contro nei confronti di e con l`intervento di
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contro nei confronti di e con l`intervento di
Pubblicato il 05/09/2016 N. 09536/2016 REG.PROV.COLL. N. 03277/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3277 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Anfi Associazione Nazionale Felina Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Gili, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Afef Associazioni Feline Federate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Solimini, Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35/B; e con l'intervento di 1 ad opponendum: Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Sernicola, Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30; per l'annullamento decreto MIPAAF prot. n 29253 del 17/12/2014 con cui è stata autorizzata l'istituzione presso l'Afef di un libro genealogico di razza. Impugnato con il ricorso originario decreto MIPAAF 14155 del 9 luglio 2015, con cui sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico AFEF, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Afef Associazioni Feline Federate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il ricorso in epigrafe, l’ANFI ha impugnato il decreto MIPAAF del 17 dicembre 2014 con cui è stata autorizzata l’istituzione presso l’AFEF di un “libro genealogico di razza” ed è stato approvato il disciplinare del libro genealogico tenuto dall’AFEF. Detto provvedimento è stato adottato dal MIPAAF 2 successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 5134/2014 di questo TAR, con la quale era stato annullato un precedente diniego del MIPAAF di autorizzazione della stessa AFEF alla istituzione del libro genealogico del gatto di razza. Il ricorso (che parte ricorrente chiede di qualificare eventualmente anche come ricorso per motivi aggiunti nel giudizio RG n. 15016/2014 avente ad oggetto l’opposizione di terzi alla citata sentenza n. 5134/2014) è articolato nei seguenti motivi di impugnazione: 1) Illegittimità derivata a causa della nullità della sentenza del TAR Lazio II ter n. 5134/2014, oggetto di opposizione di terzi nel giudizio RG 15056/2014 con conseguente inammissibilità dei relativi ricorsi per mancata intimazione dell’unico controinteressato (l’ANFI), in quanto a seguito della declaratoria di nullità della sentenza n. 5134/2014 anche gli atti esecutivi di essa devono ritenersi automaticamente caducati; 2) Violazione del principio del giusto procedimento, dell’art. 7 l. 241/90, nonché eccesso di potere per omessa istruttoria perché l’ANFI avrebbe dovuto essere notiziata dell’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione del dm impugnato nel presente giudizio, trattandosi di controinteressato in quanto titolare dell’unico libro genealogico dei gatti fino al 2014, che aveva anche presentato istanze di accesso proprio al Ministero in relazione alla vicenda in oggetto; difetto di istruttoria, poiché la partecipazione di ANFI avrebbe potuto chiarire l’infondatezza e insostenibilità della distinzione tra “gatti di razza” e “gatti di razza pregiata” sottesa alla autorizzazione del secondo libro genealogico; 3) Violazione della direttiva 91/174/CEE del 25 marzo 1991 nonché del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 529, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietàin quanto né la normativa comunitaria né quella nazionale prevedono la pluralità di libri genealogici; d’altronde per tutte le specie esiste un solo libro genealogico salvo che per i gatti; 3 non è possibile nel caso in esame richiamare i principi comunitari della concorrenza in quanto non si tratta di soggetti operanti sul mercato ma di associazioni che si occupano dei felini solo sotto il profilo zootecnico; 4) Violazione della direttiva 91/174/CEE del 25 marzo 1991 nonché del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 529, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietàin quanto la stessa sentenza n. 5134/2014 pare condividere l’assunto che non debba esservi sovrapponibilità tra due libri genealogici nel momento in cui ha ritenuto rilevante il distinguo tra “gatti di razza pregiata” e “gatti di razza” in quanto ciò non creerebbe sovrapposizioni; in verità, tuttavia, non vi è alcuna norma o previsione zootecnica che possa avallare tale distinzione; peraltro, sia il D.M. 29 giugno 2005 con cui l’ANFI è stata autorizzata a tenere il libro genealogico, sia il relativo disciplinare, non fanno affatto menzione della categoria dei “gatti di razza pregiata”; inoltre, lo stesso Ministero nell’aggiornamento dei libri genealogici ha indicato tanto per il libro tenuto dall’ANFI e per quello tenuto dall’AFEF la dizione “tutti i gatti domestici”, senza alcun riferimento alla distinzione tra “gatti di razza pregiata” e “gatti di razza”. Infine, né il D.M. 17 dicembre 2014 né il relativo disciplinare chiariscono cosa debba intendersi per “gatto di razza”; 5) Violazione dell’art. 2 del DM 26 luglio 1994, dell’art. 3 della l. 241/90 nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed omessa istruttoria, in quanto l’AFEF non possiede i requisiti per gestire un libro genealogico del gatto di razza, posto che l’AFEF ha in passato rilasciato 7.000 certificati di origine pur senza essere autorizzata, mentre il ministero non ha motivato perché tale grave comportamento fosse da ritenersi non rilevante ai fini del rilascio della autorizzazione; 6) Violazione della direttiva 91/174/CEE del 25 marzo 1991nonché del d.lgs. 529/92, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà perché non è disciplinato come in concreto il neoistituito libro genealogico possa convivere con il libro genealogico 4 del gatto di razza, e sotto vari profili, potrebbero crearsi situazioni di confusione, contraddittorietà e conflittualità. Con ricorso per motivi aggiunti, l’ANFI ha inoltre impugnato il decreto 9 luglio 2015 recante approvazione delle norme tecniche operative adottate dal MIPAAF. Nel ricorso per motivi aggiunti vengono reiterate e ulteriormente argomentate le doglianze già svolte nel primo ricorso, deducendosi anche in relazione al DM 9 luglio 2015, la violazione del contraddittorio nonché i vizi sostanziali già dedotti nel ricorso originario. L’amministrazione resistente ha depositato, per tramite dell’Avvocatura dello Stato, nelle note a chiarimento. Espone l’amministrazione di essersi originariamente espressa in senso negativo sull’istanza di A.F.E.F. di essere autorizzata alla tenuta del libro genealogico, in quanto era emerso che la suddetta associazione emetteva illegittimamente da anni certificati genealogici. Nel 2013, l’AFEF chiedeva la revoca in autotutela del primo diniego, che tuttavia veniva negata. Entrambi i provvedimenti venivano annullati dal TAR con la sentenza n. 5134 del 2014. In seguito a tale pronuncia, il ministero ha istituito una Commissione ministeriale con lo scopo di verificare il possesso da parte dell’AFEF dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al DM 26.7.1994. Dopo aver effettuato un sopralluogo ispettivo presso la sede dell’AFEF e rilevate alcune criticità circa la modalità di tenuta dell’archivio, il Ministero aveva chiesto chiarimenti all’AFEF. Ottenute le necessarie informazioni, il Ministero ha quindi autorizzato l’istituzione presso la sede dell’AFEF del libro genealogico. In relazione alle censure dedotte nel ricorso, l’amministrazione ha invocato l’art. 21 octies l. n. 241/90 e le esigenze di celerità della procedura per giustificare il mancato avviso di avvio del procedimento; quanto alla dedotta non configurabilità 5 di un secondo libro genealogico oltre a quello tenuto dall’ANFI, l’amministrazione ha richiamato il contenuto della sentenza del TAR Lazio n. 5134/2014; quanto alla non dimostrata diversità tra la nozione di “gatti di razza pregiata” e “gatti di razza”, menzionata nella citata sentenza, l’amministrazione ha sostenuto che una tale questione appare non dirimente, essendo consentita – come statuito dal TAR – la possibilità che una pluralità di soggetti operino nel medesimo ambito territoriale e rilascino certificazioni genealogiche. Quanto alla asserita carenza dei requisiti tecnico strutturali in capo ad AFEF e di un adeguato patrimonio zootecnico, il ministero ha sottolineato che si tratta di profili di discrezionalità tecnica e che il DM 26.7.1994 non prevede un numero minimo di soggetti per il riconoscimento; in questo quadro si è ritenuto che fosse sufficiente che l’AFEF avesse un patrimonio zootecnico di nove razze per accogliere la sua richiesta di istituzione di un libro genealogico; inoltre, per i profili relativi ai dati relativi alle prestazioni zootecniche per la realizzazione di programmi di miglioramento genetico e di conservazione della razza, il Ministero ha riferito che l’AFEF possiede un sistema informatico funzionale e affidabile per la registrazione degli esiti delle valutazioni zooteniche e per la registrazione degli esiti delle analisi genetiche sulle malattie ereditarie. Infine, quanto al dedotto rischio di confusione per la presunta incompatibilità tra le norme tecniche delle due associazioni, il Ministero ha evidenziato che non esistono disposizioni che impongono che due libri genealogici operanti nell’ambito delle medesima razza debbano possedere regolamenti sovrapponibili. In conclusione, l’amministrazione ha chiesto il rigetto tanto del ricorso originario che di quello per motivi aggiunti. L’AFEF si è costituita ed ha depositato una memoria nella quale ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità della proposizione del ricorso di cui al giudizio n. 6 3277/2015 anche come ricorso per motivi aggiunti nel giudizio per opposizione di terzi 15056/2014. AFEF si è inoltre opposta alla riunione dei due ricorsi. Ha quindi dedotto l’inammissibilità dell’odierno ricorso anche per la mancata preventiva impugnazione del riscontro del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al DM 26 luglio 1994, essendosi l’ANFI limitata al solo richiamo al decreto di nomina della Commissione e del suo verbale. Ne conseguirebbe anche la tardività delle censure mosse nel ricorso per motivi aggiunti all’operato della Commissione, del quale la ricorrente sarebbe stata già a conoscenza. Dette censure sarebbero inoltre inammissibili in quanto generiche. Infine, ANFI, secondo la controinteressata, difetterebbe di interesse al ricorso e di legittimazione in quanto l’autorizzazione concessa all’AFEF in nulla la lederebbe, essendo possibile la coesistenza delle due autorizzazioni. Dunque, l’interesse di ANFI sarebbe da configurarsi come di mero fatto o addirittura come interesse emulativo. Nel merito, AFEF ha contestato la fondatezza delle domande di ANFI, sempre muovendo dall’assunto della sua non qualificabilità come terzo controinteressato. Sostiene che del tutto indifferente in relazione alla validità ed efficaci dei provvedimenti impugnati deve ritenersi la sorte della sentenza opposta, trattandosi di determinazioni assunte dall’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità tecnica; che ANFI, pur vantando un patrimonio zootecnico più ampio, non riconosce alcune razze, che nessuna norma impedisce la pluralità di libri genealogici; che comunque ANFI non potrebbe giovarsi della sua posizione di monopolio solo perché la sua autorizzazione è stata rilasciata per prima; che AFEF tutela più di ANFI la salute dei felini; che è assolutamente fisiologico che possano esservi standard differenti per una medesima razza; peraltro, ANFI fa riferimento alla FIFE per la identificazione delle razze, mentre AFEF alla WCF, con la 7 conseguenza che alcune razze non riconosciute da FIFE sono invece gestite solo da AFEF; vi sarebbe dunque una differenza di ambito tra i due libri genealogici; la pluralità di certificati non sarebbe foriera di confusione poiché ciascun animale potrà fruire del certificato di origine che avrà chiesto e ottenuto in ciascuno dei circuiti in cui riterrà di adoperarlo; infine, AFEF sottolinea che l’attività in questione ha un’evidente portata economica, il che giustifica l’invocazione delle norme sulla concorrenza. Risulta tuttavia che ANFI ha inteso siglare un protocollo di intesa con AGI al fine di ampliare il libro genealogico anche alle associazioni iscritte al circuito WCF. (cfr. doc. 12 della produzione di AFEF) ANFI ha prodotto una memoria di replica nella quale ha segnato l’alta preparazione dei giudici ANFI nel valutare i gatti iscritti al “registro supplementare” ovvero delle razze in fase di riconoscimento. Ha poi contestato le numerose eccezioni di inammissibilità formulate dall’AFEF. In particolare, ha riferito di aver proposto il ricorso per motivi aggiunti a seguito della conoscenza della documentazione acquisita, in sede di accesso, in data 11 maggio 2016. Nel merito ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei relativi motivi aggiunti. Alla odierna udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione. DIRITTO 1.Va preliminarmente dato atto che il ricorso RG 1506/2014 si è concluso con l’accoglimento della opposizione di terzi proposta da ANFI e la conseguente declaratoria di nullità della sentenza n. 5134/2014 per mancata evocazione in giudizio dell’unico contraddittore necessario. In fase rescindente, sono stati quindi dichiarati inammissibili i ricorsi n. RG. nn. 765/2013 e 11544/2013. proposti in quel giudizio da AFEF. 8 2. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum dell’Ente Nazionale Felinotecnica italiana, per tardività rispetto al termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo cui il deposito dell’atto di intervento volontario di cui all’art. 28, comma 2, c.p.a. è consentito fino a trenta giorni prima dell’udienza. (cfr. Cons. Stato n. 2446/2013 sul carattere inderogabile dei limiti temporali ex art. 50 cod. proc. amm.). Nel caso di specie, infatti, tale termine non è stato rispettato essendo l’atto di intervento stato depositato in data 9 marzo 2016 e notificato il giorno precedente. 3. 1. Tanto premesso, occorre previamente esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate da AFEF nel presente giudizio. Esse sono tutte infondate. Esiste, infatti, sicuramente la legittimazione e l’interesse a ricorrere di ANFI in un giudizio avente ad oggetto il rilascio della autorizzazione alla tenuta del libro genealogico del gatto di razza, in quanto essa è stata, fino al 2014, l’unica associazione tenutaria di detto albo, in un contesto normativo che non conosceva la pluralità di libri genealogici per una determinata razza o specie. La legittimazione e l’interesse al ricorso, dunque, sussistono a prescindere dalla risoluzione della questione giuridica oggetto del presente giudizio – ovvero l’ammissibilità o meno di più libri genealogici delle razze feline – proprio in ragione della situazione di fatto verificatasi fino al 2014 e dell’assetto dell’ordinamento settoriale fino a quell’epoca. ANFI è, infatti, sicuramente titolare di un interesse personale, attuale e concreto nonché giuridicamente rilevante al mantenimento della situazione antecedente, in cui essa era l’unica a gestire il libro genealogico dei gatti, e dunque a contestare l’analoga autorizzazione rilasciata ad AFEF. 3.2. AFEF ha dedotto l’inammissibilità dell’odierno ricorso anche per la mancata, preventiva impugnazione dell’atto di riscontro del possesso dei requisiti di capacità 9 tecnica di cui al DM 26 luglio 1994 da parte della Commissione tecnica all’uopo nominata, essendosi l’ANFI limitata al solo richiamo al decreto di nomina della Commissione e del suo verbale. Ne conseguirebbe anche la tardività delle censure mosse nel ricorso per motivi aggiunti all’operato della Commissione, del quale la ricorrente sarebbe stata già a conoscenza. Dette censure sarebbero inoltre inammissibili in quanto generiche. La complessa eccezione deve essere respinta. Ed infatti, a parte la circostanza che ANFI ha impugnato l’istituzione della Commissione ministeriale ed i relativi verbali, è dirimente la considerazione che l’atto di riscontro del possesso dei requisiti di capacità tecnica, come pure la nomina della Commissione e i relativi verbali sono tutti atti infraprocedimentali che non devono essere autonomamente impugnati a pena di inammissibilità del ricorso avverso l’autorizzazione rilasciata ad AFEF per l’istituzione e gestione di un libro genealogico, oggi impugnata. Non si riscontra inoltre la dedotta genericità e tardività delle censure, posto che esse sono state dedotte all’esito dell’acquisizione documentale dell’11 marzo 2016 e palesano un contenuto sufficientemente dettagliato. 4. Nel merito, il ricorso e i relativi motivi aggiunti evidenziano plurimi profili di fondatezza. In primo luogo, è fondato il primo motivo di ricorso, posto che la nullità della sentenza n. 5134/2014 e la conseguente statuizione di inammissibilità dei ricorsi con essa decisi, incide anche in via derivata sulle determinazioni che l’amministrazione ha posto in essere a seguito della citata pronuncia. E’ infatti evidente che l’adozione degli atti oggi impugnati trova il suo primo, se non unico, presupposto nella affermazione della irrilevanza ai fini del diniego del rilascio di autorizzazione della condotta illecita pregressa di rilascio di certificati di origine senza essere stati previamente autorizzati, nonché del principio della ammissibilità di una pluralità di libri genealogici delle razze feline, contenute nella citata 10 sentenza, la quale, infatti, è stata citata nelle premesse di detti atti. Venuto meno tale presupposto, ne consegue l’invalidità in via derivata anche degli atti adottati in esecuzione della citata sentenza. Tuttavia, anche se si volesse accedere alla tesi della controinteressata, secondo la quale l’amministrazione avrebbe autonomamente assunto le proprie determinazioni, facendo uso della propria discrezionalità tecnica, a prescindere dalle indicazioni contenute nella sentenza, cosicché non sarebbe configurabile un effetto caducatorio né invalidante degli atti oggi impugnati a seguito della declaratoria di nullità della sentenza n. 5134/2014, troverebbero comunque accoglimento ulteriori censure dedotte nel ricorso. In primo luogo, infatti, merita positivo apprezzamento il secondo motivo di impugnazione in quanto la mancata partecipazione di ANFI al procedimento per il rilascio della autorizzazione ad AFEF, pur rivestendo essa la qualità di controinteressata in senso formale e sostanziale, non può essere giustificata da esigenze di particolare celerità, invocate solo genericamente dall’amministrazione nelle sue difese senza peraltro indicarle specificamente; dette esigenze, invero non si ravvedono in relazione alla natura del procedimento e degli interessi tutelati; né l’omissione può essere ritenuta una violazione non invalidante ai sensi dell’art. 21 octies, vertendosi nel caso in esame in ambito di provvedimenti non già a contenuto vincolato bensì nei quali l’amministrazione è tenuta a effettuare valutazioni di discrezionalità tecnica sulla sussistenza o meno dei requisiti di legge per il rilascio del riconoscimento. Fondato è anche il quarto motivo di ricorso, laddove parte ricorrente contesta la scientificità della distinzione tra “gatto di razza” e “gatto di razza pregiata”, menzionata dalla citata sentenza n. 5134/2014 a riprova della non sovrapponibilità tra i due albi genealogici gestiti da ANFI e AFEF. Ed invero, anche lo stesso Ministero nelle sue difese ha ritenuto non rilevante una tale distinzione al fine di 11 consentire la pluralità di libri genealogici. Nelle sue difese, infatti, l’intimata amministrazione sostiene che l’autorizzazione alla istituzione di un secondo libro genealogico non trova il suo fondamento in tale distinzione, bensì nel più generale principio, affermato nella più volte menzionata sentenza 5134/2014, della configurabilità di una pluralità di libri genealogici per le razze feline. La suddetta distinzione, peraltro, risulta in sostanza superata dallo stesso Ministero laddove esso, nell’elenco degli organismi autorizzati o riconosciuti ai fini della tenuta e istituzione di libri genealogici (doc. 10 produzione di parte ricorrente), fa riferimento ai due libri genealogici gestiti da ANFI e AFEF, semplicemente indicandoli come libri genealogici di “tutte le razze domestiche” dei gatti. Nemmeno l’AFEF nelle sue difese ha poi saputo indicare in cosa consisterebbe la distinzione tra le due tipologie di razze feline. Ciò che invece emerge dagli atti, e in particolare dall’ultima memoria dell’AFEF, è che una tale situazione potrebbe generare differenze di classificazione a seconda del metodo usato: ANFI usa infatti la classificazione della FIFE mentre l’AFEF quella del WCF (World Cat Federation): ciò determinerebbe delle differenti procedure soprattutto in relazione al riconoscimento di nuove razze, oltre che rischi di differenti classificazioni. Infatti, ANFI utilizzerebbe per le razze WCF, che sono diversamente qualificate da FIFE, il meccanismo del “riconoscimento preliminare”, costituito da un periodo di osservazione della razza, che FIFE non riconosce. Al riguardo, nella sua ultima memoria, la stessa AFEF ritiene fisiologiche tali difformità nell’apprezzamento degli standard delle razze. Il che, secondo AFEF, deporrebbe a favore dell’ammissibilità di standard diversi per una medesima razza (cfr. p. 34 della citata memoria del 30 agosto 2015). In questo quadro, non possono non ritenersi fondate anche le preoccupazioni di confusioni e sovrapposizioni nelle certificazioni rilasciate dalle due associazioni, di 12 cui al sesto motivo di ricorso, e dunque la necessità di prevedere strumenti o meccanismi per porvi rimedio. Tuttavia, il punto centrale della controversia è quello di cui al terzo motivo di ricorso e riguarda proprio la configurabilità o meno a livello sistematico e normativo di una pluralità di libri genealogici per una medesima razza o specie. Secondo la ricorrente, infatti, il provvedimento di rilascio della autorizzazione alla AFEF alla istituzione di un secondo libro genealogico oltre a quello tento da ANFI costituirebbe una violazione della direttiva 91/174/CEE del 25 marzo 1991 nonché del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 529, oltre ad esporsi a profili di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in quanto né la normativa comunitaria né quella nazionale prevedrebbero la pluralità di libri genealogici, A sostegno della propria tesi, ANFI sottolinea che in tutti gli altri casi esiste un solo libro genealogico per ciascuna specie o razza, salvo che per i gatti, i quali costituirebbero l’unico caso in cui risultano autorizzati due libri genealogici per tutte le razze della specie. La questione è dunque da intendersi nei seguenti termini: se sia possibile autorizzare più associazioni alla istituzione e gestione di libri genealogici per la stessa specie o razza, operanti nel medesimo ambito territoriale. Tale questione presuppone un’indagine sulla natura e funzione di tali libri genealogici e se le associazioni autorizzate alla loro tenuta svolgano compiti di natura certificatoria, in sostituzione dell’autorità pubblica, o solo attività di interesse pubblico, esercitabile anche da una pluralità di soggetti abilitati, ancorché sottoposti a vigilanza dell’autorità. Allo scopo di dirimere tale controversa questione, il Collegio ritiene opportuna una rapida disamina della normativa di riferimento sul libro genealogico in generale. 4.2. Va in primo luogo ricordata la L. n. 30 del 1991, recante la “Disciplina della riproduzione animale”, avente ad oggetto le specie bovina, suina, ovina, caprina ed 13 equina. Essa, al Capo I, si occupa di: “Libri genealogici e Registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame.” L’art. 2 della l. 30/1991, in particolare, disciplina: “a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato; b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato; c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico; d) lo svolgimento delle valutazioni generiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici; e) la riproduzione animale.” La previsione di libri genealogici di una determinata specie o razza è dunque funzionale, nella logica della L. 30/1991, alla tutela e conservazione delle razze di interesse zootecnico. In base ad essa, il Libro genealogico è strumentale all’attività di selezione delle diverse specie e razze di interesse zootecnico, mira sia alla conservazione di popolazioni animali geneticamente distinte, definendone sul piano tecnico i criteri di miglioramento genetico, che alla loro valorizzazione economica. L’organizzazione del libro genealogico è stabilita da un Disciplinare, approvato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), il quale prevede la presenza, in alcuni organi, di funzionari pubblici. L’Associazione autorizzata alla tenuta del libro genealogico rilascia, per ciascun animale iscritto, un certificato genealogico (pedigree) dove oltre al nome, matricola, data di nascita, nome del proprietario e altre informazioni, è riportata la tabella genealogica del soggetto. 14 4.3. Al fine di disciplinare anche la commercializzazione degli animali di razza, è stata adottata la direttiva 91/174/CEE. Essa prevede all’art. 1: “Ai fini della presente direttiva, si intende per animali di razza: ogni animale d'allevamento contemplato nell'allegato II del Trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta.” Prosegue poi all’articolo 2, prevedendo che: “Gli Stati membri provvedono affinché: - la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o genealogico; - per assicurare il rispetto delle disposizioni del primo trattino i criteri di autorizzazione e di riconoscimento delle organizzazioni o delle associazioni di allevatori, i criteri d'iscrizione o di registrazione nei registri e nei libri genealogici, i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza e all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, nonché il certificato da prescrivere ai fini della loro commercializzazione siano stabiliti in modo non discriminatorio, nel rispetto dei principi stabiliti dall'organizzazione o dall'associazione che tiene il registro o il libro genealogico dell'origine della razza”. Nell’ordinamento italiano, attuazione a questa direttiva è stata data con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 529, recante appunto “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” Esso, completando e integrando il quadro normativo antecedente, disciplina l’istituzione del libro genealogico per gli animali, compresi nell'elenco di cui 15 all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30. Lo stesso inoltre regolamenta: l'istituzione, per le specie e razze autoctone che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico; la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici; d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della apposita certificazione genealogica. L’allegato così definisce il libro genealogico: “Per il libro genealogico si intende il libro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.” Esso inoltre così definisce il registro anagrafico: “Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni riproduttive e produttive.” L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 529 del 30 dicembre 1992 stabilisce in particolare che: “I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono 16 tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste”. L’art. 5 del citato decreto legislativo infine prevede che: “E' consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.” 4.4. Diverse decisioni della Commissione europea (rese per i bovini, gli ovini, gli equidi, ecc.), infine, prevedono che gli Stati membri debbano concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione di allevatori, che tiene o istituisce libri genealogici, purché dotata di determinati requisiti, quali in particolare la capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie e la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per la realizzazione del proprio programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario. In particolare, dette decisioni, disciplinano l’ipotesi in cui in uno Stato membro per una razza esistono una o più organizzazioni o associazioni ufficialmente riconosciute; in questo caso, le autorità dello Stato membro interessato potranno non riconoscere una nuova organizzazione o associazione di allevatori, solo qualora essa metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il programma zootecnico di un'organizzazione o associazione esistente. (cfr. Decisione n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per bovini riproduttori di razza pura; Decisione n. 89/509/CEE della Commissione del 18 luglio1989 che determina i criteri di riconoscimento e di 17 sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura; Decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura; Decisione n. 92/353/CEE della Commissione dell'11 giugno1992 che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri per gli equidi registrati; Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell’11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati ; 92/354/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati). 4.5. Recependo le indicazioni sia del Legislatore nazionale che europeo, il comma 1 dell’art. 1 del D.M. 26 luglio 1994 (Attuazione dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale») stabilisce, poi, che “le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 o ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 , devono: a) avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente; b) essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni tra i soci; c) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto”. 5. Così delineato il quadro normativo relativo alla istituzione e tenuta dei libri genealogici, il primo dato che emerge con evidenza è l’esistenza di un rilevante 18 interesse pubblico in questo ambito, tanto che i libri genealogici possono essere tenuti da enti pubblici oltre che, in alternativa, da associazioni nazionali di allevatori; quando sono tenuti da enti privati, questi sono assoggettati alla vigilanza del ministero che esercita penetranti controlli, partecipando anche agli organi di gestione; vi è inoltre una esigenza di uniformità di disciplina garantita dalla previsione di modelli uniformi; vi è infine la previsione di un apparato sanzionatorio di rango penale. E’ poi prevista, ai fini della lecita commercializzazione degli animali di razza, la necessità di un certificato genealogico, rilasciato dall’associazione che detiene il relativo libro genealogico. Quanto alla questione della ammissibilità di una pluralità di libri genealogici tenuti da diverse associazioni autorizzate, invero nessuna fonte nazionale offre elementi inequivoci in un senso o in un altro. Solo la Commissione europea, nelle decisioni sopracitate, esplicita chiaramente che tale evenienza deve ritenersi sicuramente ammissibile. Dette decisioni infatti prevedono – come si è detto - che, nell’ipotesi in cui un uno Stato membro vi sia una o più associazioni di allevatori autorizzata a tenere o istituire libri genealogici (ipotesi dunque perfettamente ammessa),debba essere consentito il riconoscimento anche ad ulteriori associazioni che ne facciano richiesta e abbiano i requisiti, purché esse non mettano in pericolo la conservazione della razza o compromettano il programma zootecnico di una associazione esistente. Solo in questi casi, oltre che per l’ipotesi dell’assenza dei requisiti, il riconoscimento deve essere negata. Ed infatti, il Ministero – in applicazione di tale principio - ha opportunamente inserito all’art. 3 del decreto che ha autorizzato l’istituzione del libro genealogico in capo ad AFEF, la precisazione secondo la quale “le attività di miglioramento genetico non devono risultare in contrasto con quelle di altri libri genealogici già approvati da questo ministero e operanti per la medesima spese”. 19 Tali considerazioni, a livello sistematico, inducono il Collegio a ritenere di dover interpretare la normativa nazionale alla luce delle indicazioni fornite a livello comunitario e che, pertanto, la funzione svolta dalle associazioni nazionali autorizzate alla istituzione e tenuta del libro genealogico per ciascuna specie o razza abbia sì rilievo pubblicistico ma che essa possa essere svolta anche da soggetti privati, purché dotati di specifici requisiti e soggetti a vigilanza e controlli pubblici. In tale quadro, ritiene il Collegio che la pluralità di libri genealogici per una stessa specie o razza debba essere consentita e che, pertanto, l’esistenza di un libro genealogico tenuto da una associazione o da un ente pubblico non precluda il riconoscimento di un’altra associazione, sempre che essa soddisfi i requisiti prescritti. In tal modo, inoltre, garantendosi il pluralismo, non si porrebbero nemmeno problemi sotto il profilo della concorrenza che invece potrebbero derivare a seguito dell’individuazione di canali distributivi e commerciali privilegiati per gli associati all’ente titolare del libro genealogico a dispetto degli altri. In conclusione, il terzo motivo di ricorso ( così come l’analoga censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti) va respinto. Il ricorso in esame va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e di conseguenza il decreto MIPAAF prot. n 29253 del 17/12/2014, con cui è stata autorizzata l'istituzione presso l'Afef di un libro genealogico di razza, va annullato. Per analoghe ragioni, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con conseguente annullamento anche del decreto MIPAAF 14155 del 9 luglio 2015, con cui sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico AFEF. Resta in potere-dovere dell’amministrazione rideterminarsi sulla istanza di riconoscimento dell’AFEF alla luce di quanto statuito nella presente sentenza, tenendo conto della nullità della sentenza n. 5134/2014 e valutando, nel 20 contraddittorio procedimentale con ANFI, l’esistenza delle condizioni cui la normativa comunitaria e nazionale subordina la concedibilità del riconoscimento. Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi in relazione alla complessità della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto: -dichiara inammissibile l’intervento dell’ Ente Nazionale Felinotecnica Italiana; -accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti rispettivamente impugnati, in epigrafe indicati. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 22 marzo 2016, 14 giugno 2016, con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Rotondo, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Maria Laura Maddalena IL PRESIDENTE Giuseppe Rotondo IL SEGRETARIO 21