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SENTENZE IN SANITÀ – CONSIGLIO DI STATO
CONSIGLIO DI STATO – Sezione V - sentenza n. 7517/2003
La diversa utilizzazione di un dipendente Asl, tramite trasferimento nell’ambito del medesimo presidio
sanitario, rientra nell’ambito del potere organizzativo dell’ente, sottratto alla concertazione sindacale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4822 del 1996 proposto dalla signora Antonina Ciccozzi, rappresentata
e difesa dall’avv. Vincenzo Camerini, con domicilio eletto presso l'avvocato Lidia Salvini in
Roma, viale Mazzini 9/11;
CONTRO
L’Azienda unità sanitaria locale dell'Aquila 4 (già ULSS 6), in persona del direttore generale
pro tempore, non costituitoa nel giudizio di appello;
per l’annullamento
della sentenza del TAR per la Abruzzo, L'Aquila, n. 51 del 14 marzo 1996;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1 luglio 2003 il Consigliere Aldo Fera;
Udito altresì l’avv. A. Rossi per delega dell’avv. Camerini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La signora Antonina Ciccozzi, caposala nel presidio ospedaliero San Salvatore di L’Aquila,
venne trasferita temporaneamente dalla divisione di neonatologia alla divisione di oculistica del
medesimo nosocomio, con provvedimento del direttore sanitario in data di 4 aprile 1994, n. 436,
nell’ambito di una riorganizzazione del servizio che vedeva accorpato in un unico turno di personale infermieristico le divisioni di neonatologia e di pediatria. L’interessata ha proposto ricorso davanti al Tar Abruzzo per ottenere l'annullamento del provvedimento di trasferimento, non-
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ché della nota in data 16 maggio 1994 n. 5024, con la quale il direttore sanitario ha fornito chiarimenti circa le regioni e la durata del trasferimento stesso.
Il Tar, con la sentenza specificata in rubrica, ha respinto il ricorso, con compensazione delle
spese del giudizio.
La signora Antonina Ciccozzi ripropone in sede di appello i motivi disattesi dal primo giudice:
violazione degli articoli 11, comma 2, e 81 del d.p.r. 24 novembre 1990, n. 184, perché il trasferimento è stato disposto senza sentire le organizzazioni sindacali;
eccesso di potere per falsità dei presupposti, perché il trasferimento in realtà non avrebbe carattere temporaneo.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l'accoglimento
del ricorso di primo grado.
L'amministrazione resistente non è costituita nel giudizio di appello.
DIRITTO
L’appello proposto dalla signora Ciccozzi, caposala nel presidio ospedaliero San Salvatore di
L’Aquila, per ottenere, previa riforma della sentenza di primo grado, l’annullamento del provvedimento con il quale venne assegnata alla divisione di oculistica del medesimo nosocomio, è
infondato.
L’appellante ripropone in questa sede le censure disattese dal primo giudice.
Con la prima denuncia la violazione degli articoli 11, comma 2, e 81 del d.p.r. 24 novembre
1990, n. 184, sull’assunto che l’assegnazione è stata disposta senza sentire le organizzazioni
sindacali.
L’assunto non ha pregio, in quanto la norma invocata dall’appellante attiene al diverso istituto
della mobilità ordinaria del personale all’interno dell’ente, cioè alla “ utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della
sede di assegnazione”. Mentre nel caso di specie, è pacifico tra le parti che si è trattato di una
diversa utilizzazione della dipende nell’ambito del medesimo presidio sanitario, cioè del compimento di un atto che rientra nell’ambito del potere organizzatorio dell’ente sottratto alla concertazione sindacale.
Con il secondo motivo, l’appellante sostiene che l’atto è comunque viziato da eccesso di potere,
sotto il profilo della falsità dei presupposti, in quanto il trasferimento, ancorché definito temporaneo, avrebbe in realtà carattere definitivo. Sennonché, la ragione addotta dall’amministrazione
(l'accorpamento dei turni di guardia) evidenzia una esigenza di economia nell’impiego del personale che deriva dal rapporto tra il numero di unità di personale concretamente disponibile ed i
compiti di servizio da assicurare, cioè ad un fattore di per se mutevole nel tempo. Rispetto al
quale perde di significato una distinzione tra esigenze mutevoli e durature.
L’appello, pertanto, va respinto.
Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 luglio 2003, con l’intervento dei signori:
Emidio Frascione
Corrado Allegretta
Goffredo Zaccardi
Aldo Fera
Aniello Cerreto
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere estensore
Consigliere
L'ESTENSORE
F.to Aldo Fera
IL PRESIDENTE
F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 Novembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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