Coldiretti ha proposto all`attenzione delle istituzioni europee una
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Coldiretti ha proposto all`attenzione delle istituzioni europee una
La Unione Europea e la strategia contro le diossine: le premesse Nonostante nella ultima Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione della strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati (COM(2001)593) – Terza relazione consuntiva dello scorso ottobre la Commissione Europea riconosca che la maggior parte degli obiettivi legati alla riduzione di diossina sono stati raggiunti, afferma esplicitamente che “in alcuni settori occorre svolgere ulteriori analisi per comprendere meglio la presenza di diossine negli alimenti e nei mangimi e i rilasci secondari dal suolo e dalle acque dei siti contaminati”. Riconosce altresì che lo studio condotto da EFSA e finalizzato sempre nel 2010 non riesce a chiarire in modo certo l‟evoluzione temporale né la dislocazione geografia delle fonti di diossina, che sembrerebbero invece disperdersi a macchia di leopardo. Ma cosa si è fatto allora in almeno 10 anni di strategia europea per l‟abbattimento delle diossine? E come si è arrivati a tale Strategia? Lo studio preliminare L‟attenzione della UE per le diossine parte da una relazione del Comitato Scientifico sulla Nutrizione Animale circa la “Contaminazione da diossine nei mangimi e il loro contributo alla contaminazione del cibo di origine animale” (EC 2000). Tale rapporto, adottato nel Novembre del 2000, nasce in risposta ad una serie di contaminazioni da diossina tramite mangimi, in particolare del particolato derivante da polpa di limone, e oli e grassi da polvere di caolino. La Commissione si interessa di sapere qual è allora il contributo dei mangimi animali nell’accumulazione totale di diossina nel cibo, e quali conseguenze di salute sia per l‟uomo che per gli animali tale esposizione comporta. Nella valutazione, ascoltando il parere della OMS, il Comitato ha incluso pure le sostanze simili alla diossina da un punto di vista tossicologico, come i PoliClorurBifenili (PCB), subito però escluse per problemi di ordine pratico (mancanza di dati). Lo studio considera alcuni presupposti: Le diossine non vengono prodotte deliberatamente, ma sono sottoprodotti indesiderati di una serie di processi chimici e di combustione. Essendo tali sostanze altamente persistenti, esse permangono nel suolo e nei sedimenti che diventano veri e propri serbatoi inquinanti. La via principale di esposizione dei soggetti umani alle diossine è l‟alimentazione che contribuisce per oltre il 90% all‟esposizione complessiva. I prodotti della pesca ed altri prodotti di origine animale rappresentano circa l‟80% delle fonti di contaminazione. I soggetti umani, così come gli uccelli marini e i mammiferi acquatici sono gli obiettivie le vittime principali di simili esposizioni, poiché si trovano alla fine della catenatrofica acquatica di questi prodotti che tendono ad accumularsi nel grasso animale. le patologie tumorali non sono comunque considerate come l‟effetto critico per la derivazione e determinazione dei valori tollerabili di assunzione (Tolerable Intake –TI). A tale scopo sono ritenute critiche le alterazioni del comportamento per effetti neurobiologici, le endometriosi e l‟immunosoppressione. la maggior parte delle specie è sensibile agli effetti tossici della diossina, poiché tali sostanze agiscono su diversi sistemi determinanti per la crescita e lo sviluppo, tra cui il metabolismo della vitamina A e degli ormoni sessuali. per i processi industriali ritenuti all‟origine della maggior parte delle emissioni si confidava in una riduzione del 90% delle emissioni di diossina nell‟atmosfera entro il 2005. Nel 1985, infatti, le emissioni di diossine da fonti industriali costituivano il 77% del totale delle emissioni di diossine (industriali e non industriali). Le conclusioni sono che la fonte principale di diossine nei mangimi è costituita da: - Derivati del pesce e olio di pesce, in particolare se provenienti da reserve ittiche europee con rispettivamente 1.2 e 4.8 nanogrammi di sostanze tossico-equivalenti (TEQ) per kilogrammo cubico. Per contro gli stessi sottoprodotti di pesce quando pescati nel pacifico presentano valori di 0.14 and 0.61ng di diossine tossico-equivalenti. - Il grasso animale ha mediamente 1 nanogrammo di diossine tossico-equivalenti, e i valori dipendono dall‟accumulazione di diossine lungo la filiera alimentare - Tutti gli altri mangimi vegetali hanno valori più bassi (cereali, legumi, semi…) ma anche mangimi animali di altra estrazione (carne, ossa, latte, sottoprodotti…) con valori circa intorno (o sotto ) i 0.2 nanogrammi/per kg cubico di sostanze tossico-equivalenti. - Le fibre presentano un ampio ventaglio di concentrazioni di diossine in risposta alla localizzazione, grado di contaminazione con il suolo ed esposizone ad altre fonti come inquinamento aereo. - In definitiva, il Comitato conclude che il contributo dei mangimi al contenuto di diossine nella dieta degli animali allevati dipende dal grado intrinseco di contaminazione e dalle proporzioni utilizzate nella dieta. Le maggiori preoccupazioni vengono dall‟uso di derivati di pesce pescato in Europa. Questo diventa critico quando usato per alimentare pesce allevato e quando il sottoprodotto del pesce è incorporato nella dieta di altri animali destinati a scopi alimentari. - Il Comitato sottolinea che al momento (2000) non è possibile parlare di rischio immediato per la salute degli animali nutriti con i mangimi analizzati e contenenti diossine. La Raccomandazione del Comitato considera che: “La riduzione della esposizione dietetica circa le diossine è importante per proteggere i consumatori. Il cibo di origine animale è una fonte principale di esposizione alle diossine. Dal momento che la contaminazione alimentare dipende strettamente dalla contaminazione delle diossine, vanno poste in essere svariate azioni incrociate per ridurre l’impatto finale delle diossine sulla salute umana.” Il Comitato sottolinea altresì che non è corretto parlare di trasferimento lineare di diossine dai mangimi al cibo,utilizzando il metodo delle TEQ (Quantità Tossica Equivalente) in quanto vanno considerate i tassi di trasferimento delle single diossine (congeneri). Il metodo Tossico-Equivalente: TEQ (secondo la versione aggiornata della OMS) Dal momento che le diossine formano composti a partire da diversi tipi di sostanze, ognuna ha il suo grado specifico di tossicità. Al fine di esprimere correttamente il grado totale di tossicità della mistura, si usa il concetto di TEQ (International Toxic Equivalent). Tale approccio consente di pesare la tossicità dei composti meno tossici come una frazione di quelli più tossici. Ad ogni composto viene poi assegnato un Fattore Tossico Equivalente (TEF), che misura il grado di tossicità su una scala comune. Per calcolare il totale carico tossico (TEQ) di una mistura di diossine, si somma la quantità di ogni composto tossico come moltiplicata con il suo Fattore Tossico Equivalente (TEF). Azioni sui mangimi Qualora i mangimi siano considerati in relazione alle diossine, il Comitato raccomanda: - - - di diminuire il ricorso ai sottoprodotti più contaminate (pesce e olio di pesce dall‟Europa e mangimi contaminate). La sostituzione di sottoprodotti contaminati con meno contaminati, raggiungendo allo stesso tempo il fabbisogno nutrizionale degli animali, è la strada indicata. Ogni materiale ed ingrediente usato nella manifattura dei mangimi deve essere garantito e certificate per qualità e sicurezza in modo che non costituisca fonte di contaminazione Buone Pratiche Produttive (Good manufacturing practices) insieme all‟ HACCP vanno introdotti nell‟industria mangimistica per controllare la contaminazione da diossine lungo i vari passaggi. Vanno inoltre condotti sforzi per limitare la contaminazione da diossine nei mangimi che derivano da prodotti della fattoria e controllando le condizioni degli allevamenti. Mangimi importati vanno controllati per il loro tenore di diossine in modo che non vengano a costituire una fonte nascosta di diossine. Va condotta ulteriore ricerca di base per verificare il livello di trasferimento di diossine da mangimi a tessuti e prodotti animali (uova, carne, latte). Perché i mangimi contengono diossina? Un elenco delle cause principali (nota: nonostante gli studi concordano nel ritenere tali passaggi e tali temperature come non sufficienti a generare diossine, vengono comunque contemplati) 1. Le diossine possono essere generate come sottoprodotti in determinati momenti della produzione dei mangimi. Sostanze come solventi, catalizzanti, aiuti di conceria, modificatori del Ph o altri agenti sono imputate a tale riguardo. La trasformazione dei mangimi avviene per passaggi successivi, talora meccanici –grigliatura, mescita, pulitura ed estrusione, che generano frizione e aumento della temperatura fino a 230 gradi centigradi. Tuttavia, non ci si attende la formazione di diossina a questa temperatura. 2. Operazioni di riscaldamento come la tostatura richiedono temperature fino a 180 gradi che pure non è ancora sufficiente per generare diossine. L‟asciugatura è allo stesso modo una operazione critica, richiedendo flussi di aria calda. In ogni caso anche in queste circostanze le temperature non sono sufficientemente alte per generare diossina. Meno che altri sistemi di asciugatura che comportino aria scaldata direttamente dalla combustion con derivati del petrolio nonché carbone e legna- possono rappresentare una fonte potenziale di contaminazione. Il trattamento APC (Anaerobic Pasteurising Conditioning) coinvolge l‟uso di vapore con gas di combustione e dovrebbe essere attentamente monitorato. 3. Operazioni fisico-chimiche come reazioni (ossidative, acide, alcaline) applicate a certi mangimi per migliorare il profilo nutritivo o altre caratteristiche non usano temperature oltre 120°. L‟estrazione di oli da semi, palma e altri prodotti richiede solventi organici. La presenza di diossine può essereci in caso di contaminazione, ma anche con reazione di questi composti organici e i mangimi (i.e. organochlorine) 4. Raccolta, trasporto, immagazzinaggio dei mangimi. La contaminazione puiù accadere pure nella raccolta dal campo, così come nei container usati per la raccolta e i depositi (come nel caso della crisi belga del 1999). Le operazioni di carico-scarico sono cruciali, in più l‟utilizzo di taniche ad uso promiscuo alimentareindustriale genera possibili fonti di contaminazione Altri vettori. Ogni contatto diretto con i mangimi o animali con i materiali equipaggiamento o lettiere (il trinciato –segatura che viene usata per la stabulazione degli animali) possono essere contaminati da diossine in ragione di trattamenti con sostanze chimiche che li contengono (pentachlorophenol), La contaminazione accidentale di mangimi può inoltre avvenire per diffusion accidentale di PCBs nell‟ambiente agricolo, ma anche da lla combustion incontrollata di plastiche e materiali di gomma (composti clorinati) Strategia comunitaria sulle diossine: 2001 In seguito allo studio finalizzato per conto della Commissione Europea nel 2000 e relativo alla presenza di diossine nella filiera alimentare, la Commissione ha deciso di adottare una strategia di lungo termine per la riduzione delle diossine nell‟ambiente e nei cibi-mangimi. Ciò nasce dalla constatazione che l’esposizione a diossine e a PCB diossino-simili supera la dose tollerabile settimanale (TWI - Tolerable Weekly Intake) e la dose tollerabile giornaliera (TDI - Tolerable Daily Intake) in una parte considerevole della popolazione europea. Gli obiettivi quantitativi fissati dalla strategia sono di ridurre i livelli dell’intake umano al di sotto di 14 picogrammi WHOTEQ/kg di peso corporeo alla settimana. Le diossine, i furani e i PCB sono tre dei dodici inquinanti organici persistenti (POP)riconosciuti a livello internazionale dall‟UNEP. A tal fine, ci si incentra sia su aspetti ambientali che alimentari/relativi ai mangimi Strategia Ambientale Ue Sono state adottate 3 direttive ambientali: - la direttiva 94/67/CE sull‟incenerimento dei rifiuti pericolosi, nella quale per la prima volta è stato fissato un valore limite delle emissioni (ELV) a livello comunitario. Nell‟UE la maggior parte delle diossine viene da sempre prodotta dall‟incenerimento incontrollato dei rifiuti. - la direttiva IPPC (dall'inglese Integrated Pollution Prevention and Control) - un approccio “integrato” (poiché affronta contemporaneamente tutti i comparti ambientali: atmosfera, acque, suolo) per il controllo delle emissioni industriali in generale, comprese le diossine. - la Direttiva Seveso sugli incidenti. Scarichi ambiente idrico – La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE ha integrato le disposizioni previste dalla direttiva 76/464/CEE stabilendo inoltre una riduzione progressiva o una cessazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di agenti inquinanti nell‟ambiente acquatico. Strategia Alimentazione Animale Ue A seguito di due gravi episodi di contaminazione nel settore dei mangimi (1998: livelli elevati di diossina riscontrati in granuli di polpa di agrumi originari del Brasile; 1999: presenza di diossine nell‟argilla caolinitica proveniente da determinate miniere, utilizzata come additivo nei mangimi) sono stati introdotti limiti massimi per le diossine presenti nei granuli di polpa di agrumi e nell‟argilla caolinitica. Gli alimenti di origine animale rappresentano una fonte primaria di esposizione umana a diossine e PCB. Poiché la contaminazione degli alimenti è direttamente collegata alla contaminazione dei mangimi, occorre elaborare un approccio integrato per ridurre l’incidenza delle diossine e dei PCB lungo l’intera catena alimentare, ossia dai materiali contenuti nei mangimi fino agli animali destinati all’alimentazione umana. Le misure legislative che riguardano i mangimi e gli alimenti si basano su tre elementi fondamentali: 1. la definizione di valori massimi a livelli rigorosi ma attuabili, sia per gli alimenti che per i mangimi; 2. la definizione di soglie di intervento che fungano da “segnali di avvertimento” in presenza di concentrazioni troppo elevate di diossina negli alimenti o nei mangimi; 3. la definizione di livelli-obiettivo per riportare gradualmente i livelli di esposizione di gran parte della popolazione europea entro i limiti raccomandati dai comitati scientifici. Le Soglia di intervento dovrebbero indurre le autorità competenti e gli operatori ad assumere un ruolo attivo nell‟identificazione delle fonti e delle vie di contaminazione adottando opportune misure per eliminare la contaminazione all'origine. I livelli-obiettivo riferiti ai mangimi e agli alimenti vengono stabiliti sulla base del presupposto ragionevole secondo cui l‟esposizione di una gran parte della popolazione europea tramite l‟alimentazione rientra nei valori tollerabili di assunzione settimanale di diossine e PCB diossino-simili. I provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di diossine e PCB che hanno contribuito ad abbassarne i livelli nell‟ambiente, negli alimenti e nei mangimi, assieme agli interventi mirati per diminuire il tenore di diossine nei mangimi e negli alimenti grazie agli sforzi continui degli operatori del settore, comporteranno una riduzione dei livelli di contaminazione nei vari gruppi di mangimi e alimenti per raggiungere finalmente i livelli-obiettivo. Occorrerà pertanto rivedere ad intervalli regolari e diminuire gradualmente i valori massimi e le soglie di intervento. 2004 Primo Report di avanzamento sulla valutazione della strategia sulle diossine. E‟ il primo report intermedio che valuta lo stato dell‟arte circa la gestione dello spinoso problema delle diossine entro la strategia europea. Per il momento i risultati indicano che circa un sesto dell'esposizione umana negli Stati membri dell'UE potrebbe essere provocato dall'utilizzo di prodotti secondari nei mangimi, ma gli incidenti o le frodi possono accrescere significativamente questa percentuale. Sono in ogni caso necessarie maggiori informazioni per giungere a un quadro completo della misura in cui l'uso dei sottoprodotti nei mangimi può incidere sull'esposizione umana. Progressi Sono stati inclusi i PCBs come fonti equivalenti di diossina nella valutazione del rischio. La presenza di diossine e PCB nei mangimi e negli alimenti sul territorio dell'UE deve essere sottoposta a sorveglianza continua. Ogniqualvolta si registri un aumento anomalo dei livelli di tali composti si dovranno individuare le fonti e/o le vie di contaminazione. Per stabilire cosa costituisce un aumento anomalo dei livelli, si fissano soglie di intervento per indurre le autorità competenti e gli operatori ad individuare fonti e vie di contaminazione e a prendere misure per eliminarle. I livelli di azione per gli alimenti, i componenti di mangimi e i mangimi sono stati fissati dalla raccomandazione della Commissione 2002/201/CE, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Secondo quanto previsto dalla raccomandazione, gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e consumo di componenti di mangimi, mangimi e alimenti, devono eseguire un monitoraggio aleatorio della presenza di diossina e PCB diossina-simili nei componenti di mangimi, nei mangimi e negli alimenti, compresi il pesce e i prodotti della pesca. La raccomandazione 2002/201/CE dispone che gli Stati membri trasmettano ogni anno una relazione circa i dati a loro disposizione, i risultati delle loro indagini e le misure adottate per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione; tale relazione deve pervenire entro il 31 dicembre per gli alimenti ed entro il 1° aprile per i mangimi. Nel caso in cui siano di immediata rilevanza per gli altri Stati membri, le informazioni devono essere trasmesse immediatamente. La prima relazione riguarderà i controlli eseguiti nel 2003. Presso il Centro Comune di Ricerca sono in corso numerosi progetti sperimentali sulle diossine relativi ad aspetti differenti, quali la potenziale esposizione umana alle diossine dovuta a oli e grassi riciclati e la contaminazione da diossine dovuta a diversi tipi di ammendanti per il suolo. 2007: Secondo Report di avanzamento sulla valutazione della strategia sulle diossine. Il secondo report del 2007 sull’avanzamento della strategia Europea sulle diossine, contempera un capitolo dedicato agli aspetti ambientali ed un altro invece più strettamente legato agli aspetti alimentari e mangimistici. Aspetti ambientali Nel periodo che va dal 2004 al 2007 la comunità Europea ha ratificato 2 accordi internazionali che mirano alla riduzione dei cosiddetti POP (Inquinanti Organici Persistenti), particolarmente pericolosi in quanto si accumulano nel tempo e lungo la filiera alimentare. La Convenzione di Stoccolma, cui la Comunità è diventata parte contraente nel febbraio 2005, è stata seguita dalla firma del protocollo del 1998 sui POP della convenzione sull‟inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza dell‟UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l‟Europa). Per consentire all‟UE di adempiere pienamente agli obblighi derivanti da questi due strumenti internazionali, nel 2004 è stato adottato il regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti. Il regolamento prescrive agli Stati membri di compilare inventari nazionali dei rilasci di diossine, furani e PCB e di predisporre misure per contrastare tali rilasci. I piani di attuazione nazionali sono stati elaborati o lo saranno tra breve. Anche la Commissione ha elaborato un piano di attuazione comunitario, recante una valutazione delle priorità. In particolare, secondo il piano di attuazione, occorre continuare a monitorare le fonti industriali nell‟ambito della normativa esistente, segnatamente la direttiva IPPC e la direttiva sull’incenerimento dei rifiuti (Direttive 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell‟inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26) e 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull‟incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91). A detta della Commissione, le fonti domestiche, come il riscaldamento a legna e a carbone, stanno assumendo proporzioni crescenti e la Commissione intende affrontare questo problema promuovendo scambi di informazioni e di esperienze tra Stati membri e soggetti interessati. Il Suolo, le emissioni industriali ed i rifiuti sono i punti chiave della strategia nelle sue componenti riferite all’ambiente. Aspetti alimentari e mangimistici Nelle parte dedicata invece più espressamente ai mangimi ed agli alimenti, la Commissione conferma la sua strategia basata su livelli massimi (a), livelli di guardia (b) e livelli obiettivo (c). Vengono però inclusi i furani e i PCB nella valutazione tossicologica in quanto sostanze simili da un punto di vista tossicologico alla diossina. Conclusioni parziali L’assunto di fondo della Commissione Europea riguarda la presenza di diossine come fattore non intenzionale (a), che giunge agli alimenti umani tramite la catena alimentare, dopo una contaminazione ambientale dovuta a ragioni industriali o di usi domestici (b), anche del passato (c). Tale assunto per la verità è parziale, nel senso che considera accidentale, non volontaria e residuale la presenza di diossina nei mangimi. Leggiamo che: “Per limitare l‟assunzione di tali sostanze da parte dell‟uomo, è importante ridurne il tenore nella catena alimentare, poiché il consumo di cibo rappresenta la principale via di esposizione degli esseri umani. La contaminazione della catena alimentare è provocata dall’inquinamento ambientale (corsivo nostro). Per esempio, le diossine presenti nell‟aria possono depositarsi sui vegetali o nell‟acqua e da qui passare negli animali e nei pesci attraverso l‟alimentazione, entrando così nella catena alimentare. È pertanto necessario prendere misure per ridurre il tenore di diossine, furani e PCB sia nell‟ambiente che nei mangimi e negli alimenti. I mangimi sarebbero quindi contaminati in seguito a contaminazione ambientale. Non si considerano le pratiche di business che lucrativamente portano ad includere nelle premiscele oli esausti e grassi minerali, come accaduto in un passato anche recente. La Commissione si era impegnata nel precedente Report del 2004 di valutare alcuni studi in corso circa l‟esposizione a diossine come risultanti dal riutilizzo di oli e grassi esausti nelle miscele per mangimi. In una economia industriale sempre più intensiva, in cui le dimensioni degli allevamenti continuano a crescere, la via principale di alimentazione animale è costituita da mangimi e preparati industriali. LE PROPOSTE Considerando: che i maggiori scandali alimentari in Europa hanno originato, nella storia recente, dalla manipolazione sistematica od occasionale (frode) dei mangimi; come la BSE della fine degli anni „90, lo scandalo dei polli belgi alla diossina nel 1999; la carne di maiale irlandese contaminata nel 2008 e altri casi ancora; che i problemi di diossina nei mangimi non sembrano stati risolti alla radice, nonostante fossero uno dei primi casi di crisi alimentare che hanno spinto la Commissione a dotarsi di nuove regole, dell‟Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e di un ricorso crescente a norme armonizzate (regolamenti) che gli agricoltori e gli allevatori sono, insieme ai consumatori, i primi soggetti colpiti da una crisi della fiducia circa la sicurezza alimentare dei mangimi che i consumatori italiani, come dimostrato dalle indagini di Eurobarometro degli ultimi anni, si dimostrano particolarmente suscettibili rispetto alle crisi alimentari, con una ormai consolidata tradizione di “fuga dagli acquisti” che il settore avicolo rappresenta uno dei principali punti di forza dell‟agricoltura italiana, con un saldo commerciale positivo (tasso di auto approvvigionamento del 120%) ed una reputazione da difendere che la legislazione europea in materia di mangimi, sebbene recentemente aggiornata, non ha contribuito a fornire le premesse per una sufficiente trasparenza business to business tra operatori commerciali, contribuendo semmai a una opacità che è – in un momento in cui il modello agroalimentare si struttura in “reti lunghe”- particolarmente critica. Che EFSA non è riuscita, nel suo studio del 2010 sulle diossine, a dare dati certi circa l‟evoluzione dell‟esposizione alimentare dei consumatori, né a delineare trend significativi. Sembra necessario avviare un insieme di azioni per chiarire: 1. tutti i meccanismi posti in essere al fine di reprimere legalmente le pratiche fraudolente in tal senso e la loro adeguatezza rispetto ai comportamenti da dissuadere; 2. Il livello di armonizzazione di tali meccanismi a livello comunitario in modo da non frammentare il mercato interno (Considerando 29, reg. 183/20051) e fornire una giustificazione all‟azzardo morale per chi volesse approfittarsi di determinati mercati nazionali più laschi in termini di repressione delle frodi; 3. Le modalità seguite dall‟industria mangimistica per raggiungere gli obiettivi tossicologici fissati dalla Strategia Comunitaria per la riduzione delle diossine, con un‟analisi delle pratiche effettive e non solo di quelle dichiarate dagli attori economici; 4. Le falle che esistono nella attuale strategia di riduzione delle diossine, improntata unicamente alla fissazione di obiettivi di riduzione delle diossine, senza considerare il mercato e gli incentivi o disincentivi ad adottare Buone Pratiche Produttive; 5. Il livello di adeguatezza del Regolamento 767/2009 CE sui mangimi, con diritto di proprietà intellettuale in capo ai produttori che limita la disponibilità di informazione sul contenuto percentuale delle materie prime contenute (art. 17). In particolare, va riconsiderato il Regolamento laddove sottolinea che “In esito alle crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della diossina, nel 2002, su iniziativa del Parlamento europeo, è stato introdotto ad opera della direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali ( 2 ), l’obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti. Inoltre, a seguito del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 183/2005, nonché delle relative misure attuative, il livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi è cresciuto notevolmente, grazie soprattutto al fatto che gli operatori del settore dei mangimi e del settore alimentare sono stati chiamati ad assumersi le loro responsabilità, e grazie al miglioramento del sistema di tracciabilità, all’introduzione del principio di analisi dei pericoli e punti critici di controllo (HACCP) nelle imprese del settore dei mangimi e alla creazione di manuali di corretta prassi in materia di igiene nelle dette imprese. Alla luce di tali risultati positivi, che trovano conferma nelle notifiche trasmesse tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), non è più necessario, per garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi, e quindi un elevato livello di tutela della salute pubblica, l’obbligo di indicare sull’etichettatura la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti”(Considerando 21 del Regolamento, che si propone di abrogare le disposizioni contenute nella direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, 6. Il livello di adeguatezza della lista non esaustiva delle materie prime utilizzabili per i mangimi (Commission Directive 92/87/EEC of 26 October 1992) qualora una maggiore e più precisa enumerazione delle materie prime (lista positiva) potrebbe limitare fortemente i rischi di opacità, scarsa trasparenza, controllabilità, ed in definitiva- incentivo morale a commettere frodi . 7. Il ruolo e l‟adeguatezza del registro delle sostanze proibite per uso mangimistico e delle sostanze con restrizioni (Allegato III del Reg. 767/2009), proponendo - un aggiornamento del registro in modo da includere nuove sostanze proibite; - un aggiornamento del registro in modo da stabilire una linea netta tra tipologia di sostanze utilizzabili per fini alimentari e sostanze invece ammesse solo per uso industriale (sottoprodotti); 1 “The Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and ensure that they are implemented. Those penalties have to be effective, proportionate and dissuasive.” - ricordando sempre che una maggiore e più precisa enumerazione delle materie prime (lista positiva) potrebbe limitare fortemente i rischi di opacità, scarsa trasparenza, controllabilità, ed in definitiva- incentivo morale a commettere frodi . 8. Il ruolo e l‟adeguatezza della direttiva 2002/32 CE circa le sostanze indesiderabili nei mangimi, cercando di andare verso un approccio più rigido e creando meccanismi che riportino la attribuzione di “indesiderabile” solo alla vera e propria contaminazione accidentale. 9. La verifica che i mangimi contaminati da diossina provenissero da stabilimenti mangimistici ufficialmente registrati a norma del regolamento 183/2005 CE e le eventuali falle che hanno condotto alla crisi tedesca, nonostante la presenza degli stabilimenti in tali registri e delle procedure di HACCP di legge. 10. Lo stato di avanzamento dei controlli congiunti tra autorità sanitarie nazionali e soggetti economici/mangi misti come enunciato dall‟art. 4, par. 2 della direttiva 2002/32 (“2. In order to reduce or eliminate sources of undesirable substances of products intended for animal feed, Member States, in cooperation with economic operators, shall carry out investigations to identify the sources of undesirable substances, in cases where the maximum levels are exceeded and in cases where increased levels of such substances are detected, taking into account background levels. For a uniform approach in cases of increased levels it may be necessary to set action thresholds to trigger such investigations. These may be laiddown in Annex II.”). Si tratta di capire cioè se esistevano pregresse avvisaglie di limiti della diossina superati nei mangimi, con particolare riferimento ai valori di attenzione segnalati dalla strategia europea per la riduzione delle diossine del 2001. 11. Una valutazione dei meccanismi esistenti -a livello europeo e degli Stati Membri -a tutela della implementazione dell‟articolo 5 della direttiva 2002/32, con divieto di diluizione di mangimi contaminati con mangimi non contaminati. 12. Lo stato attuale delle iniziative europee in termini di responsabilità per i produttori di mangimi, tenendo in conto best practices nazionali e cercando di evitare ulteriori crisi, come sottolineato dal Considerando 22 del Reg. 183/2005 13. Il controllo effettivo delle filiere alimentari /società multi-business con maggiori doveri di trasparenza rispetto alle filiere alimentari /società con business unico 14. Il controllo effettivo delle importazioni di mangimi, miscele e premiscele da Stati senza i limiti tossicologici per le diossine come fissati dalla UE (es, Cina, USA…), in ragione anche dell‟Embargo stabilito dalla UE in seguito al rinvenimento di mangimi contaminati, con necessità di ispezione puntuale e documentazione attestante la sicurezza alimentare di lotti importati 15. Il livello di adeguatezza della Direttiva 96/25 CE relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, pensata non solo per armonizzare il Mercato Interno ma anche per garantire la dovuta trasparenza su una materia tanto delicata2, in particolare all‟articolo 10, laddove si dichiara che gli Stati membri non dovrebbero porre in essere ulteriori misure per limitare la circolazione dei mangimi entro la UE ad eccezione di quelle considerate dalla Direttiva stessa. 16. Il livello di concentrazione delle Industria mangimistica in Europa, ai suoi vari livelli (miscele, premiscele, sottoprodotti, additivi, etc), in modo da ipotizzare – in caso di worst case scenario- cosa potrebbe accadere se un singolo fornitore di mangimi contaminati rifornisse una quota significativa di allevatori- mangimisti. 17. Lo stato attuale dei Progetti sulle diossine nel suolo e nei rifiuti condotti presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea relativi ad aspetti differenti, quali la 2 In particolare laddove viene dichiarato (Article 3) che: Without prejudice to the obligations arising under other Community provisions, Member States shall prescribe that feed materials may be put into circulation in the Community only if they are of sound, genuine and merchantable quality. They shall prescribe that, when put into circulation or used, feed materials must not represent any danger to animal or human health or to the environment and must not be put into circulation in a manner that is liable to mislead. potenziale esposizione umana alle diossine dovuta a oli e grassi riciclati e la contaminazione da diossine dovuta a diversi tipi di ammendanti per il suolo (2.3.3 First Progress Report CE 2004). Ad oggi la legislazione europea sembra tamponare falle di ben più altra portata, che sembrano relative non a contaminazioni accidentali, ma dovute ad una produzione industriale del rischio su scala globale