BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
80 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 DELIBERAZIONE 25 giugno 2007, n. 469 Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer autorizzazione alla contrazione di mutuo ventennale di euro 10.200.000 - modifica DGR n.266/07. LA GIUNTA REGIONALE Omissis DELIBERA 1. di autorizzare l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer alla contrazione di un nuovo mutuo ventennale per un importo di Euro 10.200.000, alle condizioni indicate in premessa; 2. di modificare in tale senso la precedente propria deliberazione n. 266 del 16/4/2007, con la quale la stessa azienda Ospedaliero Universitaria Meyer era stata autorizzata alla contrazione di un mutuo ventennale per Euro 7.700.000. Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/96. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini DELIBERAZIONE 25 giugno 2007, n. 470 Approvazione circolare recante indicazioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale. LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l’emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di normative; Visto il regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale); Ritenuto opportuno fornire alcuni indirizzi in merito all’ambito ed alle modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento regionale 40/2006, al fine di uniformare l’applicazione delle stesse sul territorio regionale; Ritenuto, inoltre, necessario fornire alcune indicazioni tecniche in relazione alle modalità di identificazione delle imprese del settore alimentare registrate, specificando in particolare i criteri di composizione del numero di registrazione ed i codici da assegnare alle attività registrate; Vista la circolare di cui all’allegato A, recante indicazioni per l’applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/ R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), parte integrante del presente provvedimento; Vista la tabella allegata alla circolare, parte integrante del presente provvedimento, che individua i codici da assegnare alle varie tipologie di attività nell’anagrafe delle registrazioni; Visto il parere positivo espresso dal Presiednte del Comitato Tecnico di Programmazione (CTP) ai sensi dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2005, n. 1131, nella seduta del 13.4.2007; Esperite le procedure di cui all’articolo 13 del protocollo d’intesa Giunta Regionale - Enti locali del 6 febbraio 2006; Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’approvazione della circolare esplicativa di cui all’allegato A e del relativo allegato A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare la circolare di cui all’allegato A, recante indicazioni per l’applicazione del decreto del 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/ R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e la relativa tabella, che definisce i codici da assegnare alle attività registrate, facenti parte integrante del presente provvedimento. 81 Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 9/1995 è pubblicato per intero, unitamente all’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge regionale 18/1996, come modificata dalla legge regionale 63/2000. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini SEGUE ALLEGATO 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 82 ALLEGATO A Circolare recante indicazioni per l’applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) Premessa Con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R, la regione Toscana ha inteso assicurare l’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, alla luce degli accordi stipulati a riguardo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (“Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” e “Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale” del 9 febbraio 2006). Infatti, per quanto sotto il profilo giuridico formale i regolamenti comunitari siano direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri, i citati regolamenti richiedevano per taluni aspetti l’adozione di una normativa di applicazione. In particolare, nel contesto della disciplina della materia, che prevede tra l’altro l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di effettuare la registrazione o il riconoscimento dell’impresa, a seconda della tipologia della stessa, era necessario individuare le procedure di registrazione e riconoscimento, anche al fine di chiarire il rapporto tra gli obblighi per gli operatori alimentari fissati dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) 852/2004 (obbligo di garantire il rispetto dei requisiti di igiene e obbligo di registrazione dell’impresa alimentare) e l’autorizzazione sanitaria già prevista per alcune attività dalla legge 283/1962, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Come già accennato, le concrete modalità di applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 sono state specificate dalla regione Toscana sulla base degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del febbraio 2006, che definiscono le linee guida per un’applicazione uniforme dei regolamenti in oggetto sul territorio italiano, in considerazione del fatto che, ai sensi del vigente sistema costituzionale (art. 117, comma 5), nelle materie di competenza concorrente o residuale spetta alle regioni il compito di assicurare l’applicazione degli atti comunitari. In particolare, l’accordo relativo al regolamento (CE) 852/2004 stabilisce che la registrazione dell’impresa alimentare avvenga a seguito di una dichiarazione attestante il possesso dei “ pertinenti requisiti di igiene” fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004. Tale scelta è stata fatta con la finalità di contemperare l’esigenza di conoscenza del tessuto imprenditoriale del settore alimentare da parte dell’autorità competente, imposta dalla norma comunitaria, con quella di semplificare le procedure di inizio dell’attività di impresa da parte degli operatori, sostituendo in tale settore l’autorizzazione di cui all’art. 2, legge 283/62 (rilasciata a seguito di controllo sanitario preventivo) per le attività che vi erano soggette. A tale proposito, in sede di accordo Stato-Regioni, proprio in considerazione della differenziazione già esistente nel settore alimentare tra attività soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 283/62 ed attività per le quali tale adempimento non era richiesto, si è ritenuto di mantenere la possibilità del controllo sanitario preventivo facoltativo per le attività precedentemente subordinate alla suddetta autorizzazione. Seguendo tale impostazione, il regolamento regionale prevede che tali attività possano iniziare a seguito di un controllo sanitario preventivo facoltativo, da svolgersi su iniziativa dell’azienda USL entro 30 giorni dalla dichiarazione e, comunque, qualora tale controllo non venga effettuato, allo scadere di tale termine; tutte le altre attività possono iniziare immediatamente dopo la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Il controllo preventivo facoltativo effettuato dall’azienda USL di propria iniziativa non è soggetto al pagamento di alcuna tariffa. Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ribadire che la suddetta dichiarazione (ex art. 12, regolamento 40/2006) attesta la conformità dell’attività ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 2, e il sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 3, abilitano all’esercizio dell’attività sotto lo specifico profilo del rispetto dei requisiti igienico sanitari. E’ evidente che per l’esercizio legittimo di ogni specifica attività economica (commercio agriturismo, attività alberghiera …) sarà necessario il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti per il singolo settore. Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ribadire che la suddetta dichiarazione (ex art. 12, tariffa. regolamento 40/2006) attesta dell’attività ai requisiti d’igiene dalla regolamento 40/2006) attesta la la conformità conformità dell’attività ai pertinenti pertinenti requisiti d’igiene previsti previsti Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ribadire che la suddetta dichiarazione (ex art.dalla 12, normativa comunitaria; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione nell’ipotesi di cui normativa di conseguenza, presentazione della dichiarazione nell’ipotesi cui regolamentocomunitaria; 40/2006) attesta la conformitàladell’attività ai pertinenti requisiti d’igiene previstididalla all’art. 12, comma 2, e il sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 2, e il sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, nell’ipotesi di cui normativa comunitaria; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione nell’ipotesi di cui 11.7.2007 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 28 all’art. 12, 12, comma comma 3, 3, abilitano abilitano all’esercizio all’esercizio dell’attività dell’attività sotto sotto lo lo specifico specifico profilo profilo del del rispetto rispetto dei dei 83 all’art. all’art. 12, comma 2, e il sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, nell’ipotesi di cui requisiti igienico igienico sanitari. E’ E’ evidente che che per per l’esercizio l’esercizio legittimo legittimo di di ogni ogni specifica attività attività requisiti all’art. 12, comma sanitari. 3, abilitano evidente all’esercizio dell’attività sotto lo specifico profilospecifica del rispetto dei economica (commercio agriturismo, attività alberghiera …) sarà necessario il rispetto degli economicaigienico (commercio alberghiera sarà necessario il rispettoattività degli requisiti sanitari.agriturismo, E’ evidenteattività che per l’esercizio…)legittimo di ogni specifica adempimenti amministrativi previsti per il singolo settore. adempimenti amministrativi previsti per il singolo settore. economica (commercio agriturismo, attività alberghiera …) sarà necessario il rispetto degli Nel disciplinare la di il regionale Nel disciplinare la procedura proceduraprevisti di registrazione, registrazione, il regolamento regolamento regionale 40/2006 40/2006 ha ha fatto fatto riferimento riferimento adempimenti amministrativi per il singolo settore. all’art. 19 19 della della legge legge 241/90, 241/90, quale quale norma norma generale generale sull’istituto sull’istituto della della dichiarazione dichiarazione di di inizio inizio attività, attività, all’art. Nel disciplinare la procedura di registrazione, il regolamento regionale 40/2006 ha fatto riferimento intendendo richiamare richiamare ii principi principi generali generali in in esso esso contenuti contenuti (controllo (controllo amministrativo amministrativo successivo, successivo, intendendo all’art. 19 della legge 241/90, quale norma generale sull’istituto della dichiarazione di inizio attività, garanzie di giustizia e provvedendo nel contempo ad disciplina garanzie di richiamare giustizia amministrativa…) amministrativa…) provvedendo nel (controllo contempo amministrativo ad indicare indicare una unasuccessivo, disciplina intendendo i principi generalie in esso contenuti speciale di dettaglio del procedimento stesso, al fine di adattare detto istituto alle specificità del speciale di dettaglio del procedimento stesso, al fine di adattare detto istituto alle specificità del garanzie di giustizia amministrativa…) e provvedendo nel contempo ad indicare una disciplina settore. settore. speciale di dettaglio del procedimento stesso, al fine di adattare detto istituto alle specificità del Al fine Al fine di di favorire favorire la la corretta corretta ed ed omogenea omogenea applicazione applicazione del del regolamento regolamento 40/2006, 40/2006, la la Giunta Giunta settore. regionale si si èè fatta fatta parte parte attiva attiva nei nei confronti confronti dei dei comuni comuni della della Toscana, Toscana, delle delle aziende aziende USL USL ee delle delle regionale Al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione del regolamento 40/2006, la Giunta associazioni di categoria interessate, chiedendo loro di sollevare eventuali dubbi o di fornire associazioni categoria interessate, chiedendo loro didella sollevare eventuali dubbi oUSL di fornire regionale si èdifatta parte attiva nei confronti dei comuni Toscana, delle aziende e delle altrimenti spunti utili ii vari aspetti nuova disciplina. Tale ha consentito altrimenti spunti utili per per chiarire chiarire varichiedendo aspetti della della nuova disciplina.eventuali Tale processo processo associazioni di categoria interessate, loro di sollevare dubbi ha o consentito di fornire l’individuazione di alcune problematiche concernenti l’ambito ee le di delle l’individuazione alcune problematiche concernenti l’ambito le modalità modalità di applicazione applicazione delle altrimenti spunti di utili per chiarire i vari aspetti della nuova disciplina. Tale processo ha consentito procedure descritte dal regolamento, anche in relazione a talune procedure amministrative procedure descritte dal regolamento, anche in relazione a talune procedure amministrative l’individuazione di alcune problematiche concernenti l’ambito e le modalità di applicazione delle preesistenti in in ambito ambito locale. locale. preesistenti procedure descritte dal regolamento, anche in relazione a talune procedure amministrative Inoltre, appare appare utile utile fornire fornire alcune alcune indicazioni indicazioni tecniche tecniche relative relative alle alle modalità modalità di di identificazione identificazione delle delle Inoltre, preesistenti in ambito locale. imprese del settore alimentare registrate: in particolare, occorre specificare i criteri di composizione imprese del settore registrate: in particolare, occorre alle specificare di composizione Inoltre, appare utilealimentare fornire alcune indicazioni tecniche relative modalitài criteri di identificazione delle del numero di registrazione, richiamato nell’allegato A del regolamento quale elemento minimo del numero di registrazione, richiamato nell’allegato A del regolamento quale elemento minimo imprese del settore alimentare registrate: in particolare, occorre specificare i criteri di composizione necessario per la registrazione ai regolamento 852/2004, ulteriori indicazioni necessario registrazionerichiamato ai sensi sensi del delnell’allegato regolamentoA(CE) (CE) 852/2004, senza senza indicazioni del numeroper di la registrazione, del regolamento qualeulteriori elemento minimo sulle relative relative modalità modalità di di composizione. composizione. sulle necessario per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, senza ulteriori indicazioni E’ necessario, necessario, pertanto, pertanto, fornire fornire indirizzi indirizzi applicativi applicativi ed ed interpretativi interpretativi in in merito merito al al citato citato regolamento regolamento E’ sulle relative modalità di composizione. (parte I), nonché indicazioni relative alle modalità di identificazione delle imprese alimentari (parte I), nonché indicazioni modalità di identificazione delleal imprese alimentari E’ necessario, pertanto, fornire relative indirizzi alle applicativi ed interpretativi in merito citato regolamento registrate (parte II). registrate (parte II). (parte I), nonché indicazioni relative alle modalità di identificazione delle imprese alimentari registrate (parte II). Parte II –– Linee Linee di di indirizzo indirizzo applicative applicative Parte Parte I – Linee di indirizzo applicative 1. 1. Regolamenti Regolamenti comunali comunali in in materia materia di di igiene igiene degli degli alimenti: alimenti: rapporto rapporto con con ii regolamenti regolamenti (CE) (CE) ee con il regolamento regionale 40/2006. con il regolamento regionale 40/2006. 1. Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti: rapporto con i regolamenti (CE) La nuova legislazioneregionale alimentare europea introduce, introduce, tra tra gli gli altri, altri, il il principio principio della della responsabilità responsabilità e con il regolamento 40/2006. La nuova legislazione alimentare europea principale dell’operatore del settore alimentare, in base al quale l’operatore deve garantire che principale del settoreeuropea alimentare, in basetra al quale l’operatore devedella garantire che tutte tutte La nuova dell’operatore legislazione alimentare introduce, gli altri, il principio responsabilità le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al proprio controllo le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al proprio controllo principale dell’operatore del settore alimentare, in base al quale l’operatore deve garantire che tutte soddisfino i pertinenti requisiti Tali diversamente da dettati dalla soddisfino pertinenti trasformazione requisiti di di igiene. igiene. Tali requisiti, requisiti, diversamente da quelli quelli dettati dalla le fasi della iproduzione, e distribuzione degli alimenti sottoposte al proprio controllo normativa precedente, si caratterizzano per essere incentrati sul raggiungimento dell’obbiettivo normativa precedente, si caratterizzano per essere incentrati sul raggiungimento dell’obbiettivo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti, diversamente da quelli dettati dalla dell’igiene dei dei processi processi di di competenza competenza dell’impresa dell’impresa alimentare alimentare ee della della conseguente conseguente sicurezza degli degli dell’igiene normativa precedente, si caratterizzano per essere incentrati sul raggiungimento sicurezza dell’obbiettivo alimenti da questa trattati, senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche strutturali, funzionali ed alimenti da dei questa trattati, senza entraredell’impresa nel dettaglioalimentare delle caratteristiche strutturali,sicurezza funzionali ed dell’igiene processi di competenza e della conseguente degli organizzative della stessa. organizzative della trattati, stessa. senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche strutturali, funzionali ed alimenti da questa Si ricorda, che il Si ricorda, infatti, infatti, il regolamento regolamento (CE) (CE) 852/2004, 852/2004, nell’indicare nell’indicare ii requisiti requisiti generali generali ee specifici specifici di di organizzative dellache stessa. igiene degli alimenti (allegati I e II), utilizza i termini “ove necessario”, “ove opportuno”, igiene degli alimenti (allegati I e II), utilizza i termini “ove necessario”, “ove opportuno”, Si ricorda, infatti, che il regolamento (CE) 852/2004, nell’indicare i requisiti generali e specifici di “adeguato” o o “sufficiente” per per significare che, che, aa livello livello di di organizzazione organizzazione ee gestione gestione dell’attività di di “adeguato” igiene degli “sufficiente” alimenti (allegatisignificare I e II), utilizza i termini “ove necessario”, “ovedell’attività opportuno”, impresa, spetta spetta all’operatore all’operatore del del settore settore alimentare alimentare stabilire, stabilire, dandone dandone dimostrazione dimostrazione su su base base impresa, “adeguato” o “sufficiente” per significare che, a livello di organizzazione e gestione dell’attività di scientifica, se misura opportuna, adeguata o sufficiente per gli scientifica, se una una misura èè necessaria, necessaria, sufficiente per raggiungere raggiungere gli impresa, spetta all’operatore del settore opportuna, alimentare adeguata stabilire, odandone dimostrazione su base obiettivi di sicurezza fissati dalla legislazione alimentare, anche in rapporto alla tipologia ed al scientifica, se una misura è necessaria, opportuna, adeguata o sufficiente per raggiungere gli volume dell’attività. Pertanto, le disposizioni che, ai vari livelli del nostro ordinamento contengono indicazioni obbligatorie in ordine alle concrete modalità operative con le quali le imprese alimentari devono assicurare la sicurezza delle attività e dei prodotti trattati, necessitano di una rilettura alla luce del nuovo principio comunitario della responsabilità primaria dell’operatore nel dimostrare il raggiungimento di tale obbiettivo. E’ questo il caso dei regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, i quali, non potendo più spiegare nel nuovo contesto normativo alcun effetto prescrittivo e cogente, possono valere soltanto come linee guida tecniche per gli operatori del settore alimentare e per l’autorità di controllo ai fini della valutazione dei requisiti d’igiene previsti dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, in particolare per quanto attiene ai requisiti strutturali. Pertanto, ai fini della dichiarazione di conformità ai requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria che le imprese alimentari devono effettuare ai sensi del regolamento 40/2006, eventuali indicazioni più dettagliate contenute nei regolamenti comunali di igiene degli alimenti possono essere utilizzate dall’operatore soltanto quali supporto tecnico ai fini della valutazione di conformità. Resta, invece, impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i regolamenti edilizi, nonché di ogni altra normativa concernente aspetti diversi da settore alimentare e per l’autorità di controllo ai fini della valutazione dei requisiti d’igiene previsti Pertanto, ai fini(CE) della852/2004 dichiarazione di conformità ai requisiti d’igiene previsti dalla strutturali. normativa dai regolamenti e 853/2004, in particolare per quanto attiene ai requisiti comunitaria che le imprese alimentari devono effettuare ai sensi del regolamento 40/2006, eventuali Pertanto, ai fini della dichiarazione di conformità ai requisiti d’igiene previsti dalla normativa indicazioni più dettagliate contenute devono nei regolamenti comunali di regolamento igiene degli40/2006, alimenti eventuali possono le imprese alimentari effettuare ai sensi del 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 84 comunitaria che essere utilizzate dall’operatore soltanto quali supporto tecnico ai fini della valutazione di indicazioni più dettagliate contenute nei regolamenti comunali di igiene degli alimenti possono conformità. essere utilizzate dall’operatore soltanto quali supporto tecnico ai fini della valutazione di Resta, invece, impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali conformità. ad esempio edilizi, nonché di ogni altracomunali normativa concernente aspetti diversi da Resta, invece,i regolamenti impregiudicato il valore dei regolamenti concernenti materie diverse, quali quello della produzione degli alimenti (es. sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, ecc…). ad esempio i regolamenti edilizi, nonché di ogni altra normativa concernente aspetti diversi da E’ opportuno ribadire, dunque, che la (es. dichiarazione disciplinata quello della produzione degli alimenti sicurezza nei luoghi didal vitaregolamento e di lavoro, regionale ecc…). 40/2006 sostituisce sia l’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2, legge 283/1962 (per le attività che 40/2006 vi erano E’ opportuno ribadire, dunque, che la dichiarazione disciplinata dal regolamento regionale soggette), sia la dichiarazione effettuata con le modalità e sulla base dei requisiti previsti dai sostituisce sia l’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2, legge 283/1962 (per le attività che vi erano regolamenti comunali. soggette), sia la dichiarazione effettuata con le modalità e sulla base dei requisiti previsti dai Inoltre, si evidenzia che, la dichiarazione disciplinata dal regolamento regionale 40/2006 sostituisce regolamenti comunali. anche prevista dall’articolo 29 del regio 20 dicembre n. 3298 per le Inoltre,l’autorizzazione si evidenzia che, la dichiarazione disciplinata dal decreto regolamento regionale1928, 40/2006 sostituisce macellerie e dalla legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 per le pescherie. anche l’autorizzazione prevista dall’articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 per le macellerie e dalla legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 per le pescherie. 2. Ambito di applicazione 2. Ambito di applicazione 2.1 Obbligo di registrazione 2.1 Obbligo di registrazione Il regolamento (CE) 852/2004, fatti salvi i casi in cui sia prescritto il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, pone l’obbligo per gli del settore alimentare di procedere Il regolamento (CE) 852/2004, fatti salvi i casi in operatori cui sia prescritto il riconoscimento ai sensi alla del registrazione (CE) di ciascuno stabilimento posto per sottogliil operatori proprio controllo chealimentare esegua una regolamento 853/2004, pone l’obbligo del settore di qualsiasi procederedelle alla fasi di produzione, trasformazione e posto distribuzione di alimenti, al fine consentire alle autorità registrazione di ciascuno stabilimento sotto il proprio controllo chedi esegua una qualsiasi delle competenti degli Stati membri dell’Unione europea di conoscerne localizzazione e tipologia di fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, al fine di consentire alle autorità attività, in funzione dei controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) 882/2004. D’altra parte, lo competenti degli Stati membri dell’Unione europea di conoscerne localizzazione e tipologia di stesso 882/2004, prevede 31 che le autorità competentiD’altra stabiliscano le attività,regolamento in funzione (CE) dei controlli ufficiali di all’art. cui al regolamento (CE) 882/2004. parte, lo procedure che gli operatori del settore alimentare devono seguire per chiedere la registrazione degli stesso regolamento (CE) 882/2004, prevede all’art. 31 che le autorità competenti stabiliscano le stabilimenti. procedure che gli operatori del settore alimentare devono seguire per chiedere la registrazione degli In base alla legislazione alimentare europea, la registrazione ha quindi la finalità di fornire stabilimenti. all’autorità le alimentare informazioni necessarie circa l’ubicazione dello lastabilimento delle In base allacompetente legislazione europea, la registrazione ha quindi finalità di efornire attività in esso svolte. all’autorità competente le informazioni necessarie circa l’ubicazione dello stabilimento e delle Il regolamento regionale 40/2006 prevede che la registrazione avvenga a seguito di una attività in esso svolte. dichiarazione dall’imprenditore. L’obbligo effettuare tale dichiarazione sussiste in Il regolamentoeffettuata regionale 40/2006 prevede che la di registrazione avvenga a seguito di una relazione a stabilimenti nei quali vengano svolte attività attinenti ad una qualsiasi delle fasi di dichiarazione effettuata dall’imprenditore. L’obbligo di effettuare tale dichiarazione sussiste in produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti. Occorre chiarire che tra relazione a stabilimenti nei quali vengano svolte attività attinenti ad una qualsiasi delle fasi di tali attività rientrano anche: distribuzione e somministrazione di alimenti. Occorre chiarire che tra produzione, trasformazione, - la produzione primaria di latte (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione tali attività rientrano anche: del latte in azienda); - la produzione primaria di latte (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione - la pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, fino ad un massimo di 500 delvendita latte indi azienda); capi all’anno, all’interno di strutture non dedicate, purché nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato II, cap. 3 del regolamento (CE) 852/2004; - il commercio al dettaglio di alimenti; - la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l’attività sia limitata alla cessione di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio, posto nell’ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi, e a condizione che da tale attività derivi soltanto una modesta parte del fatturato dell’esercizio (attività non prevalente in termini di volume di prodotto; V. considerando n. 13 del regolamento (CE) 853/2004); - la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l’attività sia fisicamente limitata alle sole operazioni di deposito e di trasporto in regime di temperatura controllata di alimenti di origine animale confezionati e/o imballati, fermo restando il rispetto dei requisiti di temperatura previsti dal regolamento (CE) 853/2004; - l’attività di intermediazione commerciale, intesa come gestione dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori o tra questi ed i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari o il loro stoccaggio presso la sede dell’impresa, a condizione che questa corrisponda alla definizione di “impresa alimentare” o di “operatore del settore alimentare”; - l’attività di somministrazione svolta nelle strutture alberghiere e extralberghiere; Occorre, inoltre, specificare che: - qualora nell’ambito di uno stesso stabilimento operino più imprese alimentari, è necessaria una registrazione per ogni impresa; - le macellerie e le pescherie che svolgono soltanto operazioni di sezionamento, pulizia, eviscerazione, senza effettuare trasformazioni che alterino sostanzialmente la natura delle carni, sono soggette a dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento regionale manipolazione dei prodotti alimentari o il loro stoccaggio presso la sede dell’impresa, a manipolazione prodotti alimentari o il loro stoccaggio la sede a condizione che dei questa corrisponda alla definizione di “impresapresso alimentare” o didell’impresa, “operatore del condizione che questa corrisponda alla definizione di “impresa alimentare” o di “operatore del settore alimentare”; settore alimentare”; - l’attività di somministrazione svolta nelle strutture alberghiere extralberghiere; - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONEeeTOSCANA - N. 28 85 - l’attività11.7.2007 di somministrazione svolta nelle strutture alberghiere extralberghiere; Occorre, inoltre, specificare che: Occorre, inoltre, specificarediche: - qualora nell’ambito uno stesso stabilimento operino più imprese alimentari, è necessaria - qualora nell’ambito di uno stesso stabilimento operino più imprese alimentari, è necessaria una registrazione per ogni impresa; una registrazione per ogni impresa; - le macellerie e le pescherie che svolgono soltanto operazioni di sezionamento, pulizia, - le macellerie esenza le pescherie svolgono soltanto operazioni di sezionamento, pulizia, eviscerazione, effettuareche trasformazioni che alterino sostanzialmente la natura delle eviscerazione, senza effettuare trasformazioni che alterino sostanzialmente la natura delle carni, sono soggette a dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento regionale carni, sono soggette a dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento regionale 40/2006. 40/2006. 2.2 Obbligo di riconoscimento 2.2 Obbligo di riconoscimento Il regolamento (CE) 853/2004 prevede che gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale Ilperregolamento (CE) 853/2004 che glimedesimo stabilimenti cherequisiti trattano prodotti origine animale i quali l’allegato III del prevede regolamento fissa d’igiene dispecifici possono per i quali l’allegato III del regolamento medesimo fissa requisiti d’igiene specifici possono operare, fatte salve alcune eccezioni, soltanto se riconosciuti dall’autorità competente. Tuttavia, ai operare, fatte salve eccezioni, se riconosciuti dall’autorità competente. ai sensi dell’art. 1 del alcune regolamento (CE)soltanto 853/2004, esso non si applica ad alcune tipologieTuttavia, di attività, sensi 1 del regolamento esso non sidiapplica ad alcune di attività, tra ledell’art. quali la fornitura diretta(CE) di 853/2004, piccoli quantitativi prodotti primaritipologie dal produttore al tra le quali la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di consumatore finale o ai locale laboratori annessi agli esercizi di commercio finale al dettaglio o di somministrazione a livello che riforniscono direttamente il consumatore (art. 1, lettera somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale (art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004. c) (CE)di853/2004. Perdelleregolamento forniture dirette prodotti ittici, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) 3703/1985 ed in Per le forniture dirette prodotti ittici, ai sensi dell’art. 3con del accordo regolamento (CEE) 3703/1985 in base a quanto definitodidalla Conferenza Stato-Regioni del 25 gennaio 2007, ed è da base a quantopiccolo definitoquantitativo dalla Conferenza Stato-Regioni accordo del 25 gennaio è da considerarsi un massimo di 100 con chilogrammi di prodotto per 2007, produttore considerarsi piccolo quantitativo un massimo di 100 chilogrammi di prodotto per produttore primario, inteso come sbarco giornaliero da peschereccio o come cessione giornaliera da primario, inteso come sbarcoAigiornaliero da peschereccio o come del cessione allevamento di acquacoltura. fini della rintracciabilità, l’operatore settore giornaliera in disaminadaè allevamento di acquacoltura. Ai fini della rintracciabilità, l’operatore del settore in disamina di è tenuto a produrre, contestualmente alla cessione ad un dettagliante locale o ad un esercizio tenuto a produrre, contestualmente alla cessione ad un dettagliante locale o ad un esercizio di somministrazione, un documento datato e firmato attestante l’origine e la tipologia del prodotto somministrazione, documento e firmato attestanteedl’origine e ladal tipologia prodotto ceduto, in duplice un copia di cui unadatato rilasciata all’acquirente una tenuta cedente;del dette copie ceduto, in duplice copia di cui una rilasciata all’acquirente ed una tenuta dal cedente; dette copie devono essere conservate per almeno tre mesi dalla data della cessione. devono essere conservate per almeno tre mesi data della cessione. La Conferenza Stato-Regioni, con accordo deldalla 25 gennaio 2007, ha stabilito invece che l’esclusione La Conferenza Stato-Regioni, con accordo del 25 gennaio 2007, ha stabilito che l’esclusione di cui all’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004 non deve ritenersiinvece applicabile all’attività di cui all’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004 non deve ritenersi applicabile all’attività di fornitura filtratori diretta di emolluschi dal produttoreesposti al consumatore finale, esercizi di organismi risultano bivalvi perciò vivi particolarmente all’accumulo di agli microrganismi organismi filtratori risultano perciòvivi particolarmente esposti diagli microrganismi di forniturabiotossine diretta dieemolluschi bivalvi dal produttore al consumatore finale, esercizi di commercio al dettaglio o di pesanti. somministrazione, dal momento cheall’accumulo i molluschi bivalvi vivi sono patogeni, metalli patogeni, biotossine e metalli pesanti. commercio al tale dettaglio o diapplicativo, somministrazione, dal momento che del i molluschi bivalvi vivi sono Alla luce di criterio l’art. 3, lettera regolamento 40/2006, che organismi filtratori e risultano perciò anche particolarmente espostic) all’accumulo di microrganismi Alla luce di tale criterio applicativo, anche l’art. 3, lettera c) del regolamento 40/2006, che costituiscebiotossine attuazione dell’art.pesanti. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004, deve intendersi nel patogeni, e metalli costituisce attuazione dell’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004, deve intendersi nel senso luce che ladicessione di piccoli quantitativi di molluschi bivalvi c) vividel dalregolamento produttore al40/2006, consumatore Alla tale criterio applicativo, anche l’art. 3, lettera che senso che la cessione di piccoli quantitativi di molluschi bivalvi vivi dal produttore al consumatore finale, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, nel territorio della provincia in costituisce attuazione dell’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004, deve intendersi nel finale, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda o di province contermini, non è esclusa dall’ambito di applicazione del senso che la cessione di piccoli quantitativi di molluschi bivalvi vivi dal produttore al consumatore cui insiste l’azienda o di province contermini, non è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/2004. finale, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, nel territorio della provincia in regolamento (CE) 853/2004. Pertanto, partita odi dimolluschi vivi dovrà passare da un centrodel di cui insisteogni l’azienda provincebivalvi contermini, non èobbligatoriamente esclusa dall’ambito di applicazione Pertanto, ogni partita di molluschi bivalvi vivi dovrà obbligatoriamente passare da un centro di spedizione come all’allegato I, punto 2.7 del regolamento (CE) 853/2004, ovvero da uno regolamento (CE)definito 853/2004. spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7 del regolamento (CE) 853/2004, ovvero da uno stabilimento a terra o galleggiante ricevimento, alla rifinitura, alpassare lavaggio, allacentro pulitura, Pertanto, ogni partita di molluschiriservato bivalvi al vivi dovrà obbligatoriamente da un di stabilimento a terra o galleggiante riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7 del regolamento (CE) 853/2004, ovvero da uno alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano. stabilimento a terra o galleggiante riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, umano. alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano. 3. Il procedimento di DIA 3. Il procedimento di DIA 3.1 3. IlModulistica procedimento di DIA 3.1 Modulistica Al fine di rendere omogenea la procedura di dichiarazione inizio attività (di seguito DIA) sul Al fine di rendere omogenea la procedura di dichiarazione inizio attività (di seguito DIA) sul 3.1 Modulistica territorio regionale, sono stati attivati gruppi di lavoro per l’elaborazione di modelli comuni per la territorio regionale, sono stati attivati gruppi di lavoro per l’elaborazione di modelli comuni per la presentazione della dichiarazione, per di l’individuazione da allegare. Al fine di rendere omogenea la nonché procedura dichiarazione della iniziodocumentazione attività (di seguito DIA) sul presentazione della dichiarazione, nonché per l’individuazione della documentazione da allegare. In attesa che tali modelli sianoattivati disponibili, cheper i comuni aggiornino la modulistica territorio regionale, sono stati gruppioccorre di lavoro l’elaborazione di modelli comuni in peruso la In attesa che tali modelli siano disponibili, occorre che i comuni aggiornino la modulistica in uso per la richiesta di dichiarazione, registrazione,nonché provvedendo in particolare ad documentazione eliminare ogni da riferimento presentazione della per l’individuazione della allegare. a per la richiesta di registrazione, provvedendo in particolare ad eliminare ogni riferimento a “regolamenti di cui alla deliberazione Consiglio 273/1994. la modulistica in uso In attesa che tipo” tali modelli siano disponibili,del occorre che iregionale comuni aggiornino “regolamenti tipo” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 273/1994. per la richiesta di registrazione, provvedendo in particolare ad eliminare ogni riferimento a 3.2 Verifica amministrativa “regolamenti tipo” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 273/1994. 3.2 Verifica amministrativa L’art. 12, comma 4 del regolamento n. 40/2006 fa riferimento all’istruttoria di controllo che L’art. 12, comma 4 del regolamento n. 40/2006 fa riferimento all’istruttoria di controllo che 3.2 Verifica amministrativa l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90, l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90, per verificare la regolarità della dichiarazione d’inizio attività presentata dall’interessato e della L’art. 12, comma 4 del regolamento n. 40/2006 fa riferimento all’istruttoria di controllo che per verificare la regolarità della dichiarazione d’inizio attività presentata dall’interessato e della documentazione allegata. Si tratta di una verifica amministrativa documentale sull’esistenza di l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90, documentazione allegata. Si tratta di una verifica amministrativa documentale sull’esistenza di requisiti, modalità e fatti richiesti dalla legge aid’inizio fini dell’avvio e dichiarati sussistenti per verificare la regolarità della dichiarazione attività dell’attività presentata dall’interessato e della requisiti, modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti dal titolare dell’impresa (diversa dal controllo di carattere sanitario disull’esistenza cui all’art. 14, documentazione allegata.alimentare Si tratta di una verifica amministrativa documentale di dal titolare dell’impresa alimentare (diversa dal controllo di carattere sanitario di cui all’art. 14, comma 1).modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti requisiti, comma 1). 3.2 3.2 Verifica Verifica amministrativa amministrativa L’art. L’art. 12, 12, comma comma 4 4 del del regolamento regolamento n. n. 40/2006 40/2006 fa fa riferimento riferimento all’istruttoria all’istruttoria di di controllo controllo che che l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90, l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90, 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 86 per per verificare verificare la la regolarità regolarità della della dichiarazione dichiarazione d’inizio d’inizio attività attività presentata presentata dall’interessato dall’interessato ee della della documentazione allegata. Si tratta di una verifica amministrativa documentale documentazione allegata. Si tratta di una verifica amministrativa documentale sull’esistenza sull’esistenza di di requisiti, modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti requisiti, modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti dal dal titolare titolare dell’impresa dell’impresa alimentare alimentare (diversa (diversa dal dal controllo controllo di di carattere carattere sanitario sanitario di di cui cui all’art. all’art. 14, 14, comma 1). comma 1). Qualora, Qualora, in in sede sede di di verifica, verifica, venga venga riscontrata riscontrata la la mancanza mancanza di di qualcuno qualcuno degli degli elementi elementi che che legittimano lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione adotta un provvedimento legittimano lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione adotta un provvedimento inibitorio. inibitorio. Laddove, Laddove, invece, invece, siano siano rilevate rilevate delle delle irregolarità irregolarità sanabili, sanabili, l’amministrazione l’amministrazione può può adottare adottare un un provvedimento motivato di adeguamento, indicando le prescrizioni normative, regolamentari provvedimento motivato di adeguamento, indicando le prescrizioni normative, regolamentari ed ed amministrative amministrative alle alle quali quali conformarsi conformarsi per per regolarizzare regolarizzare l’attività l’attività ee fissando fissando aa tal tal fine fine un un termine termine non non inferiore inferiore aa 30 30 giorni. giorni. Successivamente Successivamente allo allo scadere scadere dei dei termini termini per per l’effettuazione l’effettuazione della della verifica verifica in in esame, esame, fermo fermo restando restando l’esercizio del potere di autotutela con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 241/90, l’esercizio del potere di autotutela con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 241/90, ii controlli controlli vengono svolti dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’attività ordinaria di vigilanza. vengono svolti dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’attività ordinaria di vigilanza. 3.3 3.3 Controllo Controllo sanitario sanitario II controlli sul rispetto controlli sul rispetto dei dei requisiti requisiti igienico igienico sanitari sanitari sono sono svolti svolti in in ambito ambito locale locale dalle dalle aziende aziende USL, USL, fatte salve le competenze di ulteriori organismi di controllo previste dalla normativa vigente. fatte salve le competenze di ulteriori organismi di controllo previste dalla normativa vigente. Il Il controllo controllo sanitario sanitario può può essere essere svolto svolto dall’azienda dall’azienda USL USL nel nel corso corso del del procedimento procedimento di di registrazione registrazione soltanto nei casi previsti dall’art. 12, comma 3 ed entro il termine di 30 giorni dalla data soltanto nei casi previsti dall’art. 12, comma 3 ed entro il termine di 30 giorni dalla data di di Una volta effettuato il sopralluogo preventivo eventuale entro il termine di 30 giorni o decorso presentazione della dichiarazione di inizio attività (art. 14, comma 1). presentazione della dichiarazione di inizio attività (art. 14, comma 1). inutilmente tale termine, nonché nei casi previsti dall’art. 12, comma 2, ogni intervento di controllo Una voltadell’azienda effettuato ilUSL sopralluogo preventivo eventuale entro il termine di 30 nell’ambito giorni o decorso da parte sull’attività del settore alimentare registrata si colloca della inutilmente tale termine, nonché nei casi previsti dall’art. 12, comma 2, ogni intervento di controllo vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale) e viene svolto sulla base dei piani aziendali di da parte dell’azienda del settore registrata si colloca nell’ambito della controllo predisposti USL per losull’attività specifico settore. In alimentare sede di controllo ufficiale, vengono valutate le vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale) e viene svolto sulla base dei piani aziendali di misure adottate dall’operatore del settore alimentare sotto la propria responsabilità al fine di controllo lapredisposti lo alimenti specificotrattati settore. sede rilevanti di controllo garantire conformitàper degli alleInnorme per ilufficiale, settore divengono attività. valutate le misure adottate dall’operatore del settore alimentare sotto la propria responsabilità al finealle di E’ opportuno sottolineare che, qualora in tale sede venga rilevata una non conformità rispetto garantire la conformità degli alimenti trattati alle norme rilevanti per il settore di attività. suddette norme, il responsabile della struttura competente dell’azienda USL, sulla base del verbale E’ opportuno sottolineare che, qualora in tale sede venga rilevata una non conformità rispetto alle redatto dal personale incaricato, potrà adottare una delle azioni previste dall’art. 54 del regolamento suddette norme,(in il particolare, responsabileparagrafo della struttura competente sullaconto base della del verbale (CE) 882/2004 2, lettere a), b), c),dell’azienda d), e), g) h)),USL, tenendo natura redatto dal personale incaricato, potrà adottare una delle azioni previste dall’art. 54 del regolamento della non conformità rilevata e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per (CE) 882/2004 particolare, 2, lettere a), b), c), d), e), g) h)), tenendo conto della natura quanto riguarda(in quella specificaparagrafo non conformità. della non conformità rilevata e dei dati relatividal all’operatore Si ricorda che tra le azioni adottabili, precedenti come ammesso citato art. del 54, settore lettera alimentare h), rientraper la quanto riguarda quella specifica non conformità. formulazione di eventuali prescrizioni, la cui necessità sia stata rilevata dal personale incaricato in Si che traallefine azioni adottabili, come ammesso dal conformità citato art. rilevata, 54, lettera h),l’operatore rientra la sedericorda di controllo, di favorire l’eliminazione della non e che formulazione di eventuali prescrizioni, la cui necessità sia stata rilevata dal personale incaricato in del settore alimentare dovrà eseguire entro un certo termine, quantificato di volta in volta sede di controllo, al fine di favorire l’eliminazione della non conformità rilevata, e che l’operatore dall’organo di vigilanza sulla base della natura della non conformità e del contenuto delle del settore stesse. alimentare dovrà eseguire entro un certo termine, quantificato di volta in volta prescrizioni dall’organo di dei vigilanza sulla base natura conformità e del delle Per l’adozione provvedimenti che,della ai sensi delladella leggenon regionale 16/2000 sonocontenuto di competenza prescrizioni stesse. del comune (sospensione e ritiro del riconoscimento di cui all’art. 54, paragrafo 2, lettera f) del Per l’adozione dei 882/2004), provvedimenti che, ai sensi della legge regionale sonoorganizzativi di competenza regolamento (CE) il responsabile della struttura si attiene 16/2000 ai protocolli di del comune (sospensione e ritiro del riconoscimento di cui all’art. 54, paragrafo 2, lettera f) del cui alla legge regionale 16/2000, art. 4, comma 3. regolamento (CE)di882/2004), il responsabile struttura si attiene ai protocolli organizzativi di Qualora in sede vigilanza venga rilevata ladella mancanza della registrazione effettuata ai sensi del cui alla legge regionale 16/2000, art. 4, comma 3. regolamento 40/2006 o di altra registrazione/autorizzazione assimilabile, in attesa che siano Qualora in sede vigilanza venga rilevata per la mancanza della degli registrazione ai sensi del disponibili normedi sanzionatorie specifiche la violazione obblighieffettuata previsti dalla nuova regolamento 40/2006 opotrà di altra assimilabile, in attesa che normativa comunitaria, essereregistrazione/autorizzazione applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 17 siano della disponibili norme sanzionatorie specifiche per la violazione degli obblighi previsti dalla nuova legge 283/1962; tale norma, infatti, come sottolineato dal Ministero della salute con circolare normativa comunitaria, essere applicata sanzione amministrativa prevista dall’art. 17con della 20151/P del 24 maggiopotrà 2006, risulta tuttorala applicabile in quanto non incompatibile la legge 283/1962; tale norma, infatti, come sottolineato dal Ministero della salute con circolare legislazione alimentare comunitaria sopravvenuta. 20151/P del 24 maggio 2006, risulta tuttora applicabile in quanto non incompatibile con la legislazione alimentare comunitaria sopravvenuta. 4. Anagrafe delle registrazioni Al fine di assicurare l’attuazione della normativa comunitaria, senza appesantire le procedure 4. Anagrafe delle registrazioni operative ed i sistemi informativi utilizzati sul territorio, l’anagrafe delle registrazioni delle imprese Al fine di deve assicurare normativa senza appesantire le procedure alimentari esserel’attuazione unica per della azienda USL ecomunitaria, per Dipartimento di Prevenzione, senza operative ed i sistemi informativi utilizzati sul territorio, l’anagrafe delle registrazioni delle imprese suddivisione per zone e per servizi, anche in coerenza con l’unicità del punto di contatto aziendale alimentari deve essereIl unica USL con e per Dipartimento di Prevenzione, senza per il sistema di allerta. sistemaper deveazienda interfacciarsi le banche dati già esistenti. suddivisione per zone e per servizi, anche in coerenza con l’unicità del punto di contatto aziendale Nell’implementare tale anagrafe, inoltre, deve essere evitata la nuova registrazione di attività già in per il sistema di allerta. Il sistema deve interfacciarsi con le banche dati già esistenti. possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base ad altre normative, al Nell’implementare tale anagrafe, deve essere evitata la registrazione di attività già in fine di evitare ripetizioni inutili, inoltre, quanto dannose nell’ottica di nuova una corretta programmazione delle possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base ad altre normative, al attività di controllo ufficiale. fine di evitare ripetizioni inutili, quanto dannose nell’ottica di una corretta programmazione delle Al fine di assicurare l’attuazione della normativa comunitaria, senza appesantire le procedure operative ed i sistemi informativi utilizzati sul territorio, l’anagrafe delle registrazioni delle imprese alimentari deve essere unica per azienda USL e per Dipartimento di Prevenzione, senza suddivisione per zone e- BOLLETTINO per servizi, anche in coerenza conREGIONE l’unicità del punto di- N. contatto aziendale 87 11.7.2007 UFFICIALE DELLA TOSCANA 28 per il sistema di allerta. Il sistema deve interfacciarsi con le banche dati già esistenti. Nell’implementare tale anagrafe, inoltre, deve essere evitata la nuova registrazione di attività già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base ad altre normative, al fine di evitare ripetizioni inutili, quanto dannose nell’ottica di una corretta programmazione delle attività di controllo ufficiale. In particolare, in base a quanto previsto dal regolamento 40/2006: a) nell’ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore (ad esempio il D.P.R. 317/96 in materia di identificazione e registrazione degli animali; il D.Lgs. 193/2006 in materia di medicinali veterinari; il D.P.R. 54/97 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte; il regolamento (CE) 183/2005 sull’igiene dei mangimi, il D.Lgs. 158/2006 in materia di farmaco veterinario) non sono soggette a nuova registrazione (art. 10, comma 3). Per tali aziende, la registrazione ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004 è assolta tramite l’autorizzazione già ottenuta o la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, anche mediante inserimento in specifica banca dati, e vengono mantenuti numero e classificazione precedentemente assegnati. In caso di aziende in possesso di più numeri di autorizzazione/registrazione, ai sensi delle normative del settore veterinario, dovrà essere utilizzato in via preferenziale il codice attribuito ai sensi del D.P.R. 317/97. E’ opportuno sottolineare che tale indicazione operativa riguarda non soltanto le aziende già altrimenti autorizzate/registrate alla data di entrata in vigore del regolamento 40/2006, ma anche aziende che successivamente a tale data abbiano comunque effettuato gli adempimenti specifici previsti dalle normative di settore. b) con riferimento alle fasi successive alla produzione primaria, gli stabilimenti e le attività già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti non sono soggetti a nuova registrazione (art. 10, comma 4). Tale categoria comprende tutte le tipologie di stabilimenti ed attività soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2, legge 283/1962. Per essi, le aziende USL competenti provvedono d’ufficio a trasferire i dati in loro possesso nell’anagrafe delle registrazioni ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione (V. Parte II). Qualora le imprese di cui alle lettere a) e b), oppure quelle registrate ai sensi della nuova normativa comunitaria, intendano iniziare a svolgere un’attività ulteriore rispetto a quella coperta dalla precedente autorizzazione/registrazione (si prenda il caso di un’azienda zootecnica registrata ai sensi del D.P.R. 317/96 che intenda svolgere anche attività di vendita), dovranno presentare una comunicazione di variazione dell’attività produttiva al comune, allegando la relativa documentazione; il comune trasmette la comunicazione all’azienda USL competente ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe (art. 13, comma 1 regolamento 40/2006). L’impresa mantiene il numero di registrazione assegnato. In ipotesi di variazione significativa dell’attività, delle strutture o del ciclo produttivo (compreso il caso in cui la nuova attività ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 3 del regolamento 40/2006: V. sopra par. 3.3), l’azienda USL potrà effettuare un sopralluogo di verifica preventivo entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 13, comma 2). Per quanto riguarda, invece, stabilimenti ed attività che non siano in possesso di precedente autorizzazione o altra registrazione assimilabile, è necessario procedere a nuova registrazione (V. Parte II). A tale proposito, con riferimento alla produzione primaria, è opportuno che gli stabilimenti da registrare siano individuati tramite banche dati già esistenti (in particolare la banca dati ARTEA). 4.1 Subingresso In caso di subingresso in attività registrata o in attività in possesso di precedente autorizzazione o altra registrazione assimilabile, il nuovo titolare dovrà presentare al comune una comunicazione di aggiornamento della registrazione sensi dell’art. 13 del regolamento 40/2006, indicante la data di inizio dell’attività sotto la nuova denominazione/ragione sociale; il comune trasmette la comunicazione all’azienda USL ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe. Anche in questo caso l’attività mantiene il numero di registrazione assegnato. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti. 4.2 Attività di trasporto Per quanto riguarda le imprese alimentari che effettuano, tra le varie attività, anche il trasporto di prodotti alimentari (es. una gelateria che ha un veicolo per la consegna ai clienti del prodotto finito), inizio dell’attività sotto la nuova denominazione/ragione sociale; il comune trasmette la comunicazione all’azienda USL ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe. Anche in questo caso l’attività mantiene il numero di registrazione assegnato. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 88 previsti dalle 11.7.2007 norme vigenti. 4.2 Attività di trasporto Per quanto riguarda le imprese alimentari che effettuano, tra le varie attività, anche il trasporto di prodotti alimentari (es. una gelateria che ha un veicolo per la consegna ai clienti del prodotto finito), non deve essere effettuata una registrazione per ogni singolo mezzo dell’impresa. La registrazione riguarderà, infatti, esclusivamente l’impresa (es. la gelateria). Sarà cura dei gruppi di lavoro di cui al punto 3.1 predisporre un’apposita scheda integrativa o una sezione della DIA per la raccolta delle informazioni relative ai veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari nell’ambito dell’impresa registrata, comprese eventuali variazioni inerenti i veicoli stessi. Le imprese che effettuano esclusivamente attività di trasporto di prodotti alimentari, sono soggette a registrazione secondo quanto previsto dal regolamento regionale 40/2006. 4.3 Attività svolte in forma ambulante Per le attività destinate ad essere svolte in forma ambulante, la DIA deve essere presentata presso il comune dove ha sede l’impresa (sede legale della società o residenza del titolare della ditta individuale). Qualora, ai fini dello svolgimento dell’attività, l’impresa si avvalga di un deposito posto nel territorio di una zona dell’azienda USL diversa da quella competente rispetto alla sede dell’impresa oppure nel territorio di una diversa azienda USL, è opportuno che il controllo sanitario sia garantito tramite la collaborazione ed il coordinamento tra le strutture di controllo coinvolte (quella della zona/azienda USL sede dell’impresa e quella della zona/azienda USL sede del deposito). 4.4 Attività temporanee Il regolamento regionale 40/2006 include le attività temporanee (es. sagre, feste) nell’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione: tale scelta è stata dettata dall’opportunità di uniformare le procedure per l’avvio di attività che prevedono in qualsiasi forma la preparazione e/o somministrazione di alimenti, dal momento che, diversamente, le attività temporanee sarebbero rimaste soggette all’obbligo di autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 283/1962. Tuttavia, trattandosi di attività con caratteristiche specifiche, al fine di consentire una migliore gestione delle stesse ed una più facile lettura dell’anagrafe delle registrazioni, i competenti servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende USL provvederanno ad inserire tali attività in una sezione separata dell’anagrafe. In particolare, per le attività che si svolgono con cadenza regolare, potrà essere prevista la sospensione del numero di registrazione alla cessazione dell’attività e la ripresa dello stesso numero al successivo inizio. 4.5 Attività ex bollo CE Le imprese alimentari già in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CE) che, in base alla nuova disciplina, ricadano nell’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione di cui al regolamento (CE) 852/2004, dovranno optare tra il mantenimento del bollo CE e la rinuncia al bollo stesso con contestuale dichiarazione di inizio attività presso il comune competente. Parte II - Modalità di identificazione delle imprese registrate I dati minimi necessari ai fini della registrazione delle imprese alimentari sono riportati nell’allegato A del regolamento regionale 40/2006. Il punto 1 dell’allegato A prevede, tra i dati identificativi dello stabilimento, il codice fiscale o partita IVA: si sottolinea l’obbligatorietà di tale dato ai fini della corretta identificazione dell’impresa registrata. Il numero di registrazione, di cui al punto 2 del citato allegato A, è così composto: - sigla dello Stato membro (IT) - codice ISTAT della regione Toscana (09) - codice ISTAT della provincia (es. Lucca: 046) - codice ISTAT del comune (es. Viareggio: 033) - numero progressivo di 5 cifre (es. 00001) 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 89 (es. numero di registrazione: IT 09 046033 00001) Il numero di registrazione da assegnare alle attività temporanee, inserite in una sezione separata dell’anagrafe delle registrazioni (V. Parte I, punto 4), è così composto: - sigla T (temporanea) - codice ISTAT della provincia (es. Lucca: 046) - codice ISTAT del comune (es. Viareggio: 033) - numero progressivo di 4 cifre (es. 0001) (es. numero di registrazione: T 046 033 0001) Il tipo di attività, di cui al punto 3 del citato allegato A, deve essere specificato riportando il relativo codice, come indicato nella tabella allegata alla presente circolare. In base a quanto stabilito negli accordi Stato-Regioni richiamati in premessa, tutte le attività del settore alimentare soggette all’obbligo di registrazione dovranno essere registrate entro il 31 dicembre 2009. TABELLA CODICI ATECO MODIFICATI PER SETTORE ALIMENTI Cod. ATECO modificato 01.11 01.12 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.3 01.4 02.01 02.02 05.01.1 05.01.2 05.02.1 05.02.2 15.1 15.2 15.3 15.41.1 15.41.2 15.41.3 15.42 15.43 15.51 15.52 15.6 15.7 15.81.1 15.81.2 15.82 15.83 15.84 15.85 15.86 15.87 15.88 15.89 15.91 15.92 15.93 15.94 15.95 15.96 15.97 15.98 74.82.1 51.17.1 51.17.2 51.21 51.23 51.31 Descrizione coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a. coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo allevamento di ovini, caprini, equini allevamento di suini allevamento di pollame e altri volatili allevamento di altri animali coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista attività dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari silvicoltura e utilizzazione di aree forestali servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi pesca in acque dolci e servizi connessi piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi produzione di olio di oliva grezzo produzione di oli grezzi da semi oleosi produzione di oli e grassi animali grezzi produzione di oli e grassi raffinati produzione di margarina e di grassi commestibili simili industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte produzione di gelati lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali produzione di prodotti di panetteria produzione di pasticceria fresca produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati produzione di zucchero produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili lavorazione del tè e del caffè produzione di condimenti e spezie produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici produzione di altri prodotti alimentari produzione di bevande alcoliche distillate produzione di alcol etilico di fermentazione produzione di vini (da uve non di produzione propria) produzione di sidro e di altri vini a base di frutta produzione di altre bevande fermentate non distillate produzione di birra produzione di malto industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche confezionamento di generi alimentari intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi) commercio all’ingrosso di animali vivi commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi Cod. modello A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 90 15.93 15.94 15.95 15.96 15.97 15.98 74.82.1 51.17.1 51.17.2 51.21 51.23 51.31 51.32 51.33 51.34 51.36 51.37 51.38.1 51.38.2 TABELLA 51.39.1 51.39.1.01 51.39.2 63.12.1 63.12.2 52.11.1 52.11.2 52.11.3 52.11.4 52.11.5 52.12 52.21 52.22 52.23 52.24.1 52.24.2 52.25 52.27.1 52.27.2 52.27.3 52.27.4 52.31 52.33.1 52.62.1 52.63.2 52.63.3 60.24.0.11 60.24.0.14 60.24.0.15 60.24.0.16 60.24.0.17 60.24.0.1 60.24.0.10 60.24.0.12 60.24.0.13 60.24.0.2 60.24.0.3 60.24.0.4 60.24.0.5 60.24.0.6 60.24.0.7 60.24.0.8 60.24.0.9 55.30.1 55.30.1.1 55.30.1.2 55.30.1.3 55.30.1.4 55.30.3 55.40.0 55.40.0.1 55.40.0.2 55.40.0.3 55.40.0.4 55.40.0.5 55.51.0.1 55.51.0.2 55.51.0.3 55.51.0.4 55.52 01.13.1 01.13.2 15.13.0.1 15.51.2.1 15.81.1.1 produzione di vini (da uve non di produzione propria) produzione di sidro e di altri vini a base di frutta produzione di altre bevande fermentate non distillate produzione di birra 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. produzione di malto industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche confezionamento di generi alimentari intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi) commercio all’ingrosso di animali vivi commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi commercio all’ingrosso prodotti della pescaPER congelati, surgelati, conservati, secchi CODICI ATECOdiMODIFICATI SETTORE ALIMENTI commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati commercio all'ingrosso di gelati commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco magazzini di custodia e deposito per conto terzi magazzini frigoriferi per conto terzi ipermercati supermercati discount di alimentari minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (esercizi di vicinato) commercio al dettaglio di prodotti surgelati commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari commercio al dettaglio di frutta e verdura commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi commercio al dettaglio di pane commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari drogherie, salumerie, pizzicherie e simili commercio al dettaglio di caffè torrefatto commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari farmacie erboristerie commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande commercio effettuato per mezzo di distributori automatici commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande trasporto latte e latticini confezionati trasporto pane trasporto prodotti di pasticceria trasporto di alimenti cotti trasporto di alimenti e bevande n.c.a trasporto acqua potabile trasporto latte trasporto gelati trasporto surgelati trasporto granaglie per alimentazione trasporto animali vivi trasporto carne fresca trasporto pesce fresco trasporto carne congelata trasporto pesce congelato trasporto olio trasporto vino ristorazione con somministrazione ristorazione e pizzeria con somministrazione ristorazione con servizio di self service ristorazione con somministrazione annessa a struttura turistico ricettiva ristorazione con somministrazione in attività temporanee (sagre, manifestazioni) ristorazione su treni e navi bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con laboratorio preparazione alimen bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con annessa gelateria bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con annessa pasticceria bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande annessa a struttura turistico ricet bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande in attività temporanee (sagre, mani mense aziendali mense ospedaliere ed R.S.A. mense scolastiche mense n.c.a. fornitura di pasti preparati (catering) produzione di vini da uve di produzione propria con vendita al dettaglio produzione di olio di oliva da produzione propria con vendita al dettaglio produzioni di salumi con vendita al dettaglio produzioni di formaggi e latticini con vendita al dettaglio produzioni di prodotti di panetteria con vendita al dettaglio 28 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 55.40.0.4 55.40.0.5 55.51.0.1 55.51.0.2 55.51.0.3 55.51.0.4 55.52 01.13.1 01.13.2 15.13.0.1 15.51.2.1 TABELLA 15.81.1.1 15.81.2.1 15.85.0.1 15.86.0.1 15.89.0 55.30.2.1 55.30.2.2 55.30.4.1 55.30.4.2 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande annessa a struttura turistico ricet bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande in attività temporanee (sagre, mani mense aziendali mense ospedaliere ed R.S.A. mense scolastiche 11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. mense n.c.a. fornitura di pasti preparati (catering) produzione di vini da uve di produzione propria con vendita al dettaglio produzione di olio di oliva da produzione propria con vendita al dettaglio produzioni di salumi con vendita al dettaglio produzioni diATECO formaggi e latticini con vendita alPER dettaglio CODICI MODIFICATI SETTORE ALIMENTI produzioni di prodotti di panetteria con vendita al dettaglio produzioni di pasticceria con vendita al dettaglio produzioni di paste alimentari con vendita al dettaglio lavorazioni del tè e del caffè con vendita al dettaglio produzioni di miele con vendita al dettaglio produzione di pizza con vendita al dettaglio produzione di gastronomia con vendita al dettaglio produzioni di gelato con vendita al dettaglio produzioni di yougurt con vendita al dettaglio 28 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91