COMUNE DI TRIVERO CAPITOLATO PER L`AFFITTO DEGLI
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COMUNE DI TRIVERO CAPITOLATO PER L`AFFITTO DEGLI
COMUNE DI TRIVERO PROVINCIA DI BIELLA CAPITOLATO PER L’AFFITTO DEGLI ALPEGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN ALTA VALSESSERA ( CAMPARIENT - LAVAGGI DI SOPRA - CAMPO e FONTANAMORA ) ART 1 Il Comune di Trivero affitta gli alpeggi di sua proprietà in Alta Valsessera per anni 6 a partire dal 1/06/2011 e sino al 31/10/2017. ART 2 La superficie delle alpi risulta essere la seguente: ALPE SUPERFICIE TOTALE 119 ha SUPERFICIE PASCOLO c.a. 39.5 ha LAVAGGI DI SOPRA 160 ha c.a. 84 ha CAMPO & FONTANAMORA 150 ha c.a. 50 ha CAMPARIENT CONFINI Comune di Scopello-Alpe Stramba Alpe Collette di sopra Colma dei Lavaggi - Torrente Dolca. Torrente Dolca-Comune di Pettinengo-Comune di Pila-Rio Camparient-Lavaggi di Sotto. Comune di Crevacuore-Comune di Portula-Alpe Baroso-Alpe Bondale Alpe Stramba Si precisa che la superficie di ha 39,5 dell’alpe CAMPARIENT é comprensiva dei prati lungo la strada carrozzabile nei dintorni delle vecchie baite e che pertanto tali aree potranno essere pascolate. ART 3 L’appalto avrà luogo con procedura aperta che si terrà presso il Municipio di Trivero mediante offerta segreta sulla base economica come indicata all’art 4 ed esclusivamente con offerte in aumento Possono partecipare alla gara: A) le imprese agricole,condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati B) le cooperative agricole C) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto A In quest’ultimo caso i soggetti dell’associazione prima della presentazione dell’offerta devono aver conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza risultante da scrittura privata ad uno di essi che coinciderà con il soggetto che gestirà i rapporti con l’ente proprietario.La durata dell’associazione dovrà essere almeno pari alla durata del periodo d’affitto Copia della scrittura privata dovrà essere allegata alla domanda Tutti coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente la gara un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la seguente documentazione: 1) Certificato o dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione alla propria associazione di categoria con gli estremi di iscrizione. 2) Ulteriore dichiarazione con la quale l’interessato si impegna a: rispettare ed accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente bando precisando le unità di bestiame che si intende far pascolare in alpeggio nel rispetto del minimo necessario previsto all’art 26 dello stesso. Di aver preso conoscenza dei luoghi e delle strutture oggetto dell’affitto,nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto. Che l’impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato,ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data della gara. Che l’impresa è in regola in materia di imposte tasse e contributi e che è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazione dei doveri professionali L’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure previste dalla legge 575/1965 e ss.mm ( normativa antimafia ) 3) Una busta anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta debitamente sottoscritta redatta su carta legale o resa legale ( in bollo ) con l’indicazione in cifre ed in lettere del canone annuo che si intende offrire. All’esterno della busta dovrà essere apposta la dicitura “ offerta economica “ N.B. A pena di esclusione a tutte le dichiarazioni deve essere allegata la copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante. Tutte le spese attinenti al contratto,saranno a carico dell’appaltatore Il comune di Trivero non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o per disguidi postali ART 4 I Canoni annui minimi stabiliti sono i seguenti: ALPEGGIO CANONE BASE CAMPARIENT Euro.1.800,00 CAMPO e FONTANAMORA Euro 1.400,00 LAVAGGI di SOPRA Euro 1.500,00 L’aggiudicazione sarà soggetta alla eventuale condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art 5 del D.Lgs 18/5/2001 n.228 da parte dell’affittuario uscente Tale diritto deve essere esercitato entro 30 gg dalla comunicazione dell’offerta ricevuta. 2 ART 5 Il canone potrà essere ridotto,per un importo da concordare tra le parti qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali e infrastrutturali,concordandoli preventivamente con il comune ART 6 Compiute le formalità d’asta ed aggiudicati i lotti gli affittuari saranno vincolati nei confronti dell’ente appaltante e dovranno presentarsi per la stipula del contratto entro il termine fissato dall’amministrazione,a pena di decadenza e di perdita del deposito cauzionale di cui all’art 7 ART 7 L’affittuario dovrà versare una garanzia reale costituita da un deposito cauzionale pari ad un’annualità di affitto con idonea fideiussione bancaria o assicurativa riscuotibile dall’ente proprietario a semplice richiesta senza eccezioni Il contratto di garanzia dovrà prevedere la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante,la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione (vale a dire anni sei) ART 8 L’Affittuario ha la facoltà, di risolvere il contratto di locazione allo scadere di ogni tre anni; sempre che dia preavviso con lettera raccomandata entro il 30/6 dell’anno di scadenza del triennio all’amministrazione com.le. Analoga facoltà ha il comune senza che l’affittuario,in caso di disdetta,possa richiedere diritti o risarcimento di danni. ART 9 La locazione cesserà di fatto e di diritto il 31/10/2017 senza obbligo di preavviso e di disdetta. Nel caso che il territorio dell’alpe fosse soggetto ad uso civico,oppure situato in comprensorio di bonifica agraria o montana o in bacini montani nei quali siano in corso lavori di sistemazione idraulico-forestale,al comune resta la facoltà in ogni momento di rescindere il contratto con preavviso di un anno. ART 10 Gli affittuari sono tenuti ad assicurare i fabbricati d’alpe contro il danno da incendi presso una società di Assicurazione ART 11 3 L’Affittuario potrà servirsi dei fabbricati esistenti che verranno consegnati con regolare atto; la manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei manufatti in genere è a carico del conduttore come pure le riparazioni di cui agli artt 1576 e 1609 del cc,così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti e i servizi.All’affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli. Gli edifici dovranno essere tenuti nel massimo ordine; le canalette di conduzione dell’acqua dovranno essere lasciate in secco durante l’inverno. Prima dell’inverno anche i serbatoi e gli abbeveratoi dovranno essere svuotati Il Sindaco potrà ordinare all’allevatore l’esecuzione dei lavori necessari entro un termine perentorio; in caso di inosservanza potrà farli eseguire d’ufficio a spese del conduttore. Qualunque lavoro che esuli dall’ordinaria manutenzione deve essere eseguito previo consenso dell’Amministrazione com.le. ART 12 Alla fine del contratto l’amministrazione com.le determinerà eventuali crediti o debiti del conduttore; l’atto di riconsegna dell’alpe all’ente pubblico coinciderà con l’atto di consegna al nuovo locatore e avrà ugualmente luogo e valore anche in assenza del locatore cessante debitamente avvertito. ART 13 Il comune si riserva di introdurre miglioramenti ai manufatti senza che il fatto debba dar luogo a diritto di compenso all’affittuario per eventuali disagi durante l’esecuzione dei lavori. ART 14 L’affitto riguarda il pascolo escluse le piante legnose.L’affittuario si assume la piena responsabilità per tutti i danneggiamenti che venissero arrecati ai boschi compresi quelli situati nell’alpe affittata durante il periodo d’alpeggio. L’alpigiano potrà chiedere al comune,secondo le norme prescritte dai regolamenti forestali,l’assegnazione nei boschi dell’alpe delle piante necessarie per la riparazione degli edifici annessi all’alpe stessa. Per la provvista del combustibile si potrà usufruire del legname derivante dall’estirpazione dei cespugli invadenti e della legna secca presente nei boschi dell’alpe. Il comune resta esonerato dall’obbligo di qualunque indennizzo nel caso che per qualunque motivo dovesse venir limitata,per disposizione dell’autorità forestale,la raccolta di legname da ardere e da opera. ART 15 Il comune proprietario dei boschi o delle piante comprese nell’alpe potrà procedere con regolare approvazione alla loro utilizzazione senza che l’affituario possa pretendere compensi di sorta anche se per tale utilizzazione venisse a diminuire la superficie pascolabile. ART 16 4 Il bestiame non potrà essere monticato se non sarà stato dichiarato idoneo a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria. E’ vietato monticare animali affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere che possano causare sviluppo di malattie all’alpe.L’affittuario è obbligato a denunciare al sindaco il fatto e a compiere subito ciò che gli viene prescritto dall’autorità in materia. ART 17 E’ fatto obbligo all’affittuario di costruire delle barriere stabili in legno o in filo metallico di protezione alle opere di presa dell’acqua,alle concimaie ed ai tetti controterra,per evitare l’accesso al bestiame specialmente se minuto. ART 18 Ogni giorno si dovranno sgombrare le stalle dal letame e ripulire il suolo delle poste. ART 19 Entro l’ottobre di ciascun anno il letame ed i liquami depositati nelle concimaie dovranno essere sparsi razionalmente dagli alpigiani; è proibita la concimazione dell’alpe attorno ai fabbricati per un raggio inferiore ai 50 metri e l’alpe andrà suddivisa,nei riguardi della concimazione in modo che almeno ogni tre anni questa si effettui su tutte le parti ove sia possibile,con preferenza per quelle situate ad altitudine superiore alle stalle. E’ vietata l’asportazione dall’alpe di letame,cenere e di qualunque altra sostanza concimante. ART 20 I miglioramenti a carico dell’allevatore riguardano lo spietramento,la ripulitura delle zone invase dai cespugli,la lotta contro la flora ammoniacale e le felci. Lo spietramento si eseguirà raccogliendo le pietre che risultano movibili,ammucchiandole nel minore numero di cumuli possibile oppure riempiendo buche o avvallamenti. La pulitura dei cespugli sarà eseguita in estate procedendo al taglio sotto il colletto;la ramaglia verrà bruciata e la cenere distribuita sul pascolo. Per quel che riguarda la lotta contro la flora ammoniacale (ortiche e rumex) si dovranno eseguire tagli ripetuti con asportazione del materiale ed abbruciamento in un altro punto del pascolo. Successivamente sarà necessario rivoltare la terra e seminare a spaglio un miscuglio adatto a un prato pascolo montano. Per le felci si consiglia il pascolamento ad inizio stagione obbligando gli animali a rimanere nella zona invasa per un certo periodo di tempo. ART 21 Durante la stagione di pascolo,ove ci sia la possibilità di fertirrigare,i conduttori dovranno disperdere i liquami a regola d’arte e,se necessario,costruire canalette per facilitarne lo smaltimento e la distribuzione. 5 ART 22 Per limitare l’accumulo di liquami nella zona antistante la baita e il conseguente degrado vegetazionale dovuto ad una carenza di apporto organico nelle zone soprastanti le stalle,l’allevatore è tenuto a limitare l’utilizzo della stalla solo in caso di necessità o per gli animali da mungere. Il rimanente bestiame sarà lasciato sul pascolo con un’opportuna rotazione dei luoghi della stabulazione per evitare nuovi accumuli di deiezioni. ART 23 L’alpe non potrà essere suddivisa in lotti; il pascolo dovrà essere alternato in modo che esso si svolga sull’intera alpe in ragione della sua capacità produttiva,senza che ci siano soste eccessive in talune zone o troppo brevi in altre. Tenuto quindi conto dell’altitudine variabile e della maggiore o minore rapidità di crescita dell’erba,il pascolo dovrà svolgersi in modo periodico a partire dalle zone poste ad altitudine minore e tornandovi a stagione inoltrata per il ricaccio. Onde evitare calpestamento e spreco dell’erba,anche le singole zone andranno suddivise,o con l’assiduo controllo o con l’ausilio di filo,in due o piu’ compartimenti in cui gli animali pascoleranno alternativamente fino a completa utilizzazione. ART 24 L’affittuario ha l’obbligo di regolare razionalmente il pascolo in modo che l’erba non venga sciupata e si mantenga integro e continuo il cotico erboso. Inoltre si ricorda che é preferibile mantenere a pascolo l’attuale superficie dell’alpeggio e migliorarla piuttosto che ampliare l’area di pascolamento a scapito della qualità dell’erba. ART 25 L’epoca della monticazione dovrà coprire almeno il periodo dal 1/10 Giugno al 20/30 Settembre salvo,eventuali riduzioni per particolari eventi meteorici. Eventuali anticipi del periodo di pascolamento o prolungamento della permanenza in alpeggio sono ben accetti dall’amministrazione com.le. ART 26 Condizione necessaria per l’ammissione all’asta è il formale impegno a far pascolare non meno delle seguenti unità di bestiame Alpe CAMPARIENT : da 50 a 90 Bovini di cui almeno 25 ADULTI Alpe LAVAGGI : da 50 a 100 Bovini di cui almeno 25 ADULTI. 6 Alpe CAMPO e FONTANAMORA: 30/60 Bovini oppure Ovini o Caprini in numero minimo di 80. ART 27 Il subaffitto dell’alpe è vietato ART 28 Per i danni recati all’alpe e nelle località adiacenti la responsabilità ricade sul locatore,a meno che questi non ne sappia indicare gli autori.Tale responsabilità viene assunta dall’affittuario anche per tutte le persone che agiscono per conto suo nella custodia degli animali ed in qualsiasi altra contingenza. ART 29 Per le contravvenzioni alle presenti norme sono fissate le seguenti penalità: - Carico animale inferiore al minimo prescritto: Euro 5 a capo - Ineffettuato o irregolare spargimento del concime: Euro 40. - Trascuratezza della manutenzione dei fabbricati d’alpe: Euro 50 più il danno arrecato - Inadempienza alle norme riguardanti le migliorie: Euro 40. - Pascolamento al di fuori della superficie assegnata: Euro 50 ART 30 L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare periodicamente sopralluoghi per verificare le modalità gestionali e lo stato di conservazione dei fabbricati,acquedotti,pascoli,ecct. Constatata l’eventuale inosservanza degli obblighi sopra indicati,adotterà i provvedimenti conseguenti ART 31 L’affitto è concesso ed accettato con osservanza piena ed assoluta delle norme,condizioni,patti e modalità del presente capitolato. Nel caso di inadempienze ripetute è facoltà dell’amministrazione rescindere il contratto d’affitto senza che l’affittuario possa rivendicare diritto alcuno ART 32 Eventuali contestazioni di qualunque sorta nei riguardi dell’affittanza tra il comune e gli affittuari saranno deferite inappellabilmente all’arbitrato della C.C.I.A.A. di Biella. 7