Trib. Firenze, 01.02.2011 - TOSCANA LAVORO GIURISPRUDENZA
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Trib. Firenze, 01.02.2011 - TOSCANA LAVORO GIURISPRUDENZA
Sent.n.____________ Cron._____________ TRIBUNALE DI FIRENZE sezione lavoro VERBALE EX ART. 281 sexies CPC. UDIENZA del 1 febbraio 2011, davanti al Giudice dr. Roberta Santoni Rugiu, nella causa iscritta al n. 1422/08 R.G. che porta riunite le n. 1788/09, n. 1850/09, n. 2727/09, n. 3361/09, n. 1851/10, n. 1852/10, n. 1853/10 RG promossa da GIORGI SILVIA ( avv. Carlo Bossi ) contro INPS e Spa SCCI ( avv. Francesco Falso ) compaiono l’avv. Carlo Bossi per l’opponente e l’avv. Zaffina per l’Inps, i quali discutono la causa concludendo come in atti. REPUBBLICA ITALIANA Nel Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Lavoro, visto l’art. 281 sexies cpc., udite dalle parti le rispettive conclusioni, nonché i motivi a sostegno, pronuncia sentenza, dandone lettura pubblica, Motivazione Con separati ricorsi, poi riuniti ex art. 151 disposizioni attuazione c.p.c., GIORGI SILVIA conveniva in giudizio l’Inps e la SCCI SpA opponendo le seguenti cartelle esattoriali: 1) la cartella esattoriale n. 041 2007 00417452 58, notificata in data 27.03.08, con la quale veniva richiesta la somma di €. 3.836,23 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo agli anni 2001-2006; 2) la cartella esattoriale n. 041 2008 00401280051000, notificata in data 22.04.09, con la quale veniva richiesta la somma di €. 11.874,14 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo agli anni 2001-2007; 3) la cartella esattoriale n. 041 2008 00479345 89, notificata in data 30.04.09, con la quale veniva richiesta la somma di €. 1.518,90 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all’anno 2008; 4) la cartella esattoriale n. 041 2009 0070824910, notificata in data 07.04.10, con la quale veniva richiesta la somma di €. 756,85 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all’anno 2008; 1 5) la cartella esattoriale n. 041 2009 0073141014, notificata in data 07.04.10, con la quale veniva richiesta la somma di €. 777,66 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all’anno 2009; 6) la cartella esattoriale n. 041 2010 0001498241000, notificata in data 07.04.09, con la quale veniva richiesta la somma di €. 773,25 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all’anno 2009; 7) la cartella esattoriale n. 041 2009 00040863 85, notificata in data 23.06.09, con la quale veniva richiesta la somma di €. 756,56 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all’anno 2009; 8) la cartella esattoriale n. 041 2009 00183084 16, notificata in data 03.09.09, con la quale veniva richiesta la somma di €. 756,36 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all’anno 2008. L’opponente contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti di fatto della pretesa contributiva avanzata nei suoi confronti, deducendo di non aver svolto attività commerciale. Deduceva, altresì, di essere iscritta alla gestione separata dell’Inps e di aver presentato la domanda di iscrizione alla gestione previdenziale (nel 1998) solo in funzione cautelativa sul presupposto dell’incertezza della normativa in materia. Deduceva, in ogni caso, di aver svolto prevalentemente attività di amministratore delle proprie società (S.D.S. Servizi Distribuzione Stampa S.n.c. e Giorgio Giorgi S.r.l. contemporaneamente fino all’anno 2004 e di amministratore della sola società a r.l. a partire dal 2004) ed invocava, quindi, l’applicazione dell’art.1, comma 208, legge n.662/1996 sostenendo di non essere tenuta al pagamento della contribuzione della gestione commercianti in quanto già iscritta alla c.d. gestione separata ( art. 2, comma 26, legge 8.8.1995,n.335). Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, che le cartelle opposte fossero annullate. L’INPS si costituiva anche per la SCCI Spa, resistendo all’opposizione di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità e tardività dei ricorsi. DOPPIA IMPOSIZIONE Premesso che nella fattispecie concreta, come specificamente e tempestivamente contestato dal convenuto in ogni memoria difensiva, non risulta in alcun modo documentata da parte ricorrente la asserita iscrizione alla c.d. gestione separata, né la stessa ha replicato all’eccezione sollevata dall’Inps, l’opposizione sul punto è, comunque, infondata nel merito e non può trovare accoglimento. La conclusione del giudicante riposa sull’attuale quadro normativo, così come delineatosi dopo l’intervento del legislatore con il D.L. 78/2010, convertito in L. 122/10, che, discostandosi dai principi 2 espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 3240/10, ha affermato la compatibilità della c.d. doppia iscrizione. In particolare, l’art. 1, comma 208 della L. 662/1996, dispone che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente….”. Come noto, tale norma, ha stimolato la querelle interpretativa relativa al rapporto tra la predetta disposizione e la legge 335/95 e, più specificatamente, alla possibilità di una doppia iscrizione alla gestione autonoma e alla gestione separata allorchè il socio di una società commerciale, nella forma della srl, partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, percependo un apposito compenso, o se sia tenuto alla iscrizione presso una sola delle due gestioni previdenziali da individuare con il criterio della prevalenza di cui all’art. 1, comma 208, sopra citato. In un primo momento la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia 3240/2010 sopra richiamata, ha optato per la soluzione dell’unicità della iscrizione in un’unica gestione previdenziale, valorizzando il criterio della prevalenza – individuato dalla legge 662/96 – quale criterio generale idoneo a regolare tutti i casi di esercizio contemporaneo, nell’ambito di una o più imprese, di attività autonome assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria. Da ultimo, l’art. 12, comma 11, D.L. n.78 del 31.5.2010, quale norma di interpretazione autentica, dispone che “ L’art.1 comma 208 della legge 23.12.1996, n.662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’ INPS. Restano pertanto esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n.662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art.2,comma 26, legge 8.8.1995, n.335”. In sintesi, il legislatore del 2010 ha ribaltato il principio espresso dalle S.U., affermando il principio della c.d. doppia iscrizione del socio di srl che presti anche attività lavorativa per la società. Si afferma, dunque, la compatibilità col sistema di una contemporanea iscrizione: nella gestione separata (collegata alla percezione del reddito da lavoro autonomo di amministratore) e nella gestione commercianti (collegata alla percezione del reddito da lavoro di impresa) superando, così, anche i problemi di una ritenuta disparità di trattamento tra i soci di s.r.l. e i soci di s.n.c. o di socio unico, rispetto ai quali non si è mai dubitato della loro sottoposizione ad una doppia contribuzione in considerazione dell’assunzione da parte di quest’ultimi del rischio di impresa. 3 In conclusione, secondo gli ultimi approdi legislativi, l’art. 1 comma 208 legge 662/96, laddove individua il criterio di abitualità e prevalenza, si riferisce ai casi di svolgimento di attività c.d. miste o complesse ma omogenee, ovvero ad attività che si caratterizzano, sotto l’aspetto qualitativo, per una stessa tipologia di apporto professionale (commerciale, artigiana o agricola), esercitate contemporaneamente da un soggetto e sottoponibili a diversa contribuzione e ad iscrizione a diverse gestioni previdenziali. L’area di operatività della norma in esame, nell’intenzione del legislatore, è, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla recenti S.U., limitata ai soli lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, dalla cui attività deriva un unico reddito. In questo caso, in applicazione del principio generale sotteso alla materia della contribuzione obbligatoria, per cui una stessa attività non può mai costituire titolo per una pluralità di prelievi contributivi presso diverse gestioni assicurative, il legislatore prevede l’iscrizione ad una sola gestione previdenziale che sarà quella individuata dall’ente impositore sulla base del criterio della abitualità e prevalenza. Diversamente, laddove un soggetto – come si assume nel caso di specie – espleti una duplice attività lavorativa, ossia attività lavorative non omogenee e ontologicamente diverse dalle quali derivi una duplice produzione di reddito, e per entrambe l’ordinamento preveda una tutela assicurativa, egli sarà sottoposto ad un duplice prelievo contributivo (cfr anche C. Cost. n. 133/84). Alla luce della sopravvenuta normativa, la ricorrente non può sottrarsi alla contribuzione obbligatoria della gestione commercianti deducendo di rivestire la carica sociale di amministratore della s.r.l. (peraltro senza dimostrare la relativa iscrizione alla gestione separata) e, pertanto, sotto tale profilo, l’opposizione non può trovare accoglimento. In tale ottica, non colgono nel segno neppure le affermazioni di parte ricorrente laddove assume che la doppia imposizione non sarebbe prospettabile nel caso di socio di s.n.c. che presti attività professionale nell’ambito della società. Ed invero, non si è mai dubitato di tale possibilità atteso che, la qualità di socio di s.n.c., comportando l’assunzione del rischio di impresa, è di per sé idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 1, comma 203, L. 613/1966 lett. b) e, dunque, soggetta all’iscrizione nella gestione commercianti. Parimenti, per i motivi sopra esposti, egli sarebbe, altresì, soggetto alla iscrizione alla separata in forza del principio della doppia imposizione di cui al citato decreto. Anche sotto tale profilo, dunque, risulta fondata la pretesa contributiva dell’Inps relativa agli anni di contribuzione compresi tra il 2001 e il 2004. GESTIONE COMMERCIANTI Diverso e ulteriore è, invece, il tema della effettiva ricorrenza, nella fattispecie sub iudice, dei presupposti per l’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale e, 4 segnatamente, della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza (art. 1, comma 203 L. 662/1996). Al riguardo, non vi è dubbio che la ricorrenza di tale requisito assume un rilievo autonomo e non può sfuggire all’accertamento da parte del giudice il quale, tuttavia, non può che apprezzarlo in concreto alla luce degli elementi di prova offerti dalle parti. Ebbene, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui all’art. 1, comma 203, legge 22 luglio 1966, n. 613, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Alla luce di tale quadro normativo è pacifico che sia sufficiente ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo la ricorrenza di un solo dei requisiti individuati dalla norma. Ciò posto, si tratta di stabilire quale sia la parte processuale sulla quale incombe il relativo onere della prova alla luce dei principi generali di cui all’art. 2697 c.c. In tale ottica, si consideri che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002). Più recentemente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si fanno proprie, che l’opposizione all’iscrizione a ruolo è il mezzo accordato dalla legge al debitore al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente (cfr. Cass. n. 17978 del 2008; n. 14692 del 2007). Dal punto di vista della posizione delle parti, dunque, nel giudizio ex art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999, con cui si impugna il ruolo, l’opponente, pur rivestendo la veste formale e processuale di attorericorrente, è dal punto di vista sostanziale convenuto; viceversa l’ente previdenziale è attore in senso sostanziale, mentre l’intimato è il convenuto di fatto. La giurisprudenza, con argomentazioni che si ritiene di condividere, ha affermato che “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa 5 ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito” (fra le tante Cass. Civ., sez. lav., n. 23600 del 6.11.09). Tuttavia, tale regola generale trova una deroga nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudicante che si caratterizza per l’esistenza di una iscrizione alla gestione previdenziale che non deriva da un accertamento d’ufficio dell’ente impositore, bensì, da una domanda di parte. Premesso che le affermazioni di parte ricorrente in ordine alla negazione dello svolgimento di qualsiasi attività commerciale trovano una irrimediabile smentita nella stessa presentazione della domanda di iscrizione, era onere dell’assicurato fornire al giudicante gli elementi di prova idonei ad escludere lo svolgimento di una attività commerciale o, quantomeno, del connotato della abitualità e prevalenza di essa. Requisito, quest’ultimo, che il giudice deve apprezzare rispetto al complesso delle attività – non necessariamente lavorative – proprie del soggetto colpito dall’imposizione contributiva. Si consideri, infatti, che, in linea con la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, ad avviso del giudicante, poiché l’iscrizione, nel caso di specie, è frutto di una volontaria iniziativa del ricorrente, l’accertamento negativo della condizione soggettiva che determina l’insorgenza dell’obbligo contributivo o l’errore in cui sia caduto lo stesso, ricade sullo stesso soggetto che pretenda, poi, la cancellazione (cfr ex multis C. App. Brescia sentenza n. 262/03; C. App. Firenze sentenza n. 458/05; Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 854/08). Ciò in quanto, l’istituto previdenziale non ha, in realtà, espletato alcuna attività accertativa difforme da quanto dichiarato dallo stesso lavoratore. In conclusione, la dichiarazione contenuta nella richiesta di iscrizione nell’elenco esercenti attività commerciale non può, certo, assumere valore confessorio in quanto vertendosi in materia di diritti indisponibili, come tali sottratti alla disponibilità delle parti, essa viene a configurarsi come adempimento di un obbligo imposto dalla legge. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, l’iniziativa del ricorrente determina, senz’altro, una inversione dell’onere probatorio con la conseguenza che, in difetto di prova di elementi idonei ad escludere lo svolgimento di attività commerciale e/o del carattere della abitualità e prevalenza, le mere prospettazioni del ricorrente non possono valere a dimostrare l’asserita infondatezza della pretesa contributiva dell’Inps. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. Non si ravvisano giusti motivi per una compensazione delle spese atteso che, la complessità del tema trattato e lo ius superveniens, non incidono sull’esito della decisione tenuto conto del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente rispetto a circostanze decisive (iscrizione alla 6 gestione separata e insussistenza della prestazione di lavoro in modo abituale e prevalente) che avrebbero, comunque, condotto ad un rigetto dell’opposizione. P.Q.M. respinge l’opposizione e conferma la cartella opposta; condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da Inps e SCCI, liquidate in €. 1.200,00 di diritti ed €. 2.000,00 di onorari, oltre accessori come per legge. Firenze, 1 febbraio 2011. Il Giudice del Lavoro dr. Roberta Santoni Rugiu Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dr.ssa Monia Adami. 7