2° parte - Cri Senigallia
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Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario 2° parte Cap. com. CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore Consigliere Giuridico FF.AA. Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario COS’ E’ IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - D.I.U. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO COSTITUISCE UNA PARTE IMPORTANTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E INCLUDE LE REGOLE CHE IN TEMPO DI CONFLITTO ARMATO PROTEGGONO LE PERSONE CHE NON PRENDONO, O NON PRENDONO PIU’, PARTE ALLE OSTILITA’ E PONGONO LIMITI ALL’IMPIEGO DI MEZZI E METODI DI GUERRA. COS’ E’ IL D.I.U. PIU’ PRECISAMENTE, IL CICR INTENDE PER D.I.U. APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI : L’INSIEME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI O DELLE REGOLE CONSUETUDINARIE CHE SONO SPECIFICAMENTE TESI A RISOLVERE LE QUESTIONI DI CARATTERE UMANITARIO DIRETTAMENTE CAUSATE DAI CONFLITTI ARMATI, DI NATURA SIA INTERNAZIONALE SIA INTERNA. COS’ E’ IL D.I.U. PER MOTIVI UMANITARI QUESTE REGOLE LIMITANO IL DIRITTO DELLE PARTI IN CONFLITTO NELLA SCELTA DEI MEZZI E DEI METODI DI COMBATTIMENTO (PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ / PRINCIPIO DI NECESSITA’ MILITARE) E PROTEGGONO LE PERSONE E I BENI COINVOLTI, O CHE RISCHIANO DI RIMANERE COINVOLTI, NEL CONFLITTO. COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI • NELL’ANTICHITA’ NON ESISTEVA UN D.I.U. IN SENSO PROPRIO, MALGRADO SI CONSERVI TRACCIA DI TRATTATI ED EDITTI TESI A REGOLARE CERTI EVENTI RELATIVI ALLA CONDOTTA DELLE OSTILITA’, GIA’ NEL CODICE DI HAMMURABI (RE DI BABILONIA). PIU’ RECENTEMENTE, CODICI DI GUERRA VENNERO EMANATI DA SINGOLI STATI, MA SENZA VALORE UNIVERSALE. COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI • LA PRIMA IDEA DI UN INSIEME DI NORME INTERNAZIONALI FU SVILUPPATA DA HENRY DUNANT, CO-FONDATORE DELLA CROCE ROSSA. • CON LA FONDAZIONE DEL CICR E LA COLLABORAZIONE DEL GOVERNO SVIZZERO SI GIUNSE ALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 1863/64, DOVE 16 STATI ADOTTARONO LA “CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI FERITI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA”. Conferenza Diplomatica (26 ottobre 1863) Parteciparono 16 paesi: 1. Austria, 2. Bade, 3. Baviera, 4. Spagna, 5. Francia, 6. G. Bretagna, 7. Hanovre, 8. Hesse, 9. Italia, 10. Paesi Bassi, 11. Prussia, 12. Russia, 13. Saxe, 14. Suède, 15. Wurtemberg, 16. Conf. Svizzera. COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI NEGLI ANNI SUCCESSIVI IL D.I.U. CONTINUO’ A SVILUPPARSI CON LA ADOZIONE DI NUMEROSI TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI, DAL TRATTATO DI SAN PIETROBURGO DEL 1868, FINO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E AI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977. COS’E’ IL D.I.U. Le diverse tipologie di conflitto armato • IN UN CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE HA LUOGO UN COMBATTIMENTO TRA FORZE ARMATE DI DUE O PIU’ STATI (QUESTA DEFINIZIONE INCLUDE LE GUERRE DI LIBERAZIONE NAZIONALE). • CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE E’ DEFINITO UN COMBATTIMENTO CHE AVVIENE SUL TERRITORIO DI UNO STATO TRA LE FORZE ARMATE REGOLARI E GRUPPI ARMATI IDENTIFICABILI O FRA GRUPPI ARMATI CHE SI COMBATTONO TRA LORO. • OGGI PARLIAMO ANCHE DI CONFLITTO ASIMMETRICO, ASIMMETRICO QUANDO LE PARTI SONO COSTITUITE DA ENTITA’ DI DIVERSO LIVELLO, PER CONSISTENZA, ORGANIZZAZIONE, MODALITA’ OPERATIVE ETC. COS’E’ IL D.I.U. LE PRINCIPALI CONVENZIONI • CONVENZIONE DI GINEVRA 1864 • TRATTATO DI S. PIETROBURGO 1868 (clausola Martens) • CONVENZIONI DELL’ AJA 1907 • CONVENZIONI DI GINEVRA 1949 • CONVENZIONE PER I BENI CULTURALI 1954 • PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977 I guerra mondiale: Personale sanitario con cane da soccorso. La protezione della popolazione civile Chiunque non rientri nella definizione di combattente, viene considerato POPOLAZIONE CIVILE Le norme internazionali proteggono la popolazione civile in caso di guerra IV C.G. 49 I P.A. 77 Popolazione Civile II P.A. 77 • In caso di conflitto armato internazionale • In caso di guerra civile Protezione generale • Diritto di protezione inalienabile; • Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone sanitarie e di sicurezza; • Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone neutralizzate nelle regioni dove si svolgono i combattimenti; • Feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno diritto a protezioni particolari; • Impegno delle Parti in conflitto per sgomberare feriti, malati, vecchi, fanciulli e partorienti dalle zone di guerra; • Dovere di assistenza per minori di quindici anni orfani di guerra o separati dalle famiglie. Protezione dagli effetti della guerra • In generale: – Il diritto di scegliere mezzi e metodi di combattimento non è illimitato; – In ogni caso vanno evitati mali superflui e sofferenze inutili; – In ogni momento vanno distinti • i combattenti dalle persone civili; • gli obiettivi militari da quelli civili – Va presa ogni precauzione per evitare o minimizzare perdite alla popolazione civile. Il principio di proporzionalità • Il responsabile in comando di una azione militare deve considerare il rapporto tra il vantaggio che intende conseguire e il livello di forza bellica che può utilizzare. • L’azione è proporzionata quando non provoca danni incidentali a persone o cose, eccessivi rispetto al valore del risultato conseguito. Protezione nei territori occupati • Rispetto della persona, onore, diritti familiari, convinzioni religioni, abitudini e costumi; • Nessuna discriminazione basata su sesso, razza, religione, opinione politica (possono essere prese misure di controllo per fini militari, come soggiorno obbligato o internamento); • Divieto di utilizzo come scudi umani; • Rispetto contro brutalità, violenza, uccisione, mutilazioni, esperimenti medici non necessari, torture; • Libertà di comunicare con una Potenza protettrice o con il Comitato Internazionale della Croce Rossa. LO STATUS DEL COMBATTENTE NEI CONFLITTI ARMATI Distinzione tra COMBATTENTE E PERSONA CIVILE • E’ COMBATTENTE chi prendendo parte attiva al conflitto armatorientra nella definizione data dalle Convenzioni. Si distingue il combattente LEGITTIMO dal combattente ILLEGITTIMO. • È PERSONA CIVILE chi non rientra nella definizione di combattente. Secondo il Diritto Internazionale Umanitario: • L’esercizio della forza militare è diretta a mettere fuori combattimento le forze armate nemiche, non a distruggere lo Stato avversario o la sua popolazione (equilibrio tra necessità militare e proporzionalità). • In un conflitto si devono quindi poter dividere e riconoscere COMBATTENTI e POPOLAZIONE CIVILE (principio di distinzione). COMBATTENTI LEGITTIMI 1. Membri delle Forze Armate regolari 2. membri di milizie e corpi volontari che tuttavia: – siano sottoposti a un comando responsabile – portino un segno distintivo riconoscibile a distanza – portino apertamente le armi – rispettino gli usi e le leggi di guerra 3. la popolazione di un territorio che spontaneamente e senza organizzarsi, reagisce a un’aggressione (c.d. levata in massa) 4. i membri di un movimento di resistenza organizzato, purché rispettino le regole del punto due. COMBATTENTI ILLEGITTIMI Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza rispondere ai requisiti dei combattenti legittimi, come: • spie: persone che clandestinamente raccolgono informazioni in territorio occupato dal nemico (senza uniforme, se militari). Necessario lo stato di flagranza. • Mercenari: persone che non appartengono allo Stato belligerante le quali prendono parte alle ostilità per ottenere un vantaggio economico e a cui siano state promesse retribuzioni molto superiori ai combattenti di pari grado e funzioni dello Stato belligerante. SOLO I COMBATTENTI LEGITTIMI DI UN CONFLITTO INTERNAZIONALE HANNO DIRITTO ALLO STATUS DI PRIGIONIERO DI GUERRA TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (PG) • IL TRATTAMENTO DEI PG E’ REGOLATO DALLA III CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949 • QUALORA LO STATUS DI UN PRIGIONIERO SIA DUBBIO, ESSO SARA’ CONSIDERATO PG FINO A GIUDIZIO DI UN TRIBUNALE COMPETENTE DIRITTI DEL Prigioniero di Guerra • • • • • • • Obbligo di dichiarare esclusivamente nome, cognome, grado, data di nascita e numero di matricola divieto per la potenza detentrice di esercitare violenze fisiche o morali per ottenere informazioni diritto ad essere trasferiti in condizioni di sicurezza verso zone lontane dal fronte e non essere esposti inutilmente al pericolo diritto di godere delle stesse condizioni riservate alle truppe della potenza detentrice in materia di vitto e alloggio diritto a non essere impiegati in lavori pericolosi, degradanti o con finalità belliche diritto a processo equo in caso di procedimento giudiziario (tentare la fuga comporta solo una sanzione disciplinare) diritto all’ immediato rimpatrio al termine delle ostilità. Il II Protocollo aggiuntivo del 1977 non attribuisce la qualifica di COMBATTENTE alle persone che prendono parte ad un conflitto armato non internazionale, anche se sono membri delle Forze armate regolari. Queste quindi, se catturate, non godono dello status di PG. Esse hanno diritto alle garanzie minime di umanità, anche in assenza di norme precise di riferimento, (Clausola Martens) ma questa carenza può determinare gravi problemi al rispetto del D.I.U. I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI (c.d. guerre civili) • Le Convenzioni di Ginevra NON estendono le garanzie ai CONFLITTI NON INTERNAZIONALI • Le Convenzioni di Ginevra contengono però un articolo, il terzo, per il quale le persone che prendono parte a questi conflitti hanno diritto a garanzie minime di umanità e rispetto • nel 1977 sono entrati in vigore DUE Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni • il SECONDO PROTOCOLLO si occupa dei conflitti armati non internazionali. IL CICR HA INIZIATO DA ANNI UNA CAMPAGNA DIPLOMATICA MIRATA A ESTENDERE LE PROTEZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA, ANCHE AI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI. (CONFLITTI INTERNI, GUERRE CIVILI). Diritto Internazionale Umanitario La protezione dei beni culturali durante un conflitto armato I DANNI ARRECATI AI BENI CULTURALI, A QUALSIASI POPOLO ESSI APPARTENGANO, SONO UN DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’ PROTEZIONE GENERALE Convenzione di L’Aja 1954 Tutti i BENI CULTURALI riconoscibili, anche se privi del segno distintivo Tutela nei conflitti armati DIVIETO DI UTILIZZARE I BENI CULTURALI PER SCOPI MILITARI DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI OSTILITA’ NEI CONFRONTI DEI BENI CULTURALI OBBLIGO DI PROIBIRE, PREVENIRE, FAR CESSARE SACCHEGGIO, FURTO ED ATTI VANDALICI DIVIETO DI EFFETTUARE REQUISIZIONI E RAPPRESAGLIE SU BENI CULTURALI PROTEZIONE SPECIALE • NUMERO LIMITATO DI RIFUGI DI BENI CULTURALI MOBILI • CENTRI MONUMENTALI • ALTRI BENI CULTURALI IMMOBILI DI GRANDE IMPORTANZA Diritto Internazionale Umanitario STATUS E PROTEZIONE DEI RIFUGIATI CHI E’ UN RIFUGIATO? Secondo la C.G. del 1951 (ART.1) relativa allo STATUS DEI RIFUGIATI un rifugiato è colui che, per un fondato timore di persecuzione a motivo della sua: • • • • • razza religione opinione politica nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale è costretto a lasciare il proprio paese d’origine e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato. RICHIEDENTE ASILO E’ colui che, lasciato il proprio paese e avendo presentato la domanda d’asilo, è in attesa di una risposta da parte delle autorità dello Stato ospitante in merito alla concessione dello status di rifugiato. • Per richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario presentare una domanda motivata con l’indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese. • Non tutti i richiedenti asilo saranno alla fine riconosciuti come rifugiati. PROFUGO E’ un termine giuridico improprio ormai utilizzato in modo consuetudinario per definire colui che è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni generalizzate o catastrofi. Più correttamente si dovrebbe parlare di: 1) titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea 2) titolare di permesso di soggiorno per protezione umanitaria SFOLLATO E’ colui che lascia la propria abitazione/città, ma rimane all’interno del proprio Paese senza varcarne i confini MIGRANTE ECONOMICO E’ colui che volontariamente lascia il proprio paese per cercare migliori condizioni economiche. CLANDESTINO E’ migrante irregolare, che entra irregolarmente in un altro paese, senza validi documenti di viaggio. EXTRACOMUNITARIO E’ una persona non cittadina dei paesi che compongono l’Unione Europea ad esempio: Svizzero. APOLIDE E’ una persona che nessuno Stato considera suo cittadino. PRINCIPIO DEL NON-REFOULEMENT (ART. 33 C.G.’51) “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere in alcun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche” Il refoulement è anche proibito dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949 (art.45). Il divieto di refoulement è parte del diritto internazionale consuetudinario, in quanto tale, deve essere rispettato anche dagli Stati che non aderiscono alla Conv. sui rifugiati. LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI IN CASO DI CONFLITTI ARMATI Normativa applicabile • IV C.G.’49 artt.3/44/45 • I P.A.’77 artt.1/73 Il D.I.U. stabilisce che le vittime dei conflitti armati (che si tratti o no di sfollati) debbano essere rispettate e protette dagli effetti della guerra e assistite in modo imparziale. Poiché molti rifugiati si trovano coinvolti in conflitti armati internazionali o conflitti armati interni, il loro diritto è spesso strettamente collegato al diritto internazionale umanitario. DATI STATISTICI • Il 45% dei rifugiati è costituito da bambini e adolescenti. • Richieste d’asilo presentate in Europa: 1.304.110 Afghanistan Origine delle 10 principali Burundi popolazioni di rifugiati: Sudan Angola Somalia Territori Palestinesi occupati Repubblica Democratica del Congo Iraq Bosnia-Erzegovina Vietnam • In Europa vi sono oltre 2 milioni di rifugiati. • In Italia i rifugiati sono circa 20 mila (esclusi protezione umanitaria). La maggior parte provengono da: - Albania, - Repubblica Federale di Jugoslavia, - Iraq, - Turchia. RICHIESTE asilo in Italia DINIEGHI anno 2003 16.000 circa, 14.000 circa Dati dell’UNHCR al 2003 L’ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI • L’UNHCR ha avuto dalle Nazioni Unite il mandato di proteggere i rifugiati e di assisterli nella ricerca di soluzioni alla loro situazione. • Assicura la protezione internazionale, l’assistenza materiale, ricerca soluzioni durevoli ai problemi dei rifugiati aiutandoli a ritornare nei paesi d’origine, o a reinsediarsi in paesi di secondo asilo. • In molti paesi l’ UNHCR svolge un ruolo consultivo nelle procedure di determinazione dello Status. La repressione dei crimini di guerra Trattato di Versailles (28 giugno 1919) Articoli 227, 228, 229, 230 Le Potenze dell’Intesa chiedono agli Imperi Centrali la consegna di 900 persone per sottoporle a giudizio penale. Gli imputati saranno giudicati da una Corte Internazionale, per la violazione delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907 Riduzione degli imputati Da 900 a 45 Il primo è il Kaiser Guglielmo II La Corte Internazionale non viene costituita Il processo viene affidato alla Corte Suprema del Reich con sede a Lipsia IV Convenzione dell’Aja 18 ottobre 1907 Leggi ed usi della guerra terrestre La Parte belligerante che violasse le disposizioni del detto Regolamento sarà tenuta, se del caso, a pagare una indennità. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti alle proprie forze armate. Solo gli Stati possono essere chiamati a rispondere delle violazioni del diritto di guerra commesse dei propri militari LIPSIA 23 MAGGIO – 16 LUGLIO 1921 Imputati: Guglielmo II 44 alti ufficiali di esercito e marina Capi d’accusa: maltrattamento dei prigionieri di guerra affondamento di navi ospedale inglesi Pene comminate: pene detentive minori – Il Kaiser sfugge al carcere riparando in Olanda AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PERSONALE Accordo di Mosca 30 ottobre 1943 Il percorso di formazione del processo di Norimberga Accordo di Londra 8 agosto 1945 Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse composizione Articolo 2 giurisdizione Articolo 6 Geoffrey Lawrence GB Francis Biddle U.S.A. B.Iola Nikicenko U.R.S.S. Donnedieu De Vabres F Grandi criminali di guerra dei paesi dell’Asse che abbiano commesso crimini internazionali agendo individualmente o come membri di organizzazioni a) Crimini contro la pace b) Crimini di guerra c) Crimini contro l’umanità Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse CRIMINI CONTRO LA PACE …progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione di una guerra in violazione dei trattati, accordi o garanzie int.nali …partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto Per commettere uno qualsiasi di tali atti In realtà la definizione di guerra di aggressione è sancita solo trent’anni dopo! GUERRA DI AGGRESSIONE 14 dicembre 1974 Risoluzione 3314/XXIX Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse CRIMINI DI GUERRA …violazione delle leggi e degli usi di guerra Articolo 8 Principio della responsabilità personale Il fatto che un imputato abbia agito per eseguire un ordine del suo governo o di un superiore gerarchico non lo esenterà da responsabilità Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ •Omicidio volontario •Sterminio •Riduzione in schiavitù •Deportazione •Persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi Ogni altro atto disumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile prima e durante la guerra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Goring Ribbentrop Keitel Rosemberg Kaltenbrunner Frank Frick Streicher Sauckel Jodl Seyss – Inquart Hess Funk Raeder Von Schirach Speer Von Neurath Donitz Schacht Von Papen Fritzsche 1 2 3 4 c c c c impiccagione c c c c impiccagione c c c c impiccagione c c c c impiccagione i n c cimpiccagione i n c cimpiccagione i c c c impiccagione i n n c impiccagione i i c cimpiccagione c c c c impiccagione i c c c impiccagione c c i iergastolo i c c c ergastolo c c c n ergastolo i n n c 20 anni i i c c20 anni c c c c 15 anni i c c n 10 anni i i n n assolto i i n n assolto i c i i assolto 1 Complotto e cospirazione 2 crimini contro la pace 3 crimini di guerra 4 crimini contro l’umanità PROCESSI DI NORIMBERGA novembre 1946 – dicembre 1949 36 Condanne a morte 12 processi 199 imputati 23 Ergastoli 102 Pene detentive 38 assoluzioni PRINCIPI DI NORIMBERGA Commissione delle Nazioni Unite Per il diritto internazionale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Principio della responsabilità personale Primato del diritto internazionale sul diritto nazionale Superamento dell’immunità sulla base degli atti di sovranità Superamento dell’immunità sulla base degli ordini superiori Diritto ad un processo equo Definizione di crimine internazionale Qualificazione della complicità come crimine Risoluzione 95 (I) dell’11 dicembre 1946 Riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Militare Int.le come giuridicamente vincolante in ambito internazionale TRIBUNALE INTERNAZIONALE Presidente Consiglio di Sicurezza Ufficio Del Procuratore P.G. nazionali AJA Inizio attività attività Camera Camera 17 novembre 1993 di prima istanza di prima istanza Prima udienza Camera 7degli maggio 1996 Appelli COMPETENZA •Genocidio •Crimini di guerra •Crimini contro l’umanità Conferenza diplomatica dei plenipotenziari Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998 Capitolo I istituzione della Corte Sede: L’Aja Articolo 1 …istituzione permanente… che esercita la sua competenza nei confronti delle persone per i crimini più gravi di rilievo internazionale Competenza Complementare rispetto alle giurisdizioni penali nazionali giurisdizione Regolata dal presente Statuto 128 articoli Esercizio delle funzioni Territorio di ciascuno Stato Parte territorio di qualsiasi Stato previo accordo speciale Presupposto Crimini contro l’umanità perpetrati nell’ambito di un attacco generalizzato o sistematico, diretto verso una popolazione civile e si è a conoscenza dell’attacco a) uccisione b) sterminio c) riduzione in schiavitù d) deportazione o trasferimento coatto e) prigionia o altra forma di restrizione grave della libertà in violazione delle norme d.i.u. f) tortura g) violenza carnale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata gravidanza forzata, sterilizzazione forzata… h)persecuzione di ogni gruppo o collettività i) scomparsa forzata j) crimini di apartheid k) altri atti inumani di natura analoga volti a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale Capitolo III Principi generali del diritto penale Nullum crimen sine lege Nulla poena sine lege Non retroattività ratione personae Responsabilità penale individuale Esclusione della giurisdizione per minori di 18 anni Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici Articolo 28 Comandante facente funzioni Responsabilità per omesso controllo a) sapeva o avrebbe dovuto sapere che venivano commessi reati b) non ha preso tutte le misure necessarie o ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l’esecuzione o per sottoporre il caso alle Autorità Articolo 33 ordine gerarchico o di legge esimente: a) obbligo legale di obbedire b) non sapere che l’ordine è illegale c) ordine non manifestamente illegale Capitolo VII Le Pene Articolo 77 a) reclusione a termine fino ad un massimo di 30 anni b) ergastolo estrema gravità del reato situazione personale del condannato c) in aggiunta alla pena principale: - pena pecuniaria - confisca di utili, beni, averi ricavati direttamente o indirettamente dal reato Capitolo VIII Appelli procuratore - vizio di procedura - errore di fatto - errore di diritto imputato - vizio di procedura - errore di fatto - errore di diritto - ogni altro motivo di natura tale da compromettere l’equità o la regolarità della procedura o della decisione Articolo 120 Riserve Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto (la “riserva” è lo strumento con cui uno Stato può ratificare un Trattato senza impegnarsi ad applicarne le parti che non condivide. In questo caso lo Statuto del TPI deve essere accettato nella sua interezza) Cap.CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore CREDITI: Avv. Gerardo Di Ruocco Dott.ssa Rossana Leone Dott.ssa Elena Muscaglione Consiglieri Qualificati Istruttori CRI FINE I testi e le immagini riprodotte sono una libera rappresentazione dell’autore e non impegnano in alcun modo il CICR, la FICRMR e la CRI, di cui non rappresentano espressione ufficiale.