Legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, de

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Legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, de
CIRCOLARE n. 54 del 7 giugno 2016
Prot. n. 991 EB/bf
OGGETTO: Legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del sevizio civile universale
La legge delega per la riforma del Terzo settore approvata in via definitiva
La legge in oggetto, definitivamente approvata dal Parlamento il 25 maggio u.s. ed in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’art. 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici
mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo
settore, definito, dalla norma medesima, quale complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione al principio di
sussidiarietà ed in coerenza con i propri atti costitutivi o statuti, promuovono e realizzano attività di
interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio
di beni e servizi.
Il successivo comma 2 dispone che, con i menzionati decreti, da adottare in coerenza con la
normativa dell’Unione europea ed in conformità ai principi e ai criteri direttivi appresso indicati, si dovrà
provvedere:
a) alla revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato
senza scopo di lucro, riconosciute o meno come persona giuridica, di cui al libro primo, titolo II del
codice civile;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative
agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria ad essi applicabile, mediante la redazione
di un apposito codice del Terzo settore;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
L’art. 2 detta principi e i criteri direttivi generali da osservare nell’adozione di tutti i decreti delegati
previsti dall’art. 1, mentre l’art. 3 elenca i principi e criteri direttivi specificamente riferibili all’adozione del
decreto legislativo di revisione del titolo II del libro primo del codice civile, secondo la previsione dell’art. 1,
comma 2 lettera a), innanzi citato.
L’art. 4 individua i principi e criteri direttivi da osservare nell’adozione dei decreti delegati di cui
all’art. 1 comma 2, lettera b), volti al riordino e revisione della disciplina vigente del Terzo settore e alla
redazione di un codice per la raccolta ed il coordinamento delle relative disposizioni.
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Tra essi vale citare:
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l’individuazione dell’attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo
settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie, costituisce requisito per l’accesso
alle agevolazioni previste dalla normativa, attività che sono, peraltro, soggette a verifiche periodiche;
la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo dei ripetuti enti,
ispirate a principi di democrazia, eguaglianza e partecipazione degli associati, nonché l’individuazione
di principi di efficacia, efficienza, trasparenza e di economicità della gestione degli enti stessi, dettando
a tal proposito una serie di divieti in vincoli, molti dei quali, peraltro, già presenti nelle vigenti
disposizioni per l’ammissione di talune categorie di enti associativi ai regimi fiscali agevolati (vale
richiamare in proposito l’art. 148, comma 8, del TUIR e l’art. 4, comma 7, del DPR n. 633/1972 IVA).
Le disposizioni recate dall’art. 5 sono funzionali al riordino e alla revisione organica della vigente
disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso.
L’art. 6 stabilisce i principi e criteri direttivi dei decreti legislativi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. c)
finalizzati al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale dettata dal d. lgs 24 marzo
2006, n. 155, individuata quale organizzazione privata che, per svolgere attività di impresa con finalità
solidaristiche e di utilità sociale nei settori stabiliti con i detti decreti e per destinare i propri utili
prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, rientra nel complesso degli enti del Terzo settore.
Trattasi, quindi, di soggetti caratterizzati da un maggiore orientamento al mercato, atteso che
svolgono una normale attività imprenditoriale.
L’art. 7 individua i soggetti investiti delle funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo pubblico
sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all’art. 6, indicando tra essi anche l’Agenzia
delle entrate. La norma rinvia poi ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati, la definizione
dei termini e delle modalità per il concreto esercizio delle funzioni predette.
Sul punto, sotto il profilo squisitamente fiscale, occorre notare che l’Amministrazione finanziaria anche a seguito delle denunce in più occasioni formulate dalla FIPE – è a conoscenza sia dell’illegittimo e
indiscriminato utilizzo delle agevolazioni tributarie riconosciute in favore del Terzo settore da parte di
pseudo enti associativi, operanti, con modalità autenticamente commerciali, soprattutto nel comparto
delle somministrazioni di alimenti e bevande e dell’intrattenimento, sia delle dimensioni di tutto rilievo
assunte dal fenomeno.
Ciò ha determinato l’adozione di norme volte al potenziamento dell’azione di controllo,
consentendosi l’accesso dei funzionari tributari ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS
senza l’autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 18, comma 22, del DL n. 16/2012 convertito
dalla legge n. 44/2012, integrativo dell’art. 52, 1° comma, del DPR n. 633/1972).
Da ultimo, poi l’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 16/E del 28 aprile 2016, nell’indicare
ai propri uffici territoriali gli indirizzi operativi per l’anno 2016 diretti alla prevenzione e contrasto
all’evasione, ha puntualizzato quanto segue:
“Con riferimento al “Terzo settore” è necessario che l’analisi del rischio in materia sia eseguita con
la massima cura, utilizzando anche gli specifici applicativi disponibili, in modo da ottenere una selezione
mirata ad individuare i soggetti che apparentemente si presentano come “non profit”, ma in realtà
svolgono vere e proprie attività lucrative in settori tipicamente commerciali, come la somministrazione di
alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi, l’intrattenimento e lo spettacolo, ecc.”
L’art. 8 fissa i principi e criteri direttivi per il decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera d),
con il quale dovrà procedersi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile universale.
L’art. 9, in tema di misure fiscali di sostegno economico, prevede che i decreti delegati richiamati
nell’art. 1 devono procedere alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economia in favore degli
enti del Terzo settore, nonché al riordino e all’armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
A tal riguardo la detta norma stabilisce i relativi principi e criteri direttivi. Tra questi, si indicano, qui
appresso, quelli di maggior rilievo in ambito fiscale:
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revisione della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse
generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime di tassazione agevolato che tenga conto
delle finalità solidaristiche e di utilità sociale perseguite dallo stesso, del divieto di ripartizione,
anche in forma indiretta, degli utili e dell’impatto sociale delle attività da esso svolte (in proposito
giova sottolineare che la definizione di ente non commerciale è attualmente fornita dall’art. 143,
comma 1, del TUIR e con il richiamo al precedente articolo 73, comma 1, lett. c), mentre il divieto
posto alla ripartizione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione è oggi regolata dall’art.
148, comma 8, del menzionato TUIR e dall’art. 4, comma 7, lett. a) del DPR numero 633/1972,
concernente l’IVA);
razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore, sulla
base di parametri oggettivi da individuare con i decreti delegati;
revisione della disciplina riguardante le ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione
delle attività istituzionali di quelle connesse.
L’art. 10 istituisce la Fondazione Italia Sociale, avente lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di
risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte
di enti del Terzo settore, mentre l’art. 11 reca disposizioni in ordine alle autorizzazioni di spesa. L’art. 12,
infine, fa obbligo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere al Parlamento, entro il 30
giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del
Terzo settore.
Le norme recate dalla legge in oggetto costituiscono indubbiamente una concreta risposta ufficiale
alle denunce in tutte le sedi presentate dalla FIPE sull’utilizzo indiscriminato, specie da parte di pseudo enti
associativi, dei meccanismi delle agevolazioni fiscali esistenti per il Terzo settore, al solo scopo di svolgere
attività economiche in diretta e illecita concorrenza, soprattutto nel comparto dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande e dell’intrattenimento.
Le su riportate norme sono, inoltre, il frutto delle altre iniziative intraprese e azioni svolte in questi
ultimi anni dalla Federazione con analogo scopo.
Tra queste sembra utile ricordare:
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la diffusione data alla decisione della Comunità Europea del 19 dicembre 2012, la quale ha
riconosciuto che l’esenzione dall’ICI per i beni immobili ecclesiastici configura un aiuto di Stato e le
cui motivazioni lasciano ricomprendere tra tali forme illegali di sostegno economico alcune
componenti del regime fiscale vigente degli enti non commerciali;
la tavola rotonda “Stessi diritti stessi doveri” organizzata da FIPE nell’anno 2014;
la consultazione pubblica in ambito associativo, aperta da FIPE il 20 maggio 2014, sulle “Linee guida
per una riforma del Terzo settore” elaborate dal Governo;
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Le considerazioni di FIPE sulle “Linee guida per una riforma del Terzo settore”, inviate al Governo, il
10 giugno 2014, con annesso un elaborato sulla vigente disciplina degli enti non commerciali, con
particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento;
l’audizione di FIPE avvenuta il 18 novembre 2014 presso la Commissione affari sociali della Camera
dei Deputati, in merito al disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” e le considerazioni esposte al
riguardo in quella sede dalla Federazione.
Va, infine, osservato che la legge di delega in trattazione rappresenta un elemento fondamentale
per il riordino della disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio in favore del Terzo
settore, ma certamente non conclusivo.
Sarà, invero, l’adozione dei provvedimenti attuativi a definire la puntuale portata delle innovazioni
da apportare al regime vigente, nel rispetto ed in coerenza con la normativa dell’Unione europea in
conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla legge predetta.
Sarà, quindi, cura della FIPE seguire l’iter formativo dei decreti delegati, onde assicurare il rispetto
dei vincoli appena descritti.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore
Circolari correlate
Circolare FIPE n. 76/2014
Circolare FIPE n. 94/2014
Circolare FIPE n. 106/2014
Circolare FIPE n. 138/2014
Collegamenti esterni
Parole chiave
Terzo settore; abusivismo;
impresa sociale