La relazione sulla gestione e la nota integrativa per il nuovo bilancio

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La relazione sulla gestione e la nota integrativa per il nuovo bilancio
Bilancio d’esercizio
di Luca Fornaciari (*)
Il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto numerose novità, tra cui alcune modifiche al contenuto della
relazione sulla gestione e della nota integrativa. Quest’ultima, parte integrante del bilancio, subisce
modifiche per accogliere gli effetti delle novità sugli schemi di bilancio e sui criteri di valutazione. La
relazione sulla gestione, invece, subisce solo marginali modifiche, tuttavia l’introduzione del
rendiconto finanziario comporta il coordinamento tra le informazioni di questo schema e gli indici di
bilancio inseriti nella relazione stessa.
Introduzione
Il bilancio deve essere accompagnato da una
relazione degli amministratori contenente
un’analisi equilibrata, esauriente e fedele dell’andamento e del risultato dell’esercizio,
nonché della situazione della società o del
gruppo aziendale per cui viene redatto il
bilancio.
La relazione degli amministratori non costituisce, pertanto, parte integrante del bilancio
ma rappresenta un documento che lo accompagna e lo integra di informazioni economico-finanziarie e non, destinato ad
utilizzatori esterni all’impresa. In particolare,
tale relazione svolge una funzione di tipo
descrittivo del contesto economico in cui,
nell’esercizio, la gestione si è svolta, dei risultati raggiunti, dei rischi a cui l’azienda è
esposta e della situazione in cui si trova
l’impresa (o il gruppo aziendale) al termine
dell’esercizio.
Le informazioni fornite nella relazione sulla
gestione rappresentano notizie di rilevante
interesse per capire le principali linee strategiche che hanno caratterizzato la gestione e condizionato il raggiungimento dei risultati
dell’azienda nell’esercizio.
La relazione sulla gestione rappresenta,
quindi, un documento di tipo discorsivo e
descrittivo la cui redazione spetta agli
amministratori.
Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016
Tale documento trova disciplina nell’art. 2428
c.c., con riferimento al contenuto della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d’esercizio, e nell’art. 40 del D.Lgs.
n. 127/1991 in merito alla relazione degli
amministratori che correda il bilancio
consolidato.
Con l’attuazione della Direttiva 2003/51/CE,
avvenuta con il D.Lgs. n. 32/2007, il legislatore
ha introdotto importanti modifiche tra cui
la necessità di determinare e rappresentare
indici di bilancio. A seguito dell’obbligo
del rendiconto finanziario per i bilanci in
forma ordinaria (introdotto con il D.Lgs.
n. 139/2015) diviene necessario il coordinamento delle informazioni fornite da tale
schema con quelle che emergono dagli indicatori di bilancio allegati alla relazione degli
amministratori.
La nota integrativa, invece, è parte integrante
del bilancio e rappresenta la chiave di lettura
dei prospetti contabili. Infatti, i valori descritti
negli schemi possono essere compresi solo
analizzando il procedimento di valutazione
adottato in sede di redazione del bilancio.
Inoltre, essendo il frutto di numerose
Nota:
(*) Università degli Studi di Parma, partner Map Managing
Control srl
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Bilancio&imposte
La relazione sulla gestione
e la nota integrativa per il
nuovo bilancio d’esercizio
Bilancio d’esercizio
Bilancio&imposte
operazioni compiute nell’esercizio, questi
valori devono essere approfonditi attraverso
la descrizione analitica delle variazioni incrementative e decrementative che li hanno
interessati. Queste informazioni trovano rappresentazione nella nota integrativa che
diviene strumento fondamentale e soprattutto
complementare ai prospetti contabili per analizzare la dinamica economico-finanziaria e la
consistenza patrimoniale dell’impresa.
Tale documento trova disciplina nell’art.
2427 c.c. che ogni principio contabile nazionale approfondisce descrivendone l’applicazione operativa (per il bilancio consolidato
si vedano anche gli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n.
127/1991). Il D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato
alcune modifiche all’articolo del Codice
civile, al fine di coordinare l’informativa
della nota integrativa con le novità introdotto
in tema di schemi di bilancio e criteri di
valutazione.
I paragrafi che seguono hanno la finalità di
evidenziare le novità introdotte con riferimento alla nota integrativa e alla relazione
sulla gestione. Inoltre, con riferimento a quest’ultimo documento, dopo averne descritto il
contenuto si cercherà di evidenziarne il necessario coordinamento con le informazioni del
rendiconto finanziario.
Il contenuto della relazione
sulla gestione
Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 32/2007
hanno profondamente modificato l’art. 2428
c.c., ampliando il contenuto della relazione
sulla gestione e, pertanto, migliorando la
qualità delle informazioni fornite dagli
amministratori.
La relazione deve contenere un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della
società, dell’andamento e del risultato della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori
in cui l’impresa ha operato anche attraverso
società controllate, nonché deve contenere una
descrizione dei principali rischi ed incertezze a
cui la società è esposta.
Tale analisi deve essere coerente con la
complessità e l’entità della società. Deve inoltre
contenere gli indicatori necessari alla comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché del risultato economico
conseguito dall’impresa nell’esercizio e, se del
22
caso, deve contenere gli indicatori non finanziari riguardanti l’attività specifica della
società, tra cui vanno ricomprese anche le
informazioni riguardanti il personale e
l’ambiente.
Affinché l’informativa economico-finanziaria
da inserire nella suddetta analisi sia coerente
con l’entità e la complessità dell’attività svolta
dall’impresa, il CNDCEC ha definito un
sistema “modulare” secondo il quale le imprese
di maggiori dimensioni sono tenute a fornire
più informazioni rispetto a quelle di minori
dimensioni (Tavola 1).
Tavola 1 - L’approccio adottato dal CNDCEC per
definire il livello di informazioni da indicare
1˚ livello
informativo
2˚ livello
informativo
Piccole e medie
imprese
Obbligatorie
Obbligatorie
Grandi imprese
Facoltative
Facoltative
Fonte: CNDCEC
I parametri quantitativi impiegati per suddividere le imprese e conseguentemente per
individuare il livello di informativa da inserire nella relazione, sono quelli definiti dal
legislatore comunitario per identificare le
grandi imprese. In particolare, le informazioni di 2° livello divengono obbligatorie se,
alla data di riferimento del bilancio, vengono
superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti:
• totale attivo pari a euro 43.000.000;
• ricavi di vendita e delle prestazioni pari a
euro 50.000.000;
• numero dei dipendenti occupati in media
durante l’esercizio pari a 250.
Si ritiene che tale suddivisione debba essere
intesa in termini flessibili, ossia coerentemente alle condizioni economico-finanziarie
in cui si trova l’impresa oggetto della relazione.
Secondo tale impostazione, infatti, anche le
imprese di minori dimensioni si ritiene siano
tenute a fornire informazioni più ampie ed
approfondite se vi fossero particolari problematiche o fatti la cui disamina ed analisi
richiede una descrizione analitica.
Oltre a quanto specificato nel D.Lgs. n. 32/
2007, dalla relazione sulla gestione devono
Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016
risultare le informazioni riguardanti (art.
2428 c.c.):
• le attività di ricerca e sviluppo;
• i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e consociate;
• il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie che di quelle di società controllanti possedute dalla società (anche per
il tramite di società fiduciarie o per interposta persona) con l’indicazione della corrispondente quota di capitale;
• il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie che di quelle delle società
controllanti acquisite o alienate dalla
società nel corso dell’esercizio (anche per
il tramite di società fiduciarie o per interposta persona), nonché la corrispondente
quota di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi dell’acquisizione o dell’alienazione;
• l’evoluzione prevedibile della gestione.
Se l’impresa utilizza strumenti finanziari che
sono rilevanti per la valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché del
risultato economico, devono inoltre essere fornite informazioni sulle politiche di gestione del
rischio finanziario, sulle politiche di copertura
e sull’esposizione della società al rischio di
prezzo, di credito, di liquidità e di variazione
dei flussi finanziari.
Inoltre, nella relazione sulla gestione deve
risultare l’elenco delle sedi secondarie della
società.
In generale, la relazione sulla gestione deve
fornire una descrizione dell’attività svolta
dalla società specificandone la natura, la tipologia e se questa rientra nell’ambito di un
gruppo aziendale.
In particolare, nella relazione sulla gestione
devono essere illustrati i principali eventi accaduti nel corso dell’esercizio che hanno influito
in misura rilevante sulla struttura, sulle
modalità di funzionamento dell’impresa e sui
risultati conseguiti.
Tale descrizione può avvenire analizzando il
conteso economico in cui l’impresa svolge la
propria attività attraverso una disamina della
congiuntura nazionale ed internazionale e dei
fattori di natura politica, tecnologica ed economica che hanno influito sul settore e sui
mercati di riferimento per l’impresa. Inoltre,
tale analisi dovrebbe riguardare anche le condizioni interne dell’azienda attraverso una
descrizione dell’assetto istituzionale e delle
Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016
attività dell’impresa tra cui, quella tecnico-produttiva, quella commerciale e l’attività di
ricerca e sviluppo, assumono particolare
rilievo al fine dell’illustrazione dei risultati raggiunti e della situazione in cui si trova la
società.
Questa descrizione deve avvenire in modo
retrospettivo e concomitante mediante un’analisi dei risultati economico-finanziari conseguiti negli ultimi due/tre esercizi e, anche
attraverso un confronto temporale e spaziale
con i principali competitor, con riferimento ai
risultati conseguiti nell’esercizio di riferimento del bilancio. Inoltre, la descrizione
dovrebbe riguardare anche la stima dei risultati attesi sulla base delle linee strategiche che il
management vorrebbe sviluppare nel futuro.
Altro elemento di indagine ed illustrazione che
deve risultare dalla descrizione in oggetto concerne l’andamento ed il risultato della gestione.
Si ritiene, che tale disamina debba avvenire
mediante un’analisi del contributo che le
diverse aree della gestione hanno avuto nel
conseguimento del risultato dell’esercizio con
particolare attenzione alla gestione caratteristica dell’impresa.
Inoltre, i dati relativi all’andamento ed al risultato conseguito nell’esercizio devono essere
forniti con riferimento sia all’impresa nel complesso che ai diversi settori in cui la stessa
opera, anche mediante controllate.
Si precisa che queste descrizioni devono essere
di tipo narrativo e devono attuarsi anche
attraverso il ricorso al commento di dati
sia economico-finanziari che non economicofinanziari, tra cui assumono particolare rilievo
le informazioni sull’ambiente e sul personale.
In tema di relazione sulla gestione, il D.Lgs.
n. 139/2015 ha modificato l’art. 2428 c.c. solamente abrogando il punto 5) del comma 3. In
particolare, a partire dall’esercizio 2016 le
imprese non dovranno più specificare nella
relazione sulla gestione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Gli indicatori finanziari
nella relazione sulla gestione
Il D.Lgs. n. 32/2007 ha introdotto nell’art. 2428
l’obbligo di presentare specifici indicatori
finanziari nella relazione sulla gestione. Il
D.Lgs. n. 139/2015 ha poi imposto il rendiconto
finanziario per le imprese che redigono il
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Bilancio&imposte
Bilancio d’esercizio
Bilancio d’esercizio
Bilancio&imposte
bilancio ordinario. A partire dal 2016 pertanto,
il redattore del bilancio sarà tenuto a coordinare la determinazione di tali indicatori con la
redazione del rendiconto finanziario al fine di
evitare informazioni contrastanti. In particolare, il legislatore, al fine di migliorare la
qualità della relazione sulla gestione, ha imposto agli amministratori di inserire specifici
indicatori finanziari nella descrizione dell’andamento economico, finanziario e patrimoniale della società.
Si precisa che il riferimento a “indicatori finanziari” deve essere inteso in senso ampio, poiché
la natura degli indicatori da determinare ed
includere nella relazione non è solo strettamente finanziaria, ma anche economica e
patrimoniale. Tuttavia, la previsione del rendiconto finanziario consente la determinazione e
la presentazione di ulteriori indicatori
finanziari.
Con riferimento a quali specifici indicatori
riportare nella relazione sulla gestione, come
evidenziato in precedenza, il CNDCEC ha previsto un primo livello di informativa obbligatorio che tutte le imprese devono inserire nella
relazione per adempiere al precetto normativo,
nonché un secondo livello obbligatorio unicamente per le “grandi imprese”. Inoltre, oltre
agli indici di bilancio da determinare in merito
ad almeno due esercizi, il CNDCEC fa rientrare
tra gli indicatori previsti dall’art. 2428 c.c.,
anche aggregati significativi di valori e serie
storiche da determinare e presentare con riferimento a 2, 3 o 5 esercizi.
Le informazioni di 1° livello previste dal
CNDCEC riguardano indicatori diretti ad
approfondire la situazione reddituale e finanziaria, nonché il conseguente livello di solidità
dell’impresa. In merito agli indicatori di natura
reddituale, il CNDCEC suggerisce di inserire
nella relazione sulla gestione:
• le serie storiche dei principali aggregati reddituali (ricavi delle vendite, valore della produzione o risultato prima delle imposte) con
un orizzonte temporale dai 2 ai 5 anni, al
fine di permettere al lettore del bilancio di
valutare il trend manifestato dai “principali
veicoli di produzione del reddito della
società” (CNDCEC);
• i risultati parziali ritenuti significativi dagli
amministratori al fine di illustrare, per
almeno due esercizi consecutivi, l’evoluzione manifestata dalle diverse aree della
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gestione (Tavola 2) tra cui la caratteristica,
espressa dal risultato operativo, assume
prevalente importanza.
Tavola 2 - I risultati delle diverse aree gestionali
X
X-1
Margine operativo lordo
Risultato operativo
EBIT normalizzato
EBIT integrale
Fonte: CNDCEC
La capacità dell’impresa di conseguire l’equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo ed il
livello di capitalizzazione, rappresentano gli
aspetti da evidenziare con riferimento all’analisi finanziaria dell’impresa. In tale ambito, il
CNDCEC suggerisce di determinare i seguenti
indicatori:
• margine primario di struttura;
• quoziente primario di struttura;
• margine secondario di struttura;
• quoziente secondario di struttura;
• quoziente di indebitamento finanziario;
• quoziente di indebitamento complessivo.
In particolare, i primi quattro indici descrivono la coerenza temporale tra impieghi e
fonti di finanziamento e, pertanto, se gli investimenti durevoli sono stati finanziati con
risorse di pari durata. Gli ultimi due, invece,
consentono di valutare la composizione delle
fonti di finanziamento e, specificamente, se
prevalgono i mezzi propri o quelli di terzi e in
quale misura.
Nonostante tali indicatori rappresentino
misure in grado di descrivere la solidità patrimoniale dell’impresa, il settore di riferimento,
il merito creditizio e la possibilità dei soci di
intervenire con nuovi capitali rappresentano
informazioni essenziali e necessarie per valutare complessivamente l’equilibrio finanziario
nel medio-lungo periodo. Inoltre, se con tali
informazioni l’impresa dimostrasse la piena
capacità di far fronte agli impegni presi, il
CNDCEC evidenzia la possibilità di non determinare i suddetti indicatori inerenti l’analisi
finanziaria.
Le imprese di grandi dimensioni, come classificate in precedenza, devono inserire nella relazione sulla gestione anche gli indicatori di
Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016
2° livello che si aggiungono a quelli di 1° livello.
Si precisa che, per le imprese classificate come
medio-piccole, il secondo livello informativo è
facoltativo e, pertanto, tali dettagli possono
essere specificati nella relazione a discrezione
degli amministratori.
Con riferimento all’analisi della situazione reddituale, il CNDCEC suggerisce di presentare il
conto economico riclassificato secondo il criterio funzionale (Tavola 3) o della pertinenza
gestionale che, coerentemente alle grandezze
previste dal 1° livello informativo, consente di
approfondire il ruolo delle diverse aree gestionali nel conseguimento del risultato
d’esercizio.
Oltre allo schema indicato, le società devono
determinare e commentare i seguenti indici di
bilancio:
• ROE;
• ROI;
• ROS.
Tavola 3 - Il conto economico riclassificato secondo
il criterio funzionale
X
X-1
0
(0)
0
(0)
Valore della produzione operativa
Costi esterni operativi
0/(0)
(0)
0/(0)
(0)
Valore aggiunto
Costi del personale
0/(0)
(0)
0/(0)
(0)
Margine operativo lordo
Ammortamenti e accantonamenti
0/(0)
(0)
0/(0)
(0)
Risultato operativo
Risultato della gestione accessoria
Risultato della gestione finanziaria
0/(0)
0/(0)
0/(0)
0/(0)
0/(0)
0/(0)
EBIT normalizzato
Risultato dell’area straordinaria
0/(0)
0/(0)
0/(0)
0/(0)
EBIT integrale
Oneri finanziari
0/(0)
(0)
0/(0)
(0)
Risultato lordo
Imposte sul reddito
0/(0)
(0)
0/(0)
(0)
Risultato netto
0/(0)
0/(0)
Ricavi delle vendite
Produzione interna
Fonte: CNDCEC
Inoltre, se le società operano in molteplici settori d’attività e fossero disponibili informazioni sufficienti, tali indicatori dovrebbero
essere determinati in merito ai diversi settori
Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016
di attività dell’impresa, al fine di illustrare il
loro specifico contributo alla redditività
complessiva.
In merito all’analisi della situazione finanziaria, le società devono presentare lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio
finanziario (Tavola 4). Inoltre, al fine di illustrare la capacità di far fronte agli impegni nel
breve periodo, devono essere determinati e
commentati i seguenti indici di bilancio:
• margine di disponibilità;
• quoziente di disponibilità;
• margine di tesoreria;
• quoziente di tesoreria.
L’obbligo di presentare il rendiconto finanziario (D.Lgs. n. 139/2015) consente di aggiungere
agli indicatori suddetti alcuni indici finanziari.
In particolare, la determinazione del “flusso
delle disponibilità liquide della gestione reddituale” (totale a) nello schema proposto
dall’OIC 10) permette di approfondire se e
come il core business dell’impresa partecipa
finanziariamente allo sviluppo della stessa. Al
fine di coordinare le informazioni fornite dagli
indicatori imposti dal D.Lgs. n. 32/2007 con
quelle determinate dal rendiconto finanziario,
si suggerisce di calcolare e allegare alla relazione sulla gestione anche i seguenti indicatori:
1) flusso delle disponibilità liquide della
gestione reddituale/ricavi di vendita;
2) flusso delle disponibilità liquide della
gestione reddituale/(quota capitale rimborsata per i mutui + oneri finanziari);
3) flusso delle disponibilità liquide della
gestione reddituale/capitale investito.
Il primo indicatore misura le disponibilità
liquide prodotte da ogni euro di fatturato. Per
esempio se l’indicatore è pari a 0,1 significa che
ogni euro di fatturato l’azienda produce 10
centesimi di cassa.
Il secondo invece misura la capacità dell’impresa di far fronte al rimborso dei mutui ed agli
oneri finanziari. Più alto è il valore dell’indicatore maggiore è la capacità della gestione caratteristica di generare risorse monetarie
sufficienti per rimborsare i debiti e soddisfare
i finanziatori.
Infine, il terzo indicatore misura quanta
“cassa” viene prodotta ogni euro investito in
azienda. Questo indice può essere definito
“ROI finanziario” poiché esprime la capacità
della gestione caratteristica di remunerare
finanziariamente le risorse investite.
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Bilancio&imposte
Bilancio d’esercizio
Bilancio d’esercizio
Il contenuto della nota integrativa
e il D.Lgs. n. 139/2015
Bilancio&imposte
Anche la nota integrativa ha subito modifiche
con l’introduzione del D.Lgs. n. 139/2015. In
particolare, tale Decreto ha modificato sia
l’art. 2427 che il 2427-bis c.c.
Queste modifiche hanno la finalità di adeguare
il contenuto della nota integrativa alle novità
introdotte con il nuovo Decreto legislativo.
Tuttavia alcune modifiche consentono di
migliorare l’utilità del bilancio per i destinatari
esterni all’impresa.
La sostituzione della posta “costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità” tra le immobilizzazioni
immateriali con la voce “costi di sviluppo”, ha
reso necessaria la medesima modifica
nell’art. 2427 (punto 3, comma 1), in cui si
richiede di specificare nella nota integrativa
solo la composizione dei costi di sviluppo capitalizzati. In particolare, dal 2016 solo i costi
sostenuti per lo sviluppo di un progetto che
abbiano utilità pluriennale (e pertanto sia probabile che da tale progetto affluiranno flussi di
cassa positivi in futuro) sono capitalizzabili.
L’eliminazione dal punto 7) del comma 1 delle
parole “quando il loro ammontare sia apprezzabile”, impone dall’esercizio 2016 di rappresentare sempre la composizione delle voci ratei
e risconti attivi e passivi. Solo la non rilevanza
di tale informazione consentirebbe la non
descrizione analitica nella nota integrativa.
La rilevanza, principio generale di redazione
inserito dal D.Lgs. n. 139/2015 nell’art. 2423
c.c., infatti richiede di rappresentare in bilancio solo le informazioni significative ossia che
influenzano le scelte economiche dei destinatari del bilancio. Pertanto se la descrizione
della composizione delle poste ratei e risconti
attivi e passivi non risultasse rilevante, il redattore del bilancio la potrebbe comunque
omettere.
Il punto 9) viene sostituito con un nuovo contenuto al fine di coordinare l’assenza in calce
allo stato patrimoniale dei conti d’ordine.
Dall’esercizio 2016 infatti impegni, garanzie e
passività potenziali troveranno rappresentazione solo nella nota integrativa che dovrà
analizzarne contenuto ed origine.
Il D.Lgs. n. 139/2015 elimina le parole “se significativa” dal punto 10). La nuova descrizione
risulta ora: la ripartizione dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni secondo categorie di attività e
secondo aree geografiche. Aver eliminato “se
significativa” non ne impone sempre e comunque la descrizione poiché, come specificato
sopra, il principio di rilevanza e significatività
è stato inserito tra i principi generali e, dal 2016,
opererà in termini generali sulla redazione del
bilancio. Conseguentemente, la descrizione
analitica dei ricavi e delle vendite dovrà comunque essere presentata solo se rilevante.
Viene modificato il punto 16) attraverso la previsione di ulteriori informazioni circa i
Tavola 4 - Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario
X
X-1
ATTIVO FISSO
X
X-1
MEZZI PROPRI
Immobilizzazioni immateriali
0
0
Capitale sociale
0
0
Immobilizzazioni materiali
0
0
Riserve
0
0
Immobilizzazioni finanziarie
0
0
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
ATTIVO CIRCOLANTE
Debiti a medio-lungo termine
0
0
Magazzino
0
0
Fondi rischi
0
0
Liquidità differite
0
0
TFR
0
0
Liquidità immediate
0
0
Debiti a breve termine
0
0
CAPITALE DI FINANZIAMENTO
0
0
PASSIVITÀ CORRENTI
CAPITALE INVESTITO
0
0
Fonte: CNDCEC
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Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016
compensi di amministratori e sindaci. In particolare, la nuova versione del punto 16) richiede
di indicare cumulativamente e per ciascuna
categoria, il tasso di interesse, le condizioni,
gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di
rinuncia e gli impegni assunti per loro conto per
effetto di ogni tipo di garanzia prestata.
La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio, dal 2016 dovranno
essere descritti nella nota integrativa e non più
nella relazione sulla gestione. Il D.Lgs.
n. 139/2015 ha infatti introdotto il nuovo punto
23) che lo prevede in modo specifico. La nota
integrativa diviene quindi documento descrittivo anche degli avvenimenti successivi alla
data di bilancio descrivendo al lettore la
continuità gestionale.
Sono inoltre introdotti i punti 24, 25 e 26) che
impongono di descrivere:
• il nome e la sede legale dell’impresa che
redige il bilancio consolidato e il luogo in
cui copia dello stesso è disponibile;
• la proposta di destinazione degli utili o di
copertura delle perdite.
Tuttavia, si rileva la mancanza di ogni specificazione in merito al rendiconto finanziario.
Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016
Infatti, l’art. 2427 del c.c. impone una serie di
informazioni per approfondire i valori rappresentati nel conto economico e nello stato patrimoniale, ma non richiede dettagli analitici e
descrittivi del rendiconto finanziario. Queste
informazioni di dettaglio sarebbero state significative soprattutto quando il redattore del
bilancio avesse presentato il “flusso di cassa
della gestione reddituale” (totale a secondo lo
schema dell’OIC 10) utilizzando il metodo indiretto. In tale circostanza, informazioni analitiche sugli incassi dai clienti, sui pagamenti ai
fornitori e ai dipendenti avrebbero consentito
di approfondire il ruolo finanziario del core
business.
Per approfondimenti
Di altri autori vedi anche
• A. Quagli, “La riforma del bilancio d’esercizio: gli schemi
di bilancio”, in Amministrazione & Finanza, n. 11/2015,
pag. 7.
• A. Quagli, “La riforma del bilancio d’esercizio: nota
integrativa e bilanci in forma abbreviata”, in
Amministrazione & Finanza, n. 1/2016, pag. 7.
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Bilancio&imposte
Bilancio d’esercizio