regolamento del servizio assistenza domiciliare integrata
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regolamento del servizio assistenza domiciliare integrata
COMUNE DI VILLABATE PROV. DI PALERMO ALLEGATO “ ” ALLA DELIBERA COMMISSARIALE N. DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) AGLI ANZIANI (Legge 9.5.1986 n.22; Decreto Presidenziale Regionale 29.6.1988; Legge 8.11.2000 n.328; Decreto Presidenziale Regionale 4.11.2002; Decreto Presidenziale Regionale 19.6.2000; Decreto Assessoriale Regionale n.867 del 15.4.2003 e successive modificazioni e integrazioni.) REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) AGLI ANZIANI ART. 1 ASSISTENZA DOMICILIARE Per Assistenza Domiciliare Integrata si intende il complesso delle prestazioni socio-assistenziali e igienico-sanitarie volte a mantenere l’utente anziano nel proprio contesto ambientale, favorendone l’autonomia personale. Allo scopo di evitare l’isolamento e l’emarginazione, l’assistenza domiciliare assicurerà una rete di servizi, tra loro integrati, che impegneranno operatori diversi; lo scopo fondamentale del servizio è potenziare e formalizzare la rete dei servizi volti a sostenere l’anziano all’interno del proprio domicilio. Obiettivi operativi: • potenziare e mantenere le residue capacità di autonomia dell’anziano; • sostenere la famiglia nei compiti di cura; • evitare ricoveri impropri e l’istituzionalizzazione; • attuare la continuità assistenziale ospedale-territorio e favorire le dimissioni ospedaliere; • monitorare le situazioni problematiche e di disagio; • assistere i malati terminali, cioè quelli in condizioni tali da non essere possibile l’assistenza ambulatoriale o il day hospital e quando con il ricovero si avrebbe solo la sorveglianza del malato e non la terapia; • assistere quei pazienti che rifiutano il ricovero ospedaliero chiedendo di vivere gli ultimi giorni tra le proprie cose ed affetti; • ridurre i tempi di degenza ospedaliera alternando il ricovero ospedaliero con quello domiciliare in modo da utilizzare l’ospedale come Centro di Diagnosi evitando le lungo degenze. L’assistenza Domiciliare Integrata (ADI) pertanto si suddivide in Assistenza Domiciliare Integrata a Bassa, Media ed Alta Intensità. L’ADI a Bassa Intensità Assistenziale (SAD) è rivolta ad anziani che a causa delle loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente. Trattasi di anziani affetti da patologie croniche stabilizzate, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che necessitano di prestazioni prevalentemente socio assistenziali, integrate, secondo la necessità. Essa eroga le seguenti prestazioni: • aiuto e governo ordinario dell’alloggio e preparazione pasti; • igiene e cura della persona; • servizio lavanderia e stireria; • disbrigo pratiche; • servizio sociale e sostegno psicologico; • assistenza infermieristica; • riabilitazione psicomotoria. L’ADI a Media Intensità Assistenziale, è rivolta a pazienti multiproblematici affetti da patologie riacutizzate o croniche severe. 2 L’ADI ad Alta Intensità Assistenziale, è rivolta a pazienti inguaribili in fase terminale che non rispondono a trattamenti specifici e a pazienti critici e speciali (es. in coma, ventilazione assistita, ictus in fase acuta con complicanze). Entrambe, Media e Alta Intensità Assistenziale, consistono nella presa in carico globale del soggetto in un intervento sanitario pluriprofessionale e/o socio assistenziale, per evitare ulteriori perdite di autonomia, ricoveri impropri e migliore qualità di vita dei pazienti presi in cura. Per quanto riguarda le prestazioni sociali dell’ADI a Media e Alta Intensità Assistenziale, si fa riferimento a quanto specificato sull’ADI a Bassa Intensità; invece per le prestazioni di tipo sanitario occorre stipulare apposita convenzione con la locale Azienda Sanitaria (AUSL) n.6, Distretto Sanitario n. 14 in riferimento a: • Assistenza medico specialistica • Assistenza infermieristica • Assistenza riabilitativa Altre forme assistenziali sanitarie erogabili al domicilio (per esempio fornitura ausili e presidi). ART. 2 AIUTO E GOVERNO ORDINARIO DELL’ALLOGGIO, PREPARAZIONE PASTI L’aiuto per il governo e l’igiene dell’alloggio dovrà favorire l’autosufficienza dell’utente, attraverso il disbrigo delle attività inerenti la cura dell’alloggio, compresa la pulizia ordinaria e straordinaria dello stesso, fatta eccezione per i locali in comune con altri locatori, per gli infissi esterni, gli androni e i marciapiedi adiacenti all’abitazione. L’assistente domiciliare aiuterà l’anziano nella preparazione dei pasti favorendo la sua partecipazione sia nella loro preparazione, sia nel lavaggio delle stoviglie se capace, mentre vi provvederà direttamente in presenza di grave impossibilità fisica. ART. 3 IGIENE E CURA DELLA PERSONA L’assistente domiciliare provvederà all’igiene e alla cura della persona fornendo aiuto e supporto per le sue esigenze igienico-sanitarie (doccia, bagno, igiene quotidiana ed eventuale accompagnamento presso parrucchieri o centri per la cura della persona). ART. 4 SERVIZIO LAVANDERIA E STIRERIA Il servizio di lavanderia e stireria sarà organizzato ed espletato dall’ente vincitore dell’asta pubblica che garantirà il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, provvedendo al ritiro ed alla consegna della biancheria settimanalmente. 3 ART. 5 DISBRIGO PRATICHE L’assistenza domiciliare dovrà provvedere al disbrigo di commissioni e di pratiche varie accompagnando eventualmente l’anziano quando è indispensabile la sua presenza (ritiro pensione, richiesta autorizzazioni, richieste mediche,...). ART. 6 SERVIZIO SOCIALE E SOSTEGNO PSICOLOGICO Il sostegno morale e psicologico rappresenta l’elemento unificante delle diverse prestazioni e deve essere rivolto agli anziani in relazione alle loro esigenze. Il Servizio Sociale si articola nei seguenti compiti: a) il coordinamento dei servizi domiciliari; b) la supervisione professionale del personale; c) l’analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all’utenza che al territorio, la promozione e la programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali con il coinvolgimento dell’anziano stesso, della comunità nel suo insieme e della Pubblica Amministrazione; d) consulenza psico-sociale all’utenza nell’uso delle risorse (personale, ambientali, istituzionali); e) favorire la vita di relazione dell’anziano ed ogni altra iniziativa che favorisca la vita sociale e culturale, curando i rapporti con il parentado, il vicinato e con l’ambiente socio culturale in cui vive lo stesso; f) stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l’attività psico-fisica degli stessi. ART. 7 ASSISTENZA INFERMIERISTICA Il servizio infermieristico professionale provvede all’espletamento dei seguenti servizi para-sanitari ad esclusione di trattamenti diagnostici e curativi prescritti dai medici curanti degli anziani assistiti: a) prelievi capillari o venosi del sangue per analisi cliniche, iniezioni endovenose, ipodermiche, intramuscolari; b) ipodermoclisi, rettoclisi, frizioni e impacchi; c) medicazioni e bendaggi di ferite chirurgiche e accidentali, di piaghe da decubito, ustioni,…; d) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi; e) cateterismo della donna e dell’uomo; f) prelevamento dei tamponi. 4 ART. 8 RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA La terapia della riabilitazione consiste in prestazioni di massoterapia, mobilitazione attiva e passiva, rieducazione funzionale settoriale di arti e articolazioni. La terapia della riabilitazione sarà prestata da terapisti della riabilitazione. ART. 9 BENEFICIARI DEL SERVIZIO Possono beneficiare dell’assistenza gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni se donne e 60 anni se uomini, che risiedono a Villabate da almeno un anno, che non siano autosufficienti o che siano parzialmente autosufficienti e non adeguatamente sostenuti dal contesto familiare e/o parentale. ART. 10 PRIORITA’ NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO La graduatoria dei beneficiari del Servizio ADI è stilata con i criteri di priorità di seguito riportati: a) anziani non autosufficienti; b) anziani parzialmente autosufficienti e a grave rischio di perdita di autosufficienza; c) anziani soli, senza figli; d) coppia di anziani senza figli; e) coppia di anziani con figli inabili; f) coppia di anziani con figli residenti in altro Comune. Nell’ambito delle superiori tipologie, nell’erogazione del servizio, si dovrà inoltre tenere conto delle seguenti priorità: - precedenza per età, e a parità, precedenza per reddito. ART. 11 PROCEDURE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO Gli interventi di ADI verranno effettuati su richiesta degli interessati. La domanda sottoscritta dal richiedente va indirizzata al Comune e deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e residenza del richiedente e dei componenti la famiglia; b) numero di figli non conviventi e relativa residenza anagrafica; c) occupazione o condizioni del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; d) redditi di qualsiasi specie di cui il richiedente o i familiari conviventi e non siano provvisti, compresi contributi o sussidi corrisposti da altri Enti. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati: 1) idonea documentazione dei redditi dichiarati; 5 2) stato di famiglia e/o autocertificazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 3) certificato medico del richiedente rilasciato dal medico specialista della AUSL n.6 dal quale si evinca il grado di inabilità dell’anziano. ART. 12 GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO Le domande per l’ammissione all’ADI devono essere presentate al Comune entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. La presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente Regolamento comporterà l’esclusione dal Servizio. L’inserimento in graduatoria è disposto dai competenti uffici, tenuto conto delle norme contenute nel presente regolamento e della valutazione sociale delle istanze a cura del Servizio Sociale Comunale. ART. 13 DIMISSIONE DAL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’ANZIANO 1. Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento nei seguenti casi: 1) su richiesta scritta dell’utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell’interessato; 2) su decisione dell’Amministrazione per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l’ammissione; 3) su decisione dell’Amministrazione in caso di protratta mancata contribuzione al costo del servizio; 4) per carenza di fondi, nel caso che i finanziamenti dovuti per legge non siano sufficienti a coprire tutto il costo del servizio. 2. L’anziano titolare del servizio ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’Ente gestore e all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, eventuali temporanei trasferimenti in altra sede o l’arrivo di un congiunto non residente. ART. 14 CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO La contribuzione da parte dell’utente al costo del servizio è determinata dalla normativa regionale di cui al Decreto Presidenziale 19.06.2000 “Approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla Legge 9 maggio 1986 n.22”, e al Decreto Regionale 15.04.2003 “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione” e successive modificazioni e integrazioni. 6 ART. 15 VERIFICA PERIODICA L’Ufficio Servizi Sociali Comunale ha l’obbligo di verificare periodicamente, se permangono i criteri che hanno dato luogo alla concessione del Servizio all’anziano. In assenza anche di uno solo di questi, la concessione sarà revocata d’ufficio ed assegnata secondo scorrimento della graduatoria. ART. 16 CONVENZIONAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 1. Alla concessione dell’ADI l’Amministrazione Comunale provvederà a mezzo di convenzione con Enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni debitamente iscritti all’albo regionale (ai sensi dell’art.26,legge reg. n.22/86), da reperire a mezzo gara con asta pubblica ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 17.03.1995 e, tenuto conto anche della normativa di cui all’art. 32 della L.R. n. 7/2002. 2.La Convenzione deve avere i requisiti previsti dalle leggi regionali n. 87/81, 14/86, 22/86 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L’Ente aggiudicatario deve avvalersi dei seguenti operatori: - Assistente sociale - Assistente domiciliare - Infermiere Professionale - Terapista della Riabilitazione - Ausiliare ART. 17 CONVENZIONAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TIPO SANITARIO Per supportare l’ADI a Media e Alta Intensità delle prestazioni di tipo sanitario, in riferimento a: assistenza medico-specialistica; assistenza infermieristica; assistenza riabilitativa; altre forme assistenziali sanitarie erogabili al domicilio (per es. fornitura ausili e presidi), deve essere stipulata apposita convenzione con la locale Azienda Sanitaria (AUSL) n. 6, Distretto Sanitario n. 14, ai sensi della normativa vigente in materia. 7