REGOLAMENTO “ MERCATINO DI NATALE” DELL`8 DICEMBRE

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REGOLAMENTO “ MERCATINO DI NATALE” DELL`8 DICEMBRE
ALLEGATO B
Provincia di Pesaro Urbino
REGOLAMENTO
“ MERCATINO DI NATALE”
DELL’8 DICEMBRE
COMUNE DI MONTELABBATE – FRAZIONE OSTERIA NUOVA
Approvato con delibera di Consiglio n. 27 del 28/09/2006
Art 1 TIPO DI MERCATO
1)
Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercatino straordinario
denominato “Mercatino di Natale“ che si effettua il giorno 8 del mese di Dicembre di ogni anno.
2)
Il Mercato denominato “Mercatino di Natale” è una manifestazione di commercio su aree
pubbliche di cui alla Legge n.26/1999 tematica, specializzata in articoli natalizi nella quale sono
presenti intrattenimenti vari nello spirito della festività.
3) Agli effetti del presente regolamento si intendono per articoli natalizi:
a) settore non alimentare: addobbi e accessori natalizi, alberi di natale e composizioni natalizie,
presepi e articoli per presepi, corone d’avvento, articoli da regalo di artigianato con soggetti natalizi
in legno, ceramica, terracotta, ferro battuto o altri materiali, realizzati a mano, giocattoli artigianali,
carillon, pantofole, orologi, quadri, quadri con fiori pressati, editoria, candele e candelieri, soggetti
sacri;
b) settore alimentare: frutta in confezioni natalizie, articoli dolciari a tema natalizio, vini e
spumanti in confezione natalizia, prodotti enogastronomici (salumi, formaggi, miele, olio, tartufo,
funghi, castagne, bevande, piadine e cassoni, piatti tipici natalizi) è ammessa anche la relativa
somministrazione.
Art 2 OPERATORI AMMESSI
1)
Al mercatino potranno partecipare commercianti ambulanti, hobbisti, artigiani, produttori
agricoli, artisti, associazioni varie.
2)
L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è disciplinato dalla
L.R.n.26/1999, dal presente regolamento e dalle norme di altri regolamenti cui sia necessario dare
applicazione.
3)
La partecipazione al mercato è consentita ai soli operatori su area pubblica che trattano le
merceologie previste dal presente regolamento.
4)
L’ente organizzatore, in aggiunta ai posteggi in organico, nelle aree appositamente
individuate, può autorizzare, ONLUSS, mestieranti o altri operatori per la promozione del territorio
e delle attività della tradizione;
Art.3 DOMANDE DI CONCESSIONE
1)
Le domande di concessione dei posteggi devono pervenire all’Unione dei Comuni Pian del
Bruscolo entro e non oltre il 10 di novembre di ogni anno;
2)
La data di presentazione ai fini dell’ammissibilità della domanda , è rilevabile dalla data del
timbro postale , se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo
dell’ufficio dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo;
3)
Le domande di partecipazione al mercato dovranno essere compilate come da modello
predisposto dal competente ufficio in regola con l’imposta di bollo e complete della
documentazione richiesta.
Alle domande deve essere allegata:
a) per gli ambulanti: copia dell’autorizzazione di commercio su area pubblica e copia della visura
camerale del registro ditte oppure autocertificazione sostitutiva delle stesse.
b) per gli altri operatori: autodichiarazione inerente l’attività e la provenienza dei prodotti
(produttore agricolo, opere del proprio ingegno, artigiano, altro).
4)
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nel limite
dell’eventuale disponibilità saranno assegnati i posteggi, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze maturate a decorrere dal 2005;
b) data d’inizio dell’attività specifica di commercio su aree pubbliche, desumibile attraverso il
registro delle ditte, mediante esibizione della visura camerale relativa all’azienda in essere;
5)
La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per
quanto concerne la merceologia trattata. Le domande concernenti altri prodotti non ricompresi nella
specializzazione merceologica del mercato, di cui all’Art.1 del presente regolamento, non potranno
essere accolte.
6) La graduatoria per la concessione del posteggio verrà stilata tenendo conto per gli operatori non
commerciali dei seguenti criteri:
a) Data di presentazione della domanda come definita al comma 2.
b) Maggior numero di presenze maturate a decorrere dal 2005
Art.4
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
1)
La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di concessione di suolo
pubblico, dello smaltimento dei rifiuti solidi e dell’allaccio elettrico.
L’amministrazione comunale si riserva di stabilire annualmente l’eventuale esenzione da tali
pagamenti.
2)
Coloro che intendono usufruire delle strutture fisse di proprietà dell’amministrazione
dovranno farne esplicita richiesta e saranno tenuti all’erogazione di un ulteriore canone.
3)
Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite bollettino postale entro la giornata di
mercato. Per essere ammessi al posteggio assegnato si dovrà esibire la ricevuta del versamento
debitamente effettuato.
4)
I posteggi che risultassero non occupati alle ore 09.30, verranno concessi agli operatori su
aree pubbliche eventualmente presenti che trattano merceologie consentite e con le caratteristiche di
cui all’Art.1 del presente regolamento.
5) Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a coloro cui verrà
accettata la domanda, sarà recapitata la planimetria particolareggiata indicante il posteggio
assegnato o altra idonea documentazione.
Art. 5 ORARI DI SVOLGIMENTO
1) Il mercato si svolge dalle ore 9 alle ore 20 del giorno 8 dicembre in Frazione Osteria Nuova di
Montelabbate nell’area di Piazza Lombardi e nelle vie laterali nelle quali è prevista l’interdizione
della circolazione veicolare.
2) Gli operatori ammessi possono occupare il posteggio dalle ore 8.30 e sono tenuti liberarlo
entro le ore 21.00.
3) E’ fatto divieto l’abbandono dei posteggi prima delle ore 19.00 senza espressa autorizzazione
dell’Ente Organizzatore.
Art. 6 SVOLGIMENTO DEL MERCATO
1)
E’ obbligatorio per ogni singolo partecipante tenere esposta in modo ben visibile la
Concessione dalla quale risultino gli estremi dell’autorizzazione amministrativa, dell’iscrizione al
registro ditte, dell’iscrizione al REC, il numero del posteggio, nonché le merceologie per le quali è
stata rilasciata la concessione. In alternativa l’operatore dovrà esporre l’autorizzazione
amministrativa in originale.
2)
Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è a carico del concessionario.
E’ fatto divieto agli espositori dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti della
relativa concessione.
3)
La collocazione degli oggetti deve avvenire all’interno degli spazi numerati e assegnati nella
prescritta concessione.
Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta che saranno loro
indicati.
E’ vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all’interno del mercato.
E’ vietato transitare con i veicoli adibiti al trasporto di merci,ovvero entrare e uscire dalle aree
mercatali durante gli orari di funzionamento del mercato (salvo diversa autorizzazione) .
4)
Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle
operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiudendoli in sacche a perdere da depositare al
bordo del posteggio o in appositi contenitori.
5) Gli stand forniti dovranno essere riconsegnati al termine del mercato nelle condizioni di pulizia
e con le forniture in dotazione cui all'inizio mercato.
Art. 7 SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO
1)
La concessione del posteggio è trasferibile solo con la cessione dell’azienda.
Art. 8 TIPOLOGIE DI POSTEGGI E ALLESTIMENTI
1)
sono presenti n. 50 posteggi così suddivisi:
n. 10 riservati all’amministrazione Comunale per la promozione locale ( pro-loco,onluss,
mestieranti, ecc…)
n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
n. 30 riservati a artigiani, hobbisti, produttori agricoli, espositori vari.
2) Il banco vendita dovrà essere allestito con coperture in tessuto di colore verde scuro ovvero
rosso scuro ovvero oro e addobbi natalizi
Art. 9 SANZIONI
1)
Gli operatori non saranno ammessi o sospesi con motivato provvedimento per i seguenti
motivi:
a) inosservanza della normale correttezza commerciale;
b)
mancato pagamento della TOSAP e della quota di partecipazione se dovuta fino alla
regolarizzazione;
c)
sostituzione con persone esterne all’azienda titolare del posteggio, senza essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa del titolare in originale;
d) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato;
e)
mancato rispetto della disposizione di lasciare l’area libera dai rifiuti prodotti al termine delle
operazioni di vendita;
f)
ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento.
Art.10 MANCATO SVOLGIMENTO
1) In caso di annullamento del mercato di Natale, la responsabilità dell'ente comunale è limitata
al solo rimborso della tassa TOSAP anticipata dall'espositore.
2)
Nel caso d'interruzione per condizioni atmosferiche avverse o di sospensione del mercato
dopo la sua apertura, all'operatore non compete alcun rimborso ne può far valere alcun diritto.
3)
Qualora per causa di forza maggiore il mercato non potrà effettuarsi l’eventuale posticipo ad
altra data deve essere espressamente comunicato dal Comune di Montelabbate.
Art.11 NORME TRANSITORIE E FINALI
1) L'ente comunale si riserva il diritto di riprodurre vedute d'insieme o in dettaglio del mercato,
sia interne che esterne con espressa rinuncia da parte dell'espositore, ad ogni diritto d'autore.
2)
L'amministrazione comunale si riserva di derogare il numero di posteggi indicati all'art. 8
del presente regolamento nel caso in cui ciò si renda necessario per motivi organizzativi interni.
3)
Le associazioni e gli altri operatori che richiedono autorizzazione temporanea ai sensi dell’art.
26 comma 4 L.R. 26/1999 per la vendita settore alimentare o per somministrazione devono dotarsi
di idonea autorizzazione sanitaria.
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