Coldiretti ha proposto all`attenzione delle istituzioni europee una

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Coldiretti ha proposto all`attenzione delle istituzioni europee una
La Unione Europea e la strategia contro le diossine: le premesse
Nonostante nella ultima Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione della
strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati (COM(2001)593) – Terza
relazione consuntiva dello scorso ottobre la Commissione Europea riconosca che la maggior
parte degli obiettivi legati alla riduzione di diossina sono stati raggiunti, afferma
esplicitamente che “in alcuni settori occorre svolgere ulteriori analisi per comprendere meglio la
presenza di diossine negli alimenti e nei mangimi e i rilasci secondari dal suolo e dalle acque dei siti
contaminati”.
Riconosce altresì che lo studio condotto da EFSA e finalizzato sempre nel 2010 non riesce a
chiarire in modo certo l‟evoluzione temporale né la dislocazione geografia delle fonti di diossina,
che sembrerebbero invece disperdersi a macchia di leopardo.
Ma cosa si è fatto allora in almeno 10 anni di strategia europea per l‟abbattimento delle diossine? E
come si è arrivati a tale Strategia?
Lo studio preliminare
L‟attenzione della UE per le diossine parte da una relazione del Comitato Scientifico sulla
Nutrizione Animale circa la “Contaminazione da diossine nei mangimi e il loro contributo alla
contaminazione del cibo di origine animale” (EC 2000). Tale rapporto, adottato nel Novembre
del 2000, nasce in risposta ad una serie di contaminazioni da diossina tramite mangimi, in
particolare del particolato derivante da polpa di limone, e oli e grassi da polvere di caolino. La
Commissione si interessa di sapere qual è allora il contributo dei mangimi animali
nell’accumulazione totale di diossina nel cibo, e quali conseguenze di salute sia per l‟uomo che per
gli animali tale esposizione comporta.
Nella valutazione, ascoltando il parere della OMS, il Comitato ha incluso pure le sostanze simili
alla diossina da un punto di vista tossicologico, come i PoliClorurBifenili (PCB), subito però
escluse per problemi di ordine pratico (mancanza di dati).
Lo studio considera alcuni presupposti:
 Le diossine non vengono prodotte deliberatamente, ma sono sottoprodotti indesiderati di una serie
di processi chimici e di combustione. Essendo tali sostanze altamente persistenti, esse permangono
nel suolo e nei sedimenti che diventano veri e propri serbatoi inquinanti. La via principale di
esposizione dei soggetti umani alle diossine è l‟alimentazione che contribuisce per oltre il 90%
all‟esposizione complessiva. I prodotti della pesca ed altri prodotti di origine animale rappresentano
circa l‟80% delle fonti di contaminazione.
 I soggetti umani, così come gli uccelli marini e i mammiferi acquatici sono gli obiettivie le vittime
principali di simili esposizioni, poiché si trovano alla fine della catenatrofica acquatica di questi
prodotti che tendono ad accumularsi nel grasso animale.
 le patologie tumorali non sono comunque considerate come l‟effetto critico per la derivazione e
determinazione dei valori tollerabili di assunzione (Tolerable Intake –TI). A tale scopo sono ritenute
critiche le alterazioni del comportamento per effetti neurobiologici, le endometriosi e
l‟immunosoppressione.
 la maggior parte delle specie è sensibile agli effetti tossici della diossina, poiché tali sostanze
agiscono su diversi sistemi determinanti per la crescita e lo sviluppo, tra cui il metabolismo della
vitamina A e degli ormoni sessuali.
 per i processi industriali ritenuti all‟origine della maggior parte delle emissioni si confidava in una
riduzione del 90% delle emissioni di diossina nell‟atmosfera entro il 2005. Nel 1985, infatti, le
emissioni di diossine da fonti industriali costituivano il 77% del totale delle emissioni di diossine
(industriali e non industriali).
Le conclusioni sono che la fonte principale di diossine nei mangimi è costituita da:
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Derivati del pesce e olio di pesce, in particolare se provenienti da reserve ittiche europee
con rispettivamente 1.2 e 4.8 nanogrammi di sostanze tossico-equivalenti (TEQ) per
kilogrammo cubico. Per contro gli stessi sottoprodotti di pesce quando pescati nel pacifico
presentano valori di 0.14 and 0.61ng di diossine tossico-equivalenti.
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Il grasso animale ha mediamente 1 nanogrammo di diossine tossico-equivalenti, e i valori
dipendono dall‟accumulazione di diossine lungo la filiera alimentare
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Tutti gli altri mangimi vegetali hanno valori più bassi (cereali, legumi, semi…) ma anche
mangimi animali di altra estrazione (carne, ossa, latte, sottoprodotti…) con valori circa
intorno (o sotto ) i 0.2 nanogrammi/per kg cubico di sostanze tossico-equivalenti.
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Le fibre presentano un ampio ventaglio di concentrazioni di diossine in risposta alla
localizzazione, grado di contaminazione con il suolo ed esposizone ad altre fonti come
inquinamento aereo.
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In definitiva, il Comitato conclude che il contributo dei mangimi al contenuto di diossine
nella dieta degli animali allevati dipende dal grado intrinseco di contaminazione e dalle
proporzioni utilizzate nella dieta. Le maggiori preoccupazioni vengono dall‟uso di derivati
di pesce pescato in Europa. Questo diventa critico quando usato per alimentare pesce
allevato e quando il sottoprodotto del pesce è incorporato nella dieta di altri animali destinati
a scopi alimentari.
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Il Comitato sottolinea che al momento (2000) non è possibile parlare di rischio immediato
per la salute degli animali nutriti con i mangimi analizzati e contenenti diossine.
La Raccomandazione del Comitato considera che: “La riduzione della esposizione dietetica circa
le diossine è importante per proteggere i consumatori. Il cibo di origine animale è una fonte
principale di esposizione alle diossine. Dal momento che la contaminazione alimentare
dipende strettamente dalla contaminazione delle diossine, vanno poste in essere svariate
azioni incrociate per ridurre l’impatto finale delle diossine sulla salute umana.”
Il Comitato sottolinea altresì che non è corretto parlare di trasferimento lineare di diossine dai
mangimi al cibo,utilizzando il metodo delle TEQ (Quantità Tossica Equivalente) in quanto vanno
considerate i tassi di trasferimento delle single diossine (congeneri).
Il metodo Tossico-Equivalente: TEQ (secondo la versione aggiornata della OMS)
Dal momento che le diossine formano composti a partire da diversi tipi di sostanze, ognuna ha il
suo grado specifico di tossicità. Al fine di esprimere correttamente il grado totale di tossicità della
mistura, si usa il concetto di TEQ (International Toxic Equivalent). Tale approccio consente di
pesare la tossicità dei composti meno tossici come una frazione di quelli più tossici. Ad ogni
composto viene poi assegnato un Fattore Tossico Equivalente (TEF), che misura il grado di
tossicità su una scala comune. Per calcolare il totale carico tossico (TEQ) di una mistura di diossine,
si somma la quantità di ogni composto tossico come moltiplicata con il suo Fattore Tossico
Equivalente (TEF).
Azioni sui mangimi
Qualora i mangimi siano considerati in relazione alle diossine, il Comitato raccomanda:
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di diminuire il ricorso ai sottoprodotti più contaminate (pesce e olio di pesce dall‟Europa
e mangimi contaminate). La sostituzione di sottoprodotti contaminati con meno contaminati,
raggiungendo allo stesso tempo il fabbisogno nutrizionale degli animali, è la strada indicata.
Ogni materiale ed ingrediente usato nella manifattura dei mangimi deve essere garantito e
certificate per qualità e sicurezza in modo che non costituisca fonte di contaminazione
Buone Pratiche Produttive (Good manufacturing practices) insieme all‟ HACCP vanno
introdotti nell‟industria mangimistica per controllare la contaminazione da diossine lungo i
vari passaggi.
Vanno inoltre condotti sforzi per limitare la contaminazione da diossine nei mangimi che
derivano da prodotti della fattoria e controllando le condizioni degli allevamenti.
Mangimi importati vanno controllati per il loro tenore di diossine in modo che non vengano
a costituire una fonte nascosta di diossine.
Va condotta ulteriore ricerca di base per verificare il livello di trasferimento di diossine da
mangimi a tessuti e prodotti animali (uova, carne, latte).
Perché i mangimi contengono diossina?
Un elenco delle cause principali (nota: nonostante gli studi concordano nel ritenere tali passaggi e
tali temperature come non sufficienti a generare diossine, vengono comunque contemplati)
1. Le diossine possono essere generate come sottoprodotti in determinati momenti della
produzione dei mangimi. Sostanze come solventi, catalizzanti, aiuti di conceria, modificatori
del Ph o altri agenti sono imputate a tale riguardo. La trasformazione dei mangimi avviene
per passaggi successivi, talora meccanici –grigliatura, mescita, pulitura ed estrusione, che
generano frizione e aumento della temperatura fino a 230 gradi centigradi. Tuttavia, non ci
si attende la formazione di diossina a questa temperatura.
2. Operazioni di riscaldamento come la tostatura richiedono temperature fino a 180 gradi che
pure non è ancora sufficiente per generare diossine. L‟asciugatura è allo stesso modo una
operazione critica, richiedendo flussi di aria calda. In ogni caso anche in queste circostanze
le temperature non sono sufficientemente alte per generare diossina. Meno che altri sistemi
di asciugatura che comportino aria scaldata direttamente dalla combustion con derivati del
petrolio nonché carbone e legna- possono rappresentare una fonte potenziale di
contaminazione. Il trattamento APC (Anaerobic Pasteurising Conditioning) coinvolge l‟uso
di vapore con gas di combustione e dovrebbe essere attentamente monitorato.
3. Operazioni fisico-chimiche come reazioni (ossidative, acide, alcaline) applicate a certi
mangimi per migliorare il profilo nutritivo o altre caratteristiche non usano temperature oltre
120°. L‟estrazione di oli da semi, palma e altri prodotti richiede solventi organici. La
presenza di diossine può essereci in caso di contaminazione, ma anche con reazione di
questi composti organici e i mangimi (i.e. organochlorine)
4. Raccolta, trasporto, immagazzinaggio dei mangimi.
La contaminazione puiù accadere pure nella raccolta dal campo, così come nei container
usati per la raccolta e i depositi (come nel caso della crisi belga del 1999). Le operazioni di
carico-scarico sono cruciali, in più l‟utilizzo di taniche ad uso promiscuo alimentareindustriale genera possibili fonti di contaminazione
Altri vettori.
Ogni contatto diretto con i mangimi o animali con i materiali equipaggiamento o lettiere (il
trinciato –segatura che viene usata per la stabulazione degli animali) possono essere
contaminati da diossine in ragione di trattamenti con sostanze chimiche che li contengono
(pentachlorophenol), La contaminazione accidentale di mangimi può inoltre avvenire per
diffusion accidentale di PCBs nell‟ambiente agricolo, ma anche da lla combustion
incontrollata di plastiche e materiali di gomma (composti clorinati)
Strategia comunitaria sulle diossine: 2001
In seguito allo studio finalizzato per conto della Commissione Europea nel 2000 e relativo alla
presenza di diossine nella filiera alimentare, la Commissione ha deciso di adottare una strategia di
lungo termine per la riduzione delle diossine nell‟ambiente e nei cibi-mangimi. Ciò nasce dalla
constatazione che l’esposizione a diossine e a PCB diossino-simili supera la dose tollerabile
settimanale (TWI - Tolerable Weekly Intake) e la dose tollerabile giornaliera (TDI - Tolerable
Daily Intake) in una parte considerevole della popolazione europea. Gli obiettivi quantitativi fissati
dalla strategia sono di ridurre i livelli dell’intake umano al di sotto di 14 picogrammi WHOTEQ/kg di peso corporeo alla settimana. Le diossine, i furani e i PCB sono tre dei dodici inquinanti
organici persistenti (POP)riconosciuti a livello internazionale dall‟UNEP. A tal fine, ci si incentra
sia su aspetti ambientali che alimentari/relativi ai mangimi
Strategia Ambientale Ue
Sono state adottate 3 direttive ambientali:
- la direttiva 94/67/CE sull‟incenerimento dei rifiuti pericolosi, nella quale per la prima volta è stato
fissato un valore limite delle emissioni (ELV) a livello comunitario. Nell‟UE la maggior parte delle
diossine viene da sempre prodotta dall‟incenerimento incontrollato dei rifiuti.
- la direttiva IPPC (dall'inglese Integrated Pollution Prevention and Control) - un approccio
“integrato” (poiché affronta contemporaneamente tutti i comparti ambientali: atmosfera, acque,
suolo) per il controllo delle emissioni industriali in generale, comprese le diossine.
- la Direttiva Seveso sugli incidenti.
Scarichi ambiente idrico – La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE ha integrato le disposizioni
previste dalla direttiva 76/464/CEE stabilendo inoltre una riduzione progressiva o una cessazione
degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di agenti inquinanti nell‟ambiente acquatico.
Strategia Alimentazione Animale Ue
A seguito di due gravi episodi di contaminazione nel settore dei mangimi (1998: livelli elevati di
diossina riscontrati in granuli di polpa di agrumi originari del Brasile; 1999: presenza di diossine
nell‟argilla caolinitica proveniente da determinate miniere, utilizzata come additivo nei mangimi)
sono stati introdotti limiti massimi per le diossine presenti nei granuli di polpa di agrumi e
nell‟argilla caolinitica.
Gli alimenti di origine animale rappresentano una fonte primaria di esposizione umana a
diossine e PCB. Poiché la contaminazione degli alimenti è direttamente collegata alla
contaminazione dei mangimi, occorre elaborare un approccio integrato per ridurre
l’incidenza delle diossine e dei PCB lungo l’intera catena alimentare, ossia dai materiali
contenuti nei mangimi fino agli animali destinati all’alimentazione umana.
Le misure legislative che riguardano i mangimi e gli alimenti si basano su tre
elementi fondamentali:
1. la definizione di valori massimi a livelli rigorosi ma attuabili, sia per gli
alimenti che per i mangimi;
2. la definizione di soglie di intervento che fungano da “segnali di avvertimento”
in presenza di concentrazioni troppo elevate di diossina negli alimenti o nei mangimi;
3. la definizione di livelli-obiettivo per riportare gradualmente i livelli di
esposizione di gran parte della popolazione europea entro i limiti raccomandati dai comitati
scientifici.
Le Soglia di intervento dovrebbero indurre le autorità competenti e gli operatori ad assumere un
ruolo attivo nell‟identificazione delle fonti e delle vie di contaminazione adottando opportune
misure per eliminare la contaminazione all'origine. I livelli-obiettivo riferiti ai mangimi e agli
alimenti vengono stabiliti sulla base del presupposto ragionevole secondo cui l‟esposizione di una
gran parte della popolazione europea tramite l‟alimentazione rientra nei valori tollerabili di
assunzione settimanale di diossine e PCB diossino-simili. I provvedimenti attuati per ridurre le
emissioni di diossine e PCB che hanno contribuito ad abbassarne i livelli nell‟ambiente, negli
alimenti e nei mangimi, assieme agli interventi mirati per diminuire il tenore di diossine nei
mangimi e negli alimenti grazie agli sforzi continui degli operatori del settore, comporteranno una
riduzione dei livelli di contaminazione nei vari gruppi di mangimi e alimenti per raggiungere
finalmente i livelli-obiettivo. Occorrerà pertanto rivedere ad intervalli regolari e diminuire
gradualmente i valori massimi e le soglie di intervento.
2004 Primo Report di avanzamento sulla valutazione della strategia sulle diossine.
E‟ il primo report intermedio che valuta lo stato dell‟arte circa la gestione dello spinoso problema
delle diossine entro la strategia europea. Per il momento i risultati indicano che circa un sesto
dell'esposizione umana negli Stati membri dell'UE potrebbe essere provocato dall'utilizzo di
prodotti secondari nei mangimi, ma gli incidenti o le frodi possono accrescere significativamente
questa percentuale. Sono in ogni caso necessarie maggiori informazioni per giungere a un quadro
completo della misura in cui l'uso dei sottoprodotti nei mangimi può incidere sull'esposizione
umana.
Progressi
Sono stati inclusi i PCBs come fonti equivalenti di diossina nella valutazione del rischio. La
presenza di diossine e PCB nei mangimi e negli alimenti sul territorio dell'UE deve essere
sottoposta a sorveglianza continua. Ogniqualvolta si registri un aumento anomalo dei livelli di tali
composti si dovranno individuare le fonti e/o le vie di contaminazione. Per stabilire cosa costituisce
un aumento anomalo dei livelli, si fissano soglie di intervento per indurre le autorità competenti e
gli operatori ad individuare fonti e vie di contaminazione e a prendere misure per eliminarle.
I livelli di azione per gli alimenti, i componenti di mangimi e i mangimi sono stati fissati dalla
raccomandazione della Commissione 2002/201/CE, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della
presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.
Secondo quanto previsto dalla raccomandazione, gli Stati membri, proporzionalmente alla loro
produzione, al loro uso e consumo di componenti di mangimi, mangimi e alimenti, devono
eseguire un monitoraggio aleatorio della presenza di diossina e PCB diossina-simili nei
componenti di mangimi, nei mangimi e negli alimenti, compresi il pesce e i prodotti della pesca.
La raccomandazione 2002/201/CE dispone che gli Stati membri trasmettano ogni anno una
relazione circa i dati a loro disposizione, i risultati delle loro indagini e le misure adottate per ridurre
o eliminare la fonte di contaminazione; tale relazione deve pervenire entro il 31 dicembre per gli
alimenti ed entro il 1° aprile per i mangimi. Nel caso in cui siano di immediata rilevanza per gli altri
Stati membri, le informazioni devono essere trasmesse immediatamente. La prima relazione
riguarderà i controlli eseguiti nel 2003.
Presso il Centro Comune di Ricerca sono in corso numerosi progetti sperimentali sulle diossine
relativi ad aspetti differenti, quali la potenziale esposizione umana alle diossine dovuta a oli e
grassi riciclati e la contaminazione da diossine dovuta a diversi tipi di ammendanti per il
suolo.
2007: Secondo Report di avanzamento sulla valutazione della strategia sulle diossine.
Il secondo report del 2007 sull’avanzamento della strategia Europea sulle diossine, contempera un
capitolo dedicato agli aspetti ambientali ed un altro invece più strettamente legato agli aspetti
alimentari e mangimistici.
Aspetti ambientali
Nel periodo che va dal 2004 al 2007 la comunità Europea ha ratificato 2 accordi internazionali che
mirano alla riduzione dei cosiddetti POP (Inquinanti Organici Persistenti), particolarmente
pericolosi in quanto si accumulano nel tempo e lungo la filiera alimentare.
La Convenzione di Stoccolma, cui la Comunità è diventata parte contraente nel febbraio 2005, è
stata seguita dalla firma del protocollo del 1998 sui POP della convenzione sull‟inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza dell‟UNECE (Commissione economica delle Nazioni
Unite per l‟Europa).
Per consentire all‟UE di adempiere pienamente agli obblighi derivanti da questi due strumenti
internazionali, nel 2004 è stato adottato il regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti
organici persistenti. Il regolamento prescrive agli Stati membri di compilare inventari nazionali
dei rilasci di diossine, furani e PCB e di predisporre misure per contrastare tali rilasci. I piani
di attuazione nazionali sono stati elaborati o lo saranno tra breve.
Anche la Commissione ha elaborato un piano di attuazione comunitario, recante una valutazione
delle priorità. In particolare, secondo il piano di attuazione, occorre continuare a monitorare le
fonti industriali nell‟ambito della normativa esistente, segnatamente la direttiva IPPC e la direttiva
sull’incenerimento dei rifiuti (Direttive 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell‟inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26) e
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull‟incenerimento dei
rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
A detta della Commissione, le fonti domestiche, come il riscaldamento a legna e a carbone,
stanno assumendo proporzioni crescenti e la Commissione intende affrontare questo problema
promuovendo scambi di informazioni e di esperienze tra Stati membri e soggetti interessati.
Il Suolo, le emissioni industriali ed i rifiuti sono i punti chiave della strategia nelle sue
componenti riferite all’ambiente.
Aspetti alimentari e mangimistici
Nelle parte dedicata invece più espressamente ai mangimi ed agli alimenti, la Commissione
conferma la sua strategia basata su livelli massimi (a), livelli di guardia (b) e livelli obiettivo (c).
Vengono però inclusi i furani e i PCB nella valutazione tossicologica in quanto sostanze simili da
un punto di vista tossicologico alla diossina.
Conclusioni parziali
L’assunto di fondo della Commissione Europea riguarda la presenza di diossine come fattore
non intenzionale (a), che giunge agli alimenti umani tramite la catena alimentare, dopo una
contaminazione ambientale dovuta a ragioni industriali o di usi domestici (b), anche del
passato (c). Tale assunto per la verità è parziale, nel senso che considera accidentale, non
volontaria e residuale la presenza di diossina nei mangimi. Leggiamo che:
“Per limitare l‟assunzione di tali sostanze da parte dell‟uomo, è importante ridurne il tenore nella
catena alimentare, poiché il consumo di cibo rappresenta la principale via di esposizione degli esseri
umani. La contaminazione della catena alimentare è provocata dall’inquinamento ambientale
(corsivo nostro). Per esempio, le diossine presenti nell‟aria possono depositarsi sui vegetali o
nell‟acqua e da qui passare negli animali e nei pesci attraverso l‟alimentazione, entrando così nella
catena alimentare. È pertanto necessario prendere misure per ridurre il tenore di diossine, furani e
PCB sia nell‟ambiente che nei mangimi e negli alimenti.
I mangimi sarebbero quindi contaminati in seguito a contaminazione ambientale. Non si
considerano le pratiche di business che lucrativamente portano ad includere nelle premiscele oli
esausti e grassi minerali, come accaduto in un passato anche recente. La Commissione si era
impegnata nel precedente Report del 2004 di valutare alcuni studi in corso circa l‟esposizione a
diossine come risultanti dal riutilizzo di oli e grassi esausti nelle miscele per mangimi. In una
economia industriale sempre più intensiva, in cui le dimensioni degli allevamenti continuano a
crescere, la via principale di alimentazione animale è costituita da mangimi e preparati industriali.
LE PROPOSTE
Considerando:
 che i maggiori scandali alimentari in Europa hanno originato, nella storia recente, dalla
manipolazione sistematica od occasionale (frode) dei mangimi; come la BSE della fine
degli anni „90, lo scandalo dei polli belgi alla diossina nel 1999; la carne di maiale
irlandese contaminata nel 2008 e altri casi ancora;
 che i problemi di diossina nei mangimi non sembrano stati risolti alla radice, nonostante
fossero uno dei primi casi di crisi alimentare che hanno spinto la Commissione a dotarsi
di nuove regole, dell‟Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e di un ricorso
crescente a norme armonizzate (regolamenti)
 che gli agricoltori e gli allevatori sono, insieme ai consumatori, i primi soggetti colpiti da
una crisi della fiducia circa la sicurezza alimentare dei mangimi
 che i consumatori italiani, come dimostrato dalle indagini di Eurobarometro degli ultimi
anni, si dimostrano particolarmente suscettibili rispetto alle crisi alimentari, con una
ormai consolidata tradizione di “fuga dagli acquisti”
 che il settore avicolo rappresenta uno dei principali punti di forza dell‟agricoltura
italiana, con un saldo commerciale positivo (tasso di auto approvvigionamento del
120%) ed una reputazione da difendere
 che la legislazione europea in materia di mangimi, sebbene recentemente aggiornata,
non ha contribuito a fornire le premesse per una sufficiente trasparenza business to
business tra operatori commerciali, contribuendo semmai a una opacità che è – in un
momento in cui il modello agroalimentare si struttura in “reti lunghe”- particolarmente
critica.
 Che EFSA non è riuscita, nel suo studio del 2010 sulle diossine, a dare dati certi circa
l‟evoluzione dell‟esposizione alimentare dei consumatori, né a delineare trend
significativi.
Sembra necessario avviare un insieme di azioni per chiarire:
1. tutti i meccanismi posti in essere al fine di reprimere legalmente le pratiche fraudolente in
tal senso e la loro adeguatezza rispetto ai comportamenti da dissuadere;
2. Il livello di armonizzazione di tali meccanismi a livello comunitario in modo da non
frammentare il mercato interno (Considerando 29, reg. 183/20051) e fornire una
giustificazione all‟azzardo morale per chi volesse approfittarsi di determinati mercati
nazionali più laschi in termini di repressione delle frodi;
3. Le modalità seguite dall‟industria mangimistica per raggiungere gli obiettivi tossicologici
fissati dalla Strategia Comunitaria per la riduzione delle diossine, con un‟analisi delle
pratiche effettive e non solo di quelle dichiarate dagli attori economici;
4. Le falle che esistono nella attuale strategia di riduzione delle diossine, improntata
unicamente alla fissazione di obiettivi di riduzione delle diossine, senza considerare il
mercato e gli incentivi o disincentivi ad adottare Buone Pratiche Produttive;
5. Il livello di adeguatezza del Regolamento 767/2009 CE sui mangimi, con diritto di proprietà
intellettuale in capo ai produttori che limita la disponibilità di informazione sul contenuto
percentuale delle materie prime contenute (art. 17). In particolare, va riconsiderato il
Regolamento laddove sottolinea che “In esito alle crisi dell’encefalopatia spongiforme
bovina (BSE) e della diossina, nel 2002, su iniziativa del Parlamento europeo, è stato
introdotto ad opera della direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla
circolazione dei mangimi composti per animali ( 2 ), l’obbligo di indicare la percentuale in
peso di tutte le materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti. Inoltre, a
seguito del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 183/2005, nonché
delle relative misure attuative, il livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi è cresciuto
notevolmente, grazie soprattutto al fatto che gli operatori del settore dei mangimi e del
settore alimentare sono stati chiamati ad assumersi le loro responsabilità, e grazie al
miglioramento del sistema di tracciabilità, all’introduzione del principio di analisi dei
pericoli e punti critici di controllo (HACCP) nelle imprese del settore dei mangimi e alla
creazione di manuali di corretta prassi in materia di igiene nelle dette imprese. Alla luce di
tali risultati positivi, che trovano conferma nelle notifiche trasmesse tramite il sistema di
allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), non è più necessario, per garantire un
elevato livello di sicurezza dei mangimi, e quindi un elevato livello di tutela della salute
pubblica, l’obbligo di indicare sull’etichettatura la percentuale in peso di tutte le materie
prime incorporate nei mangimi composti”(Considerando 21 del Regolamento, che si
propone di abrogare le disposizioni contenute nella direttiva 2002/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
6. Il livello di adeguatezza della lista non esaustiva delle materie prime utilizzabili per i
mangimi (Commission Directive 92/87/EEC of 26 October 1992) qualora una maggiore e
più precisa enumerazione delle materie prime (lista positiva) potrebbe limitare fortemente i
rischi di opacità, scarsa trasparenza, controllabilità, ed in definitiva- incentivo morale a
commettere frodi .
7. Il ruolo e l‟adeguatezza del registro delle sostanze proibite per uso mangimistico e delle
sostanze con restrizioni (Allegato III del Reg. 767/2009), proponendo
- un aggiornamento del registro in modo da includere nuove sostanze proibite;
- un aggiornamento del registro in modo da stabilire una linea netta tra tipologia di
sostanze utilizzabili per fini alimentari e sostanze invece ammesse solo per uso
industriale (sottoprodotti);
1
“The Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this
Regulation and ensure that they are implemented. Those penalties have to be effective, proportionate and
dissuasive.”
- ricordando sempre che una maggiore e più precisa enumerazione delle materie prime (lista
positiva) potrebbe limitare fortemente i rischi di opacità, scarsa trasparenza, controllabilità,
ed in definitiva- incentivo morale a commettere frodi .
8. Il ruolo e l‟adeguatezza della direttiva 2002/32 CE circa le sostanze indesiderabili nei
mangimi, cercando di andare verso un approccio più rigido e creando meccanismi che
riportino la attribuzione di “indesiderabile” solo alla vera e propria contaminazione
accidentale.
9. La verifica che i mangimi contaminati da diossina provenissero da stabilimenti
mangimistici ufficialmente registrati a norma del regolamento 183/2005 CE e le eventuali
falle che hanno condotto alla crisi tedesca, nonostante la presenza degli stabilimenti in tali
registri e delle procedure di HACCP di legge.
10. Lo stato di avanzamento dei controlli congiunti tra autorità sanitarie nazionali e soggetti
economici/mangi misti come enunciato dall‟art. 4, par. 2 della direttiva 2002/32 (“2. In
order to reduce or eliminate sources of undesirable substances of products intended for
animal feed, Member States, in cooperation with economic operators, shall carry out
investigations to identify the sources of undesirable substances, in cases where the
maximum levels are exceeded and in cases where increased levels of such substances are
detected, taking into account background levels. For a uniform approach in cases of
increased levels it may be necessary to set action thresholds to trigger such investigations.
These may be laiddown in Annex II.”). Si tratta di capire cioè se esistevano pregresse
avvisaglie di limiti della diossina superati nei mangimi, con particolare riferimento ai valori
di attenzione segnalati dalla strategia europea per la riduzione delle diossine del 2001.
11. Una valutazione dei meccanismi esistenti -a livello europeo e degli Stati Membri -a tutela
della implementazione dell‟articolo 5 della direttiva 2002/32, con divieto di diluizione di
mangimi contaminati con mangimi non contaminati.
12. Lo stato attuale delle iniziative europee in termini di responsabilità per i produttori di
mangimi, tenendo in conto best practices nazionali e cercando di evitare ulteriori crisi, come
sottolineato dal Considerando 22 del Reg. 183/2005
13. Il controllo effettivo delle filiere alimentari /società multi-business con maggiori doveri di
trasparenza rispetto alle filiere alimentari /società con business unico
14. Il controllo effettivo delle importazioni di mangimi, miscele e premiscele da Stati senza i
limiti tossicologici per le diossine come fissati dalla UE (es, Cina, USA…), in ragione anche
dell‟Embargo stabilito dalla UE in seguito al rinvenimento di mangimi contaminati, con
necessità di ispezione puntuale e documentazione attestante la sicurezza alimentare di lotti
importati
15. Il livello di adeguatezza della Direttiva 96/25 CE relativa alla circolazione di materie prime
per mangimi, pensata non solo per armonizzare il Mercato Interno ma anche per garantire la
dovuta trasparenza su una materia tanto delicata2, in particolare all‟articolo 10, laddove si
dichiara che gli Stati membri non dovrebbero porre in essere ulteriori misure per limitare la
circolazione dei mangimi entro la UE ad eccezione di quelle considerate dalla Direttiva
stessa.
16. Il livello di concentrazione delle Industria mangimistica in Europa, ai suoi vari livelli
(miscele, premiscele, sottoprodotti, additivi, etc), in modo da ipotizzare – in caso di worst
case scenario- cosa potrebbe accadere se un singolo fornitore di mangimi contaminati
rifornisse una quota significativa di allevatori- mangimisti.
17. Lo stato attuale dei Progetti sulle diossine nel suolo e nei rifiuti condotti presso il Centro
Comune di Ricerca della Commissione Europea relativi ad aspetti differenti, quali la
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In particolare laddove viene dichiarato (Article 3) che:
Without prejudice to the obligations arising under other Community provisions, Member States shall prescribe that feed materials may be put into
circulation in the Community only if they are of sound, genuine and merchantable quality. They shall prescribe that, when put into circulation or used,
feed materials must not represent any danger to animal or human health or to the environment and must not be put into circulation in a manner that is
liable to mislead.
potenziale esposizione umana alle diossine dovuta a oli e grassi riciclati e la
contaminazione da diossine dovuta a diversi tipi di ammendanti per il suolo (2.3.3 First
Progress Report CE 2004).
Ad oggi la legislazione europea sembra tamponare falle di ben più altra portata, che sembrano
relative non a contaminazioni accidentali, ma dovute ad una produzione industriale del rischio su
scala globale