7. IL FACTORING GLOSSARIO APPROFONDIMENTI NORMATIVA
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7. IL FACTORING GLOSSARIO APPROFONDIMENTI NORMATIVA
7. IL FACTORING 1 GLOSSARIO 4 APPROFONDIMENTI 8 NORMATIVA 9 7. IL FACTORING Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere il factoring. 7.1 Caratteristiche generali del factoring Il factoring è il contratto in forza del quale un imprenditore (cedente) cede o si obbliga a cedere a un intermediario finanziario (factor o cessionario) tutti o parte dei suoi crediti verso i propri clienti (debitori ceduti) derivanti dall’esercizio di un’attività d’impresa. A fronte dell’operazione di cessione il factor offre al fornitore una controprestazione che di regola consiste nell’anticipazione dell’importo dei crediti ceduti. Il contratto di factoring è strutturato essenzialmente secondo lo schema della cessione del credito. Rispetto alle ordinarie operazioni di cessione del credito, il contratto di factoring si distingue per l’ampiezza e la varietà degli obblighi assunti dal factor nei confronti del cedente. Il factor, oltre all'operazione di finanziamento realizzata attraverso lo smobilizzo dei crediti ceduti, può fornire all'impresa cedente anche un servizio di gestione amministrativa dei crediti e la garanzia dai rischi di inadempimento del debitore ceduto. 1 Vediamo in dettaglio quali servizi il factor può offrire al cliente cedente. Gestione contabile Il factor si accolla gli adempimenti connessi al trattamento dei crediti oggetto di cessione, che comprendono di solito la contabilizzazione, il controllo delle scadenze e il sollecito dei pagamenti. Riscossione Il factor cura la gestione dell’incasso e l’eventuale contenzioso, comprensivo delle eventuali azioni di recupero del credito. Altre attività di consulenza, collaborazione o informazione Rientrano in questa categoria l’effettuazione di indagini di mercato e l’individuazione di nuove strategie di mercato per la gestione dei rapporti con i clienti. Il contratto di factoring deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta. Generalmente si fa ricorso, per la conclusione di questo genere di contratti, alla modalità dello scambio di corrispondenza commerciale di contenuto conforme. Ciò significa che il contratto si conclude attraverso la reciproca trasmissione di lettere in carta intestata sottoscritte dal solo mittente e riportanti i termini dell’accordo. Nella pratica sono molto diffuse clausole contrattuali che introducono particolari accordi tra le parti. Esse possono prevedere: • • • • l’obbligo dell’impresa-cedente di fattorizzare, cioè cedere, tutti i crediti derivanti dall’attività d’impresa (clausola di globalità) il divieto per l’impresa-cedente di rivolgersi anche ad altri intermediari per la cessione dei crediti d’impresa (clausola di esclusiva); questa clausola impedisce all’imprenditore di instaurare rapporti di preferenza con altri intermediari, cedendo al factor soltanto i crediti più rischiosi, e mette il factor al riparo dal rischio che lo stesso credito sia ceduto a più intermediari contemporaneamente il divieto per il cedente di praticare sconti o dilazioni di pagamento al fornitore/debitore ceduto la notifica o la comunicazione al debitore ceduto dell’avvenuta fattorizzazione del credito (si distingue quindi tra “notification factoring” e “non notification factoring”). 7.2 Le tipologie di factoring Nella prassi le tipologie di cessione e fattorizzazione del credito sono numerose e si distinguono per esempio in ragione del corrispettivo versato dal factor, delle caratteristiche del cedente o del tipo di servizi prestati dal factor. Le operazioni di factoring possono innanzitutto avvenire “pro soluto” o “pro solvendo. La distinzione tra le due tipologie riguarda la garanzia da inadempimento. 2 Il factoring con cessione pro solvendo lascia a carico del cedente il rischio di insolvenza del debitore ceduto e la garanzia si estingue soltanto nel momento della riscossione del credito da parte del cessionario. Il factoring con cessione pro –soluto libera il cedente dal rischio dell’insolvenza del debitore ceduto, che viene assunto dalla società di factoring. Le altre tipologie di factoring diffuse nella prassi contrattuale sono indicate nella tabella seguente. Un'impresa che ricorre al factoring ottiene vantaggi connessi al servizio di incasso e all'assicurazione dei crediti e vantaggi connessi al finanziamento ottenuto dal factor. Vediamo di seguito una sintesi delle caratteristiche del factoring. 3 GLOSSARIO Affidabilità creditizia Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata in passato di onorare le promesse di pagamento. Agente in attività finanziaria Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti; c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. Carta di credito Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei limiti di spesa prestabiliti, a: • • pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con l'emittente stesso, ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o presso gli sportelli bancari, senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate. Carta di credito revolving Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per questo paga alla banca un tasso di interesse. 4 Carta di debito Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale, o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del controvalore di ogni operazione effettuata. Cartolarizzazione Operazione mediante la quale un soggetto (detto “originator”) cede un suo credito pro soluto (cioè senza garanzia dell’incasso) a una società che si obbliga a incorporare il credito stesso in uno o più titoli da cedere a terzi sul mercato. Cessione del credito Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto (cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l’identità del debitore (debitore ceduto). Consumatore Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Contratto di credito collegato Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. Contratto di mutuo Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Costituzione in mora Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione, cioè di effettuare un pagamento o consegnare un bene. La richiesta è di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono vari effetti, tra i quali: • • • la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in misura pari all'interesse legale; l'interruzione del termine di prescrizione; l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo la messa in mora. 5 Fideiussione Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale. Finanziamento finalizzato Erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o un intermediario finanziario, al fine di permettere al soggetto finanziato di acquistare uno specifico bene o servizio. Gestione caratteristica o corrente Insieme di processi che generano costi e ricavi e pagamenti e incassi riferibili all'insieme delle attività (di acquisto, trasformazione e vendita) proprie dell'azienda. Intermediari finanziari Soggetti a cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB. Intermediario del credito Sono considerati tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Ipoteca Diritto reale di garanzia, costituito dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito. L'ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita. L'ipoteca si estingue automaticamente dopo venti anni. Lavoratori parasubordinati Soggetti che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato (cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di commercio (art. 409 cod. proc. civ.). 6 Mediatore creditizio Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Pegno Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori. Periodo di ammortamento Corrisponde al lasso di tempo necessario per rimborsare interamente il prestito erogato dall’intermediario. Il piano di ammortamento è infatti il programma di pagamenti pattuiti tra intermediario e cliente per la restituzione del finanziamento mediante la corresponsione di rate periodiche. Rischio di credito Rischio che il debitore non assolva, anche parzialmente, agli obblighi contratti con il creditore. Rischio di obsolescenza Rischio a cui è esposto il proprietario di un bene con riferimento a un possibile deprezzamento del valore di mercato del bene stesso più intenso rispetto a quello rappresentato dal processo di ammortamento; il deprezzamento può essere provocato dall'uso del bene o dalla comparsa sul mercato di beni analoghi maggiormente all'avanguardia o di sostituti. Sconfinamento Utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa. 7 APPROFONDIMENTI Cessione del credito (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) La cessione del credito è disciplinata, in termini generali, dall’art. 1261 del cod. civ.: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. I principali clienti delle società di factoring (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Il factoring, soprattutto in passato, era un'operazione particolarmente utilizzata da imprese di piccola dimensione che, in una logica di outsourcing del processo di gestione del credito commerciale, reputano conveniente delegare a terzi le fasi di gestione amministrativa dei crediti stessi. Possono ricorrere al factoring, in particolare: • imprese di costituzione recente o in forte sviluppo • imprese con attività di tipo stagionale • aziende senza portafoglio cambiario. In tempi recenti i servizi di factoring si sono diffusi anche fra le aziende di media-grande dimensione e di frequente riguardano crediti verso pubbliche amministrazioni. L’utilizzo sempre più massiccio di questo contratto in vari settori merceologici e nel settore degli appalti pubblici ha indotto l’Autorità di Vigilanza a richiamare l’attenzione degli operatori del settore del credito sui rischi di diffusione di pratiche di riciclaggio. A tali fini l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) ha pubblicato, in data 16/3/2012, il documento “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring”. 8 NORMATIVA • D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia • Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni • Banca d’Italia, Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2006, n. 313, Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto –legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 • Codice civile, Libro IV - Delle obbligazioni, TITOLO III - Dei singoli contratti, CAPO XVII Dei contratti bancari, SEZIONE III - Dell'apertura di credito bancario • Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring • Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 9