2° parte - Cri Senigallia

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2° parte - Cri Senigallia
Corso Informativo
sul
Diritto Internazionale Umanitario
2° parte
Cap. com. CRI Renato Pizzi
Consigliere Qualificato Istruttore
Consigliere Giuridico FF.AA.
Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario
COS’ E’ IL
DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO - D.I.U. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
COSTITUISCE UNA PARTE IMPORTANTE DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE PUBBLICO E INCLUDE LE
REGOLE CHE IN TEMPO DI CONFLITTO ARMATO
PROTEGGONO LE PERSONE CHE NON
PRENDONO, O NON PRENDONO PIU’, PARTE
ALLE OSTILITA’ E PONGONO LIMITI
ALL’IMPIEGO DI MEZZI E METODI DI GUERRA.
COS’ E’ IL D.I.U.
PIU’ PRECISAMENTE, IL CICR INTENDE PER D.I.U.
APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI :
L’INSIEME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI O DELLE
REGOLE CONSUETUDINARIE
CHE SONO SPECIFICAMENTE TESI A RISOLVERE
LE QUESTIONI DI CARATTERE UMANITARIO
DIRETTAMENTE CAUSATE DAI CONFLITTI ARMATI,
DI NATURA SIA INTERNAZIONALE SIA INTERNA.
COS’ E’ IL D.I.U.
PER MOTIVI UMANITARI QUESTE REGOLE
LIMITANO IL DIRITTO DELLE PARTI IN
CONFLITTO NELLA SCELTA DEI MEZZI E DEI
METODI DI COMBATTIMENTO (PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA’ / PRINCIPIO DI
NECESSITA’ MILITARE) E PROTEGGONO LE
PERSONE E I BENI COINVOLTI, O CHE
RISCHIANO DI RIMANERE COINVOLTI, NEL
CONFLITTO.
COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI
• NELL’ANTICHITA’ NON ESISTEVA UN D.I.U. IN
SENSO PROPRIO, MALGRADO SI CONSERVI
TRACCIA DI TRATTATI ED EDITTI TESI A
REGOLARE CERTI EVENTI RELATIVI ALLA
CONDOTTA DELLE OSTILITA’, GIA’ NEL
CODICE
DI
HAMMURABI
(RE
DI
BABILONIA). PIU’ RECENTEMENTE, CODICI DI
GUERRA VENNERO EMANATI DA SINGOLI
STATI, MA SENZA VALORE UNIVERSALE.
COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI
• LA PRIMA IDEA DI UN INSIEME DI NORME
INTERNAZIONALI FU SVILUPPATA DA HENRY
DUNANT, CO-FONDATORE DELLA CROCE
ROSSA.
• CON LA FONDAZIONE DEL CICR E LA
COLLABORAZIONE DEL GOVERNO SVIZZERO SI
GIUNSE ALLA CONFERENZA DIPLOMATICA
DEL 1863/64, DOVE 16 STATI ADOTTARONO
LA “CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI
FERITI DELLE FORZE ARMATE IN
CAMPAGNA”.
Conferenza Diplomatica (26 ottobre 1863)
Parteciparono 16 paesi:
1. Austria, 2. Bade, 3. Baviera,
4. Spagna, 5. Francia, 6. G. Bretagna,
7. Hanovre, 8. Hesse, 9. Italia,
10. Paesi Bassi, 11. Prussia,
12. Russia, 13. Saxe, 14. Suède,
15. Wurtemberg, 16. Conf. Svizzera.
COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI
NEGLI ANNI SUCCESSIVI IL D.I.U. CONTINUO’
A SVILUPPARSI CON LA ADOZIONE DI
NUMEROSI TRATTATI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI, DAL TRATTATO DI SAN
PIETROBURGO DEL 1868, FINO ALLE
CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E
AI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977.
COS’E’ IL D.I.U.
Le diverse tipologie di conflitto armato
• IN UN CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE HA
LUOGO UN COMBATTIMENTO TRA FORZE ARMATE DI
DUE O PIU’ STATI (QUESTA DEFINIZIONE INCLUDE LE
GUERRE DI LIBERAZIONE NAZIONALE).
• CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE E’
DEFINITO UN COMBATTIMENTO CHE AVVIENE SUL
TERRITORIO DI UNO STATO TRA LE FORZE ARMATE
REGOLARI E GRUPPI ARMATI IDENTIFICABILI O FRA
GRUPPI ARMATI CHE SI COMBATTONO TRA LORO.
• OGGI
PARLIAMO
ANCHE
DI
CONFLITTO
ASIMMETRICO,
ASIMMETRICO QUANDO LE PARTI SONO COSTITUITE
DA ENTITA’ DI DIVERSO LIVELLO, PER CONSISTENZA,
ORGANIZZAZIONE, MODALITA’ OPERATIVE ETC.
COS’E’ IL D.I.U.
LE PRINCIPALI CONVENZIONI
• CONVENZIONE DI GINEVRA 1864
• TRATTATO DI S. PIETROBURGO 1868 (clausola
Martens)
• CONVENZIONI DELL’ AJA 1907
• CONVENZIONI DI GINEVRA 1949
• CONVENZIONE PER I BENI CULTURALI 1954
• PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977
I guerra mondiale:
Personale sanitario
con cane da soccorso.
La protezione della
popolazione civile
Chiunque non rientri nella definizione di
combattente, viene considerato
POPOLAZIONE CIVILE
Le norme internazionali proteggono la
popolazione civile in caso di guerra
IV C.G. 49
I P.A. 77
Popolazione
Civile
II P.A. 77
• In caso di
conflitto
armato
internazionale
• In caso di
guerra civile
Protezione generale
• Diritto di protezione inalienabile;
• Facoltà per le Parti in conflitto di creare
zone sanitarie e di sicurezza;
• Facoltà per le Parti in conflitto di creare
zone neutralizzate nelle regioni dove si
svolgono i combattimenti;
• Feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno
diritto a protezioni particolari;
• Impegno delle Parti in conflitto per
sgomberare feriti, malati, vecchi, fanciulli e
partorienti dalle zone di guerra;
• Dovere di assistenza per minori di quindici
anni orfani di guerra o separati dalle
famiglie.
Protezione dagli effetti della guerra
• In generale:
– Il diritto di scegliere mezzi e metodi di
combattimento non è illimitato;
– In ogni caso vanno evitati mali superflui e
sofferenze inutili;
– In ogni momento vanno distinti
• i combattenti dalle persone civili;
• gli obiettivi militari da quelli civili
– Va presa ogni precauzione per evitare o
minimizzare perdite alla popolazione civile.
Il principio di
proporzionalità
• Il responsabile in comando di una
azione militare deve considerare il
rapporto tra il vantaggio che intende
conseguire e il livello di forza bellica che
può utilizzare.
• L’azione è proporzionata quando non
provoca danni incidentali a persone o
cose, eccessivi rispetto al valore del
risultato conseguito.
Protezione nei territori occupati
• Rispetto della persona, onore, diritti familiari,
convinzioni religioni, abitudini e costumi;
• Nessuna discriminazione basata su sesso, razza,
religione, opinione politica (possono essere prese
misure di controllo per fini militari, come soggiorno
obbligato o internamento);
• Divieto di utilizzo come scudi umani;
• Rispetto contro brutalità, violenza, uccisione,
mutilazioni, esperimenti medici non necessari,
torture;
• Libertà di comunicare con una Potenza protettrice o
con il Comitato Internazionale della Croce Rossa.
LO STATUS DEL
COMBATTENTE NEI
CONFLITTI ARMATI
Distinzione tra COMBATTENTE E PERSONA CIVILE
• E’ COMBATTENTE chi prendendo parte attiva
al conflitto armatorientra nella definizione
data dalle Convenzioni.
Si distingue il
combattente
LEGITTIMO dal
combattente
ILLEGITTIMO.
• È PERSONA CIVILE chi
non rientra nella
definizione di
combattente.
Secondo il
Diritto Internazionale Umanitario:
• L’esercizio della forza militare è diretta a mettere
fuori combattimento le forze armate nemiche,
non a distruggere lo Stato avversario o la sua
popolazione (equilibrio tra necessità militare e
proporzionalità).
• In un conflitto si devono quindi poter dividere e
riconoscere COMBATTENTI e POPOLAZIONE
CIVILE (principio di distinzione).
COMBATTENTI LEGITTIMI
1. Membri delle Forze Armate regolari
2. membri di milizie e corpi volontari che tuttavia:
– siano sottoposti a un comando responsabile
– portino un segno distintivo riconoscibile a
distanza
– portino apertamente le armi
– rispettino gli usi e le leggi di guerra
3. la popolazione di un territorio che spontaneamente
e senza organizzarsi, reagisce a un’aggressione
(c.d. levata in massa)
4. i membri di un movimento di resistenza
organizzato, purché rispettino le regole del punto
due.
COMBATTENTI ILLEGITTIMI
Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza
rispondere ai requisiti dei combattenti legittimi,
come:
• spie: persone che clandestinamente raccolgono
informazioni in territorio occupato dal nemico (senza
uniforme, se militari). Necessario lo stato di
flagranza.
• Mercenari: persone che non appartengono allo Stato
belligerante le quali prendono parte alle ostilità per
ottenere un vantaggio economico e a cui siano state
promesse retribuzioni molto superiori ai combattenti
di pari grado e funzioni dello Stato belligerante.
SOLO I
COMBATTENTI LEGITTIMI
DI UN
CONFLITTO
INTERNAZIONALE
HANNO DIRITTO ALLO
STATUS DI
PRIGIONIERO DI GUERRA
TRATTAMENTO DEI
PRIGIONIERI DI GUERRA (PG)
• IL TRATTAMENTO DEI PG E’
REGOLATO DALLA III CONVENZIONE
DI GINEVRA DEL 1949
• QUALORA LO STATUS DI UN
PRIGIONIERO SIA DUBBIO, ESSO
SARA’ CONSIDERATO PG FINO A
GIUDIZIO DI UN TRIBUNALE
COMPETENTE
DIRITTI DEL
Prigioniero di Guerra
•
•
•
•
•
•
•
Obbligo di dichiarare esclusivamente nome, cognome, grado, data di
nascita e numero di matricola
divieto per la potenza detentrice di esercitare violenze fisiche o morali
per ottenere informazioni
diritto ad essere trasferiti in condizioni di sicurezza verso zone lontane
dal fronte e non essere esposti inutilmente al pericolo
diritto di godere delle stesse condizioni riservate alle truppe della
potenza detentrice in materia di vitto e alloggio
diritto a non essere impiegati in lavori pericolosi, degradanti o con
finalità belliche
diritto a processo equo in caso di procedimento giudiziario (tentare la
fuga comporta solo una sanzione disciplinare)
diritto all’ immediato rimpatrio al termine delle ostilità.
Il II Protocollo aggiuntivo del
1977 non attribuisce la qualifica di
COMBATTENTE alle persone che
prendono parte ad un conflitto
armato non internazionale, anche se
sono membri delle Forze armate
regolari.
Queste
quindi,
se
catturate, non godono dello status
di PG. Esse hanno diritto alle
garanzie minime di umanità, anche
in assenza di norme precise di
riferimento, (Clausola Martens) ma
questa carenza può determinare
gravi problemi al rispetto del D.I.U.
I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON
INTERNAZIONALI
(c.d. guerre civili)
• Le Convenzioni di Ginevra NON estendono le
garanzie ai CONFLITTI NON INTERNAZIONALI
• Le Convenzioni di Ginevra contengono però un
articolo, il terzo, per il quale le persone che
prendono parte a questi conflitti hanno diritto a
garanzie minime di umanità e rispetto
• nel 1977 sono entrati in vigore DUE Protocolli
aggiuntivi alle Convenzioni
• il SECONDO PROTOCOLLO si occupa dei conflitti
armati non internazionali.
IL CICR HA INIZIATO DA ANNI UNA
CAMPAGNA DIPLOMATICA MIRATA A
ESTENDERE LE PROTEZIONI PREVISTE
DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA,
ANCHE AI CONFLITTI ARMATI NON
INTERNAZIONALI. (CONFLITTI
INTERNI, GUERRE CIVILI).
Diritto Internazionale Umanitario
La protezione dei beni culturali durante
un conflitto armato
I DANNI ARRECATI AI BENI
CULTURALI,
A QUALSIASI POPOLO ESSI
APPARTENGANO,
SONO UN
DANNO AL PATRIMONIO
CULTURALE DELL’UMANITA’
PROTEZIONE GENERALE
Convenzione di L’Aja 1954
Tutti i BENI CULTURALI riconoscibili,
anche se privi del segno distintivo
Tutela nei conflitti armati
DIVIETO DI UTILIZZARE I BENI CULTURALI PER
SCOPI MILITARI
DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI OSTILITA’ NEI
CONFRONTI DEI BENI CULTURALI
OBBLIGO DI PROIBIRE, PREVENIRE, FAR CESSARE
SACCHEGGIO, FURTO ED ATTI VANDALICI
DIVIETO DI EFFETTUARE REQUISIZIONI E
RAPPRESAGLIE SU BENI CULTURALI
PROTEZIONE SPECIALE
• NUMERO LIMITATO DI RIFUGI DI
BENI CULTURALI MOBILI
• CENTRI MONUMENTALI
• ALTRI BENI CULTURALI IMMOBILI
DI GRANDE IMPORTANZA
Diritto Internazionale
Umanitario
STATUS E PROTEZIONE DEI
RIFUGIATI
CHI E’ UN RIFUGIATO?
Secondo la C.G. del 1951 (ART.1) relativa allo STATUS
DEI RIFUGIATI un rifugiato è colui che, per un fondato
timore di persecuzione a motivo della sua:
•
•
•
•
•
razza
religione
opinione politica
nazionalità
appartenenza ad un determinato gruppo
sociale
è costretto a lasciare il proprio paese d’origine
e non può o non vuole avvalersi della protezione di
quel paese, o ritornarvi, per timore di essere
perseguitato.
RICHIEDENTE ASILO
E’ colui che, lasciato il proprio paese e
avendo presentato la domanda d’asilo, è
in attesa di una risposta da parte delle
autorità dello Stato ospitante in merito
alla concessione dello status di rifugiato.
• Per richiedere il riconoscimento dello
status di rifugiato è necessario presentare
una domanda motivata con l’indicazione
delle persecuzioni subite e delle possibili
ritorsioni in caso di rientro nel proprio
Paese.
• Non tutti i richiedenti asilo saranno alla
fine riconosciuti come rifugiati.
PROFUGO
E’ un termine giuridico improprio ormai utilizzato
in modo consuetudinario per definire colui che è
costretto a lasciare il proprio Paese a causa di
guerre, persecuzioni generalizzate o catastrofi.
Più correttamente si dovrebbe parlare di:
1) titolare di permesso di soggiorno per
protezione temporanea
2) titolare di permesso di soggiorno per
protezione umanitaria
SFOLLATO
E’ colui che lascia la propria abitazione/città, ma rimane all’interno del
proprio Paese senza varcarne i confini
MIGRANTE ECONOMICO
E’ colui che volontariamente lascia il proprio paese per cercare
migliori condizioni economiche.
CLANDESTINO
E’ migrante irregolare, che entra irregolarmente in un altro paese,
senza validi documenti di viaggio.
EXTRACOMUNITARIO
E’ una persona non cittadina dei paesi
che compongono l’Unione Europea
ad esempio: Svizzero.
APOLIDE
E’ una persona che nessuno Stato
considera suo cittadino.
PRINCIPIO DEL
NON-REFOULEMENT
(ART. 33 C.G.’51)
“Nessuno Stato contraente potrà espellere o
respingere in alcun modo un rifugiato verso le
frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua
libertà sarebbe minacciata a causa della sua
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”
Il refoulement è anche proibito dalla IV Convenzione di
Ginevra del 1949 (art.45).
Il divieto di refoulement è parte del diritto internazionale
consuetudinario, in quanto tale, deve essere rispettato
anche dagli Stati che non aderiscono alla Conv. sui rifugiati.
LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI IN CASO
DI CONFLITTI ARMATI
Normativa applicabile
• IV C.G.’49 artt.3/44/45
• I P.A.’77 artt.1/73
Il D.I.U. stabilisce che le vittime dei conflitti armati (che si
tratti o no di sfollati) debbano essere rispettate e protette
dagli effetti della guerra e assistite in modo imparziale.
Poiché molti rifugiati si trovano coinvolti in conflitti armati
internazionali o conflitti armati interni, il loro diritto è
spesso strettamente collegato al diritto internazionale
umanitario.
DATI STATISTICI
• Il 45% dei rifugiati è costituito da bambini e
adolescenti.
• Richieste d’asilo presentate in Europa:
1.304.110
Afghanistan
Origine delle 10 principali
Burundi
popolazioni di rifugiati:
Sudan
Angola
Somalia
Territori Palestinesi occupati
Repubblica Democratica del Congo
Iraq
Bosnia-Erzegovina
Vietnam
• In Europa vi sono oltre 2 milioni di rifugiati.
• In Italia i rifugiati sono circa 20 mila (esclusi
protezione umanitaria).
La maggior parte provengono da:
- Albania,
- Repubblica Federale di Jugoslavia,
- Iraq,
- Turchia.
RICHIESTE asilo in Italia
DINIEGHI anno 2003
16.000 circa,
14.000 circa
Dati dell’UNHCR al 2003
L’ALTO COMMISSARIATO DELLE
NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI
• L’UNHCR ha avuto dalle Nazioni Unite il mandato di
proteggere i rifugiati e di assisterli nella ricerca di
soluzioni alla loro situazione.
• Assicura la protezione internazionale, l’assistenza
materiale, ricerca soluzioni durevoli ai problemi dei
rifugiati aiutandoli a ritornare nei paesi d’origine, o
a reinsediarsi in paesi di secondo asilo.
• In molti paesi l’ UNHCR svolge un ruolo consultivo
nelle procedure di determinazione dello Status.
La
repressione
dei
crimini di guerra
Trattato di Versailles
(28 giugno 1919)
Articoli 227, 228, 229, 230
Le Potenze dell’Intesa chiedono agli Imperi Centrali
la consegna di 900 persone per sottoporle a giudizio penale.
Gli imputati saranno giudicati da una Corte Internazionale,
per la violazione delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907
Riduzione degli imputati
Da 900 a 45
Il primo è il Kaiser Guglielmo II
La Corte Internazionale non viene costituita
Il processo viene affidato alla Corte Suprema
del Reich con sede a Lipsia
IV Convenzione dell’Aja
18 ottobre 1907
Leggi ed usi della guerra terrestre
La Parte belligerante che violasse le disposizioni del detto Regolamento sarà
tenuta, se del caso, a pagare una indennità.
Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti
alle proprie forze armate.
Solo gli Stati possono essere chiamati a rispondere
delle violazioni del diritto di guerra
commesse dei propri militari
LIPSIA
23 MAGGIO – 16 LUGLIO 1921
Imputati:
Guglielmo II
44 alti ufficiali di esercito e marina
Capi d’accusa: maltrattamento dei prigionieri di guerra
affondamento di navi ospedale inglesi
Pene comminate: pene detentive minori – Il Kaiser sfugge
al carcere riparando in Olanda
AFFERMAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PERSONALE
Accordo di Mosca
30 ottobre 1943
Il percorso di formazione del
processo di Norimberga
Accordo di Londra
8 agosto 1945
Statuto
del Tribunale Militare Internazionale
per la punizione dei grandi criminali di guerra
delle Potenze dell’Asse
Statuto
del Tribunale Militare Internazionale
per la punizione dei grandi criminali di guerra
delle Potenze dell’Asse
composizione
Articolo 2
giurisdizione
Articolo 6
Geoffrey Lawrence
GB
Francis Biddle
U.S.A.
B.Iola Nikicenko
U.R.S.S.
Donnedieu De
Vabres
F
Grandi criminali di guerra
dei paesi dell’Asse
che abbiano commesso crimini internazionali
agendo individualmente
o come membri di organizzazioni
a) Crimini contro la pace
b) Crimini di guerra
c) Crimini contro l’umanità
Statuto
del Tribunale Militare Internazionale
per la punizione dei grandi criminali di guerra
delle Potenze dell’Asse
CRIMINI CONTRO LA PACE
…progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione
di una guerra in violazione dei trattati, accordi o garanzie int.nali
…partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto
Per commettere uno qualsiasi di tali atti
In realtà la definizione di guerra di
aggressione è sancita solo
trent’anni dopo!
GUERRA DI AGGRESSIONE
14 dicembre 1974
Risoluzione 3314/XXIX
Statuto
del Tribunale Militare Internazionale
per la punizione dei grandi criminali di guerra
delle Potenze dell’Asse
CRIMINI DI GUERRA
…violazione delle leggi e degli usi di guerra
Articolo 8
Principio della responsabilità personale
Il fatto che un imputato abbia agito per eseguire un ordine
del suo governo o di un superiore gerarchico
non lo esenterà da responsabilità
Statuto
del Tribunale Militare Internazionale
per la punizione dei grandi criminali di guerra
delle Potenze dell’Asse
CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ
•Omicidio volontario
•Sterminio
•Riduzione in schiavitù
•Deportazione
•Persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi
Ogni altro atto disumano commesso ai danni di una qualsiasi
popolazione civile prima e durante la guerra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Goring
Ribbentrop
Keitel
Rosemberg
Kaltenbrunner
Frank
Frick
Streicher
Sauckel
Jodl
Seyss – Inquart
Hess
Funk
Raeder
Von Schirach
Speer
Von Neurath
Donitz
Schacht
Von Papen
Fritzsche
1 2 3 4
c c c c
impiccagione
c c c c
impiccagione
c c c c
impiccagione
c c c c
impiccagione
i n c cimpiccagione
i n c cimpiccagione
i c c c impiccagione
i n n c
impiccagione
i i c cimpiccagione
c c c c impiccagione
i c c c
impiccagione
c c i iergastolo
i c c c
ergastolo
c c c n
ergastolo
i n n c
20 anni
i i c c20 anni
c c c c
15 anni
i c c n
10 anni
i i n n
assolto
i i n n
assolto
i c i i
assolto
1 Complotto e
cospirazione
2 crimini contro la
pace
3 crimini di
guerra
4 crimini contro
l’umanità
PROCESSI DI NORIMBERGA
novembre 1946 – dicembre 1949
36
Condanne a morte
12 processi
199
imputati
23
Ergastoli
102
Pene detentive
38
assoluzioni
PRINCIPI DI NORIMBERGA
Commissione delle Nazioni Unite
Per il diritto internazionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Principio della responsabilità personale
Primato del diritto internazionale sul diritto nazionale
Superamento dell’immunità sulla base degli atti di sovranità
Superamento dell’immunità sulla base degli ordini superiori
Diritto ad un processo equo
Definizione di crimine internazionale
Qualificazione della complicità come crimine
Risoluzione 95 (I) dell’11 dicembre 1946
Riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Militare Int.le
come giuridicamente vincolante in ambito internazionale
TRIBUNALE INTERNAZIONALE
Presidente
Consiglio
di Sicurezza
Ufficio
Del
Procuratore
P.G.
nazionali
AJA
Inizio attività
attività
Camera
Camera
17 novembre
1993
di prima istanza
di prima istanza
Prima udienza
Camera
7degli
maggio
1996
Appelli
COMPETENZA
•Genocidio
•Crimini di guerra
•Crimini contro l’umanità
Conferenza diplomatica
dei plenipotenziari
Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998
Capitolo I
istituzione della Corte
Sede:
L’Aja
Articolo 1
…istituzione permanente…
che esercita la sua competenza
nei confronti delle persone
per i crimini più gravi di rilievo internazionale
Competenza
Complementare rispetto alle
giurisdizioni penali nazionali
giurisdizione
Regolata dal presente Statuto
128 articoli
Esercizio delle funzioni
Territorio di ciascuno Stato Parte
territorio di qualsiasi Stato previo accordo speciale
Presupposto
Crimini contro l’umanità
perpetrati nell’ambito
di un attacco generalizzato
o sistematico, diretto verso
una popolazione civile
e si è a conoscenza dell’attacco
a) uccisione
b) sterminio
c) riduzione in schiavitù
d) deportazione o trasferimento coatto
e) prigionia o altra forma di restrizione grave della libertà
in violazione delle norme d.i.u.
f) tortura
g) violenza carnale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata
gravidanza forzata, sterilizzazione forzata…
h)persecuzione di ogni gruppo o collettività
i) scomparsa forzata
j) crimini di apartheid
k) altri atti inumani di natura analoga volti a causare intenzionalmente
gravi sofferenze o gravi pregiudizi all’integrità fisica
o alla salute fisica o mentale
Capitolo III
Principi generali del diritto penale
Nullum crimen sine lege
Nulla poena sine lege
Non retroattività ratione personae
Responsabilità penale individuale
Esclusione della giurisdizione
per minori di 18 anni
Responsabilità dei capi militari
e di altri superiori gerarchici
Responsabilità dei capi militari
e di altri superiori gerarchici
Articolo 28
Comandante
facente funzioni
Responsabilità per omesso controllo
a) sapeva o avrebbe dovuto sapere
che venivano commessi reati
b) non ha preso tutte le misure
necessarie o ragionevoli in suo potere
per impedire o reprimere l’esecuzione
o per sottoporre il caso alle Autorità
Articolo 33
ordine gerarchico o di legge
esimente:
a) obbligo legale di obbedire
b) non sapere che l’ordine è illegale
c) ordine non manifestamente illegale
Capitolo VII
Le Pene
Articolo 77
a) reclusione a termine fino ad un massimo
di 30 anni
b) ergastolo
estrema gravità del reato
situazione personale del condannato
c) in aggiunta alla pena principale:
- pena pecuniaria
- confisca di utili, beni, averi
ricavati direttamente o indirettamente
dal reato
Capitolo VIII
Appelli
procuratore
- vizio di procedura
- errore di fatto
- errore di diritto
imputato
- vizio di procedura
- errore di fatto
- errore di diritto
- ogni altro motivo di natura tale
da compromettere l’equità o la
regolarità della procedura o
della decisione
Articolo 120
Riserve
Nessuna riserva
può essere apportata al presente Statuto
(la “riserva” è lo strumento con cui uno Stato può ratificare un Trattato
senza impegnarsi ad applicarne le parti che non condivide. In
questo caso lo Statuto del TPI deve essere accettato nella sua interezza)
Cap.CRI Renato Pizzi
Consigliere Qualificato Istruttore
CREDITI:
Avv. Gerardo Di Ruocco
Dott.ssa Rossana Leone
Dott.ssa Elena Muscaglione
Consiglieri Qualificati Istruttori CRI
FINE
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CICR, la FICRMR e la CRI, di cui non rappresentano espressione ufficiale.