BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
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11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
DELIBERAZIONE 25 giugno 2007, n. 469
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer autorizzazione alla contrazione di mutuo ventennale
di euro 10.200.000 - modifica DGR n.266/07.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di autorizzare l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer alla contrazione di un nuovo mutuo ventennale per
un importo di Euro 10.200.000, alle condizioni indicate
in premessa;
2. di modificare in tale senso la precedente propria
deliberazione n. 266 del 16/4/2007, con la quale la
stessa azienda Ospedaliero Universitaria Meyer era stata
autorizzata alla contrazione di un mutuo ventennale per
Euro 7.700.000.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità
ai sensi della L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/96.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
DELIBERAZIONE 25 giugno 2007, n. 470
Approvazione circolare recante indicazioni per
l’applicazione del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R in materia di igiene
dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine
animale.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale
26/2000 che riserva agli organi di direzione politica
l’emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo
di normative;
Visto il regolamento (CE) n. 852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene
dei prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 853 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del
regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale);
Ritenuto opportuno fornire alcuni indirizzi in merito
all’ambito ed alle modalità di applicazione di talune
disposizioni del regolamento regionale 40/2006, al fine
di uniformare l’applicazione delle stesse sul territorio
regionale;
Ritenuto, inoltre, necessario fornire alcune indicazioni
tecniche in relazione alle modalità di identificazione delle
imprese del settore alimentare registrate, specificando
in particolare i criteri di composizione del numero
di registrazione ed i codici da assegnare alle attività
registrate;
Vista la circolare di cui all’allegato A, recante
indicazioni per l’applicazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/
R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale), parte integrante del presente provvedimento;
Vista la tabella allegata alla circolare, parte integrante
del presente provvedimento, che individua i codici da
assegnare alle varie tipologie di attività nell’anagrafe
delle registrazioni;
Visto il parere positivo espresso dal Presiednte del
Comitato Tecnico di Programmazione (CTP) ai sensi
dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale del
28 novembre 2005, n. 1131, nella seduta del 13.4.2007;
Esperite le procedure di cui all’articolo 13 del
protocollo d’intesa Giunta Regionale - Enti locali del 6
febbraio 2006;
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto,
procedere all’approvazione della circolare esplicativa di
cui all’allegato A e del relativo allegato
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare la circolare di cui all’allegato A,
recante indicazioni per l’applicazione del decreto del
11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/
R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n.
852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento
(CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e la
relativa tabella, che definisce i codici da assegnare alle
attività registrate, facenti parte integrante del presente
provvedimento.
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Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale
9/1995 è pubblicato per intero, unitamente all’allegato,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 3, comma 1 della legge regionale 18/1996, come
modificata dalla legge regionale 63/2000.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
SEGUE ALLEGATO
11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
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ALLEGATO A
Circolare recante indicazioni per l’applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1
agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale)
Premessa
Con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.
40/R, la regione Toscana ha inteso assicurare l’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e
853/2004, alla luce degli accordi stipulati a riguardo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (“Linee guida applicative del regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” e “Linee guida
applicative del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti di origine animale” del 9 febbraio 2006).
Infatti, per quanto sotto il profilo giuridico formale i regolamenti comunitari siano direttamente
applicabili nel territorio degli Stati membri, i citati regolamenti richiedevano per taluni aspetti
l’adozione di una normativa di applicazione. In particolare, nel contesto della disciplina della
materia, che prevede tra l’altro l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di effettuare la
registrazione o il riconoscimento dell’impresa, a seconda della tipologia della stessa, era necessario
individuare le procedure di registrazione e riconoscimento, anche al fine di chiarire il rapporto tra
gli obblighi per gli operatori alimentari fissati dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) 852/2004
(obbligo di garantire il rispetto dei requisiti di igiene e obbligo di registrazione dell’impresa
alimentare) e l’autorizzazione sanitaria già prevista per alcune attività dalla legge 283/1962, recante
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Come già accennato, le concrete modalità di applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e
853/2004 sono state specificate dalla regione Toscana sulla base degli accordi tra Stato, Regioni e
Province autonome del febbraio 2006, che definiscono le linee guida per un’applicazione uniforme
dei regolamenti in oggetto sul territorio italiano, in considerazione del fatto che, ai sensi del vigente
sistema costituzionale (art. 117, comma 5), nelle materie di competenza concorrente o residuale
spetta alle regioni il compito di assicurare l’applicazione degli atti comunitari.
In particolare, l’accordo relativo al regolamento (CE) 852/2004 stabilisce che la registrazione
dell’impresa alimentare avvenga a seguito di una dichiarazione attestante il possesso dei “ pertinenti
requisiti di igiene” fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004. Tale scelta è stata fatta con la finalità
di contemperare l’esigenza di conoscenza del tessuto imprenditoriale del settore alimentare da parte
dell’autorità competente, imposta dalla norma comunitaria, con quella di semplificare le procedure
di inizio dell’attività di impresa da parte degli operatori, sostituendo in tale settore l’autorizzazione
di cui all’art. 2, legge 283/62 (rilasciata a seguito di controllo sanitario preventivo) per le attività
che vi erano soggette.
A tale proposito, in sede di accordo Stato-Regioni, proprio in considerazione della differenziazione
già esistente nel settore alimentare tra attività soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della
legge 283/62 ed attività per le quali tale adempimento non era richiesto, si è ritenuto di mantenere la
possibilità del controllo sanitario preventivo facoltativo per le attività precedentemente subordinate
alla suddetta autorizzazione. Seguendo tale impostazione, il regolamento regionale prevede che tali
attività possano iniziare a seguito di un controllo sanitario preventivo facoltativo, da svolgersi su
iniziativa dell’azienda USL entro 30 giorni dalla dichiarazione e, comunque, qualora tale controllo
non venga effettuato, allo scadere di tale termine; tutte le altre attività possono iniziare
immediatamente dopo la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Il controllo preventivo
facoltativo effettuato dall’azienda USL di propria iniziativa non è soggetto al pagamento di alcuna
tariffa.
Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ribadire che la suddetta dichiarazione (ex art. 12,
regolamento 40/2006) attesta la conformità dell’attività ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla
normativa comunitaria; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione nell’ipotesi di cui
all’art. 12, comma 2, e il sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, nell’ipotesi di cui
all’art. 12, comma 3, abilitano all’esercizio dell’attività sotto lo specifico profilo del rispetto dei
requisiti igienico sanitari. E’ evidente che per l’esercizio legittimo di ogni specifica attività
economica (commercio agriturismo, attività alberghiera …) sarà necessario il rispetto degli
adempimenti amministrativi previsti per il singolo settore.
Riguardo
all’inizio dell’attività, appare utile ribadire che la suddetta dichiarazione (ex art. 12,
tariffa.
regolamento
40/2006)
attesta
dell’attività
ai
requisiti
d’igiene
dalla
regolamento
40/2006)
attesta la
la conformità
conformità
dell’attività
ai pertinenti
pertinenti
requisiti
d’igiene previsti
previsti
Riguardo all’inizio
dell’attività,
appare utile
ribadire che
la suddetta
dichiarazione
(ex art.dalla
12,
normativa
comunitaria;
di
conseguenza,
la
presentazione
della
dichiarazione
nell’ipotesi
di
cui
normativa
di conseguenza,
presentazione
della dichiarazione
nell’ipotesi
cui
regolamentocomunitaria;
40/2006) attesta
la conformitàladell’attività
ai pertinenti
requisiti d’igiene
previstididalla
all’art.
12,
comma
2,
e
il
sopralluogo
di
verifica
o
il
trascorrere
dei
30
giorni,
nell’ipotesi
di
cui
all’art.
12,
comma
2,
e
il
sopralluogo
di
verifica
o
il
trascorrere
dei
30
giorni,
nell’ipotesi
di
cui
normativa comunitaria;
di conseguenza,
la presentazione
della dichiarazione
nell’ipotesi
di cui
11.7.2007
BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA
REGIONE
TOSCANA
N.
28
all’art. 12,
12, comma
comma 3,
3, abilitano
abilitano all’esercizio
all’esercizio dell’attività
dell’attività sotto
sotto lo
lo specifico
specifico profilo
profilo del
del rispetto
rispetto dei
dei 83
all’art.
all’art. 12, comma 2, e il sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, nell’ipotesi di cui
requisiti igienico
igienico sanitari. E’
E’ evidente che
che per
per l’esercizio
l’esercizio legittimo
legittimo di
di ogni
ogni specifica attività
attività
requisiti
all’art. 12, comma sanitari.
3, abilitano evidente
all’esercizio dell’attività
sotto lo specifico
profilospecifica
del rispetto dei
economica
(commercio
agriturismo,
attività
alberghiera
…)
sarà
necessario
il
rispetto
degli
economicaigienico
(commercio
alberghiera
sarà necessario
il rispettoattività
degli
requisiti
sanitari.agriturismo,
E’ evidenteattività
che per
l’esercizio…)legittimo
di ogni specifica
adempimenti
amministrativi
previsti
per
il
singolo
settore.
adempimenti
amministrativi
previsti
per
il
singolo
settore.
economica (commercio agriturismo, attività alberghiera …) sarà necessario il rispetto degli
Nel
disciplinare
la
di
il
regionale
Nel
disciplinare
la procedura
proceduraprevisti
di registrazione,
registrazione,
il regolamento
regolamento
regionale 40/2006
40/2006 ha
ha fatto
fatto riferimento
riferimento
adempimenti
amministrativi
per il singolo
settore.
all’art. 19
19 della
della legge
legge 241/90,
241/90, quale
quale norma
norma generale
generale sull’istituto
sull’istituto della
della dichiarazione
dichiarazione di
di inizio
inizio attività,
attività,
all’art.
Nel disciplinare la procedura di registrazione, il regolamento regionale 40/2006 ha fatto riferimento
intendendo richiamare
richiamare ii principi
principi generali
generali in
in esso
esso contenuti
contenuti (controllo
(controllo amministrativo
amministrativo successivo,
successivo,
intendendo
all’art. 19 della legge 241/90, quale norma generale sull’istituto della dichiarazione di inizio attività,
garanzie
di
giustizia
e provvedendo
nel
contempo
ad
disciplina
garanzie
di richiamare
giustizia amministrativa…)
amministrativa…)
provvedendo
nel (controllo
contempo amministrativo
ad indicare
indicare una
unasuccessivo,
disciplina
intendendo
i principi generalie in
esso contenuti
speciale
di
dettaglio
del
procedimento
stesso,
al
fine
di
adattare
detto
istituto
alle
specificità
del
speciale
di
dettaglio
del
procedimento
stesso,
al
fine
di
adattare
detto
istituto
alle
specificità
del
garanzie di giustizia amministrativa…) e provvedendo nel contempo ad indicare una disciplina
settore.
settore.
speciale di dettaglio del procedimento stesso, al fine di adattare detto istituto alle specificità del
Al
fine
Al
fine di
di favorire
favorire la
la corretta
corretta ed
ed omogenea
omogenea applicazione
applicazione del
del regolamento
regolamento 40/2006,
40/2006, la
la Giunta
Giunta
settore.
regionale si
si èè fatta
fatta parte
parte attiva
attiva nei
nei confronti
confronti dei
dei comuni
comuni della
della Toscana,
Toscana, delle
delle aziende
aziende USL
USL ee delle
delle
regionale
Al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione del regolamento 40/2006, la Giunta
associazioni
di
categoria
interessate,
chiedendo
loro
di
sollevare
eventuali
dubbi
o
di
fornire
associazioni
categoria
interessate,
chiedendo
loro didella
sollevare
eventuali
dubbi oUSL
di fornire
regionale
si èdifatta
parte attiva
nei confronti
dei comuni
Toscana,
delle aziende
e delle
altrimenti
spunti
utili
ii vari
aspetti
nuova
disciplina.
Tale
ha consentito
altrimenti
spunti
utili per
per chiarire
chiarire
varichiedendo
aspetti della
della
nuova
disciplina.eventuali
Tale processo
processo
associazioni
di categoria
interessate,
loro
di sollevare
dubbi ha
o consentito
di fornire
l’individuazione
di alcune
problematiche
concernenti
l’ambito
ee le
di
delle
l’individuazione
alcune
problematiche
concernenti
l’ambito
le modalità
modalità
di applicazione
applicazione
delle
altrimenti spunti di
utili
per chiarire
i vari aspetti
della nuova
disciplina.
Tale processo
ha consentito
procedure
descritte
dal
regolamento,
anche
in
relazione
a
talune
procedure
amministrative
procedure
descritte
dal
regolamento,
anche
in
relazione
a
talune
procedure
amministrative
l’individuazione di alcune problematiche concernenti l’ambito e le modalità di applicazione delle
preesistenti in
in ambito
ambito locale.
locale.
preesistenti
procedure descritte
dal regolamento, anche in relazione a talune procedure amministrative
Inoltre, appare
appare utile
utile fornire
fornire alcune
alcune indicazioni
indicazioni tecniche
tecniche relative
relative alle
alle modalità
modalità di
di identificazione
identificazione delle
delle
Inoltre,
preesistenti in ambito locale.
imprese
del
settore
alimentare
registrate:
in
particolare,
occorre
specificare
i
criteri
di
composizione
imprese
del settore
registrate:
in particolare,
occorre alle
specificare
di composizione
Inoltre, appare
utilealimentare
fornire alcune
indicazioni
tecniche relative
modalitài criteri
di identificazione
delle
del
numero
di
registrazione,
richiamato
nell’allegato
A
del
regolamento
quale
elemento
minimo
del
numero
di
registrazione,
richiamato
nell’allegato
A
del
regolamento
quale
elemento
minimo
imprese del settore alimentare registrate: in particolare, occorre specificare i criteri di composizione
necessario
per la
registrazione
ai
regolamento
852/2004,
ulteriori indicazioni
necessario
registrazionerichiamato
ai sensi
sensi del
delnell’allegato
regolamentoA(CE)
(CE)
852/2004, senza
senza
indicazioni
del
numeroper
di la
registrazione,
del regolamento
qualeulteriori
elemento
minimo
sulle relative
relative modalità
modalità di
di composizione.
composizione.
sulle
necessario per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, senza ulteriori indicazioni
E’ necessario,
necessario, pertanto,
pertanto, fornire
fornire indirizzi
indirizzi applicativi
applicativi ed
ed interpretativi
interpretativi in
in merito
merito al
al citato
citato regolamento
regolamento
E’
sulle relative modalità
di composizione.
(parte
I),
nonché
indicazioni
relative
alle
modalità
di
identificazione
delle
imprese
alimentari
(parte
I), nonché
indicazioni
modalità
di identificazione
delleal imprese
alimentari
E’ necessario,
pertanto,
fornire relative
indirizzi alle
applicativi
ed interpretativi
in merito
citato regolamento
registrate
(parte
II).
registrate
(parte
II).
(parte I), nonché indicazioni relative alle modalità di identificazione delle imprese alimentari
registrate (parte II).
Parte II –– Linee
Linee di
di indirizzo
indirizzo applicative
applicative
Parte
Parte I – Linee di indirizzo applicative
1.
1. Regolamenti
Regolamenti comunali
comunali in
in materia
materia di
di igiene
igiene degli
degli alimenti:
alimenti: rapporto
rapporto con
con ii regolamenti
regolamenti (CE)
(CE)
ee con
il
regolamento
regionale
40/2006.
con
il
regolamento
regionale
40/2006.
1. Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti: rapporto con i regolamenti (CE)
La
nuova
legislazioneregionale
alimentare
europea introduce,
introduce, tra
tra gli
gli altri,
altri, il
il principio
principio della
della responsabilità
responsabilità
e con
il regolamento
40/2006.
La
nuova
legislazione
alimentare
europea
principale
dell’operatore
del
settore
alimentare,
in
base
al
quale
l’operatore
deve
garantire
che
principale
del settoreeuropea
alimentare,
in basetra
al quale
l’operatore
devedella
garantire
che tutte
tutte
La nuova dell’operatore
legislazione alimentare
introduce,
gli altri,
il principio
responsabilità
le
fasi
della
produzione,
trasformazione
e
distribuzione
degli
alimenti
sottoposte
al
proprio
controllo
le
fasi
della
produzione,
trasformazione
e
distribuzione
degli
alimenti
sottoposte
al
proprio
controllo
principale dell’operatore del settore alimentare, in base al quale l’operatore deve garantire che tutte
soddisfino
i pertinenti
requisiti
Tali
diversamente
da
dettati
dalla
soddisfino
pertinenti trasformazione
requisiti di
di igiene.
igiene.
Tali requisiti,
requisiti,
diversamente
da quelli
quelli
dettati
dalla
le fasi della iproduzione,
e distribuzione
degli alimenti
sottoposte
al proprio
controllo
normativa
precedente,
si
caratterizzano
per
essere
incentrati
sul
raggiungimento
dell’obbiettivo
normativa
precedente,
si
caratterizzano
per
essere
incentrati
sul
raggiungimento
dell’obbiettivo
soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti, diversamente da quelli dettati dalla
dell’igiene dei
dei processi
processi di
di competenza
competenza dell’impresa
dell’impresa alimentare
alimentare ee della
della conseguente
conseguente sicurezza degli
degli
dell’igiene
normativa
precedente,
si caratterizzano
per essere incentrati sul
raggiungimento sicurezza
dell’obbiettivo
alimenti
da
questa
trattati,
senza
entrare
nel
dettaglio
delle
caratteristiche
strutturali,
funzionali
ed
alimenti
da dei
questa
trattati,
senza entraredell’impresa
nel dettaglioalimentare
delle caratteristiche
strutturali,sicurezza
funzionali
ed
dell’igiene
processi
di competenza
e della conseguente
degli
organizzative
della
stessa.
organizzative
della trattati,
stessa. senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche strutturali, funzionali ed
alimenti da questa
Si
ricorda,
che il
Si
ricorda, infatti,
infatti,
il regolamento
regolamento (CE)
(CE) 852/2004,
852/2004, nell’indicare
nell’indicare ii requisiti
requisiti generali
generali ee specifici
specifici di
di
organizzative
dellache
stessa.
igiene
degli
alimenti
(allegati
I
e
II),
utilizza
i
termini
“ove
necessario”,
“ove
opportuno”,
igiene
degli
alimenti
(allegati
I
e
II),
utilizza
i
termini
“ove
necessario”,
“ove
opportuno”,
Si ricorda, infatti, che il regolamento (CE) 852/2004, nell’indicare i requisiti generali e specifici di
“adeguato” o
o “sufficiente” per
per significare che,
che, aa livello
livello di
di organizzazione
organizzazione ee gestione
gestione dell’attività di
di
“adeguato”
igiene degli “sufficiente”
alimenti (allegatisignificare
I e II), utilizza
i termini
“ove necessario”, “ovedell’attività
opportuno”,
impresa, spetta
spetta all’operatore
all’operatore del
del settore
settore alimentare
alimentare stabilire,
stabilire, dandone
dandone dimostrazione
dimostrazione su
su base
base
impresa,
“adeguato” o “sufficiente” per significare che, a livello di organizzazione e gestione dell’attività di
scientifica,
se
misura
opportuna, adeguata
o sufficiente
per
gli
scientifica,
se una
una
misura èè necessaria,
necessaria,
sufficiente
per raggiungere
raggiungere
gli
impresa, spetta
all’operatore
del settore opportuna,
alimentare adeguata
stabilire, odandone
dimostrazione
su base
obiettivi
di
sicurezza
fissati
dalla
legislazione
alimentare,
anche
in
rapporto
alla
tipologia
ed
al
scientifica, se una misura è necessaria, opportuna, adeguata o sufficiente per raggiungere gli
volume dell’attività.
Pertanto, le disposizioni che, ai vari livelli del nostro ordinamento contengono indicazioni
obbligatorie in ordine alle concrete modalità operative con le quali le imprese alimentari devono
assicurare la sicurezza delle attività e dei prodotti trattati, necessitano di una rilettura alla luce del
nuovo principio comunitario della responsabilità primaria dell’operatore nel dimostrare il
raggiungimento di tale obbiettivo. E’ questo il caso dei regolamenti comunali in materia di igiene
degli alimenti, i quali, non potendo più spiegare nel nuovo contesto normativo alcun effetto
prescrittivo e cogente, possono valere soltanto come linee guida tecniche per gli operatori del
settore alimentare e per l’autorità di controllo ai fini della valutazione dei requisiti d’igiene previsti
dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, in particolare per quanto attiene ai requisiti strutturali.
Pertanto, ai fini della dichiarazione di conformità ai requisiti d’igiene previsti dalla normativa
comunitaria che le imprese alimentari devono effettuare ai sensi del regolamento 40/2006, eventuali
indicazioni più dettagliate contenute nei regolamenti comunali di igiene degli alimenti possono
essere utilizzate dall’operatore soltanto quali supporto tecnico ai fini della valutazione di
conformità.
Resta, invece, impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali
ad esempio i regolamenti edilizi, nonché di ogni altra normativa concernente aspetti diversi da
settore alimentare e per l’autorità di controllo ai fini della valutazione dei requisiti d’igiene previsti
Pertanto,
ai fini(CE)
della852/2004
dichiarazione
di conformità
ai requisiti
d’igiene
previsti
dalla strutturali.
normativa
dai regolamenti
e 853/2004,
in particolare
per quanto
attiene
ai requisiti
comunitaria
che
le
imprese
alimentari
devono
effettuare
ai
sensi
del
regolamento
40/2006,
eventuali
Pertanto, ai fini della dichiarazione di conformità ai requisiti d’igiene previsti dalla normativa
indicazioni più dettagliate
contenute devono
nei regolamenti
comunali
di regolamento
igiene degli40/2006,
alimenti eventuali
possono
le imprese
alimentari
effettuare
ai sensi
del
11.7.2007
- BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA
REGIONE
TOSCANA - N. 28
84 comunitaria che
essere
utilizzate
dall’operatore
soltanto
quali
supporto
tecnico
ai
fini
della
valutazione
di
indicazioni più dettagliate contenute nei regolamenti comunali di igiene degli alimenti possono
conformità.
essere utilizzate dall’operatore soltanto quali supporto tecnico ai fini della valutazione di
Resta,
invece, impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali
conformità.
ad
esempio
edilizi,
nonché
di ogni altracomunali
normativa
concernente
aspetti
diversi
da
Resta, invece,i regolamenti
impregiudicato
il valore
dei regolamenti
concernenti
materie
diverse,
quali
quello
della
produzione
degli
alimenti
(es.
sicurezza
nei
luoghi
di
vita
e
di
lavoro,
ecc…).
ad esempio i regolamenti edilizi, nonché di ogni altra normativa concernente aspetti diversi da
E’
opportuno
ribadire, dunque,
che la (es.
dichiarazione
disciplinata
quello
della produzione
degli alimenti
sicurezza nei
luoghi didal
vitaregolamento
e di lavoro, regionale
ecc…). 40/2006
sostituisce
sia
l’autorizzazione
sanitaria
di
cui
all’art.
2,
legge
283/1962
(per
le
attività
che 40/2006
vi erano
E’ opportuno ribadire, dunque, che la dichiarazione disciplinata dal regolamento regionale
soggette),
sia
la
dichiarazione
effettuata
con
le
modalità
e
sulla
base
dei
requisiti
previsti
dai
sostituisce sia l’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2, legge 283/1962 (per le attività che vi erano
regolamenti
comunali.
soggette), sia la dichiarazione effettuata con le modalità e sulla base dei requisiti previsti dai
Inoltre,
si evidenzia
che, la dichiarazione disciplinata dal regolamento regionale 40/2006 sostituisce
regolamenti
comunali.
anche
prevista
dall’articolo
29 del regio
20 dicembre
n. 3298
per le
Inoltre,l’autorizzazione
si evidenzia che,
la dichiarazione
disciplinata
dal decreto
regolamento
regionale1928,
40/2006
sostituisce
macellerie
e
dalla
legge
regionale
21
dicembre
1992,
n.
58
per
le
pescherie.
anche l’autorizzazione prevista dall’articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 per le
macellerie e dalla legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 per le pescherie.
2. Ambito di applicazione
2. Ambito di applicazione
2.1 Obbligo di registrazione
2.1
Obbligo di registrazione
Il regolamento
(CE) 852/2004, fatti salvi i casi in cui sia prescritto il riconoscimento ai sensi del
regolamento
(CE)
853/2004,
pone
l’obbligo
per gli
del settore
alimentare di procedere
Il regolamento (CE)
852/2004,
fatti
salvi i casi
in operatori
cui sia prescritto
il riconoscimento
ai sensi alla
del
registrazione (CE)
di ciascuno
stabilimento
posto per
sottogliil operatori
proprio controllo
chealimentare
esegua una
regolamento
853/2004,
pone l’obbligo
del settore
di qualsiasi
procederedelle
alla
fasi
di produzione,
trasformazione
e posto
distribuzione
di alimenti,
al fine
consentire
alle autorità
registrazione
di ciascuno
stabilimento
sotto il proprio
controllo
chedi
esegua
una qualsiasi
delle
competenti
degli
Stati
membri
dell’Unione
europea
di
conoscerne
localizzazione
e
tipologia
di
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, al fine di consentire alle
autorità
attività,
in
funzione
dei
controlli
ufficiali
di
cui
al
regolamento
(CE)
882/2004.
D’altra
parte,
lo
competenti degli Stati membri dell’Unione europea di conoscerne localizzazione e tipologia di
stesso
882/2004,
prevede
31 che le autorità
competentiD’altra
stabiliscano
le
attività,regolamento
in funzione (CE)
dei controlli
ufficiali
di all’art.
cui al regolamento
(CE) 882/2004.
parte, lo
procedure
che
gli
operatori
del
settore
alimentare
devono
seguire
per
chiedere
la
registrazione
degli
stesso regolamento (CE) 882/2004, prevede all’art. 31 che le autorità competenti stabiliscano le
stabilimenti.
procedure
che gli operatori del settore alimentare devono seguire per chiedere la registrazione degli
In
base alla legislazione alimentare europea, la registrazione ha quindi la finalità di fornire
stabilimenti.
all’autorità
le alimentare
informazioni
necessarie
circa l’ubicazione
dello lastabilimento
delle
In base allacompetente
legislazione
europea,
la registrazione
ha quindi
finalità di efornire
attività
in
esso
svolte.
all’autorità competente le informazioni necessarie circa l’ubicazione dello stabilimento e delle
Il
regolamento
regionale 40/2006 prevede che la registrazione avvenga a seguito di una
attività
in esso svolte.
dichiarazione
dall’imprenditore.
L’obbligo
effettuare tale
dichiarazione
sussiste
in
Il regolamentoeffettuata
regionale
40/2006 prevede
che la di
registrazione
avvenga
a seguito
di una
relazione
a
stabilimenti
nei
quali
vengano
svolte
attività
attinenti
ad
una
qualsiasi
delle
fasi
di
dichiarazione effettuata dall’imprenditore. L’obbligo di effettuare tale dichiarazione sussiste in
produzione,
trasformazione,
distribuzione
e
somministrazione
di
alimenti.
Occorre
chiarire
che
tra
relazione a stabilimenti nei quali vengano svolte attività attinenti ad una qualsiasi delle fasi di
tali
attività rientrano
anche: distribuzione e somministrazione di alimenti. Occorre chiarire che tra
produzione,
trasformazione,
- la produzione primaria di latte (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione
tali attività rientrano anche:
del latte in azienda);
- la produzione primaria di latte (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione
- la
pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, fino ad un massimo di 500
delvendita
latte indi
azienda);
capi all’anno, all’interno di strutture non dedicate, purché nel rispetto dei requisiti di cui
all’allegato II, cap. 3 del regolamento (CE) 852/2004;
- il commercio al dettaglio di alimenti;
- la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l’attività sia limitata
alla cessione di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altro
esercizio di commercio al dettaglio, posto nell’ambito dello stesso comune o di comuni
limitrofi, e a condizione che da tale attività derivi soltanto una modesta parte del fatturato
dell’esercizio (attività non prevalente in termini di volume di prodotto; V. considerando n. 13
del regolamento (CE) 853/2004);
- la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l’attività sia
fisicamente limitata alle sole operazioni di deposito e di trasporto in regime di temperatura
controllata di alimenti di origine animale confezionati e/o imballati, fermo restando il rispetto
dei requisiti di temperatura previsti dal regolamento (CE) 853/2004;
- l’attività di intermediazione commerciale, intesa come gestione dei movimenti di prodotti
alimentari tra fornitori o tra questi ed i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la
manipolazione dei prodotti alimentari o il loro stoccaggio presso la sede dell’impresa, a
condizione che questa corrisponda alla definizione di “impresa alimentare” o di “operatore del
settore alimentare”;
- l’attività di somministrazione svolta nelle strutture alberghiere e extralberghiere;
Occorre, inoltre, specificare che:
- qualora nell’ambito di uno stesso stabilimento operino più imprese alimentari, è necessaria
una registrazione per ogni impresa;
- le macellerie e le pescherie che svolgono soltanto operazioni di sezionamento, pulizia,
eviscerazione, senza effettuare trasformazioni che alterino sostanzialmente la natura delle
carni, sono soggette a dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento regionale
manipolazione dei prodotti alimentari o il loro stoccaggio presso la sede dell’impresa, a
manipolazione
prodotti
alimentari
o il loro stoccaggio
la sede
a
condizione che dei
questa
corrisponda
alla definizione
di “impresapresso
alimentare”
o didell’impresa,
“operatore del
condizione
che
questa
corrisponda
alla
definizione
di
“impresa
alimentare”
o
di
“operatore
del
settore alimentare”;
settore
alimentare”;
- l’attività
di somministrazione
svolta
nelle strutture
alberghiere
extralberghiere;
- BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA
REGIONEeeTOSCANA
- N. 28
85
- l’attività11.7.2007
di somministrazione
svolta
nelle strutture
alberghiere
extralberghiere;
Occorre, inoltre, specificare che:
Occorre,
inoltre,
specificarediche:
- qualora
nell’ambito
uno stesso stabilimento operino più imprese alimentari, è necessaria
- qualora
nell’ambito
di
uno
stesso stabilimento operino più imprese alimentari, è necessaria
una registrazione per ogni impresa;
una
registrazione
per
ogni
impresa;
- le macellerie e le pescherie che svolgono soltanto operazioni di sezionamento, pulizia,
- le
macellerie esenza
le pescherie
svolgono soltanto
operazioni
di sezionamento,
pulizia,
eviscerazione,
effettuareche
trasformazioni
che alterino
sostanzialmente
la natura
delle
eviscerazione,
senza
effettuare
trasformazioni
che
alterino
sostanzialmente
la
natura
delle
carni, sono soggette a dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento regionale
carni,
sono soggette a dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento regionale
40/2006.
40/2006.
2.2 Obbligo di riconoscimento
2.2
Obbligo di riconoscimento
Il regolamento
(CE) 853/2004 prevede che gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale
Ilperregolamento
(CE) 853/2004
che glimedesimo
stabilimenti
cherequisiti
trattano prodotti
origine animale
i quali l’allegato
III del prevede
regolamento
fissa
d’igiene dispecifici
possono
per
i
quali
l’allegato
III
del
regolamento
medesimo
fissa
requisiti
d’igiene
specifici
possono
operare, fatte salve alcune eccezioni, soltanto se riconosciuti dall’autorità competente. Tuttavia,
ai
operare,
fatte salve
eccezioni,
se riconosciuti
dall’autorità
competente.
ai
sensi dell’art.
1 del alcune
regolamento
(CE)soltanto
853/2004,
esso non si applica
ad alcune
tipologieTuttavia,
di attività,
sensi
1 del
regolamento
esso non sidiapplica
ad alcune
di attività,
tra ledell’art.
quali la
fornitura
diretta(CE)
di 853/2004,
piccoli quantitativi
prodotti
primaritipologie
dal produttore
al
tra
le
quali
la
fornitura
diretta
di
piccoli
quantitativi
di
prodotti
primari
dal
produttore
al
consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di
consumatore
finale
o ai locale
laboratori
annessi agli
esercizi di
commercio finale
al dettaglio
o di
somministrazione
a livello
che riforniscono
direttamente
il consumatore
(art. 1, lettera
somministrazione
a
livello
locale
che
riforniscono
direttamente
il
consumatore
finale
(art.
1,
lettera
c) del regolamento (CE) 853/2004.
c)
(CE)di853/2004.
Perdelleregolamento
forniture dirette
prodotti ittici, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) 3703/1985 ed in
Per
le
forniture
dirette
prodotti
ittici, ai sensi
dell’art. 3con
del accordo
regolamento
(CEE)
3703/1985
in
base a quanto definitodidalla
Conferenza
Stato-Regioni
del 25
gennaio
2007, ed
è da
base
a quantopiccolo
definitoquantitativo
dalla Conferenza
Stato-Regioni
accordo del
25 gennaio
è da
considerarsi
un massimo
di 100 con
chilogrammi
di prodotto
per 2007,
produttore
considerarsi
piccolo
quantitativo
un
massimo
di
100
chilogrammi
di
prodotto
per
produttore
primario, inteso come sbarco giornaliero da peschereccio o come cessione giornaliera da
primario,
inteso
come sbarcoAigiornaliero
da peschereccio
o come del
cessione
allevamento
di acquacoltura.
fini della rintracciabilità,
l’operatore
settore giornaliera
in disaminadaè
allevamento
di
acquacoltura.
Ai
fini
della
rintracciabilità,
l’operatore
del
settore
in
disamina di
è
tenuto a produrre, contestualmente alla cessione ad un dettagliante locale o ad un esercizio
tenuto
a
produrre,
contestualmente
alla
cessione
ad
un
dettagliante
locale
o
ad
un
esercizio
di
somministrazione, un documento datato e firmato attestante l’origine e la tipologia del prodotto
somministrazione,
documento
e firmato
attestanteedl’origine
e ladal
tipologia
prodotto
ceduto, in duplice un
copia
di cui unadatato
rilasciata
all’acquirente
una tenuta
cedente;del
dette
copie
ceduto,
in
duplice
copia
di
cui
una
rilasciata
all’acquirente
ed
una
tenuta
dal
cedente;
dette
copie
devono essere conservate per almeno tre mesi dalla data della cessione.
devono
essere conservate
per almeno
tre mesi
data della
cessione.
La Conferenza
Stato-Regioni,
con accordo
deldalla
25 gennaio
2007,
ha stabilito invece che l’esclusione
La
Conferenza
Stato-Regioni,
con
accordo
del
25
gennaio
2007,
ha stabilito
che l’esclusione
di cui all’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004 non deve
ritenersiinvece
applicabile
all’attività
di
cui
all’art.
1,
lettera
c)
del
regolamento
(CE)
853/2004
non
deve
ritenersi
applicabile
all’attività
di
fornitura filtratori
diretta di emolluschi
dal produttoreesposti
al consumatore
finale,
esercizi di
organismi
risultano bivalvi
perciò vivi
particolarmente
all’accumulo
di agli
microrganismi
organismi
filtratori
risultano
perciòvivi
particolarmente
esposti
diagli
microrganismi
di
forniturabiotossine
diretta
dieemolluschi
bivalvi
dal produttore
al consumatore
finale,
esercizi
di
commercio
al dettaglio
o di pesanti.
somministrazione,
dal momento
cheall’accumulo
i molluschi
bivalvi
vivi sono
patogeni,
metalli
patogeni,
biotossine
e
metalli
pesanti.
commercio
al tale
dettaglio
o diapplicativo,
somministrazione,
dal momento
che del
i molluschi
bivalvi
vivi sono
Alla luce di
criterio
l’art.
3, lettera
regolamento
40/2006,
che
organismi
filtratori
e risultano
perciò anche
particolarmente
espostic) all’accumulo
di microrganismi
Alla luce di tale criterio applicativo, anche l’art. 3, lettera c) del regolamento 40/2006, che
costituiscebiotossine
attuazione
dell’art.pesanti.
1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004, deve intendersi nel
patogeni,
e metalli
costituisce attuazione dell’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004, deve intendersi nel
senso luce
che ladicessione
di piccoli
quantitativi
di molluschi
bivalvi c)
vividel
dalregolamento
produttore al40/2006,
consumatore
Alla
tale criterio
applicativo,
anche
l’art. 3, lettera
che
senso che la cessione di piccoli quantitativi di molluschi bivalvi vivi dal produttore al consumatore
finale,
agli
esercizi
di
commercio
al
dettaglio
o
di
somministrazione,
nel
territorio
della
provincia
in
costituisce attuazione dell’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004, deve intendersi nel
finale, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, nel territorio della provincia in
cui
insiste
l’azienda
o
di
province
contermini,
non
è
esclusa
dall’ambito
di
applicazione
del
senso che la cessione di piccoli quantitativi di molluschi bivalvi vivi dal produttore al consumatore
cui insiste l’azienda o di province contermini, non è esclusa dall’ambito di applicazione del
regolamento
(CE) 853/2004.
finale,
agli esercizi
di commercio al dettaglio o di somministrazione, nel territorio della provincia in
regolamento (CE) 853/2004.
Pertanto,
partita odi dimolluschi
vivi dovrà
passare
da un centrodel
di
cui
insisteogni
l’azienda
provincebivalvi
contermini,
non èobbligatoriamente
esclusa dall’ambito
di applicazione
Pertanto, ogni partita di molluschi bivalvi vivi dovrà obbligatoriamente passare da un centro di
spedizione come
all’allegato I, punto 2.7 del regolamento (CE) 853/2004, ovvero da uno
regolamento
(CE)definito
853/2004.
spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7 del regolamento (CE) 853/2004, ovvero da uno
stabilimento
a terra
o galleggiante
ricevimento,
alla rifinitura, alpassare
lavaggio,
allacentro
pulitura,
Pertanto,
ogni
partita
di molluschiriservato
bivalvi al
vivi
dovrà obbligatoriamente
da un
di
stabilimento a terra o galleggiante riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura,
alla
calibratura,
al
confezionamento
e
all’imballaggio
dei
molluschi
bivalvi
vivi
idonei
al
consumo
spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7 del regolamento (CE) 853/2004, ovvero da uno
alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo
umano.
stabilimento
a terra o galleggiante riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura,
umano.
alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo
umano.
3. Il procedimento di DIA
3. Il procedimento di DIA
3.1
3. IlModulistica
procedimento di DIA
3.1 Modulistica
Al fine di rendere omogenea la procedura di dichiarazione inizio attività (di seguito DIA) sul
Al
fine
di rendere omogenea la procedura di dichiarazione inizio attività (di seguito DIA) sul
3.1
Modulistica
territorio
regionale, sono stati attivati gruppi di lavoro per l’elaborazione di modelli comuni per la
territorio regionale, sono stati attivati gruppi di lavoro per l’elaborazione di modelli comuni per la
presentazione
della dichiarazione,
per di
l’individuazione
da allegare.
Al fine di rendere
omogenea la nonché
procedura
dichiarazione della
iniziodocumentazione
attività (di seguito
DIA) sul
presentazione della dichiarazione, nonché per l’individuazione della documentazione da allegare.
In
attesa che
tali modelli
sianoattivati
disponibili,
cheper
i comuni
aggiornino
la modulistica
territorio
regionale,
sono stati
gruppioccorre
di lavoro
l’elaborazione
di modelli
comuni in
peruso
la
In attesa che tali modelli siano disponibili, occorre che i comuni aggiornino la modulistica in uso
per
la richiesta
di dichiarazione,
registrazione,nonché
provvedendo
in particolare
ad documentazione
eliminare ogni da
riferimento
presentazione
della
per l’individuazione
della
allegare. a
per la richiesta di registrazione, provvedendo in particolare ad eliminare ogni riferimento a
“regolamenti
di cui alla
deliberazione
Consiglio
273/1994. la modulistica in uso
In
attesa che tipo”
tali modelli
siano
disponibili,del
occorre
che iregionale
comuni aggiornino
“regolamenti tipo” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 273/1994.
per la richiesta di registrazione, provvedendo in particolare ad eliminare ogni riferimento a
3.2
Verifica amministrativa
“regolamenti
tipo” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 273/1994.
3.2 Verifica amministrativa
L’art. 12, comma 4 del regolamento n. 40/2006 fa riferimento all’istruttoria di controllo che
L’art.
12, comma
4 del regolamento n. 40/2006 fa riferimento all’istruttoria di controllo che
3.2
Verifica
amministrativa
l’amministrazione
comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90,
l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90,
per
verificare
la regolarità
della dichiarazione
d’inizio
attività presentata
dall’interessato
e della
L’art.
12, comma
4 del regolamento
n. 40/2006
fa riferimento
all’istruttoria
di controllo
che
per verificare la regolarità della dichiarazione d’inizio attività presentata dall’interessato e della
documentazione
allegata.
Si
tratta
di
una
verifica
amministrativa
documentale
sull’esistenza
di
l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90,
documentazione allegata. Si tratta di una verifica amministrativa documentale sull’esistenza di
requisiti,
modalità
e fatti richiesti
dalla legge aid’inizio
fini dell’avvio
e dichiarati sussistenti
per
verificare
la regolarità
della dichiarazione
attività dell’attività
presentata dall’interessato
e della
requisiti, modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti
dal titolare dell’impresa
(diversa
dal controllo
di carattere
sanitario disull’esistenza
cui all’art. 14,
documentazione
allegata.alimentare
Si tratta di
una verifica
amministrativa
documentale
di
dal titolare dell’impresa alimentare (diversa dal controllo di carattere sanitario di cui all’art. 14,
comma 1).modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti
requisiti,
comma 1).
3.2
3.2 Verifica
Verifica amministrativa
amministrativa
L’art.
L’art. 12,
12, comma
comma 4
4 del
del regolamento
regolamento n.
n. 40/2006
40/2006 fa
fa riferimento
riferimento all’istruttoria
all’istruttoria di
di controllo
controllo che
che
l’amministrazione
comunale
ricevente
deve
effettuare,
nei
modi
e
termini
di
cui
alla
legge
241/90,
l’amministrazione
comunale
ricevente
deve
effettuare,
nei
modi
e
termini
di
cui
alla
legge
241/90,
11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
86
per
per verificare
verificare la
la regolarità
regolarità della
della dichiarazione
dichiarazione d’inizio
d’inizio attività
attività presentata
presentata dall’interessato
dall’interessato ee della
della
documentazione
allegata.
Si
tratta
di
una
verifica
amministrativa
documentale
documentazione allegata. Si tratta di una verifica amministrativa documentale sull’esistenza
sull’esistenza di
di
requisiti,
modalità
e
fatti
richiesti
dalla
legge
ai
fini
dell’avvio
dell’attività
e
dichiarati
sussistenti
requisiti, modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti
dal
dal titolare
titolare dell’impresa
dell’impresa alimentare
alimentare (diversa
(diversa dal
dal controllo
controllo di
di carattere
carattere sanitario
sanitario di
di cui
cui all’art.
all’art. 14,
14,
comma
1).
comma 1).
Qualora,
Qualora, in
in sede
sede di
di verifica,
verifica, venga
venga riscontrata
riscontrata la
la mancanza
mancanza di
di qualcuno
qualcuno degli
degli elementi
elementi che
che
legittimano
lo
svolgimento
dell’attività,
l’amministrazione
adotta
un
provvedimento
legittimano lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione adotta un provvedimento inibitorio.
inibitorio.
Laddove,
Laddove, invece,
invece, siano
siano rilevate
rilevate delle
delle irregolarità
irregolarità sanabili,
sanabili, l’amministrazione
l’amministrazione può
può adottare
adottare un
un
provvedimento
motivato
di
adeguamento,
indicando
le
prescrizioni
normative,
regolamentari
provvedimento motivato di adeguamento, indicando le prescrizioni normative, regolamentari ed
ed
amministrative
amministrative alle
alle quali
quali conformarsi
conformarsi per
per regolarizzare
regolarizzare l’attività
l’attività ee fissando
fissando aa tal
tal fine
fine un
un termine
termine non
non
inferiore
inferiore aa 30
30 giorni.
giorni.
Successivamente
Successivamente allo
allo scadere
scadere dei
dei termini
termini per
per l’effettuazione
l’effettuazione della
della verifica
verifica in
in esame,
esame, fermo
fermo restando
restando
l’esercizio
del
potere
di
autotutela
con
le
modalità
e
nei
limiti
previsti
dalla
legge
241/90,
l’esercizio del potere di autotutela con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 241/90, ii controlli
controlli
vengono
svolti
dall’amministrazione
comunale
nell’ambito
dell’attività
ordinaria
di
vigilanza.
vengono svolti dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’attività ordinaria di vigilanza.
3.3
3.3 Controllo
Controllo sanitario
sanitario
II controlli
sul
rispetto
controlli sul rispetto dei
dei requisiti
requisiti igienico
igienico sanitari
sanitari sono
sono svolti
svolti in
in ambito
ambito locale
locale dalle
dalle aziende
aziende USL,
USL,
fatte
salve
le
competenze
di
ulteriori
organismi
di
controllo
previste
dalla
normativa
vigente.
fatte salve le competenze di ulteriori organismi di controllo previste dalla normativa vigente.
Il
Il controllo
controllo sanitario
sanitario può
può essere
essere svolto
svolto dall’azienda
dall’azienda USL
USL nel
nel corso
corso del
del procedimento
procedimento di
di registrazione
registrazione
soltanto
nei
casi
previsti
dall’art.
12,
comma
3
ed
entro
il
termine
di
30
giorni
dalla
data
soltanto
nei
casi
previsti
dall’art.
12,
comma
3
ed
entro
il
termine
di
30
giorni
dalla
data di
di
Una volta effettuato il sopralluogo preventivo eventuale entro il termine di 30 giorni o decorso
presentazione
della
dichiarazione
di
inizio
attività
(art.
14,
comma
1).
presentazione
della
dichiarazione
di
inizio
attività
(art.
14,
comma
1).
inutilmente tale termine, nonché nei casi previsti dall’art. 12, comma 2, ogni intervento di controllo
Una
voltadell’azienda
effettuato ilUSL
sopralluogo
preventivo
eventuale
entro
il termine
di 30 nell’ambito
giorni o decorso
da parte
sull’attività
del settore
alimentare
registrata
si colloca
della
inutilmente
tale
termine,
nonché
nei
casi
previsti
dall’art.
12,
comma
2,
ogni
intervento
di controllo
vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale) e viene svolto sulla base dei piani aziendali
di
da parte dell’azienda
del settore
registrata
si colloca
nell’ambito
della
controllo
predisposti USL
per losull’attività
specifico settore.
In alimentare
sede di controllo
ufficiale,
vengono
valutate
le
vigilanza
istituzionale
ordinaria
(controllo
ufficiale)
e
viene
svolto
sulla
base
dei
piani
aziendali
di
misure adottate dall’operatore del settore alimentare sotto la propria responsabilità al fine di
controllo lapredisposti
lo alimenti
specificotrattati
settore.
sede rilevanti
di controllo
garantire
conformitàper
degli
alleInnorme
per ilufficiale,
settore divengono
attività. valutate le
misure
adottate
dall’operatore
del
settore
alimentare
sotto
la
propria
responsabilità
al finealle
di
E’ opportuno sottolineare che, qualora in tale sede venga rilevata una non conformità rispetto
garantire
la
conformità
degli
alimenti
trattati
alle
norme
rilevanti
per
il
settore
di
attività.
suddette norme, il responsabile della struttura competente dell’azienda USL, sulla base del verbale
E’
opportuno
sottolineare
che, qualora
in tale sede
venga
rilevata
una non
conformità
rispetto alle
redatto
dal personale
incaricato,
potrà adottare
una delle
azioni
previste
dall’art.
54 del regolamento
suddette
norme,(in
il particolare,
responsabileparagrafo
della struttura
competente
sullaconto
base della
del verbale
(CE)
882/2004
2, lettere
a), b), c),dell’azienda
d), e), g) h)),USL,
tenendo
natura
redatto
dal
personale
incaricato,
potrà
adottare
una
delle
azioni
previste
dall’art.
54
del
regolamento
della non conformità rilevata e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per
(CE)
882/2004
particolare,
2, lettere a), b), c), d), e), g) h)), tenendo conto della natura
quanto
riguarda(in
quella
specificaparagrafo
non conformità.
della
non
conformità
rilevata
e
dei
dati
relatividal
all’operatore
Si ricorda che tra le azioni adottabili, precedenti
come ammesso
citato art. del
54, settore
lettera alimentare
h), rientraper
la
quanto
riguarda
quella
specifica
non
conformità.
formulazione di eventuali prescrizioni, la cui necessità sia stata rilevata dal personale incaricato in
Si
che traallefine
azioni
adottabili,
come ammesso
dal conformità
citato art. rilevata,
54, lettera
h),l’operatore
rientra la
sedericorda
di controllo,
di favorire
l’eliminazione
della non
e che
formulazione
di
eventuali
prescrizioni,
la
cui
necessità
sia
stata
rilevata
dal
personale
incaricato
in
del settore alimentare dovrà eseguire entro un certo termine, quantificato di volta in volta
sede
di
controllo,
al
fine
di
favorire
l’eliminazione
della
non
conformità
rilevata,
e
che
l’operatore
dall’organo di vigilanza sulla base della natura della non conformità e del contenuto delle
del
settore stesse.
alimentare dovrà eseguire entro un certo termine, quantificato di volta in volta
prescrizioni
dall’organo
di dei
vigilanza
sulla base
natura
conformità
e del
delle
Per l’adozione
provvedimenti
che,della
ai sensi
delladella
leggenon
regionale
16/2000
sonocontenuto
di competenza
prescrizioni
stesse.
del comune (sospensione e ritiro del riconoscimento di cui all’art. 54, paragrafo 2, lettera f) del
Per l’adozione
dei 882/2004),
provvedimenti
che, ai sensi
della
legge regionale
sonoorganizzativi
di competenza
regolamento
(CE)
il responsabile
della
struttura
si attiene 16/2000
ai protocolli
di
del
comune
(sospensione
e
ritiro
del
riconoscimento
di
cui
all’art.
54,
paragrafo
2,
lettera f) del
cui alla legge regionale 16/2000, art. 4, comma 3.
regolamento
(CE)di882/2004),
il responsabile
struttura
si attiene
ai protocolli
organizzativi
di
Qualora in sede
vigilanza venga
rilevata ladella
mancanza
della
registrazione
effettuata
ai sensi del
cui
alla
legge
regionale
16/2000,
art.
4,
comma
3.
regolamento 40/2006 o di altra registrazione/autorizzazione assimilabile, in attesa che siano
Qualora
in sede
vigilanza venga
rilevata per
la mancanza
della degli
registrazione
ai sensi
del
disponibili
normedi sanzionatorie
specifiche
la violazione
obblighieffettuata
previsti dalla
nuova
regolamento
40/2006 opotrà
di altra
assimilabile,
in attesa
che
normativa comunitaria,
essereregistrazione/autorizzazione
applicata la sanzione amministrativa
prevista
dall’art.
17 siano
della
disponibili
norme
sanzionatorie
specifiche
per
la
violazione
degli
obblighi
previsti
dalla
nuova
legge 283/1962; tale norma, infatti, come sottolineato dal Ministero della salute con circolare
normativa
comunitaria,
essere
applicata
sanzione amministrativa
prevista
dall’art. 17con
della
20151/P del
24 maggiopotrà
2006,
risulta
tuttorala applicabile
in quanto non
incompatibile
la
legge
283/1962;
tale
norma,
infatti,
come
sottolineato
dal
Ministero
della
salute
con
circolare
legislazione alimentare comunitaria sopravvenuta.
20151/P del 24 maggio 2006, risulta tuttora applicabile in quanto non incompatibile con la
legislazione alimentare comunitaria sopravvenuta.
4. Anagrafe delle registrazioni
Al
fine di assicurare
l’attuazione della normativa comunitaria, senza appesantire le procedure
4. Anagrafe
delle registrazioni
operative ed i sistemi informativi utilizzati sul territorio, l’anagrafe delle registrazioni delle imprese
Al fine di deve
assicurare
normativa
senza appesantire
le procedure
alimentari
esserel’attuazione
unica per della
azienda
USL ecomunitaria,
per Dipartimento
di Prevenzione,
senza
operative
ed
i
sistemi
informativi
utilizzati
sul
territorio,
l’anagrafe
delle
registrazioni
delle
imprese
suddivisione per zone e per servizi, anche in coerenza con l’unicità del punto di contatto aziendale
alimentari
deve
essereIl unica
USL con
e per
Dipartimento
di Prevenzione, senza
per il sistema
di allerta.
sistemaper
deveazienda
interfacciarsi
le banche
dati già esistenti.
suddivisione
per
zone
e
per
servizi,
anche
in
coerenza
con
l’unicità
del
punto
di contatto
aziendale
Nell’implementare tale anagrafe, inoltre, deve essere evitata la nuova registrazione
di attività
già in
per
il
sistema
di
allerta.
Il
sistema
deve
interfacciarsi
con
le
banche
dati
già
esistenti.
possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base ad altre normative, al
Nell’implementare
tale anagrafe,
deve essere
evitata la
registrazione
di attività già
in
fine di evitare ripetizioni
inutili, inoltre,
quanto dannose
nell’ottica
di nuova
una corretta
programmazione
delle
possesso
di
autorizzazione
o
altra
registrazione
assimilabile,
rilasciata
in
base
ad
altre
normative,
al
attività di controllo ufficiale.
fine di evitare ripetizioni inutili, quanto dannose nell’ottica di una corretta programmazione delle
Al fine di assicurare l’attuazione della normativa comunitaria, senza appesantire le procedure
operative ed i sistemi informativi utilizzati sul territorio, l’anagrafe delle registrazioni delle imprese
alimentari deve essere unica per azienda USL e per Dipartimento di Prevenzione, senza
suddivisione per
zone e- BOLLETTINO
per servizi, anche
in coerenza
conREGIONE
l’unicità del
punto di- N.
contatto
aziendale 87
11.7.2007
UFFICIALE
DELLA
TOSCANA
28
per il sistema di allerta. Il sistema deve interfacciarsi con le banche dati già esistenti.
Nell’implementare tale anagrafe, inoltre, deve essere evitata la nuova registrazione di attività già in
possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base ad altre normative, al
fine di evitare ripetizioni inutili, quanto dannose nell’ottica di una corretta programmazione delle
attività di controllo ufficiale.
In particolare, in base a quanto previsto dal regolamento 40/2006:
a) nell’ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di autorizzazione o altra
registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore (ad esempio il
D.P.R. 317/96 in materia di identificazione e registrazione degli animali; il D.Lgs. 193/2006
in materia di medicinali veterinari; il D.P.R. 54/97 in materia di produzione e immissione
sul mercato di latte e prodotti a base di latte; il regolamento (CE) 183/2005 sull’igiene dei
mangimi, il D.Lgs. 158/2006 in materia di farmaco veterinario) non sono soggette a nuova
registrazione (art. 10, comma 3). Per tali aziende, la registrazione ai fini del regolamento
(CE) n. 852/2004 è assolta tramite l’autorizzazione già ottenuta o la registrazione già
effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, anche mediante inserimento in
specifica banca dati, e vengono mantenuti numero e classificazione precedentemente
assegnati. In caso di aziende in possesso di più numeri di autorizzazione/registrazione, ai
sensi delle normative del settore veterinario, dovrà essere utilizzato in via preferenziale il
codice attribuito ai sensi del D.P.R. 317/97. E’ opportuno sottolineare che tale indicazione
operativa riguarda non soltanto le aziende già altrimenti autorizzate/registrate alla data di
entrata in vigore del regolamento 40/2006, ma anche aziende che successivamente a tale
data abbiano comunque effettuato gli adempimenti specifici previsti dalle normative di
settore.
b) con riferimento alle fasi successive alla produzione primaria, gli stabilimenti e le attività già
in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme
specifiche in materia di alimenti non sono soggetti a nuova registrazione (art. 10, comma 4).
Tale categoria comprende tutte le tipologie di stabilimenti ed attività soggette ad
autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2, legge 283/1962. Per essi, le aziende USL
competenti provvedono d’ufficio a trasferire i dati in loro possesso nell’anagrafe delle
registrazioni ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un
numero di registrazione (V. Parte II).
Qualora le imprese di cui alle lettere a) e b), oppure quelle registrate ai sensi della nuova normativa
comunitaria, intendano iniziare a svolgere un’attività ulteriore rispetto a quella coperta dalla
precedente autorizzazione/registrazione (si prenda il caso di un’azienda zootecnica registrata ai
sensi del D.P.R. 317/96 che intenda svolgere anche attività di vendita), dovranno presentare una
comunicazione di variazione dell’attività produttiva al comune, allegando la relativa
documentazione; il comune trasmette la comunicazione all’azienda USL competente ai fini
dell’aggiornamento dell’anagrafe (art. 13, comma 1 regolamento 40/2006). L’impresa mantiene il
numero di registrazione assegnato. In ipotesi di variazione significativa dell’attività, delle strutture o
del ciclo produttivo (compreso il caso in cui la nuova attività ricada nell’ambito di applicazione
dell’art. 12, comma 3 del regolamento 40/2006: V. sopra par. 3.3), l’azienda USL potrà effettuare
un sopralluogo di verifica preventivo entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 13, comma 2).
Per quanto riguarda, invece, stabilimenti ed attività che non siano in possesso di precedente
autorizzazione o altra registrazione assimilabile, è necessario procedere a nuova registrazione (V.
Parte II). A tale proposito, con riferimento alla produzione primaria, è opportuno che gli
stabilimenti da registrare siano individuati tramite banche dati già esistenti (in particolare la banca
dati ARTEA).
4.1 Subingresso
In caso di subingresso in attività registrata o in attività in possesso di precedente autorizzazione o
altra registrazione assimilabile, il nuovo titolare dovrà presentare al comune una comunicazione di
aggiornamento della registrazione sensi dell’art. 13 del regolamento 40/2006, indicante la data di
inizio dell’attività sotto la nuova denominazione/ragione sociale; il comune trasmette la
comunicazione all’azienda USL ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe. Anche in questo caso
l’attività mantiene il numero di registrazione assegnato. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti
previsti dalle norme vigenti.
4.2 Attività di trasporto
Per quanto riguarda le imprese alimentari che effettuano, tra le varie attività, anche il trasporto di
prodotti alimentari (es. una gelateria che ha un veicolo per la consegna ai clienti del prodotto finito),
inizio dell’attività sotto la nuova denominazione/ragione sociale; il comune trasmette la
comunicazione all’azienda USL ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe. Anche in questo caso
l’attività mantiene il numero di registrazione assegnato. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
88 previsti dalle 11.7.2007
norme vigenti.
4.2 Attività di trasporto
Per quanto riguarda le imprese alimentari che effettuano, tra le varie attività, anche il trasporto di
prodotti alimentari (es. una gelateria che ha un veicolo per la consegna ai clienti del prodotto finito),
non deve essere effettuata una registrazione per ogni singolo mezzo dell’impresa. La registrazione
riguarderà, infatti, esclusivamente l’impresa (es. la gelateria).
Sarà cura dei gruppi di lavoro di cui al punto 3.1 predisporre un’apposita scheda integrativa o una
sezione della DIA per la raccolta delle informazioni relative ai veicoli adibiti al trasporto di prodotti
alimentari nell’ambito dell’impresa registrata, comprese eventuali variazioni inerenti i veicoli stessi.
Le imprese che effettuano esclusivamente attività di trasporto di prodotti alimentari, sono soggette a
registrazione secondo quanto previsto dal regolamento regionale 40/2006.
4.3 Attività svolte in forma ambulante
Per le attività destinate ad essere svolte in forma ambulante, la DIA deve essere presentata presso il
comune dove ha sede l’impresa (sede legale della società o residenza del titolare della ditta
individuale). Qualora, ai fini dello svolgimento dell’attività, l’impresa si avvalga di un deposito
posto nel territorio di una zona dell’azienda USL diversa da quella competente rispetto alla sede
dell’impresa oppure nel territorio di una diversa azienda USL, è opportuno che il controllo sanitario
sia garantito tramite la collaborazione ed il coordinamento tra le strutture di controllo coinvolte
(quella della zona/azienda USL sede dell’impresa e quella della zona/azienda USL sede del
deposito).
4.4 Attività temporanee
Il regolamento regionale 40/2006 include le attività temporanee (es. sagre, feste) nell’ambito di
applicazione dell’obbligo di registrazione: tale scelta è stata dettata dall’opportunità di uniformare
le procedure per l’avvio di attività che prevedono in qualsiasi forma la preparazione e/o
somministrazione di alimenti, dal momento che, diversamente, le attività temporanee sarebbero
rimaste soggette all’obbligo di autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 283/1962.
Tuttavia, trattandosi di attività con caratteristiche specifiche, al fine di consentire una migliore
gestione delle stesse ed una più facile lettura dell’anagrafe delle registrazioni, i competenti servizi
dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende USL provvederanno ad inserire tali attività in una
sezione separata dell’anagrafe. In particolare, per le attività che si svolgono con cadenza regolare,
potrà essere prevista la sospensione del numero di registrazione alla cessazione dell’attività e la
ripresa dello stesso numero al successivo inizio.
4.5 Attività ex bollo CE
Le imprese alimentari già in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CE) che, in base alla
nuova disciplina, ricadano nell’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione di cui al
regolamento (CE) 852/2004, dovranno optare tra il mantenimento del bollo CE e la rinuncia al bollo
stesso con contestuale dichiarazione di inizio attività presso il comune competente.
Parte II - Modalità di identificazione delle imprese registrate
I dati minimi necessari ai fini della registrazione delle imprese alimentari sono riportati nell’allegato
A del regolamento regionale 40/2006.
Il punto 1 dell’allegato A prevede, tra i dati identificativi dello stabilimento, il codice fiscale o
partita IVA: si sottolinea l’obbligatorietà di tale dato ai fini della corretta identificazione
dell’impresa registrata.
Il numero di registrazione, di cui al punto 2 del citato allegato A, è così composto:
- sigla dello Stato membro (IT)
- codice ISTAT della regione Toscana (09)
- codice ISTAT della provincia (es. Lucca: 046)
- codice ISTAT del comune (es. Viareggio: 033)
- numero progressivo di 5 cifre (es. 00001)
11.7.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
89
(es. numero di registrazione: IT 09 046033 00001)
Il numero di registrazione da assegnare alle attività temporanee, inserite in una sezione separata
dell’anagrafe delle registrazioni (V. Parte I, punto 4), è così composto:
- sigla T (temporanea)
- codice ISTAT della provincia (es. Lucca: 046)
- codice ISTAT del comune (es. Viareggio: 033)
- numero progressivo di 4 cifre (es. 0001)
(es. numero di registrazione: T 046 033 0001)
Il tipo di attività, di cui al punto 3 del citato allegato A, deve essere specificato riportando il relativo
codice, come indicato nella tabella allegata alla presente circolare.
In base a quanto stabilito negli accordi Stato-Regioni richiamati in premessa, tutte le attività del
settore alimentare soggette all’obbligo di registrazione dovranno essere registrate entro il 31
dicembre 2009.
TABELLA CODICI ATECO MODIFICATI PER SETTORE ALIMENTI
Cod. ATECO
modificato
01.11
01.12
01.13
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.3
01.4
02.01
02.02
05.01.1
05.01.2
05.02.1
05.02.2
15.1
15.2
15.3
15.41.1
15.41.2
15.41.3
15.42
15.43
15.51
15.52
15.6
15.7
15.81.1
15.81.2
15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89
15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98
74.82.1
51.17.1
51.17.2
51.21
51.23
51.31
Descrizione
coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.
coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai
coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie
allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
allevamento di ovini, caprini, equini
allevamento di suini
allevamento di pollame e altri volatili
allevamento di altri animali
coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
attività dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari
silvicoltura e utilizzazione di aree forestali
servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali
pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
pesca in acque dolci e servizi connessi
piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
produzione di olio di oliva grezzo
produzione di oli grezzi da semi oleosi
produzione di oli e grassi animali grezzi
produzione di oli e grassi raffinati
produzione di margarina e di grassi commestibili simili
industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
produzione di gelati
lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei
produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali
produzione di prodotti di panetteria
produzione di pasticceria fresca
produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
produzione di zucchero
produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
lavorazione del tè e del caffè
produzione di condimenti e spezie
produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
produzione di altri prodotti alimentari
produzione di bevande alcoliche distillate
produzione di alcol etilico di fermentazione
produzione di vini (da uve non di produzione propria)
produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
produzione di altre bevande fermentate non distillate
produzione di birra
produzione di malto
industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
confezionamento di generi alimentari
intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
commercio all’ingrosso di animali vivi
commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
Cod.
modello
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
90
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98
74.82.1
51.17.1
51.17.2
51.21
51.23
51.31
51.32
51.33
51.34
51.36
51.37
51.38.1
51.38.2
TABELLA
51.39.1
51.39.1.01
51.39.2
63.12.1
63.12.2
52.11.1
52.11.2
52.11.3
52.11.4
52.11.5
52.12
52.21
52.22
52.23
52.24.1
52.24.2
52.25
52.27.1
52.27.2
52.27.3
52.27.4
52.31
52.33.1
52.62.1
52.63.2
52.63.3
60.24.0.11
60.24.0.14
60.24.0.15
60.24.0.16
60.24.0.17
60.24.0.1
60.24.0.10
60.24.0.12
60.24.0.13
60.24.0.2
60.24.0.3
60.24.0.4
60.24.0.5
60.24.0.6
60.24.0.7
60.24.0.8
60.24.0.9
55.30.1
55.30.1.1
55.30.1.2
55.30.1.3
55.30.1.4
55.30.3
55.40.0
55.40.0.1
55.40.0.2
55.40.0.3
55.40.0.4
55.40.0.5
55.51.0.1
55.51.0.2
55.51.0.3
55.51.0.4
55.52
01.13.1
01.13.2
15.13.0.1
15.51.2.1
15.81.1.1
produzione di vini (da uve non di produzione propria)
produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
produzione di altre bevande fermentate non distillate
produzione di birra
11.7.2007
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N.
produzione
di malto
industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
confezionamento di generi alimentari
intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
commercio all’ingrosso di animali vivi
commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
commercio all’ingrosso
prodotti della pescaPER
congelati,
surgelati, conservati,
secchi
CODICI
ATECOdiMODIFICATI
SETTORE
ALIMENTI
commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
commercio all'ingrosso di gelati
commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
magazzini di custodia e deposito per conto terzi
magazzini frigoriferi per conto terzi
ipermercati
supermercati
discount di alimentari
minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (esercizi di vicinato)
commercio al dettaglio di prodotti surgelati
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari
commercio al dettaglio di frutta e verdura
commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
commercio al dettaglio di pane
commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
commercio al dettaglio di caffè torrefatto
commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
farmacie
erboristerie
commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
trasporto latte e latticini confezionati
trasporto pane
trasporto prodotti di pasticceria
trasporto di alimenti cotti
trasporto di alimenti e bevande n.c.a
trasporto acqua potabile
trasporto latte
trasporto gelati
trasporto surgelati
trasporto granaglie per alimentazione
trasporto animali vivi
trasporto carne fresca
trasporto pesce fresco
trasporto carne congelata
trasporto pesce congelato
trasporto olio
trasporto vino
ristorazione con somministrazione
ristorazione e pizzeria con somministrazione
ristorazione con servizio di self service
ristorazione con somministrazione annessa a struttura turistico ricettiva
ristorazione con somministrazione in attività temporanee (sagre, manifestazioni)
ristorazione su treni e navi
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con laboratorio preparazione alimen
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con annessa gelateria
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con annessa pasticceria
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande annessa a struttura turistico ricet
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande in attività temporanee (sagre, mani
mense aziendali
mense ospedaliere ed R.S.A.
mense scolastiche
mense n.c.a.
fornitura di pasti preparati (catering)
produzione di vini da uve di produzione propria con vendita al dettaglio
produzione di olio di oliva da produzione propria con vendita al dettaglio
produzioni di salumi con vendita al dettaglio
produzioni di formaggi e latticini con vendita al dettaglio
produzioni di prodotti di panetteria con vendita al dettaglio
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55.40.0.4
55.40.0.5
55.51.0.1
55.51.0.2
55.51.0.3
55.51.0.4
55.52
01.13.1
01.13.2
15.13.0.1
15.51.2.1
TABELLA
15.81.1.1
15.81.2.1
15.85.0.1
15.86.0.1
15.89.0
55.30.2.1
55.30.2.2
55.30.4.1
55.30.4.2
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande annessa a struttura turistico ricet
bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande in attività temporanee (sagre, mani
mense aziendali
mense ospedaliere ed R.S.A.
mense
scolastiche
11.7.2007
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N.
mense n.c.a.
fornitura di pasti preparati (catering)
produzione di vini da uve di produzione propria con vendita al dettaglio
produzione di olio di oliva da produzione propria con vendita al dettaglio
produzioni di salumi con vendita al dettaglio
produzioni diATECO
formaggi e latticini
con vendita alPER
dettaglio
CODICI
MODIFICATI
SETTORE ALIMENTI
produzioni di prodotti di panetteria con vendita al dettaglio
produzioni di pasticceria con vendita al dettaglio
produzioni di paste alimentari con vendita al dettaglio
lavorazioni del tè e del caffè con vendita al dettaglio
produzioni di miele con vendita al dettaglio
produzione di pizza con vendita al dettaglio
produzione di gastronomia con vendita al dettaglio
produzioni di gelato con vendita al dettaglio
produzioni di yougurt con vendita al dettaglio
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