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Amministratori e doppia contribuzione Inps
Renzo La Costa
L’amministratore di srl già iscritto alla gestione separata può essere chiamato all’ulteriore
versamento nella gestione commercianti solo ove la prestazione offerta ha carattere di
abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per
partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca
l'oggetto dell'impresa. Lo precisa da ultimo la Corte di Cassazione in sentenza 23141/2015.
Con ricorso al giudice del lavoro un amministratore di srl roponeva opposizione ad una
cartella esattoriale emessa a suo carico dall’Inps per il pagamento di contributi fissi, IVS e
interessi di mora per l'iscrizione alla gestione commercianti. Il ricorrente contestava la
richiesta sostenendo che nel periodo contestato era stato unicamente socio amministratore
della srl, esercente commercio, , e come tale era stato iscritto alla gestione separata INPS
alla quale aveva versato il contributo di legge. Rigettata l'opposizione e proposto appello
dall'assicurato, la Corte d'appello accoglieva l'impugnazione ed annullava l'opposta cartella
esattoriale. La Corte rilevava che l'attività svolta dal ricorrente a favore della società era
esclusivamente quella connessa al ruolo di amministratore, atteso che tutte le attività
esercitate rientravano nei poteri che gli atti societari avevano conferito al soggetto
chiamato a ricoprire quella carica. In assenza di duplicità di prestazioni e dei relativi
redditi aggiuntivi, non era dovuta la contribuzione per l'iscrizione alla gestione
commercianti, anche in applicazione dell'art. 1, c. 208, della 1. 23.12.96 n. 662, per il quale,
nel caso di espletamento di attività autonome, l'iscrizione è dovuta solo per quella
prevalente. Resisteva l’Inps con ricorso per cassazione. E’ opportuno preliminarmente
richiamarsi la disciplina normativa applicabile al caso di specie. L'art. 1, c. 203, della 1.
23.12.96 n. 662, nel sostituire il primo comma del l'art. 29 della 1. 3.06.75 n. 160, prevede
che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i
parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto
di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c)
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d)
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano
iscritti in albi, registri o ruoli". Il successivo c. 208 (primo periodo) prevede, inoltre, che
"qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in
un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione
prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera
professionale in misura prevalente". L'art. 12, c. 11, del d.l. 31.05.10 n. 78 (conv.dalla legge
30.07.10 n. 122, dà l'interpretazione autentica del detto c. 208 nel senso che "le attività
autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni
dell'INPS". Detto c. 11 conclude, pertanto, che "restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
c. 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, c. 26, della 1. 8.08.95 n. 335".7. La
giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale complesso normativo nel senso che
l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori
diretti, sia contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria
l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi
dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12,
comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris
dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma
vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità
limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore
coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata
per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito
d'impresa. Tanto premesso, deve rilevarsi che ai fini dell'affermazione del doppio onere
contributivo (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella
situazione data del socio amministratore di una società di capitali che partecipi
personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta deve avere carattere di abitualità
e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al
lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto
dell'impresa. Ove non sussista tale condizione personale, mancando i requisiti per
l'iscrizione alla gestione commercianti, non si pone questione di contribuzione concorrente
delle due attività (amministrazione e commercio), sussistendo l'obbligo di iscrizione del
ricorrente esclusivamente alla gestione separata. Nel caso di specie, il giudice con
accertamento di merito, peraltro neppure formalmente contestato dall'Istituto ricorrente,
ha accertato in fatto che l'attività svolta nella società di cui era amministratore il ricorrente
non era diversa ed ulteriore rispetto a quella propria del suo ruolo di amministratore
(ovvero tenere i rapporti con i fornitori, ricercare nuovi clienti, determinare i prezzi,
controllare le vendite, stipulare convenzioni con associazioni od enti), secondo quanto
risultante dallo statuto societario. Alla luce dei principi enunziati dalla giurisprudenza di
legittimità sopra riferita, deve dunque concludersi nel senso che, non avendo l'assicurato
dato luogo a duplicità di prestazioni, non deve corrispondere una doppia contribuzione. I
motivi in esame sono stati quindi ritenuti infondati, di modo che il ricorso è stato rigettato.