ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

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CIRCOLARE N. 10/2011
N. Prot.:
1467
Risposta alla nota:
Allegati:
Ravenna, 20 aprile 2011
n. 1
Agli Iscritti all’Albo
LORO SEDI
Agli Enti ed Amministrazioni
in indirizzo
LORO SEDI
OGGETTO: Competenze professionali dei geometri – Cassazione civile 21 marzo 2011 n.6402 –
costruzioni comportanti l’impiego del cemento armato – incompetenza assoluta del
geometra – non sanata dalla controfirma di un ingegnere o dal fatto che un ingegnere
esegua i calcoli del cemento armato.
Con la presente si trasmette in allegato l’importante sentenza della Cassazione Civile, II Sezione, 21
marzo 2011 n. 6402, in tema di competenze professionali dei geometri sul cemento armato.
Un geometra aveva proposto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona che non gli
aveva riconosciuto alcun compenso per le prestazioni professionali svolte in ordine al progetto di un edificio
industriale prefabbricato, avendo egli compiuto un’attività professionale riservata dalla legge agli ingegneri.
Nel rigettare le pretese del geometra e confermare quanto statuito dalla Corte territoriale, la Corte di
Cassazione compie una approfondita e condivisibile analisi della normativa sulle competenze professionali dei
geometri, ribadendo una serie di principi, utili ad orientare l’azione di imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Da un lato, la competenza del geometra doveva essere esclusa per le caratteristiche del progetto, che
riguardava un edificio industriale, con palazzina uffici, quindi una struttura architettonica complessa, costituita
da un capannone prefabbricato con un piano destinato a laboratorio e due piani nella parte destinata agli uffici,
progetto che aveva comportato anche l’esecuzione dei calcoli del cemento armato ed uno studio dei minimi
particolari costruttivi (fondazioni, pilastri, travi, ecc.).
Dall’altro, l’art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274 – afferma la Corte di legittimità, conformemente al
noto precedente costituito da Cassazione civile, II sez. 7 settembre 2009 n. 19292 – limita le competenze dei
geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con l’esclusione di quelle che
comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato (e ammettendo una competenza dei
geometri, in via di eccezione, soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici
rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che non
comportino pericolo per l’incolumità delle persone). Una corretta lettura di detta disciplina, non modificata dalla
legge 5 novembre 1971 n. 1086, secondo la Corte di Cassazione, “implica che ai geometri non possa
comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l’impiego del
cemento armato”.
Alla giustificazione del geometra, secondo cui l’ingegnere non si era limitato a controfirmare o vistare il
progetto, ma aveva provveduto alla sua redazione e ad effettuare la direzione lavori, con espressa assunzione
di responsabilità, il giudice replica che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in
materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri sono illegittime, cosicché a rendere legittimo
un progetto redatto da un geometra “non rileva che esso sia stato controfirmato o vistato da un ingegnere,
ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il
professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione”.
Ne risulta confermato che dalla normativa sulle competenze professionali di geometri ed ingegneri
emerge un criterio non generico ed idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli
ingegneri: quello secondo cui “è esclusa, in ogni caso, la competenza dei geometri nel campo delle
costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni
competenza è riservata agli Ingegneri ed Architetti iscritti nell’Albo”.
Si tratta, come detto, di principi già affermati altre volte in giurisprudenza (v., da ultimo, l’esemplare
sentenza della Cassazione civile, II sez., 7 settembre 2009 n. 19292).
A questi fini, risulta particolarmente importante l’affermazione della Cassazione, secondo cui deve
essere il professionista competente ad assumersi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate,
per cui l’incompetenza del geometra non può essere sanata dalla circostanza che l’ingegnere direttore dei
lavori abbia eseguito i calcoli del cemento armato e abbia diretto le relative opere.
Si invitano gli Iscritti, gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a tenere debito conto di quanto statuito
dalla Suprema Corte.
Si allega copia della sentenza.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Emma Garelli)
Allegato:
Corte di Cassazione 21/03/2011 n. 6402
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