Regolamento ANTICO MERCATO BOSINO

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Regolamento ANTICO MERCATO BOSINO
COMUNE DI VARESE
REGOLAMENTO ANTICO MERCATO BOSINO
INDICE
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Definizione del mercato
Art. 3 Giorni e orario di svolgimento
CAPO II
POSTEGGI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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5
6
7
8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Localizzazione ed articolazione del mercato
Posteggi del mercato
Quota di partecipazione
Modalità di assegnazione dei posteggi
Modalità di accesso degli operatori e di sistemazione delle attrezzature di
vendita
Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
Dimostrazione del titolo ed informazioni
Assegnazione di posteggi vacanti - Spunta
Subingresso
Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita
Uso del posteggio
Condotta dei venditori
Circolazione all’interno dell’area di mercato
Canone di occupazione e di concessione
Indennizzo, rimborsi, responsabilità verso terzi
CAPO III
DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
Art. 19 Revoca dell’autorizzazione commerciale
Art. 20 Decadenza della concessione del posteggio
Art. 21 Modifica, revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 22 Vigilanza
Art. 23 Sanzioni
Art. 24 Osservanza di altre disposizioni
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 Modifiche alla localizzazione ed articolazione del mercato
Art. 26 Abrogazione delle norme
Art. 27 Entrata in vigore
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CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del mercato
specializzato del settore non alimentare, denominato “ANTICO MERCATO
BOSINO”
Art.2 – Definizione del mercato
1. L’Antico Mercato Bosino, di seguito denominato “mercato”, si configura quale
mercato a settore unico specializzato di prodotti di antiquariato - fatta eccezione per
gli articoli soggetti a vincolo artistico o storico - di collezionismo (francobolli,
monete, libri, quadri o altro genere di beni comunemente oggetto di collezione) e
usato (oggettistica in genere la cui produzione sia anteriore il 1940), nell’ambito del
quale e nella misura stabilita dal successivo art. 4, è marginalmente prevista, in
deroga a quanto sopra, la presenza di banchi destinati alla vendita di articoli floreali
e di florivavismo e miele varesino.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la rispondenza della merce
esposta dai singoli operatori alla tipologia di cui al comma 1, avvalendosi di una
Commissione composta da esperti del settore. Le eventuali spese saranno coperte
con le quote dovute dagli operatori, purchè questo sia previsto dalla legge.
Art. 3 - Giorni e orario di svolgimento
1. Il mercato si svolge dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nella seconda domenica dei mesi
da gennaio a dicembre. Non si effettua il mercato nel mese di agosto.
2. Poiché, per disposto di legge regionale, non possono svolgersi mercati nella giornata
di Pasqua, in caso di concomitanza, il mercato non avrà luogo.
3. Nel caso di spostamento del giorno di mercato l’eventuale assenza dei soggetti
titolati sarà considerata priva di effetto a qualsiasi titolo.
4. I titolari dei posteggi non possono occupare l’area prima delle ore 06.30 e non
possono lasciare l’area prima delle 18.00.
5. Le attività di vendita devono obbligatoriamente avere inizio alle ore 08.00 e, salvo il
caso di particolari avverse condizioni meteo, non possono avere termine prima delle
ore 18.00, con facoltà di permanenza fino alle ore 20.00.
6. I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 08.00 saranno assegnati ad eventuali
spuntisti, presenti sul posto, a condizione che il loro nominativo risulti inserito
nell’apposito “elenco di spunta” predisposto dall’Ufficio competente e costituito da
soggetti non titolari di posteggio per mancanza di spazi disponibili.
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CAPO II - POSTEGGI
Art. 4 - Localizzazione ed articolazione del mercato
1. Il numero complessivo dei posteggi da assegnare nell’ambito del mercato è di 92 ,
della misura fino ad un massimo di mt 7 x 4 (fatti salvi i diritti acquisiti degli
operatori ai quali era stata concessa una misura superiore nella precedente gestione),
dei quali n. 83 riservati all’antiquariato, collezionismo e usato e n. 9 riservati ad
articoli floreali e di florivivaismo e miele varesino.
2. Il mercato è ubicato nelle vie e piazze dell’area pedonale del Centro Storico:
• Corso Matteotti
• Piazza del Podestà – solo zona antistante il monumento al Garibaldino
• Piazza Carducci
• Via Broggi – tratto compreso tra il numero civico 1 e il numero civico 3
• Via Griffi
• Via Albuzzi
• Via Croce
• Via Leopardi
• Via Marconi
• Piazza Marsala
• Piazza Battistero – zona immediatamente adiacente alla banca
• Piazza San Vittore - solo per pittori e artisti
meglio individuate nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera
“A” a farne parte integrante ed sostanziale.
3. Nelle suddette vie e piazze è fatto divieto di circolazione e di sosta, con rimozione
forzata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nei giorni di svolgimento del mercato, fatta
eccezione per i mezzi autorizzati, i veicoli di soccorso e quelli delle forze
dell’ordine.
Art. 5 - Posteggi del mercato
1. Possono essere ammessi a frequentare il mercato gli operatori titolari di
autorizzazione di cui all’art. 28 del D. L.gs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché gli
imprenditori agricoli di prodotti floreali e di florovivaismo e di miele della
Provincia di Varese, purchè in misura non superiore al 10% dei posteggi disponibili.
Per il commercio di cose antiche e usate gli operatori devono inoltre essere in
possesso della comunicazione di cui all’art. 126 del T.U.L.P.S.
2. Ciascun operatore commerciale può essere titolare di un solo posteggio.
3. Sulle aree del mercato, quali individuate nella planimetria allegato “A”, oltre agli
operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono esporre anche pittori e
artisti. Ad essi sono riservati ulteriori n. 10 posteggi della misura massima di mq. 4.
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Art. 6 – Quota di partecipazione
1. Per la partecipazione al mercato è dovuta una quota pari a € 500,00 annui (IVA
compresa) per ciascun operatore. Per i pittori e gli artisti la quota è pari ad € 250,00
annui (IVA compresa).
2. A pena di esclusione, i titolari di posteggio devono procedere al versamento della
quota annuale, presso la Tesoreria Comunale, in due rate anticipate aventi scadenza
il 31 gennaio ed il 31 luglio dell’anno di svolgimento dello stesso.
3. Gli spuntisti sono tenuti a provvedere al versamento della quota riferita alla singola
presenza, pari ad € 50,00 per ciascun operatore ed ad € 25,00 per i pittori e gli
artisti, entro 7 sette giorni dalla data di svolgimento del mercato. Lo spuntista che
non avrà regolarmente ottemperato alla suddetta obbligazione non potrà essere
ammesso alla spunta sino ad avvenuta regolarizzazione della propria posizione.
4. I proventi, dedotte le quote destinate a finanziare i servizi specifici resi da parte del
personale della Polizia Locale addetto al servizio di controllo e sorveglianza,
possono essere destinati ad interventi di miglioramento della logistica del mercato e
di promozione dello stesso.
5. Eventuali successive modifiche dell’ammontare della quota di partecipazione
potranno essere disposte con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 7 - Modalità di assegnazione dei posteggi
1. L’Ufficio Sportello Autorizzazioni Commerciali trasmette alla Giunta Regionale,
entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei posteggi
del mercato, indicandone le caratteristiche. Ai fini dell’assegnazione dei posteggi,
tale elenco, unitamente al bando di gara per la partecipazione all’assegnazione di
posteggi, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet del
Comune di Varese, e dalla data della sua pubblicazione sul BURL, gli interessati
avranno 60 giorni di tempo per presentare l’istanza di partecipazione, redatta in
carta legale, da spedire con lettera raccomandata A.R. o da consegnare direttamente
all’Ufficio competente, a mezzo del protocollo generale del Comune, utilizzando il
modulo di domanda allegato al bando, che dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) le generalità complete, la ragione sociale ed il domicilio del richiedente;
b) gli estremi dell’autorizzazione amministrativa;
c) Codice Fiscale e Partita IVA;
d) l’indicazione precisa della tipologia dei prodotti esitati, che dovranno rientrare
nella tipologia di cui al precedente art. 2.
2. Possono concorrere all’assegnazione dei posteggi unicamente i soggetti che
commercializzano prodotti dell’antiquariato, collezionismo e usato.
3. Entro 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle domande, lo
Sportello Autorizzazioni Commerciali predisporrà una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
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a) maggior numero di presenze effettive e complessive maturate nell’ambito delle
precedenti edizioni del mercato, come risultante dal registro firme, al momento
della pubblicazione sul BUR, con prodotti di antiquariato, di collezionismo e
usato;
b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle
imprese.
4. A parità di punteggio le domande verranno valutate in base all’ordine cronologico
della data di ricevimento della stessa da parte del Comune.
5. Contro la graduatoria stilata dallo Sportello Autorizzazioni Commerciali è ammessa
istanza di revisione, da inoltrare al Dirigente competente entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni, il Dirigente si pronuncia e la decisione è
notificata agli interessati mediante raccomandata A.R. e pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune.
6. L’autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in
esecuzione della graduatoria e, comunque, decorsi 30 giorni dalla data della sua
pubblicazione.
7. In caso di rinuncia si procederà mediante scorrimento della graduatoria fino ad
esaurimento della stessa. Per ulteriori ed eventuali assegnazioni si provvederà
mediante apposita analoga procedura di gara fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Art. 8 - Modalità di accesso degli operatori e di sistemazione delle attrezzature di
vendita
1. L'esercizio dell’attività deve svolgersi solo nelle aree appositamente individuate e la
concessione del posteggio ha durata decennale.
2. Nell'atto di concessione sono indicate le prescrizioni, che l’operatore deve
osservare, tra le quali in particolare:
a) la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
b) la sua ubicazione;
c) i giorni e le ore nei quali può essere svolta 1'attività commerciale;
d) la tipologia merceologica, ovvero il tipo di attività per la quale viene concesso il
posteggio;
e) l’obbligo di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
f) l’obbligo di apporre apposito cartello recante: il nome, la ditta, la sede legale e le
principali caratteristiche dei prodotti in vendita;
g) l’obbligo di effettuare, a pena di esclusione, il pagamento della quota annuale di
partecipazione, nel rispetto del termine di cui al precedente art. 6, nonché il
pagamento del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con la
titolarità dell’azienda commerciale.
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Art. 9 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
1. Sono considerate presenze effettive nel mercato:
a) le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività;
b) le date in cui l’operatore si è presentato in corrispondenza dei giorni di
svolgimento dello stesso, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l’attività.
2. Non sono considerate assenze quelle dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o
ad impedimento materiale ad occupare il posteggio dato in concessione; tali
circostanze devono risultare da annotazione scritta sul registro della spunta a cura
del personale della Polizia Locale addetto al servizio di controllo e sorveglianza del
mercato.
3. I titolari di posteggio dovranno firmare l’apposito registro tenuto dagli addetti alla
vigilanza e controllo del mercato, dal quale si potrà evincere l’effettivo utilizzo del
posteggio assegnato e, conseguentemente, accertare l’eventuale verificarsi di cause
di decadenza dello stesso.
4. Gli spuntisti dovranno firmare l’apposito registro tenuto dagli addetti alla vigilanza
e controllo del mercato, al quale si farà riferimento per stabilire il punteggio
nell’eventualità di assegnazione dei posti resisi disponibili, come stabilito dal
successivo art. 11.
Art. 10 - Dimostrazione del titolo ed informazioni
1. L’operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado, in ogni momento,
di dare dimostrazione, a richiesta degli addetti preposti al controllo, del proprio
titolo ad esercitare l’attività commerciale.
2. Le persone diverse dal titolare dell’autorizzazione devono essere in grado di
dimostrare, in ogni momento, il loro rapporto di dipendenza, collaborazione
professionale, famigliare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non
sia immediatamente possibile, l’attività commerciale deve essere subito sospesa e
se, entro 10 giorni, non viene data dimostrazione del titolo di rappresentanza, si
applicano le sanzioni previste al Capo IV.
3. Il Responsabile dello Sportello Autorizzazioni Commerciali, entro 30 giorni dalla
data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di
revoca, di modifica dell’autorizzazione, nonchè tutte le variazioni relative a
subingressi, cessazioni, decadenze.
Art. 11 - Assegnazione dei posteggi vacanti – Spunta.
1. L'occupazione dei posteggi nell’area di mercato deve essere effettuata entro le ore
8,00 , come stabilito dal precedente art. 3. Alle ore 8,00 gli Agenti addetti al
controllo effettueranno il giro di ricognizione per verificare i posteggi vacanti per
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assenza dei titolari, procedendo successivamente ad assegnare i posteggi disponibili
agli operatori su aree pubbliche itineranti presenti per la spunta.
2. Possono partecipare all’assegnazione di tali posteggi solo gli operatori che risultino
inseriti nell’apposito “elenco di spunta” predisposto dagli uffici mediante
graduatoria delle domande non accolte per mancanza di posteggi.
3. L’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche
deve essere mostrata in originale agli addetti della vigilanza e l’eventuale rifiuto o
mancanza costituisce motivo di esclusione dal mercato.
4. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti, in ordine di
rilevanza:
a) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il titolare del posteggio;
b) a parità di tipologia merceologica, il più alto numero di presenze effettive alla
spunta del mercato;
c) in caso di ulteriore parità, il più alto numero di presenze complessive.
5. Costituiscono criteri residuali la maggiore anzianità dell’attività di commercio su
aree pubbliche attestata dal registro delle imprese e, in subordine, la maggiore
anzianità di attività commerciale risultante dal medesimo registro.
6. Gli addetti alla vigilanza terranno una registrazione delle partecipazioni alla spunta
indicando distintamente:
a) le presenze effettive: degli operatori che ad esito delle operazioni di spunta
hanno effettivamente avuto l’assegnazione di un posteggio ed hanno esercitato
l’attività;
b) le presenze: degli operatori presenti che non abbiano potuto svolgere l’attività.
L’assegnazione dei posti liberi è effettuata dagli addetti alla vigilanza del mercato
secondo i criteri sopra stabiliti e l’eventuale rinuncia ingiustificata sarà considerata
come assenza dalla spunta. Ogni assegnazione di posteggio vacante verrà
conteggiata con 1 punto. In caso di eventuale parità di punteggio, sarà data priorità
nell’assegnazione del posteggio al richiedente che avrà effettuato un maggior
numero di presenze in mercati analoghi, attestati dai Comuni interessati.
Art. 12 – Subingresso
1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell’azienda o di un ramo di essa, per atto tra
vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell’attività aziendale in capo
ad un soggetto diverso; pertanto l’interessato dovrà presentare una comunicazione
dell’avvenuto subingresso, corredata dalla copia dell’atto attestante l’acquisizione
dell’azienda o di un ramo di essa, utilizzando il relativo modello ministeriale.
2. La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall’avvenuta cessione
dell’azienda e, nel frattempo, il subentrante può continuare ad operare con
l’autorizzazione già rilasciata a nome del cedente, purché accompagnata da
certificazione notarile dalla quale risulti l’effettiva acquisizione.
3. Decorsi i quattro mesi utili, l’interessato può chiedere una eventuale proroga di
ulteriori 30 giorni, per comprovata necessità. Decorso ulteriormente questo periodo
senza che venga presentata la prescritta comunicazione, lo Sportello Autorizzazioni
Commerciali, sentiti gli addetti alla vigilanza del mercato, procederà alla
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comunicazione dell’avvenuta decadenza dell’autorizzazione e disporrà la revoca
della concessione del posteggio.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare
provvisoriamente ad esercitare l’attività, tenendo allegato all’autorizzazione un atto
di notorietà dal quale risulti il loro titolo di eredi. Entro quattro mesi devono
comunicare la loro qualità di eredi in continuazione aziendale, con possibilità di
chiedere una eventuale proroga di 30 giorni per tale adempimento. Dopo tale
termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l’attività, che deve quindi
essere sospesa.
5. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell’autorizzazione, non venga
presentata la comunicazione, lo Sportello Autorizzazioni Commerciali procederà
alla revoca dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.
6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell’azienda trasferisce anche i titoli di
priorità acquisiti dal dante causa al momento della cessione dell’azienda.
7. Nei casi di affitto d’azienda, l’autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto
d’affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto senza
che venga data comunicazione di continuità da parte dell’affittuario o del titolare
originario, il diritto ad esercitare l’attività decade.
8. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l’attività non
venga esercitata per un anno, l’autorizzazione verrà revocata con le modalità
stabilite dal successivo articolo 17.
Art. 13 - Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita
1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del
mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed
igienicità. Le merci in ogni caso non possono essere collocate al suolo.
2. Non è consentito svolgere attività di vendita mediante utilizzo di veicoli, ivi
compresi i furgoni ed autonegozi.
3. E’ consentita la disposizione della merce al suolo esclusivamente ai venditori di
fiori, piante, terraglie e mobili, sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie
del posteggio concesso.
4. Tutte le merci devono essere esposte con proprietà ed ordine, con l'indicazione
chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.
Art. 14 - Uso del posteggio
1. L'uso del posteggio è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni di
obbligo e divieto:
1.1. E’ obbligatorio:
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a) assicurare, tra un posteggio e l'altro, uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale
tendone o copertura del banco deve essere collocata ad una altezza minima dal
suolo di m. 2, misurata nella parte più bassa;
b) sistemare i banchi con le tende entro l'orario di apertura del mercato, come
previsto all’art. 3 , e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
c) disporre i banchi di vendita in allineamento, con gli altri banchi posti sull’area,
sul limite degli spazi assegnati, provvedendo allo sgombero delle strutture non
direttamente collegate con la vendita;
d) raccogliere i rifiuti in appositi sacchi e conferiti al servizio raccolta al termine
dell’attività mercatale; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi
rifiuto;
e) detenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio,
con le relative ricevute di pagamento della quota di partecipazione, e di
mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e di altro personale addetto al
controllo.
1.2. E’ vietato:
a) porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione di posteggio;
b) occupare uno spazio superiore a quello concesso;
c) abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di
vendita;
d) infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
e) accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
f) danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.
Art. 15 - Condotta dei venditori
1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono scrupolosamente osservare tutte
le vigenti normative commerciali, fiscali, previdenziali e quelle in materia di ordine
pubblico. Devono altresì tenere un comportamento corretto con il pubblico,
specificando chiaramente le qualità dei prodotti posti in vendita e fornendo al
riguardo tutte le informazioni richieste.
2. Devono avere un abbigliamento decoroso e comportarsi in modo corretto verso i
funzionari pubblici incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non
devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare l’andamento delle
operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per
il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi.
Art. 16 - Circolazione all'interno dell’area di mercato
1. Gli operatori sono autorizzati ad accedere con veicoli all’area di mercatale solo per
le operazioni di carico e scarico delle proprie attrezzature e merci.
2. Durante lo svolgimento del mercato, nei viali interni, è vietato:
a) il transito di veicoli di qualsiasi genere, anche se accompagnati a mano, fatta
eccezione per le carrozzine di invalidi e bambini;
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b) circolare con tavole di legno, biciclette, skate - board, monopattini, pattini a
rotelle e simili, involucri voluminosi o in altro modo che possa intralciare o
creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori;
c) lo svolgimento di altre manifestazioni, nonché l’attività di propaganda religiosa,
politica o sindacale, realizzata mediante occupazione di suolo pubblico, che,
previa autorizzazione dell’ufficio competente, può invece aver luogo nelle aree
adiacenti al mercato;
d) la presenza di giocolieri o saltimbanchi, di mendicanti e di soggetti che svolgono
attività di promozione pubblicitaria in qualsiasi forma all’interno dell’area
mercatale ed in prossimità della stessa.
Art. 17 - Canone di occupazione e di concessione
1. L’assegnazione e l’uso dei posteggi del mercato, per lo svolgimento del commercio
su aree pubbliche, sono subordinati al pagamento della quota di partecipazione di
cui all’art. 6, nonchè del COSAP, secondo le previsioni recate dal vigente
regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 18 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità verso terzi
1. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio
in dipendenza dell’eventuale allontanamento disposto per ragioni di ordine
pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza alle disposizioni impartite
dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
2. Nessun indennizzo o rimborso può, altresì, essere richiesto per l'abbandono
volontario del posteggio.
3. L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore; pertanto, nei
casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, pubblica
necessità, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di
corrispondere rimborsi, indennizzi di sorta, ovvero di intervenire per assicurare la
disponibilità di altre aree.
4. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni
che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori del
mercato.
CAPO III – DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI
POSTEGGIO
Art. 19 –Revoca dell’autorizzazione commerciale
1. L’autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:
a) qualora non venga iniziata l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto
rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga, disposta dall’Ufficio Sportello
Autorizzazioni Commerciali ad istanza, in caso di comprovata necessità;
b) per perdita dei requisiti soggettivi;
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c) in caso di subingresso per causa di morte, qualora, entro un anno dal decesso del
titolare dell’autorizzazione, non venga presentata la comunicazione di
subingresso da parte degli eredi.
2. L’atto di revoca è disposto dal Dirigente dello Sportello Autorizzazioni
Commerciali
e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di
procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli
stessi, l’obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione
dell’avvio del procedimento per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.
3. La revoca dell’autorizzazione implica di diritto la decadenza della concessione del
posteggio su aree pubbliche sul quale viene svolta l’attività commerciale.
Art. 20 - Decadenza della concessione del posteggio
1. L’operatore commerciale decade dalla concessione del posteggio o dagli eventuali
diritti maturati sullo stesso in caso di:
a) mancato utilizzo dello stesso per un periodo, anche frazionato,
complessivamente superiore a quattro edizioni in un anno solare. Nel computo
del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza, servizio
militare o civile purché documentate;
b) per le fattispecie previste al successivo art. 21, con le modalità previste dal capo
IV.
La decadenza è automatica ed è comunicata senza indugio all'interessato. Essa
implica di diritto la revoca dell’autorizzazione commerciale e deve essere preceduta
dalla comunicazione di avvio del procedimento, con le stesse modalità previste
dall’art. 19.
Art. 21 – Modifica, revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di
pubblico interesse
1. Qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, il Comune mediante motivato
provvedimento dirigenziale, può disporre la modifica, la revoca o la sospensione
della concessione del posteggio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai
soggetti interessati. In tal caso, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio,
ove possibile, all’interno del mercato, per il tempo restante di validità della
concessione originariamente assentita. Il nuovo posteggio concesso dovrà, di regola,
avere le caratteristiche dimensionali del precedente ed essere localizzato secondo le
previsioni del precedente art. 4.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposta
dal Comune non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento dei
danni, ma solo al rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto all’effettiva
durata dell’utilizzo del posteggio.
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CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 22 - Vigilanza
1. La vigilanza sul corretto svolgimento del mercato e sull’osservanza del presente
regolamento, ivi compresa la composizione di eventuali controversie che dovessero
insorgere tra gli operatori, è affidata alla Polizia Locale.
Art. 23 – Sanzioni
1. L’operatore commerciale che violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente
regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, in cui si svolge il
mercato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
516,00 a € 3.096,00, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
114 e s.m.i.
2. In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta la sospensione
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giornate di svolgimento del
mercato. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per
due volte in un anno, anche se l’autore della violazione ha proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
3. Competente all’emanazione dei provvedimenti sanzionatori è il Comandante della
Polizia Locale.
4. Compete al Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali comminare la
sanzione della sospensione dell’attività mercatale nelle seguenti ipotesi:
a) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del
posteggio e delle aree di mercato;
b) abusiva estensione della superficie concessa;
c) danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell’area di mercato,
delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del
patrimonio arboreo.
5. Costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio, oltre alle fattispecie
indicate nel precedente art. 20, le seguenti:
a) la violazione delle norme che regolamentano l’esercizio dell’attività commessa
dopo che sia già stata comminata per due volte la sospensione dell’attività per
i motivi indicati al precedente comma;
b) la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione
del posteggio di cui all’art. 8;
c) l’inosservanza del provvedimento di sospensione.
I provvedimenti sanzionatori di cui al presente comma sono adottati dal Dirigente
dello Sportello Autorizzazioni Commerciali.
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6. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, non
riconducibile alle fattispecie di cui sopra o , comunque, non configurante violazione
di specifica norma di settore, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad €
500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Art. 24 - Osservanza di altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto obbligo di
osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’attività
commerciale che si svolge su suolo pubblico.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 – Modifiche alla localizzazione ed articolazione del mercato
1. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di
pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o
igienico-sanitari, è adottato dal Dirigente dello Sportello Autorizzazioni
Commerciali acquisiti i pareri dei competenti uffici comunali.
2. Compete al Consiglio Comunale disporre:
a) il trasferimento del mercato in altra idonea sede, sentita la commissione
consultiva per il commercio su aree pubbliche;
b) la soppressione del mercato;
c) la variazione del giorno di effettuazione del mercato;
d) le modifiche dell’organico del mercato.
3. L’Ufficio competente comunica alla Regione Lombardia le eventuali deliberazioni
adottate dal Comune.
Art. 26 - Abrogazione delle norme
1. Con l'approvazione delle presenti norme e a far data dalla relativa entrata in vigore,
è abrogato il Regolamento del mercato di cui alla Deliberazione C.C. n. 138 del
15/07/1994 ed ogni altra disposizione con esse contrastanti.
Art. 27 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del
periodo di pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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