Vidimazione diploma di ottico

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Vidimazione diploma di ottico
Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale – P. IVA 02363280815
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Dipartimento di Prevenzione
Area Igiene e Sanità Pubblica
Servizio Igiene degli Ambienti di Vita
Via Amm. Staiti, 95, Trapani – tel. 0923/543008-Fax 0923/26363
Prot. S.I.A.V. n°: 2286
Trapani, 6 dicembre 2010
Rif. Nota n°: 
OGGETTO: Vidimazione diploma di ottico – Nota esplicativa
Ai Responsabili Igiene e Sanità Pubblica
Ambito Distrettuale di: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo,
Alcamo, Castelvetrano e Pantelleria
E, p.c.
Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Dipartimento di Prevenzione
Alla Camera di Commercio di Trapani
Loro sede
Si è acquisita conoscenza che talune richieste di vidimazione “diplomi di ottici e di
altre professioni sanitarie”, avanzate da professionisti per l’esercizio della professione,
sono state compiute nel presupposto che la Camera di Commercio di Trapani a oggi né fa
espressa richiesta a tali professionisti, ai fini dell’iscrizione.
Al fine di dare correttamente corso alla normativa riguardante la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, e nell’esercizio delle funzioni ascritte allo scrivente, ai sensi
del paragrafo 1.2.0 della Circolare Assessoriale Sanità 21.03.2001, n. 1045, in tema di
adozioni di “Atti d’indirizzo interpretativo e applicativo”, si ritiene di dovere formulare una
nota esplicativa del quadro normativo applicabile nella fattispecie in argomento.
L’attività di “Ottico” è stata definita, dall’art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928 e dall’art.
99 del R.D. n. 1265 del 1934, come “Arte ausiliaria delle professioni sanitarie” e che
a seguito della modifica operata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 42 del 26.02.1999,
anche le “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie” sono diventate “Professioni
sanitarie”.
Per l’esercizio dell’attività di “Ottico” è necessario avere l’attestato di abilitazione
all’esercizio meglio denominato “Diploma di qualifica” e che l’art. 100 del citato R.D. n.
1265/34, prevedesse, al 2° comma, l’obbligo di far registrare l’attestato di abilitazione
presso l’Azienda Sanitaria e in seguito presso il Comune.
A tale riguardo, si porta a conoscenza delle SS.LL., nell’ambito delle funzioni
periferiche esercitate quale proiezione dello scrivente Servizio centrale, che dal 9
dicembre 2000, in applicazione di quanto disposto nell’allegato B), della legge 24
novembre 2000, n. 340, riguardante la semplificazione dei procedimenti amministrativi,
sono state abrogate le norme contenute nel citato 2° comma, limitatamente
alla parte disciplinante il procedimento di registrazione del diploma di
abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, comma 3, della stessa legge.
Ciò rappresentato, appare ovvio che la norma include tutte le “professioni
sanitarie”.
I responsabili delle UU.OO. indicate in indirizzo, avranno cura di notiziare, a
proposito dei contenuti della presente, i relativi Presidi di Igiene e Sanità Pubblica
Comunali ricadenti nell’ambito territoriale di propria competenza.
Firmato
Il Dirigente Medico Responsabile
Servizio Igiene degli Ambienti di Vita
(Dott. Francesco Di Gregorio)
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