La comunicazione sugli integratori: claims e pubblicità Le iniziative

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La comunicazione sugli integratori: claims e pubblicità Le iniziative
La comunicazione sugli integratori:
claims e pubblicità
Le iniziative FederSalus
9° Corso Didattico SIAR –25 novembre 2014, Milano
Massimiliano Carnassale – FederSalus
Agenda
I.
Claims nutrizionali e salutisti ed i principi della corretta pubblicità
relativi agli integratori alimentari
II.
Le attività degli organismi di controllo ed alcuni casi pratici
III.
Iniziative FederSalus: il Codice di Condotta sugli integratori alimentari e
la policy associativa
FederSalus
ü Associazione produttori prodotti salutistici. Nasce nel 1999 e si afferma
nel tempo come referente per le aziende che operano nel settore dei
prodotti salutistici, principalmente integratori alimentari
ü 150 associati: aziende di produzione e commercializzazione di
integratori alimentari e altri prodotti salutistici
ü Rappresenta l’intera filiera
ü Aderisce alla Federazione europea EHPM
ü www.federsalus.it
Comunicazione
Pubblicità
Claims
Pratica commerciale
Per pratica commerciale si intende (art. 2 Direttiva 2005/29):
qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere:
a) da un professionista
b) verso i consumatori
c) direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto
Pratiche commerciali vietate
1.
Contrarie alla diligenza cioè al normale grado della speciale competenza
e attenzione – special skill and care - che ragionevolmente si possono
presumere essere esercitate
2.
Idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del
consumatore in relazione al prodotto
3.
Ingannevoli
4.
Aggressive
Pubblicità
È qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio
di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo
di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di
opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi
su di essi
Articolo 2 Direttiva 2006/114
Pratiche leali di informazione
Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore in particolare su
caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà,
la composizione o attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che
non possiede
Articolo 7 del Reg. 1169/11
Pratiche in ogni caso sleali, quindi vietate:
«Black list»: Allegato I della direttiva 2005/29 tra cui affermare
falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie,
disfunzioni o malformazioni
The prohibition involves first of all claims in relation to physical states which
are classified as pathologies, dysfunctions or malformations by the medical
science.
However, the practical utility of Annex I, No 17 in relation to these practices is
very marginal. Food health claims referring to the prevention, the treatment
or the cure of a human disease (e.g. "this food can prevent stomach cancer")
are already prohibited at Community level by the legislation on the labelling
of foodstuff. Other health claims on foods can be authorised if they are
scientifically substantiated
Guidance on the implementation of Directive 2005/29 on unfair commercial practices - European Commissione 3/12/2009
I claims salutistici: Regolamento 1924/2006 (lista «aperta»)
-
Art. 13.1: claims «funzionali»
-
Art. 13.5: claims basati su nuove evidenze scientifiche
-
Art. 14.a: riduzione fattore rischio malattia
-
Art. 14.b: sviluppo e salute dei bambini
I claims nutrizionali (lista «chiusa»)
-
Allegato I del Regolamento 1924/06 (es. a basso contenuto calorico, senza
grassi, ecc.)
-
Allegato del Regolamento 116/2010 (es. fonte di acidi grassi omega 3,
ecc.)
-
Il Regolamento 1047/12 aggiunge al Reg. 1924/06 l’indicazione
nutrizionale senza sodio/sale aggiunto
Health Claims approvati o «pending»
Botanicals: 2078 ID numbers.
In attesa della definizione a livello comunitario della valutazione dei claim
botanicals pending impiegabili nella comunicazione commerciale, il Ministero
della Salute ha pubblicato il Decreto del 9 luglio 2012, recante “Disciplina
dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali” il cui
allegato ripropone le “Linee Guida ministeriali di Riferimento per gli effetti
fisiologici” con le indicazioni transitoriamente autorizzate per gli integratori
che apportano – tramite una specifica parte della pianta – sostanze e
preparati vegetali
Condizioni di legittimità degli health claims
•
Condizioni generali: non devono essere falsi, ambigui, fuorvianti, né
incoraggiare consumi eccessivi dell’alimento, la quantità del prodotto
deve poter essere ragionevolmente consumata, ecc. (art. 3, 4 e 5 del Reg.
1924/06)
•
Condizioni specifiche: gli health claims devono essere accompagnati da
specifiche informazioni: importanza di un sano stile di vita, indicazione
della quantità dell’alimento e delle modalità di consumo per conseguire
l’effetto benefico, ecc. (art. 10 del Reg. 1924/06)
Linee guida sulla flessibilità degli health claims
Nazionale:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1299_listaFile_itemName_0_file
.pdf
Altri Stati membri:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-principles-UK-19-Dec2012.pdf
Legittimità del claim salutista
La correttezza dell’indicazione salutista discende dalla sua inclusione
nell’elenco di claims ufficialmente approvati secondo la procedura stabilita
dal Reg. 1924/06 e non dalla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute in
quanto l’esame ministeriale dell’etichetta non un’ approvazione
TAR Lazio n. 3503/2012
Indicazioni sugli integratori alimentari
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono
agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione
o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà
Art. 6 Direttiva 2002/46
Integratori alimentari proposti come coadiuvanti per controllo del
peso
Non si deve indurre a far credere che si possano ottenere risultati utili attraverso
l’uso di prodotti volti a favorire in qualche modo il transito intestinale o la diuresi
Nell’etichettatura e nella pubblicità non va fatto alcun riferimento all’uso in caso
di obesità conclamata
Una corretta promozione pubblicitaria non deve omettere la citazione delle
condizioni seguenti:
1.
riduzione delle entrate energetiche rispetto al dispendio giornaliero con una
dieta ipocalorica adeguata alle specifiche esigenze individuali;
2.
aumento delle uscite attraverso la rimozione di abitudini sedentarie, ove
del caso, e comunque accrescendo il dispendio energetico con l’attività fisica
e il movimento
Raccomandazioni integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la riduzione del peso – Min. Salute maggio 2013
Codice di autodisciplina - IAP
La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti
dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari
caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente
possedute dai prodotti stessi.
Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da
non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a
raccomandazioni o attestazioni di tipo medico
Altre regole per categorie specifiche di integratori
Art. 23 bis Codice di autodisciplina pubblicitaria IAP - Allegato
Soggetto responsabile
L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli
alimenti è l'operatore sotto il nome o la ragione sociale del quale l'alimento
è commercializzato. Tale operatore deve garantire la presenza e l'esattezza
delle informazioni fornite.
Per i prodotti proposti alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie su questi
alimenti prima della conclusione dell'acquisto incombe al proprietario del
sito web.
Art. 8 Reg. 1169/2011 – FAQ Commissione UE 31 /1/2013
Complessità del sistema
1. Evoluzione dei canali e dell’approccio al consumatore
2. Pluralità e «stratificazione» delle fonti normative
Codici di Condotta Associativi
As the experience of certain legal
Le
systems shows, self regulatory
possono adottare in relazione a una
bodies
pratica commerciale appositi codici
can
contribute
to
associazioni
enhancing compliance with legal
di
standards
the
comportamento dei professionisti
burden on public enforcement
che si impegnano a rispettare tali
bodies.
codici
and
alleviating
First Report on the application of Directive 2005/29/EC
EU Commission 14/3/2013
condotta
che
imprenditoriali
Art. 27 bis del Codice di Consumo
definiscono
il
Codice di Condotta FederSalus
Il Codice di Condotta FederSalus è l’accordo volontario che definisce il
comportamento degli Associati in relazione alla pratica commerciale
ed in particolare ad ogni forma e modalità di promozione di un
prodotto al consumatore. I Soci si impegnano a rispettarlo,
ottemperando ai suoi principi in qualsiasi azione, omissione, condotta
o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità
e la commercializzazione del prodotto stesso.
Obiettivi
Il Codice di Condotta è diretto a tutelare il consumatore e, nell’interesse
generale, il prestigio e la credibilità del settore degli integratori alimentari, degli
alimenti destinati ad una alimentazione particolare (Food for Specific Group: da
ora in avanti FSG) e degli alimenti
Le previsioni del presente Codice forniscono a tutti gli operatori del settore una
serie di precise regole di comportamento, rappresentando non solo uno
strumento di autoregolamentazione ma anche un documento di consultazione e
confronto con le Autorità competenti
Prossimi sviluppi
• Adozione ufficiale del Codice di Condotta
• Policy associativa per segnalare pubblicità ritenute non
conformi alle autorità di riferimento
• Divulgazione tra gli Associati
• Confronto con le Autorità ed i Consumatori
Grazie dell’attenzione!
Massimiliano Carnassale
06 - 54221967
[email protected]
www.federsalus.it