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La distribuzione degli autoveicoli nella disciplina antitrust europea di Enrico Adriano Raffaelli RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 LA DISTRIBUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI - 1 Particolare attenzione del Legislatore europeo verso gli accordi di distribuzione • potenziale OSTACOLO al processo di integrazione per la creazione del MERCATO INTERNO • potenziale strumento di COMPARTIMENTAZIONE dei mercati NAZIONALI Ricorso al DIRITTO ANTITRUST come STRUMENTO per vietare ogni forma di accordo che potesse frapporre ostacoli alle libertà di circolazione. RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 DISCIPLINA ANTITRUST GENERALE PER GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE - 2 Da un punto di vista antitrust, gli accordi di distribuzione devono avere significativi effetti sul COMMERCIO TRA STATI MEMBRI (art. 101.1 TFUE) ¾ Eventuale applicazione della Comunicazione “de minimis”; ¾ Eventuale applicazione dei Regolamenti di esenzione per categorie di accordi verticali; ¾ Valutazione individuale ai sensi dell’art. 101.3 TFUE se sussistono le 4 condizioni => accordi LEGITTIMI RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 DISCIPLINA ANTITRUST GENERALE PER GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE - 3 PROFILI DI RESTRIZIONE CONCORRENZIALE 1. accordi di distribuzione esclusiva 2. accordi di distribuzione selettiva CONDIZIONI DI ESENZIONE Regolamento (CE) n. 2790/1999 : - MS% del fornitore non superiore al 30%; assenza di hard-core restrictions (in caso contrario presunzione assoluta di illiceità). Regolamento (UE) n. 330/2010 : - MS% del fornitore e del distributore non superiore al 30%; - assenza di hard-core restrictions (in caso contrario presunzione relativa di illiceità). RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 4 SPECIALE INTERESSE PER IL SETTORE AUTO 1. Perché l’Unione Europea è il maggior produttore mondiale di auto; 2. Perché l’industria automobilistica europea: - realizza fatturato di oltre 750 miliardi di euro, impiega più del 5% dei lavoratori di tutti gli Stati Membri e rappresenta circa il 30% della ricerca industriale in tutta la UE 3. Perché l’uso dell’auto impatta sulla sicurezza e sull’ambiente. ORIGINARIA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE Æ caso BMW (1974): ampio favor verso le case automobilistiche (combinazione dei sistemi di distribuzione selettiva ed esclusiva) Æ Regolamento (CEE) n.123/1985: codifica della posizione assunta nel caso BMW Æ Regolamento (CE) n. 1475/1995: prime aperture verso i distributori (vendita multimarca; obbligo di specifiche clausole contrattuali). RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 5 RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 6 LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE NEL 2010 • • Diversità di condizioni concorrenziali tra sale market e after sale market Valutazione negativa del Regolamento CE n. 1400/2002 SOLUZIONE ORIGINALE 9 Normativa Speciale per after sale market 461/2010 e relativi “Orientamenti Speciali” Î Regolamento (UE) n. 9 Normativa Generale per sale market Î Regolamento (UE) n. 330/2010 e relativi “Orientamenti Generali” DISTINZIONE APPROPRIATA? Il Regolamento Speciale richiama l’applicazione anche del Regolamento Generale Il Regolamento Generale si interpreta anche alla luce degli Orientamenti Speciali RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 7 RIFORMA 2010 • COACERVO DI NORME • CERTEZZA DEL DIRITTO? “AGGRAVANTE” REGIME TRANSITORIO SUI GENERIS Perché previsto solo per gli accordi di distribuzione auto e non per quelli dell’after sale market Perché il Regolamento Speciale (CE) n. 1400/2002 è stato prorogato sino al 2013. RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 IL REGOLAMENTO GENERALE - 8 REGOLAMENTO GENERALE RICONQUISTATA LIBERTÀ COMMERCIALE PER LE CASE AUTOMOBILISTICHE ENTRO IL LIMITE delle soglie di POTERE DI MERCATO (max. 30% anche del distribuitore) Necessità di MODULARE i sistemi distributivi in funzione delle quote di mercato dei distributori Î DIFFERENZIAZIONE PREGIUDIZIO ALL’EFFICIENZA DELLA RETE DISTRIBUTIVA? RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 IL REGOLAMENTO GENERALE - 9 DAL 2013: COSA POTRANNO FARE LE CASE AUTOMOBILISTICHE 1. COMBINARE SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ED ESCLUSIVA; 2. PREVEDERE IL MONOMARCHISMO (max 5 anni / no rinnovo tacito); 3. PREVEDERE LA CLAUSOLA DI UBICAZIONE; 4. LIBERTA’ NEGOZIALE Æ abolizione delle clausole contrattuali obbligatorie, ma valorizzazione dei CODICI DI CONDOTTA RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 IL REGOLAMENTO GENERALE - 10 DAL 2013: COSA NON DOVRANNO FARE LE CASE AUTOMOBILISTICHE VIETARE AI CONCESSIONARI DI RIVENDERE MARCHE DI PARTICOLARI CONCORRENTI ; 1. 2. FISSARE I PREZZI DI RIVENDITA; 3. IMPEDIRE LE RIVENDITE IN DETERMINATI TERRITORI / A DETERMINATI CLIENTI; 4. IMPEDIRE AI DISTRIBUTORI SELEZIONATI DI RIVENDERE AGLI INTERMEDIARI CHE ABBIANO UN VALIDO MANDATO DEL CONSUMATORE. RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 IL COMMERCIO PARALLELO - 11 Protezione del commercio parallelo Negli ORIENTAMENTI SPECIALI, la Commissione: - riafferma il suo interesse verso l’integrazione del mercato interno; - conferma l’utilizzo del diritto antitrust come strumento per la tutela del commercio parallelo; - (pare) qualificare il divieto alle esportazioni come una vera e propria hardcore restriction; IL TUTTO in un ATTO NORMATIVO NON VINCOLANTE RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010 Grazie per l’attenzione ! RUCELLAI & RAFFAELLI Studio Legale Modena, 26 Novembre 2010