LEGGE 15 gennaio 1991 n30

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LEGGE 15 gennaio 1991 n30
Legge 15 gennaio 1991, n. 30
Disciplina della riproduzione animale
(in G.U. n. 24 del 29.1.1991, pag. 3)
Capo I: Libri genealogici e Registri anagrafici, controlli funzionali e
valutazioni genetiche del bestiame
Capo II: Riproduzione animale
Capo III: Sanzioni
Capo IV: Disposizioni finali
Allegato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI
FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME
Art. 1.
1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi
fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando
le funzioni trasferite alle regioni in materia.
2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della
presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2.
1. La Presente legge disciplina:
a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse
zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;
b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le
quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico,
così come definito nell'allegato;
c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o
razze di bestiame di interesse zootecnico;
d) lo svolgimento delle valutazioni generiche dei riproduttori, così come
definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le
diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri
anagrafici;
e) la riproduzione animale.
Art. 3.
1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro
dell'agricoltura. e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di
specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla
base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella
italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna
organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame
iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.
2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o
altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità
ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici
relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b), dell'articolo
2, svolgendo le relative valutazioni generiche, ed i libri genealogici di
specie e razza per le quali non esiste un'associazione nazionale in
possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri
anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva
approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore
sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i
piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la
selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale
incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia,
sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le
modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito
repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla
inseminazione artificiale.
4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti,
previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri
del suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di Imprese singole
od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa
associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della
specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo
71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri
anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché
l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo
3.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto
dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il
territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri
anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con
proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia
di vigilanza.
Capo II
RIPRODUZIONE ANIMALE
Art. 5.
1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina
ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare
le seguenti condizioni:
a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro
anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi
registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di
razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltreché al libro
genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3,
comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano
soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro
anagrafico;
b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al
registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato
con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i
soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione
artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove
medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono
essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni,
nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche
esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono,
sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:
a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente
al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri
genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di
fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini
stalloni con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che
rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo
zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico
od il registro anagrafico.
3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare
l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.
4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere
l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti
ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali
soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui
al comma 1.
5. È vietato, per le specie equina e suina 1'esercizio della fecondazione in
forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica
naturale.
6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed
equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale
riproduttivo, a condizione che i citati embrioni o altro materiale riproduttivo
provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed
in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro
genealogico o registro anagrafico.
7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la
fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri
appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 6.
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto
sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può
autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di
riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di
sperimentazione.
Art. 7.
1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina,
originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono
ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione
artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali
disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì
ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni.
provenienti da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi
terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per
inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i
riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei
requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso
l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da
animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più
favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la
fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri
appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 8.
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge provvede ad emanare, di concerto
con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12
della legge 23.agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di:
a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti
per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono
possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse
stazioni ed impianti;
b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione
del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei
dati riguardanti la riproduzione animale;
d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione
dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed
embrioni.
Capo III
SANZIONI
Art. 9.
1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti
embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto
previsto nell'articolo 5. si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le
seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o
della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo
utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;
b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo
adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di
utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui
all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per
ciascun capo;
c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo
adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo
adibito o della somma di lire duecentomila, per ogni dose di materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di
utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5,
la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale
riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a
spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati
cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del
contravventore.
Art. 10.
1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano
le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le
seguenti modificazioni:
a) è escluso il pagamento in misura ridotta;
b) il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne da comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di
istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli
delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere
modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.
Art. 12.
1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli
animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto
l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di
inseminazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché
convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si
assume la responsabilità circa l'impiego del seme».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Roma, addì 15 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
ALLEGATO
(articolo 2; articolo 3. comma 4)
Libro genealogico.
Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione
nazionale di allevatori dotata di personalità, giuridica o da un ente di
diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una
determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono
stati effettuati controlli delle attitudini produttive.
Registro anagrafico.
Per registro anagrafico si intende il registro tenuto una associazione
nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto
pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata
razza con l'indicazione dei loro ascendenti.
Registro dei suini ibridi.
Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole
od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei
loro ascendenti.
Riproduttore di razza pura.
Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina,
bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o
idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono
iscritti in un libro genealogico stessa razza.
Riproduttore equino di razza.
Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina
proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di
diverse razze pure della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in
un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti
siano iscritti in un libro genealogico.
Riproduttore suino ibrido.
Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:
a) che provenga da un incrocio pianificato:
1. tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee
diverse;
2. tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
3. ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali
appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e
2);
b) che sia iscritto in un registro.