MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Transcript
MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Milano Ristorazione S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG 661445983C - pag. 1 - INDICE ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 3 ART.2 DURATA DEL CONTRATTO 3 ART.3 VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 3 ART.4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO.OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 4 ART.5 REVISIONE PERIODICA DEL MARK UP 5 ART.6 PROFILI PROFESSIONALI, LIVELLI DI INQUADRAMENTO E RELATIVO COSTO ORARIO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO 5 ART.7 MODALITA’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 6 ART.8 PERIODO DI PROVA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 6 ART.9 VESTIARIO, DPI E TESSERA DI RICONOSCIMENTO 6 ART.10 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 7 ART.11 OBBGLIHI DELLA COMMITTENTE 8 ART.12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 9 ART.13 REFERENTI DEL SERVIZIO 9 ART.14 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9 ART.15 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO 10 ART.16 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE 10 ART.17 DISPOSIZIONE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 11 ART.18 PENALI 11 ART.19 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO 12 ART.20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) 12 ART.21 RECESSO 13 ART.22 RIFUSIONE DANNI E SPESE 13 ART.23 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE 13 ART.24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI 13 ART.25 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 13 ART.26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 14 ART.27 FORO COMPETENTE 14 - pag. 2 - ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato reso da un’Agenzia di Lavoro, iscritta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ex art. 4 D.lgs 276/03. L’Agenzia di lavoro dovrà impiegare presso Milano Ristorazione S.p.A., con contratto di somministrazione a tempo determinato, le figure professionali descritte al successivo art.6 del presente Capitolato speciale d’appalto. ART.2 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto relativo alla presente procedura avrà durata di anni 2 (due) dalla data che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinatamente ai tempi di conclusione della procedura di gara. Milano Ristorazione S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto di cui sopra, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'aggiudicatario, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante. Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara è fatto comunque obbligo al fornitore di proseguire il contratto. ART.3 VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO Il valore stimato del presente appalto è pari ad € 4.032.000,00= (IVA esclusa) di cui: € 2.240.000,00= a base d’asta per il biennio così determinato: € 2.000.000,00= fabbisogno presunto di lavoro somministrato € 240.000,00= margine agenzia a base d’asta € 1.120.000,00= per eventuale proroga € 672.000,00= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D. 827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”). L’importo presunto complessivo dell’appalto, come sopra indicato, è comprensivo del margine d’agenzia a base d’asta. Nei limiti di cui all’art. 11 del R.D. n.2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 827/1924, nel corso della durata contrattuale l’importo potrà essere aumentato o ridotto, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 20% dell’importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi. L’importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità presuntive indicate, come ribassato rispetto alla base d’asta, vale quale prezzo meramente indicativo e presuntivo, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità di Milano Ristorazione. Le quantità indicate, sono presunte e comunque non impegnative per Milano Ristorazione spa, potranno subire variazioni in base alle esigenze e alle variazioni dell’organizzazione nell’ambito dei servizi. Milano Ristorazione si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito al servizio in oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria. - pag. 3 - Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione fossero inferiori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire il servizio di interesse presso la ditta convenzionata mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Milano Ristorazione S.p.A. si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni del presente contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione del servizio che determini una rilevante riduzione, oppure il superamento, del contratto di servizio aggiudicato. In questa ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. si impegna a comunicare con tre mesi di anticipo le variazioni introdotte. Al verificarsi di tale ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo all’aggiudicatario, per la riduzione o il superamento del servizio. Gli oneri per la sicurezza, data la natura dell’appalto, sono stimati pari a zero. ART.4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo è determinato dalle ore effettivamente prestate per l’importo del costo orario offerto, comprensivo del margine di agenzia, indicato nell’offerta economica per ogni tipologia di costo del lavoro e di profilo professionale. Il pagamento avverrà entro il termine di 60 GG. RICEVIMENTO FATTURA Il pagamento è comunque subordinato all’esito favorevole di tutti gli aspetti della prestazione. Le fatture, debitamente compilate, dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: [email protected] ed in copia conoscenza all’indirizzo mail: [email protected] L’aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi agli adempimenti normativi che dovessero sopraggiungere durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 4 – comma 3 – del DPR n. 207/2010, in sede di liquidazione delle fatture emesse dall’affidatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno riportare la mansione, il livello di inquadramento, la sede di lavoro di ciascun lavoratore somministrato che ha prestato la propria attività nel corso del mese di fatturazione, il relativo importo, nonché gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG. In caso di malattia, infortuni, ore di formazione ed altre voci non inerenti la mera prestazione di lavoro, le fatture dovranno indicare il dettaglio analitico dei costi Alla fatture dovranno essere obbligatoriamente allegati i fogli presenza dei dipendenti somministrati. In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall’azienda mandataria (Capo Gruppo). Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicatario, il sub-aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della - pag. 4 - propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospeso dall’Aggiudicatario; qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di Milano Ristorazione S.p.A. ART.5 REVISIONE PERIODICA DEL MARK UP Le revisioni prezzo, nei termini di cui all’art. 115 del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i., potranno essere operate solo dal secondo anno di vigenza contrattuale a seguito di istruttoria condotta da Milano Ristorazione S.p.A., sulla base dei dati di cui all’art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. n.163/2006 smi. Al variare delle tariffe orarie a seguito di eventuale rinnovo di CCNL il valore assoluto (espresso in Euro) del margine di agenzia, espresso in sede di formulazione dell’offerta, resterà fisso ed invariato. Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara. ART.6 PROFILI PROFESSIONALI, LIVELLI DI INQUADRAMENTO E RELATIVO COSTO ORARIO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO I profili professionali richiesti da Milano Ristorazione S.p.A. saranno prevalentemente addetti cucina (prestazione media settimanale 15/20 ore), cuochi (prestazione media settimanale 35/40 ore) e impiegati esecutivi ( prestazione media settimanale 40 ore). Il CCNL applicato ai profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro sarà il CCNL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI. Il costo orario riferito ad ogni profilo professionale e alle singole fattispecie contrattuali è il seguente: Profilo Professionale e Livello di inquadramento Costo orario ordinario Impiegato 1°Liv. € 19,773922 € 18,813917 € 17,366693 € 1,447224 € 18,618471 € 18,612922 € 17,181158 € 1,431763 Impiegato 2°Liv. € 18,066065 € 17,188975 € 15,866746 € 1,322228 € 17,010410 € 17,005340 € 15,697240 € 1,308103 Impiegato 3°Liv. € 16,961881 € 16,138397 € 14,896982 € 1,241415 € 15,970746 € 15,965985 € 14,737833 € 1,228152 Impiegato 4°Liv. € 15,969603 € 15,194294 € 14,025503 € 1,168792 € 15,036450 € 15,031968 € 13,875663 € 1,156306 Impiegato 5°Liv. € 14,954737 € 14,228698 € 13,134183 € 1,094515 € 14,080885 € 14,076688 € 12,993866 € 1,082822 Costo orario suppl. 130% Costo orario lavoro festivo 120% Costo orario maggiorazione lav. Domenicale 10% Profilo Professionale e Costo orario Livello di ordinario inquadramento Costo orario suppl. 130% Costo orario Costo orario Costo orario maggiorazione suppl. lavoro festivo lav. notturno 120% Domenicale 160% 10% Operario 3°Liv. Operario 4°Liv. Operario 5°Liv. Operario 6°SLiv. Operario 6°Liv. Operario 7°Liv. € 16,362287 € 15,405086 € 14,426095 € 14,652263 € 13,690821 € 12,839363 € € € € € € € € € € € € 17,185837 16,180458 15,152192 14,577042 14,379911 13,485596 20,138199 18,960106 17,755193 17,081238 16,850242 15,802293 € € € € € € 15,103650 14,220080 13,316395 12,810929 12,637681 11,851719 € € € € € € Costo orario sostituzione 1,258637 1,185007 1,109700 1,067577 1,053140 0,987643 Costo orario suppl. 130% per sostituzione Costo orario sostituzione € 16,19470185 € 15,247305 € 14,278340 € 13,736360 € 13,550598 € 12,707860 Costo orario lavoro Costo orario maggiorazione festivo 120% per lav. Domenicale 10% per sostituzione sostituzione Costo orario suppl. 130% per sostituzione Costo orario Costo orario Costo orario suppl. maggiorazione lavoro festivo notturno lav. Domenicale 120% per 160% per 10% per sostituzione sostituzione sostituzione € € € € € € € € € € € € 17,102109 15,242760 14,274084 13,732266 13,546559 12,704072 19,926000 18,760320 17,568104 16,901250 16,672688 15,635781 € € € € € € 14,944500 14,070240 13,176078 12,675938 12,504516 11,726836 € € € € € € 1,245375 1,172520 1,098006 1,056328 1,042043 0,977236 Il costo orario ordinario ed il costo orario per sostituzione relativi ai profili professionali sopra indicati per tutti i livelli di inquadramento, comprendono le seguenti voci: retribuzione oraria; tredicesima; quattordicesima; incidenza ratei; contributo orario INPS; - pag. 5 - contributo orario INAIL; contributo orario INAIL 1% aggiuntivo; TFR Gli altri costi orari (Straordinario, festivo, notturno, domenicale anche per l’ipotesi di sostituzione) comprendono le seguenti voci: retribuzione oraria; contributo orario INPS; contributo orario INAIL; contributo orario INAIL 1% aggiuntivo Il costo orario ordinario ed il costo orario per sostituzione relativi ai profili professionali sopra indicati per tutti i livelli di inquadramento, non comprende il costo delle festività . Le festività retribuite al lavoratore somministrato per il periodo di missione verranno fatturate moltiplicando l'orario lavorativo giornaliero per il costo relativo all'ora ordinaria (costo orario ordinario o costo orario per sostituzione). La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere all’Agenzia di lavoro esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate dal lavoratore somministrato. ART. 7 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Milano Ristorazione S.p.A. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di singole prestazioni di lavoro temporaneo all'Aggiudicatario. La Committente correderà ciascuna richiesta con le seguenti informazioni: mansione categoria/livello orario settimanale sede di lavoro durata del contratto causali di utilizzo Tutte le richieste di somministrazione e le relative informazioni saranno formulate per iscritto. ART. 8 PERIODO DI PROVA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art 8.1 Periodo di prova Il lavoratore somministrato è assoggettato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L. di lavoro somministrato. Art. 8.2 Provvedimenti disciplinari L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall’Aggiudicatario, anche su segnalazione di Milano Ristorazione S.p.A., la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto di contestazione . L’Aggiudicatario porterà a conoscenza di Milano Ristorazione S.p.A. tutte le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare adottato. ART.9 VESTIARIO, D.P.I. e TESSERA DI RICONOSCIMENTO La Committente, nel corso del contratto, provvederà a fornire agli addetti la dotazione di vestiario ed i Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) che dovranno tassativamente essere utilizzati durante lo svolgimento del servizio. Il vestiario e i D.P.I., corredati da documento accompagnatorio indicante l’avvenuta consegna, saranno forniti agli addetti che verranno impiegati nei locali di produzione. - pag. 6 - Il ritiro della dotazione presso la sede principale di Milano Ristorazione S.p.A. verrà effettuato a cura del lavoratore somministrato prima di prendere servizio e comunque entro il primo giorno di contratto. Entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale, previa richiesta del Direttore dell’esecuzione o di suo delegato, dovranno essere riconsegnate le dotazioni ricevute. Resta inteso che, qualora la dotazione fornita non venga restituita ovvero qualora si ravvisi il mancato o non corretto uso dei D.P.I., Milano Ristorazione S.p.A., non potendo sanzionare direttamente il lavoratore somministrato, contestualmente promuoverà l’esercizio dell’azione disciplinare e procederà all’applicazione della relativa penale nei confronti dell’Aggiudicatario. Le modalità di consegna e gestione del vestiario e dei D.P.I. potranno essere modificate durante il corso del contratto, previo accordo tra le parti. L’Aggiudicatario avrà l’obbligo, ai sensi dell’art.26 del D.lgs 81/2008 di fornire al proprio personale, fin dal primo giorno di lavoro, un tesserino di riconoscimento, corredato da fotografia, che contenga: le generalità del lavoratore somministrato; la mansione assegnata; il nome dell’agenzia. ART.10 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di: 1. rispettare la vigente normativa nazionale per l’espletamento del servizio; 2. garantire un tempestivo adeguamento alle eventuali variazioni o alle nuove norme che dovessero sopraggiungere nel corso del servizio; 3. svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d’Appalto; 4. garantire un team di lavoro esclusivamente dedicato a Milano Ristorazione S.p.A. Il team di lavoro individuato in sede di formulazione dell’Offerta Tecnica, sarà vincolante per l’intera durata dell’appalto. La sostituzione di una o più risorse componenti il team di lavoro, durante lo svolgimento dell’appalto sarà possibile solo in caso di comprovati eventi di forza maggiore tali da determinare l’impossibilità per la risorsa indicata di svolgere la propria attività. L’eventuale sostituzione di una o più risorse, con un professionista in possesso dei requisiti pari o superiori a quelli della risorsa sostituita, dovrà essere tempestivamente comunicata a Milano Ristorazione S.p.A., e successivamente autorizzata dalla stessa; 5. fornire alla Committente, entro 1 giorno naturale e consecutivo dalla richiesta inviata a mezzo fax o e–mail (PEC), i lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento; 6. comunicare l’eventuale assenza programmata del lavoratore somministrato almeno il giorno precedente l’assenza stessa ed in caso di assenze impreviste entro il termine perentorio delle ore 09.00 del giorno dell’assenza stessa. Il lavoratore somministrato assente a qualsiasi titolo dovrà essere sostituito, con altro lavoratore somministrato di pari profilo professionale, non oltre il giorno successivo a quello in cui si è verificata l’assenza, fatte salve eventuali deroghe espressamente approvate dalla Committente. La Committente è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo comprensivo del margine di agenzia delle ore effettivamente lavorate; 7. garantire una squadra “ready to start” composta da almeno 4 cuochi e 4 addetti mensa, già formati in materia di HACCP e sicurezza sul lavoro, al fine di sopperire con tempestività alle richieste della Committente. Il lavoratore somministrato dovrà essere sul posto di lavoro entro il giorno successivo a quella della richiesta, se la stessa è pervenuta entro le ore 17.00; 8. provvedere ad informare i lavoratori nonché gli eventuali sostituti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive ed a formare gli stessi in materia di salute e sicurezza - pag. 7 - 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. sul lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti, in conformità al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (D. Lgs. 81/2015 art. 35 comma 4). L’attività di formazione, dovrà essere svolta nei confronti del personale addetto nonché degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte sia per la parte generale che per la parte specifica, in conformità all’Accordo Stato regioni del 21/12/2011, in funzione dei rischi esistenti in azienda come definiti nell’Allegato B “ Tabella mansioni e rischi correlati.” La formazione specifica dovrà essere indirizzata agli effettivi compiti successivamente richiesti al lavoratore. Dovrà essere, altresì, garantita adeguata formazione igienico-sanitaria di base in materia di alimenti e bevande e per il servizio di ristorazione. Milano Ristorazione S.p.A. si riserva di verificare, a campione e senza obbligo di preavviso, la reale formazione posseduta dal lavoratore somministrato e nel caso risultasse insufficiente ne richiederà la sostituzione immediata od una formazione integrativa; consegnare ai lavoratori somministrati l’informativa sulla maternità inerente l’attuazione del D.Lgs 151/2001 e s.m.i. e la “scheda informativa relativa alla mansione svolta” al fine di garantire una corretta informazione in merito ai risultati della specifica valutazione dei rischi effettuata da Milano Ristorazione S.p.A. e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione. L’Aggiudicatario comunicherà tempestivamente lo stato della lavoratrice alla Committente la quale dovrà garantire ogni misura di prevenzione e protezione compatibile con l’attività lavorativa e la propria organizzazione; corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla categoria professionale di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione; procedere al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ex art. 25 del D.lgs 276/2003, compresi i contributi previsti in materia di infortunio e di malattie professionali ex D.P.R. 1124/1965 e s.m.i; esercitare, su segnalazione della Committente, l’azione disciplinare nei confronti del lavoratore somministrato secondo le modalità e le sanzioni previste dal vigente C.C.N.L.; fornire alla Committente copia delle buste paga dei lavoratori e /o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata; trasmettere alla Committente copia del contratto sottoscritto con il lavoratore somministrato entro due giorni lavorativi dall’avvenuto inserimento; trasmettere al Direttore dell’esecuzione o a suo delegato prospetto analitico di riepilogo su supporto informatico, adeguatamente aggiornato, contenente l’elenco completo dei lavoratori somministrati, delle rispettive caratteristiche contrattuali ed i dati obbligatori previsti dal Libro Unico Lavoratori. trasmettere, contemporaneamente all’emissione delle fatture mensili, un riepilogo informatico(formato Excel ), contenente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti dati: n. contratto; sede di inserimento; nome e cognome del lavoratore somministrato; dettaglio delle ore/indennità fatturate; importo fatturato. - pag. 8 - ART.11 OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE E’ fatto obbligo alla Committente di: 1. assegnare il lavoratore alle mansioni previste per le rispettive categorie/livelli indicate nella richiesta di somministrazione. Nel corso di validità del contratto il lavoratore somministrato potrà essere assegnato a differenti sedi di lavoro a seconda delle esigenze della Committente. La sede di lavoro sarà comunicata a all’Aggiudicatario tempestivamente e comunque, salvi casi eccezionali, entro il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa; 2. sottoporre il lavoratore somministrato ad accertamenti sanitari al fine di verificarne l’idoneità fisica; 3. riconoscere al lavoratore somministrato a tempo determinato il diritto a fruire di ore di permesso e/o giornate di ferie maturate, previa comunicazione da parte dello stesso; 4. comunicare, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.lgs 81/2015, all’Aggiudicatario il trattamento economico e normativo applicabile ai propri dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori; 5. comunicare immediatamente e per iscritto all’aggiudicatario l’infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile il tempestivo adempimento degli obblighi di legge; 6. comunicare tempestivamente all’ aggiudicatario tutti gli elementi che costituiscono oggetto di contestazione a fini disciplinari; 7. informare ed addestrare il personale somministrato all'uso delle attrezzature di lavoro e dei prodotti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa che gli verrà richiesta, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni; 8. osservare nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Nel caso in cui il lavoratore somministrato sia assegnato ad attività che richieda sorveglianza sanitaria speciale o comporti rischi specifici, la Committente ne informa il lavoratore ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i. ART.12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante l’espletamento del servizio, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Altresì, l’aggiudicatario è responsabile circa l’osservanza dei sopra citati obblighi da parte dei propri dipendenti e collaboratori. L’inosservanza di predetti obblighi costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20 lettera k). ART.13 REFERENTI DEL SERVIZIO L'Aggiudicatario si obbliga a individuare e a comunicare al Direttore dell’esecuzione il nome del referente, in possesso di consolidata esperienza e competenza, per le attività oggetto dell’appalto. Il referente individuato dovrà garantire, a mezzo telefono, fax e mail, la propria reperibilità nell’orario di espletamento del servizio. ART.14 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’Aggiudicatario dovrà costituire apposito deposito cauzionale definitivo, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 75 - comma 7 – del D.lgs 163/2006 smi le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della seri Uni Cei En 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea serie Uni EN ISO 9000/2008, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione. - pag. 9 - Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. Il deposito cauzionale potrà essere costituito esclusivamente con le seguenti due modalità: fideiussione bancaria (emessa da aziende di credito di cui all’art. 5 R.D.L. n. 385/36 – smi; polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.2.59 n. 449 – smi). La fideiussione/polizza dovrà: avere una validità pari alla durata contrattuale e comunque contenere la clausola che le stesse rimarranno valide sino a che non sia rilasciata esplicita comunicazione di svincolo da parte della Committente; essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato; essere redatte su competente carta da bollo, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo; prevedere espressamente: 1. la rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.; 2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – comma 2 – c.c.; 3. pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante; 4. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; Milano Ristorazione S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo art.18, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. ART.15 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO E’ vietato all’Appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 163/2006 e smi. per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 smi. per le vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 smi. In ragione della natura del servizio oggetto di gara, è fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare a terzi l’esecuzione dello stesso, o anche solo parte di esso. ART.16 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. - pag. 10 - L’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. L’Aggiudicatario con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui Milano Ristorazione spa) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00.=, per sinistro senza alcun sotto-limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni: - responsabilità per committenza di lavori e/o servizi; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. Copia di tale polizza, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa a Milano Ristorazione S.p.A. prima dell’inizio del contratto. L’operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. ART.17 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. L’Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’Aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato. L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale. Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. - pag. 11 - ART.18 PENALI La Committente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, si riserva di applicare le seguenti penalità: € 750,00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura del lavoratore somministrato rispetto alla tempistica stabilita al precedente art.10 punto 5; € 500,00 per ogni lavoratore somministrato che non rispetti il profilo professionale richiesto dalla Stazione Appaltante; € 500,00 per ogni lavoratore somministrato privo di adeguata formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, su i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, con riguardo sia alla parte “generale” che alla parte “specifica”; € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del lavoratore somministrato rispetto ai termini indicati al precedente art. 10 punti 6; € 250,00 per il mancato rispetto del termine di comunicazione relativa all’assenza del lavoratore somministrato rispetto ai termini di cui all’art. 10 punto 6; € 150,00 per ogni mancata trasmissione alla Committente relativamente a: copia del contratto sottoscritto con il lavoratore somministrato; copia della busta paga del lavoratore somministrato; prospetto analitico di riepilogo su supporto informatico contenente l’elenco completo dei lavoratori somministrati e delle rispettive caratteristiche contrattuali, ed i dati obbligatori previsti dal Libro Unico; riepilogo in formato Excel, contemporaneamente all’emissione delle fatture mensili, contenente i dati di cui all’art.10 punto16; € 150,00 per il mancato rispetto dell’obbligo dell’ utilizzo dei D.P.I di cui al precedente art.9 € 100,00 per ogni mancata restituzione della dotazione fornita al lavoratore somministrato a tempo determinato di cui al precedente art.9; Ciascuna penale viene applicata previa contestazione dell’addebito. L’Aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento, anche a mezzo fax, della contestazione. In caso di mancata risposta o qualora le controdeduzioni formulate non siano ritenute giustificative dell’accaduto, si procederà all’applicazione della prevista penalità ed il relativo importo verrà trattenuto direttamente sui corrispettivi da liquidare, ovvero rivalendosi sul deposito cauzionale, mediante emissione di nota di debito. L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale. ART. 19 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO Qualora l’Aggiudicatario risulti inadempiente nello svolgimento del servizio la Committente si riserva di provvedere all’acquisto del servizio presso altro fornitore, imputando i maggiori oneri derivanti all’Aggiudicatario, mediante trattenuta sui crediti ancora da liquidare. ART.20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi: (a) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi; (b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010; (c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008; - pag. 12 - (d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – smi), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; (e) subappalto non espressamente autorizzato dalla committente; (f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; (g) nel caso di aggiudicazione a favore di un A.T.I., qualora si rilevasse che non viene rispettata la suddivisione percentuale di svolgimento del servizio, come indicato in sede di offerta; (h) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; (i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.; (j) frode; (k) inosservanza dell’obbligo di riservatezza. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. ART.21 RECESSO La Committente, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall’art.20, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi: 1. qualora ritenga di provvedere diversamente in merito all’esecuzione totale o parziale del servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative; 2. nel caso si verifichino irregolarità tali da determinare un servizio inadeguato e quindi, a giudizio della Committente, impediscano di proseguire correttamente il servizio. Al recesso si procederà con obbligo di preavviso pari a mesi 1 (uno) nel caso di cui al punto 1. e di minimo gg. 15 (quindici) nel caso di cui al punto 2. In ogni caso all’aggiudicatario non verrà riconosciuto alcun indennizzo e si provvederà alla liquidazione solo delle prestazioni correttamente eseguite salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti. ART.22 RIFUSIONE DANNI E SPESE Per ottenere il rimborso delle spese, e la rifusione dei danni, nonché per l’applicazione di penali, la Milano Ristorazione S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART.23 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a Milano Ristorazione S.p.A., in via preventiva e tempestiva. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati). ART.24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Il contratto sarà formalizzato e gestito da Milano Ristorazione S.p.A. - pag. 13 - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell’Impresa appaltatrice, ivi comprese quelle per la sua registrazione, che avverrà solo in caso d’uso, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Milano Ristorazione S.p.A. Ai sensi dell’art, 34 co. 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della presente gara d’appalto saranno posti a carico dell’aggiudicatario. Gli aggiudicatari dovranno provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalità che saranno indicate nel medesimo provvedimento. ART.25 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO L’aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. ART.26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. ART.27 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. Il Direttore Acquisti e Contratti Dr.ssa Roberta Mascheroni - pag. 14 -