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N. 2/2014
LAVORO E PREVIDENZA
DOPPIA CONTRIBUZIONE PER IL SOCIO AMMINISTRATORE
La problematica della doppia iscrizione
contributiva all’INPS del socio lavoratore e
amministratore è tutt’oggi all’ordine del
giorno, dopo la recente sentenza della Corte
di Cassazione (Sentenza 5001 del 4 marzo
2014).
La Sesta Sezione Civile della Suprema Corte
ha definitivamente chiarito che il socio, che
partecipa al lavoro aziendale della società e
riveste anche la carica di amministratore, è
obbligato alla doppia iscrizione contributiva
presso l’INPS (nella Gestione Commercianti
come socio lavoratore e nella Gestione
Separata come amministratore)
IL CASO IN QUESTIONE
La questione trae origine dalle difficoltà
interpretative della Legge 335/1995 - che ha
introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata per i lavoratori autonomi e i
collaboratori – e la Legge 662/1996 – che ha
introdotto il criterio dell’attività prevalente
per
i
lavoratori
che
svolgono,
contestualmente, l’attività imprenditoriale di
commerciante, artigiano o coltivatore.
L’INPS ha sempre interpretato le due
discipline nel senso che i soci lavoratori, che
esercitano
anche
il
compito
di
amministratori, sono obbligati alla doppia
contribuzione.
Al contrario la giurisprudenza di merito ha
affermato, più volte, il principio secondo cui il
socio
lavoratore,
che
sia
anche
amministratore, non ha l’obbligo della doppia
contribuzione presso l’INPS; ma deve essere
iscritto ad un’unica gestione (ossia la
Gestione Commercianti o la Gestione
Separata) a seconda che l’attività prevalente
sia quella di socio lavoratore o di
amministratore.
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N. 2/2014
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Ne è nato un ricchissimo contenzioso
giurisprudenziale che ha reso necessario sia
l’intervento del Legislatore - con una norma
di interpretazione autentica (DL 78/2010) e
sia la Corte di Cassazione – con la recente
pronuncia (Sent. 5001/2014).
In base alla norma interpretativa e alla
sentenza citata, il principio della prevalenza si
applica – per definire la gestione destinataria
della contribuzione – alle attività autonome
qualora esercitate in forma di impresa da
commercianti, artigiani e coltivatori diretti.
Mentre sono esclusi i rapporti di lavoro
autonomi che richiedono l’iscrizione alla
gestione separata
L’esempio classico è quella del fornaio che,
come artigiano prepara il pane e come
commerciante lo vende; in tal caso il
fornaio/socio deve essere iscritto alla
gestione artigiani o commercianti a seconda
di quale sia l’attività prevalente.
Per il socio lavoratore che sia anche
amministratore tale principio non vale.
Nelle società di brokeraggio assicurativo
occorre quindi prestare attenzione alla
propria posizione previdenziale qualora si
rivestisse la figura di socio lavoratore e al
contempo di amministratore.
Ringraziamenti
Per la stesura del presente articolo si ringrazia il nostro associato
Lertora F.lli & Courtman I.B. Spa che ci hanno segnalato la
problematica.
LA RISPOSTA ALLE TUE ESIGENZE
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