estratto delle condizioni della polizza rottura caldaie stipulata dal

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estratto delle condizioni della polizza rottura caldaie stipulata dal
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA ROTTURA CALDAIE STIPULATA
DAL GRUPPO UNOGAS
Rischi Assicurati
Tutti i rischi di rottura accidentale della caldaia delle centrali termiche da riscaldamento ad uso
civile e/o privato e/o industriale in gestione alla e/o rifornite di metano dalla UNOGAS, revisionate e
pronte all’uso (dopo apposita revisione e check-list), così come definite qui di seguito.
Oggetto dell’Assicurazione
La caldaia delle centrali termiche.
Limitazioni del sinistro
o
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Per
Per
Per
Per
Per
Per
Caldaie
Caldaie
Caldaie
Caldaie
Caldaie
Caldaie
di età inferiore ad anni 2
di età compresa fra anni 2 ed anni 4
di età compresa fra anni 4 ed anni 6
di età compresa fra anni 6 ed anni 8
di età compresa fra anni 8 ed anni 10
di età maggiore di anni 10
massimo risarcimento
massimo risarcimento
massimo risarcimento
massimo risarcimento
massimo risarcimento
massimo risarcimento
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità, insurrezione od occupazione militare,
tumulto popolare, sciopero, sommossa, serrata, occupazione di edifici in genere avvenuti in
occasione di scioperi o serrate, requisizione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina o
d’aria, inondazione, allagamento, impantanamento, mareggiata, cedimento del terreno o
delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
d) causati da incendio, esplosione, scoppio, azione meccanica diretta del fulmine, dall’opera
di spegnimento o demolizione in conseguenza di tali eventi;
e) da furto e tentativo di furto;
f) causati da dolo o colpa grave della Contraente e/o dell’Assicurato;
g) attribuibili a difetti noti alla Contraente o all’Assicurato all’atto della stipula della polizza;
h) da smarrimento o ammanco;
i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il fornitore;
j) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, prove e collaudi non connessi a lavori di
pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o
trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di impiego;
k) indiretti come cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito
commerciale o industriale, sospensione di lavoro o per qualsiasi danno che non riguardi la
materialità delle cose oggetto dell’assicurazione.
Liquidazione del sinistro
La liquidazione del sinistro avverrà secondo le seguenti modalità:
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80% della fattura di acquisto del pezzo di ricambio e/o della caldaia nuova al netto di IVA;
80% della fattura di manodopera relativa alla riparazione e/o sostituzione al netto di IVA;
Il risarcimento relativo alla manodopera non potrà essere superiore al 50% della fattura di
acquisto del pezzo di ricambio e/o della caldaia nuova;
Sui sinistri parziali sarà applicata una franchigia fissa pari ad € 250,00.