COMUNE DI TRIVERO CAPITOLATO PER L`AFFITTO DEGLI

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COMUNE DI TRIVERO CAPITOLATO PER L`AFFITTO DEGLI
COMUNE DI TRIVERO
PROVINCIA DI BIELLA
CAPITOLATO PER L’AFFITTO DEGLI ALPEGGI DI PROPRIETA’
COMUNALE IN ALTA VALSESSERA ( CAMPARIENT - LAVAGGI DI SOPRA
- CAMPO e FONTANAMORA )
ART 1
Il Comune di Trivero affitta gli alpeggi di sua proprietà in Alta Valsessera per anni 6 a partire dal
1/06/2011 e sino al 31/10/2017.
ART 2
La superficie delle alpi risulta essere la seguente:
ALPE
SUPERFICIE
TOTALE
119 ha
SUPERFICIE
PASCOLO
c.a. 39.5 ha
LAVAGGI DI
SOPRA
160 ha
c.a. 84 ha
CAMPO &
FONTANAMORA
150 ha
c.a. 50 ha
CAMPARIENT
CONFINI
Comune di Scopello-Alpe
Stramba Alpe Collette di sopra
Colma dei Lavaggi - Torrente
Dolca.
Torrente Dolca-Comune di
Pettinengo-Comune di Pila-Rio
Camparient-Lavaggi di Sotto.
Comune di Crevacuore-Comune
di Portula-Alpe Baroso-Alpe
Bondale Alpe Stramba
Si precisa che la superficie di ha 39,5 dell’alpe CAMPARIENT é comprensiva dei prati lungo la strada
carrozzabile nei dintorni delle vecchie baite e che pertanto tali aree potranno essere pascolate.
ART 3
L’appalto avrà luogo con procedura aperta che si terrà presso il Municipio di Trivero mediante
offerta segreta sulla base economica come indicata all’art 4 ed esclusivamente con offerte in aumento
Possono partecipare alla gara:
A) le imprese agricole,condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli
professionali singoli o associati
B) le cooperative agricole
C) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto A
In quest’ultimo caso i soggetti dell’associazione prima della presentazione dell’offerta devono aver
conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza risultante da scrittura privata ad uno di essi che
coinciderà con il soggetto che gestirà i rapporti con l’ente proprietario.La durata dell’associazione
dovrà essere almeno pari alla durata del periodo d’affitto Copia della scrittura privata dovrà essere
allegata alla domanda
Tutti coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente la gara un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la seguente
documentazione:
1) Certificato o dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione alla propria associazione di
categoria con gli estremi di iscrizione.
2) Ulteriore dichiarazione con la quale l’interessato si impegna a:
rispettare ed accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente bando
precisando le unità di bestiame che si intende far pascolare in alpeggio nel rispetto del minimo
necessario previsto all’art 26 dello stesso.
Di aver preso conoscenza dei luoghi e delle strutture oggetto dell’affitto,nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto.
Che l’impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha
presentato domanda di concordato,ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente alla data della gara.
Che l’impresa è in regola in materia di imposte tasse e contributi e che è esente dalle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi
violazione dei doveri professionali
L’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure previste dalla legge 575/1965
e ss.mm ( normativa antimafia )
3) Una busta anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta
debitamente sottoscritta redatta su carta legale o resa legale ( in bollo ) con l’indicazione in cifre
ed in lettere del canone annuo che si intende offrire.
All’esterno della busta dovrà essere apposta la dicitura “ offerta economica “
N.B. A pena di esclusione a tutte le dichiarazioni deve essere allegata la copia fotostatica del
documento d’identità del dichiarante.
Tutte le spese attinenti al contratto,saranno a carico dell’appaltatore
Il comune di Trivero non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte
indicazioni del recapito o per disguidi postali
ART 4
I Canoni annui minimi stabiliti sono i seguenti:
ALPEGGIO
CANONE BASE
CAMPARIENT
Euro.1.800,00
CAMPO e FONTANAMORA
Euro 1.400,00
LAVAGGI di SOPRA
Euro 1.500,00
L’aggiudicazione sarà soggetta alla eventuale condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di
prelazione ai sensi dell’art 5 del D.Lgs 18/5/2001 n.228 da parte dell’affittuario uscente Tale diritto
deve essere esercitato entro 30 gg dalla comunicazione dell’offerta ricevuta.
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ART 5
Il canone potrà essere ridotto,per un importo da concordare tra le parti qualora l’affittuario apporti
miglioramenti strutturali e infrastrutturali,concordandoli preventivamente con il comune
ART 6
Compiute le formalità d’asta ed aggiudicati i lotti gli affittuari saranno vincolati nei confronti dell’ente
appaltante e dovranno presentarsi per la stipula del contratto entro il termine fissato
dall’amministrazione,a pena di decadenza e di perdita del deposito cauzionale di cui all’art 7
ART 7
L’affittuario dovrà versare una garanzia reale costituita da un deposito cauzionale pari ad un’annualità
di affitto con idonea fideiussione bancaria o assicurativa riscuotibile dall’ente proprietario a semplice
richiesta senza eccezioni
Il contratto di garanzia dovrà prevedere la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante,la sua
operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione (vale a dire anni sei)
ART 8
L’Affittuario ha la facoltà, di risolvere il contratto di locazione allo scadere di ogni tre anni; sempre che
dia preavviso con lettera raccomandata entro il 30/6 dell’anno di scadenza del triennio
all’amministrazione com.le.
Analoga facoltà ha il comune senza che l’affittuario,in caso di disdetta,possa richiedere diritti o
risarcimento di danni.
ART 9
La locazione cesserà di fatto e di diritto il 31/10/2017 senza obbligo di preavviso e di disdetta.
Nel caso che il territorio dell’alpe fosse soggetto ad uso civico,oppure situato in comprensorio
di bonifica agraria o montana o in bacini montani nei quali siano in corso lavori di sistemazione
idraulico-forestale,al comune resta la facoltà in ogni momento di rescindere il contratto con preavviso
di un anno.
ART 10
Gli affittuari sono tenuti ad assicurare i fabbricati d’alpe contro il danno da incendi presso una società
di Assicurazione
ART 11
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L’Affittuario potrà servirsi dei fabbricati esistenti che verranno consegnati con regolare atto; la
manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei manufatti in genere è a carico del conduttore come pure le
riparazioni di cui agli artt 1576 e 1609 del cc,così come ogni altra manutenzione riguardante gli
impianti e i servizi.All’affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli.
Gli edifici dovranno essere tenuti nel massimo ordine; le canalette di conduzione dell’acqua dovranno
essere lasciate in secco durante l’inverno.
Prima dell’inverno anche i serbatoi e gli abbeveratoi dovranno essere svuotati
Il Sindaco potrà ordinare all’allevatore l’esecuzione dei lavori necessari entro un termine perentorio;
in caso di inosservanza potrà farli eseguire d’ufficio a spese del conduttore.
Qualunque lavoro che esuli dall’ordinaria manutenzione deve essere eseguito previo consenso
dell’Amministrazione com.le.
ART 12
Alla fine del contratto l’amministrazione com.le determinerà eventuali crediti o debiti del conduttore;
l’atto di riconsegna dell’alpe all’ente pubblico coinciderà con l’atto di consegna al nuovo locatore e
avrà ugualmente luogo e valore anche in assenza del locatore cessante debitamente avvertito.
ART 13
Il comune si riserva di introdurre miglioramenti ai manufatti senza che il fatto debba dar luogo a diritto
di compenso all’affittuario per eventuali disagi durante l’esecuzione dei lavori.
ART 14
L’affitto riguarda il pascolo escluse le piante legnose.L’affittuario si assume la piena responsabilità per
tutti i danneggiamenti che venissero arrecati ai boschi compresi quelli situati nell’alpe affittata durante
il periodo d’alpeggio.
L’alpigiano potrà chiedere al comune,secondo le norme prescritte dai regolamenti forestali,l’assegnazione nei boschi dell’alpe delle piante necessarie per la riparazione degli edifici annessi all’alpe stessa.
Per la provvista del combustibile si potrà usufruire del legname derivante dall’estirpazione dei cespugli
invadenti e della legna secca presente nei boschi dell’alpe.
Il comune resta esonerato dall’obbligo di qualunque indennizzo nel caso che per qualunque motivo
dovesse venir limitata,per disposizione dell’autorità forestale,la raccolta di legname da ardere e da
opera.
ART 15
Il comune proprietario dei boschi o delle piante comprese nell’alpe potrà procedere con regolare
approvazione alla loro utilizzazione senza che l’affituario possa pretendere compensi di sorta anche se
per tale utilizzazione venisse a diminuire la superficie pascolabile.
ART 16
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Il bestiame non potrà essere monticato se non sarà stato dichiarato idoneo a norma delle vigenti
disposizioni di polizia veterinaria.
E’ vietato monticare animali affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere che possano causare
sviluppo di malattie all’alpe.L’affittuario è obbligato a denunciare al sindaco il fatto e a compiere
subito ciò che gli viene prescritto dall’autorità in materia.
ART 17
E’ fatto obbligo all’affittuario di costruire delle barriere stabili in legno o in filo metallico di protezione
alle opere di presa dell’acqua,alle concimaie ed ai tetti controterra,per evitare l’accesso al bestiame
specialmente se minuto.
ART 18
Ogni giorno si dovranno sgombrare le stalle dal letame e ripulire il suolo delle poste.
ART 19
Entro l’ottobre di ciascun anno il letame ed i liquami depositati nelle concimaie dovranno essere sparsi
razionalmente dagli alpigiani; è proibita la concimazione dell’alpe attorno ai fabbricati per un raggio
inferiore ai 50 metri e l’alpe andrà suddivisa,nei riguardi della concimazione in modo che almeno ogni
tre anni questa si effettui su tutte le parti ove sia possibile,con preferenza per quelle situate ad altitudine
superiore alle stalle.
E’ vietata l’asportazione dall’alpe di letame,cenere e di qualunque altra sostanza concimante.
ART 20
I miglioramenti a carico dell’allevatore riguardano lo spietramento,la ripulitura delle zone invase dai
cespugli,la lotta contro la flora ammoniacale e le felci.
Lo spietramento si eseguirà raccogliendo le pietre che risultano movibili,ammucchiandole nel minore
numero di cumuli possibile oppure riempiendo buche o avvallamenti.
La pulitura dei cespugli sarà eseguita in estate procedendo al taglio sotto il colletto;la ramaglia verrà
bruciata e la cenere distribuita sul pascolo.
Per quel che riguarda la lotta contro la flora ammoniacale (ortiche e rumex) si dovranno eseguire tagli
ripetuti con asportazione del materiale ed abbruciamento in un altro punto del pascolo.
Successivamente sarà necessario rivoltare la terra e seminare a spaglio un miscuglio adatto a un prato
pascolo montano.
Per le felci si consiglia il pascolamento ad inizio stagione obbligando gli animali a rimanere nella zona
invasa per un certo periodo di tempo.
ART 21
Durante la stagione di pascolo,ove ci sia la possibilità di fertirrigare,i conduttori dovranno disperdere i
liquami a regola d’arte e,se necessario,costruire canalette per facilitarne lo smaltimento e la
distribuzione.
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ART 22
Per limitare l’accumulo di liquami nella zona antistante la baita e il conseguente degrado vegetazionale
dovuto ad una carenza di apporto organico nelle zone soprastanti le stalle,l’allevatore è tenuto a limitare
l’utilizzo della stalla solo in caso di necessità o per gli animali da mungere.
Il rimanente bestiame sarà lasciato sul pascolo con un’opportuna rotazione dei luoghi della stabulazione
per evitare nuovi accumuli di deiezioni.
ART 23
L’alpe non potrà essere suddivisa in lotti; il pascolo dovrà essere alternato in modo che esso si svolga
sull’intera alpe in ragione della sua capacità produttiva,senza che ci siano soste eccessive in talune zone
o troppo brevi in altre.
Tenuto quindi conto dell’altitudine variabile e della maggiore o minore rapidità di crescita dell’erba,il
pascolo dovrà svolgersi in modo periodico a partire dalle zone poste ad altitudine minore e tornandovi a
stagione inoltrata per il ricaccio.
Onde evitare calpestamento e spreco dell’erba,anche le singole zone andranno suddivise,o con l’assiduo
controllo o con l’ausilio di filo,in due o piu’ compartimenti in cui gli animali pascoleranno
alternativamente fino a completa utilizzazione.
ART 24
L’affittuario ha l’obbligo di regolare razionalmente il pascolo in modo che l’erba non venga sciupata
e si mantenga integro e continuo il cotico erboso.
Inoltre si ricorda che é preferibile mantenere a pascolo l’attuale superficie dell’alpeggio e migliorarla
piuttosto che ampliare l’area di pascolamento a scapito della qualità dell’erba.
ART 25
L’epoca della monticazione dovrà coprire almeno il periodo dal 1/10 Giugno al 20/30 Settembre
salvo,eventuali riduzioni per particolari eventi meteorici.
Eventuali anticipi del periodo di pascolamento o prolungamento della permanenza in alpeggio sono ben
accetti dall’amministrazione com.le.
ART 26
Condizione necessaria per l’ammissione all’asta è il formale impegno a far pascolare non meno delle
seguenti unità di bestiame
Alpe CAMPARIENT : da 50 a 90 Bovini di cui almeno 25 ADULTI
Alpe LAVAGGI : da 50 a 100 Bovini di cui almeno 25 ADULTI.
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Alpe CAMPO e FONTANAMORA: 30/60 Bovini oppure Ovini o Caprini in numero minimo di
80.
ART 27
Il subaffitto dell’alpe è vietato
ART 28
Per i danni recati all’alpe e nelle località adiacenti la responsabilità ricade sul locatore,a meno che
questi non ne sappia indicare gli autori.Tale responsabilità viene assunta dall’affittuario anche per tutte
le persone che agiscono per conto suo nella custodia degli animali ed in qualsiasi altra contingenza.
ART 29
Per le contravvenzioni alle presenti norme sono fissate le seguenti penalità:
- Carico animale inferiore al minimo prescritto: Euro 5 a capo
- Ineffettuato o irregolare spargimento del concime: Euro 40.
- Trascuratezza della manutenzione dei fabbricati d’alpe: Euro 50 più il danno arrecato
- Inadempienza alle norme riguardanti le migliorie: Euro 40.
- Pascolamento al di fuori della superficie assegnata: Euro 50
ART 30
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare periodicamente sopralluoghi per verificare le
modalità gestionali e lo stato di conservazione dei fabbricati,acquedotti,pascoli,ecct.
Constatata l’eventuale inosservanza degli obblighi sopra indicati,adotterà i provvedimenti conseguenti
ART 31
L’affitto è concesso ed accettato con osservanza piena ed assoluta delle norme,condizioni,patti e
modalità del presente capitolato.
Nel caso di inadempienze ripetute è facoltà dell’amministrazione rescindere il contratto d’affitto senza
che l’affittuario possa rivendicare diritto alcuno
ART 32
Eventuali contestazioni di qualunque sorta nei riguardi dell’affittanza tra il comune e gli affittuari
saranno deferite inappellabilmente all’arbitrato della C.C.I.A.A. di Biella.
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