Trib. Firenze, 01.02.2011 - TOSCANA LAVORO GIURISPRUDENZA

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Trib. Firenze, 01.02.2011 - TOSCANA LAVORO GIURISPRUDENZA
Sent.n.____________
Cron._____________
TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione lavoro
VERBALE EX ART. 281 sexies CPC.
UDIENZA del 1 febbraio 2011, davanti al Giudice dr. Roberta Santoni Rugiu,
nella causa iscritta al n. 1422/08 R.G.
che porta riunite le n. 1788/09, n. 1850/09, n. 2727/09, n. 3361/09, n. 1851/10, n. 1852/10, n. 1853/10 RG
promossa da
GIORGI SILVIA
( avv. Carlo Bossi )
contro
INPS e Spa SCCI
( avv. Francesco Falso )
compaiono l’avv. Carlo Bossi per l’opponente e l’avv. Zaffina per l’Inps, i quali discutono la causa
concludendo come in atti.
REPUBBLICA ITALIANA
Nel Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Lavoro, visto l’art. 281 sexies cpc., udite dalle parti le rispettive conclusioni, nonché i motivi a
sostegno, pronuncia sentenza, dandone lettura pubblica,
Motivazione
Con separati ricorsi, poi riuniti ex art. 151 disposizioni attuazione c.p.c., GIORGI SILVIA
conveniva in giudizio l’Inps e la SCCI SpA opponendo le seguenti cartelle esattoriali:
1) la cartella esattoriale n. 041 2007 00417452 58, notificata in data 27.03.08, con la quale veniva richiesta
la somma di €. 3.836,23 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo
relativo agli anni 2001-2006;
2) la cartella esattoriale n. 041 2008 00401280051000, notificata in data 22.04.09, con la quale veniva
richiesta la somma di €. 11.874,14 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il
periodo relativo agli anni 2001-2007;
3) la cartella esattoriale n. 041 2008 00479345 89, notificata in data 30.04.09, con la quale veniva richiesta
la somma di €. 1.518,90 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo
relativo all’anno 2008;
4) la cartella esattoriale n. 041 2009 0070824910, notificata in data 07.04.10, con la quale veniva richiesta
la somma di €. 756,85 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo
relativo all’anno 2008;
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5) la cartella esattoriale n. 041 2009 0073141014, notificata in data 07.04.10, con la quale veniva richiesta
la somma di €. 777,66 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo
relativo all’anno 2009;
6) la cartella esattoriale n. 041 2010 0001498241000, notificata in data 07.04.09, con la quale veniva
richiesta la somma di €. 773,25 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il
periodo relativo all’anno 2009;
7) la cartella esattoriale n. 041 2009 00040863 85, notificata in data 23.06.09, con la quale veniva richiesta
la somma di €. 756,56 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo
relativo all’anno 2009;
8) la cartella esattoriale n. 041 2009 00183084 16, notificata in data 03.09.09, con la quale veniva richiesta
la somma di €. 756,36 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo
relativo all’anno 2008.
L’opponente contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti di fatto della pretesa
contributiva avanzata nei suoi confronti, deducendo di non aver svolto attività commerciale.
Deduceva, altresì, di essere iscritta alla gestione separata dell’Inps e di aver presentato la
domanda di iscrizione alla gestione previdenziale (nel 1998) solo in funzione cautelativa sul presupposto
dell’incertezza della normativa in materia.
Deduceva, in ogni caso, di aver svolto prevalentemente attività di amministratore delle proprie
società (S.D.S. Servizi Distribuzione Stampa S.n.c. e Giorgio Giorgi S.r.l. contemporaneamente fino
all’anno 2004 e di amministratore della sola società a r.l. a partire dal 2004) ed invocava, quindi,
l’applicazione dell’art.1, comma 208, legge n.662/1996 sostenendo di non essere tenuta al pagamento
della contribuzione della gestione commercianti in quanto già iscritta alla c.d. gestione separata ( art. 2,
comma 26, legge 8.8.1995,n.335).
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, che le cartelle opposte
fossero annullate.
L’INPS si costituiva anche per la SCCI Spa, resistendo all’opposizione di cui chiedeva il rigetto
ed eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità e tardività dei ricorsi.
DOPPIA IMPOSIZIONE
Premesso che nella fattispecie concreta, come specificamente e tempestivamente contestato
dal convenuto in ogni memoria difensiva, non risulta in alcun modo documentata da parte ricorrente la
asserita iscrizione alla c.d. gestione separata, né la stessa ha replicato all’eccezione sollevata dall’Inps,
l’opposizione sul punto è, comunque, infondata nel merito e non può trovare accoglimento.
La conclusione del giudicante riposa sull’attuale quadro normativo, così come delineatosi dopo
l’intervento del legislatore con il D.L. 78/2010, convertito in L. 122/10, che, discostandosi dai principi
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espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 3240/10, ha affermato la
compatibilità della c.d. doppia iscrizione.
In particolare, l’art. 1, comma 208 della L. 662/1996, dispone che “Qualora i soggetti di cui ai
precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono
iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera
professionale in misura prevalente….”.
Come noto, tale norma, ha stimolato la querelle interpretativa relativa al rapporto tra la predetta
disposizione e la legge 335/95
e, più specificatamente, alla possibilità di una doppia iscrizione alla
gestione autonoma e alla gestione separata allorchè il socio di una società commerciale, nella forma della
srl, partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche
amministratore della medesima, percependo un apposito compenso, o se sia tenuto alla iscrizione presso
una sola delle due gestioni previdenziali da individuare con il criterio della prevalenza di cui all’art. 1,
comma 208, sopra citato.
In un primo momento la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia 3240/2010 sopra
richiamata, ha optato per la soluzione dell’unicità della iscrizione in un’unica gestione previdenziale,
valorizzando il criterio della prevalenza – individuato dalla legge 662/96 – quale criterio generale idoneo a
regolare tutti i casi di esercizio contemporaneo, nell’ambito di una o più imprese, di attività autonome
assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria.
Da ultimo,
l’art. 12, comma 11, D.L. n.78 del 31.5.2010, quale norma di interpretazione
autentica, dispone che “ L’art.1 comma 208 della legge 23.12.1996, n.662, si interpreta nel senso che le
attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori
diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’ INPS. Restano pertanto esclusi
dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n.662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art.2,comma 26, legge 8.8.1995,
n.335”.
In sintesi, il legislatore del 2010 ha ribaltato il principio espresso dalle S.U., affermando il
principio della c.d. doppia iscrizione del socio di srl che presti anche attività lavorativa per la società.
Si afferma, dunque, la compatibilità col sistema di una contemporanea iscrizione: nella
gestione separata (collegata alla percezione del reddito da lavoro autonomo di amministratore) e nella
gestione commercianti (collegata alla percezione del reddito da lavoro di impresa) superando, così, anche i
problemi di una ritenuta disparità di trattamento tra i soci di s.r.l. e i soci di s.n.c. o di socio unico, rispetto ai
quali non si è mai dubitato della loro sottoposizione ad una doppia contribuzione in considerazione
dell’assunzione da parte di quest’ultimi del rischio di impresa.
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In conclusione, secondo gli ultimi approdi legislativi, l’art. 1 comma 208 legge 662/96, laddove
individua il criterio di abitualità e prevalenza, si riferisce ai casi di svolgimento di attività c.d. miste o
complesse ma omogenee, ovvero ad attività che si caratterizzano, sotto l’aspetto qualitativo, per una
stessa
tipologia
di
apporto
professionale
(commerciale,
artigiana
o
agricola),
esercitate
contemporaneamente da un soggetto e sottoponibili a diversa contribuzione e ad iscrizione a diverse
gestioni previdenziali.
L’area di operatività della norma in esame, nell’intenzione del legislatore, è, dunque,
contrariamente a quanto affermato dalla recenti S.U., limitata ai soli lavoratori autonomi: artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, dalla cui attività deriva un unico reddito. In questo caso, in applicazione del
principio generale sotteso alla materia della contribuzione obbligatoria, per cui una stessa attività non può
mai costituire titolo per una pluralità di prelievi contributivi presso diverse gestioni assicurative, il legislatore
prevede l’iscrizione ad una sola gestione previdenziale che sarà quella individuata dall’ente impositore sulla
base del criterio della abitualità e prevalenza.
Diversamente, laddove un soggetto – come si assume nel caso di specie – espleti una duplice
attività lavorativa, ossia attività lavorative non omogenee e ontologicamente diverse dalle quali derivi una
duplice produzione di reddito, e per entrambe l’ordinamento preveda una tutela assicurativa, egli sarà
sottoposto ad un duplice prelievo contributivo (cfr anche C. Cost. n. 133/84).
Alla luce della sopravvenuta normativa, la ricorrente non può sottrarsi alla contribuzione
obbligatoria della gestione commercianti deducendo di rivestire la carica sociale di amministratore della
s.r.l. (peraltro senza dimostrare la relativa iscrizione alla gestione separata) e, pertanto, sotto tale profilo,
l’opposizione non può trovare accoglimento.
In tale ottica, non colgono nel segno neppure le affermazioni di parte ricorrente laddove
assume che la doppia imposizione non sarebbe prospettabile nel caso di socio di s.n.c. che presti attività
professionale nell’ambito della società.
Ed invero, non si è mai dubitato di tale possibilità atteso che, la qualità di socio di s.n.c.,
comportando l’assunzione del rischio di impresa, è di per sé idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 1,
comma 203, L. 613/1966 lett. b) e, dunque, soggetta all’iscrizione nella gestione commercianti. Parimenti,
per i motivi sopra esposti, egli sarebbe, altresì, soggetto alla iscrizione alla separata in forza del principio
della doppia imposizione di cui al citato decreto.
Anche sotto tale profilo, dunque, risulta fondata la pretesa contributiva dell’Inps relativa agli
anni di contribuzione compresi tra il 2001 e il 2004.
GESTIONE COMMERCIANTI
Diverso e ulteriore è, invece, il tema della effettiva ricorrenza, nella fattispecie sub iudice, dei
presupposti per l’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale e,
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segnatamente, della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza
(art. 1, comma 203 L. 662/1996).
Al riguardo, non vi è dubbio che la ricorrenza di tale requisito assume un rilievo autonomo e
non può sfuggire all’accertamento da parte del giudice il quale, tuttavia, non può che apprezzarlo in
concreto alla luce degli elementi di prova offerti dalle parti.
Ebbene, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui all’art. 1, comma 203, legge 22 luglio 1966, n. 613, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i
parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua
gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i
soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi,
registri o ruoli".
Alla luce di tale quadro normativo è pacifico che sia sufficiente ai fini dell’insorgenza dell’obbligo
contributivo la ricorrenza di un solo dei requisiti individuati dalla norma.
Ciò posto, si tratta di stabilire quale sia la parte processuale sulla quale incombe il relativo
onere della prova alla luce dei principi generali di cui all’art. 2697 c.c.
In tale ottica, si consideri che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione
avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi
inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. Cass. n. 5763
del 2002).
Più recentemente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si
fanno proprie, che l’opposizione all’iscrizione a ruolo è il mezzo accordato dalla legge al debitore al fine di
instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa
dell’ente (cfr. Cass. n. 17978 del 2008; n. 14692 del 2007).
Dal punto di vista della posizione delle parti, dunque, nel giudizio ex art. 24, D. Lgs. n. 46 del
1999, con cui si impugna il ruolo, l’opponente, pur rivestendo la veste formale e processuale di attorericorrente, è dal punto di vista sostanziale convenuto; viceversa l’ente previdenziale è attore in senso
sostanziale, mentre l’intimato è il convenuto di fatto.
La giurisprudenza, con argomentazioni che si ritiene di condividere, ha affermato che “In tema
di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa
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ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389,
dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale
obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di
censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo
le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente
previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di
contestare i fatti costitutivi del credito” (fra le tante Cass. Civ., sez. lav., n. 23600 del 6.11.09).
Tuttavia, tale regola generale trova una deroga nella fattispecie sottoposta al vaglio del
giudicante che si caratterizza per l’esistenza di una iscrizione alla gestione previdenziale che non deriva da
un accertamento d’ufficio dell’ente impositore, bensì, da una domanda di parte.
Premesso che le affermazioni di parte ricorrente in ordine alla negazione dello svolgimento di
qualsiasi attività commerciale trovano una irrimediabile smentita nella stessa presentazione della domanda
di iscrizione, era onere dell’assicurato fornire al giudicante gli elementi di prova idonei ad escludere lo
svolgimento di una attività commerciale o, quantomeno, del connotato della abitualità e prevalenza di essa.
Requisito, quest’ultimo, che il giudice deve apprezzare rispetto al complesso delle attività – non
necessariamente lavorative – proprie del soggetto colpito dall’imposizione contributiva.
Si consideri, infatti, che, in linea con la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, ad
avviso del giudicante, poiché l’iscrizione, nel caso di specie, è frutto di una volontaria iniziativa del
ricorrente, l’accertamento negativo della condizione soggettiva che determina l’insorgenza dell’obbligo
contributivo o l’errore in cui sia caduto lo stesso, ricade sullo stesso soggetto che pretenda, poi, la
cancellazione (cfr ex multis C. App. Brescia sentenza n. 262/03; C. App. Firenze sentenza n. 458/05; Cass.
Civ., sez. lav., sentenza n. 854/08). Ciò in quanto, l’istituto previdenziale non ha, in realtà, espletato alcuna
attività accertativa difforme da quanto dichiarato dallo stesso lavoratore.
In conclusione, la dichiarazione contenuta nella richiesta di iscrizione nell’elenco esercenti
attività commerciale non può, certo, assumere valore confessorio in quanto vertendosi in materia di diritti
indisponibili, come tali sottratti alla disponibilità delle parti, essa viene a configurarsi come adempimento di
un obbligo imposto dalla legge. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, l’iniziativa del ricorrente determina,
senz’altro, una inversione dell’onere probatorio con la conseguenza che, in difetto di prova di elementi
idonei ad escludere lo svolgimento di attività commerciale e/o del carattere della abitualità e prevalenza, le
mere prospettazioni del ricorrente non possono valere a dimostrare l’asserita infondatezza della pretesa
contributiva dell’Inps.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
Non si ravvisano giusti motivi per una compensazione delle spese atteso che, la complessità
del tema trattato e lo ius superveniens, non incidono sull’esito della decisione tenuto conto del mancato
assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente rispetto a circostanze decisive (iscrizione alla
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gestione separata e insussistenza della prestazione di lavoro in modo abituale e prevalente) che
avrebbero, comunque, condotto ad un rigetto dell’opposizione.
P.Q.M.
respinge l’opposizione e conferma la cartella opposta;
condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da Inps e SCCI, liquidate in €. 1.200,00 di
diritti ed €. 2.000,00 di onorari, oltre accessori come per legge.
Firenze, 1 febbraio 2011.
Il Giudice del Lavoro
dr. Roberta Santoni Rugiu
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dr.ssa Monia Adami.
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