regolamento del servizio assistenza domiciliare integrata

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regolamento del servizio assistenza domiciliare integrata
COMUNE DI VILLABATE
PROV. DI PALERMO
ALLEGATO “
” ALLA DELIBERA COMMISSARIALE N.
DEL
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (ADI) AGLI ANZIANI
(Legge 9.5.1986 n.22; Decreto Presidenziale Regionale 29.6.1988; Legge
8.11.2000 n.328; Decreto Presidenziale Regionale 4.11.2002; Decreto
Presidenziale Regionale 19.6.2000; Decreto Assessoriale Regionale n.867
del 15.4.2003 e successive modificazioni e integrazioni.)
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) AGLI ANZIANI
ART. 1
ASSISTENZA DOMICILIARE
Per Assistenza Domiciliare Integrata si intende il complesso delle prestazioni socio-assistenziali
e igienico-sanitarie volte a mantenere l’utente anziano nel proprio contesto ambientale,
favorendone l’autonomia personale.
Allo scopo di evitare l’isolamento e l’emarginazione, l’assistenza domiciliare assicurerà una rete
di servizi, tra loro integrati, che impegneranno operatori diversi; lo scopo fondamentale del
servizio è potenziare e formalizzare la rete dei servizi volti a sostenere l’anziano all’interno del
proprio domicilio.
Obiettivi operativi:
• potenziare e mantenere le residue capacità di autonomia dell’anziano;
• sostenere la famiglia nei compiti di cura;
• evitare ricoveri impropri e l’istituzionalizzazione;
• attuare la continuità assistenziale ospedale-territorio e favorire le dimissioni
ospedaliere;
• monitorare le situazioni problematiche e di disagio;
• assistere i malati terminali, cioè quelli in condizioni tali da non essere possibile
l’assistenza ambulatoriale o il day hospital e quando con il ricovero si avrebbe
solo la sorveglianza del malato e non la terapia;
• assistere quei pazienti che rifiutano il ricovero ospedaliero chiedendo di vivere
gli ultimi giorni tra le proprie cose ed affetti;
• ridurre i tempi di degenza ospedaliera alternando il ricovero ospedaliero con
quello domiciliare in modo da utilizzare l’ospedale come Centro di Diagnosi
evitando le lungo degenze.
L’assistenza Domiciliare Integrata (ADI) pertanto si suddivide in Assistenza Domiciliare
Integrata a Bassa, Media ed Alta Intensità.
L’ADI a Bassa Intensità Assistenziale (SAD) è rivolta ad anziani che a causa delle loro
condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in
grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente. Trattasi di anziani
affetti da patologie croniche stabilizzate, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che
necessitano di prestazioni prevalentemente socio assistenziali, integrate, secondo la necessità.
Essa eroga le seguenti prestazioni:
• aiuto e governo ordinario dell’alloggio e preparazione pasti;
• igiene e cura della persona;
• servizio lavanderia e stireria;
• disbrigo pratiche;
• servizio sociale e sostegno psicologico;
• assistenza infermieristica;
• riabilitazione psicomotoria.
L’ADI a Media Intensità Assistenziale, è rivolta a pazienti multiproblematici affetti da
patologie riacutizzate o croniche severe.
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L’ADI ad Alta Intensità Assistenziale, è rivolta a pazienti inguaribili in fase terminale che
non rispondono a trattamenti specifici e a pazienti critici e speciali (es. in coma, ventilazione
assistita, ictus in fase acuta con complicanze). Entrambe, Media e Alta Intensità Assistenziale,
consistono nella presa in carico globale del soggetto in un intervento sanitario pluriprofessionale
e/o socio assistenziale, per evitare ulteriori perdite di autonomia, ricoveri impropri e migliore
qualità di vita dei pazienti presi in cura.
Per quanto riguarda le prestazioni sociali dell’ADI a Media e Alta Intensità Assistenziale, si fa
riferimento a quanto specificato sull’ADI a Bassa Intensità; invece per le prestazioni di tipo
sanitario occorre stipulare apposita convenzione con la locale Azienda Sanitaria (AUSL) n.6,
Distretto Sanitario n. 14 in riferimento a:
• Assistenza medico specialistica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza riabilitativa
Altre forme assistenziali sanitarie erogabili al domicilio (per esempio fornitura ausili e presidi).
ART. 2
AIUTO E GOVERNO ORDINARIO DELL’ALLOGGIO,
PREPARAZIONE PASTI
L’aiuto per il governo e l’igiene dell’alloggio dovrà favorire l’autosufficienza dell’utente,
attraverso il disbrigo delle attività inerenti la cura dell’alloggio, compresa la pulizia ordinaria e
straordinaria dello stesso, fatta eccezione per i locali in comune con altri locatori, per gli infissi
esterni, gli androni e i marciapiedi adiacenti all’abitazione. L’assistente domiciliare aiuterà
l’anziano nella preparazione dei pasti favorendo la sua partecipazione sia nella loro preparazione,
sia nel lavaggio delle stoviglie se capace, mentre vi provvederà direttamente in presenza di grave
impossibilità fisica.
ART. 3
IGIENE E CURA DELLA PERSONA
L’assistente domiciliare provvederà all’igiene e alla cura della persona fornendo aiuto e supporto
per le sue esigenze igienico-sanitarie (doccia, bagno, igiene quotidiana ed eventuale
accompagnamento presso parrucchieri o centri per la cura della persona).
ART. 4
SERVIZIO LAVANDERIA E STIRERIA
Il servizio di lavanderia e stireria sarà organizzato ed espletato dall’ente vincitore dell’asta
pubblica che garantirà il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, provvedendo al ritiro ed
alla consegna della biancheria settimanalmente.
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ART. 5
DISBRIGO PRATICHE
L’assistenza domiciliare dovrà provvedere al disbrigo di commissioni e di pratiche varie
accompagnando eventualmente l’anziano quando è indispensabile la sua presenza (ritiro pensione,
richiesta autorizzazioni, richieste mediche,...).
ART. 6
SERVIZIO SOCIALE E SOSTEGNO PSICOLOGICO
Il sostegno morale e psicologico rappresenta l’elemento unificante delle diverse prestazioni e deve
essere rivolto agli anziani in relazione alle loro esigenze. Il Servizio Sociale si articola nei seguenti
compiti:
a) il coordinamento dei servizi domiciliari;
b) la supervisione professionale del personale;
c) l’analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all’utenza che al territorio, la promozione e la
programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali con il coinvolgimento
dell’anziano stesso, della comunità nel suo insieme e della Pubblica Amministrazione;
d) consulenza psico-sociale all’utenza nell’uso delle risorse (personale, ambientali,
istituzionali);
e) favorire la vita di relazione dell’anziano ed ogni altra iniziativa che favorisca la vita sociale
e culturale, curando i rapporti con il parentado, il vicinato e con l’ambiente socio culturale in
cui vive lo stesso;
f) stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l’attività
psico-fisica degli stessi.
ART. 7
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Il servizio infermieristico professionale provvede all’espletamento dei seguenti servizi para-sanitari
ad esclusione di trattamenti diagnostici e curativi prescritti dai medici curanti degli anziani assistiti:
a) prelievi capillari o venosi del sangue per analisi cliniche, iniezioni endovenose,
ipodermiche, intramuscolari;
b) ipodermoclisi, rettoclisi, frizioni e impacchi;
c) medicazioni e bendaggi di ferite chirurgiche e accidentali, di piaghe da decubito, ustioni,…;
d) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
e) cateterismo della donna e dell’uomo;
f) prelevamento dei tamponi.
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ART. 8
RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA
La terapia della riabilitazione consiste in prestazioni di massoterapia, mobilitazione attiva e
passiva, rieducazione funzionale settoriale di arti e articolazioni. La terapia della riabilitazione
sarà prestata da terapisti della riabilitazione.
ART. 9
BENEFICIARI DEL SERVIZIO
Possono beneficiare dell’assistenza gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni se
donne e 60 anni se uomini, che risiedono a Villabate da almeno un anno, che non siano
autosufficienti o che siano parzialmente autosufficienti e non adeguatamente sostenuti dal contesto
familiare e/o parentale.
ART. 10
PRIORITA’ NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La graduatoria dei beneficiari del Servizio ADI è stilata con i criteri di priorità di seguito riportati:
a) anziani non autosufficienti;
b) anziani parzialmente autosufficienti e a grave rischio di perdita di autosufficienza;
c) anziani soli, senza figli;
d) coppia di anziani senza figli;
e) coppia di anziani con figli inabili;
f) coppia di anziani con figli residenti in altro Comune.
Nell’ambito delle superiori tipologie, nell’erogazione del servizio, si dovrà inoltre tenere conto
delle seguenti priorità:
- precedenza per età, e a parità, precedenza per reddito.
ART. 11
PROCEDURE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Gli interventi di ADI verranno effettuati su richiesta degli interessati. La domanda sottoscritta dal
richiedente va indirizzata al Comune e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e residenza del richiedente e dei componenti la
famiglia;
b) numero di figli non conviventi e relativa residenza anagrafica;
c) occupazione o condizioni del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
d) redditi di qualsiasi specie di cui il richiedente o i familiari conviventi e non siano provvisti,
compresi contributi o sussidi corrisposti da altri Enti.
Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati:
1) idonea documentazione dei redditi dichiarati;
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2) stato di famiglia e/o autocertificazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
3) certificato medico del richiedente rilasciato dal medico specialista della AUSL n.6 dal quale
si evinca il grado di inabilità dell’anziano.
ART. 12
GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
Le domande per l’ammissione all’ADI devono essere presentate al Comune entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. La presentazione della domanda oltre i
termini previsti dal presente Regolamento comporterà l’esclusione dal Servizio.
L’inserimento in graduatoria è disposto dai competenti uffici, tenuto conto delle norme contenute
nel presente regolamento e della valutazione sociale delle istanze a cura del Servizio Sociale
Comunale.
ART. 13
DIMISSIONE DAL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’ANZIANO
1. Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento nei seguenti casi:
1) su richiesta scritta dell’utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell’interessato;
2) su decisione dell’Amministrazione per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno
determinato l’ammissione;
3) su decisione dell’Amministrazione in caso di protratta mancata contribuzione al costo del
servizio;
4) per carenza di fondi, nel caso che i finanziamenti dovuti per legge non siano sufficienti a
coprire tutto il costo del servizio.
2. L’anziano titolare del servizio ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’Ente gestore e
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, eventuali temporanei trasferimenti in altra sede o
l’arrivo di un congiunto non residente.
ART. 14
CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
La contribuzione da parte dell’utente al costo del servizio è determinata dalla normativa regionale di
cui al Decreto Presidenziale 19.06.2000 “Approvazione dei criteri unificati di valutazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla Legge 9 maggio
1986 n.22”, e al Decreto Regionale 15.04.2003 “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri
unificati di valutazione” e successive modificazioni e integrazioni.
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ART. 15
VERIFICA PERIODICA
L’Ufficio Servizi Sociali Comunale ha l’obbligo di verificare periodicamente, se permangono i
criteri che hanno dato luogo alla concessione del Servizio all’anziano.
In assenza anche di uno solo di questi, la concessione sarà revocata d’ufficio ed assegnata secondo
scorrimento della graduatoria.
ART. 16
CONVENZIONAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
1. Alla concessione dell’ADI l’Amministrazione Comunale provvederà a mezzo di
convenzione con Enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni
debitamente iscritti all’albo regionale (ai sensi dell’art.26,legge reg. n.22/86), da reperire a
mezzo gara con asta pubblica ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 157 del 17.03.1995 e, tenuto conto anche della normativa di cui all’art. 32
della L.R. n. 7/2002.
2.La Convenzione deve avere i requisiti previsti dalle leggi regionali n. 87/81, 14/86, 22/86 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’Ente aggiudicatario deve avvalersi dei seguenti operatori:
- Assistente sociale
- Assistente domiciliare
- Infermiere Professionale
- Terapista della Riabilitazione
- Ausiliare
ART. 17
CONVENZIONAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TIPO SANITARIO
Per supportare l’ADI a Media e Alta Intensità delle prestazioni di tipo sanitario, in riferimento a:
assistenza medico-specialistica;
assistenza infermieristica;
assistenza riabilitativa;
altre forme assistenziali sanitarie erogabili al domicilio (per es. fornitura ausili e presidi), deve
essere stipulata apposita convenzione con la locale Azienda Sanitaria (AUSL) n. 6, Distretto
Sanitario n. 14, ai sensi della normativa vigente in materia.
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