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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
o Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 23/02/2015
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni
1. Il presente Regolamento Comunale disciplina l’esercizio delle funzioni conferite ai comuni ai
sensi degli art. 3 e 6 della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed integrazioni in materia di interventi pubblici
per le politiche abitative ed in particolare la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (Erp) e le relative funzioni amministrative, nell’ambito dei principi previsti dalla Legge
Regionale medesima.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “Edilizia residenziale pubblica”, anche individuata con l’acronimo “ERP” , gli alloggi
definiti ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed integ.;
b) per “Acer”, l’Ente Pubblico economico denominato “Azienda Casa Emilia Romagna”
della Provincia, derivante dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari
(IACP della provincia);
c) per “gestione del patrimonio abitativo”, l’effettuazione di tutti gli interventi volti a
garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del
Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al
soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari;
d) per “soggetto gestore”, il soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio abitativo di
proprietà del Comune, qualora previsto;
e) per “legge regionale” -oppure L.R. 24/2001, la legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto
2001, n. 24 e s.m. ed integ. recante la “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel
settore abitativo”.
TITOLO II
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Art. 2 – Norme per l’emanazione dei Bandi di Concorso
All’assegnazione degli alloggi il Comune può provvedere, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 24/2001 e s.m.
ed int., mediante concorso pubblico, con cadenza biennale, da emanarsi per ambiti comunali.
ART. 3 – Norne concernenti i Bandi di Concorso
Il Bando di concorso è di carattere generale e deve essere indetto dal Comune ogni due anni
dall’approvazione della graduatoria definitiva del Bando generale.
2. Fino all’approvazione della graduatoria relativa al nuovo Bando generale, gli alloggi vengono assegnati
sulla base della graduatoria vigente.
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3. Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di particolari
o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la
partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni.
4. Il Bando di concorso generale e speciale deve essere pubblicato mediante affissione di manifesti per
almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. Contemporaneamente, copia del Bando deve
essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme fornendo anche copia alle
OO.SS. dei lavoratori ed utenti.
5. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001 e s.m. ed integ., il Bando generale deve contenere i
seguenti elementi:
a- le modalità di presentazione della domanda;
b- termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della
domanda;
c- i requisiti di cui all’art. 15 della L.R. 24/2001 e s.m. ed integ., richiesti per l’assegnazione
dell’alloggio, come specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002;
d- le condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti che attribuiscono i punteggi ai sensi del
presente regolamento;
e- la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di Erp.
ART. 4 – Contenuto e presentazione della domanda
1. La domanda, presentata dai nuclei familliari individuati dall’art. 24 della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed i., in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 commi 1 e 2 di cui alla medesima legge, deve essere redatta su
apposito modulo fornito dal Comune, presentata allo stesso nei termini prefissati, e deve indicare:
a) le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare per il quale si presenta la domanda;
b) la cittadinanza, nonché la residenza del richiedente e/o il luogo in cui presta la propria attività
lavorativa;
c) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l’accesso ed alle condizioni possedute ai fini
dell’attribuzione dei punteggi per l’assegnazione di alloggi ERP;
d) il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l’alloggio erp determinato ai sensi del D.Lgs. n.
109/98 e s.m.i.
e) le condizioni utili ai fine dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
f) il recapito, se diverso dalla residenza,
comunicazioni relative al concorso;
al quale far pervenire al richiedente tutte le eventuali
g) Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i
requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 15 della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed i. nonché, in favore di sè
stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d) e) del comma 1 dell’art.
15 della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed i..
h) La documentazione da allegare alla domanda.
2. Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ISEE, in attuazione al D.P.C.M. 5
dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi
di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”.
3. In caso di decesso, di separazione o divorzio, di trasferimento di residenza del richiedente è consentito
il subentro nella domanda ai componenti indicati nella domanda stessa, secondo l’ordine ivi indicato.
3
4. Qualora il subentro di cui al comma 4 sia accertato in sede di assegnazione e comporti diminuzione del
punteggio, la domanda viene sospesa e collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella
dell’ultimo nominativo con pari punteggio.
5. Le domande sono escluse d’ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di trasferimento
della residenza in altro comune di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.
6. La domanda deve contenere l’autorizzazione al Comune alla raccolta ed al trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli definiti sensibili, per le finalità relative al Bando di concorso ed
all’assegnazione.
ART. 5 – Punteggi di selezione della domanda
1. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e
soggettive che seguono:
A - CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative alle caratteristiche
dell’alloggio, alla sistemazione nel medesimo, alla condizione economica del nucleo familiare
richiedente, che seguono:
A.1) Sistemazione precaria
A.1.1) Richiedenti che si trovino in situazione di precarietà abitativa o, comunque, in spazi procurati a
titolo provvisorio da Comuni, Organi, Enti, Associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate a
norma di legge, preposti all’assistenza pubblica. In tutti i casi è necessario che tale sistemazione derivi da
accordi intercorsi con i Servizi Sociali nell’ambito di un progetto assistenziale nei confronti della famiglia
interessata………………………………………………………………………………………….Punti 10
A.1.2) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quegli
spazi che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi
strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni, di categoria catastale diversa
dalla A……………………………………………………………………………………………… Punti 6
A.1.3) Residenza in alloggio dichiarato “non abitabile”, da parte dell'
Autorità competente,intendendosi
come tale l’alloggio sprovvisto dei servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti i impianti di
fornitura di acqua potabile…………………………………………………………………………...Punti 4
A.1.4) Residenza anagrafica in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più
componenti appartenenti al nucleo familiare richiedente, in condizione di invalidità totale o parziale
rilasciata dalla Commissione Medica AUSL o certificazione L. 104/92. (Tale condizione di inidoneità
dell’alloggio deve essere relazionata dall’Autorità competente – Serv. Sociali o Sanitari)………... Punti 2
Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui al
successivo punto B.2.1.
La titolarità dei provvedimenti e delle procedure di cui alle fattispecie sopraindicate (A.1.1, A.1.2, A.1.3
e A.1.4) deve essere riferita ad un componente del nucleo richiedente.
A-2) Coabitazione
4
Situazione di disagio abitativo legato a coabitazione, accertata da parte dell’Autorità competente ed
esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:
A.2.1) coabitazione in uno stesso alloggio con una persona, ivi residente……………………….. Punti 1
coabitazione in uno stesso alloggio con 2/3 persone, ivi residenti…………………………Punti 2
3
coabitazione in uno stesso alloggio con 4 persone e oltre, ivi residenti……………………Punti
A– 3) Sovraffollamento
A.3.1) abitazione in alloggio sovraffollato con presenza di almeno 3 o più persone rispetto allo standard
abitativo dell’alloggio occupato previsto dal presente regolamento………………………………..Punti 2
Composizione nucleo familiare
Superficie alloggio minima
Superficie massima alloggio
mq
mq
1 - 2 persone
50
3 -e 4 persone
50,1
75
5 persone
75,01
90
6 persone ed oltre
90,01
A-4) Condizioni di sfratto, sgombero, provvedimento di separazione
Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto, (non intimato per inadempienza contrattuale), di verbale di conciliazione
giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o
sentenza passata in giudicato o che abitino in alloggio di servizio che debba esser rilasciato per il venir
meno della condizione lavorativa con rilascio dell’alloggio;
A.4.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di presentazione della
domanda……………………………………………………………………………………………...Punti 6
A.4.2) per le scadenze successive……………………………………………………………………Punti 4
Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel Provvedimento di rilascio dell’alloggio.
A-5) Sfratto intimato per inadempienza contrattuale (morosità)
Richiedente che risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato in base a provvedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità esclusivamente per situazioni nelle quali la morosità
sia conseguente allo stato di disoccupazione lavorativa di componenti il nucleo richiedente intervenuto
dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere
disciplinare, lasciando il nucleo familiare privo di sostentamento e di ciò venga fornita idonea
documentazione;
A.5.1) Provvedimento esecutivo da eseguirsi in un periodo compreso da 6 mesi ad 1 anno dalla data della
presentazione della domanda………………………………………………………………………...Punti 6
A.5.2) Provvedimento da eseguirsi oltre1 anno dalla data della presentazione della domanda……. Punti 4
5
Le condizioni A.1.1), A.1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro e con A-1.3), A-1.4) e A-5).
A-6) Basso ISEE
Nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato con le modalità istituite dal D.P.C.M. 5 dicembre
2013 n. 159, non superiore al 50% del limite previsto per l’accesso………………………………..Punti 2
A-7) Nucleo Giovane
Nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione
della domanda………………………………………………………………………………………..Punti 2
A-8) Adulto con minori
Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico………………...Punti 2
La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con l’altro genitore del/i
minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela.
A-9) Incidenza canone/reddito
Richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione,
regolarmente registrato, il cui canone complessivo, riferito all’anno di presentazione della domanda e
all’anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell’assegnazione, incida:
A.9.1) in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul reddito annuo complessivo del nucleo
familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.)…………………Punti 2
A.9.2) in misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare
determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.)……………………………Punti 4
A.9.3) in misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai
sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.)……………………………………………Punti 6
Tale condizione non è cumulabile con la condizione di cui al punto A 5) – condizione di sfratto per
inadempienza contrattuale (morosità)
B) CONDIZIONI SOGGETTIVE, intendendosi per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo
familiare richiedente, che seguono:
B.1) Nucleo numeroso
Richiedenti con nucleo familiare composto da 4 persone ed oltre………………………………….Punti 2
B-2) Condizione relativa all’età
B.2.1) Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni,
anche se con eventuali minori o maggiorenni diversamente abili (con invalidità superiore al 75%) a
carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni,
purchè l’altro non svolga attività lavorativa…………………………………………………………Punti 4
B.2.2) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data
di presentazione della domanda……………………………………………………………………..Punti 2
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Entrambe le condizioni non sono cumulabili tra loro.
B-3) Condizioni di invalidità
Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente
regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere
(allegare certificazione) che comportino:
B.3.1) una invalidità o diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata al 100% o disabilità
permanente e grave certificata ( ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92) o handicap in capo a minore
di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, certificato (ai
sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92)…………………………………………………………..Punti 5
B.3.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore a 2/3 ed inferiore al
100%…………………………………………………………………………………………………Punti 3
Entrambe le condizioni non sono cumulabili tra loro tranne nel caso in cui siano riferite a persone
diverse pur facenti parte del nucleo familiare richiedente.
B.4) Condizione residenziale
Anzianità di residenza nel Comune alla data di presentazione della domanda.
B.4.1) fino a 5 anni…………………………………………………………………………………..Punti 0
B.4.2) oltre 5 anni e fino a 8 anni…………………………………………………………………...Punti 2
B.4.3) oltre 8 anni e fino a 12 anni………………………………………………………………….Punti 4
B.4.4) oltre 12 anni……………...…………………………………………………………………...Punti 8
ART. 6 – Istruttoria per la formazione della graduatoria provvisoria
1. Il Comune provvede all’istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la
regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo
richiedente e accertata di ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.
2. Il Comune, nell’esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l’inattendibilità di requisiti o di
condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a
segnalare ciò all’Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di
autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
3. Il Comune procede alla formazione e approvazione della graduatoria di cui al comma 1 del presente
articolo, secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi, entro il termine massimo di novanta giorni dalla
chiusura del Bando (la data di chiusura del Bando è quella per i cittadini residenti all’estero) . A parità di
punteggio le domande saranno ordinate in ordine alfabetico. Nella graduatoria provvisoria sono indicate
le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte
dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.
4. Il Comune provvede alla pubblicazione nell’Albo pretorio della graduatoria provvisoria, approvata con
determina dirigenziale, per trenta giorni, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun
concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.
5. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento preadottivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentati anche dopo la
presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione e vengono
considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al
Comune entro l’approvazione della graduatoria definitiva.
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6. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per
il bando di concorso ad eccezione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’Albo Pretorio, gli interessati
possono presentare ricorso alla commissione all’uopo istituita dal Comune. Decorso il termine di
presentazione dei ricorsi, la commissione di cui al successivo art. 7, esaminerà i ricorsi presentati.
8. Il Comune può stabilire anche delle graduatorie speciali in cui inserire le domande di richiedenti che si
trovino in particolari o gravi condizioni.
Art. 7 – Commissione per la formazione della graduatoria definitiva e l’esame dei
ricorsi
1. Il Comune per la formazione della graduatoria definitiva e l’esame dei ricorsi istituisce un’apposita
Commissione Tecnica, stabilendone la composizione.
2. La Commissione potrà essere sia comunale che intercomunale.
3. La Commissione tecnica di cui all’art. 2, è costituita da un rappresentante delle OO.SS. degli inquilini
presenti in ambito Provinciale, individuato dalle stesse, da un esperto dell’ACER e da tre esperti in
materia scelti fra i tecnici comunali, con possibilità anche di reperire membri all’esterno dell’organico
comunale.
4. La Commissione rimane in carica 3 anni; la Commissione uscente permane in carica sino
all’insediamento dei nuovi componenti, i quali possono essere riconfermati. Per la validità delle sedute è
sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente, nominato dal Sindaco al momento della costituzione della
stessa tra gli esperti in materia scelti fra i tecnici comunali o definito nell’atto di costituzione in caso di
Commissione Intercomunale. In seno alla medesima dovrà essere eletto un componente con funzioni di
vice- presidente.
6. I componenti la Commissione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato,
vengono sostituiti con nuovi componenti nominati dal Sindaco.
7. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in
carica i loro predecessori.
8. Nel caso in cui sia costituita a livello comunale, la Commissione, per lo svolgimento delle funzioni ad
essa assegnate, è convocata dal Presidente, nominato dal Sindaco tra i suoi componenti, mediante avviso
recapitato almeno cinque giorni prima della seduta; la sede delle riunioni della medesima è fissata presso
il Municipio del Comune.
9. Qualora il Comune si avvalga di una Commissione intercomunale, le modalità operative di riferimento
sono quelle indicate nell’atto costitutivo della stessa.
10. La commissione ha competenze relativamente a esaminare:
a) i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria e provvede alla formazione della graduatoria
definitiva, effettuando il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio,
con l’utilizzo di strumentazioni informatiche;
b) le domande che presentano complessità di interpretazione o di valutazione;
c) le mobilità sia su istanza che d’ufficio;
La commissione prenderà altresì atto dell’elenco delle posizioni per assegnazioni di emergenza abitativa
(art. 11 del presente regolamento)
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11. La graduatoria definitiva viene approvata dal Comune con provvedimento dirigenziale e viene
pubblicata all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla
Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
12. La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
ART. 8 – Accertamento dei requisiti e delle condizioni
1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune provvede all’accertamento dell’esistenza e della
permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio - di cui all’art. 5 punto
1, del presente regolamento - nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile
nella graduatoria definitiva.
2. I requisiti, prescritti ai fini dell’assegnazione, e tutte le condizioni oggettive devono sussistere sia al
momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell’alloggio di Erp. Le
condizioni soggettive devono sussistere unicamente al momento della domanda.
3. I valori ISE ed ISEE del nucleo, al momento dell’assegnazione, dovranno essere aggiornati con le
risultanze della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
4. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la
mancanza delle condizioni oggettive e soggettive od il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede
a dare comunicazione di ciò all’interessato, il quale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
può presentare ricorso in opposizione al Comune.
5. Il ricorso viene esaminato dalla Commissione tecnica di cui all’art. 7 del presente regolamento ed il
Comune provvede a comunicare la decisione assunta.
6. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a
quella dell’ultimo nominativo con pari punteggio.
7. Il Comune o l’Ente Gestore, ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 24/01, procede annualmente alla verifica
della situazione reddituale e alla permanenza dei requisiti di assegnazione.
ART. 9 – Assegnazione e standard dell’alloggio
1. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune ai nuclei richiedenti nell’ordine di priorità definito
dalla graduatoria definitiva ed in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto allo standard
abitativo, di cui al successivo comma 5;
2. Nella individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune
persegue prioritariamente l’obiettivo della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico oltre
che, ove possibile, il sdddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario
relativamente alla sua composizione ed alle problematiche che manifesta. Per tale motivo è facoltà del
Comune procedere all’individuazione dell’alloggio da abbinare al nucleo familiare avente diritto
all’assegnazione.
3. Il Soggetto Gestore, a cui è stata affidato la gestione del patrimonio abitativo ai sensi dell’art. 1,
comma d), del presente regolamento, è tenuto a fornire al Comune l’elenco di tutti gli alloggi da
assegnare, che è comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi da precedenti nuclei
assegnatari.
4. Gli alloggi vengono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva.
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5. Il Comune effettua l’assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto, di norma in base alla
dimensione dell’alloggio – ossia superficie in mq – rapportata al numero dei componenti il nucleo
familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, come di seguito specificato:
a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 50,00 mq. Sono assegnabili ai nuclei familiari
composti da 1 e 2 persone;
b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 50,01 mq. E 75 mq. Sono assegnabili ai nuclei familiari
composti da 3 e 4 persone;
c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 75,01 mq. E 90 mq. Sono assegnabili ai nuclei familiari
composti da 5 persone;
d) gli alloggi con superficie oltre 90,01 mq. Sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed
oltre.
Le indicazioni di metratura di cui sopra sono da intendersi indicative e non vincolanti.
Qualora la composizione dell’alloggio, con riferimento ai vani, sia ritenuta idonea, potranno essere
proposti abbinamenti anche in deroga alle metrature sopra indicate.
6. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell’alloggio una situazione tale da non soddisfare le
necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell’alloggio, secondo lo
standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard
abitativi sopra citati.
7. Ai fini dell’individuazione dello standard abitativo dell’alloggio, non possono essere considerati come
regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all’art. 27, comma 3, della L.R. 24/2001 e s.m. ed
integ., coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell’art. 27, comma 1, della
medesima L.R. 24/2001 e s.m. ed integ. E coloro che occupano irregolarmente l’alloggio.
8. In deroga a quanto stabilito nel comma 7 che precede, in caso di assegnazione a nucleo familiare in cui
sia presente una donna in gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente
in più.
ART. 10 – Alloggi sottratti o temporaneamente sottratti all’ERP
1. Gli alloggi di proprietà comunale, già esclusi dall’Erp ai sensi della normativa previgente, vengono
utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei concorrenti collocati nelle graduatorie comunali e
con accertati requisiti e punteggi utili per l’assegnazione, i quali si trovino nelle seguenti situazioni:
a – sfratto eseguito,
b –esecuzione con tempi definiti dello sfratto,
c –presenza di altre situazioni abitative gravi, valutate caso per caso dal Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell’art. 20, commi 5 e 6, della L.R. 24/2001 e s.m.i., può sottrarre
temporaneamente all’assegnazione gli alloggi non più idonei, per vetustà, inadeguatezza tipologica o per
ubicazione, ad essere assegnati come residenza permanente, per inserirli con priorità in programmi di
recupero e riqualificazione e può, altresì, destinare gli alloggi erp ad un diverso utilizzo, garantendone la
contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.
3.
Secondo quanto dispone l’art. 20, comma 7, della L.R. 24/2001 e s.m.i., i programmi di
riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica devono garantire la
realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi erp all’interno degli ambiti oggettivi del
programma.
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ART. 11 – Assegnazione in deroga per situazioni di emergenza abitativa
1.
Il Comune prevede casi di assegnazioni, di seguito specificati, in deroga alla graduatoria, nelle
situazioni di particolare emergenza abitativa. A tale fine riserva con proprio provvedimento, sentite le
organizzazioni sindacali dell’utenza, una quota di alloggi da definire annualmente in relazione al numero
di alloggi che, stante la disponibilità di alloggi dell’anno precedente, si preveda di avere a disposizione.
2. Nei casi di cui al comma 1 e specificati al comma 3, il Comune può provvedere all’assegnazione
provvisoria degli alloggi per un periodo di tempo non superiore a due anni.
3. I suddetti alloggi saranno utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei nuclei familiari che
rientrino nelle categorie o situazioni di seguito specificate:
a) casi gravi ed emergenti (“casi sociali”), di volta in volta valutati dal Comune;
b) altre situazioni particolari e gravi, di seguito specificate :
nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio,
nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o
violenza sessuale all’interno della famiglia;
nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (antigienicità, coabitazioni conflittuali,
sovraffollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni abitative alquanto precarie (senza casa, in
strutture pubbliche, ecc.);
nuclei numerosi con la presenza di minori;
nuclei con la presenza di persone oltre i 65 anni;
Appartenenti alle F.O. trasferiti nel Comune da altre località ed in situazione abitativa precaria.
c) sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981 n. 763;
d) emigrati che rientrano in un Comune della Regione Emilia-Romagna o che siano rientrati da
non più di dodici mesi dall’adozione del provvedimento annuale di riserva di alloggi per
emergenza abitativa di cui alla L.R. 21 febbraio 1990 n. 14.
4. I requisiti, che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni sopra ricordate ai
fini della loro sistemazione provvisoria, sono tutti quelli stabiliti per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica, indicati nella normativa regionale in materia e nel presente regolamento.
5. Il Comune può procedere all’assegnazione definitiva dell’alloggio:
-
alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 2;
-
previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l’accesso all’Erp, di cui alla L.R. 24/2001
e s.m.i.;
-
previa verifica dell’efficacia e della validità che la sistemazione provvisoria ha avuto nei confronti del
nucleo familiare interessato.
6. Nel caso in cui non si proceda ai sensi del comma 5, l’alloggio deve essere rilasciato in base a
provvedimento del Comune.
7. Qualora nell’ambito della gestione delle graduatorie comunali non si verifichino le condizioni generali
per l’utilizzo degli alloggi esclusi dall’Erp, di cui al precedente art. 10, comma 1, del presente
regolamento, questi, nel numero stabilito dal Comune, vengono destinati per la sistemazione provvisoria
dei nuclei familiari in emergenza abitativa di cui al comma 3 del presente articolo del Regolamento. In tal
caso, l’assegnazione definitiva, conseguente al periodo di sistemazione provvisoria, avverrà in un alloggio
di Erp.
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ART. 12 – Individuazione, consegna degli alloggi e rinuncia
1. Il Comune informa dell’assegnazione gli aventi diritto e, solo qualora sia possibile, prevede la facoltà
per i medesimi di esprimere una preferenza, entro un termine massimo di giorni cinque, da parte deglli
stessi; in caso di mancata espressione nel termine di cui sopra, il Comune individua d’ufficio l’alloggio
tra quelli disponibili e lo propone per l’assegnazione.
2. La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’avente diritto all’assegnazione o da persona a ciò
delegata. In caso di mancata presentazione senza valido motivo, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi
proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune.
4. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra
gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d’ufficio. In caso di non accettazione da parte
dell’assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall’assegnazione con la conseguente esclusione dalla
graduatoria.
5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione
ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili.
6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione
ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili.
7. Secondo quanto pattuito nella apposita convenzione, l’Ente Gestore, sulla base del provvedimento di
assegnazione, provvede alla convocazione con lettera raccomandata, qualora non sia stato possibile un
reperimento più rapido dell’avente diritto, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la
consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell’alloggio. L’assegnatario che, previa diffida
dell’Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna
l’alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall’assegnazione, con
conseguente esclusione dalla graduatoria.
8. Il Comune stabilisce in sessanta giorni il termine entro il quale l’assegnatario deve occupare
stabilmente l’alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata
occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione, e la definitiva esclusione
dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e
comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera
raccomandata all’interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla
data di comunicazione.
9. Avverso tale provvedimento, l’interessato può presentare ricorso all’autorità competente.
TITOLO III
MOBILITA’ DEGLI ASSEGNATARI
ART. 13 – Mobilità degli assegnatari
1. La mobilità degli assegnatari negli alloggi può essere disposta dal Comune, ai sensi dell’art. 28 della
L.R. 24/2001 e s.m. i., su richiesta dell’assegnatario o d’ufficio, per inidoneità dell’alloggio occupato a
garantire normali condizioni di vita e di salute, per sottoutilizzazione degli alloggi, per situazioni
conflittuali con altri utenti, per situazioni segnalate dai servizi sociali o sanitari o altri casi da valutarsi di
volta in volta dal Comune.
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2. Possono presentare domanda di cambio gli assegnatari di alloggi ERP siti nel comune di Molinella che
siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la permanenza negli stessi e che possiedano un
reddito del nucleo familiare non superiore al limite di decadenza. I suddetti requisiti debbono essere
posseduti da parte dell’assegnatario e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di
presentazione della domanda, per l’intero periodo di permanenza in graduatoria fino al momento di
decisione ed effettuazione del cambio di alloggio.
3. La mobilità è disposta a favore di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare
assegnatario e riguarda l’intero nucleo che dovrà pertanto lasciare il precedente alloggio.
4. Non possono presentare domanda di cambio coloro che abbiano avuto un’assegnazione a tempo
determinato.
5. Non possono presentare domanda gli assegnatari che abbiano ottenuto l’assegnazione dell’alloggio nei
quattro anni precedenti la data della domanda, tranne che per gravi problemi di salute sopravvenuti dopo
l’assegnazione stessa.
6. Non possono presentare domanda gli assegnatari che si trovino in condizioni di morosità o non in
regola con gli obblighi contrattuali, regolamentari e di legge od incorsi in causa di decadenza
dall’assegnazione, anche se non ancora dichiarata.
7. Nel caso di mobilità disposta d’ufficio per esigenze di ristrutturazione, il Comune:
-
assicura il trasferimento in altro alloggio di erp;
-
presta formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori;
-
presta garanzia sulla possibilità per l’assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell’alloggio a
conclusione dei lavori;
-
provvede alle spese di trasloco nell’alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario.
8. Nell’ipotesi di mobilità d’ufficio, il Comune assicura il trasferimento dell’assegnatario in altro alloggio
di ERP situato nell’ambito del territorio comunale. In casi di rifiuto della mobilità d’ufficio, non
giustificato da gravi motivi, al primo rifiuto dell’assegnatario il Comune o L’Ente Gestore provvede a
una maggiorazione del canone, mentre al secondo rifiuto l’assegnatario viene dichiarato decaduto.
9. Nei casi di mobilità richiesta dall’assegnatario viene istituita un’apposita graduatoria aperta, aggiornata
con cadenza annuale, nella quale sono collocate le domande dei richiedenti, in base a punteggi attribuiti in
presenza delle condizioni di cui al comma 10 seguente.
10. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata sulla base dei punteggi attribuiti e
dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate:
A) - Inidoneità dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione
alle condizioni personali dei suoi occupanti, intendendosi per inidoneo l’alloggio che rientra almeno in
uno dei seguenti parametri, in rapporto alle condizioni personali:
conformazione dell’alloggio
accessibilità all’alloggio (barriere architettoniche, assenza di ascensore ecc.)
Si elencano le condizioni personali, che rapportate all’inidoneità dell’alloggio di cui sopra, possono
comportare l’attribuzione di punteggio:
Invalidità superiore ai 2/3 o certificazione L.104/1992, comma 3, così suddivisa :
-
totale…………………………………………………………………………………………...Punti 9
-
parziale (dal 67% al 99%)……………………………………………………………………..Punti 6
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Età
-
anziani oltre 65 anni……………………………………………………………………………..Punti 5
-
anziani oltre 75 anni…………………………………………………………………………….Punti 6
Presenza di minorenne portatore di handicap, con certificazione U.S.L……………………Punti 9
Avvicinamento a familiari di supporto quotidiano………………………………………….Punti 3
B) - Inidoneità dell’alloggio che non sia in relazione a particolari condizioni dei suoi occupanti:
sottoaffollamento:
- numero tre persone in meno rispetto allo standard abitativo di cui al presente regolamento….Punti 6
- numero una o due persone in meno rispetto a tale standard………………………………… Punti 3
sovraffollamento:
- numero quattro o più persone in più rispetto allo standard abitativo……………………………....Punti 6
- numero tre persone in più rispetto a tale standard…………………………………………………Punti 4
- numero una o due persone in più rispetto a tale standard………………………………………...Punti 3
Disagio economico (spese accessorie superiori od equivalenti al canone di locazione)…….Punti 1
Assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita e non intenzionati all’acquisto……….Punti 1
A parità di punteggio sarà effettuato un sorteggio tra le domande dei concorrenti aventi il medesimo
punteggio.
ART. 14 – Gestione della graduatoria di mobilità
. Il Comune provvede alla raccolta e verifica delle domande, alla formazione ed aggiornamento
periodico delle graduatorie con cadenza annuale. In sede di aggiornamento della graduatoria, il Comune
provvederà a formare e pubblicare per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio la nuova graduatoria e della
sua pubblicazione verrà data comunicazione ai concorrenti ivi collocati.
2. La rinuncia sottoscritta dall’assegnatario all’alloggio o alloggi proposti, comporta l’esclusione dalla
graduatoria. L’interessato non potrà presentare nuova domanda per un anno, decorrente dalla data di
esclusione.
3. La mobilità è attivata seguendo l’ordine della graduatoria ed esclusivamente in relazione alle
condizioni ed alle indicazioni specificate dal richiedente nella domanda.
ART. 15 – Mobilità sovracomunale degli assegnatari
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1. La mobilità intercomunale di alloggi Erp ubicati in altri comuni della Provincia di Bologna, è attuata
secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 3, lett. c) della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed integr. e dagli
indirizzi formulati in sede di Tavolo di concertazione con i Comuni della provincia di Bologna.
2. La mobilità intercomunale è subordinata alla verifica delle priorità del Comune circa l’utilizzo degli
alloggi Erp disponibili ed è disposta con atto del Responsabile competente, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti per la permanenza in alloggi Erp e della regolarità della posizione contrattuale
dell’assegnatario, ivi inclusa l’assenza di morosità.
TITOLO IV
REGOLAZIONE DELLE SITUAZIONI INCIDENTI SUL RAPPORTO INQUILINO E
PROPRIETARIO-GESTORE DELL’ALLOGGIO DI ERP
ART. 16 – Tipologie di contratti di locazione degli alloggi ERP
1.I rapporti con i destinatari finali degli alloggi di ERP sono regolati da contratti di locazione, che
possono appartenere a una delle seguenti tipologie:
1) contratto di locazione a titolo definitivo;
2) contratto di locazione a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento.
3) Si farà riferimento al contratto-tipo di locazione degli alloggi di ERP predisposto dal Tavolo di
concertazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) della L.R. 24/2001 e s.m. ed i.
ART. 17 – Occupazione illegale degli alloggi di ERP
1. Ai sensi del’art. 34 della L.R. 24/2001 e s.m i., il Comune persegue le occupazioni illegali degli
alloggi di erp, siano esse abusive o senza titolo.
2. Nel caso delle occupazioni abusive, il Comune, attraverso un proprio operatore, sviluppa ogni azione
utile a convincere l’occupante a rilasciare l’alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l’intervento degli
organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente, ricevuto il rapporto da parte degli
organi di Polizia, il Comune invia all’occupante diffida a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni dalla
avvenuta conoscenza dell’occupazione e procede contestualmente ad inoltrare querela contro gli
occupanti abusivi, ai sensi dell’art. 633 del c.p.. Successivamente, valutate le eventuali deduzioni, il
Comune adotta un provvedimento di rilascio, il quale viene notificato a mezzo dei messi comunali
all’occupante.
3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo, si diffida l’occupante a rilasciare l’alloggio,
dandogli un termine di 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte. Successivamente, valutate le
eventuali deduzioni, il Comune adotta un provvedimento di rilascio, il quale viene notificato a mezzo dei
messi comunali all’occupante.
4. Il soggetto occupante abusivamente o senza titolo un alloggio di ERPp è escluso dalle procedure di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per un periodo di 5 anni dalla data del rilascio
dell’alloggio occupato.
5. Gli occupanti illegali di alloggio pubblico non possono essere interessati all’utilizzo di un alloggio ERP
nell’ambito dell’emergenza abitativa di cui all’art. 11 del presente regolamento.
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TITOLO V
DISCIPLINA RELATIVA AL SUBENTRO, AMPLIAMENTO, OSPITALITA’
ART. 18 – Subentro nella titolarità del contratto di locazione
1. I componenti del nucleo avente diritto, purchè stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella
titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell’assegnatario, di abbandono dell’alloggio o altri
casi previsti dalla L.R. n. 24/01 e s.m.i. Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo
avente diritto originario, nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo per ampliamento dello
stesso, a seguito di sopravvenienza di figli, matrimonio o stabile convivenza nei casi previsti dal
successivo comma 2 , ricongiungimento di figli, accoglienza nell’abitazione degli ascendenti e degli
affini in linea ascendente, purchè ultrasessantacinquenni o con gardo di invalidità accertata pari o
superiore al 66 % ovvero per adozioni, affidamento stabilito con provvedimento giudiziario, secondo
quanto previsto dalla Delibera del Consiglio regionale di cui all’art. 15 comma 2. Hanno altresì diritto al
subentro coloro che sono entrati a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile
convivenza, che abbia comportato la modifica della composizione del nucleo originario ai sensi dell’art.
27 della L.R. 24/2001 e s.m. ed integ.
2. Nel caso di decesso dell’assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2 lettera b)
dell’art. 27 della L.R. n. 24/01 e s.m. ed integ., il Comune può concedere al convivente il subentro, in
presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.
3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, si
provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche
provvisoria, del giudice.
4. L’Ente Gestore, in ordine all’istanza del subentro nella titolarità del contratto di locazione, provvede
alla verifica del diritto al subentro in capo al subentrante e alla permanenza dei requisiti per il
mantenimento dell’assegnazione, in capo a tutto il nucleo familiare. In esito alle verifiche provvede
all’autorizzazione od al diniego al subentro.
5. Con il subentro l’assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che
facevano capo all’assegnatario precedente.
6. Qualora l’Ente Gestore provveda al diniego al subentro, procede alla trasmissione degli atti al comune
per:
a) l’avvio del procedimento per occupazione illegale senza titolo dell’alloggio;
b) l’avvio del procedimento per decadenza, nei casi di assenza dei requisiti per la permanenza nell’ERP.
ART. 19 – Ampliamento del nucleo familiare
1. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica
della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all’ampliamento a motivo
dell’esigenza di reciproca assistenza morale e materiale;
b) la convivenza perduri continutivamente per almeno quattro anni dalla data di presentazione di
apposita dichiarazione di inizio coabitazione corredata da risultanze anagrafiche.
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2. L’avvio della convivenza è comunicato dall’assegnatario all’Ente gestore con apposita dichiarazione di
inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento , con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei
nuovi componenti. Alla dichiarazione di inizio coabitazione è altresì allegata per tutto il nucleo
ampliando, dichiarazione sostitutiva ISEE in corso di validità ai sensi e dichiarazione sostitutiva si sensi
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti richiesti per la permanenza
nell’ERP di cui all’art. 15 della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed integ.
3. L’Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell’ERP del nucleo ampliando,
all’assenza di procedimenti volti alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e
30 della L.R. n. 24/2001 e s.m. ed integ., all’assenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione
e/o delle spese accessorie. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della dichiarazione di
inizio coabitazione finalizzata all’ampliamento, nonché alla data del rilascio dell’autorizzazione finale
all’ampliamento.
4. L’Ente gestore provvede e rideterminare il canone di locazione tenendo conto della nuova situazione
economica del nucleo ampliando dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio
coabitazione finalizzata all’ampliamento. Il canone di locazione così rideterminato non può comunque
essere inferiore a quello precedentemente applicato.
5. Durante il quadriennio di convivenza previsto dal presente regolamento al fine di poter ottenere
autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare,l’Ente gestore, mediante i competenti uffici
comunali, verifica, nell’arco del periodo dei quattro anni, l’effettiva continuità e stabilità della
convivenza.
6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro anni dalla data di presentazione della
dichiarazione di inizio coabitazione, l’assegnatario è tenuto ad inoltrare all’Ente gestore domanda al fine
del rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento. Qualora entro tale termine l’assegnatario non provveda
ad inoltrare domanda di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare si intende venuta meno la
volontà dell’assegnatario ad ampliare il nucleo familiare. Le persone a favore delle quali era stata
presentata la relativa comunicazione sono considerate nell’ambito della disciplina dell’ospitalità di cui al
successivo art. 23.
7. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all’ampliamento l’Ente
gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell’Erp del nucleo familiare, della regolarità
nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori e della regolarità in ordine ad eventuali
procedimenti di annullamento e decadenza. Le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate
dall’Ente gestore al Comune.
8. Il Comune provvede all’emanazione della determinazione dirigenziale di autorizzazione o di diniego
all’ampliamento del nucleo familiare entro trenta giorni dal ricevimento delle verifiche compiute
dall’Ente gestore.
ART. 20 – Coabitazione finalizzata all’assistenza
1. E’ consentita la coabitazione non onerosa con familiari o terze persone, finalizzata all’assistenza di uno
o più componenti il nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione
di handicap certificato, con necessità di assistenza continuativa. Anche qualora tali persone acquisiscano
la residenza anagrafica, ciò non comporta la modifica della composizione del nucleo familiare avente
diritto, né costituisce diritto al subentro.
2. La coabitazione finalizzata all’assistenza è ammessa anche a favore di terze persone che entrano
nell’alloggio per ricevere cure assistenziali da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario.
3. L’avvio della coabitazione finalizzata a ricevere o dare assistenza è comunicato dall’assegnatario
all’Ente gestore entro trenta giorni dall’avvio, allegando idonea documentazione medica comprovante la
necessità di assistenza e la durata della stessa.
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4. Qualora l’assistenza sia prestata da terzi, l’assegnatario deve produrre il contratto di lavoro ed il
permesso di soggiorno, se l’assistente è cittadino di paese non aderente all’U.E.
5. In caso di necessità di assistenza di durata definita, alla scadenza cessa la coabitazione, salvo venga
prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono dell’alloggio o decesso della persona che
necessita di assistenza, la coabitazione si interrompe.
6. In assenza della comunicazione di cui al precedente punto 3 sono applicate le norme sull’ospitalità.
ART. 21 – Ospitalità temporanea
1. L’ospitalità temporanea di terze persone nell’alloggio in nessun caso modifica la composizione del
nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.
2. L’ospitalità temporanea nell’alloggio ERP di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai
tre mesi, è ammessa previa comunicazione all’Ente gestore entro trenta giorni dall’inizio della
coabitazione di fatto. L’assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell’ospite e ad allegare copia
del Permesso di soggiorno, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all’U.E.
3. Nei casi in cui l’ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l’assegnatario è
tenuto alla corresponsione di un’indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, a
partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata all’Ente gestore.
4. In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all’assegnatario un’indennità pari al triplo
della misura prevista al comma precedente del presente articolo, fino alla regolarizzazione della
posizione.
5. L’ospitalità non può perdurare più di due anni. L’assegnatario è tenuto a comunicare all’Ente gestore la
cessazione dell’ospitalità in qualunque momento essa avvenga. Trascorso il tempo massimo previsto di
due anni, qualora l’ospitalità non venga interrotta, ovvero l’assegnatario non provveda a comunicare la
cessazione dell’ospitalità, l’Ente gestore invia apposita diffida con termine perentorio alla conclusione
dell’ospitalità. Qualora l’assegnatario persista ad ospitare terze persone nell’alloggio assegnato,
nonostante la diffida dell’Ente gestore ad interrompere l’ospitalità, l’Ente gestore dà comunicazione al
Comune della condizione che può determinare l’emanazione di un provvedimento che accerti e dichiari la
risoluzione contrattuale per inadempimento con rilascio dell’alloggio nel termine di 60 giorni. Il
provvedimento ha natura esecutiva.
6. L’ospitalità fino alla durata massima di anni due può essere negata in qualunque momento dal Comune,
anche su proposta dell’Ente gestore per:
a) grave sovraffollamento dell’alloggio, ovvero quando il numero delle persone ospitate è superiore al
50% delle persone previste dallo standard abitativo;
b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di
conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell’ospite.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22 – Rinvio ad altra disciplina
1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa regionale in materia di
assegnazione e gestione degli alloggi di ERP ed alle relative disposizioni attuative.
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ART. 23 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello
stesso.
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