuno l'utilizzo di "sistemi di sicurezza" specifici per la tutela e l'integrità fisica degli anziani.
Articolo 30
Su indicazione dell' U.O.I. possono rendersi necessari l'utilizzo di ausili per anziani parzialmente
autosufficienti o totalmente non autosufficienti.
Articolo 31
Le protesi e/o ausili di proprietà già in dotazione all'anziano non autosufficiente possono essere utilizzati
dallo stesso all'interno della struttura e verranno restituiti ai familiari al momento delle dimissioni o del
decesso del congiunto.
Articolo 32
L'anziano che segue una specifica terapia farmacologica al momento dell'accoglimento deve provvedere
ad avere un'adeguata fornitura dei farmaci prescritti almeno per i primi cinque giorni, al fine di permettere
l'approvvigionamento da parte della Fondazione.
Articolo 33
Nel caso in cui l'anziano debba sottoporsi a visite specialistiche e/o ad accertamenti sanitari presso
strutture ospedaliere o socio-sanitarie, il personale infermieristico della Fondazione, su indicazioni del
Medico, potrà provvedere alla prenotazione della visita e dell'ambulanza presso le associazioni di
volontariato abilitate a svolgere questo servizio sul territorio. Il costo del trasporto sarà esclusivamente a
carico dell'interessato, il quale sarà sempre avvisato in anticipo.
Qualora la Fondazione stipuli accordi firmati con particolari Associazioni di volontariato per il trasporto,
sarà utile informare gli utenti, o chi per essi, di eventuali facilitazioni tramite una specifica adesione.
Articolo 34
Sarà compito dei familiari accompagnare l'anziano in caso di visite programmate presso le strutture
ospedaliere o socio-sanitarie o di ricoveri d'urgenza, in quanto la Fondazione non è tenuto ad utilizzare il
proprio personale per seguire l'anziano durante il trasporto e per il tempo necessario alle suddette visite.
Articolo 35
L'anziano e i familiari possono usufruire del servizio di ambulatorio solo nell'orario previsto, salvo i casi
d'urgenza.
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Articolo 36
La Fondazione assicura il servizio di riabilitazione mediante professionisti, dipendenti o in regime di
libera professione o altro, quali: fisioterapista, logopedista e psicologa. Gli interventi vengono eseguiti su
prescrizione specialistica o nell’ambito dell’autonomia di ciascun profilo professionale, mediante l'uso di
libera professione o altro, quali: fisioterapista, logopedista e psicologa. Gli interventi vengono eseguiti su
prescrizione specialistica o nell’ambito dell’autonomia di ciascun profilo professionale, mediante l'uso di
attrezzature di possesso della Fondazione.
ATTIVITA' CULTURALI, OCCUPAZIONALI E DEL TEMPO LIBERO
Articolo 37
L'anziano è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno. Potrà occupare il
proprio tempo in attività ricreative, culturali e occupazionali che verranno organizzate dall’Educatore
professionale.
L'anziano potrà dedicarsi ad attività occupazionali sia all'interno che all'esterno della struttura, previa
autorizzazione dell'Ufficio di Direzione.
SERVIZIO DI GUARDAROBA
Articolo 38
L'anziano, nel momento dell'accoglimento, deve disporre di un corredo personale sufficiente, nelle
quantità e tipi indicati nell'apposita scheda consegnata all'atto dell'accettazione della domanda.
Articolo 39
Al momento dell’ingresso, l’ospite deve essere dotato di tutti i capi consigliati dalla scheda, di cui
all’art.38, i quali devono essere conformi al trattamento con attrezzatura meccanico/industriale.
La struttura garantisce un servizio di guardaroba e lavanderia (bucato, stiratura e rammendo).
Gli anziani non possono fare il bucato in camera da letto ma, qualora lo desiderassero (ospiti
autosufficienti) è possibile l’organizzazione di locali idonei in lavanderia.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per l'eventuale danneggiamento di capi non idonei al
lavaggio in lavatrice ed essiccazione meccanica. Pertanto, i familiari devono provvedere direttamente al
trattamento dei capi delicati che, comunque, desiderano sia a corredo dell’ospite.
SERVIZIO DI PODOLOGIA
Articolo 40
La Fondazione assicura ed assume l'onere per interventi podologici di base mediante Professionista
convenzionato. La struttura è dotata di necessaria strumentazione. Materiali necessari per interventi
particolari sono a carico del professionista.
SERVIZIO DI PARRUCCHIERA
Articolo 41
La Fondazione assicura ed assume l'onere del servizio di parrucchiera, mediante prestatore d'opera
convenzionato (lavaggio, taglio e piega). E' a carico dell'interessato l'onere per interventi particolari
richiesti dallo stesso.
SERVIZI VARI
Articolo 42
Nelle varie stanze è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi di proprietà, purchè l'uso non arrechi
disturbo ai compagni di stanza dell'interessato. Essi potranno essere collegati agli impianti di antenna
centralizzata. L’anziano possessore di apparecchio RADIO-TV è tenuto a versare direttamente alla RAI il
canone di abbonamento, salvo eventuali disposizioni.
Gli apparecchi audiovisivi, che si trovano negli ambienti comuni, sono a disposizione degli anziani che
potranno usufruirne negli orari consentiti.
E' vietata la riparazione o la manomissione di detti apparecchi da parte di persone non autorizzate
dall'Ufficio di Direzione.
E' vietata la riparazione o la manomissione di detti apparecchi da parte di persone non autorizzate
dall'Ufficio di Direzione.
Articolo 43
L'uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti.
In particolare non si deve bloccare il pulsante quando segna "occupato".
Inoltre:
- non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla capienza;
- non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano;
- è sconsigliato l'uso degli ascensori a persone che non sono in grado di eseguire le manovre
necessarie;
- deve essere data la precedenza al personale in servizio nel caso di accompagnamento degli
anziani ospiti.
RAPPORTI CON IL PERSONALE
Articolo 44
I rapporti tra il personale e gli ospiti dovranno essere caratterizzati da rispetto reciproco ed esprimersi
nelle forme di una corretta educazione, al fine di creare un clima di cordiale collaborazione.
L'ospite e i suoi familiari:
- non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale
programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un
trattamento di favore;
- nel caso di eventuali inadempienze da parte del personale, l'interessato deve astenersi
dall'avanzare contestazione direttamente al personale, ma deve segnalare il fatto
esclusivamente all'Ufficio di Direzione, che provvederà ad intervenire nelle modalità
adeguate al caso;
- devono astenersi dall'erogare di qualsiasi tipo di compenso.
NORME DI INTERESSE GENERALE - DIVIETI
Articolo 45
L'anziano è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti della Fondazione presi nell'interesse generale della
comunità.
Articolo 46
L’anziano ha il divieto di:
- stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che
passano o sostano sotto le finestre;
- utilizzare fornelli elettrici o stufe a fiamma libera;
- usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri anziani;
- gettare immondizia, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- vuotare nel water, bidè o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o
nuocere alle condutture;
- fumare nei locali dove non è consentito.
I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati. L'ammontare e la
natura del danno saranno preventivamente notificati all'interessato.
Articolo 47
Ogni anziano deve evitare, con il massimo impegno, tutto ciò che può disturbare gli altri anziani.
Articolo 47
Ogni anziano deve evitare, con il massimo impegno, tutto ciò che può disturbare gli altri anziani.
E' vietato portare via, da sale e locali, oggetti e arredamenti senza l'autorizzazione dell'Ufficio di
Direzione. Non si devono raccogliere rifiuti dai cestini.
Sia all'interno che all'esterno della Casa di Riposo l'anziano è tenuto a mantenere un comportamento
civile e decoroso in modo tale da non compromettere la propria dignità e il buon nome dell'Istituto.
Articolo 48
E' fatto divieto di tenere nelle stanze cibi e bevande.
Qualora i familiari volessero portare in dono cibi e bevande devono consegnarli al personale in servizio,
che provvederà alla custodia e alla corretta distribuzione all'interessato.
Il personale addetto all'assistenza è autorizzato a controllare settimanalmente gli armadi e i comodini di
ogni stanza e ad eliminare eventuali generi alimentari deteriorati.
Articolo 49
Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa,
della permanenza in Istituto dell'anziano.
CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE
Articolo 50
La Fondazione non assume responsabilità alcuna per oggetti e valori di proprietà degli anziani tenuti nelle
relative stanze e declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli anziani
e alle loro cose.
Articolo 51
Eventuali quote destinate alle spese personali, da lasciare agli anziani non autosufficienti, possono essere
custodite e/o gestite dall'Ufficio di Direzione.
Articolo 52
La Fondazione non risponde della condotta degli anziani, all'esterno della Casa di Riposo, e declina ogni
responsabilità in merito.
DIMISSIONI, ALLONTANAMENTO E DECESSO DELL'ANZIANO
Articolo 53
L'interessato può dare disdetta dell'alloggio con un preavviso di sette giorni tramite raccomandata o
mediante semplice richiesta scritta da consegnare direttamente all'Ufficio di Direzione.
Articolo 54
La Fondazione può allontanare l'anziano con provvedimento di urgenza, qualora questi:
A. tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
B. commetta gravi infrazioni del Regolamento Interno;
C. sia moroso nel pagamento della retta di un mese;
D. commetta reato perseguibile per il Codice Penale.
Rispetto ai punti A. e B. la Fondazione si riserva di sentire il parere dell'U.O.I.
Nel provvedimento di allontanamento si indicheranno anche le modalità con cui dovrà essere eseguito.
Articolo 55
In caso di decesso dell'anziano, i parenti dovranno mettere l'Ufficio di Direzione nelle condizioni di poter
assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto, che abbiano
presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione. In caso contrario la Fondazione,
trascorsi i trenta giorni, darà avvio alle procedure per l'ammortamento dei beni secondo le modalità
previste dalla Legge 31.10.1942 n.1423.
L'Ufficio di Direzione si riserva in questa occasione e nell'ambito delle eventuali somme di denaro
previste dalla Legge 31.10.1942 n.1423.
L'Ufficio di Direzione si riserva in questa occasione e nell'ambito delle eventuali somme di denaro
affidate in custodia, di dare la precedenza alla liquidazione di tutte le pendenze a carico del defunto verso
questo Istituto che fossero ancora esistenti e di esigere, nei modi di legge, la liquidazione integrativa dagli
eredi o aventi diritto, qualora le somme non fossero sufficienti.
RAPPORTI CON L'AMBIENTE ESTERNO
Articolo 56
La Fondazione favorisce i rapporti dell'anziano con la realtà esterna, aiutandolo a mantenere i contatti con
l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo ambiente di residenza. L'anziano è
libero di:
- ricevere presso la Casa di Riposo familiari, parenti ed amici;
- uscire in paese, avvertendo il personale in servizio dei propri spostamenti;
- recarsi al paese di provenienza o altro luogo accompagnato da familiari o altra persona
previa autorizzazione dell'Ufficio di Direzione.
Per necessità organizzative della Fondazione, l'anziano è tenuto ad uniformarsi alle seguenti modalità:
1. l'anziano che desideri recarsi per qualche giorno al paese di provenienza o in altro luogo, dovrà darne
comunicazione preventiva (almeno tre giorni prima) all'Ufficio di Direzione precisando il periodo di
assenza;
2. al ritorno l'anziano, o chi per esso, dovrà notificare il proprio rientro in ambulatorio;
3. l'anziano ha il dovere di avvisare tempestivamente l'Ufficio di Direzione qualora sia impossibilitato a
rientrare nella data prevista.
4. l’anziano è invitato ad intervenire sui propri visitatori, parenti o conoscenti, per la tenuta di un
comportamento consono all’ambiente: rispetto dei luoghi, delle persone e delle cose. Qualora non vi fosse
esito positivo, la Fondazione si riserva la facoltà di intervenire con la limitazione degli accessi oppure con
l’allontanamento dalla struttura delle persone che arrecano disagio e tensioni.
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE
Articolo 57
Esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo della retta di ospitalità, nonchè per motivi
organizzativi, gli anziani vengono suddivisi convenzionalmente nelle seguenti categorie:
A. autosufficienti;
B. parzialmente autosufficienti;
C. non autosufficienti accreditati;
D. non autosufficienti privati
E. disabile accreditati;
F. disabile privato.
SANZIONI
Articolo 58
L'anziano che non si attenga a quanto previsto dal presente Regolamento è soggetto al richiamo in privato
da parte dell'Ufficio di Direzione.
Qualora perduri un comportamento non conforme alla normativa, può essere sottoposto a richiamo
formale ed infine allontanato, ai sensi dell'art.54.
NORME FINALI
Articolo 59
Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro Familiari è costituito ed operativo dal 30.09.2003 e funziona con un
proprio regolamento. Ciascuno può segnalare i propri quesiti ed eventuali proposte atte a migliorare la
qualità di vita degli ospiti, in uno spirito di collaborazione.
Articolo 60
Con apposita separata norma viene dichiarata la Carta dei Servizi e dei Diritti dell'Anziano all’interno
Articolo 60
Con apposita separata norma viene dichiarata la Carta dei Servizi e dei Diritti dell'Anziano all’interno
della Fondazione.
Articolo 61
Copia del presente Regolamento dovrà essere data in visione, al momento della domanda di ricovero, e
sottoscritta al momento dell'accoglimento dai familiari. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni tenute al
pagamento della retta di ospitalità, dovrà essere prodotto il formale atto d'impegno.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento ai Regolamenti Pubblici di carattere
generale e alle leggi dello Stato che saranno emanate in materia.
Firma dell’Ospite o del Famigliare che sottoscrive l’Impegnativa di ingresso
Firma dell’Ospite o del Famigliare che sottoscrive l’Impegnativa di ingresso
Data ___________________
Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR)
Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected]
Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233
www.fondazionemarcellozanetti.it
Regolamento Interno ​
Pagina 1 di 6
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006-aggiornamento del 17.09.2012