I nuovi orientamenti dell`Unione Europea in materia di aiuti di stato
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I nuovi orientamenti dell`Unione Europea in materia di aiuti di stato
NEWSLETTER N. 45 I NUOVI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ 1. Introduzione: i Nuovi Orientamenti nell’ambito del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato La Commissione Europea (la “Commissione”) ha recentemente concluso il processo di revisione dei propri orientamenti sulla concessione, da parte degli Stati Membri, di misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà 1. La revisione di tali orientamenti va considerata come un tassello fondamentale nell’ambito del programma della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, che è, a sua volta, parte di un più vasto programma di coordinamento delle politiche economiche nazionali, elaborato al fine di raggiungere il comune obiettivo di una crescita continua e sostenibile degli Stati Membri e la razionalizzazione della loro spesa pubblica. A questo proposito, in data 8 maggio 2012, la Commissione ha emanato una Comunicazione sul programma di modernizzazione degli aiuti di Stato 2, prefiggendosi con essa un ambizioso programma di riforma degli aiuti di Stato, con tre principali obiettivi. In primo luogo, la proposta della Commissione è volta all’individuazione dei principi comuni necessari per verificare la conciliabilità di un aiuto con il mercato interno. Il controllo degli aiuti di Stato deve, infatti, supportare la crescita sostenibile degli Stati Membri e contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica, contrastando quegli aiuti che non arrecano alcun valore aggiunto ed, anzi, alterano la concorrenza. Per questo motivo, la Commissione ha rivisto e semplificato alcuni precedenti orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra i quali gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, così da renderli compatibili con i suddetti principi. 3 1 Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese finanziarie in difficoltà, GU C 249, 31.7.2014, p. 1 ss. Più in generale, con riferimento alle successive modifiche delle regole sugli aiuti di Stato, si veda SANTA MARIA, European Economic Law, 3° Ed., Kluwer Law International, 2014, p. 470 ss. 2 Comunicazione della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, COM (2012) 209. 3 Si vedano, in particolare, gli orientamenti sugli aiuti regionali, adottati il 19 giugno 2013; la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, adottata il 21 maggio 2014; la bozza di orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura e della silvicoltura e nelle aree rurali 2014-2020 e la nuova bozza del regolamento di esenzione degli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura e della silvicoltura e nelle aree rurali; gli orientamenti sugli aiuti in ambito ambientale e dell’energia, adottati il 9 aprile 2014; la Comunicazione della Commissione concernente i criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato volti alla promozione dell’esecuzione di importanti progetti di interesse comunitario, pubblicati il 20 giugno 2014; gli orientamenti sul rischio finanziario, adottati il 15 gennaio 2014; gli orientamenti sulle reti a banda larga, adottati il 18 dicembre 2012; gli orientamenti sugli aiuti di Stato al settore dell’aviazione, adottati il 20 febbraio 2014. 1 NEWSLETTER N. 45 I NUOVI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ Secondariamente, la Commissione intende rafforzare il suo intervento in relazione ai casi di maggiore importanza per il mercato interno, così da poter compiere ex ante un’indagine differenziata tra i vari settori e maggiormente approfondita sugli aiuti potenzialmente distorsivi della concorrenza. Infine, la Commissione intende semplificare le procedure, per permettere un più rapido processo di decisione in materia. In particolare, essa si prefigge lo scopo di rivedere i regolamenti, modernizzando in particolare il Regolamento procedurale con riferimento alla gestione delle denunce, di chiarire la nozione di aiuto di Stato e di introdurre dei mezzi informativi per il mercato e delle inchieste di settore in materia di aiuti di Stato. 2. Genesi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione Il 9 luglio 2014, la Commissione ha adottato i Nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà (i “Nuovi Orientamenti”), a seguito di una consultazione avviata il 5 novembre 2013. I Nuovi Orientamenti sono entrati in vigore il 1° agosto 2014 e verranno applicati sino al 31 dicembre 2020, andando quindi a sostituire le precedenti norme in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese, in vigore sin dagli anni ‘90. Infatti, i primi orientamenti in materia furono adottati dalla Commissione nel 19944. Nel 1999, la Commissione ha poi emanato un testo emendato5, seguito da un’ulteriore versione degli orientamenti6 nel 2004. Gli orientamenti del 2004 avrebbero dovuto permanere in vigore fino al 2009. Tuttavia, essi sono stai prorogati varie volte7 a causa della crisi finanziaria, durante la quale la 4 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 368, 23.12.1994, p. 12. Al riguardo si veda BISCARETTI DI RUFFIA, State Aid and Insolvency Proceedings, in SANTA MARIA (Ed.), Competition and State Aid. An Analysis of the EC Practice, Kluwer Law International, 2007, p. 123 ss. 5 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288, 9.10.1999, p. 2. 6 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244, 1.10.2004, p. 2. 7 Dapprima, fino al 9 ottobre 2012 (si veda la Comunicazione della Commissione sulla proroga degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 156, 9.07.2009, p. 3), e successivamente, fino alla loro sostituzione con dei nuovi orientamenti (si veda IP/12/1042, e Comunicazione della Commissione sulla proroga dell’applicabilità degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1° ottobre 2004, GU C 296, 2.10.2012, p. 3), in modo da evitare così di anticipare le discussioni sul programma di modernizzazione degli aiuti di Stato (si veda IP/12/458 e la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 2 NEWSLETTER N. 45 I NUOVI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ Commissione ha adottato un regime speciale di salvataggio e ristrutturazione per il settore finanziario8. L’idea iniziale consisteva nell’adottare nuove regole sul salvataggio e la ristrutturazione applicabili sia al settore finanziario sia alla restante parte dell’economia. Alla fine, invece, i Nuovi Orientamenti si applicano soltanto alle imprese non finanziarie in difficoltà. In ogni caso, i Nuovi Orientamenti si fondano sulla precedente attività, nonché sull’esperienza della Commissione nell’applicare le regole pre-esistenti e nell’accordare aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche durante la crisi. In conseguenza di ciò, la Commissione ha considerevolmente ristretto le condizioni in base alle quali gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possano considerarsi ammissibili secondo i Nuovi Orientamenti. 3. Principi cardine dei Nuovi Orientamenti I Nuovi Orientamenti definiscono i criteri in base ai quali gli Stati Membri, in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato, possono concedere finanziamenti pubblici a imprese che abbiano difficoltà finanziarie. Nello specifico, nei Nuovi Orientamenti la Commissione ha previsto le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà possano dirsi compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 9. Innanzitutto, deve essere sottolineato che, nei Nuovi Orientamenti, alcuni principi chiave degli orientamenti del 2004 sono rimasti immutati. In particolare, i Nuovi Orientamenti confermano il cosiddetto “aiuto per il salvataggio” alle imprese con difficoltà finanziarie, finalizzato a mantenerle in vita per un periodo di tempo sufficientemente a lungo per preparare un piano di ristrutturazione. L’aiuto per il salvataggio può essere concesso temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi10. sul programma di modernizzazione degli aiuti di Stato europeo dell’8 maggio 2012, COM(2012) 209, definitiva). 8 La revisione prende in considerazione sia la “Strategia Europa 2020” approvata dalla Commissione (Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020, definitiva), sia il fatto che gli effetti negativi degli aiuti di Stato possano interferire con la necessità di implementare la produttività e la crescita, di preservare uguali opportunità per le imprese e di combattere il protezionismo nazionale. 9 Per una critica all’applicazione estensiva dell’Articolo 107 TFUE da parte della Commissione, con riguardo agli schemi degli aiuti di Stato, si veda SANTA MARIA, European, cit., p. 470 ss. 10 Si veda BISCARETTI DI RUFFIA, State Aid, cit., p. 124. 3 NEWSLETTER N. 45 I NUOVI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ Decorso tale periodo, l’aiuto deve essere restituito. In caso contrario, è necessario notificare alla Commissione un dettagliato programma di ristrutturazione, affinché l’aiuto venga approvato come “aiuto per la ristrutturazione”. Tali aiuti, volti a sostenere la ristrutturazione dell’impresa, possono essere concessi per un periodo più lungo, ma esclusivamente una volta ogni dieci anni, per evitare che imprese di fatto inattive vengano mantenute in vita artificialmente grazie al supporto pubblico. Il suddetto piano deve, in particolare, assicurare che: (i) l’attività di lungo termine di un’impresa sia ristabilita senza un ulteriore aiuto di Stato; (ii) le distorsioni della concorrenza causate dall’aiuto di Stato siano affiancate da specifiche e adeguate misure11 volte a minimizzare le distorsioni stesse; e (iii) l’impresa contribuisca in maniera proporzionale ai costi della ristrutturazione. 4. Principali novità introdotte dai Nuovi Orientamenti Se, da un lato, a fronte della concessione dell’aiuto, gli orientamenti del 2004 si proponevano di assicurare la parallela adozione di misure volte a minimizzare le distorsioni della concorrenza, dall’altro lato, i Nuovi Orientamenti includono dei “filtri”, creati per verificare ab origine che l’aiuto sia veramente concesso nell’interesse pubblico, evitando, di conseguenza, l’inutile spreco di risorse dei contribuenti. In primo luogo, gli Stati Membri hanno l’onere di dimostrare che l’aiuto sia necessario per perseguire un obiettivo di interesse comune, quale l’evitare difficoltà di ordine sociale e il risolvere fallimenti di mercato12. In secondo luogo, è richiesto agli Stati Membri di presentare alla Commissione un confronto con una situazione alternativa credibile che non comporti un aiuto di Stato, al fine di dimostrare che in tale secondo scenario gli obiettivi non sarebbero raggiunti, o lo sarebbero in misura minore 13. Inoltre, i Nuovi Orientamenti hanno introdotto un nuovo concetto di aiuto temporaneo per la ristrutturazione di imprese di piccole e medie dimensioni (PMI) 14, specificamente previsto per semplificare la concessione di finanziamenti statali per le ristrutturazioni aziendali e ridurre, al contempo, le distorsioni della concorrenza 11 Come la vendita di attività o la riduzione della capacità produttiva. I Nuovi Orientamenti forniscono una lista non esaustiva di situazioni in relazione alle quali l’aiuto può considerarsi giustificato ai sensi del citato principio: ad esempio, in ipotesi di alto tasso di disoccupazione, la concessione di un aiuto alla ristrutturazione ridurrebbe la perdita di posti di lavoro; ancora, in ipotesi di fallimento di una società l’aiuto porterebbe evitare una irrimediabile perdita di knowhow. 13 Questo requisito non si applica agli aiuti per il salvataggio o a quelli temporanei per la ristrutturazione. 14 Per una definizione di impresa di piccola o media dimensione (PMI) e un’analisi degli aiuti di Stato alle PMI, si veda LANDI, Exemptions from the General Incompatibility Principle under Article 87(2) and (3) of the EC Treaty, in SANTA MARIA (Ed.), Competition and State Aid, cit., p. 63-68. 12 4 NEWSLETTER N. 45 I NUOVI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ favorendo misure meno distorsive, quali prestiti e garanzie, rispetto ad aiuti strutturali, come finanziamenti diretti o iniezioni di capitale. Al contrario, gli orientamenti del 2004 disciplinavano egualmente15 tutte le forme di aiuti concessi per la ristrutturazione. Inoltre, come anticipato, gli aiuti temporanei per il salvataggio potevano essere concessi per un periodo massimo di sei mesi, atto a fornire all’impresa percipiente il tempo necessario per approntare un piano di ristrutturazione. Decorso tale termine, era previsto il rimborso dell’aiuto o, in alternativa, la notifica alla Commissione, da parte dell’impresa interessata, di un piano di ristrutturazione, al fine di ottenere l’approvazione dell’aiuto già concesso in qualità di aiuto per la ristrutturazione. Oggi, le PMI bisognose di tale aiuto possono ottenerlo sulla base di un piano semplificato, valido per un massimo di diciotto mesi. Nei primi sei mesi, in particolare, l’aiuto può assumere la forma di un aiuto per il salvataggio, che deve semplicemente rispettare certe condizioni essenziali16. Alla fine del periodo di sei mesi, il destinatario di tale aiuto ha l’onere di presentare un piano semplificato di ristrutturazione, per poter continuare a beneficiare di un aiuto (temporaneo) per la ristrutturazione. Nel piano semplificato è sufficiente specificare in quale modo si intenda utilizzare l’aiuto per il raggiungimento di una stabilità di lungo termine, senza che sia richiesta la prova dell’adozione di misure atte a limitare la distorsione della concorrenza17. Tra le definizioni contenute nei Nuovi Orientamenti, vi è anche quella riguardante le “imprese in difficoltà”, la quale, rispetto a quella contenuta negli orientamenti del 2004, è stata significativamente semplificata, grazie alla rimozione di tutti gli elementi soggettivi, sostituiti, qui, con criteri oggettivi quali quelli utilizzati per valutare lo stato di salute di un’impresa 18. Da ultimo, al fine di assicurare che l’aiuto sia usato per mantenere in vita l’attività economica e mantenere i posti di lavoro di un’impresa e non per salvarne i soci, la Commissione ha ridefinito il concetto di “ripartizione degli oneri”19. I Nuovi Orientamenti richiedono che i soci delle imprese che ricevono un aiuto contribuiscano ai costi di ristrutturazione, divenendo responsabili in via principale del ripianamento delle 15 Non vi erano, infatti, differenze tra prestiti, garanzie, remissione del credito, iniezioni di capitale e anche prestiti di contanti senza riserve. 16 Per esempio, condizioni concernenti il tasso minimo di interesse. 17 Queste informazioni vanno, invece, inserite nel piano di ristrutturazione dettagliato. 18 Ad esempio, tra i criteri inseriti vi sono quelli utilizzati per valutare se il peso dei debiti di un’azienda sia sostenibile e se questa generi abbastanza utili per coprire il pagamento degli interessi sul proprio debito. 19 Tale concetto è stato sviluppato durante la crisi finanziaria, quando il concetto di ripartizione degli oneri divenne necessario per proteggere gli interessi dei contribuenti e dei consumatori in un momento in cui ingenti capitali pubblici venivano concessi alle banche. L’applicazione di tale concetto è stata ora estesa anche alle imprese non finanziarie. 5 NEWSLETTER N. 45 I NUOVI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ perdite, prima che un aiuto di Stato venga concesso. Nel caso in cui il piano di ristrutturazione abbia successo, lo Stato20 riceverà un’equa porzione del guadagno futuro. Inoltre, in relazione alla natura del contributo, i Nuovi Orientamenti richiedono che il contributo dell’impresa sia simile a quello dell’aiuto di Stato21. Di conseguenza, i costi sostenuti dai contribuenti saranno ridotti e la società potrà ottenere un migliore risultato, assicurandosi da parte degli investitori privati un impegno per il futuro. 5. Implicazioni pratiche e conclusioni La principale conseguenza pratica dei Nuovi Orientamenti risiede nell’aumentata difficoltà per le imprese nel cumulare tutti i requisiti necessari per ottenere un aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione, nel rispetto dei criteri di compatibilità per l’approvazione dell’aiuto, elaborati da parte della Commissione. Tuttavia, giova ricordare che, in casi eccezionali, al fine di semplificare il processo di concessione ad imprese in difficoltà di aiuti di modesto ammontare, i Nuovi Orientamenti facoltizzano l’istituzione dei regimi di aiuto da parte degli Stati Membri. In seguito all’approvazione, da parte della Commissione, del regime di aiuto, le singole concessioni di aiuti non necessitano di alcuna notifica, né di preventiva autorizzazione, purché l’aiuto rispetti le condizioni previste dal regime stesso. I Nuovi Orientamenti hanno chiarito che tali regimi costituiscono il modo migliore per erogare aiuti alle PMI. I Nuovi Orientamenti si applicano alle imprese non finanziarie, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone e dell’acciaio e senza pregiudizio delle specifiche regole concernenti imprese in difficoltà in settori particolari22. La Commissione intende applicare i Nuovi Orientamenti anche al settore della pesca e dell’acquacoltura così come al settore agricolo, ivi incluso il settore della cosiddetta “produzione agricola primaria”23. Gli aiuti per le imprese in difficoltà verranno esaminati dalla Commissione in base ai Nuovi Orientamenti laddove siano stati notificati a partire dal 1° agosto 2014. Tutte le notifiche effettuate prima di tale termine, invece, verranno esaminate alla luce degli orientamenti del 2004, anche se la decisione della Commissione interverrà successivamente alla data di entrata in vigore dei Nuovi Orientamenti. 20 Quindi, i contribuenti. Ad esempio, qualora lo Stato conceda un aiuto sotto forma di capitale, anche la società dovrà contribuire con un equo apporto di capitale. 22 Si vedano, ad esempio, gli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per le imprese del settore ferroviario, GU C 184, 22.07.2008, p. 13. 23 L’espressione “Produzione agricola primaria” si riferisce alla produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento di cui all’allegato I del Trattato. 21 6 NEWSLETTER N. 45 I NUOVI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ Infine, gli Stati Membri avranno ora un termine di sei mesi per rendere conformi ai Nuovi Orientamenti i particolari regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione attualmente in essere. Prof. Avv. Claudio Biscaretti di Ruffia [email protected] Avv. Ada Villa [email protected] 7