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La distribuzione degli autoveicoli nella
disciplina antitrust europea
di
Enrico Adriano Raffaelli
RUCELLAI & RAFFAELLI
Studio Legale
Modena, 26 Novembre 2010
LA DISTRIBUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI - 1
Particolare attenzione del Legislatore europeo
verso gli accordi di distribuzione
•
potenziale OSTACOLO al processo di integrazione per la
creazione del MERCATO INTERNO
•
potenziale strumento di COMPARTIMENTAZIONE dei mercati
NAZIONALI
Ricorso al DIRITTO ANTITRUST come STRUMENTO per vietare ogni
forma di accordo
che potesse frapporre ostacoli alle libertà di
circolazione.
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DISCIPLINA ANTITRUST GENERALE PER GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE - 2
Da un punto di vista antitrust, gli accordi di distribuzione devono
avere significativi effetti sul COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
(art. 101.1 TFUE)
¾ Eventuale applicazione della Comunicazione “de minimis”;
¾ Eventuale applicazione dei Regolamenti di esenzione per
categorie di accordi verticali;
¾ Valutazione individuale ai sensi dell’art. 101.3 TFUE
se sussistono le 4 condizioni => accordi LEGITTIMI
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DISCIPLINA ANTITRUST GENERALE PER GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE - 3
PROFILI DI RESTRIZIONE CONCORRENZIALE
1. accordi di distribuzione esclusiva
2. accordi di distribuzione selettiva
CONDIZIONI DI ESENZIONE
Regolamento (CE) n. 2790/1999 :
-
MS% del fornitore non superiore al 30%;
assenza di hard-core restrictions (in caso contrario presunzione
assoluta di illiceità).
Regolamento (UE) n. 330/2010 :
- MS% del fornitore e del distributore non superiore al 30%;
-
assenza di hard-core restrictions (in caso contrario presunzione
relativa di illiceità).
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ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 4
SPECIALE INTERESSE PER IL SETTORE AUTO
1. Perché l’Unione Europea è il maggior produttore mondiale di auto;
2. Perché l’industria automobilistica europea:
- realizza fatturato di oltre 750 miliardi di euro,
impiega più del 5% dei lavoratori di tutti gli Stati Membri e
rappresenta circa il 30% della ricerca industriale in tutta la UE
3. Perché l’uso dell’auto impatta sulla sicurezza e sull’ambiente.
ORIGINARIA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Æ
caso BMW (1974): ampio favor verso le case automobilistiche (combinazione dei
sistemi di distribuzione selettiva ed esclusiva)
Æ
Regolamento (CEE) n.123/1985: codifica della posizione assunta nel caso BMW
Æ
Regolamento (CE) n. 1475/1995: prime aperture verso i distributori (vendita
multimarca; obbligo di specifiche clausole contrattuali).
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ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 5
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ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 6
LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE NEL 2010
•
•
Diversità di condizioni concorrenziali tra sale market e after sale market
Valutazione negativa del Regolamento CE n. 1400/2002
SOLUZIONE ORIGINALE
9
Normativa Speciale per after sale market
461/2010 e relativi “Orientamenti Speciali”
Î Regolamento (UE) n.
9
Normativa Generale per sale market Î Regolamento (UE) n. 330/2010 e
relativi “Orientamenti Generali”
DISTINZIONE APPROPRIATA?
Il Regolamento Speciale richiama l’applicazione anche del Regolamento Generale
Il Regolamento Generale si interpreta anche alla luce degli Orientamenti Speciali
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ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 7
RIFORMA 2010
•
COACERVO DI NORME
•
CERTEZZA DEL DIRITTO?
“AGGRAVANTE”
REGIME TRANSITORIO SUI GENERIS
Perché previsto solo per gli accordi di distribuzione auto e non per
quelli dell’after sale market
Perché il Regolamento Speciale (CE) n. 1400/2002 è stato prorogato
sino al 2013.
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IL REGOLAMENTO GENERALE - 8
REGOLAMENTO GENERALE
RICONQUISTATA LIBERTÀ COMMERCIALE
PER LE CASE AUTOMOBILISTICHE
ENTRO IL LIMITE delle soglie di POTERE DI MERCATO
(max. 30% anche del distribuitore)
Necessità di MODULARE i sistemi distributivi in funzione delle quote di
mercato dei distributori Î DIFFERENZIAZIONE
PREGIUDIZIO ALL’EFFICIENZA DELLA RETE DISTRIBUTIVA?
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IL REGOLAMENTO GENERALE - 9
DAL 2013: COSA POTRANNO FARE LE CASE AUTOMOBILISTICHE
1.
COMBINARE SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ED
ESCLUSIVA;
2.
PREVEDERE IL MONOMARCHISMO (max 5 anni / no rinnovo
tacito);
3.
PREVEDERE LA CLAUSOLA DI UBICAZIONE;
4.
LIBERTA’ NEGOZIALE Æ abolizione delle clausole
contrattuali obbligatorie, ma valorizzazione dei CODICI DI
CONDOTTA
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IL REGOLAMENTO GENERALE - 10
DAL 2013: COSA NON DOVRANNO FARE LE CASE AUTOMOBILISTICHE
VIETARE AI CONCESSIONARI DI RIVENDERE MARCHE DI
PARTICOLARI CONCORRENTI ;
1.
2.
FISSARE I PREZZI DI RIVENDITA;
3.
IMPEDIRE LE RIVENDITE IN DETERMINATI TERRITORI / A
DETERMINATI CLIENTI;
4.
IMPEDIRE AI DISTRIBUTORI SELEZIONATI DI RIVENDERE
AGLI INTERMEDIARI CHE ABBIANO UN VALIDO MANDATO DEL
CONSUMATORE.
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IL COMMERCIO PARALLELO - 11
Protezione del commercio parallelo
Negli ORIENTAMENTI SPECIALI, la Commissione:
-
riafferma il suo interesse verso l’integrazione del mercato interno;
-
conferma l’utilizzo del diritto antitrust come strumento per la
tutela del commercio parallelo;
-
(pare) qualificare il divieto alle esportazioni come una vera e
propria hardcore restriction;
IL TUTTO
in un
ATTO NORMATIVO NON VINCOLANTE
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Grazie per l’attenzione !
RUCELLAI & RAFFAELLI
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