MARCHI, DISEGNI E MODELLI

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MARCHI, DISEGNI E MODELLI
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Divisione Opposizione
B280
DECISIONE
del 04/05/2009
CHE STATUISCE IN MERITO ALL’OPPOSIZIONE N. B 1 127 341
Opponente:
Prada SA
23, rue Aldringen
1118 Luxembourg
Lussemburgo
Rappresentante:
Jacobacci & Partners S.P.A.
PO Box 321
Torino Centre
10121 Torino
Italia
Marchi anteriori:
contro
Richiedente:
Made srl
Via L. da Vinci
5/1
35020 Vigorovea di S. Angelo di Piove di Sacco
(PD)
Italia
Rappresentante:
Ufficio Veneto Brevetti
Via Sorio
116
35141 Padova
Italia
Marchio contro cui viene
proposta opposizione:
I.
FATTI E PROCEDIMENTO
Decisione sull’Opposizione No B 1 127 341
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Il 30/06/2006 la richiedente depositava la domanda di registrazione n. 5 173 802
relativa all’espressione “paolaPrata” riportato nella prima pagina per prodotti rientranti
nelle classi 18, 24 e 25.
L'opposizione è rivolta contro tutti i prodotti indicati nel marchio contro cui viene
proposta opposizione
L'opposizione si fonda, fra l'altro, sulla registrazione internazionale n. 650 695 del
marchio riportato nella prima pagina, registrato il 15/12/1995 per prodotti appartenenti
alle classi 18, 24 e 25. Questa registrazione produce effetti nella Repubblica Ceca, in
Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Slovacchia, Bulgaria and Romania. Il marchio gode di notorietà per i prodotti
delle classi 18 e 25 in Italia, Germania e Francia.
L’opposizione si basa sui prodotti innanzi citati e si rivolge contro tutti i prodotti indicati
nella domanda di registrazione contestata.
I motivi dell'opposizione sono quelli enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 8, paragrafo 5) del Regolamento sul marchio comunitario (RMC).
L’opponente sostiene l’esistenza di un rischio di confusione a causa della parziale
identità dei marchi e dell’identità dei prodotti. Inoltre egli sostiene che la locuzione
“paolaPrata, adottata nel segno contestato, intende ragionevolmente richiamare il
marchio anteriore dell’opponente. L’alterazione ortografica (operata dalla sostituzione
della lettera D con la lettera T) nell’espressione in questione appare sospetta gli occhi
dell’opponente, dal momento che il proprio marchio PRADA è un segno forte e
rinomato. L’opponente dichiara che i marchi PRADA su cui si fonda la presente
opposizione sono marchi notori e di alta rinomanza tanto in Italia quanto a livello
comunitario e mondiale, in relazione ad una pluralità di prodotti e servizi, ivi compresi i
prodotti oggetto della domanda di marchio contestata. Di conseguenza, l’uso e la
registrazione del marchio contestato trarrebbero indebitamente vantaggio dalla
notorietà e dal carattere distintivo dei propri marchi anteriori e recherebbero grave
pregiudizio agli stessi.
Nelle sue osservazioni in risposta, la richiedente contesta integralmente i motivi dedotti
dall’opponente. In particolare, la richiedente sostiene che i segni sono sufficientemente
diversi così da non comportare alcun rischio di confusione. Inoltre, per quanto attiene al
motivo di cui all’articolo 8(5) RMC, la richiedente, pur ammettendo che il marchio
dell’opponente è un marchio “celebre”, essa tuttavia afferma che l’opponente non ha
provato in alcun modo il pregiudizio al carattere distintivo e/o alla rinomanza dei marchi
anteriori e l’indebito vantaggio che la richiedente potrebbe trarre dall’uso del segno
contestato.
Decisione sull’Opposizione No B 1 127 341
II.
DECISIONE
1.
SUL RISCHIO DI CONFUSIONE
a)
Comparazione dei prodotti
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Per valutare la somiglianza tra i prodotti in questione, si deve tener conto di tutti i fattori
pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono,
in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro
concorrenzialità o complementarità [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre
1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Racc. pag.
I-5507 (GU UAMI n. 12/98, pag. 1419), punto 23].
Tra gli ulteriori fattori vi sono la finalità d’uso dei prodotti, il fatto che possano
presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra
loro economicamente collegate, nonché i loro canali di distribuzione e i punti vendita.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
•
Borse, borse a mano, borsette a mano, valigie, portafogli, portamonete, porta
documenti, bauli, pelli, articoli in pelle, cuoio ed articoli in cuoio; imitazioni di
pelle e di cuoio e prodotti in queste materie (non comprese in altre classi),
ombrelloni, ombrelloni da spiaggia, ombrelli, bastoni da passeggio; finimenti per
animali o altri articoli di selleria in classe 18;
•
Prodotti in materie tessili non compresi in altre classi, in particolare broccato,
teletta, tessuti in cotone, damasco, Lenzuola lavorate, tessuti di lino, flanella,
jersey, tessuti in iuta, tessuti in rayonne, seta, futaine, crepe, taffetas, tulle,
velluto, stoffa in lana, zefir, tessuto in gomma, chiffons, tessuti in imitazione di
pelle di animali, tessuti in fibra di vetro ad uso tessile, articoli in materie tessili e
non comprese in altre classi, tende e materie per finestre, tessuti per tinture
murali e per mobili, bandiere (non in carta), coperte da letto, lenzuola,
copriletto, copriletto in carta, custodie di cuscini, tovaglie, coperte e tappeti da
tavola, biancheria da casa, asciugamani in materie tessili, guanti da bagno,
asciugamani da bagno (ad esclusione del vestiario), fazzoletti in materie tessili,
tessuti per le calzature in classe 24:
•
Abbigliamento per uomo, donna e bambino, compresi vestiti in pelle, camicie,
camicette, gonne, tailleurs, giacche, pantaloni, pantaloncini, biancheria, maglie,
pigiami, calzini, biancheria in maglia, corsetti, porta giarrettiere, mutande, tute,
cappelli, foulard, cravatte, impermeabili, cappotti, mantelli, costumi da bagno,
tute da sport, giacconi, pantaloni da sci, cinture, pellicce, sciarpe, guanti
(vestiario), camicie da notte, scarpe, comprese le pantofole, scarpe da sport,
stivali in classe 25.
I prodotti contestati sono i seguenti:
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•
Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi;
pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio;
fruste e articoli di selleria in classe 18
•
Teli mare, asciugamani, coperte, coprimaterassi, lenzuola, federe, tovaglie in
classe 24;
•
Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria in classe 25.
I prodotti sono identici perché appaiono indicati in termini identici nella registrazione
anteriore dell’opponente.
b)
Comparazione dei segni
I marchi in questione sono i seguenti:
Marchio anteriore
Marchio contro cui viene proposta
opposizione
Il territorio di riferimento è la Repubblica Ceca, la Germania, Spagna, Francia, Italia,
Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria and
Romania.
Sotto il profilo visivo, i segni presentano somiglianze visive del tutto trascurabili. I
marchi differiscono invece sia con riguardo ai caratteri utilizzati che la loro lunghezza.
Infatti, il numero delle lettere che li compone è di 5 lettere per marchio anteriore mentre
la domanda di marchio ne contiene il doppio. I caratteri tipografici sono affatto diversi
mentre piuttosto inusuale é l’uso del maiuscolo e del minuscolo nella domanda di
marchio e soprattutto l’uso del grassetto nella domanda di marchio, utilizzato per far
risaltare le lettere centrali “olaPra” piuttosto che, ad esempio, la sola maiuscola P della
parola Prata.
Alla luce di quanto precede, l'Ufficio ritiene che vi sia solamente un grado trascurabile
di somiglianza visiva.
Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nella sola sillaba "PRA" mentre vi é una
chiara somiglianza dell’ultima sillaba della domanda TA con quella corrispondente DA
del marchio anteriore. Da un punto di vista unicamente fonetico, vi è quindi una
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similitudine nella misura in cui le lettere di questi segni sono, ad eccezione della lettera
mediana T o D, identiche ed appaiono nel medesimo ordine. Inoltre, l'accento cade su
una sillaba identica (PRÁ). Di conseguenza, il ritmo e l'intonazione sono
moderatamente simili. Peraltro i segni si differenziano per l’ovvia differenza costituita
dalla parola “Paola” all’inizio della domanda.
Alla luce di quanto precede, e soprattutto del fatto che le coincidenze e somiglianze
sono riscontrate nel ritmo e nell'intonazione di una parte quantitativamente rilevante del
segno, l'Ufficio ritiene che esista un livello medio di somiglianza fonetica.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato apparente in
nessuna delle lingue dei Paesi di riferimento. Pertanto, il confronto concettuale non
influenza la valutazione della somiglianza dei segni.
c. L’asserito elevato carattere distintivo del marchio anteriore –
A parere dell'opponente, il marchio anteriore ha notorietà ed ha un elevato carattere
distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che n’è stato fatto ha un elevato
livello di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento in Germania, in Italia, in
Francia, per prodotti delle classi 18 e 25. Tale rivendicazione deve essere
adeguatamente ponderata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un
fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di
confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il
carattere distintivo del marchio anteriore [v. sentenza della Corte di giustizia 11
novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport, Racc.
pag. I-6191 (GU UAMI n. 1/98, pag. 91), punto 24], e pertanto i marchi che hanno un
elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul
mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è
inferiore [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon
Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Racc. pag. I-5507 (GU UAMI n. 12/98,
pag. 1419), punto 18].
Nell'esaminare la portata dell’elevato carattere distintivo/della notorietà del marchio, si
devono prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in
particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e
la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per
promuoverlo [v. sentenza della Corte di giustizia 14 settembre 1999, causa C-375/97,
General Motors Corporation/Yplon SA ("Chevy"), Racc. pag. I-5421, punto 27].
L'opponente ha presentato le prove seguenti:
L’opponente rivendica la rinomanza dei propri marchi anteriori PRADA in Italia, Francia
e Germania riguardo ai prodotti rientranti nelle classi 18 e 25.
Al fine di provare la rinomanza dei propri marchi, l’opponente ha presentato una vasta
mole di materiale documentario ed, in particolare la seguente documentazione:
(i)
Informazioni riguardanti il fatturato totale del Gruppo.
(ii)
Estratti dai siti Internet contenenti immagini di cataloghi, comunicazioni,
pubblicità e sponsorizzazioni sportive.
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(iii)
Spese di comunicazione e sponsorizzazione (suddivise per:
sponsorizzazioni / pubblicità / spese promozionali / costi per cataloghi / fiere
e manifestazioni / consulenze commerciali).
(iv)
Una estesa rassegna stampa e copie di immagini pubblicitarie tratte da
rassegne stampa italiane ed estere aventi ad oggetto i marchi
dell’opponente e copie di pubblicità su testate italiane ed estere,
riproduzioni di immagini e pubblicità relative a sponsorizzazioni
(v)
Dati relativi agli investimenti in marketing, sponsorizzazioni e media
(vi)
Dati relativi ai fatturati aggregati.
L’Ufficio ritiene che il materiale documentale prodotto dall’opponente, considerato nel
suo complesso, sia assolutamente sufficiente a provare la rinomanza dei marchi
anteriori PRADA nel territorio dell’Unione Europea come peraltro ammesso dalla
richiedente stessa. Tale notorietà è tuttavia limitata ad articoli rientranti nelle classi 18
e 25.
Più specificamente, la documentazione in atti permette di apprezzare l’intensità,
l’ambito geografico, l’ultradecennale durata dell’uso dei marchi de quibus nonché gli
ingenti investimenti pubblicitari realizzati in relazione ai medesimi. I documenti
contengono materiale pubblicitario e relativo a rassegne stampa non solo a livello
italiano, ma anche estero. Inoltre, l’intensa attività di sponsorizzazione è un ulteriore
fattore che depone a favore della notorietà dei segni dell’opponente.
Come già indicato, la documentazione apportata vale a provare la rinomanza dei
marchi anteriori (e dunque un elevato grado di distintività dei medesimi) unicamente in
relazione ai prodotti rientranti nelle classi 18 e 25.
Alla luce di quanto precede, l'Ufficio conclude che il marchio anteriore ha acquisito un
elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto nel mercato.
d)
Valutazione globale
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella determinazione della
sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto
mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali.
Tale valutazione globale "deve fondarsi (…) sull'impressione complessiva prodotta dai
marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi
medesimi" [v. sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl
BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport (‘Sabèl), Racc. pag. I-6191 (GU UAMI n. 1/98, pag.
91), punti 22 e segg.].
Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione
tutti i fattori pertinenti del caso di specie. La valutazione globale del rischio di
confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione,
e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati.
Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere
compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Inoltre, il
rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del
marchio anteriore. I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente
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o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai
marchi il cui carattere distintivo è inferiore [v. sentenza della Corte di giustizia 29
settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro Goldwyn Mayer Inc.
(‘Canon’), Racc. pag. I-5507 (GU UAMI n. 12/98, pag. 1419), punti 17 e segg.].
Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria
di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo
raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve
fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.
Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui
trattasi [v. sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV (‘Lloyd’), (GU UAMI n. 2/1999, pag.
1585), punto 26).
I prodotti sono stati ritenuti identici e sono destinati al grande pubblico in senso lato.
Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore, l'opponente ha
rivendicato per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso
intensivo o della notorietà.
Al riguardo va osservato che, come indicato in precedenza nella presente decisione,
l'opponente ha presentato prove e dimostrato che il marchio anteriore ha un carattere
distintivo molto elevato (la richiedente ammette addirittura che si possa parlare in
questo caso di marchio “celebre”) come conseguenza del suo uso di lunga data e
elevato livello di notorietà.
Nella fattispecie, si deve costatare che il marchio richiesto è costituito da un unico
termine. Da un punto di vista strettamente visivo, l’inusuale fusione del nome proprio
«Paola» e della parola “PRATA” in una sola parola dà luogo ad un tutto indivisibile che
i consumatori memorizzeranno come tale. Si ricordi, al riguardo, che il consumatore
medio percepisce il marchio come un tutt’uno, senza effettuare un esame dei singoli
elementi.
D’altra parte, non é possibile sottovalutare il fatto che la percezione del consumatore
non si esaurisce nel solo aspetto visivo ma si tratta di un fenomeno complesso in cui
interagiscono elementi visivi, fonetici e concettuali e solo dall’esame delle loro relazioni
reciproche si può ricostruire la percezione del pubblico di riferimento. Infatti, nel
presente caso, nonostante l’apparente carattere unitario della domanda di marchio, il
consumatore di riferimento (in particolare se Italiano o Tedesco o Francese) rileverà
facilmente l’esistenza delle due parole “paola” e “Prata” che compongono la domanda
di marchio. Infatti, se sul piano visivo i consumatori non possono distinguere tra gli
elementi “paola” e “Prata” se non solo dopo uno sforzo d’analisi successiva solamente
all’apprensione concettuale del segno, questo non accade sul piano foneticoconcettuale. Ciò é del tutto evidente soprattutto in paesi come l’Italia, Francia e
Germania dove il nome di persona Paola é largamente diffuso. É quindi probabile che il
consumatore sia quindi portato ad estrapolare il nome proprio “paola” dal resto ed
interpretare “Prata” come un cognome.
Poiché, in generale, va riconosciuto al cognome un maggior carattere distintivo che al
nome di persona, soprattutto quando questo é piuttosto diffuso (vedi Sentenza del 1
marzo 2005, Causa T-185/03, Vincenzo Fusco / UAMI, (ENZO FUSCO/ANTONIO
FUSCO), Racc. II-715.), é necessario concludere che l’attenzione del consumatore di
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riferimento si porti su quest’elemento della domanda di marchio in quanto elemento
maggiormente distintivo della domanda. Infatti, poco vale la circostanza che la
domanda sia caratterizzata da un’unica parola per escludere la possibilità che il
consumatore possa percepire il segno come sostanzialmente costituito da due
elementi autonomi e diversi. Benché l’immagine mentale d’unitarietà visiva che il
consumatore possa serbare in mente possa servire a differenziare iI segni, tuttavia non
si può sottovalutare che il consumatore ricollega al ricordo visivo un’immagine sonora
ed una qualità concettuale del segno contrastanti con l’impressione visiva che,
comunque, nel ricordo, può essere alquanto vaga.
Inoltre, come rilevato in precedenza, se esistono rilevanti differenze visive e fonetiche
tra I segni, tuttavia tali differenze insistono su elementi di secondaria importanza
rispetto all’elemento distintivo della domanda, cioé la parola PRATA che, per le ragioni
appena accennate, l’Ufficio ritiene di separare non arbitrariamente dal insieme del
segno oggetto della domanda di registrazione.
Infatti è doveroso constatare che, da un punto di vista unicamente fonetico, una
confusione può facilmente prodursi tra i segni PRATA e PRADA, nella misura in cui le
lettere di questi segni sono, ad eccezione della lettera mediana T o D, identiche ed
appaiono nel medesimo ordine. Infatti, se si comparano le parole PRA-DA e PRA-TA si
deve concludere che vi sia una sostanziale somiglianza fonetica. Ciò é ancora più vero
in quei paesi in cui la differenza fonetica tra le due consonanti dentali D e T tende a
stemperarsi. In questo modo il pubblico rilevante al quale verrebbe inviato un
messaggio orale in vista dell’acquisto del prodotto dell’opponente potrebbe essere
indotto a confonderlo con un prodotto del richiedente e viceversa. Infatti, non si può
escludere che una sola similitudine fonetica possa creare un rischio di confusione (Vedi
Sentenza del 7 novembre 2007, Causa T-57/06, NV Marly S.A. / UAMI, (Top iX /
TOFIX), paragrafo 89, non ancora pubblicata; Sentenza del 15 gennaio 2003, Causa T99/01, Mystery drinks GmbH / UAMI (MYSTERY/Mixery), Racc.II-43, paragrafi 42 e 61;
Sentenza del 3 marzo 2004, Causa T-355/02, Mülhens GmbH & Co. KG / UAMI,
(ZIRH/SIR), Racc. II-791, paragrafo 47).
Inoltre l’esame concernente il rischio di confusione condotto dall’Ufficio è un esame
“prospettico” o ipotetico, cioè non si limita alle modalità di commercializzazione correnti
e più comuni di un certo prodotto ma deve considerare la libertà del titolare del segno
anteriore di poter commercializzare e pubblicizzare il suo prodotto secondo le più
ampie modalità. Ed in ciò consiste anche il valore “essenziale” del diritto del titolare del
marchio (vedi sentenza TOFIX, paragrafo 93).
Nel caso di specie, trattandosi di prodotti d’abbigliamento ma anche prodotti per la
casa, la pubblicità avviene sia in forma visiva su giornali e riviste ma anche per via
radiofonica o per passa parola.
Pertanto, data la ragionevole possibilità di una percezione distinta e autonoma della
parola PRATA all’interno della domanda di marchio da parte del consumatore di
riferimento, il suo carattere distintivo autonomo, nonché le sue ovvie affinità fonetiche
con il marchio anteriore, é possibile che data la grande notorietà del marchio anteriore,
il consumatore possa ragionevolmente creare un’associazione tra i segni che determini
un rischio di confusione il quale comprende il rischio d’associazione.
Si ritiene che le differenze visive/fonetiche fra i segni non siano sufficienti per
controbilanciare le somiglianze visive/fonetiche dei segni.
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Poiché il diritto anteriore "No 650 695" porta all'accoglimento dell'opposizione e al
rigetto della domanda di marchio comunitario impugnata per tutti i prodotti e/o servizi
contro i quali era diretta l'opposizione, non è necessario esaminare gli altri diritti
anteriori invocati dall'opponente [v. sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre
2004, causa T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp/UAMI (MGM/M.G.M.), Racc.
pag. II-3191, punti 34–36 e 48].
Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base all'impedimento di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, non è necessario procedere all'esame degli
altri impedimenti rivendicati nell'opposizione, ovvero articolo 8 (5), RMC.
Considerato quanto precede, l'Ufficio ritiene che sussista un rischio di confusione da
parte del pubblico.
Pertanto, l'opposizione è fondata alla luce della registrazione del marchio
internazionale No 650 695 dell'opponente. Ne discende che la domanda deve essere
respinta per tutti i prodotti contestati. Poiché l'opposizione va accolta integralmente, ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMC, non è necessario esaminare gli altri motivi e i
diritti anteriori su cui era basata l'opposizione.
III. SULLE SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento
d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra
parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, le spese sostenute dall'opponente nel
corso del procedimento sono a suo carico.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) del Regolamento
di esecuzione del Regolamento sul marchio comunitario (REMC), le spese a carico
dell'opponente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base del tasso massimo
stabilito nell'articolo.
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L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
COSÌ DECIDE:
1.
L'opposizione B 1 127 341 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2.
La domanda n. 5 173 802 è respinta nella sua totalità.
3.
Le spese sono a carico del richiedente e sono fissate come segue:
Spese di rappresentanza EUR 300
Tassa di opposizione
EUR 350
_______
Importo totale
EUR 650
La Divisione Opposizione
Luca RAMPINI
Mauro BUFFOLO
Jorge NOVAIS
Ai sensi dell'articolo 58 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con
una decisione può ricorrere contro questa decisione. Ai sensi dell'articolo 59 RMC, il
ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. Il ricorso si considera presentato soltanto se la
tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere riveduto solo
mediante decisione della divisione Opposizione, su richiesta. Ai sensi della regola 94,
paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, tale richiesta dovrà essere presentata
entro un mese dalla data di notifica della determinazione delle spese e si considererà
presentata solo dietro pagamento della tassa di riesame della determinazione delle
spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, del Regolamento relativo alle tasse (RTMC)).