regolamento comunale del servizio di assistenza alle categorie di

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regolamento comunale del servizio di assistenza alle categorie di
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALLE CATEGORIE DI CITTADINI IN EMERGENZA ABITATIVA.
Art. 1
1. Il presente Regolamento individua i soggetti in emergenza abitativa che possono
beneficiare dell'assistenza comunale e determina le forme di assistenza per
l’erogazione dei contributi.
Art. 2
1. Possono usufruire dell'assistenza prevista dal presente Regolamento i cittadini
residenti nel Comune di Ferrara in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla
normativa regionale in materia di accesso all’ERP, che si trovino in specifiche e
documentate situazioni di particolare emergenza abitativa a causa della perdita di
un alloggio, ubicato nel Comune di Ferrara, non abusivamente occupato quali:
1) ordinanza di sgombero, qualora non sia a carico del proprietario dell’alloggio
la sistemazione alternativa e temporanea del conduttore:
2) sfratto (esclusi gli assegnatari di alloggi di ERP);
3) altro provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio:
a) per comodato giunto a scadenza e che abbia avuto una durata di almeno un
anno;
b) per separazione solo a favore del coniuge che deve abbandonare l'alloggio
coniugale;
c) esecuzione immobiliare o perdita della proprietà dell’alloggio in seguito a
procedura concorsuale;
4) liberazione dell’ alloggio di servizio, alla cessazione del rapporto con la P.A. o
di Azienda privata in caso di ristrutturazione, fallimento o cessazione
dell’attività.
2. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2) e 3) lett. c) la morosità o l'inadempienza
contrattuale non precludono la possibilità di assistenza quando l'incidenza del
canone di affitto o la rata del mutuo ipotecario sull’alloggio, stipulato per l’acquisto
del medesimo e dal cui inadempimento origini l’esecuzione immobiliare, superi il
30% dell’ISE del nucleo familiare.
Nel caso di nuclei familiari composti da più persone l’ISE, su cui calcolare
l’incidenza del 30%, sarà diminuito del 6% per ogni ulteriore componente.
In ogni caso il periodo contrattuale e di regolare pagamento dei canoni o delle
rate deve essere almeno di 1 anno, salvo il caso di sostanziale riduzione del
reddito per la nascita di un figlio o per perdita del lavoro.
Nei casi di separazione e qualora gravi e motivate esigenze non consentano
l’attesa della sentenza o dell’omologazione, potrà essere prestata l’assistenza
anche in presenza del solo ricorso giudiziale, fatto salvo l’esito del giudizio
instaurato.
In quest’ultima ipotesi l’ISEE sarà quello del solo nucleo assistito.
Art. 3
1. I richiedenti devono possedere i requisiti di accesso all’edilizia residenziale
pubblica previsti dalla normativa regionale.
2. Il reddito è determinato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e
integrazioni e deve riferirsi all’anno precedente la richiesta di assistenza; qualora
non sia possibile fare riferimento ai redditi dell’anno precedente in quanto la
richiesta di assistenza è presentata in un periodo dell’anno in cui non si può
ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione
sostitutiva, dovrà essere dichiarato il reddito relativo a due anni prima.
3. Qualora il reddito desunto dalla attestazione ISEE di cui al precedente comma
superi il limite fissato per l'accesso all'E.R.P., ma al momento dell'esecuzione sia
intervenuta una modificazione sostanziale della capacità reddituale a seguito di
eventi quali la perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare ovvero l'uscita (da almeno 3 mesi) dal nucleo familiare o il
decesso di un componente, il richiedente potrà presentare una nuova
dichiarazione ISEE, definita ai soli fini della presente ipotesi, riferita all’anno della
esecuzione del provvedimento di rilascio e come di seguito specificato:
- il reddito di riferimento sarà quello risultante dalla moltiplicazione per dodici della
media degli ultimi quattro mesi comprensiva di frazioni di mensilità relative a
13.ma e 14.ma.
4. Identico calcolo verrà fatto in caso di riduzione del reddito familiare superiore al
20%.
5. Il patrimonio mobiliare e immobiliare da prendere in considerazione è quello
relativo all’anno precedente.
6. La dichiarazione ISEE ai fini del mantenimento dell’assistenza, calcolata come
definito al precedente 3° comma, sarà aggiornata ogni due mesi.
Art. 4
1. Le forme di assistenza consistono:
a) nell'erogazione di un contributo nel pagamento dei canoni di affitto, a partire da
non più di un mese antecedente la data del preavviso di rilascio o altra data
certa;
b) nel pagamento di parte delle spese di sistemazione in albergo o presso
affittacamere;
c) nella concessione di alloggi acquisiti nella temporanea disponibilità del Comune
mediante accordi con singoli proprietari od Enti;
d) nell'assegnazione di alloggi non rientranti nell’l'E.R.P. dei quali il Comune abbia
la disponibilità;
e) nell’assegnazione di alloggi temporaneamente esclusi dall’ERP.
2. Ai nuclei familiari in particolare stato di indigenza, può essere riconosciuta una
anticipazione, da restituire, corrispondente a non più a tre mensilità di affitto per il
pagamento della cauzione relativa al nuovo contratto di affitto e alle spese relative
agli allacciamenti ai servizi di gas, acqua ed energia elettrica.
3. Sono considerati in assistenza, ai sensi del presente regolamento, i soggetti in
sistemazione precaria a titolo di ospitalità, comodato od altro titolo che non
comporti oneri a carico del Comune.
4. Il Servizio Abitazioni svolge compiti di orientamento nei confronti degli assistiti.
Art. 5
1. I cittadini che intendono usufruire del servizio di assistenza devono presentare
apposita domanda, allegando la dichiarazione sostitutiva unica o la certificazione
ISEE, di regola almeno due mesi prima dell'esecuzione del provvedimento,
autocertificando i requisiti per l’accesso e i provvedimenti in base ai quali devono
abbandonare l’alloggio, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 6
1. I soggetti assistiti sono collocati in un elenco predisposto con atto dirigenziale
nell’ordine cronologico di abbandono della propria abitazione.
2. L'elenco viene continuamente aggiornato.
Art. 7
1. I soggetti che chiedono l’assistenza devono contestualmente alla stessa,
presentare domanda al bando di assegnazione alloggi e al bando relativo al
Fondo Sociale per l'affitto.
2. L'assistito che rinuncia ad una proposta di concessione di un alloggio idoneo e/o
non lo occupa entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi, salvo casi di
impossibilità oggettiva ad occuparlo, perde il diritto all'assistenza.
3. E' da considerarsi idoneo l'alloggio che:
- sia dotato di servizio igienico completo;
- non sia stato dichiarato antigienico dall'organo competente;
- sia dotato degli impianti di acqua corrente, di gas (ove la zona sia servita) e di
elettricità;
- sia al piano terra o a piani diversi con ascensore idoneo in caso di portatori di
handicap nel nucleo familiare;
- sia idoneo, per superficie, vani e tipologia alle caratteristiche del nucleo
familiare.
Art. 8
1. In relazione all'ordine di priorità nella concessione di alloggi non ERP, l'assistito
potrà scegliere il proprio alloggio sul numero complessivo degli alloggi disponibili,
ferme restando, in linea di massima, le limitazioni relative agli standard abitativi
come previste dal 4° comma dell’ art. 8 del Regolamento Comunale sulle
assegnazioni di cui alla delibera Consiglio Comunale P.G. n.32068 del 3/3/2003.
Art. 9
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà
riferimento alla L.R. 24/01 e successive modifiche ed integrazioni ed ai
provvedimenti regionali e comunali in materia.