OGGETTO: Istruttorie autorizzazioni sanitarie
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OGGETTO: Istruttorie autorizzazioni sanitarie
Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745 Codice Fiscale – P. IVA 02363280815 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dipartimento Prevenzione della Salute Via Amm. Staiti, 95, Trapani – tel. 0923/543022-Fax 0923/26363 Prot. D.P.S. n°: 325 Rif. Nota n°: Trapani, 22 gennaio 2014 OGGETTO: Istruttorie autorizzazioni sanitarie “Ambulatori e Studi Odontoiatrici” – Direttiva Ai Responsabili UU.OO.SS. Igiene e Sanità Pubblica di ambito Distrettuale: Trapani-Pantelleria Marsala Mazara del Vallo Alcamo Castelvetrano E, p.c. Al DASOE – Assessorato Regionale della Salute - Accreditamento Istituzionale Via Vaccaro, 5 – 90145 Palermo Al Commissario Straordinario Al Direttore Sanitario Al Direttore Amministrativo Al Responsabile U.O.S. Accreditamento Istituzionale Ai Sigg.ri Sindaci di: Trapani Marsala Mazara del Vallo Alcamo Erice Castelvetrano Castellammare del Golfo Salemi Partanna Paceco Valderice Campobello di Mazara Favignana Custonaci Buseto Palizzolo Gibellina Vita Petrosino San Vito Lo Capo Poggioreale Salaparuta Pantelleria Calatafimi-Segesta Santa Ninfa Loro Sede Nell’ambito di una serie di incontri avvenuti presso il DASOE - Accreditamento Istituzionale – Assessorato Regionale della Salute, volti all’aggiornamento dell’elenco delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate, si è acquisita conoscenza di alcune istruttorie autorizzative, non effettuate in armonia con quanto stabilito dai DD.AA. Sanità n. 890/2002 e n. 463/2003, per il rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie a favore di “Ambulatori e Studi Odontoiatrici”, considerato che talune istruttorie erano effettuate direttamente dai “presidi sanitari di igiene e sanità pubblica” in ambito Comunale, piuttosto che dalle UU.OO. di Igiene e sanità Pubblica di ambito distrettuale, come invece la norma stabilisce. A tale riguardo, al fine di escludere ogni disparità di trattamento e di evitare l’insorgere di qualsivoglia contenzioso, e nell’esercizio delle funzioni ascritte allo scrivente – in particolare Circolare Assessoriale Sanità 21.03.2001, n. 1045 e D.A. 11.03.2010, n. 0736 (Atto Aziendale) – si ritiene di dover formulare una direttiva esplicativa del quadro normativo applicabile nelle fattispecie in argomento. Il punto 4, parte 5, art. 5 del D.A. Sanità n. 890/2002 – sul punto privo di modifiche ed integrazioni, a proposito di “Autorizzazione sanitaria” per gli “Studi Odontoiatrici”, testualmente recita: ”1. L'istanza, in duplice copia, per ottenere l'autorizzazione sanitaria, dovrà essere indirizzata al sindaco e presentata all'unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale. L'istanza dovrà indicare: 2 a) generalità e titoli professionali dell'odontoiatra che intende assumere la titolarità dello studio odontoiatrico privato; b) generalità e sede dello studio odontoiatrico privato; c) denominazione dello studio odontoiatrico privato, che deve essere tale da non generare equivoci con la denominazione di altri presìdi. 2. All'istanza dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione oppure, in ottemperanza al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la corrispondente autocertificazione: a) copia del certificato di abitabilità dei locali (ora agibilità); b) copia del titolo di proprietà o contratto di locazione dei locali; c) descrizione e planimetria dei locali, in scala 1:100 datata e firmata da tecnico qualificato, in triplice copia; d) elenco delle attrezzature e delle apparecchiature, in triplice copia; e) copia del contratto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari e tossico-nocivi; f) copia del certificato di laurea, di abilitazione e d'iscrizione all'albo professionale; g) copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico rilasciato da ditta autorizzata; h) copia del contratto con esperto qualificato inerente le verifiche periodiche in materia di radioprotezione (qualora lo studio sia dotato di apparecchiature ad emissione di radiazioni ionizzanti). 3. L'unità operativa, ultimato l'iter istruttorio, trasmetterà al sindaco l'istanza in originale e n. 3 copie della bozza del provvedimento autorizzativo, corredandolo del parere favorevole e n. 3 copie della planimetria presentata, timbrata e vistata dalla stessa unità operativa. 4. Il sindaco rilascia l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dello studio odontoiatrico, notificando una copia all'interessato, una copia all'unità operativa e dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 5. L'odontoiatra è tenuto a comunicare alle autorità competenti la trasformazione dello studio, il suo trasferimento o la chiusura dello stesso”. Stessa procedura istruttoria è stabilita nell’art. 5 del D.A. Sanità n. 463/2003 a proposito di “Autorizzazione sanitaria” per gli “Ambulatori odontoiatrici”. Le richiamate disposizioni assessoriali, dunque, danno già una chiara lettura del procedimento istruttorio, volto al rilascio delle autorizzazioni sanitarie di che trattasi. 3 Infatti, l’Unità Operativa distrettuale di Igiene e Sanità Pubblica ha il compito di istruire tutte le istanze che dovessero pervenire da una delle Città afferenti al citato distretto inteso come ambito geografico di competenza che coincide con quello del Distretto Sanitario di base, ad esclusione di Pantelleria che afferisce a quello di Trapani per quanto riguarda le competenze di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento. Ciò posto, atteso che i presidi sanitari comunali non hanno alcuna competenza istruttoria, le SS.LL. in indirizzo sono invitate ad istruire le citate “Autorizzazioni sanitarie” per gli “Studi e Ambulatori Odontoiatrici” in conformità ai richiamati Decreti Assessoriali, vigenti in materia, solo esclusivamente dalle sedi operative di competenza territoriale, apponendo numero di protocollo e di autorizzazione nell’atto rilasciato che dovrà risultare in apposito registro delle autorizzazioni. Si rammenta, altresì, che l’atto autorizzativo per avere efficacia giuridica deve essere rilasciato previa esibizione di avvenuto versamento di Tassa di Concessione Governativa di € 139,44 e di € 69,72 annuale (versamento da effettuarsi entro il 31 gennaio). Si confida in un puntuale assolvimento delle richiamate procedure. Firmato Dipartimento Prevenzione della Salute Direttore (Dr. Francesco Di Gregorio) 4