UNICAL – Facoltà di Economia DIRITTO DELL`UNIONE EUROPEA
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UNICAL – Facoltà di Economia DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA prof. Alfredo Rizzo alfredo rizzo 1 Lezione 4. Le fonti “scritte”. Fonti alfredo rizzo convenzionali (Accordi) 2 Fonti convenzionali (Accordi) Art. 281 TCE (già articolo 210). Personalità giuridica della CE. Tale norma va letta congiuntamente all’art. 282, che riguarda la capacità giuridica della CE negli Stati membri. tale personalità non ha carattere erga omnes, è ammessa oramai quantomeno de facto (si ricordi che a lungo l’Unione sovietica e gli Stati aderenti al Patto di Varsavia non hanno riconosciuto la personalità internazionale della CE) Personalità UE, alfredo rizzo più controversa, art. 24 TUE. 3 Altre disposizioni artt. 302 e 304 la CE intrattiene relazioni con l’ONU, il Consiglio d’Europa e l’OCSE art. 291, sui privilegi e le immunità dei funzionari comunitari relativo protocollo, art. 17 + art. 28 del Trattato di fusione degli esecutivi • si ammette quale presupposto che la Comunità possa intrattenere anche relazioni diplomatiche, pur non godendo della capacità di essere riconosciuta sul piano diplomatico da altri Stati (a meno della stipulazione di un apposito accordo). Art. 301 la CE può anche interrompere relazioni diplomatiche mediante un meccanismo che costituisce una “bretella” rispetto alle azioni comuni nel settore PESC. alfredo rizzo 4 Art. 300 principio del parallelismo tra competenze interne ed esterne della Comunità, La competenza della Comunità ad assumere impegni internazionali è • • • • Esplicita (da un'esplicita attribuzione da parte del Trattato) o Implicita (ricavabile dalle disposizioni del Trattato) – ogniqualvolta il diritto comunitario abbia attribuito alle istituzioni della Comunità determinati poteri sul piano interno, onde realizzare un determinato obiettivo, la Comunità è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo. Competenza di natura esclusiva, escludendo una competenza parallela degli Stati membri, – in forza delle norme del Trattato – in funzione della portata dei provvedimenti che le istituzioni comunitarie hanno emanato in applicazione di tali norme e che possono privare gli Stati membri di una competenza di cui precedentemente godevano a titolo transitorio. Art. 10 (ex 5) leale collaborazione – in tutti i settori che rientrano negli scopi del Trattato, l'art. 5 del medesimo impone agli Stati membri di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, il che potrebbe per l'appunto avvenire nel caso in cui gli Stati membri potessero contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte ad interferire con quelle adottate dalla Comunità. – Qualora risulti che la materia disciplinata da una convenzione internazionale rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, l'esigenza di unità nella rappresentanza internazionale della Comunità impone di garantire una stretta collaborazione tra questi ultimi e le istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti (Parere del 19 marzo 1993, 2/91, Convenzione n. 170 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, Racc. I, pp. 1061 ss.; vedi anche Sentenza 31 marzo 1970, causa 22/70, Commissione/Consiglio (cd. AETS), Racc. 263; Parere del 4 ottobre 1979, 1/78, Accordo internazionale sul caucciù naturale, Racc. 2871; Sentenze 5 novembre 2002, cause C-467/98, Commissione/Danimarca Racc. I, pp. 9519, (cd. “cieli aperti-open skies”); Parere 1/03 del 7 febbraio 2006, Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non pubbl.; Sentenza 30 maggio 2006, causa C-459/03, Commissione/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non pubbl. . alfredo rizzo 5 Art. 300 (procedura di negoziato e conclusione di accordi). la Commissione La regola di conclusione dell’accordo è quella della maggioranza qualificata, tranne che per i settori materiali in cui sia richiesta l’unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di associazione (art. 310). Ad Amsterdam è stato precisato che a) il Consiglio adotta una decisione sulla firma e una sulla conclusione dell’accordo b)il Consiglio può decidere che l’accordo può applicarsi anche nel periodo pendente tra la sua firma e l’effettiva entrata in vigore precisata nello stesso accordo (v. art. 25 Convenzione di Vienna del 1969). Alcuni accordi di tipo amministrativo possono essere conclusi anche dalla Commissione. Art. 300 par. 2 alinea 2, il Consiglio,in deroga al par. 3, può decidere di sospendere l’applicazione dell’accordo presenta una raccomandazione a avviare trattative che il Consiglio autorizza. quando rilevi ad esempio la violazione di diritti umani, o quando si devono stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito in ambito degli accordi ex art. 310 TCE (si pensi al Consiglio creato con l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che verifica appunto il pieno rispetto da parte di tutti i contraenti dell’accordo stesso). Parlamento: regola di previa consultazione parlamentare anche per i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252 • Parere conforme del Parlamento par. 3 alinea 2, dove il Parlamento ha in effetti un potere di veto . • eccezion fatta per gli accordi ex art. 133 par. 3 e meccanismo di informazione ex post del Parlamento delle decisioni relative all’applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi nonché relative allo stabilimento di posizioni della Comunità europea in un organismo creato con l’art. 310 TCE, accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 L’art. 300 n. 4 prevede poi una procedura semplificata di adozione di accordi, in genere ammessa solo in connessione all’esistenza di altro accordo internazionale nel quale sia prevista la possibilità di procedere in forma semplificata alla sua revisione. alfredo rizzo 6 La Corte ha un importante ruolo consultivo previsto al par. 6. Compatibilità degli accordi con il sistema comunitario dei poteri nominati con il principio di parallelismo enunciato dalla stessa Corte con regole e convenzioni di diritto internazionale. L’oggetto del parere della Corte è indicato all’art. 107 par. 2 del regolamento di procedura della Corte. Concetto funzionale di accordo: • qualsiasi atto volto a toccare aspetti propri del diritto comunitario che riguardano interessi comunitari e nazionali allo stesso tempo. • Anche se il parere è preventivo, la materia deve essere ritenuta già conosciuta e rilevante per l’ordinamento comunitario, affinché si determini la competenza a pronunciarsi della Corte Il momento in cui sorge la competenza della Corte può situarsi anche durante la fase anteriore all’apertura delle trattative, ancor prima che il Consiglio decida di autorizzare la Commissione ad avviarle, purché sia sufficientemente chiaro il rilievo “comunitario” della materia dell’accordo. Gli effetti della decisione della Corte sono di tipo obbligatorio, alfredo rizzo il parere negativo della Corte può consentire che l’accordo entri a far parte dell’ordinamento comunitario solo mediante la procedura dell’art. 48 TUE. la portata del parere negativo cambia a seconda del momento in cui viene emesso o della natura dell’incompatibilità constatata. In caso di parere positivo, questo dovrebbe precludere ulteriori contestazioni dell’accordo, considerata la legittima aspettativa creata nei terzi contraenti. 7 Effetti e rango degli accordi comunitari nel sistema delle fonti. Applicabili le regole generali del diritto internazionale pacta sunt servanda. Per quanto attiene all’ordine giuridico comunitario, l’accordo avrà effetti sia per gli Stati sia per le istituzioni (v. par. 7) • se l’accordo attiene alle competenze esclusive della Comunità solo questa è vincolata sul piano internazionale, tenuto conto di quanto sopra. Gli accordi internazionali fanno parte integrante dell’ordine giuridico comunitario a far data dalla loro entrata in vigore. • Il vincolo all’accordo grava sugli Stati alla stregua di obbligo di rango comunitario, riconducibile a quello di leale collaborazione. alfredo rizzo Gli accordi misti hanno lo stesso rango degli accordi comunitari pieni. Effetto diretto • Sent. 30 settembre 1987, 12/86I Damirel, racc. 3719 – le disposizioni di accordi misti possono ritenersi avere effetti diretto alla stregua di accordi pieni se si accerta che dette disposizioni, conferendo dei vantaggi per i privati, contengono corrispondenti obblighi chiari e precisi per i quali non si preveda l’intervento di nessun altro atto integrativo (self executing). 8