Ai Dirigenti e Responsabili del Servizio Gestione Controllo Edilizio e

Transcript

Ai Dirigenti e Responsabili del Servizio Gestione Controllo Edilizio e
Ai Dirigenti e Responsabili del Servizio Gestione Controllo Edilizio e Sportello Unico per l'Edilizia
Ing. Valeria Galanti - Comune di Alfonsine
Arch. Natalino Giambi - Comune di Cervia
Geom. Marco Cerfogli - Comune di Massa Lombarda
Arch. Gabriele Montanari - Comune di Bagnacavallo
Ing. Carlo Argnani - Comune di Conselice
Arch. Flavio Magnani - Comune di Ravenna
Geom. Danilo Toni - Comune di Bagnara di Romagna
Geom. Fulvio Pironi - Comune di Cotignola
Geom. Alfio Gentilini - Comune di Riolo Terme
Arch. Laura Vecchi - Comune di Brisighella
Arch. Ennio Nonni - Comune di Faenza
Arch. Marina Doni - Comune di Russi
Geom. Mauro Camanzi - Comune di Castel Bolognese
Geom. Michele Cipriani - Comune di Fusignano
Arch. Ivana Pirazzoli - Comne di S.Agata sul Santerno
Arch. Fausto Salvatori - Comune di Casola Valsenio
Arch. Ivana Pirazzoli - Comune di Lugo
Geom. Cristina Santandrea - Comune di Solarolo
p.c. Al Presidente dell'Ordine
Dott. Ing. Agide Sintoni
Al
Presidente
del
Geom. Daniele Ugolini
Collegio
degli
dei
Ingegneri
Iscritti
Geometri
della
della
p.c. agli Architetti iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Ravenna
Ravenna 5 marzo 2007
Provincia
Provincia
di
di
Ravenna
Ravenna
Prot. 19.193
OGGETTO: Nomina delle terne per il collaudo strutturale
Con la presente si comunica che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
•
Considerato il principio dell' indissolubità tra progetto e struttura ; ove per progetto si
intenda la risoluzione globale di ogni aspetto della costruzione anche in via preliminare (a
livello cioè di progetto di massima); preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato, della
Cassazione Civile e dei T.A.R.;
•
Viste in particolare le ultime sentenze:
- Consiglio di Stato, Ordinanza n. 4112/05 del 30/08/2005 (T.A.R. Lazio, Sentenza n. 320/05 del
29/04/2005) "[...] Il predetto motivo di gravame non è ostacolato dalla circostanza che, nella
specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un ingegnere, dovendosi considerare la "
progettazione" affidata nella specie ad un geometra "un unicumi nscindibile", riferibile solo al suo
autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo della struttura in cemento armato di altri
professionisti competenti, non sanandosi in ipotesi, il difetto di competenza del professionista
titolare"[...]"
•
Consiglio di Stato sez. V n. 6004 del 16/09/2004 [..] Né è sufficiente a legittimare l'operato
del geometra il fatto che la progettazione - con la relativa direzione lavori - delle strutture
edilizie in cemento armato siano state affidate e svolte da un ingegnere o un architetto,
ogniqualvolta il geometra abbia firmato direttamente il progetto ed assunto la direzione
dell'intervento edificatorio.
•
Consiglio di Stato sez. V n. 348 del 31/01/2001 "Risponde al resto di esercizio abusivo della
professione il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un
edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il
progetto è vistato o controfirmato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento
armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere".
•
T.A.R. Liguria I Sezione, sentenza n. 333 del 20/09/1997 "Esula dalla competenza
professionale del geometra la progettazione di un capannone industriale, anche se l'effettivo
calcolo e la direzione delle opere siano eseguite da un ingegnere, poiché i limiti alla
competenza dei geometri riguardano un coacervo di aspetti sia quantitativi che qualitativi
(costo dell'opera, difficoltà tecnica per la progettazione ed esecuzione) e l'opera deve essere
pensata tecnicamente da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali.
•
T.A.R. Sicilia, Sentenza n. 02327 del 13/10/1995 "[...] La progettazione deve essere
considerata come un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è
giovato dell'opera di collaboratori, onde il semplice calcolo delle strutture non risolve i
problemi della progettazione generale eseguita dal geometra, né sana il difetto di
competenza di tale professionista . [...]
•
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 10358 del 2/12/1994 " L'art. 16 del R.D. 11
febbraio 1929 n. 27, che determina l'oggetto ed il limiti dell'esercizio professionale dei
geometri consentendo loro, per le costruzioni, solo la progettazione, direzione e vigilanza di
modeste costruzioni civili o di costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole di
limitata importanza con opere di cemento armato che non richiedono particolari operazioni
di calcolo, si riferisce, ad ogni progetto, ed anche, quindi, a quelli di massima, i quali ,del
resto, concentrandosi nell'ideazione, anche sotto il profilo tecnico, delle linee essenziali e
generali dell'opera, enon solo in un mero disegno architettonico, presuppongono le
fondamentali operazioni di calcolo necessarie per la verifica della possibilità astratta della
loro concreta realizzazione in relazione alle quali si pone quella esigenza di qualificazione
professionale del professionista progettista che giustifica le limitazioni delle competenze dei
geometri previste dalla relativa legge".
•
T.A.R. Marche con pronuncia n. 223 del 20/03/1993 confermata dal Consiglio di Stato
sentenzia la non competenza di tecnici diplomati alla progettazione di due fabbricati
industriali in comune di Macerata, realizzabili con struttura in cemento armato, questa
progettata da un ingegnere, annullando conseguentemente le due relative concessioni
edilizie.
•
Conf. Cass. N. 4461 del 19/10/1977; n. 1347 del 19/07/1969; n. 1474 del 13/05/1968 I limiti
di competenza professionale dei geometri indicati dalla legge riguardano ogni qualsiasi
progetto e non solo quelli esecutivi ma anche progetti preliminari e definitivi perché questi,
concentrandosi nella ideazione, anche sotto il profilo tecnico, delle linee essenziali e generali
dell'opera presuppongono le fondamentali operazioni di calcolo necessarie per la verifica
della sua realizzazione per le quali il geometra non ha competenza.
•
Consiglio di Stato n. 821 del 29/07/1977 (T.A.R. Emilia Romagna n. 442 del 29/07/1976)
"[...] Il semplice calcolo delle strutture non risolve i problemi della progettazione generale
eseguita dal geometra né sana il difetto di competenza del geometra stesso, con conseguente
vizio di legittimità della licenza edilizia".
•
Corte di Cassazione n. 1346 del 15/04/1976 "[...] In materia di progettazione di opere che
comportino l'impiego di cemento armato, le limitazioni imposte ai geometri devono,
logicamente, riguardare non solo i progetti esecutivi, ma anche i progetti di massima,
poiché l'approntamento di questi ultimi non può prescindere dalle necessarie operazioni di
calcolo dei conglomerati cementiti per la costruzione progettata".
Nella seduta del 15 dicembre 2006 il Consiglio delibera che «non verranno rilasciate terne di
Architetti iscritti al proprio Albo per collaudi strutturali allorché il progettista titolare del
permesso di costruire o D.I.A., risultasse un tecnico non laureato; anche laddove la parte
strutturale, risultasse a firma di un tecnico laureato».
Il Segretario del Consiglio dell'Ordine
Arch. Gioia Gattamorta
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Arch. Nullo Pirazzoli