MILANO RISTORAZIONE S.P.A.

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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Milano Ristorazione S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CIG 661445983C
- pag. 1 -
INDICE
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
3
ART.2 DURATA DEL CONTRATTO
3
ART.3 VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
3
ART.4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO.OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
4
ART.5 REVISIONE PERIODICA DEL MARK UP
5
ART.6 PROFILI PROFESSIONALI, LIVELLI DI INQUADRAMENTO E RELATIVO COSTO
ORARIO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO
5
ART.7 MODALITA’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
6
ART.8 PERIODO DI PROVA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
6
ART.9 VESTIARIO, DPI E TESSERA DI RICONOSCIMENTO
6
ART.10 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
7
ART.11 OBBGLIHI DELLA COMMITTENTE
8
ART.12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
9
ART.13 REFERENTI DEL SERVIZIO
9
ART.14 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
9
ART.15 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
10
ART.16 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
10
ART.17 DISPOSIZIONE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE
DELL’APPALTO
11
ART.18 PENALI
11
ART.19 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO
12
ART.20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
12
ART.21 RECESSO
13
ART.22 RIFUSIONE DANNI E SPESE
13
ART.23 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE
13
ART.24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
13
ART.25 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
13
ART.26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
14
ART.27 FORO COMPETENTE
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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato reso
da un’Agenzia di Lavoro, iscritta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ex art. 4 D.lgs
276/03.
L’Agenzia di lavoro dovrà impiegare presso Milano Ristorazione S.p.A., con contratto di
somministrazione a tempo determinato, le figure professionali descritte al successivo art.6 del
presente Capitolato speciale d’appalto.
ART.2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto relativo alla presente procedura avrà durata di anni 2 (due) dalla data che verrà indicata
nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinatamente ai tempi di conclusione della
procedura di gara.
Milano Ristorazione S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto di cui sopra, per un periodo
non superiore a 12 (dodici) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'aggiudicatario, almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della
Stazione Appaltante.
Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara è fatto comunque obbligo al fornitore di
proseguire il contratto.
ART.3 VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Il valore stimato del presente appalto è pari ad € 4.032.000,00= (IVA esclusa) di cui:
€ 2.240.000,00= a base d’asta per il biennio così determinato:
 € 2.000.000,00= fabbisogno presunto di lavoro somministrato
 € 240.000,00= margine agenzia a base d’asta
€ 1.120.000,00= per eventuale proroga
€ 672.000,00= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e
dell’art. 120 R.D. 827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”).
L’importo presunto complessivo dell’appalto, come sopra indicato, è comprensivo del margine
d’agenzia a base d’asta.
Nei limiti di cui all’art. 11 del R.D. n.2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 827/1924, nel corso della
durata contrattuale l’importo potrà essere aumentato o ridotto, rispetto al valore contrattuale
determinato, entro i limiti del 20% dell’importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e
contrattuali di aggiudicazione e senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere
diverse condizioni o indennizzi.
L’importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità presuntive indicate, come ribassato
rispetto alla base d’asta, vale quale prezzo meramente indicativo e presuntivo, soggetto a variazione
sulla base delle effettive necessità di Milano Ristorazione. Le quantità indicate, sono presunte e
comunque non impegnative per Milano Ristorazione spa, potranno subire variazioni in base alle
esigenze e alle variazioni dell’organizzazione nell’ambito dei servizi.
Milano Ristorazione si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito al servizio in
oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della
prestazione, di effettuare una verifica tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta
aggiudicataria.
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Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione
fossero inferiori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della
gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.
In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire il servizio di interesse presso
la ditta convenzionata mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a
pretendere o di che rivalersi.
Milano Ristorazione S.p.A. si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in
parte le condizioni del presente contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione del servizio che
determini una rilevante riduzione, oppure il superamento, del contratto di servizio aggiudicato. In
questa ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. si impegna a comunicare con tre mesi di anticipo le
variazioni introdotte.
Al verificarsi di tale ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. non dovrà corrispondere alcun compenso e/o
indennizzo all’aggiudicatario, per la riduzione o il superamento del servizio.
Gli oneri per la sicurezza, data la natura dell’appalto, sono stimati pari a zero.
ART.4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il corrispettivo è determinato dalle ore effettivamente prestate per l’importo del costo orario offerto,
comprensivo del margine di agenzia, indicato nell’offerta economica per ogni tipologia di costo del
lavoro e di profilo professionale.
Il pagamento avverrà entro il termine di 60 GG. RICEVIMENTO FATTURA
Il pagamento è comunque subordinato all’esito favorevole di tutti gli aspetti della prestazione.
Le fatture, debitamente compilate, dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC:
[email protected]
ed
in
copia
conoscenza
all’indirizzo
mail:
[email protected]
L’aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi agli adempimenti normativi che dovessero sopraggiungere
durante l’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 4 – comma 3 – del DPR n. 207/2010, in sede di liquidazione delle fatture emesse
dall’affidatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%.
Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno riportare la mansione, il livello di inquadramento, la sede di lavoro di ciascun
lavoratore somministrato che ha prestato la propria attività nel corso del mese di fatturazione, il
relativo importo, nonché gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente
bancario) e il codice CIG.
In caso di malattia, infortuni, ore di formazione ed altre voci non inerenti la mera prestazione di
lavoro, le fatture dovranno indicare il dettaglio analitico dei costi
Alla fatture dovranno essere obbligatoriamente allegati i fogli presenza dei dipendenti somministrati.
In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) le fatture dovranno essere emesse
esclusivamente dall’azienda mandataria (Capo Gruppo).
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente
appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in
via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’aggiudicatario si impegna a comunicare
alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’aggiudicatario, il sub-aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
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propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne
dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti
dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospeso dall’Aggiudicatario; qualora
quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante
semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di Milano
Ristorazione S.p.A.
ART.5 REVISIONE PERIODICA DEL MARK UP
Le revisioni prezzo, nei termini di cui all’art. 115 del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i., potranno essere
operate solo dal secondo anno di vigenza contrattuale a seguito di istruttoria condotta da Milano
Ristorazione S.p.A., sulla base dei dati di cui all’art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso
D.Lgs. n.163/2006 smi.
Al variare delle tariffe orarie a seguito di eventuale rinnovo di CCNL il valore assoluto (espresso in
Euro) del margine di agenzia, espresso in sede di formulazione dell’offerta, resterà fisso ed invariato.
Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane
vigente il prezzo offerto in sede di gara.
ART.6 PROFILI PROFESSIONALI, LIVELLI DI INQUADRAMENTO E RELATIVO COSTO ORARIO DEL
PERSONALE SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO
I profili professionali richiesti da Milano Ristorazione S.p.A. saranno prevalentemente addetti cucina
(prestazione media settimanale 15/20 ore), cuochi (prestazione media settimanale 35/40 ore) e
impiegati esecutivi ( prestazione media settimanale 40 ore).
Il CCNL applicato ai profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro sarà il CCNL
TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI.
Il costo orario riferito ad ogni profilo professionale e alle singole fattispecie contrattuali è il seguente:
Profilo Professionale
e Livello di
inquadramento
Costo orario
ordinario
Impiegato 1°Liv.
€ 19,773922 € 18,813917 €
17,366693 €
1,447224 €
18,618471 €
18,612922 €
17,181158 €
1,431763
Impiegato 2°Liv.
€ 18,066065 € 17,188975 €
15,866746 €
1,322228 €
17,010410 €
17,005340 €
15,697240 €
1,308103
Impiegato 3°Liv.
€ 16,961881 € 16,138397 €
14,896982 €
1,241415 €
15,970746 €
15,965985 €
14,737833 €
1,228152
Impiegato 4°Liv.
€ 15,969603 € 15,194294 €
14,025503 €
1,168792 €
15,036450 €
15,031968 €
13,875663 €
1,156306
Impiegato 5°Liv.
€ 14,954737 € 14,228698 €
13,134183 €
1,094515 €
14,080885 €
14,076688 €
12,993866 €
1,082822
Costo orario
suppl. 130%
Costo orario lavoro
festivo 120%
Costo orario
maggiorazione lav.
Domenicale 10%
Profilo
Professionale e Costo orario
Livello di
ordinario
inquadramento
Costo orario
suppl. 130%
Costo orario
Costo orario
Costo orario maggiorazione
suppl.
lavoro festivo
lav.
notturno
120%
Domenicale
160%
10%
Operario 3°Liv.
Operario 4°Liv.
Operario 5°Liv.
Operario 6°SLiv.
Operario 6°Liv.
Operario 7°Liv.
€ 16,362287
€ 15,405086
€ 14,426095
€ 14,652263
€ 13,690821
€ 12,839363
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
17,185837
16,180458
15,152192
14,577042
14,379911
13,485596
20,138199
18,960106
17,755193
17,081238
16,850242
15,802293
€
€
€
€
€
€
15,103650
14,220080
13,316395
12,810929
12,637681
11,851719
€
€
€
€
€
€
Costo orario
sostituzione
1,258637
1,185007
1,109700
1,067577
1,053140
0,987643
Costo orario
suppl. 130% per
sostituzione
Costo orario
sostituzione
€ 16,19470185
€ 15,247305
€ 14,278340
€ 13,736360
€ 13,550598
€ 12,707860
Costo orario lavoro Costo orario maggiorazione
festivo 120% per
lav. Domenicale 10% per
sostituzione
sostituzione
Costo orario
suppl. 130%
per
sostituzione
Costo orario
Costo orario
Costo orario
suppl.
maggiorazione
lavoro festivo
notturno
lav. Domenicale
120% per
160% per
10% per
sostituzione
sostituzione
sostituzione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
17,102109
15,242760
14,274084
13,732266
13,546559
12,704072
19,926000
18,760320
17,568104
16,901250
16,672688
15,635781
€
€
€
€
€
€
14,944500
14,070240
13,176078
12,675938
12,504516
11,726836
€
€
€
€
€
€
1,245375
1,172520
1,098006
1,056328
1,042043
0,977236
Il costo orario ordinario ed il costo orario per sostituzione relativi ai profili professionali sopra indicati
per tutti i livelli di inquadramento, comprendono le seguenti voci:
 retribuzione oraria;
 tredicesima;
 quattordicesima;
 incidenza ratei;
 contributo orario INPS;
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 contributo orario INAIL;
 contributo orario INAIL 1% aggiuntivo;
 TFR
Gli altri costi orari (Straordinario, festivo, notturno, domenicale anche per l’ipotesi di sostituzione)
comprendono le seguenti voci:
 retribuzione oraria;
 contributo orario INPS;
 contributo orario INAIL;
 contributo orario INAIL 1% aggiuntivo
Il costo orario ordinario ed il costo orario per sostituzione relativi ai profili professionali sopra indicati
per tutti i livelli di inquadramento, non comprende il costo delle festività .
Le festività retribuite al lavoratore somministrato per il periodo di missione verranno fatturate
moltiplicando l'orario lavorativo giornaliero per il costo relativo all'ora ordinaria (costo orario
ordinario o costo orario per sostituzione).
La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere all’Agenzia di lavoro esclusivamente il costo delle
ore effettivamente lavorate dal lavoratore somministrato.
ART. 7 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Milano Ristorazione S.p.A. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il
periodo contrattuale, alla richiesta di singole prestazioni di lavoro temporaneo all'Aggiudicatario.
La Committente correderà ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:
 mansione
 categoria/livello
 orario settimanale
 sede di lavoro
 durata del contratto
 causali di utilizzo
Tutte le richieste di somministrazione e le relative informazioni saranno formulate per iscritto.
ART. 8 PERIODO DI PROVA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art 8.1 Periodo di prova
Il lavoratore somministrato è assoggettato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L. di
lavoro somministrato.
Art. 8.2 Provvedimenti disciplinari
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall’Aggiudicatario,
anche su segnalazione di Milano Ristorazione S.p.A., la quale comunicherà tempestivamente gli
elementi che formeranno oggetto di contestazione .
L’Aggiudicatario porterà a conoscenza di Milano Ristorazione S.p.A. tutte le comunicazioni inerenti il
procedimento disciplinare adottato.
ART.9 VESTIARIO, D.P.I. e TESSERA DI RICONOSCIMENTO
La Committente, nel corso del contratto, provvederà a fornire agli addetti la dotazione di vestiario ed i
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) che dovranno tassativamente essere utilizzati durante lo
svolgimento del servizio.
Il vestiario e i D.P.I., corredati da documento accompagnatorio indicante l’avvenuta consegna,
saranno forniti agli addetti che verranno impiegati nei locali di produzione.
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Il ritiro della dotazione presso la sede principale di Milano Ristorazione S.p.A. verrà effettuato a cura
del lavoratore somministrato prima di prendere servizio e comunque entro il primo giorno di
contratto.
Entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale, previa richiesta del Direttore
dell’esecuzione o di suo delegato, dovranno essere riconsegnate le dotazioni ricevute.
Resta inteso che, qualora la dotazione fornita non venga restituita ovvero qualora si ravvisi il mancato
o non corretto uso dei D.P.I., Milano Ristorazione S.p.A., non potendo sanzionare direttamente il
lavoratore somministrato, contestualmente promuoverà l’esercizio dell’azione disciplinare e
procederà all’applicazione della relativa penale nei confronti dell’Aggiudicatario.
Le modalità di consegna e gestione del vestiario e dei D.P.I. potranno essere modificate durante il
corso del contratto, previo accordo tra le parti.
L’Aggiudicatario avrà l’obbligo, ai sensi dell’art.26 del D.lgs 81/2008 di fornire al proprio personale, fin
dal primo giorno di lavoro, un tesserino di riconoscimento, corredato da fotografia, che contenga:
 le generalità del lavoratore somministrato;
 la mansione assegnata;
 il nome dell’agenzia.
ART.10 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di:
1. rispettare la vigente normativa nazionale per l’espletamento del servizio;
2. garantire un tempestivo adeguamento alle eventuali variazioni o alle nuove norme che
dovessero sopraggiungere nel corso del servizio;
3. svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal
presente Capitolato speciale d’Appalto;
4. garantire un team di lavoro esclusivamente dedicato a Milano Ristorazione S.p.A.
Il team di lavoro individuato in sede di formulazione dell’Offerta Tecnica, sarà vincolante per
l’intera durata dell’appalto.
La sostituzione di una o più risorse componenti il team di lavoro, durante lo svolgimento
dell’appalto sarà possibile solo in caso di comprovati eventi di forza maggiore tali da
determinare l’impossibilità per la risorsa indicata di svolgere la propria attività.
L’eventuale sostituzione di una o più risorse, con un professionista in possesso dei requisiti
pari o superiori a quelli della risorsa sostituita, dovrà essere tempestivamente comunicata a
Milano Ristorazione S.p.A., e successivamente autorizzata dalla stessa;
5. fornire alla Committente, entro 1 giorno naturale e consecutivo dalla richiesta inviata a mezzo
fax o e–mail (PEC), i lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei
requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
6. comunicare l’eventuale assenza programmata del lavoratore somministrato almeno il giorno
precedente l’assenza stessa ed in caso di assenze impreviste entro il termine perentorio delle
ore 09.00 del giorno dell’assenza stessa.
Il lavoratore somministrato assente a qualsiasi titolo dovrà essere sostituito, con altro
lavoratore somministrato di pari profilo professionale, non oltre il giorno successivo a quello
in cui si è verificata l’assenza, fatte salve eventuali deroghe espressamente approvate dalla
Committente. La Committente è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo
comprensivo del margine di agenzia delle ore effettivamente lavorate;
7. garantire una squadra “ready to start” composta da almeno 4 cuochi e 4 addetti mensa, già
formati in materia di HACCP e sicurezza sul lavoro, al fine di sopperire con tempestività alle
richieste della Committente.
Il lavoratore somministrato dovrà essere sul posto di lavoro entro il giorno successivo a quella
della richiesta, se la stessa è pervenuta entro le ore 17.00;
8. provvedere ad informare i lavoratori nonché gli eventuali sostituti sui rischi per la sicurezza e
la salute connessi alle attività produttive ed a formare gli stessi in materia di salute e sicurezza
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sul lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti, in
conformità al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (D. Lgs. 81/2015 art. 35 comma 4).
L’attività di formazione, dovrà essere svolta nei confronti del personale addetto nonché degli
eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attività svolte sia per la parte generale che per la parte specifica, in
conformità all’Accordo Stato regioni del 21/12/2011, in funzione dei rischi esistenti in azienda
come definiti nell’Allegato B “ Tabella mansioni e rischi correlati.”
La formazione specifica dovrà essere indirizzata agli effettivi compiti successivamente richiesti
al lavoratore.
Dovrà essere, altresì, garantita adeguata formazione igienico-sanitaria di base in materia di
alimenti e bevande e per il servizio di ristorazione.
Milano Ristorazione S.p.A. si riserva di verificare, a campione e senza obbligo di preavviso, la
reale formazione posseduta dal lavoratore somministrato e nel caso risultasse insufficiente ne
richiederà la sostituzione immediata od una formazione integrativa;
consegnare ai lavoratori somministrati l’informativa sulla maternità inerente l’attuazione del
D.Lgs 151/2001 e s.m.i. e la “scheda informativa relativa alla mansione svolta” al fine di
garantire una corretta informazione in merito ai risultati della specifica valutazione dei rischi
effettuata da Milano Ristorazione S.p.A. e sulle conseguenti misure di prevenzione e
protezione.
L’Aggiudicatario comunicherà tempestivamente lo stato della lavoratrice alla Committente la
quale dovrà garantire ogni misura di prevenzione e protezione compatibile con l’attività
lavorativa e la propria organizzazione;
corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla
categoria professionale di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla
prestazione;
procedere al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ex art.
25 del D.lgs 276/2003, compresi i contributi previsti in materia di infortunio e di malattie
professionali ex D.P.R. 1124/1965 e s.m.i;
esercitare, su segnalazione della Committente, l’azione disciplinare nei confronti del
lavoratore somministrato secondo le modalità e le sanzioni previste dal vigente C.C.N.L.;
fornire alla Committente copia delle buste paga dei lavoratori e /o dei documenti necessari
per accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione
versata;
trasmettere alla Committente copia del contratto sottoscritto con il lavoratore somministrato
entro due giorni lavorativi dall’avvenuto inserimento;
trasmettere al Direttore dell’esecuzione o a suo delegato prospetto analitico di riepilogo su
supporto informatico, adeguatamente aggiornato, contenente l’elenco completo dei
lavoratori somministrati, delle rispettive caratteristiche contrattuali ed i dati obbligatori
previsti dal Libro Unico Lavoratori.
trasmettere, contemporaneamente all’emissione delle fatture mensili, un riepilogo
informatico(formato Excel ), contenente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti
dati:
 n. contratto;
 sede di inserimento;
 nome e cognome del lavoratore somministrato;
 dettaglio delle ore/indennità fatturate;
 importo fatturato.
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ART.11 OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE
E’ fatto obbligo alla Committente di:
1. assegnare il lavoratore alle mansioni previste per le rispettive categorie/livelli indicate nella
richiesta di somministrazione. Nel corso di validità del contratto il lavoratore somministrato
potrà essere assegnato a differenti sedi di lavoro a seconda delle esigenze della Committente.
La sede di lavoro sarà comunicata a all’Aggiudicatario tempestivamente e comunque, salvi
casi eccezionali, entro il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa;
2. sottoporre il lavoratore somministrato ad accertamenti sanitari al fine di verificarne l’idoneità
fisica;
3. riconoscere al lavoratore somministrato a tempo determinato il diritto a fruire di ore di
permesso e/o giornate di ferie maturate, previa comunicazione da parte dello stesso;
4. comunicare, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.lgs 81/2015, all’Aggiudicatario il trattamento
economico e normativo applicabile ai propri dipendenti che svolgono le medesime mansioni
dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;
5. comunicare immediatamente e per iscritto all’aggiudicatario l’infortunio del lavoratore
somministrato, al fine di rendere possibile il tempestivo adempimento degli obblighi di legge;
6. comunicare tempestivamente all’ aggiudicatario tutti gli elementi che costituiscono oggetto di
contestazione a fini disciplinari;
7. informare ed addestrare il personale somministrato all'uso delle attrezzature di lavoro e dei
prodotti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa che gli verrà richiesta, in conformità
alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni
ed integrazioni;
8. osservare nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il lavoratore somministrato sia assegnato ad attività che richieda sorveglianza
sanitaria speciale o comporti rischi specifici, la Committente ne informa il lavoratore ai sensi
del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.
ART.12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso
durante l’espletamento del servizio, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non
utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
Altresì, l’aggiudicatario è responsabile circa l’osservanza dei sopra citati obblighi da parte dei propri
dipendenti e collaboratori.
L’inosservanza di predetti obblighi costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi del
successivo art. 20 lettera k).
ART.13 REFERENTI DEL SERVIZIO
L'Aggiudicatario si obbliga a individuare e a comunicare al Direttore dell’esecuzione il nome del
referente, in possesso di consolidata esperienza e competenza, per le attività oggetto dell’appalto. Il
referente individuato dovrà garantire, a mezzo telefono, fax e mail, la propria reperibilità nell’orario di
espletamento del servizio.
ART.14 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario dovrà costituire apposito deposito cauzionale definitivo, nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 75 - comma 7 – del D.lgs 163/2006 smi le imprese alle quali sia stata rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della seri Uni Cei En 45000, e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea serie Uni EN
ISO 9000/2008, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione.
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Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono
certificate.
Il deposito cauzionale potrà essere costituito esclusivamente con le seguenti due modalità:
 fideiussione bancaria (emessa da aziende di credito di cui all’art. 5 R.D.L. n. 385/36 – smi;
 polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio
del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.2.59 n. 449 – smi).
La fideiussione/polizza dovrà:
 avere una validità pari alla durata contrattuale e comunque contenere la clausola che le
stesse rimarranno valide sino a che non sia rilasciata esplicita comunicazione di svincolo da
parte della Committente;
 essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti
firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove
sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato
a sottoscrivere il documento rilasciato;
 essere redatte su competente carta da bollo, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la
relativa marca da bollo;
 prevedere espressamente:
1. la rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione debitore principale di cui
all’art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – comma 2 – c.c.;
3. pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
4. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione
garantita.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti
dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; Milano
Ristorazione S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo art.18, avrà diritto pertanto di
rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
ART.15 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
E’ vietato all’Appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i
casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 163/2006 e smi. per le vicende soggettive del
candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 smi. per le vicende
soggettive dell’esecutore.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 smi.
In ragione della natura del servizio oggetto di gara, è fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare a
terzi l’esecuzione dello stesso, o anche solo parte di esso.
ART.16 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si
rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste.
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L’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa
vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L’Aggiudicatario con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario
assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o
proroghe) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui Milano Ristorazione spa) in
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di
attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT)
dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00.=, per sinistro
senza alcun sotto-limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra
le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone –
anche non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto
dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o
da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
Copia di tale polizza, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa a
Milano Ristorazione S.p.A. prima dell’inizio del contratto.
L’operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'aggiudicatario stesso dalle
responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto –
in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore
garanzia.
ART.17 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO.
L’Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i
regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi
sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni
obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’Aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L’Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato.
L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a
svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti
improntati a massima correttezza e diligenza professionale.
Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell’ambito dell’esecuzione del
servizio di cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
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ART.18 PENALI
La Committente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, si riserva di applicare le
seguenti penalità:
 € 750,00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura del lavoratore somministrato rispetto alla
tempistica stabilita al precedente art.10 punto 5;
 € 500,00 per ogni lavoratore somministrato che non rispetti il profilo professionale richiesto
dalla Stazione Appaltante;
 € 500,00 per ogni lavoratore somministrato privo di adeguata formazione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, su i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte,
con riguardo sia alla parte “generale” che alla parte “specifica”;
 € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del lavoratore somministrato rispetto ai
termini indicati al precedente art. 10 punti 6;
 € 250,00 per il mancato rispetto del termine di comunicazione relativa all’assenza del
lavoratore somministrato rispetto ai termini di cui all’art. 10 punto 6;
 € 150,00 per ogni mancata trasmissione alla Committente relativamente a:
 copia del contratto sottoscritto con il lavoratore somministrato;
 copia della busta paga del lavoratore somministrato;
 prospetto analitico di riepilogo su supporto informatico contenente l’elenco completo
dei lavoratori somministrati e delle rispettive caratteristiche contrattuali, ed i dati
obbligatori previsti dal Libro Unico;
 riepilogo in formato Excel, contemporaneamente all’emissione delle fatture mensili,
contenente i dati di cui all’art.10 punto16;
 € 150,00 per il mancato rispetto dell’obbligo dell’ utilizzo dei D.P.I di cui al precedente art.9
 € 100,00 per ogni mancata restituzione della dotazione fornita al lavoratore somministrato a
tempo determinato di cui al precedente art.9;
Ciascuna penale viene applicata previa contestazione dell’addebito. L’Aggiudicatario ha facoltà di
presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento, anche a
mezzo fax, della contestazione. In caso di mancata risposta o qualora le controdeduzioni formulate
non siano ritenute giustificative dell’accaduto, si procederà all’applicazione della prevista penalità ed
il relativo importo verrà trattenuto direttamente sui corrispettivi da liquidare, ovvero rivalendosi sul
deposito cauzionale, mediante emissione di nota di debito.
L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale.
ART. 19 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO
Qualora l’Aggiudicatario risulti inadempiente nello svolgimento del servizio la Committente si riserva
di provvedere all’acquisto del servizio presso altro fornitore, imputando i maggiori oneri derivanti
all’Aggiudicatario, mediante trattenuta sui crediti ancora da liquidare.
ART.20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con
effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
(a) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi
e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai
competenti organi;
(b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste
Italiane S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;
(c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
81/2008;
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(d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art.
186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – smi), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure
concorsuali;
(e) subappalto non espressamente autorizzato dalla committente;
(f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
(g) nel caso di aggiudicazione a favore di un A.T.I., qualora si rilevasse che non viene rispettata la
suddivisione percentuale di svolgimento del servizio, come indicato in sede di offerta;
(h) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
(i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla
richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.;
(j) frode;
(k) inosservanza dell’obbligo di riservatezza.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni
non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei
maggiori danni subiti.
ART.21 RECESSO
La Committente, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall’art.20, si riserva di
recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:
1. qualora ritenga di provvedere diversamente in merito all’esecuzione totale o parziale del
servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative;
2. nel caso si verifichino irregolarità tali da determinare un servizio inadeguato e quindi, a
giudizio della Committente, impediscano di proseguire correttamente il servizio.
Al recesso si procederà con obbligo di preavviso pari a mesi 1 (uno) nel caso di cui al punto 1. e di
minimo gg. 15 (quindici) nel caso di cui al punto 2.
In ogni caso all’aggiudicatario non verrà riconosciuto alcun indennizzo e si provvederà alla
liquidazione solo delle prestazioni correttamente eseguite salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti.
ART.22 RIFUSIONE DANNI E SPESE
Per ottenere il rimborso delle spese, e la rifusione dei danni, nonché per l’applicazione di penali, la
Milano Ristorazione S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul
deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART.23 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE
In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo
sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione
scritta a Milano Ristorazione S.p.A., in via preventiva e tempestiva.
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di
fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.
A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza
maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini
civili.
Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai
mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).
ART.24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto.
Il contratto sarà formalizzato e gestito da Milano Ristorazione S.p.A.
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Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell’Impresa appaltatrice, ivi
comprese quelle per la sua registrazione, che avverrà solo in caso d’uso, senza alcuna possibilità di
rivalsa nei riguardi di Milano Ristorazione S.p.A.
Ai sensi dell’art, 34 co. 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la
pubblicazione della presente gara d’appalto saranno posti a carico dell’aggiudicatario.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalità che saranno indicate nel medesimo
provvedimento.
ART.25 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma
degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere
fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice
Civile.
ART.26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in
vigore.
ART.27 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
Il Direttore Acquisti e Contratti
Dr.ssa Roberta Mascheroni
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