Studio Legale Coronas Roma, 21 maggio 2012 Spett.le As.So.Di

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Studio Legale Coronas Roma, 21 maggio 2012 Spett.le As.So.Di
Studio Legale Coronas
Associazione professionale
Avv. Salvatore Coronas – Avv. Umberto Coronas
Avv. Valter Carlotti – Avv. Francesca Maccioni
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Tel. 06 3211740 – 06 3210944 -- Fax 06 36001465
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Roma, 21 maggio 2012
Spett.le
As.So.Di.Pro.
– ROMA
Oggetto: ricorsi equa riparazione – la Corte Costituzionale chiude il biennio
stasi seguito all’intervento della Corte di Cassazione del 2010
Come a suo tempo già comunicato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
capovolgendo, ben due anni orsono, l’ultraconsolidato indirizzo in materia di Corte
d’Appello competente sui procedimenti di equa riparazione, avevano stabilito, con
Ordinanza n.6306 del 16.03.2010, che i ricorsi ex legge Pinto per l’eccessiva durata
di giudizi svoltisi o pendenti di fronte ai Tribunali Amministrativi Regionali e alle
Sezioni Regionali della Corte dei Conti non debbono essere proposti dinnanzi alla
Corte d’Appello della città capoluogo dove ha sede il T.A.R. o la Sezione Regionale
della Corte dei Conti adita, ma, come avviene per i giudizi svoltisi o pendenti di
fronte al Tribunale ordinario, dinnanzi alla Corte d’Appello competente a giudicare
nei procedimenti relativi ai magistrati.
Il che ha significato e significa – per quanto interessa Assodipro –, che la Corte
d’Appello competente per i ricorsi di equa riparazione relativi a giudizi svoltisi o
pendenti di fronte al T.A.R. del Lazio o alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti per il Lazio (per i quali non fosse e non sia già intervenuto il decreto di
liquidazione) non era e non è più quella di Roma, ma quella di Perugia.
Sennonché, diversamente dalle altre Corti d’Appello – che, preso atto della
novità, si sono immediatamente adattate alla situazione –, la Corte d’Appello di
Perugia e poche altre, per ben due anni, hanno soprasseduto dal pronunciarsi sui
ricorsi per equa riparazione presso di esse avviati o trasferiti, in attesa che sulla
questione della competenza si pronunciasse anche la Corte Costituzionale.
Questo ha determinato una lunga stasi, che ha impedito ai giudizi di equa
riparazione già promossi (ma per i quali non fosse già intervenuto il decreto di
liquidazione) di proseguire il proprio naturale iter.
Con sentenza n.117 del 07.05.2012, la Corte Costituzionale si è finalmente
pronunciata sulla questione, avallando l’interpretazione data dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nella sopra menzionata ordinanza n.6396/10 e, dunque,
per quanto qui interessa, radicando definitivamente la competenza della Corte
d’Appello di Perugia e ponendo le condizioni perché i giudizi ancora pendenti a
Roma possano essere “trasferiti” a Perugia e quelli promossi direttamente a Perugia
possano essere da questa decisi.
Nel dare questa buona notizia, si ritiene opportuno sottolineare di nuovo che il
tempo trascorso non andrà perduto, in quanto sarà possibile (per le eque riparazioni
relative a ricorsi ancora pendenti di fronte al T.A.R.) chiedere l’indennizzo anche
per l’ulteriore periodo di ritardo nella definizione dei giudizi presupposti ovvero (per
i giudizi definiti dal T.A.R. per i quali sia stato già proposto ricorso per equa
riparazione ed il relativo termine sia scaduto) proporre azione per equa riparazione
per l’eccessiva durata dello stesso giudizio di equa riparazione già attivato
(quest’ultimo, infatti, secondo l’art.3, comma 6, della c.d. legge Pinto si dovrebbe
concludere in 4 mesi !!!).
Insomma, superata la stasi scaturita dall’inopinato ostacolo insorto due anni fa,
la “battaglia” continua e – ciò che più conta – vi sarà la possibilità, come anzi detto,
di riuscire anche ad incrementare l’importo dell’equa riparazione spettante, ferme
restando per gli associati Assodipro le condizioni già pattuite.
Avv. Salvatore Coronas
Avv. Umberto Coronas
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