OGGETTO: Concessione congedo parentale alla dipendente

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OGGETTO: Concessione congedo parentale alla dipendente
Deliberazione della Giunta comunale n. 104 02.07.2015
OGGETTO:
Concessione congedo parentale alla dipendente individuata dalla
matricola personale n. 2.0036, Collaboratore tecnico, categoria C,
livello evoluto, dal 26 luglio 2015 al 24 ottobre 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’ufficio segreteria e ritenutala meritevole
di accoglimento come di seguito riportato;
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile dell’ufficio segreteria n. 29 dd. 18.12.2014, la
dipendente individuata individuata dalla matricola personale n. 2.0036, Collaboratore
tecnico, categoria C è stata collocata in congedo obbligatorio per maternità dal 13 gennaio
2015 al 13 giugno 2015, come previsto dalla contrattazione collettiva vigente;
- con determinazione del Responsabile dell’ufficio segreteria n. 02 dd. 12.01.2015, è stato
modificato il periodo di congedo obbligatorio per maternità concesso alla dipendente
rideterminandolo dal 13 febbraio al 13 luglio 2015 autorizzando la “flessibilità” prevista
dall’articolo 20 del D.Lgs. 151/2001;
- in seguito alla nascita della figlia avvenuta il 25.03.2015 con provvedimento del
Responsabile dell’ufficio segreteria n. 14 dd. 15.04.2015, è stato rideterminato, dal 13
febbraio 2015 al 25 luglio 2015, il periodo di congedo obbligatorio per maternità ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs. sopra indicato.
Visto che la dipendente in argomento con lettera acquisita agli atti sub prot. n. 5673 dd.
25.03.2015 ha richiesto di poter usufruire del congedo parentale dal 26 luglio 2015 al 24
ottobre 2015 per assistere la figlia, nata il 25 marzo 2015 come previsto dall’articolo 45, punto
7, del C.C.P.L per i dipendenti delle autonomie locali dd. 20.10.2003 (nella nuova
formulazione introdotta dall’articolo 20 dell’accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale
del comparto autonomie locali - area non dirigenziale - per il quadriennio giuridico 2006 -2009
e per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22.09.2008).
Richiamato integralmente l’articolo 45, comma 7, dei vigente C.C.P.L. 20.10.2003 e
ss.mm. che disciplina nel dettaglio l’istituto del congedo parentale.
Dato atto che con la predetta nota la dipendente ha comunicato l’attuale datore di lavoro
del coniuge e dichiarando che lo stesso coniuge non ha fruito di permessi di congedo
parentale per il medesimo evento nel rispetto di quanto previsto dal succitato articolo.
Considerato che a seguito del presente provvedimento il periodo di congedo parentale
concesso ai sensi dell’articolo 45, comma 7, del Contratto provinciale di lavoro per i dipendenti
dalle autonomie locali di data 20 ottobre 2003 e s.m. alla dipendente in questione è pari a
mesi 3 (tre).
Rilevato che nulla osta alla concessione del congedo parentale come richiesto dalla
dipendente nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
Visti:
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione
Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto
– Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L
- il Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione del
Consiglio comunale dd. 31.03.2010 n. 13 e ss.mm., esecutive ai sensi di legge;
- il C.C.P.L. dei dipendenti dei Comuni del Trentino sottoscritto in data 20.10.2003 e
l’Accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale del Comparto Autonomie locali - area
non dirigenziale - per il quadriennio giuridico 2006/2009 - biennio economico 2008-2009, di
data 22.09.2008.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Comano Terme n. 22 dd.
19.03.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnicoamministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di
merito e dal Responsabile dell’Ufficio finanziario; sub lettera A/.Ad unanimità di voti favorevoli
espressi in forma di legge.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di concedere, per quanto in premessa, il congedo parentale alla dipendente individuata
dalla matricola personale n. 2.0036, Figura professionale di “Collaboratore tecnico”,
categoria C, livello evoluto, per la figlia, nata il 25 marzo 2015, per il periodo di tre mesi
dal 25.07.2015 al 24.10.2015, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151 e s.m. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, recepita
dall’articolo 45 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003 e
ss.mm. per i dipendenti dalle autonomie locali;
2. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, il periodo di congedo parentale
complessivamente concesso alla dipendente in argomento, ai sensi dell’articolo 45, punto
7, del C.C.P.L. sopracitato per la figlia nata il 25.03.2015 è pari a mesi 3 (tre);
3.
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di precisare che durante il periodo di congedo parentale concesso con il presente
provvedimento alla dipendente spetta il 100% della retribuzione per i primi 30 giorni di
calendario con la corresponsione dell’intera retribuzione, escluse le indennità connesse a
particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono corrisposte per almeno dodici
mensilità ed il 30% della retribuzione per il restante periodo;
di dare atto che il periodo di congedo parentale è utile per il computo dell’anzianità di
servizio, con copertura degli oneri pensionistici, ma non è utile (ad accezione dei trenta
giorni di assenza retribuita al 100%) ai fini del calcolo del congedo ordinario e della
tredicesima mensilità;
di precisare che il conteggio del congedo parentale complessivamente fruito dalla
dipendente sarà rideterminato a fronte di eventuali nuovi periodi di congedo parentale nel
rispetto di quanto disposto dalle sopra richiamate disposizioni contrattuali;
di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata;
di inviare la presente all’ufficio competente in materia di personale e stipendi per i
provvedimenti di competenza;
di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei
Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta
ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L;
10. avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e
s.m. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art.
63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le controversie in
materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione
del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la
facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e
seguenti del C.P.C.
X:\_Provvedimenti\Delibere\Giunta\2015\104-congedo parentale BK.doc