regolamento comunale del servizio di assistenza alle categorie di
Transcript
regolamento comunale del servizio di assistenza alle categorie di
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE CATEGORIE DI CITTADINI IN EMERGENZA ABITATIVA. Art. 1 1. Il presente Regolamento individua i soggetti in emergenza abitativa che possono beneficiare dell'assistenza comunale e determina le forme di assistenza per l’erogazione dei contributi. Art. 2 1. Possono usufruire dell'assistenza prevista dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Ferrara in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale in materia di accesso all’ERP, che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa a causa della perdita di un alloggio, ubicato nel Comune di Ferrara, non abusivamente occupato quali: 1) ordinanza di sgombero, qualora non sia a carico del proprietario dell’alloggio la sistemazione alternativa e temporanea del conduttore: 2) sfratto (esclusi gli assegnatari di alloggi di ERP); 3) altro provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio: a) per comodato giunto a scadenza e che abbia avuto una durata di almeno un anno; b) per separazione solo a favore del coniuge che deve abbandonare l'alloggio coniugale; c) esecuzione immobiliare o perdita della proprietà dell’alloggio in seguito a procedura concorsuale; 4) liberazione dell’ alloggio di servizio, alla cessazione del rapporto con la P.A. o di Azienda privata in caso di ristrutturazione, fallimento o cessazione dell’attività. 2. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2) e 3) lett. c) la morosità o l'inadempienza contrattuale non precludono la possibilità di assistenza quando l'incidenza del canone di affitto o la rata del mutuo ipotecario sull’alloggio, stipulato per l’acquisto del medesimo e dal cui inadempimento origini l’esecuzione immobiliare, superi il 30% dell’ISE del nucleo familiare. Nel caso di nuclei familiari composti da più persone l’ISE, su cui calcolare l’incidenza del 30%, sarà diminuito del 6% per ogni ulteriore componente. In ogni caso il periodo contrattuale e di regolare pagamento dei canoni o delle rate deve essere almeno di 1 anno, salvo il caso di sostanziale riduzione del reddito per la nascita di un figlio o per perdita del lavoro. Nei casi di separazione e qualora gravi e motivate esigenze non consentano l’attesa della sentenza o dell’omologazione, potrà essere prestata l’assistenza anche in presenza del solo ricorso giudiziale, fatto salvo l’esito del giudizio instaurato. In quest’ultima ipotesi l’ISEE sarà quello del solo nucleo assistito. Art. 3 1. I richiedenti devono possedere i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica previsti dalla normativa regionale. 2. Il reddito è determinato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni e deve riferirsi all’anno precedente la richiesta di assistenza; qualora non sia possibile fare riferimento ai redditi dell’anno precedente in quanto la richiesta di assistenza è presentata in un periodo dell’anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, dovrà essere dichiarato il reddito relativo a due anni prima. 3. Qualora il reddito desunto dalla attestazione ISEE di cui al precedente comma superi il limite fissato per l'accesso all'E.R.P., ma al momento dell'esecuzione sia intervenuta una modificazione sostanziale della capacità reddituale a seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti il nucleo familiare ovvero l'uscita (da almeno 3 mesi) dal nucleo familiare o il decesso di un componente, il richiedente potrà presentare una nuova dichiarazione ISEE, definita ai soli fini della presente ipotesi, riferita all’anno della esecuzione del provvedimento di rilascio e come di seguito specificato: - il reddito di riferimento sarà quello risultante dalla moltiplicazione per dodici della media degli ultimi quattro mesi comprensiva di frazioni di mensilità relative a 13.ma e 14.ma. 4. Identico calcolo verrà fatto in caso di riduzione del reddito familiare superiore al 20%. 5. Il patrimonio mobiliare e immobiliare da prendere in considerazione è quello relativo all’anno precedente. 6. La dichiarazione ISEE ai fini del mantenimento dell’assistenza, calcolata come definito al precedente 3° comma, sarà aggiornata ogni due mesi. Art. 4 1. Le forme di assistenza consistono: a) nell'erogazione di un contributo nel pagamento dei canoni di affitto, a partire da non più di un mese antecedente la data del preavviso di rilascio o altra data certa; b) nel pagamento di parte delle spese di sistemazione in albergo o presso affittacamere; c) nella concessione di alloggi acquisiti nella temporanea disponibilità del Comune mediante accordi con singoli proprietari od Enti; d) nell'assegnazione di alloggi non rientranti nell’l'E.R.P. dei quali il Comune abbia la disponibilità; e) nell’assegnazione di alloggi temporaneamente esclusi dall’ERP. 2. Ai nuclei familiari in particolare stato di indigenza, può essere riconosciuta una anticipazione, da restituire, corrispondente a non più a tre mensilità di affitto per il pagamento della cauzione relativa al nuovo contratto di affitto e alle spese relative agli allacciamenti ai servizi di gas, acqua ed energia elettrica. 3. Sono considerati in assistenza, ai sensi del presente regolamento, i soggetti in sistemazione precaria a titolo di ospitalità, comodato od altro titolo che non comporti oneri a carico del Comune. 4. Il Servizio Abitazioni svolge compiti di orientamento nei confronti degli assistiti. Art. 5 1. I cittadini che intendono usufruire del servizio di assistenza devono presentare apposita domanda, allegando la dichiarazione sostitutiva unica o la certificazione ISEE, di regola almeno due mesi prima dell'esecuzione del provvedimento, autocertificando i requisiti per l’accesso e i provvedimenti in base ai quali devono abbandonare l’alloggio, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Art. 6 1. I soggetti assistiti sono collocati in un elenco predisposto con atto dirigenziale nell’ordine cronologico di abbandono della propria abitazione. 2. L'elenco viene continuamente aggiornato. Art. 7 1. I soggetti che chiedono l’assistenza devono contestualmente alla stessa, presentare domanda al bando di assegnazione alloggi e al bando relativo al Fondo Sociale per l'affitto. 2. L'assistito che rinuncia ad una proposta di concessione di un alloggio idoneo e/o non lo occupa entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi, salvo casi di impossibilità oggettiva ad occuparlo, perde il diritto all'assistenza. 3. E' da considerarsi idoneo l'alloggio che: - sia dotato di servizio igienico completo; - non sia stato dichiarato antigienico dall'organo competente; - sia dotato degli impianti di acqua corrente, di gas (ove la zona sia servita) e di elettricità; - sia al piano terra o a piani diversi con ascensore idoneo in caso di portatori di handicap nel nucleo familiare; - sia idoneo, per superficie, vani e tipologia alle caratteristiche del nucleo familiare. Art. 8 1. In relazione all'ordine di priorità nella concessione di alloggi non ERP, l'assistito potrà scegliere il proprio alloggio sul numero complessivo degli alloggi disponibili, ferme restando, in linea di massima, le limitazioni relative agli standard abitativi come previste dal 4° comma dell’ art. 8 del Regolamento Comunale sulle assegnazioni di cui alla delibera Consiglio Comunale P.G. n.32068 del 3/3/2003. Art. 9 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla L.R. 24/01 e successive modifiche ed integrazioni ed ai provvedimenti regionali e comunali in materia.