Deludente risposta Ministero del Lavoro riguardo nuovi limiti di età

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Deludente risposta Ministero del Lavoro riguardo nuovi limiti di età
Qualsiasi problema si ponga a questo Governo, non ci sono mai spazi di discussione che possano
rendere giustizia ai cittadini ed in questo caso ai ferrovieri. È facile governare in questo modo.
La Segreteria Nazionale S.A.P.S. – Or.S.A.
Risposta (in ultima pagina) del viceministro Michel MARTONE del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interrogazione a
risposta 5-06696 del 3/5/2012 e 5-06825 del 10/5/2012 riguardante
l’innalzamento dell’età pensionabile dei ferrovieri con particolare
riferimento a coloro che maturavano il diritto a 58, 60 e 62 anni di età
Atto Camera
5-06696 Paladini: Requisiti per il pensionamento di categorie di personale del comparto ferroviario.
Interrogazione a risposta in Commissione 5-06696 presentata da GIOVANNI PALADINI
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627
PALADINI e ANIELLO FORMISANO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per
sapere - premesso che:
la tabella 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425, richiamata dal comma 1 dell'articolo 165,
fissava l'età pensionabile per macchinisti delle ferrovie, per il personale «viaggiante» e per
quello di «manovra» a 58 anni di età e 25 di contributi;
il 15 maggio 2009, veniva siglato un accordo tra Ferrovie e sindacati che istituiva un
«Fondo di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione» che in alcuni casi
consentiva (su base volontaria e in base alle necessità aziendali) di anticipare il
pensionamento a 54 anni, per chi maturava il diritto alla pensione a 58 anni;
il decreto legislativo 13 dicembre 2010 n. 212, recante «Abrogazione di disposizioni
legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre
2005, n. 246», cosiddetto «Taglia-Leggi», al numero 70351 dell'allegato 1 abroga, tra gli
altri, il comma 1 dell'articolo 165 della legge n. 425 del 1958, che stabiliva a 58 anni l'età
pensionabile per il personale dinanzi menzionato;
successivamente il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto «Salva - Italia»,
riformando il sistema pensionistico italiano ha innalzato l'età pensionabile a 66 anni,
conservando i vecchi requisiti di accesso e di regime delle decorrenze a beneficio solo di
alcune categorie di lavoratori, tra i quali i lavoratori di cui al decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, recante norme in materia di «Accesso anticipato al pensionamento per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», che godono di un trattamento
differenziato;
in particolare, il comma 18 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, ha stabilito che entro
il 30 giugno 2012, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi
di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche
per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di
attività nonché dei rispettivi ordinamenti;
l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo
speciale per i ferrovieri istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, utilizza l'espressione «al presente articolo», anziché «al presente
comma», determinando così l'applicazione del nuovo regime pensionistico a tutti i
ferrovieri, senza prevedere per essi neppure un percorso di armonizzazione, che faccia
salve le mansioni disagiate e le professionalità molto usuranti;
dalla lettura combinata delle modifiche legislative intervenute, quindi, emerge che i
ferrovieri vengono equiparati tutti, senza distinzione alcuna, ai lavoratori iscritti all'Ago con
conseguente innalzamento da 58 a 66 anni dell'età pensionabile, anche per personale
«macchinista», «viaggiante» e «manovra»;
ciò genera evidentemente una situazione paradossale, in quanto non è immaginabile - ad
esempio - che un macchinista continui a guidare un treno che viaggia fino a 300 chilometri
orari fino all'età di 66 anni, per le molteplici ragioni che in seguito si riporteranno;
il lavoro del personale «macchinista», «viaggiante» e «manovra» era molto fondatamente
considerato particolarmente usurante dalla legge, che aveva da sempre stabilito per esso
un regime pensionistico speciale;
la riforma dei benefici pensionistici per i lavoratori usurati, da ultimo operata con il già
richiamato decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 a norma della delega contenuta
nell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, aveva tenuto fuori i predetti lavoratori
delle ferrovie proprio in ragione del fatto che la loro peculiarità era già disciplinata dalla
norma speciale contenuta al comma 1 dell'articolo 165 della legge n. 425 del 1958, che
tuttavia il cosiddetto «Taglia - leggi» ha abrogato;
questa abrogazione da parte del «Taglia - leggi» costituisce secondo gli interroganti
tuttavia un errore evidente che necessita di correzione mediante la pubblicazione di un
avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale, cosa che il Presidente del Consiglio può fare in ogni
tempo ed a cui ha fatto ricorso numerose volte anche con riferimento al taglia leggi. Va
evidenziato, per di più, che questa soppressione, potendo porsi in contrasto con i limiti
della delega conferita al legislatore delegato, potrebbe essere dichiarata incostituzionale;
anche il riferimento «al presente articolo», anziché «al presente comma», nell'ultimo
periodo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, costituisce
ad avviso degli interroganti un errore. Infatti non si comprende come possa applicarsi il
nuovo regime pensionistico, con l'età della pensione che per alcune professionalità passa
da 58 a 66 anni, senza neppure prevedere un percorso di armonizzazione del personale
ferroviario, così come previsto, invece, dallo stesso comma 18 per altre categorie
professionali, che valuti il disagio e l'usura dei diversi lavori del comparto;
l'applicazione del nuovo regime pensionistico a tutti i ferrovieri senza eccezione alcune è
stato ribadito dalla circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012 al punto 11.4 che ha così
interpretato l'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201;
guardando alla definizione di lavoro usurante contenuta nel decreto legislativo n. 67 del
2011, ad esempio, si ricava che vi rientra chi soddisfa anche solo uno dei seguenti
requisiti che accorciano la «normale aspettativa di vita»:
a) coloro che fanno turni pesanti o che comprendono anche lavoro notturno;
b) i minatori e altre categorie che lavorano in gallerie, tunnel o assimilabili;
c) chi è esposto a radiazioni e campi magnetici per ovvie ragioni;
d) chi è costretto a lavorare in ambienti angusti, rumorosi e sottoposti a vibrazioni;
e) conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
i macchinisti delle ferrovie sono esposti non ad uno, ma a tutti i rischi sopra elencati e
paradossalmente ora si trovano esclusi da qualunque beneficio. Infatti essi:
a) fanno turni sia di giorno che di notte; non solo, ma fanno turni irregolari, poiché ogni
giorno hanno un orario e luogo diverso di inizio e fine lavoro; devono mangiare anche se
non hanno fame e ad orari sempre diversi, devono dormire anche se non hanno sonno e
ad orari sempre diversi, anche se sono lontani da casa e anche se fuori è giorno;
b) una buona percentuale del proprio lavoro lo svolgono in gallerie, a volte corte, a volte
lunghissime (la linea Firenze - Bologna Alta Velocità è lunga 80 chilometri di cui 75 in
galleria);
c) rischiano sempre in prima persona, pagando spesso con la vita eventuali errori o fatalità
ovviamente non dipendenti dalla loro volontà;
d) fino al 1999 e oltre hanno lavorato in cabine di guida coibentate con amianto;
e) sono spesso sottoposti a campi magnetici molto potenti, fino a 30 microtesla su linee
alta velocità a 25.000 volts alternati (quando il limite di legge è di 0,2 microtesla);
f) guidano mezzi che trasportano centinaia di persone, a velocità che arrivano fino a 300
chilometri l'ora, lavorando anche 7 ore consecutive senza neanche un minuto di pausa,
spesso da soli in un ambiente di neanche 2 metri quadri;
se ciò non bastasse, si deve aggiungere che:
a) dopo 15-20 anni di lavoro il 70/80 per cento del personale macchinista ha problemi di
udito dovuti ai rumori continui, spesso molto al di sopra delle soglie consentite;
b) dopo 20-25 anni di attività l'80/90 per cento inizia ad avere seri problemi alla spina
dorsale (schiacciamenti, ernie, protusioni, lombalgie, cervicale, e altro) dovuti alla continue
vibrazioni, alle continue oscillazioni trasversali e ai frequenti contraccolpi verticali;
c) i macchinisti dei treni alta velocità guidano i treni da soli per lunghe tratte (per esempio:
Roma - Bolzano) senza soste e per ciò quando iniziano a lavorare devono andare in
bagno (anche se non ne hanno necessità) poiché sanno che per 4-5-6 ore non avranno la
possibilità di farlo (sul posto di lavoro non c'è né il bagno né tantomeno il tempo per
andarci);
d) lavorano «normalmente» fino a 10 ore al giorno, ma possono arrivare a lavorare (alle
condizioni di cui sopra) anche 13 ore di seguito, oppure, se «dormono» fuori casa,
l'impegno lavorativo può arrivare anche a 24 ore;
e) hanno livelli di stress da lavoro correlato molto superiori alla norma;
f) hanno una aspettativa di vita sensibilmente inferiore alla media nazionale (nel ventennio
scorso era intorno ai 65 anni di età);
non vi è dubbio che vada individuata prontamente una seria soluzione, che ripari alla serie
di «errori» in cui è incorso il legislatore, considerando la particolare usura alla quale erano
già sottoposti questi lavoratori, che nell'ultimo decennio sono stati assoggettati ad ulteriori
fattori fortemente influenzanti l'aspettativa di vita specifica: allungamento dell'orario di
lavoro da 8 a 10 ore giornaliere, accorciamento dei riposi tra due servizi da 18 a 11 ore,
aumento delle velocità di linea da 200 a 300 chilometri/orari (presto diventeranno 350
chilometri/orari), passaggio da due ad un solo macchinista alla guida dei treni, ed un
enorme recupero di produttività lavorativa generalizzata, attraverso continue erosioni
normative;
la correzione dell'errore o degli errori deve ripristinare prontamente la precedente
normativa per i ferrovieri, in attesa di una verifica da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che certifichi la reale aspettativa di vita e le eventuali ripercussioni sulla
sicurezza ferroviaria che inevitabilmente comportano un eccessivo sfruttamento psicofisico
insieme ad un'età avanzata;
tra l'altro non va trascurato che un eventuale aumento dell'età pensionabile, oltre che
incidere negativamente sulla sicurezza del trasporto ferroviario, ricadrebbe sulla salute dei
lavoratori stessi, con conseguente aumento degli inidonei alla mansione ed elevati costi
aggiuntivi per l'azienda, con la possibilità di licenziamenti per motivi economici, di cui tanto
si parla in vista della prossima eventuale entrata in vigore della riforma del mercato del
lavoro. Basti pensare che i macchinisti in particolare, sono per legge sottoposti a visita di
idoneità ogni sei mesi e facilmente possono perdere in maniera definitiva l'idoneità alla
conduzione dei treni a causa del deterioramento delle condizioni di salute, correlato
all'attività lavorativa svolta -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per rimediare alla situazione che si è
venuta a creare nei confronti dei ferrovieri e tra questi in particolare di quelle
professionalità più disagiate come il personale «macchine», «viaggiante» e quello di
«manovra», sia che si tratti di riparare ad errori nei quali è incorso il legislatore e quello
delegato, sia che invece si tratti di recuperare il riconoscimento del lavoro dei ferrovieri tra
quelli disagiati o usuranti.(5-06696)
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-06825 presentata da CESARE DAMIANO
giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630
5-06825 Damiano: Requisiti per il pensionamento di categorie di personale del comparto
ferroviario.
DAMIANO, BELLANOVA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI,
RAMPI, SCHIRRU e GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere premesso che:
il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 ha modificato all'articolo 24 la situazione in materia di trattamenti
pensionistici per i lavoratori ex Ferrovie dello Stato e anche per i lavoratori iscritti al Fondo
speciale istituito presso l'INPS dall'aprile 2000 ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed in sostituzione del precedente Fondo pensione del personale
Ferrovie dello Stato;
in particolare tali modifiche non consentono, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la
possibilità per il personale ferroviario «di macchina» e «viaggiante» di andare in pensione
all'età di 58 anni sia per le donne e che per gli uomini e la pensione anticipata in caso di
inidoneità fisica alla mansione espletata, come sarà ancora possibile per il personale del
trasporto urbano pubblico, non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al
comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età
pensionabile conferma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012);
il trattamento del Fondo speciale permetteva tali requisiti particolari per l'accesso alla
pensione di vecchiaia ai lavoratori del settore dei trasporti ferroviari in considerazione della
gravosità e peculiarità del lavoro svolto;
in virtù del precedente trattamento pensionistico particolare questa categoria di lavoratori
è stata esclusa dalla normativa previdenziale prevista per gli addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, regolamentati dalla legge 4 novembre 2012, dal
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dal comma 17 del citato articolo 24 del decretolegge n. 201 del 2011 che attualmente normano appunto i cosiddetti lavori usuranti;
inoltre sono stati aboliti una serie di benefici acquisiti nel tempo come la maggiorazione
contributiva ogni dieci anni effettivi di lavoro svolto nella mansione di addetto alla condotta
treni e la pensione privilegiata per invalidità per motivi di servizio -:
quali iniziative normative il Governo intenda attuare per tutelare questi lavoratori
consentendo loro un graduale innalzamento dei requisiti di pensionamento ed
equiparando questa categoria ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, in considerazione del fatto che sono addetti a mansioni inerenti la sicurezza del
trasporto ferroviario ed è di rilevanza assoluta la loro integrità psico-fisica che con
l'avanzare dell'età può inevitabilmente subire un decadimento;
inoltre come ritenga il Governo di intervenire per quanto di propria competenza affinché,
visti gli effetti degli attuali sistemi di liberalizzazione del mercato, si possa equiparare tutto
il personale addetto alle attività ferroviarie che attualmente risulta differenziato nei requisiti
di accesso alla pensione per il solo fatto di essere dipendente di imprese diverse e iscritto
a diverse gestioni pensionistiche, pur svolgendo le medesime prestazioni ed attività.(506825)
TESTO DELLA RISPOSTA
Le interrogazioni parlamentari che passo ad illustrare vertono entrambe sul trattamento pensionistico
del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato spa – pertanto, fornirò per esse una trattazione
congiunta.
Preliminarmente è opportuno ricordare che – in base alla disciplina previgente (articolo 165, comma 1,
della legge n. 425 del 1958), i requisiti anagrafici di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia
per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato spa erano distinti per profili professionali; più
precisamente, tali requisiti erano fissati in 58, 60 o 62 anni di età – per il personale « viaggiante e di
macchina » – ed in 65 o 66 anni di età – per il restante personale – mentre il requisito di anzianità di
servizio era fissato, a seconda dell’attività svolta, in 25 o 30 anni.
Com’è noto, l’articolo 24 del decretolegge n. 201 del 2011 (c.d. « Salva Italia ») – nel riformare il
sistema pensionistico italiano – ha stabilito che – a decorrere dal 1o gennaio 2012 – i requisiti minimi
per il conseguimento della pensione di vecchiaia vengano elevati a 66 anni – per gli uomini – e a 62
anni per le donne (con graduale incremento fino a 66 anni a decorrere dal 2018).
In particolare, il comma 18 del predetto articolo – nell’estendere la nuova disciplina ai lavoratori iscritti
al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l’Inps ai sensi dell’articolo 43 della legge n.
488 del 1999, ha escluso questi ultimi dalle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico, dal medesimo comma previste.
In definitiva il superamento delle situazioni evidenziate dagli onorevoli interroganti richiederebbe una
modifica della normativa primaria recata dal decreto « Salva Italia ».
Occorre tuttavia rilevare che – qualora la prestazione di lavoro venga eseguita in orario notturno – tali
lavoratori possono comunque usufruire dei benefici ai fini pensionistici previsti dal decreto legislativo n.
67 del 2011, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
In siffatto contesto normativo, un accoglimento delle istanze sottese ai presenti atti parlamentari – volte
ad estendere la normativa in materia di lavoro usurante anche al personale macchinista e viaggiante
delle Ferrovie dello Stato – non può prescindere da un mirato intervento normativo – di rango primario
– che comporterebbe l’allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve
essere valutata alla luce dell’attuale difficile quadro congiunturale.