newsletter - ACB Broker
Transcript
newsletter - ACB Broker
NEWSLETTER N. 2/2014 LAVORO E PREVIDENZA DOPPIA CONTRIBUZIONE PER IL SOCIO AMMINISTRATORE La problematica della doppia iscrizione contributiva all’INPS del socio lavoratore e amministratore è tutt’oggi all’ordine del giorno, dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza 5001 del 4 marzo 2014). La Sesta Sezione Civile della Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il socio, che partecipa al lavoro aziendale della società e riveste anche la carica di amministratore, è obbligato alla doppia iscrizione contributiva presso l’INPS (nella Gestione Commercianti come socio lavoratore e nella Gestione Separata come amministratore) IL CASO IN QUESTIONE La questione trae origine dalle difficoltà interpretative della Legge 335/1995 - che ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i lavoratori autonomi e i collaboratori – e la Legge 662/1996 – che ha introdotto il criterio dell’attività prevalente per i lavoratori che svolgono, contestualmente, l’attività imprenditoriale di commerciante, artigiano o coltivatore. L’INPS ha sempre interpretato le due discipline nel senso che i soci lavoratori, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione. Al contrario la giurisprudenza di merito ha affermato, più volte, il principio secondo cui il socio lavoratore, che sia anche amministratore, non ha l’obbligo della doppia contribuzione presso l’INPS; ma deve essere iscritto ad un’unica gestione (ossia la Gestione Commercianti o la Gestione Separata) a seconda che l’attività prevalente sia quella di socio lavoratore o di amministratore. Via Elba 16 – 20144 Milano Tel 0289058102 www.acbbroker.it 4 NEWSLETTER N. 2/2014 5 Ne è nato un ricchissimo contenzioso giurisprudenziale che ha reso necessario sia l’intervento del Legislatore - con una norma di interpretazione autentica (DL 78/2010) e sia la Corte di Cassazione – con la recente pronuncia (Sent. 5001/2014). In base alla norma interpretativa e alla sentenza citata, il principio della prevalenza si applica – per definire la gestione destinataria della contribuzione – alle attività autonome qualora esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Mentre sono esclusi i rapporti di lavoro autonomi che richiedono l’iscrizione alla gestione separata L’esempio classico è quella del fornaio che, come artigiano prepara il pane e come commerciante lo vende; in tal caso il fornaio/socio deve essere iscritto alla gestione artigiani o commercianti a seconda di quale sia l’attività prevalente. Per il socio lavoratore che sia anche amministratore tale principio non vale. Nelle società di brokeraggio assicurativo occorre quindi prestare attenzione alla propria posizione previdenziale qualora si rivestisse la figura di socio lavoratore e al contempo di amministratore. Ringraziamenti Per la stesura del presente articolo si ringrazia il nostro associato Lertora F.lli & Courtman I.B. Spa che ci hanno segnalato la problematica. LA RISPOSTA ALLE TUE ESIGENZE Via Elba 16 – 20144 Milano Tel 0289058102 www.acbbroker.it