2015 STRALCIO SULLA LEGGE DI STABILITA`
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2015 STRALCIO SULLA LEGGE DI STABILITA`
STRALCIO DELLA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2015 DISPOSIZIONI FISCALI Stabilizzazione del "bonus" di 80 euro A regime, dal periodo d'imposta 2015, il cosiddetto "bonus" di 80 euro. Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap La deduzione integrale, ai fini dell'imposta, del costo del lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. In particolare, dal 2015, se la sommatoria delle deduzioni analitiche e forfetarie, spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, del predetto art. 11, è inferiore al costo del lavoro, spetterà una deduzione integrale di tali somme fino a concorrenza dell'onere sostenuto. "Ecobonus" e ristrutturazioni edilizie Confermata la detrazione del 65%, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali. Anche per quanto riguarda le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia ed all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, viene confermata la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (cosiddetto "nuovo regime dei minimi") La norma introduce un regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e lavoratori autonomi che esercitano la propria attività economica in forma individuale. Tale regime prevede l'assoggettamento del reddito ad un'unica imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15%. Il regime si applica alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. Erogazioni liberali alle Onlus I commi 137 e 138 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione . Operazioni Iva nei confronti di amministrazioni statali Viene disposto che le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea per finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini Iva. Riapertura di termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto Il comma 626 dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, anche rateizzata, a decorrere dal 30 giugno 2015. Estensione del meccanismo del "reverse charge" I commi da 629 a 633 estendono l'applicazione del meccanismo del "reverse charge" ad alcune casistiche del settore edile e del settore energetico. Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici Con l'introduzione dell'articolo 17-ter al D.P.R. n. 633 del 1972 vengono previste speciali modalità di versamento dell'Iva per le prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta (c.d. split payment). Dichiarazione Iva Il comma 641, nell'ottica di semplificare gli adempimenti dei contribuenti elimina, in materia Iva, l'obbligo della dichiarazione unificata e anticipa a febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta precedente. Giochi La legge di stabilità prevede, in materia di giochi, sia misure di contrasto alla ludopatia sia un aumento della tassazione. In tal senso e in attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici, che dovrà avvenire con l'attuazione dell'art. 14 della delega fiscale (L. n. 23/2014), viene disciplinata l'attività delle agenzie di scommesse. Ritenuta d'acconto ristrutturazioni Viene elevata, dal 4% all'8%, la ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Aliquota Iva agevolata per e-book Il comma 667 dispone che, ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Imu-Tasi 2015 La norma conferma per il 2015 la disciplina in materia di aliquote Tasi. Dunque, per il 2015, il tetto di aliquota massima è pari al 2,5 per mille, che può salire al 3,3 per mille per finanziare le detrazioni per le abitazioni principali. Iva pellet Viene aumentata, dal 10 al 22%, l'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei pellet di Legno DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI PA (OMISSIS) Compensazione cartelle esattoriale Anche per il 2015 sarà possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti certificati maturati dalle imprese nei confronti della PA. Le somme iscritte a ruolo dovranno essere inferiori o pari al credito vantato. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE (OMISSIS) TFR in busta paga Per i periodi di paga 1.1.2015-30.6.2018 i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori agricoli, possono chiedere di percepire la quota maturanda di TFR mensilmente in busta paga, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare. La scelta è irrevocabile fino al 30.06.2018 Fondi di previdenza complementare ed enti previdenziali privatizzati L'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari viene elevata dall'11,5% al 20%.