FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

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FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO
Venezia, 10 giugno 2015
Prot. n. 148/15
GPN/vl
Ai COMUNI
Agli ENTI TERRITORIALI del Veneto
LORO SEDI
OGGETTO: Progettazione e direzione lavori di costruzioni civili in cemento armato riparto competenze professionali
Con la presente, si intende portare a conoscenza dei competenti Uffici l’esito della
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 883 del 23.2.2015 che ha definito il contenzioso
avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione n. 96/12 della Giunta Comunale di
Torri del Benaco (Vr), con cui si riconosceva ai geometri la possibilità di progettare e
dirigere i lavori di costruzioni civili in cemento armato con volume almeno sino a mc 1.500.
In particolare il Consiglio di Stato, al termine di un procedimento giurisdizionale che
ha visto l’intervento dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e del Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ha affermato che “la
competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste
costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale
– di strutture in cemento armato”, con la sola eccezione delle “piccole costruzioni
accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non
richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino
pericolo per le persone”.
A fronte di detta chiarissima decisione della massima Autorità Giudiziaria
Amministrativa confidiamo che si ponga definitivamente fine alle asserite difficoltà
interpretative e/o applicative del citato quadro normativo, la cui inconsistenza e
strumentalità era stata già denunciata in epoca antecedente all’avvio del citato
contenzioso.
In proposito, si richiama in particolare l’attenzione sul fatto che:
i) stante quanto previsto dall’art. 64 D.P.R. 380/01, prima del rilascio di un titolo
edilizio, è obbligo del competente Ufficio accertare se la progettazione sia stata affidata ad
un professionista competente, in quanto le norme che regolano l’esercizio ed i limiti di
V E G A P a r c o S c i e n t i f ic o T e c n o l o g ic o d i V e n e z i a - E d i f i c i o P e g a s o
Via delle Industr ie, 15 - 30175 V enezia Mar gher a VE
T el: 0 4 1. 5 09 .3 4 0 0 F a x: 0 4 1. 5 09 .3 6 0 5
S egr et er i a: d al l u n edì al ven er dì d al l e 9. 3 0 al l e 12 .3 0 e d al l e 1 4 .3 0 al l e 1 6. 3 0
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applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per
assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi
abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia
dell’economia pubblica e privata, sia dell’incolumità delle persone;
ii) la domanda di titolo di legittimazione edilizia per un progetto di costruzione civile,
redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, deve ritenersi
irricevibile, con conseguente necessità di emanazione di un provvedimento di rigetto;
iii) sussistono tutti i requisiti di cui all’art. 21-nonies l. 241/90 -violazione delle norme
relative al riparto di competenze professionali ed interesse legato alla pubblica incolumità
delle persone- per procedere all’annullamento in autotutela del titolo di legittimazione
eventualmente rilasciato al geometra in violazione della soprarichiamata normativa
(annullamento, questo, non discrezionalmente eludibile ove ricorrano, come nel caso,
evidenti e rilevanti pubblici interessi quali quelli al ripristino della legalità e alla sicurezza
ed incolumità delle persone);
iv) quelli appena citati rappresentano, in ogni caso, comportamenti ed atti dovuti da
parte degli Uffici competenti, il cui mancato espletamento può esporre le Amministrazioni e
- anche personalmente - i Responsabili del procedimento a precise responsabilità sotto
il profilo amministrativo, contabile e penale.
Alla luce di quanto dinanzi dedotto, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del
Veneto e gli Ordini provinciali invitano le Amministrazioni in indirizzo ad applicare la
disciplina normativa in oggetto nei termini chiariti dal Consiglio di Stato.
Nel manifestare comunque la piena disponibilità a collaborare con gli Uffici per
garantire, nei limiti di competenza, “il rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato
e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario” e la “tutela
della vita e della salute dell’uomo” (art. 1 Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani),
porgo distinti saluti.
Il Presidente FOIV
ing. Gian Pietro Napol
Allegati:
Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 883 del 23.02.2015
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