Risoluzione del rapporto di lavoro In relazione alla
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Risoluzione del rapporto di lavoro In relazione alla
Risoluzione del rapporto di lavoro In relazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro, si pongono spesso le seguenti domande: Quali pretese si possono far valere? Qual è il termine da rispettare per la disdetta? Quando ha inizio il periodo di preavviso? Nella presente newsletter abbiamo riassunto i punti principali. Diversamente dai contratti a termine, i quali vengono conclusi per una durata stabilita e terminano senza disdetta nella data concordata, la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato avviene tramite disdetta (da parte del lavoratore oppure del datore di lavoro) oppure tramite un accordo consensuale (accordo di licenziamento tra le due parti). 1. Licenziamento durante il periodo di prova: In base all‘art. 15 cpv. 1 CCL, durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può dare la disdetta con preavviso di sette giorni. Durante il periodo di prova, è possibile licenziare anche nel caso in cui il lavoratore/la lavoratrice è assente per malattia o infortunio. Anche una gravidanza non rappresenta un ostacolo in tal senso. Inizio del periodo di preavviso: Se il licenziamento viene notificato tramite lettera raccomandata, il periodo inizia a decorrere dal giorno del recapito presso il destinatario. (La data che determina la validità del licenziamento in caso di recapito da parte della posta non è dunque quella del timbro postale, bensì la data in cui il destinatario è venuto o avrebbe potuto venirne a conoscenza. Se la lettera raccomandata non viene ritirata dal destinatario oppure viene ritirata in una data successiva, ciò non fa alcuna differenza .) Se la ricezione del licenziamento viene confermata dalla firma personale della controparte, il periodo di preavviso inizia a decorrere dal giorno successivo all’apposizione della firma. 2. Licenziamento dopo il periodo di prova: Al termine del periodo di prova, in base all‘art 15 cpv. 2 CCL, il periodo di preavviso è il seguente - nel 1. anno di servizio : 1 mese - dal 2. – 9. anno di servizio: 2 mesi - dopo aver completato il 9. anno di servizio: 3 mesi Inizio del periodo di preavviso: se nel contratto di lavoro individuale oppure in un accordo consensuale non è stabilito diversamente, (oppure se degli accordi consensuali sono stati presi al momento della risoluzione del contratto, vedi sotto al punto 4.), il periodo di preavviso termina alla fine di un mese. Spesso il licenziamento non viene notificato l’ultimo giorno del mese, bensì giorni o settimane prima. Il periodo di preavviso non inizia a decorrere direttamente dal giorno del licenziamento. [Esempio: un dipendente al primo anno di servizio si licenzia il mercoledì 21.09.2016 tramite lettera raccomandata. La lettera viene ricevuta dalla controparte il giovedì 22.09.2016. Il periodo di preavviso inizia dunque il 1. ottobre 2016 e dura fino al 31 ottobre 2016.] Proroga del periodo di preavviso: Se un lavoratore si ammala oppure ha un infortunio durante il periodo di preavviso, il periodo di preavviso s’interrompe durante l’assenza senza colpa del lavoratore (il cosiddetto periodo di sospensione). Può dunque accadere che, per un solo giorno di malattia, il rapporto di lavoro venga prolungato di un mese. La tutela tramite il periodo di sospensione vale soltanto se il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro. In linea di principio, il rapporto di lavoro si prolunga unicamente nei casi in cui anche il lavoratore lo desideri. Se il lavoratore vi rinuncia esplicitamente, il rapporto di lavoro cessa per la data prevista dal licenziamento. Non è previsto inoltre alcun periodo di sospensione durante il periodo di prova, in caso di contratti a tempo determinato e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (tramite un accordo consensuale). Motivazione del licenziamento: Se la controparte lo pretende, chi si licenzia/chi licenzia è tenuto a motivare per iscritto il licenziamento. Prescrizioni di forma da rispettare obbligatoriamente in caso di licenziamento: art. 15 cpv. 3 CCL prescrive che il licenziamento necessita della conferma di ricevimento. Nel caso in cui il licenziamento non venga inviato tramite lettera raccomandata, la controparte deve confermarne il ricevimento con la firma personale. Se queste regole formali non vengono rispettate (ad es. tramite un licenziamento verbale), il licenziamento è considerato nullo e la controparte potrà esigere l’adempimento del contratto. (Concretamente, il lavoratore può esigere il pagamento del salario e il datore di lavoro può pretendere le relative prestazioni lavorative.) Esonero: Esonero significa che il lavoratore è esonerato dall’obbligo di lavorare (ad es. fino alla scadenza del periodo di preavviso) a tempo indeterminato oppure temporaneamente. L’esonero può essere stabilito unilateralmente dal datore di lavoro oppure concordato tramite accordo consensuale tra datore di lavoro e lavoratore. Se l’esonero viene motivato dal datore di lavoro, l’obbligo del pagamento continuato del salario persiste anche in assenza di prestazioni lavorative. Se l’esonero avviene su richiesta del lavoratore, non esiste in genere alcun obbligo di pagamento del salario. Pretese in caso di disdetta: Alla fine del rapporto di lavoro sono esigibili tutti i crediti da esso derivanti, così tra l’altro i crediti del lavoratore sul salario corrente, indennità per lavoro straordinario/ore supplementari, vacanze non godute, pasti non consumati se non conteggiabili con anticipi o diritti di risarcimento del datore di lavoro (Art. 18 CCL). 3. Risoluzione immediata del rapporto di lavoro: Una risoluzione immediata del rapporto di lavoro è consentita unicamente per motivi gravi e in circostanze che non permettano di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del rapporto di lavoro. Una risoluzione immediata del rapporto di lavoro può essere decisa sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, nella fattispecie se le circostanze non permettono di esigerne la continuazione da parte di chi dà la disdetta. Sono considerati motivi gravi atti illeciti sul posto di lavoro, ripetuta inosservanza di disposizioni emanate dal datore di lavoro oppure abuso dell’obbligo di lealtà (ad. es. lesione dell’immagine del datore di lavoro). 4. Risoluzione del rapporto di lavoro tramite accordo consensuale: Un rapporto di lavoro può essere disdetto anche in modo consensuale, cioè tramite un accordo consensuale (per una data stabilita e alle condizioni stabilite). Un cosiddetto accordo consensuale può essere concluso senza essere preceduto dalla disdetta oppure in un secondo tempo, a disdetta avvenuta. Per risolvere un rapporto di lavoro tramite accordo consensuale occorrono le seguenti premesse: entrambe le parti devono essere d’accordo sulle condizioni della risoluzione del contratto (data, pretese di salario, compensazione per vacanze non godute ecc.). La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro risulta importante soprattutto nei casi in cui entrambe le parti concordano sul fatto che un’ulteriore collaborazione non avrebbe senso. 5. Informazioni concernenti le assicurazioni per i collaboratori uscenti: in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il collaboratore uscente sulle conseguenze in ambito giuridico-assicurativo del suo licenziamento. A pagina 3 del contratto di lavoro-modello dell’UPSC si trova un elenco degli obblighi d’informazione concernenti il diritto assicurativo. Si raccomanda di far firmare al lavoratore uscente la presa d‘atto delle conseguenze. Riassunto delle informazioni principali: Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF): tramite l’assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) i lavoratori sono assicurati per la durata di 30 giorni dopo l’estinzione del diritto ad almeno la metà del salario (vale unicamente per i lavoratori che lavorano più di 8 ore alla settimana), sempre che non siano già stati assicurati da un nuovo datore di lavoro. Esiste la possibilità di prolungare di 180 giorni al massimo l’assicurazione infortuni obbligatoria tramite un’assicurazione convenzionale (ad es. per vacanze non pagate). Se le indennità giornaliere vengono erogate dall’assicurazione contro la disoccupazione, i lavoratori uscenti risultano assicurati presso la Suva per infortuni non professionali. Inclusione dell’assicurazione infortuni nella cassa malati: l’assicurazione infortuni è obbligatoria per tutti coloro che risiedono in Svizzera. Se i lavoratori uscenti non sono assicurati contro gli infortuni oppure se non sussiste più la copertura assicurativa dell’assicurazione convenzionale, i lavoratori uscenti devono rivolgersi alla loro cassa malati. Assicurazione indennità di malattia: con l’uscita dall’azienda i lavoratori uscenti non hanno più l‘ assicurazione indennità malattia collettiva. A partire da uno fino a tre mesi dopo l’uscita dall’azienda è possibile passare senza pregiudizio ad un’assicurazione individuale. Previdenza professionale: per le questioni concernenti la previdenza, i lavoratori uscenti devono rivolgersi alla cassa pensioni attuale oppure all’istituto collettore. D. Herren (ic) Settembre 2016