Vidimazione diploma di ottico
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Vidimazione diploma di ottico
Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745 Codice Fiscale – P. IVA 02363280815 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dipartimento di Prevenzione Area Igiene e Sanità Pubblica Servizio Igiene degli Ambienti di Vita Via Amm. Staiti, 95, Trapani – tel. 0923/543008-Fax 0923/26363 Prot. S.I.A.V. n°: 2286 Trapani, 6 dicembre 2010 Rif. Nota n°: OGGETTO: Vidimazione diploma di ottico – Nota esplicativa Ai Responsabili Igiene e Sanità Pubblica Ambito Distrettuale di: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Castelvetrano e Pantelleria E, p.c. Al Direttore Generale Al Direttore Sanitario Al Direttore Amministrativo Al Direttore Dipartimento di Prevenzione Alla Camera di Commercio di Trapani Loro sede Si è acquisita conoscenza che talune richieste di vidimazione “diplomi di ottici e di altre professioni sanitarie”, avanzate da professionisti per l’esercizio della professione, sono state compiute nel presupposto che la Camera di Commercio di Trapani a oggi né fa espressa richiesta a tali professionisti, ai fini dell’iscrizione. Al fine di dare correttamente corso alla normativa riguardante la semplificazione dei procedimenti amministrativi, e nell’esercizio delle funzioni ascritte allo scrivente, ai sensi del paragrafo 1.2.0 della Circolare Assessoriale Sanità 21.03.2001, n. 1045, in tema di adozioni di “Atti d’indirizzo interpretativo e applicativo”, si ritiene di dovere formulare una nota esplicativa del quadro normativo applicabile nella fattispecie in argomento. L’attività di “Ottico” è stata definita, dall’art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928 e dall’art. 99 del R.D. n. 1265 del 1934, come “Arte ausiliaria delle professioni sanitarie” e che a seguito della modifica operata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 42 del 26.02.1999, anche le “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie” sono diventate “Professioni sanitarie”. Per l’esercizio dell’attività di “Ottico” è necessario avere l’attestato di abilitazione all’esercizio meglio denominato “Diploma di qualifica” e che l’art. 100 del citato R.D. n. 1265/34, prevedesse, al 2° comma, l’obbligo di far registrare l’attestato di abilitazione presso l’Azienda Sanitaria e in seguito presso il Comune. A tale riguardo, si porta a conoscenza delle SS.LL., nell’ambito delle funzioni periferiche esercitate quale proiezione dello scrivente Servizio centrale, che dal 9 dicembre 2000, in applicazione di quanto disposto nell’allegato B), della legge 24 novembre 2000, n. 340, riguardante la semplificazione dei procedimenti amministrativi, sono state abrogate le norme contenute nel citato 2° comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione del diploma di abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della stessa legge. Ciò rappresentato, appare ovvio che la norma include tutte le “professioni sanitarie”. I responsabili delle UU.OO. indicate in indirizzo, avranno cura di notiziare, a proposito dei contenuti della presente, i relativi Presidi di Igiene e Sanità Pubblica Comunali ricadenti nell’ambito territoriale di propria competenza. Firmato Il Dirigente Medico Responsabile Servizio Igiene degli Ambienti di Vita (Dott. Francesco Di Gregorio) 2