Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 27/10/2015, n. 21909

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Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 27/10/2015, n. 21909
21909/15
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SANZIONI TRIBUTI
Dott. MARCELLO IACOBELLIS
- Presidente -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
- Consigliere -
Dott. MARIO CIGNA
- Consigliere -
Dott. ANTONELLO COSENTINO
- Consigliere -
Ud. 16/09/2015 - CC
.N. 16022/2014
Age8
Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI
- Rel. Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 16022-2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, Agente della Riscossione per le
Province Siciliane, in persona del Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 187, presso lo studio
dell'avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLA
FIDELIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente contro
DI CORRADO MARIO;
- intimato avverso la sentenza n. 391/18/2013 della COMMISSIONE
I RIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 4/07/2013, depositata
il
30/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l'Avvocato Antonella Fidelio difensore della ricorrente che si
riporta al ricorso.
In fatto e in diritto.
La CTR della Sicilia, con sentenza n.391/2013/18, depositata il 30.12.2013,
rigettava parzialmente l'appello proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la
sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva annullato n.16 intimazioni
di pagamento notificate a Di Corrado Mario.
Secondo il giudice di appello era inammissibile in appello la produzione delle
prodromiche cartelle di pagamento notificate al contribuente, impingendo
contro il divieto di cui all'art.58 d.lgs.n.546/92. L'impugnazione era ritenuta
fondata unicamente rispetto alle intimazioni che non riguardavano imposte e
tasse.
La Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
Nessuna difesa è stata depositata dalla parte intimata.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art.58 c.2 digs.n.546/92,
dovendosi ritenere erronea la statuizione che aveva vietato la produzione in
appello delle cartelle.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.32 e dell'art.58 c.2 del
d.lgs.n.546/92. La CTR aveva errato nel trarre elementi di convincimento in
ordine alla necessità di interpretare restrittivamente 1' art.58 c.2 d.lgs.ult.cit.
dall'inasprimento della disciplina introdotta con l'art.345 c.p.c., non ricorrendo
in ambito tributario il requisito dell'acclarata non imputabilità della produzione
in primo grado.
Con il terzo motivo si deduce l'omessa o insufficiente motivazione della
sentenza impugnata laddove aveva omesso di considerare che la mancata
costituzione in primo grado era dipesa dalla notifica del ricorso introduttivo
eseguita presso la sede provinciale dell'ente piuttosto in quella legale.
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente fondati e determinano
l'assorbimento del terzo.
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di contenzioso
tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle
parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti
dall'art. 345 cod. proc. civ.-Cass.n.665/2014;Cass. n. 20109/2012;Cass. n.
18907/2011-. Inoltre, si è aggiunto che in materia di appello nel processo
tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma
secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto
fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale
quest'ultima - non trova applicazione la preclusione alla produzione
Ric. 2014 n. 16022 sez. MT - ud. 16-09-2015
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- V9102 -60- 91 'Pn - 1W 795 MIT t7IO2 .3 !2i
documentale di cui all'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., potendo le parti
provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo
grado; né il documento contenente la dichiarazione di un terzo (nella specie, del
portalettere che attesta di aver notificato gli avvisi di accertamento) è escluso
come fonte di prova, non ostandovi il divieto di prova testimoniale di cui all'art.
7, comma quarto, del d.lgs. n. 546 cit., trattandosi di fonte di prova
documentale, diversa da quella testimoniale sia in sé (in quanto uresu cartacea),
sia per il diverso regime processuale (circoscritto al rispetto del principio del
contraddittorio per la sua produzione)-Cass.n.7714/2013-.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, escludendo la
produzione documentale in relazione al ritenuto divieto di produzione in grado
di impugnazione delle prove preesistenti rispetto all'impugnazione.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR
della Sicilia- sez.Catania- anche per la liquidazione delle spese dell'intero
giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia- sez.Catania- anche
per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
Così deciso il 16.9.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione ivile in
Roma.
sidente
Depositata in Cancelleria
Oggi.
27 OD, 2t115
Il Funzionario
diziari ,
Ornella trofa
Ric. 2014 n. 16022 sez. MT - ud. 16-09-2015
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