SANZIONI (tabelle di sintesi)
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SANZIONI (tabelle di sintesi) VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA SANZIONI VIOLAZIONE ART. 5 - DLGS 471/1997 NOTE Dichiarazione omessa: − con IVA dovuta Da 120 a 240% dell’IVA dovuta Minimo 258 euro Se presentata entro 90 giorni: • 21,50 euro (1/12) più • sanzione ridotta eventuale omesso versamento − senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero) Da 258 a 2065 euro Se presentata entro 90 giorni dichiarazione valida per rimborso o detrazione Sanzione ridotta di 21,50 euro (1/12) Dichiarazione infedele con incidenza sull’imposta Dichiarazione irregolare senza incidenza sull’imposta, dichiarazione errata, inesatta o incompleta, redatta su modulo non conforme o che non consente l’individuazione del contribuente o che non contiene altri elementi utili per i controlli Dichiarazione con rimborso non dovuto Da 100 a 200% della maggiore IVA a debito, o del minor credito IVA Da 258 a 2065 euro Ridotta al 10% (1/10) se regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva La misura della sanzione minima e massima è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La maggiorazione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata. Se regolarizzata entro la dichiarazione annuale successiva la sanzione è ridotta a 25,80 euro (1/10) Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Da 100 a 200% dell’IVA Difformità tra i dati indicati nel modello VR e la dichiarazione VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PERIODICA IVA SANZIONI VIOLAZIONE ART. 5 - DLGS 471/1997 Dichiarazione omessa Da 258 a 2065 euro Dichiarazione infedele (con incidenza sulla determinazione dell’imposta) Da 258 a 2065 euro Dichiarazione irregolare (errata, inesatta o incompleta nei dati senza incidenza sul tributo) NOTE L’obbligo di presentare la dichiarazione periodica è stato abolito anche se la norma sanzionatoria è rimasta Da 258 a 2065 euro 1669 VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANAGRAFICA SANZIONI VIOLAZIONE ART. 5 - DLGS 471/1997 Dichiarazione di inizio, variazione e cessione attività, omessa, tardiva o inesatta NOTE 103 euro (1/5) se corretta entro 30 gg. dalla richiesta dell’Ufficio Da 516 a 2065 euro Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE VIOLAZIONE SANZIONI ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE Fatturazione omessa o infedele di operazioni imponibili Dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata Minimo 516 euro 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro Fatturazione omessa o infedele di operazioni: • non imponibili • esenti Dal 5 al 10% del corrispettivo Minimo 516 euro 0,5% del corrispettivo (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro Se rileva ai fini del reddito Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Da 258 a 2.065 euro Se non rileva ai fini del reddito 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Fattura con dati inesatti riferiti alla identificazione delle parti Da 258 a 2065 euro 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Omessa autofatturazione ai sensi degli artt. 17 e 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 Da 100 al 200% dell’imposta Minimo 516 euro 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro Responsabilità del cessionario o committente Sanzione del 100% dell’imposta non fatturata Non è dovuta l’imposta ma solo la sanzione 1670 VIOLAZIONE Responsabilità del cessionario o committente per l’acquisto dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633/72 per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell’indicazione della denominazione del soggetto passivo che ha assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere Fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell’imposta SANZIONI ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE Minimo 258 euro Sanzione esclusa qualora provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/72; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le stesse indicazioni, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. Sanzione pari al 20% del corrispettivo dell’acquisto non documentato regolarmente. Sanzione esclusa qualora provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare. Da 258 a 2.065 euro 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Mancata integrazione del documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633/72 con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. Sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Minimo 516 euro Mancata indicazione della denominazione e la partita IVA di chi ha assolto l’imposta da parte del soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del DPR n. 633/72. Sanzione amministrativa pari al 20% del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Minimo 516 euro Qualora le indicazioni siano non veritiere, le sanzioni sono aumentate al 40 per cento. 1671 VIOLAZIONE SANZIONI ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE Mancato assolvimento dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta minimo 258 euro Applicazione dell’imposta in fattura nei casi in cui è previsto il meccanismo dell’inversione contabile con omissione del versamento. Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta minimo 258 euro Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione. Al pagamento delle sanzioni nonché al pagamento dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. Mancata emissione della fattura nei casi in cui è previsto il meccanismo dell’inversione contabile Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta minimo 258 euro Il cessionario o committente ha l’obbligo di regolarizzare l’omissione ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97 applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile VIOLAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DI REGISTRAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE Mancata, tardiva o errata registrazione: − dei corrispettivi imponibili − delle fatture emesse imponibili − delle note di variazione in aumento con imposta inferiore Dal 100 al 200% dell’imposta non registrata 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 25,80 Mancata, tardiva o errata registrazione di operazioni non imponibili o esenti Dal 5 al 10% del corrispettivo Minimo 516 euro Minimo 516 euro Se rileva ai fini del reddito 0,5% del corrispettivo (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Da 258 a 2.065 euro (da 500.000 a 4.000.000, di lire) Se non rileva ai fini del reddito 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli Detrazione indebita 1672 Sanzione del 100% imposta detratta 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI EMISSIONE RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI SANZIONI VIOLAZIONE ART. 6 - DLGS 471/1997 • − − • Mancata o inferiore emissione di: ricevuta fiscale scontrino fiscale Mancata annotazione nel registro di emergenza NOTE 100% dell’imposta corrispondente Minimo 516 euro Sanzione accessoria: sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese se vengono accertate in 5 anni ed in giorni diversi 4 distinte violazioni. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi omessi è superiore a 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Mancata installazione misuratore fiscale Da 1.032 a 4.131 euro Sanzione accessoria: sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi e in caso di recidiva da 2 a 6 mesi Mancata richiesta interventi misuratore fiscale Da 258 a 2.065 euro Chiunque − manomette o altera i misuratori fiscali − consente l’utilizzazione di misuratori manomessi − forma o utilizza stampati documenti o registri sostitutivi manomessi Da 1.032 a 7.746 euro Norma introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 74/2000 emesso a seguito della depenalizzazione VIOLAZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI VIOLAZIONE SANZIONI ART 7 - DLGS 471/1997 NOTE Mancata prova delle esportazioni dirette e triangolari (art. 8, 1° comma, lett. a) Dal 100 al 200% dell’IVA relativa Minimo 516 euro La sanzione va commisurata sull’imposta che sarebbe dovuta Mancata esportazione nei termini da parte del cessionario non residente − art. 8, 1° comma, lett. b) − art. 38-quater Dal 50 al 100% dell’IVA relativa La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi alla scadenza si regolarizza la fattura e si “versa” l’imposta Cessioni senza imposta in mancanza di dichiarazione d’intento Dal 100 al 200% dell’IVA Acquisti e importazioni senza pagamento di imposta in mancanza dei requisiti ovvero in caso di superamento del limite Dal 100 al 200% dell’IVA Mancata esportazione nei termini in caso di “plafond vincolato”: • sanzione dal 50 al 100% • nessuna sanzione se si regolarizza entro 30 giorni dal termine Errate indicazioni di dati all’esportazione per eccedenze quantitative superiori al 5% Dal 100 al 200% dell’IVA La sanzione va commisurata sull’imposta che sarebbe dovuta • Omessa numerazione, annotazione e conservazione delle dichiarazioni di intento rese o ricevute • Omessa annotazione dell’andamento del plafond relativo al secondo mese precedente Le sanzioni precedenti non sono state abrogate Da 516 a 2.582 euro 51,60 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli 1673 VIOLAZIONE Mancata comunicazione dei dati della dichiarazione di intento ricevuta SANZIONI ART 7 - DLGS 471/1997 NOTE Dal 100 al 200%, dell’IVA non applicata Inoltre, il fornitore è ritenuto responsabile in solido con l’esportatore abituale dell’imposta evasa, se la stessa è correlata alla infedeltà della dichiarazione ricevuta VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO RELATIVO ALLA CONTABILITÀ VIOLAZIONE • Irregolare o mancata tenuta o conservazione dei registri IVA • Mancata esibizione libri, registri e scritture o sottrazione alla verifica SANZIONI ART. 9 - DLGS 471 del 1997 NOTE Da 1.032 a 7.746 euro Da 2.065 a 15.493 euro Se l’evasione IVA è superiore a 51.645,69 euro per esercizio 516 euro Se le irregolarità sono di scarsa rilevanza e senza ostacolo all’accertamento • Contribuenti minori • Agricoltori: mancato rispetto degli obblighi per superamento limite fino al 50% Da 258 a 2.582 euro Mancata denuncia da parte degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione, della mancata istituzione delle scritture contabili Da 2.065 a 10.329 euro Mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte degli stessi organi Da 258 a 2.065 euro Se la mancata sottoscrizione è senza giustificato motivo ALTRE VIOLAZIONI SANZIONI VIOLAZIONE ART. 11 - DLGS 471/1997 − Mancata restituzione di questionari − Inottemperanza all’invito di comparizione Da 258 a 2.065 euro Omessa Comunicazione Annuale Dati Iva o invio della stessa con dati incompleti o inesatti Da 258 a 2.065 euro 1674 NOTE 25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Non è possibile effettuare il ravvedimento VIOLAZIONI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 11 - DLGS 471 del 1997 Mancata prova cessione intracomunitaria Dal 100 al 200% dell’IVA relativa Minimo 516 euro • Mancata o infedele annotazione acquisiti intracomunitari • Omessa comunicazione al fornitore comunitario del proprio numero di identificazione IVA Dal 100 al 200% dell’IVA dovuta Minimo 516 euro Illegittima detrazione IVA su acquisto intracomunitario 100% dell’imposta detratta Pubblici ufficiali che immatricolano mezzi di trasporto senza IVA Da 258 a 2.065 euro Enti non commerciali e agricoltori esonerati: • Omessa o inesatta dichiarazione mensile acquisti (mod. intra 12) NOTE La sanzione va commisurata sull’imposta che sarebbe dovuta Anche se non è stata comunicata la partita IVA e l’operazione è stata assoggettata in altro Stato membro Dal 120 al 240% dell’imposta dovuta Da 258 a 2.065 eurosenza debito d’imposta Minimo 258 euro • Omesso o parziale versamento 30% importo non versato 2,5% o 3% in caso di ravvedimento • Omessa presentazione anteriore acquisto (mod. intra 13) Da 258 a 2.065 euro VIOLAZIONI MODELLI INTRASTAT SANZIONI VIOLAZIONE ART. 11 - DLGS 471 del 1997 NOTE Omessa presentazione di ciascun modello Da 516 a 1.032 euro Ridotta a 1/10 del minimo (euro 51,60) se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ris. n. 20/E, 16.2.2005). Omissione parziale, irregolarità e inesattezza di ciascun modello Da 516 a 1.032 euro Nessuna sanzione in caso di integrazione dei dati anche a seguito di richiesta DATI STATISTICI Omissione irregolarità o inesattezze commesse da: • persone fisiche • enti e società ART. 34 COMMA 5 - D.LGS. 41/95 NOTE Le sanzioni sono erogate dall’ufficio ISTAT Da 206 a 2.065 euro Da 516 a 5.164 euro 1675 VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO SANZIONI VIOLAZIONE ART. 13 - DLGS 471 del 1997 NOTE • Omesso o insufficiente versamento periodico IVA • Omesso o insufficiente versamento annuale IVA Sanzione amministrativa unica pari al 30% dell’imposta non versata o versata in meno 2,5% (1/12) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza 3% (1/10) se il versamento è eseguito dopo 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione 10% (1/3) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio a seguito di controllo formale (art. 2 D.Lgs. 462 del 1997) Compensazione con crediti inesistenti Sanzione pari al 30% dell’importo indebitamente compensato Per le violazioni commesse fino al 28 novembre 2008 Sanzione dal 100 al 200% dell’importo indebitamente compensato Per le violazioni commesse dal 29 novembre 2008 Sanzione pari al 200% dell’importo indebitamente compensato Per le violazioni commesse dall’11 febbraio 2009 qualora l’ammontare sia per ciascun anno solare superiore a cinquantamila euro. 1676 RAVVEDIMENTO (ART. 13 D.LGS. 472/1997 MODIFICATO DAL D.L. 185/2008) SANZIONI VIOLAZIONE RIDUZIONI NOTE Omesso versamento periodico, annuale o di acconto 2,5% entro 30 giorni dal termine di versamento; 3% oltre 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale 10% se pagata entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio a seguito di controllo formale (Art. 2 D.Lgs. 462 del 1997) Omessa presentazione della dichiarazione annuale 21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata entro 90 giorni (oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa) Irregolarità sostanziali su operazioni imponibili (fatturazione e registrazione, certificazione superamento plafond, ecc.) 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo di 51,60 euro (1/10 di 516,00 euro) Dichiarazione annuale infedele (con incidenza sull’imposta) 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se la dichiarazione annuale viene integrata entro il termine di scadenza e della dichiarazione annuale successiva Irregolarità formali (rilevabili d’ufficio): − operazioni non imponibili o esenti − ogni altra violazione che non comporta rettifica o accertamento di maggiore imposta anche relativa alla dichiarazione annuale 25,80 euro (1/10 del minimo) se l’irregolarità viene sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (attenuante) Nessuna sanzione se l’irregolarità non reca pregiudizio ai controlli (esimente) Omessa presentazione della dichiarazione periodica 21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata entro 30 giorni (oltre i 30 giorni la dichiarazione è omessa) Il ravvedimento non opera sul cumulo delle irregolarità La sanzione prodromica assorbe quella successiva L’omesso versamento è sempre sanzionato Se l’errore non viene sanato ma è rilevato dall’ufficio, la sanzione può ridursi ad 1/4 (con applicazione del cumulo giuridico) per mancata impugnazione dell’atto L’obbligo di presentare la dichiarazione periodica è stato abolito anche se la norma sanzionatoria è rimasta 1677 D.LGS N. 74/2000 RECLUSIONE VIOLAZIONE VALORE DA A Inferiore a 154.937,07 euro 6 mesi 2 anni Pari o maggiore a 154.937,07 euro 18 mesi 6 anni Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diversi dai precedenti di cui sopra − Art 3 − Presenza congiunta di: a) imposta evasa maggiore di 77.468,53 euro per singola imposta + b) elementi attivi sottratti maggiori del 5% dell’attivo in dichiarazione o superiori a 1.549.370,70 euro 18 mesi 6 anni Dichiarazione infedele (alternativa alle precedenti) − Art 4 − Presenza congiunta di: a) imposta evasa maggiore di 103.291,38 euro per singola imposta + b) elementi attivi sottratti maggiori del 5% dell’attivo in dichiarazione o superiori a 2.065.827,60 euro 1 anno 3 anni Omessa dichiarazione (Oltre il 90° giorno dal termine di presentazione) − Art 5 − Con imposta evasa maggiore di 77.468,53 euro 1 anno 3 anno − fino a 154.937,07 euro 6 mesi 2 anni − da 154.937,07 euro (per periodo di imposta) 18 mesi 6 anni 6 mesi 5 anni Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti − Art 2 − Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per consentire a terzi l’evasione − Art. 8 − Occultamento o distruzione di documenti e scritture contabili (al fine di evasione propria o di terzi) − Art. 10 − Sottrazione fraudolenta di beni (Simulazione o altri atti) per rendere inefficace la riscossione coattiva − Art. 11 − Maggiore di 51.645,69 euro (imposte, interessi e sanzioni amministrative) 6 mesi 4 anni Omesso versamento IVA (fino al 27 dicembre dell’anno successivo) Compensazione IVA indetraibile con altri tributi − Art. 10-ter e Art. 10-quater − Maggiore di 50.000 euro 6 mesi 2 anni SANZIONI ACCESSORIE − Interdizione uffici direttivi società e imprese − Incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione − Interdizione, rappresentanza e assistenza tributaria − Interdizione perpetua a componente commissioni tributarie − Pubblicazione e sentenza (articolo 36 Cod. Pen.) − Interdizione dai pubblici uffici − - Art. 12 - 1678