Piano Comunale di classificazione acustica

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Piano Comunale di classificazione acustica
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto
Via G. Marconi, 9
Tel. 0564 973511 – Fax 0564 957155
SERVIZIO 1 - AMMINISTRATIVO
http: www.comune.casteldelpiano.gr.it
REGOLAMENTO COMUNALE N. 68
Piano Comunale di Classificazione Acustica
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
ai sensi dell’art. 6 della legge 447/95.
(Storia del regolamento)
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10
DEL 29/03/2005,
pubblicata dal 02/04/2005 al 18/04/2005
seconda pubblicazione dal 27/04/2005 al 12/05/2005
ENTRATO IN VIGORE IL 13/05/2005)
TESTO INTEGRATO CON DELIB. C.C. N. 50 DEL 19/08/2010
Pubblicata dal 21/08/2010 al 01/09/2010
Seconda pubblicazione dal 11/09/2010 Al 26/09/2010
Entrata in vigore dal 27/09/2010
TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
Art. 1
Il presente regolamento disciplina la competenza comunale sull’attuazione delle norme
satali e regionali per la tutela dall’ inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della L. 2610-1995 n. 477 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, di seguito denominata Legge
quadro.
Dal medesimo vengono escluse le fonti costituite da strepitii di animali e da
schiamazzi.
Capo I - classi acustiche
Art. 2
Ai sensi dell'art 6 della Legge quadro, il Comune di Castel del Piano ha provveduto
alla suddivisione del proprio territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M.
14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica, redatto nel rispetto di quanto previsto
dal D.P.C.M. 14/11/97, dalla Legge Regionale Toscana 89/98 e s.m.i. e dalla deliberazione
della Giunta Regionale Toscana 77/2000, è basato sulla suddivisione del territorio
comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi individuate dal suddetto decreto.
Esse sono definite come segue:
CLASSE I - aree particolarmente protette:
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago,
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
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CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza
di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali:
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:
rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.
La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in
scala 1:2.000 e 1:5.000 per i centri urbani di Castel del Piano, Montenero e Montegiovi e
1:10.000 per il territorio aperto e in formato digitale, sotto forma di Esri shapefile.
In caso di dubbi interpretativi si deve comunque fare riferimento al contenuto delle
presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Strutturale.
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Art. 3
aree di cava o estrattive
Per il periodo di coltivazione, alle aree di cava è assegnata la classe acustica VI. Tale
assegnazione è a carattere temporaneo e decorre dal momento in cui sia stata rilasciata
l'autorizzazione, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti
unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.
Precedentemente all'atto autorizzativo, di cui al precedente comma, fa fede la
zonizzazione acustica determinata sulla base del P.C.C.A.
Conclusasi l'attività estrattiva decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la
classe acustica di P.C.C.A.
Capo II - valori limite
Art. 4
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il
territorio comunale, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione,
i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (ore
6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).
Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge quadro:
•
valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
• valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei recettori;
i valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e quello del rumore residuo:
c)valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente;
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d)valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla legge.
I valori dei suddetti limiti per le varie classi acustiche sono riportati nelle tabelle seguenti:
TAB A - Valori limite di emissione
Tempi di riferimento
Classe di uso del territorio
Diurno
Notturno
(ore 6:00 22:00)
(ore 22:00 6:00)
Valore limite (Leq dB(A))
I aree particolarmente protette
45
35
II aree prevalentemente residenziali
50
40
III aree di tipo misto
55
45
IV aree di intensa attività umana
60
50
V aree prevalentemente industriali
65
55
VI aree esclusivamente industriali
65
65
TAB B1 - Valori limite di immissione assoluti
Tempi di riferimento
Classe di uso del territorio
Diurno
Notturno
(ore 6:00 22:00)
(ore 22:00 6:00)
Valore limite (Leq dB(A))
I aree particolarmente protette
50
40
II aree prevalentemente residenziali
55
45
III aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività umana
65
55
V aree prevalentemente industriali
70
60
VI aree esclusivamente industriali
70
70
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TAB B2 - Valori limite di immissione differenziali
Tempi di riferimento
Classe di uso del territorio
Diurno
Notturno
(ore 6:00 22:00)
(ore 22:00 6:00)
Valore limite (Leq dB(A))
I, II, III, IV, V
5
3
VI
Non applicabile
Non applicabile
I valori limite differenziali non si applicano:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
c) al rumore prodotto da:
1. infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali;
3. servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
d) nell'ambito della classe VI
TAB C - Valori limite di qualità
Tempi di riferimento
Classe di uso del territorio
Diurno
Notturno
(ore 6:00 22:00)
(ore 22:00 6:00)
Valore limite (Leq dB(A))
I aree particolarmente protette
47
37
II aree prevalentemente residenziali
52
42
III aree di tipo misto
57
47
IV aree di intensa attività umana
62
52
V aree prevalentemente industriali
67
57
VI aree esclusivamente industriali
70
70
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valori di attenzione - Leq in dB(A)
a) se riferiti a un'ora, i valori dei limiti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo
diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il
periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la
caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui
vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di
risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
Capo III - sorgenti sonore
Art. 5
All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti
previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
secondo la Classificazione Acustica del territorio comunale, ad eccezione delle
infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti
stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459, per le infrastrutture stradali vale quanto disposto dal
DPR 142 del 30 marzo 2004.
Art. 6
tecniche di misurazione e controlli
Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono
quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 - Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico
Competente in Acustica Ambientale, come definito all'art. 2 comma 6 della Legge quadro,
iscritto negli appositi elenchi regionali o provinciali; di seguito denominato Tecnico
competente.
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I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le
attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
Art. 7
Piani Aziendali di Risanamento Acustico
Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del
rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997
per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al
Comune, con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/98, apposito piano di
risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del P.C.C.A. Il
Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere
integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
TITOLO II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
(DPIA) E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)
Capo I - campo di applicazione della DPIA
Art. 8
Attività produttive, sportive, ricreative e sevizi commerciali polifunzionali
Sono tenuti a produrre Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, presentata
mediante apposito allegato (D), i soggetti richiedenti il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività
produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e
delle infrastrutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività
produttive.
Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui
al sopra, sia prevista denuncia di inizio di attività, (DIA) od altro atto equivalente, la DPIA
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deve essere prodotta dal soggetto interessato, unitamente alla denuncia stessa, od al diverso
atto di iniziativa.
La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle citate attività che si
prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati da legge dello
Stato, deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve
essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio del
relativo nulla-osta.
Art. 8/bis
Opere, infrastrutture e servizi
Fatto salvo l’articolo precedente sono tenuti – su richiesta dell’ufficio ambiente del
Comune, informato dall’ufficio ricevente le domande - a produrre apposita DPIA i soggetti
titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, alla modificazione o al
potenziamento delle seguenti opere:
•
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
• strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
• discoteche;
• circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti
rumorosi;
• impianti sportivi e ricreativi;
• ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Sono inoltre soggetti a DPIA con le medesime procedure gli interventi sul traffico, quali:
• i piani particolareggiati del traffico urbano;
• gli interventi straordinari sulla disciplina del traffico;
e le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani, in particolare:
• trasporto pubblico urbano;
• servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade.
La richiesta è giustificata da esigenze di tutela salvaguardate dalle norme delle leggi
statli e regionali relativa agli effetti acustici dovuti alle infrastrutture ed opere stesse.
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La DPIA prescritta ai sensi del presente articolo, qualora i livelli di rumore previsti
superino i valori limite definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. a), Legge qudro, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
Art. 8/ter
Progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
I progetti sottoposti a VIA ai sensi dell’art. 6 della L. 349/86 e s.m.i. devono essere
redatti in conformità alle esigenze di tututela dall’inquinamento acustico. Tali progetti
devono in ogni caso essere resi noti anche all’ufficio ambiente che valuterà l’esigenza di
richiedere anche una documentazione previsionale di impatto acustico.
Art. 9
contenuti della DPIA
La DPIA dovrà essere redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale
Toscana n. 788/99 e dovrà contenere tutti gli elementi che, per lo specifico progetto,
consentano di:
a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto;
b) desumere il rispetto di tali limiti;
c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine
del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.
Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la DPIA dovrà contenere:
1. la descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza
l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate
significativamente dalla sua rumorosità;
2. una planimetria (in scala minima 1:10.000) fedele alla situazione attuale delle
zone di potenziale influenza della sorgente e comunque l'individuazione delle
abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;
3. una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonora che ne individui:
la localizzazione, le connessioni strutturali con il resto dell'edificio, le diverse
modalità ed orari di funzionamento, i livelli sonori prodotti nelle zone di
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potenziale influenza ovvero l'irrilevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai
limiti;
4. il confronto tra i livelli di emissione dell'impianto od attività e gli eventuali limiti
di emissione previsti.
I livelli di cui ai punti 3 e 4 dovranno tenere conto della presenza di eventuali
componenti tonali, impulsive o a tempo parziale. Nel caso di effettuazione di misure
fonometriche i primi due casi dovranno essere documentati mediante i relativi tracciati
grafici, sia in caso di assenza che di presenza delle componenti.
Per le attività di cui all’allegato A del presente regolamento dovrà essere presentate la
documentazione relativa ai soli punti 1 e 2.
Le DPIA di cui sopra dovranno essere sottoscritte anche da un Tecnico Competente
che dovrà allegare alla documentazione l’attestazione dell'iscrizione nell'elenco dei Tecnici
Competenti In Acustica Ambientale.
Per le attività elencate nell’allegato A il comune può sottoscrivere la conformità della
DPIA alle leggi relative alle tutela dell’inquinamento acustico ambientale. Tale
sottoscrizione si base sulle dichiarazioni del titolare della attività, rese con le modalità
previste dal modello allegato (E) del presente regolamento e potrà essere controfirmata da
un tecnico competente incaricato dal comune con apposito atto convenzionale. Tale
convezione potrà essere stipulata anche dal responsabile dell’area ambiente con un tecnico
competente inscritto negli elenchi regionali o provinciali.
Capo II - Valutazione Previsionale di Clima Acustico
Art. 10
campo di applicazione della VPCA
E fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico ai soggetti
pubblici e privati interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
• scuole e asili nido;
• ospedali;
• case di cura e di riposo;
• parchi pubblici urbani ed extraurbani;
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• nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma
2, della Legge quadro.
Art. 11
contenuti della VPCA
La VPCA dovrà a sua volta essere redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n. 788/99 e dovrà contenere tutti gli elementi che, per la specifica
tipologia di insediamento, consentano di:
a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al
territorio circostante, per garantire
immissione e dei valori di qualità.
agli occupanti il rispetto dei limiti di
b) individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica
di conseguire i limiti suddetti.
Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la Valutazione Previsionale
di Clima Acustico dovrà contenere:
1. una planimetria fedele (in scala minima 1:10.000) alla situazione attuale
dell'area dove si localizza il progetto, che consenta di individuare le
principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area stessa;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione
dell'opera, che tenga conto della presenza di eventuali componenti tonali o
impulsive, di cui dovrà essere documentata la presenza (o l'assenza) mediante i
relativi tracciati grafici;
3. la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il
nuovo insediamento;
4. una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle
sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla propagazione acustica
verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili, introdotti
dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi
di traffico
prodotte a regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico
verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e
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conformità delle stesse ai
disposti del
DPCM 5 dicembre 1997
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi
dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori
entro i limiti previsti o di ridurre l'entità del superamento e una stima dei costi
necessari alla loro realizzazione.
La VPCA di cui sopra, dovrà essere sottoscritta anche da un Tecnico Competente
Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico
firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale.
TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
Art. 12
documentazione allegata alla concessione edilizia
In riferimento al DPCM 5.12.1997 alle pratiche edilizie relative a nuove costruzioni,
ampliamenti o ristrutturazioni che comportino una significativa modificazione delle
caratteristiche strutturali degli edifici nonchè i cambi di destinazione d’uso (ove
necessario) dovrà essere allegata una relazione, a firma di Tecnico Competente che attesti
la conformità del progetto al suddetto decreto e nella quale siano almeno indicati:
1. la classe di appartenenza dell'edificio in riferimento alla tabella A di cui al
decreto in esame;
2. le caratteristiche dei componenti e le loro prestazioni acustiche;
3. la tipologia di impianti tecnologici e i livelli di immissione sonora previsti nei
locali adiacenti a quelli nei quali sono installati.
Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del
Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
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Gli edifici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo son i seguenti:
Categoria
definizioni
A
edifici a residenza o assimilabili;
B
edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
C
Edifici
adibiti
ad
alberghi,
pensioni
ed
attività
assimilabili;
D
edifici
adibiti ad
ospedali, cliniche, case di cura e
assimilabili;
E
edifici
adibiti
ad
attività
scolastiche
a
tutti
i
di
culto
o
livelli e assimilabili;
F
edifici
adibiti
ad
attività
ricreative
o
assimilabili;
G
edifici
adibiti ad
attività
commerciali
o assimilabili.
TITOLO IV - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO
SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI
Art. 13
definizione e campo di applicazione
Nella categoria rientrano i luoghi di intrattenimento, danzante e di pubblico spettacolo e
i pubblici esercizi, in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzano impianti
elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso
che all'aperto.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli
temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, per i quali si
fa riferimento agli articoli del Titolo V.
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Art. 14
domanda di concessione/autorizzazione
La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente
titolo deve contenere un'idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico,
secondo i criteri di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.
Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi
agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.P.I.A. e
nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità
della struttura e della licenza.
Entro i 45 giorni successivi all'inizio dell'attività dovrà essere fatta pervenire
all'Amministrazione Comunale la relazione prevista dal DPCM 215/99 sull'idoneità o non
idoneità dell'impianto al superamento dei limiti previsti dal predetto decreto.
TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
Art. 15
Definizioni
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo
limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a
carattere stagionale.
Sono pertanto da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali
possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari,
le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le
manifestazioni sportive e quant'altro necessiti, per la buona riuscita della manifestazione,
dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e
con allestimenti temporanei.
Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali
possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica
dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto
dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno
solare, i cantieri temporanei e mobili.
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Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe
acustica a norma del presente Regolamento.
Capo I- cantieri edili e stradali
Art. 16
impianti ed attrezzature
Le macchine, le attrezzature e gli impianti (sia fissi che mobili) utilizzati nei cantieri
dovranno rispettare la conformità alle norme di omologazione e certificazione ed essere
mantenuti in buono stato di conservazione. Il loro posizionamento nell'ambito dell'area di
cantiere dovrà essere tale da limitare al meglio la rumorosità verso i recettori limitrofi.
Nel caso di attrezzature non contemplate nella normativa nazionale vigente si dovranno
mettere in atto tutti gli accorgimenti e comportamenti che consentano di limitarne la
rumorosità durante l'uso.
Fatte salve le vigenti normative antinfortunistiche, l'uso di segnalatori acustici dovrà
limitarsi ai casi in cui gli stessi non siano sostituibili con altri di tipo luminoso.
Art. 17
orari
L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e
stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore
19.00, per un massimo di 20 giorni lavorativi.
Capo II - spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, ovvero all'aperto
Art. 18
localizzazione delle aree
Salvo quanto previsto all'art. 15 comma 3 relativamente alle attività temporanee
esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi
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a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è
individuata nella cartografia del P.C.C.A.
Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco
specifica domanda di autorizzazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività. Il
Sindaco, sentiti gli organi preposti, può autorizzare l'attività
Art. 19
orari
Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente Capo, al di sopra dei livelli di
zona, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 1.00 nelle aree individuate dal P.C.C.A e dalle ore
10:00 alle ore 24:00 all'esterno delle stesse. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici
ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di
sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
Art. 20
limiti massimi
I livelli sonori ammessi nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile
ovvero all'aperto, individuate dal P.C.C.A non potranno superare i seguenti valori:
• 75 dB(A) nell'intervallo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e in quello dalle ore 15:00 alle
ore 19:00;
• 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e in quello dalle ore 19:00
alle ore 22:00;
• 65 dB(A) nell'intervallo dalle ore 22:00 alle ore 1:00
Non si considera il limite differenziale.
Il Sindaco può imporre limiti inferiori.
Per le aree al di fuori di quelle individuate dal P.C.C.A per le attività temporanee e
mobili sono fissati i seguenti limiti:
• 70 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00
• 60 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00.
Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più
disturbati o più vicini.
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Somo escluse dai suddetti limiti le manifestazioni in occasione di ricorrenze civili o
religiose particolarmente significative e che ricorrono a data fissa, a condizione che sia
assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie per ridurre il rumore.
Per i cantieri edili stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di
scuole, ospedali e case di cura sono stabiliti i seguenti limiti:
• 70 dB(A) e 65 dB(A), quest'ultimo in caso di ristrutturazioni interne
Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono
quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, con un tempo di misura minimo di 15 minuti e di
30 minuti in caso di cantieri edili stradali o assimilabili.
Art. 21
modalità di rilascio delle autorizzazioni
La comunicazione di esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio
del Comune, nell'ambito delle aree individuate dal P.C.C.A, dovrà essere indirizzata al
Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga
necessario superare, per motivi eccezionali e contingenti, i limiti di livello sonoro e/o di
orario indicati nel presente Regolamento, dovrà presentare domanda di autorizzazione in
deroga, indirizzata al Sindaco, nella quale siano motivate adeguatamente le ragioni di tale
mancato rispetto, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della
documentazione prevista all'art. 24 del presente Regolamento.
Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentiti gli organi preposti,
può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti del presente
Regolamento.
Art. 22
autorizzazioni in deroga ai limiti del Regolamento per le attività rumorose temporanee
Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il
legale rappresentante dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa
della documentazione prevista all'art 24 del presente regolamento.
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Di norma non si concedono deroghe alle attività rumorose a carattere temporaneo
ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ovvero
in zone poste in classe I.
La violazione delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare
la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti
massimi e orari del presente Regolamento.
Art 23
emergenze
Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.)
ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli
orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante
avviso anche informale al Sindaco.
Art. 24
documentazione di deroga
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga sono quelle previste dalla
Deliberazione delle Giunta Regionale Toscana n. 77/2000.
In particolare:
1) Provvedimenti di deroga semplificati
Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, alla domanda di deroga
deve essere allegata la documentazione descritta di seguito:
1.1. Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità
di scuole, ospedali e case di cura
a) Per durate inferiori ai 5 giorni lavorativi:
1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le
sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente
interessate.
2. Relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche
costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da Tecnico
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Competente, il quale dovrà allegare documentazione che attesti
appositi elenchi.
l'iscrizione negli
b) Per durate superiori a 5 giorni lavorativi:
1. Una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione
sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria
vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. Un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e
per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM
n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la
limitazione del disturbo;
4. L'individuazione della classificazione acustica dell'area dove dovranno svolgersi le
attività e delle zone interessate dal disturbo.
5 Una pianta dettagliata (almeno in scala 1:10.000) e aggiornata dell'area
dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione o di altri recettori
sensibili;
6 .Una planimetria con la localizzazione, per quanto possibile, nell'ambito dell'area di
cantiere dei macchinari e degli impianti rumorosi.
I documenti indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 dovranno essere redatti da Tecnico Competente.
In essi dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario
nell'elenco dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale.
1.2 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate dal P.C.C.A.
a) per durate inferiori a 3 giorni:
I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:
1) una relazione che attesti il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per
l'area interessata;
2) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque
adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
b) per durate superiori a 3 giorni:
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1) una relazione che attesti il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area
interessata e descriva tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati
per la limitazione del disturbo;
2) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'dentificazione
degli edifici di civile abitazione e/o di altri recettori potenzialmente disturbati.
3) una planimetria con l'indicazione della disposizione delle attrezzature o impianti
rumorosi.
La documentazione di cui ai commi a) punti 1 e 2 e b) punto 1 dovrà essere redatta da
Tecnico Competente. In essi dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione
del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale.
1.3 Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano nei casi precedenti
Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato, o che
non prevedano di rispettarne le condizioni, la richiesta di autorizzazione deve contenere
una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico
Competente che contenga:
1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la
limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
2. una pianta dettagliata (almeno in scala 1:10.000) e aggiornata dell'area
dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione (o di altri
recettori sensibili) potenzialmente disturbati e delle classi acustiche interessate;
3. per i cantieri, una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme
nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco
dei livelli di emissione sonora, delle macchine che si intende utilizzare e per le quali
la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87,
D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92).
4. Planimetria con individuazione della localizzazione dei macchinari e degli impianti
rumorosi.
La relazione dovrà definire:
- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o
del cantiere;
- i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
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Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del
Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale.
Dovrà essere inoltre richiesto parere preventivo alla ASL competente per terriotorio.
Presso il Comune è conservato il registro delle deroghe.
TITOLO VI - ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE
Art. 25
attrezzature da giardino
L'uso di macchine e impianti rumorosi ad uso privato per l'esecuzione di lavori di
giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e
dalle ore 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi, al sabato e nel periodo estivo (mesi di giugno,
luglio e agosto), dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
Art. 26
altoparlanti su veicoli
L'uso di altoparlanti su veicoli, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 previa autorizzazione del dirigente dell’ufficio di
Polizia Municipale.
Art. 27
cannoncini antistorno
L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito dalle ore 8:00 alle ore
19:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni (comunque a
non meno di 100 metri) e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
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Art.28
macchine e attrezzature agricole
L'impiego temporaneo di macchine e attrezzature agricole per i lavori stagionali e di
manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei
fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6.00 alle ore
23.00 dei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.
Art.29
allarmi acustici
Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del
presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il tempo di 15
minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.
Art. 30
Impianti a ciclo continuo
Per gli impianti a ciclo continuo si fa interamente riferimento al Decreto del Ministero
dell'Ambiente 11 dicembre 1996.
Art. 30/bis
impianti tecnologici a servizio delle abitazioni private
Per gli impianti tecnici o tecnologici collocati all’esterno di edifici adibiti a civile
abitazione, alla domanda di autorizzazione (DIA) deve essere allegata la seguente
documentazione:
1. planimetria e prospetti dell’edificio con l’indicazione del posizionamento
dell’impinto e delle abitazioni vicine;
2. copia del libretto di uso e manutenzione con l’indicazione delle emissioni sonore.
L’ufficio ricevente la pratica autorizzatoria è tenuto a trasmettere, anche in copia, la
documentazione perventuta all’ufficio ambientale per i controlli del caso.
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TITOLO VII - SERVIZI
INFRASTRUTTURE
PUBBLICI
DI
TRASPORTO
E
RELATIVE
Art. 31
documentazione
Nei termini e nei tempi previsti dal DM 29 novembre 2000 i soggetti gestori di servizi
pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture inviano all'Amministrazione Comunale
la seguente documentazione:
• elenco delle aree nelle quali sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti,
con i relativi dati.
• Il piano di abbattimento e contenimento del rumore.
Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, anche al fine del controllo dell'applicazione
delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10,
comma 5, della Legge quadro, quanto segue:
a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente, a partire dalla
data di entrata in vigore della Legge quadro;
b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti,
comprensivo anche degli interventi conclusi.
L'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento è svolta,
nell'ambito delle competenze assegnate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dalla normativa statale e regionale.
TITOLO VIII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
Capo 1 - Piani Urbanistici Attuativi
Art. 32
definizioni
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi:
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i Piani Particolareggiati; i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare; i Piani per gli
Insediamenti Produttivi; i Piani di Recupero; i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro
Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
Art. 33
caratteristiche e documentazione
Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
• entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti
dal P.C.C.A.;
•
nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno
del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite, ovvero l'esecuzione di
provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a
detti limiti.
I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile
con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti
non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).
Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la Documentazione Previsionale di Impatto
Acustico, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo
considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento,
dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il
contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore dei
Piani.
I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di
zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree
verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).
Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà
inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già
esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.
In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici,
dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità
ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla
classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di
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zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti
a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
L'assenza della D.P.I.A. è causa di improcedibilità.
Art. 34
aggiornamento contestuale del P.C.C.A
L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento del
P.C.C.A.
TITOLO IX - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 35
controlli
L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, per proprio conto o in seguito a
segnalazioni di abitanti della zona, gli eventuali controlli necessari alla verifica della
compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché
del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
Ai fini dell’adempimento dei compiti previsti dall’art. 14 comma 2 della Legge quadro
il comune può stipulare apposita convenzione con tecnico competente in acustica
ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali e/o provinciali.
Art. 36
sanzioni
1. In caso di mancanza della D.P.I.A o V.P.C.A. il sindaco provvede, mediante
ordinanza, a richiedere la suddetta documentazione. Il mancato rispetto dei tempi e
modi comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa.
2. Nel caso di superamento dei valori di emissione sonora concessi in deroga per le
attività a carattere temporaneo, il Sindaco può provvedere all'immediata revoca
dell'autorizzazione concessa o in alternativa può emettere una nota di diffida (mediante
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raccomandata A/R) per riportare i livelli al di sotto di quelli concessi, richiedendo una
relazione che illustri i motivi del superamento e gli accorgimenti per eliminare
l'inconveniente. In caso di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dalla
diffida o di successivi rilievi fonometrici che ne accertassero nuovamente il
superamento, il Sindaco provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione in deroga.
In caso di mancanza di richiesta di deroga e di contestuale superamento dei limiti di
zona la sospensione è immediata fino alla regolarizzazione.
In entrambi i casi si applicano le sanzioni previste al comma 3.
3.
Le sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento sono quelle previste dall'art.
10 della Legge quadro.
TITOLO X - AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 37
Il Consiglio Comunale, mediante deliberazione, può disporre l'aggiornamento del
P.C.C.A.
L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio
comunale interviene anche contestualmente :
1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al Piano Strutturale;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani attuativi del Piano Strutturale
limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
Si dovranno inoltre verificare periodicamente i livelli sonori mediante campagne di
monitoraggio del rumore effettuando un controllo della "evoluzione acustica" del territorio
e verificando gli effetti degli eventuali interventi di risanamento effettuati.
In ogni caso una revisione, o una verifica di compatibilità reciproca, del P.C.C.A. e del
Piano Strutturale, andrà effettuata in occasione di ogni modifica o revisione degli strumenti
urbanistici.
Castel del Piano, 29 marzo 2005
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