Le start-up innovative a «vocazione sociale

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Le start-up innovative a «vocazione sociale
Agevolazioni
ed incentivi
Le start-up innovative
a «vocazione sociale»
di Roberto Randazzo, Giuseppe Taffari e Paola Pellini
L’approfondimento
Al fine di incentivare la ripresa dell’economia nazionale, sono state approvate dal decreto “crescita
bis” una serie di disposizioni atte a facilitare la costituzione di nuove imprese.
Le start-up previste dalla nuova normativa devono
essere in possesso di una serie di requisiti di carattere formale, dettagliatamente indicati dalla norma.
Nell’ambito dell’innovazione sociale, la novità di
maggior rilievo, sembrerebbe essere rappresentata
dall’introduzione delle start-up innovative a “vocazione sociale”, ovvero nuove imprese che realizzano le proprie iniziative nei settori di attività indicati
all’interno del D.Lgs. n. 155/2006.
Riferimenti
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, artt. 25 ss.
D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155
La Commissione Europea, nell’ambito della strategia per la crescita Europa 2020, ha raccomandato
all’Italia di attuare politiche di incentivazione all’avvio di start-up quale strumento di lotta alla disoccupazione giovanile e l’approvazione di provvedimenti che possano rendere meno difficoltoso
l’accesso al credito per le imprese che investono
nell’innovazione.
Anche a seguito di tale sollecitazione, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha istituito una task force, composta da esponenti del modo accademico,
della comunicazione, dell’impresa, della finanza e
del Terzo Settore, che nel rapporto Restart Italia1 ha
evidenziato una serie di azioni e di iniziative in grado di supportare lo sviluppo di nuove imprese in
Italia.
In particolare, nel rapporto sono contenute alcune
proposte ispirate dalle migliori esperienze internazionali, volte ad incentivare la creazione di un ecosistema che possa favorire la nascita di una nuova
imprenditorialità.
Sulla base di tale documento, e traendo ispirazione
anche da alcuni dei suggerimenti in esso contenuti,
il Governo ha emanato il “decreto CrescItalia Bis” convertito in legge lo scorso dicembre - che ricomprende una sezione esplicitamente dedicata alle
start-up innovative2.
Le start-up innovative
La disciplina prevista agli articoli 25 e seguenti del
D.L. n. 179/2012 introduce nel nostro ordinamento un nuovo modello societario, disegnato per le
start-up innovative3.
In particolare, vengono qualificate come start-up innovative le società di capitali di diritto italiano4, con
sede in Italia, non quotate su mercati regolamentati
o su sistemi multilaterali di negoziazione, che presentano dei requisiti specifici in relazione alla compagine sociale, all’operatività ed all’innovatività dell’iniziativa imprenditoriale.
Sulla composizione della compagine sociale, il legiRoberto Randazzo - Partner Studio «R&P Legal» e Professore
a contratto presso l’Università Commerciale «L. Bocconi»
Giuseppe Taffari - Avvocato studio R&P Legal
Paola Pellini - Avvocato in Milano
Note:
1 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stor ies/
documenti/rapporto-startup-2012.pdf
2 Articoli 25 e ss. D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221; cfr. in Banca Dati Big Suite, Ipsoa.
3 Per un approfondimento si veda anche, M. Gardino, “Start-up
innovative: un nuovo modello societario”, in R&P MAG n.
5/2013.
4 Ovvero le Societates Europaeae, così come disciplinate dal Regolamento del Consiglio Europeo 2157/2001.
n. 3/2013
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Agevolazioni
ed incentivi
slatore ha precisato che possodovrebbe desumersi dalla cirSoluzioni operative
no essere considerate start-up
costanza che la società “sviinnovative quelle società che
lupperà prodotti, servizi o
I requisiti “necessari”
sono detenute, al momento
processi tecnologicamente
delle start-up innovative
della loro costituzione e per i
nuovi o sensibilmente mi1) I soci, persone fisiche, devono detenere al mosuccessivi 24 mesi di vita, da
gliorati rispetto allo stato delmento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresoci persone fisiche5.
l’arte nel settore interessato”9.
sentative
del
capitale
sociale
e
dei
diritti
di
voto
Le società già costituite - da
Inoltre, al fine di comprovare
nell’assemblea ordinaria dei soci.
non più di 48 mesi - alla data
ulteriormente l’innovatività
2)
Se
preesistente
all’entrata
in
vigore
della
nordi entrata in vigore della legge
della start-up, la norma stabilimativa di riferimento, deve essere costituita da
di conversione del decreto,
sce come quest’ultima non
non più di 48 mesi.
sono considerate start-up indebba essere il risultato di una
3) Ha la sede principale dei propri affari o intenovative se entro 60 giorni,
fusione, scissione societaria o
ressi in Italia.
depositano presso l’Ufficio del
ramo d’azienda oggetto di
4) A partire dal secondo anno di attività, il totale
Registro delle Imprese, una
cessione.
del valore della produzione annua, non è supedichiarazione sottoscritta dal
La norma, infine, impone che
riore a 5 milioni di Euro.
legale rappresentante, che atle start-up innovative possie5) Non distribuisce e non ha distribuito utili.
testi l’esistenza dei requisiti
dano almeno, uno, fra i se6) Ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalenprevisti dall’articolo 25 comguenti requisiti:
te, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
ma 2, e riportati all’interno
i) le spese in ricerca e svilup7) Non è stata costituita da una fusione, scissiodel presente paragrafo.
po devono essere uguali o sune
societaria
o
a
seguito
di
cessione
d’azienda.
Ai fini dell’applicazione della
periori al 20% del maggior
nuova normativa, quindi, le
valore fra costo e valore totasocietà già costituite - intenzionate ad assumere tale della produzione della start-up innovativa;
le “qualifica” - hanno dovuto provvedere all’iscri- ii) devono essere impiegati soggetti che abbiano
zione nella istituenda sezione speciale del registro
conseguito un dottorato di ricerca, ovvero siano
delle imprese dedicata alle start-up innovative6, nei
in procinto di conseguirlo, ovvero negli ultimi
termini previsti.
tre anni abbiano effettuato, dopo aver conseguiLa start-up inoltre, deve rispettare un vincolo assoluto una laurea specialistica, un periodo di ricerca
to di non distribuzione degli utili - che permane
presso istituti di ricerca, pubblici o privati, situaper il periodo di applicazione della normativa in
ti in Italia o all’estero;
7
esame - ed a partire dal secondo anno di attività il
totale del valore della produzione annua non deve Note:
superare, come da bilancio approvato, i 5 milioni di 5 Cfr. art. 25, comma 2, lettera a), che afferma che i soci persone
fisiche debbono detenere la maggioranza delle quote o azioni
euro.
rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea dei soci.
In relazione al concetto di innovatività, il decreto
Cfr. R. Braga, “Costituzione e requisiti qualificanti della startnon ne fornisce una definizione ad hoc, ma parten- 6 up
innovativa”, in Azienda&Fisco, n. 2/2013, pag. 18.
do dal testo della norma può certamente conside- 7 i.e. se la start-up è di nuova costituzione, il vincolo di non distribuzione degli utili - così come gli altri vincoli imposti dalla
rarsi innovativa la start-up che abbia quale oggetto
norma al fine dell’applicazione della normativa in materia di
sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produstart-up innovative - deve permanere per un periodo di 48
mesi dalla data di costituzione; nel caso di start-up costituite
zione ovvero la commercializzazione di prodotti o
prima dell’entrata in vigore della legge, il vincolo di non di8
servizi innovativi ad alto valore tecnologico .
stribuzione degli utili permane per il periodo di applicazione
Il dilemma circa l’ampiezza della definizione nordella normativa, determinato ex art. 25, comma 3, D.L. n.
179/2012.
mativa potrebbe, forse, essere risolto tenendo conto
8 Cfr. F. Gagliardi, “Approvate le novità sulle start-up”, in Pratica
delle precisazioni contenute nel rapporto Restart
fiscale e professionale, n. 1/2013, pag. 30.
Italia, ove si afferma come la prova dell’innovazione 9 Rapporto Restart Italia, v. supra, nota 2, p. 32.
8
n. 3/2013
Agevolazioni
ed incentivi
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre
2001, recante «Definizione dei livelli
essenziali di assistenza», e successive
Requisiti “alternativi”
modificazioni, pubblicato nel suppledelle start-up innovative
mento ordinario alla Gazzetta Ufficia– Le spese in ricerca e sviluppo devono uguali o
le n. 33 dell’8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi
superiori al 20% del maggior valore fra costo e
del decreto del Presidente del Consivalore totale della produzione della start-up innoglio dei Ministri in data 14 febbraio
vativa.
2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
– Devono essere impiegati soggetti che abbiano
socio-sanitar ie», pubblicato nella
conseguito un dottorato di ricerca, ovvero siano
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
in procinto di conseguirlo, ovvero negli ultimi tre
2001;
d) educazione, istruzione e formazioanni abbiano effettuato, dopo aver conseguito una
ne, ai sensi della legge 28 marzo
laurea specialistica, un periodo di ricerca presso
2003, n. 53, recante delega al Goveristituti di ricerca, pubblici o privati, situati in Italia
no per la definizione delle norme geo all’estero.
nerali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
– L’impresa deve essere titolare, depositaria ovveistruzione e formazione professionale;
ro licenziataria di almeno una privativa industriae) tutela dell’ambiente e dell’ecosile, relativa ad un’invenzione industriale, biotecnostema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al
Le start-up innovative
logica, a una topografia di prodotto a semicondutGoverno per il riordino, il coordinaa vocazione sociale
tori o a una nuova varietà vegetale direttamente
mento e l’integrazione della legislaafferenti l’oggetto sociale e l’attività d’impresa.
Come anticipato, la novità
zione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione, con esclusioinerente al mondo del Terzo
ne delle attività, esercitate abitualSettore e dell’innovazione sociale in generale è rapmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi;
presentata dall’introduzione delle start-up innovative
f)
valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice
a vocazione sociale.
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislatiIn particolare, si tratta di una ulteriore categoria di
vo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge
start-up che presentano tutti i requisiti sopraelenca29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione
ti, ma che operano in via esclusiva “nei settori indinazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
cati all’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
marzo 2006 n. 155” che notoriamente disciplina
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione dell’impresa sociale ex lege11.
la dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
È interessante come il legislatore qualifichi come
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti
“sociali” soggetti, sostanzialmente for profit, che vein misura superiore al settanta per cento da organizzazioni
che esercitano un’impresa sociale. Indipendentemente daldono un vincolo di distribuzione degli utili solo
l’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comtemporaneo, dettato principalmente da logiche di
ma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le orconsolidamento patrimoniale.
ganizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori
A differenza, dunque, di quanto stabilito dalla norsvantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettemativa in materia di impresa sociale ex lege12, caratra f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione
terizzata da un divieto assoluto di distribuzione derelativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera
Note:
g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
10 Cfr. art. 25, comma 2, lettera h).
12 Per una approfondimento sugli aspetti giuridici dell’impresa
11 L’articolo 2 comma 1 di cui al D.Lgs. n. 155/2006 precisa che
sociale si veda anche. R. Randazzo, “Impresa Sociale, un’op“si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o
portunità per il Terzo Settore”, in questa Rivista, n. 11/2009;
scambiati nei seguenti settori:
R. Randazzo, “L’Impresa Sociale nella prospettiva europea”, in
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.
questa Rivista, n. 12/2009; R. Randazzo, G. Taffari, “La Com328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema
munity Interest Company, l’esperienza britannica dell’impresa
integrato di interventi e servizi sociali;
sociale”, in questa Rivista n. 4/2010.
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui
iii) deve essere titolare ovvero
licenziataria di almeno una
privativa industriale, relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, a
una topografia di prodotto
a semiconduttori o a una
nuova varietà vegetale direttamente afferenti l’oggetto sociale e l’attività
d’impresa10.
Fin qui, le caratteristiche che,
secondo quanto stabilito dal
decreto, contribuiscono a
qualificare la start-up come innovativa.
Soluzioni operative
n. 3/2013
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Agevolazioni
ed incentivi
gli utili13, per quanto riguarda
cio19 ed in materia di assunSoluzioni operative
le start-up innovative a vocazioni20-21.
zione sociale sembrerebbe, inLe agevolazioni per le start up
vece, che il legislatore abbia
Note:
a vocazione sociale
13 Sul punto vale la pena di ricordare
accantonato tale visione, conLa norma contiene una serie di agevolazioni, ancome di recente è stato avviato un
siderato che tale divieto è imche di natura fiscale in favore delle start-up innoacceso dibattito in ordine alla possibilità di attenuare il divieto di distribuvative, ed in particolar modo per quelle a vocazioposto esclusivamente per un
zione degli utili che attualmente cane sociale, nei limiti imposti dall’art. 29, prevede:
determinato lasso temporale.
ratterizza la norma, prevedendo delle
– per le persone fisiche che decidono di investire
modalità di remunerazione del capiLa nuova disciplina fa emertale “cappate” che siano in grado di
nelle
start-up
innovative
a
vocazione
sociale,
una
gere, quindi, delle riflessioni
attrarre capitali privati, senza inquinadetrazione pari al 25% della somma investita;
re la funzione sociale dell’impresa.
interessanti in ordine alla pos–
per
le
persone
giuridiche,
invece,
una
deduzio14 Cfr. art. 26 comma 1 D.L.
sibilità di realizzare delle ini179/2012. Nelle start-up innovative il
ne pari al 27% della somma investita.
ziative imprenditoriali - sotermine entro il quale la perdita deve
risultare diminuita a meno di un terzo
cialmente rilevanti - fuori da
stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comun perimetro prettamente non profit.
ma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio
successivo.
Tale intervento, potrebbe rappresentare un primo
Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste
passo verso il superamento della rigida dicotomia
dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea
convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa alprofit/non profit - che oggi caratterizza il nostro ordil’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aunamento - ed un’apertura verso un sistema che
mento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legaguardi ai risultati economico-sociali generati dalle, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo.
l’impresa e non esclusivamente alla sua qualificazioFino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scione giuridica ammettendo, implicitamente, che obietglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e
tivi di interesse collettivo possano essere perseguiti
2545-duodecies del codice civile.
anche tramite veicoli societari, a vocazione sociale.
Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato
al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilanSul punto è interessante notare che - come si vedrà
cio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447
nel paragrafo successivo - sono state previste delle
o 2482-ter del codice civile
agevolazioni fiscali specifiche per le start-up innova- 15 Cfr. art. 26 commi 2 e 3 D.L. 179/2012.
L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
tive a vocazione sociale, elemento che di certo podi società a responsabilità limitata può creare categorie di quotrà contribuire ad agevolarne la diffusione.
te fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può
Agevolazioni: brevi cenni
La norma, prevede anche alcune agevolazioni per le
start-up innovative, non solo ed esclusivamente di
natura fiscale.
In primis, in relazione alla disciplina societaria, è prevista una deroga alle norme sulla capitalizzazione in
caso di riduzione del capitale sociale14, nonché deroghe in materia di quote societarie15, emissione di
strumenti finanziari16 e operazioni sulle partecipazioni17.
Inoltre, la normativa di recente approvazione stabilisce che le start-up innovative sono escluse dalle
procedure concorsuali diverse da quelle previste
dalla legge 27 Gennaio 2012, n. 318.
Sono state previste anche agevolazioni in materia
di oneri di iscrizione presso le camere di commer-
10
n. 3/2013
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
16 Cfr. art. 26 commi 6 e 7. Molto interessante la possibilità di attribuire quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o
prestatori di lavoro, ovvero componenti dell’organo amministrativo quale remunerazione per le prestazioni di lavoro eseguite a favore della start-up.
17 Cfr. art. 26 comma 5 D.L. 179/2012.
18 Cfr. legge n. 3/2012, “Disposizioni in materia di usura e di
estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
19 Cfr. art. 26, comma 8, D.L. n. 179/2012, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti all’atto dell’iscrizione della start-up innovativa al registro delle imprese, nonché l’esenzione dal pagamento annuale in favore
delle camere di commercio.
20 Cfr. art. 28 del D.L. n. 179/2012, in particolare in relazione alla
materia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che si possono succedere senza soluzione di continuità
per un periodo massimo di 36 mesi, in aperto contrasto con
quanto previsto dall’art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 368/2001.
21 Per una trattazione esaustiva sul punto, cfr. M. Sironi, nell’intervento al convegno 2013, Time to start-up, Milano, gennaio 2013.
Agevolazioni
ed incentivi
Inoltre, per incentivare l’inveDefinizioni
stimento nelle start-up innovative, la normativa in esame ha
Il crowdfunding
previsto la possibilità per le
Si tratta di un processo di finanziamento collettipersone fisiche e giuridiche di
vo che consente - attraverso l’utilizzo di piattaforbeneficiare di determinati
me dedicate - di supportare economicamente la
realizzazione di determinati progetti.
vantaggi di carattere fiscale22.
Il decreto Crescitalia bis ha previsto la possibilità
Al fine di avere accesso a tali
per le start up innovative di offrire propri capitali
agevolazioni, devono protrarsi
di rischio tramite portali on line. In tutto il mondo
per un minimo di due anni,
sotto attualmente attive circa 450 piattaforme.
pena la decadenza dal beneficio23.
In relazione a questo ultimo punto, il legislatore ha
voluto ancora una volta, con forza, affermare il valore aggiunto delle start-up innovative a vocazione
sociale, prevedendo delle maggiori agevolazioni per
chi decide di investire all’interno di questa categoria di imprese24.
Con particolare riferimento
alle start-up innovative a vocazione sociale, il crowdfunding
potrebbe essere una delle soluzioni alla cronica sottocapitalizzazione che spesso caratterizza tali imprese, rendendo,
finalmente, possibile un incontro fra capitali privati e finalità di interesse generale27.
(seguono Tavole)
Fonti di finanziamento: il crowdfunding
Quante alle forme di finanziamento, viene introdotta una novità molto interessate ovvero la possibilità, per le start-up innovative di raccogliere capitali attraverso piattaforme online che abbiano come
finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio, il cd. crowdfunding25.
Si tratta di un processo di finanziamento collettivo
che consente - attraverso l’utilizzo di piattaforme
dedicate - di supportare economicamente la realizzazione di determinati progetti ed attualmente vi
sono circa 450 piattaforme attive in tutto il mondo26.
Da diversi mesi in Italia era stato avviato un dibattito in ordine alla possibilità di disciplinare tale nuova modalità di finanziamento, al fine di incentivare
la raccolta di capitali (di rischio) attraverso dei canali
alternativi, rispetto a quelli utilizzati fino ad oggi.
Tuttavia, per legittimare da un punto di vista normativo tale sistema di finanziamento, all’interno del
nostro ordinamento, occorre confrontarsi sia con le
norme relative all’offerta al pubblico di capitali di
rischio, sia con le autorità di vigilanza.
Il decreto, permette di compiere un importante passo avanti sul punto - prevedendo tale possibilità - alla Consob, ora il compito di definirne le regole di
funzionamento.
Note:
22 Per il triennio 2013-2015, in materia di Irpef è prevista una
detrazione dall’imponibile pari al 19% della somma investita
nella start-up innovativa, sino ad un massimo di 500 mila Euro
per anno, cfr. art. 29 commi 1, 2 e 3 D.L. n. 179/2012. Per il
triennio 2013-2015, in materia di Ires è prevista una deduzione dall’imponibile pari al 20% della somma investita nella
start-up innovativa, sino ad un massimo di 1milione 800mila
Euro per ciascun periodo di imposta, cfr. art. 29 commi 4 e 5
del D.L. n. 179/2012. Per una trattazione esaustiva sul punto,
cfr. M. Sironi, nell’intervento al convegno 2013 Time to startup, Milano, gennaio 2013.
23 Cfr. art. 29, commi 3 e 5, D.L. n. 179/2012 che prevedono, in
caso di alienazione anticipata, la restituzione dell’importo detratto/dedotto, aumentato degli interessi legali.
24 Fermi i limiti posti per le start-up innovative in generale, per
le persone fisiche che decidono di investire nelle start-up innovative a vocazione sociale la detrazione dall’imponibile è
pari al 25% della somma investita; per le persone giuridiche
invece, la deduzione massima è pari al 27% della somma investita, cfr. art. 29, comma 7, D.L. n. 179/2012.
25 In particolare l’art. 1, comma 5 novies, del D.Lgs. n. 58/1998,
“per portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” si intende una piattaforma online che abbia come finalità
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale”.
26 G. Sclaunich, “Web Servono Soldi? Colletta di Piazza”, in Corriere Economia, Milano, 22 ottobre 2012.
27 R. Randazzo, “I capitali privati incontrano l’utilità sociale”, in
questa Rivista, n. 8-9/2010.
n. 3/2013
11
Agevolazioni
ed incentivi
Tavola n. 1 – Requisiti operativi
12
n. 3/2013
Agevolazioni
ed incentivi
Tavola riassuntiva - Le agevolazioni previste dalla normativa
n. 3/2013
13