La relazione sulla gestione e la nota integrativa per il nuovo bilancio
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La relazione sulla gestione e la nota integrativa per il nuovo bilancio
Bilancio d’esercizio di Luca Fornaciari (*) Il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto numerose novità, tra cui alcune modifiche al contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Quest’ultima, parte integrante del bilancio, subisce modifiche per accogliere gli effetti delle novità sugli schemi di bilancio e sui criteri di valutazione. La relazione sulla gestione, invece, subisce solo marginali modifiche, tuttavia l’introduzione del rendiconto finanziario comporta il coordinamento tra le informazioni di questo schema e gli indici di bilancio inseriti nella relazione stessa. Introduzione Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi equilibrata, esauriente e fedele dell’andamento e del risultato dell’esercizio, nonché della situazione della società o del gruppo aziendale per cui viene redatto il bilancio. La relazione degli amministratori non costituisce, pertanto, parte integrante del bilancio ma rappresenta un documento che lo accompagna e lo integra di informazioni economico-finanziarie e non, destinato ad utilizzatori esterni all’impresa. In particolare, tale relazione svolge una funzione di tipo descrittivo del contesto economico in cui, nell’esercizio, la gestione si è svolta, dei risultati raggiunti, dei rischi a cui l’azienda è esposta e della situazione in cui si trova l’impresa (o il gruppo aziendale) al termine dell’esercizio. Le informazioni fornite nella relazione sulla gestione rappresentano notizie di rilevante interesse per capire le principali linee strategiche che hanno caratterizzato la gestione e condizionato il raggiungimento dei risultati dell’azienda nell’esercizio. La relazione sulla gestione rappresenta, quindi, un documento di tipo discorsivo e descrittivo la cui redazione spetta agli amministratori. Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016 Tale documento trova disciplina nell’art. 2428 c.c., con riferimento al contenuto della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d’esercizio, e nell’art. 40 del D.Lgs. n. 127/1991 in merito alla relazione degli amministratori che correda il bilancio consolidato. Con l’attuazione della Direttiva 2003/51/CE, avvenuta con il D.Lgs. n. 32/2007, il legislatore ha introdotto importanti modifiche tra cui la necessità di determinare e rappresentare indici di bilancio. A seguito dell’obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci in forma ordinaria (introdotto con il D.Lgs. n. 139/2015) diviene necessario il coordinamento delle informazioni fornite da tale schema con quelle che emergono dagli indicatori di bilancio allegati alla relazione degli amministratori. La nota integrativa, invece, è parte integrante del bilancio e rappresenta la chiave di lettura dei prospetti contabili. Infatti, i valori descritti negli schemi possono essere compresi solo analizzando il procedimento di valutazione adottato in sede di redazione del bilancio. Inoltre, essendo il frutto di numerose Nota: (*) Università degli Studi di Parma, partner Map Managing Control srl 21 Bilancio&imposte La relazione sulla gestione e la nota integrativa per il nuovo bilancio d’esercizio Bilancio d’esercizio Bilancio&imposte operazioni compiute nell’esercizio, questi valori devono essere approfonditi attraverso la descrizione analitica delle variazioni incrementative e decrementative che li hanno interessati. Queste informazioni trovano rappresentazione nella nota integrativa che diviene strumento fondamentale e soprattutto complementare ai prospetti contabili per analizzare la dinamica economico-finanziaria e la consistenza patrimoniale dell’impresa. Tale documento trova disciplina nell’art. 2427 c.c. che ogni principio contabile nazionale approfondisce descrivendone l’applicazione operativa (per il bilancio consolidato si vedano anche gli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 127/1991). Il D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato alcune modifiche all’articolo del Codice civile, al fine di coordinare l’informativa della nota integrativa con le novità introdotto in tema di schemi di bilancio e criteri di valutazione. I paragrafi che seguono hanno la finalità di evidenziare le novità introdotte con riferimento alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione. Inoltre, con riferimento a quest’ultimo documento, dopo averne descritto il contenuto si cercherà di evidenziarne il necessario coordinamento con le informazioni del rendiconto finanziario. Il contenuto della relazione sulla gestione Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 32/2007 hanno profondamente modificato l’art. 2428 c.c., ampliando il contenuto della relazione sulla gestione e, pertanto, migliorando la qualità delle informazioni fornite dagli amministratori. La relazione deve contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui l’impresa ha operato anche attraverso società controllate, nonché deve contenere una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta. Tale analisi deve essere coerente con la complessità e l’entità della società. Deve inoltre contenere gli indicatori necessari alla comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché del risultato economico conseguito dall’impresa nell’esercizio e, se del 22 caso, deve contenere gli indicatori non finanziari riguardanti l’attività specifica della società, tra cui vanno ricomprese anche le informazioni riguardanti il personale e l’ambiente. Affinché l’informativa economico-finanziaria da inserire nella suddetta analisi sia coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta dall’impresa, il CNDCEC ha definito un sistema “modulare” secondo il quale le imprese di maggiori dimensioni sono tenute a fornire più informazioni rispetto a quelle di minori dimensioni (Tavola 1). Tavola 1 - L’approccio adottato dal CNDCEC per definire il livello di informazioni da indicare 1˚ livello informativo 2˚ livello informativo Piccole e medie imprese Obbligatorie Obbligatorie Grandi imprese Facoltative Facoltative Fonte: CNDCEC I parametri quantitativi impiegati per suddividere le imprese e conseguentemente per individuare il livello di informativa da inserire nella relazione, sono quelli definiti dal legislatore comunitario per identificare le grandi imprese. In particolare, le informazioni di 2° livello divengono obbligatorie se, alla data di riferimento del bilancio, vengono superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: • totale attivo pari a euro 43.000.000; • ricavi di vendita e delle prestazioni pari a euro 50.000.000; • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250. Si ritiene che tale suddivisione debba essere intesa in termini flessibili, ossia coerentemente alle condizioni economico-finanziarie in cui si trova l’impresa oggetto della relazione. Secondo tale impostazione, infatti, anche le imprese di minori dimensioni si ritiene siano tenute a fornire informazioni più ampie ed approfondite se vi fossero particolari problematiche o fatti la cui disamina ed analisi richiede una descrizione analitica. Oltre a quanto specificato nel D.Lgs. n. 32/ 2007, dalla relazione sulla gestione devono Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016 risultare le informazioni riguardanti (art. 2428 c.c.): • le attività di ricerca e sviluppo; • i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate; • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che di quelle di società controllanti possedute dalla società (anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona) con l’indicazione della corrispondente quota di capitale; • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che di quelle delle società controllanti acquisite o alienate dalla società nel corso dell’esercizio (anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona), nonché la corrispondente quota di capitale, dei corrispettivi e dei motivi dell’acquisizione o dell’alienazione; • l’evoluzione prevedibile della gestione. Se l’impresa utilizza strumenti finanziari che sono rilevanti per la valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché del risultato economico, devono inoltre essere fornite informazioni sulle politiche di gestione del rischio finanziario, sulle politiche di copertura e sull’esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Inoltre, nella relazione sulla gestione deve risultare l’elenco delle sedi secondarie della società. In generale, la relazione sulla gestione deve fornire una descrizione dell’attività svolta dalla società specificandone la natura, la tipologia e se questa rientra nell’ambito di un gruppo aziendale. In particolare, nella relazione sulla gestione devono essere illustrati i principali eventi accaduti nel corso dell’esercizio che hanno influito in misura rilevante sulla struttura, sulle modalità di funzionamento dell’impresa e sui risultati conseguiti. Tale descrizione può avvenire analizzando il conteso economico in cui l’impresa svolge la propria attività attraverso una disamina della congiuntura nazionale ed internazionale e dei fattori di natura politica, tecnologica ed economica che hanno influito sul settore e sui mercati di riferimento per l’impresa. Inoltre, tale analisi dovrebbe riguardare anche le condizioni interne dell’azienda attraverso una descrizione dell’assetto istituzionale e delle Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016 attività dell’impresa tra cui, quella tecnico-produttiva, quella commerciale e l’attività di ricerca e sviluppo, assumono particolare rilievo al fine dell’illustrazione dei risultati raggiunti e della situazione in cui si trova la società. Questa descrizione deve avvenire in modo retrospettivo e concomitante mediante un’analisi dei risultati economico-finanziari conseguiti negli ultimi due/tre esercizi e, anche attraverso un confronto temporale e spaziale con i principali competitor, con riferimento ai risultati conseguiti nell’esercizio di riferimento del bilancio. Inoltre, la descrizione dovrebbe riguardare anche la stima dei risultati attesi sulla base delle linee strategiche che il management vorrebbe sviluppare nel futuro. Altro elemento di indagine ed illustrazione che deve risultare dalla descrizione in oggetto concerne l’andamento ed il risultato della gestione. Si ritiene, che tale disamina debba avvenire mediante un’analisi del contributo che le diverse aree della gestione hanno avuto nel conseguimento del risultato dell’esercizio con particolare attenzione alla gestione caratteristica dell’impresa. Inoltre, i dati relativi all’andamento ed al risultato conseguito nell’esercizio devono essere forniti con riferimento sia all’impresa nel complesso che ai diversi settori in cui la stessa opera, anche mediante controllate. Si precisa che queste descrizioni devono essere di tipo narrativo e devono attuarsi anche attraverso il ricorso al commento di dati sia economico-finanziari che non economicofinanziari, tra cui assumono particolare rilievo le informazioni sull’ambiente e sul personale. In tema di relazione sulla gestione, il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato l’art. 2428 c.c. solamente abrogando il punto 5) del comma 3. In particolare, a partire dall’esercizio 2016 le imprese non dovranno più specificare nella relazione sulla gestione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Gli indicatori finanziari nella relazione sulla gestione Il D.Lgs. n. 32/2007 ha introdotto nell’art. 2428 l’obbligo di presentare specifici indicatori finanziari nella relazione sulla gestione. Il D.Lgs. n. 139/2015 ha poi imposto il rendiconto finanziario per le imprese che redigono il 23 Bilancio&imposte Bilancio d’esercizio Bilancio d’esercizio Bilancio&imposte bilancio ordinario. A partire dal 2016 pertanto, il redattore del bilancio sarà tenuto a coordinare la determinazione di tali indicatori con la redazione del rendiconto finanziario al fine di evitare informazioni contrastanti. In particolare, il legislatore, al fine di migliorare la qualità della relazione sulla gestione, ha imposto agli amministratori di inserire specifici indicatori finanziari nella descrizione dell’andamento economico, finanziario e patrimoniale della società. Si precisa che il riferimento a “indicatori finanziari” deve essere inteso in senso ampio, poiché la natura degli indicatori da determinare ed includere nella relazione non è solo strettamente finanziaria, ma anche economica e patrimoniale. Tuttavia, la previsione del rendiconto finanziario consente la determinazione e la presentazione di ulteriori indicatori finanziari. Con riferimento a quali specifici indicatori riportare nella relazione sulla gestione, come evidenziato in precedenza, il CNDCEC ha previsto un primo livello di informativa obbligatorio che tutte le imprese devono inserire nella relazione per adempiere al precetto normativo, nonché un secondo livello obbligatorio unicamente per le “grandi imprese”. Inoltre, oltre agli indici di bilancio da determinare in merito ad almeno due esercizi, il CNDCEC fa rientrare tra gli indicatori previsti dall’art. 2428 c.c., anche aggregati significativi di valori e serie storiche da determinare e presentare con riferimento a 2, 3 o 5 esercizi. Le informazioni di 1° livello previste dal CNDCEC riguardano indicatori diretti ad approfondire la situazione reddituale e finanziaria, nonché il conseguente livello di solidità dell’impresa. In merito agli indicatori di natura reddituale, il CNDCEC suggerisce di inserire nella relazione sulla gestione: • le serie storiche dei principali aggregati reddituali (ricavi delle vendite, valore della produzione o risultato prima delle imposte) con un orizzonte temporale dai 2 ai 5 anni, al fine di permettere al lettore del bilancio di valutare il trend manifestato dai “principali veicoli di produzione del reddito della società” (CNDCEC); • i risultati parziali ritenuti significativi dagli amministratori al fine di illustrare, per almeno due esercizi consecutivi, l’evoluzione manifestata dalle diverse aree della 24 gestione (Tavola 2) tra cui la caratteristica, espressa dal risultato operativo, assume prevalente importanza. Tavola 2 - I risultati delle diverse aree gestionali X X-1 Margine operativo lordo Risultato operativo EBIT normalizzato EBIT integrale Fonte: CNDCEC La capacità dell’impresa di conseguire l’equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo ed il livello di capitalizzazione, rappresentano gli aspetti da evidenziare con riferimento all’analisi finanziaria dell’impresa. In tale ambito, il CNDCEC suggerisce di determinare i seguenti indicatori: • margine primario di struttura; • quoziente primario di struttura; • margine secondario di struttura; • quoziente secondario di struttura; • quoziente di indebitamento finanziario; • quoziente di indebitamento complessivo. In particolare, i primi quattro indici descrivono la coerenza temporale tra impieghi e fonti di finanziamento e, pertanto, se gli investimenti durevoli sono stati finanziati con risorse di pari durata. Gli ultimi due, invece, consentono di valutare la composizione delle fonti di finanziamento e, specificamente, se prevalgono i mezzi propri o quelli di terzi e in quale misura. Nonostante tali indicatori rappresentino misure in grado di descrivere la solidità patrimoniale dell’impresa, il settore di riferimento, il merito creditizio e la possibilità dei soci di intervenire con nuovi capitali rappresentano informazioni essenziali e necessarie per valutare complessivamente l’equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo. Inoltre, se con tali informazioni l’impresa dimostrasse la piena capacità di far fronte agli impegni presi, il CNDCEC evidenzia la possibilità di non determinare i suddetti indicatori inerenti l’analisi finanziaria. Le imprese di grandi dimensioni, come classificate in precedenza, devono inserire nella relazione sulla gestione anche gli indicatori di Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016 2° livello che si aggiungono a quelli di 1° livello. Si precisa che, per le imprese classificate come medio-piccole, il secondo livello informativo è facoltativo e, pertanto, tali dettagli possono essere specificati nella relazione a discrezione degli amministratori. Con riferimento all’analisi della situazione reddituale, il CNDCEC suggerisce di presentare il conto economico riclassificato secondo il criterio funzionale (Tavola 3) o della pertinenza gestionale che, coerentemente alle grandezze previste dal 1° livello informativo, consente di approfondire il ruolo delle diverse aree gestionali nel conseguimento del risultato d’esercizio. Oltre allo schema indicato, le società devono determinare e commentare i seguenti indici di bilancio: • ROE; • ROI; • ROS. Tavola 3 - Il conto economico riclassificato secondo il criterio funzionale X X-1 0 (0) 0 (0) Valore della produzione operativa Costi esterni operativi 0/(0) (0) 0/(0) (0) Valore aggiunto Costi del personale 0/(0) (0) 0/(0) (0) Margine operativo lordo Ammortamenti e accantonamenti 0/(0) (0) 0/(0) (0) Risultato operativo Risultato della gestione accessoria Risultato della gestione finanziaria 0/(0) 0/(0) 0/(0) 0/(0) 0/(0) 0/(0) EBIT normalizzato Risultato dell’area straordinaria 0/(0) 0/(0) 0/(0) 0/(0) EBIT integrale Oneri finanziari 0/(0) (0) 0/(0) (0) Risultato lordo Imposte sul reddito 0/(0) (0) 0/(0) (0) Risultato netto 0/(0) 0/(0) Ricavi delle vendite Produzione interna Fonte: CNDCEC Inoltre, se le società operano in molteplici settori d’attività e fossero disponibili informazioni sufficienti, tali indicatori dovrebbero essere determinati in merito ai diversi settori Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016 di attività dell’impresa, al fine di illustrare il loro specifico contributo alla redditività complessiva. In merito all’analisi della situazione finanziaria, le società devono presentare lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario (Tavola 4). Inoltre, al fine di illustrare la capacità di far fronte agli impegni nel breve periodo, devono essere determinati e commentati i seguenti indici di bilancio: • margine di disponibilità; • quoziente di disponibilità; • margine di tesoreria; • quoziente di tesoreria. L’obbligo di presentare il rendiconto finanziario (D.Lgs. n. 139/2015) consente di aggiungere agli indicatori suddetti alcuni indici finanziari. In particolare, la determinazione del “flusso delle disponibilità liquide della gestione reddituale” (totale a) nello schema proposto dall’OIC 10) permette di approfondire se e come il core business dell’impresa partecipa finanziariamente allo sviluppo della stessa. Al fine di coordinare le informazioni fornite dagli indicatori imposti dal D.Lgs. n. 32/2007 con quelle determinate dal rendiconto finanziario, si suggerisce di calcolare e allegare alla relazione sulla gestione anche i seguenti indicatori: 1) flusso delle disponibilità liquide della gestione reddituale/ricavi di vendita; 2) flusso delle disponibilità liquide della gestione reddituale/(quota capitale rimborsata per i mutui + oneri finanziari); 3) flusso delle disponibilità liquide della gestione reddituale/capitale investito. Il primo indicatore misura le disponibilità liquide prodotte da ogni euro di fatturato. Per esempio se l’indicatore è pari a 0,1 significa che ogni euro di fatturato l’azienda produce 10 centesimi di cassa. Il secondo invece misura la capacità dell’impresa di far fronte al rimborso dei mutui ed agli oneri finanziari. Più alto è il valore dell’indicatore maggiore è la capacità della gestione caratteristica di generare risorse monetarie sufficienti per rimborsare i debiti e soddisfare i finanziatori. Infine, il terzo indicatore misura quanta “cassa” viene prodotta ogni euro investito in azienda. Questo indice può essere definito “ROI finanziario” poiché esprime la capacità della gestione caratteristica di remunerare finanziariamente le risorse investite. 25 Bilancio&imposte Bilancio d’esercizio Bilancio d’esercizio Il contenuto della nota integrativa e il D.Lgs. n. 139/2015 Bilancio&imposte Anche la nota integrativa ha subito modifiche con l’introduzione del D.Lgs. n. 139/2015. In particolare, tale Decreto ha modificato sia l’art. 2427 che il 2427-bis c.c. Queste modifiche hanno la finalità di adeguare il contenuto della nota integrativa alle novità introdotte con il nuovo Decreto legislativo. Tuttavia alcune modifiche consentono di migliorare l’utilità del bilancio per i destinatari esterni all’impresa. La sostituzione della posta “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” tra le immobilizzazioni immateriali con la voce “costi di sviluppo”, ha reso necessaria la medesima modifica nell’art. 2427 (punto 3, comma 1), in cui si richiede di specificare nella nota integrativa solo la composizione dei costi di sviluppo capitalizzati. In particolare, dal 2016 solo i costi sostenuti per lo sviluppo di un progetto che abbiano utilità pluriennale (e pertanto sia probabile che da tale progetto affluiranno flussi di cassa positivi in futuro) sono capitalizzabili. L’eliminazione dal punto 7) del comma 1 delle parole “quando il loro ammontare sia apprezzabile”, impone dall’esercizio 2016 di rappresentare sempre la composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi. Solo la non rilevanza di tale informazione consentirebbe la non descrizione analitica nella nota integrativa. La rilevanza, principio generale di redazione inserito dal D.Lgs. n. 139/2015 nell’art. 2423 c.c., infatti richiede di rappresentare in bilancio solo le informazioni significative ossia che influenzano le scelte economiche dei destinatari del bilancio. Pertanto se la descrizione della composizione delle poste ratei e risconti attivi e passivi non risultasse rilevante, il redattore del bilancio la potrebbe comunque omettere. Il punto 9) viene sostituito con un nuovo contenuto al fine di coordinare l’assenza in calce allo stato patrimoniale dei conti d’ordine. Dall’esercizio 2016 infatti impegni, garanzie e passività potenziali troveranno rappresentazione solo nella nota integrativa che dovrà analizzarne contenuto ed origine. Il D.Lgs. n. 139/2015 elimina le parole “se significativa” dal punto 10). La nuova descrizione risulta ora: la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche. Aver eliminato “se significativa” non ne impone sempre e comunque la descrizione poiché, come specificato sopra, il principio di rilevanza e significatività è stato inserito tra i principi generali e, dal 2016, opererà in termini generali sulla redazione del bilancio. Conseguentemente, la descrizione analitica dei ricavi e delle vendite dovrà comunque essere presentata solo se rilevante. Viene modificato il punto 16) attraverso la previsione di ulteriori informazioni circa i Tavola 4 - Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario X X-1 ATTIVO FISSO X X-1 MEZZI PROPRI Immobilizzazioni immateriali 0 0 Capitale sociale 0 0 Immobilizzazioni materiali 0 0 Riserve 0 0 Immobilizzazioni finanziarie 0 0 PASSIVITÀ CONSOLIDATE ATTIVO CIRCOLANTE Debiti a medio-lungo termine 0 0 Magazzino 0 0 Fondi rischi 0 0 Liquidità differite 0 0 TFR 0 0 Liquidità immediate 0 0 Debiti a breve termine 0 0 CAPITALE DI FINANZIAMENTO 0 0 PASSIVITÀ CORRENTI CAPITALE INVESTITO 0 0 Fonte: CNDCEC 26 Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016 compensi di amministratori e sindaci. In particolare, la nuova versione del punto 16) richiede di indicare cumulativamente e per ciascuna categoria, il tasso di interesse, le condizioni, gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia e gli impegni assunti per loro conto per effetto di ogni tipo di garanzia prestata. La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, dal 2016 dovranno essere descritti nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione. Il D.Lgs. n. 139/2015 ha infatti introdotto il nuovo punto 23) che lo prevede in modo specifico. La nota integrativa diviene quindi documento descrittivo anche degli avvenimenti successivi alla data di bilancio descrivendo al lettore la continuità gestionale. Sono inoltre introdotti i punti 24, 25 e 26) che impongono di descrivere: • il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato e il luogo in cui copia dello stesso è disponibile; • la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. Tuttavia, si rileva la mancanza di ogni specificazione in merito al rendiconto finanziario. Bilancio e reddito d’impresa n. 1/2016 Infatti, l’art. 2427 del c.c. impone una serie di informazioni per approfondire i valori rappresentati nel conto economico e nello stato patrimoniale, ma non richiede dettagli analitici e descrittivi del rendiconto finanziario. Queste informazioni di dettaglio sarebbero state significative soprattutto quando il redattore del bilancio avesse presentato il “flusso di cassa della gestione reddituale” (totale a secondo lo schema dell’OIC 10) utilizzando il metodo indiretto. In tale circostanza, informazioni analitiche sugli incassi dai clienti, sui pagamenti ai fornitori e ai dipendenti avrebbero consentito di approfondire il ruolo finanziario del core business. Per approfondimenti Di altri autori vedi anche • A. Quagli, “La riforma del bilancio d’esercizio: gli schemi di bilancio”, in Amministrazione & Finanza, n. 11/2015, pag. 7. • A. Quagli, “La riforma del bilancio d’esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata”, in Amministrazione & Finanza, n. 1/2016, pag. 7. 27 Bilancio&imposte Bilancio d’esercizio